CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER LA FAMIGLIA SAI FAMIGLIA

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1 $c1$ Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 34 unipol_div_sai.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png JDIVSAI_FIRMA.png LOGO_FONDSAI_DIVIS_SAI_150J.bmp UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Divisione SAI Ellena_unipolsai.png C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_sai.jpg C:\SIGMA\FORM\LOGO\UNIPOL_BOLLINO.bmp 100 C:\SIGMA\FORM\LOGO\PIEDINO_solo_datisoc.bmp JPIEDINO_SASA_LA.png LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png unipolsai_sai_esteso_cop.png S 33 JDIFESAPIU_FIDEL.png CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER LA FAMIGLIA SAI FAMIGLIA Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, Bologna (Italia)

2 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

3 _footers[jpiepag_con1] $c1$ Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 34 unipol_div_sai.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png JDIVSAI_FIRMA.png LOGO_FONDSAI_DIVIS_SAI_150J.bmp UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ellena_unipolsai.png C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_sai.jpg cimbri_unipolsai.png S - - NOTA INFORMATIVA Prodotto SaiFamiglia (ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi presso l IVASS al n Sede Legale in via Stalingrado n Bologna (Italia). Recapito telefonico Telefax , siti internet: indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it. E autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell 8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell Albo delle Imprese di Assicurazione presso l IVASS al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati a ) In base all ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto dell Impresa è pari ad , con capitale sociale pari ad e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società Pag. 1 di 12

4 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: Abitazione (parte muraria): l intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell Assicurato/Contraente, eccettuato il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, compresi gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate. Apparecchio terapeutico: dispositivo terapeutico utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio (definizione riferita solo alla Diaria - Condizioni speciali infortuni). Appartamento: unità immobiliare costituita da uno o più locali comunicanti, facenti parte di maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con pro-prio ingresso interno ma con accesso comune dall esterno. Cassaforte a mobile: mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione; le casseforti con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Cassaforte murata: cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Contenuto dell abitazione: il complesso dei beni mobili riposti nell abitazione, per uso domestico o personale, suddiviso in: a) Argenteria: oggetti, collezioni e servizi d argento; b) Valori: gioielli, oggetti e collezioni d oro e platino, libretti e titoli di credito, qualsiasi carta rappresentante un valore, denaro; Pag. 2 di 12

5 c) Capi Speciali: collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato, orologi non in argento né in oro o in platino; d) Arredamento: mobili e arredi in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico o personale, non indicato nelle precedenti voci, impianti di prevenzione e d allarme. Contenuto delle dipendenze: gli arredi, gli attrezzi - anche sportivi e il relativo abbigliamento - le biciclette, i ciclomotori e le provviste alimentari, le imbarcazioni ed i relativi motori di potenza fino a 3 CV fiscali, riposte in cantine, soffitte e box, rimesse, ripostigli, non comunicanti con l abitazione. Danni diretti: danni materiali che i beni subiscono direttamente dall azione di uno o più eventi per i quali è prestata l assicurazione. Dimora abituale: l abitazione costituente la residenza anagrafica dell Assicurato. Documenti personali: patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d armi, tessere personali per abbonamenti autofilo-tranviari e ferroviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito o carte nominative di erogazione di servizi. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Familiari del Contraente/Assicurato: tutte le persone conviventi con il Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza o di successive appendici di variazione ed iscritte, unitamente a questi, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia. Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l osso. Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. Il metodo di contenzione Ilizarov ed il metodo F.E.A. (Fissatore Esterno Assiale) sono considerati gessatura. Implosione: cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Pag. 3 di 12

6 Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Infortunio extraprofessionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale. Infortunio professionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di occupazioni professionali, principali od accessorie. Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata su tessuti viventi mediante uso di strumenti operatori. Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo. Istituto di cura: ospedale o clinica dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all erogazione di assistenza ospedaliera. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Oggetti personali: le cose portate indosso o in mano da persona facente parte del nucleo familiare dell Assicurato. Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone. Ricovero: degenza in istituto di cura che comporta almeno un pernottamento. Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni. Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso a persona. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Pag. 4 di 12

7 Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i soppalchi che occupano più del 30% della superficie del piano in cui si trovano o della minor porzione di esso occupata dall Assicurato. Valore a nuovo (parte muraria): La spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo dell abitazione assicurata. Per fruire di questa forma di copertura, le somme assicurate devono corrispondere al costo di costruzione a nuovo dell abitazione, escluso il valore del terreno. Vetri antisfondamento: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Villa: unità immobiliare costituita da locali comunicanti isolati con accesso esterno di uso esclusivo. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 12 Proroga del contratto e periodo d assicurazione delle Condizioni generali di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: Area Patrimonio Garanzie non più disponibili da Marzo Quadro A Abitazione (parte muraria). Garantisce l Abitazione (parte muraria) contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro A delle condizioni di assicurazione; la copertura è distinta tra Formula Base e Formula Più e prevede la possibilità di completare l offerta acquisendo la garanzia Ricorso terzi ; - Quadro B Contenuto dell Abitazione. o Incendio e altri danni materiali: Garantisce il Contenuto dell abitazione contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro B delle condizioni di assicurazione; la copertura è distinta tra Formula Base e Formula Più ; o Furto e Rapina: Garantisce il Contenuto dell abitazione e delle dipendenze riposto nei locali, secondo quanto indicato al Quadro B delle condizioni di assicurazione; la copertura è distinta tra Formula Base e Formula Più ; - Quadro C Oggetti personali: Garantisce gli Oggetti personali indossati e/o portati fuori dalla propria Abitazione in caso di Scippo, Rapina, Furto commesso in caso di malore o Infortunio e altri eventi, secondo quanto indicato al Quadro C delle condizioni di assicurazione; la copertura è distinta tra Formula Base e Formula Più. Pag. 5 di 12

8 - Quadro D - Responsabilità Civile. Garantisce l Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà/conduzione dell Abitazione, ai fatti della vita privata e a numerose altre ipotesi; la copertura è distinta tra Formula Base e Formula Più e può essere completata acquisendo le Garanzie opzionali, secondo quanto indicato al Quadro D delle condizioni di assicurazione. Area Salute - Quadro E Infortuni extraprofessionali. Offre all Assicurato, in caso di Infortunio extraprofessionale e secondo la somma assicurata indicata e suddivisa in scheda di polizza, la corresponsione di un indennizzo sulla base delle garanzie previste: - Formula Base o Morte, con pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra loro; o Invalidità permanente, con pagamento dell indennizzo variabile a seconda della percentuale di Invalidità permanente accertata (secondo quanto indicato dalla Tabella 1 Percentuale di valutazione per l accertamento dell Invalidità permanente delle condizioni di assicurazione) e della somma assicurata indicata in Polizza. - Formula Più: vengono fornite, oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche le seguenti coperture: o Assegno exitus Garantisce, nel caso di Morte dell Assicurato, un indennizzo per il trasporto della salma, per l acquisto del feretro, per l acquisto del posto per l inumazione e per numerosi altri eventi, secondo quanto indicato dalle condizioni di assicurazione; o Indennità aggiuntive Prevede, per il caso Morte, il raddoppio della somma assicurata per Infortunio subito dall Assicurato a bordo di autovetture e per il caso di commorienza dei coniugi assicurati in presenza di figli minorenni; o Condizioni speciali di valutazione dell Invalidità permanente da Infortunio Prevede il pagamento di un Indennizzo, nel caso di Invalidità permanente da Infortunio, calcolato sulla somma assicurata secondo le condizioni speciali della tabella prevista dall art. 62 Condizioni speciali di valutazione dell Invalidità permanente da Infortunio delle condizioni di assicurazione. - Quadro F Diaria durante ricovero. Il contratto offre la corresponsione dell indennità giornaliera assicurata per ogni giorno di Ricovero in Istituto di cura dovuto a Malattia (compresi parto cesareo, aborto spontaneo o post-traumatico) e/o Infortunio professionale ed extraprofessionale; la garanzia è offerta ai componenti dell intero nucleo familiare, le cui variazioni devono essere comunicate durante il corso del contratto. - Formula Base: prevede il pagamento dell indennità giornaliera per ogni giorno di degenza in Istituto di cura; nel caso di Day Hospital in Istituto di cura (quando il Ricovero si prolunga per un periodo continuativo di almeno 3 giorni), la indennità giornaliera si intende ridotta al 50%. - Formula Più: vengono fornite, oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche le seguenti estensioni dedicate ai casi di Ricovero all estero in Istituto di cura (prevedendo il doppio dell indennità giornaliera assicurata per ogni giorno di degenza) e (se il Ricovero è indennizzabile a termini di polizza e se si protrae per almeno 30 giorni) alla corresponsione di un indennità di Convalescenza per un numero di giorni pari a quelli di Ricovero, con un massimo di 90 giorni. Pag. 6 di 12

9 Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione ai singoli Quadri di garanzia e alle Condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo/risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all interno dei suddetti Quadri e delle Condizioni generali di assicurazione. Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del premio nonché, limitatamente alle singole garanzie interessate, nelle seguenti ipotesi: - relativamente ai Valori, nel settore Furto e Rapina del Quadro B Contenuto dell abitazione qualora ricorrano le condizioni di locali temporaneamente incustoditi; - nei Quadri A Abitazione e B Contenuto dell abitazione, qualora l Assicurato in caso di trasloco non comunichi la nuova ubicazione entro dieci giorni dal cambiamento. Per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto dagli articoli Delimitazioni delle garanzie lett. f nel settore Furto e Rapina del Quadro B Contenuto dell abitazione, Cambiamento delle abitazioni delle Condizioni particolari dei Quadri A Abitazione e B Contenuto dell abitazione, e 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie delle Condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e franchigie (espresse in giorni) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; la franchigia prevista dalla polizza è relativa, cioè scompare dall indennizzo una volta che venga superata dal danno accertato (e quindi l indennizzo risulta integrale). Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno dei suddetti Quadri e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della polizza. Esempio di franchigia relativa: indennità giornaliera di convalescenza (calcolata sui giorni di Ricovero) pari a Euro 20, degenza per Ricovero pari a 40 giorni, franchigia pari a 30 giorni di Ricovero, indennizzo corrisposto Euro 800 (40 giorni x 20). Esempio di scoperto: danno pari a Euro 500, scoperto 15%, indennizzo corrisposto Euro 425. Esempio di limite di indennizzo: danno pari a Euro 1.000, limite di indennizzo pari a Euro 500, indennizzo corrisposto Euro 500. Nel Quadro A Abitazione (Parte muraria) può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all art Codice Civile in caso di assicurazione parziale delle Abitazioni e delle dipendenze assicurate, con conseguente riduzione dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto al punto Liquidazione dei danni Abitazione e pertinenze (Formula valore a nuovo) del paragrafo Condizioni riguardanti le garanzie dei Quadri A Abitazione, B Contenuto dell abitazione, C Oggetti personali, D - Responsabilità Civile del capitolo In caso di sinistro. Pag. 7 di 12

10 4. Periodi di carenza contrattuale AVVERTENZA: Il contratto non prevede un periodo di carenza, ossia un periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale l'eventuale sinistro non rientra in garanzia. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni generali di assicurazione. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all indennizzo/risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 8 Aggravamento del rischio (Area Patrimonio) delle Condizioni generali di assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio una variazione della Provincia di ubicazione del Contenuto assicurato (Area Patrimonio Quadro B - Furto e rapina) rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili al Contenuto. Ad esempio si dichiara in polizza che il Contenuto assicurato risulta riposto in un Abitazione ubicata in una Provincia di Classe 2 mentre, a seguito di trasloco con conseguente cambio di ubicazione, la nuova Provincia risulta essere di Classe Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Il premio a condizione che l importo di ciascuna rata non sia inferiore a Euro 25 - può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 3% sul premio annuo lordo). L eventuale frazionamento è indicato nella scheda di polizza. AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di premio sul singolo contratto l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1 comma, del codice civile). 8. Adeguamento del Premio e delle Somme Assicurate Il premio e le somme assicurate possono essere collegati all Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'istat. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 7 Adeguamento dei premi e delle somme assicurate al costo della vita delle Condizioni generali di assicurazione. Pag. 8 di 12

11 9. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. La Società rinuncia però all esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate dal paragrafo Rinuncia alla rivalsa del capitolo Condizioni particolari relative ai Quadri A Abitazione, Ricorso terzi, B Contenuto e dal paragrafo Rinuncia all azione di rivalsa del punto Estensioni del Quadro E Infortuni extraprofessionali. 10. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 11 Recesso in caso di sinistro delle Condizioni generali di assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1 comma, del codice civile). 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. L Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, dal Ricovero o dall infortunio o dal momento in cui il Contraente, l Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità, pena la perdita del diritto all indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 12. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 13. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza. Pag. 9 di 12

12 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro alla Società o all intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, dal Ricovero o dall infortunio o dal momento in cui il Contraente, l Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. Le spese per la ricerca del danno nel Quadro A Abitazione (Parte muraria) sono a carico della Società - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la Formula Più contenente la garanzia Spese di ricerca e ripristino. AVVERTENZA: per la garanzia Infortuni il sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell Infortunio, per l Assicurazione Malattie per data del sinistro s'intende il primo giorno di Ricovero o del Day hospital. In caso di Ricovero la denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della Malattia o la natura e il tipo delle lesioni nonché la necessità del Ricovero. In caso di Infortunio la denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico. In entrambi i casi la denuncia deve essere accompagnata dal certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese. L Assicurato o i suoi familiari devono presentare idonea documentazione e, in caso di ricovero, copia della cartella clinica e consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo In caso di sinistro - Condizioni riguardanti le garanzie dei Quadri A Abitazione, B Contenuto dell abitazione, C Oggetti personali, D - Responsabilità Civile e In caso di sinistro - Condizioni riguardanti le garanzie dei Quadri E Infortuni e F Diaria durante ricovero delle condizioni di assicurazione. 15. Assistenza diretta Convenzioni AVVERTENZA: il contratto non prevede l utilizzo da parte dell Assicurato di strutture sanitarie o medici convenzionati con la Società. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) Fax: Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di Pag. 10 di 12

13 33 settore vanno presentati direttamente all IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 17. Arbitrato Area Salute Per le divergenze sulla natura delle Malattie e sulle loro conseguenze o sulla natura delle lesioni da Infortunio e sulle loro conseguenze o sulla misura degli indennizzi, le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all art. 20 Controversie Arbitrato irrituale delle Condizioni generali di assicurazione. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale N.B.: si precisa che dal 1 gennaio 2013 l'isvap - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): Pag. 11 di 12

14 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Pag. 12 di 12

15 OLINEA PATRIM NIO Libretto di Polizza

16 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

17 Presentazione SAIFAMIGLIA è costituita dal presente libretto, con la descrizione delle garanzie e le condizioni di assicurazione, e dalla relativa scheda nella quale sono individuati i dati specifici della copertura assicurativa scelta. Sommario pag 2 Definizioni Area patrimonio Quadro A Abitazione (parte muraria) incendio ed altri danni materiali Ricorso terzi ed altri danni materiali Quadro B Contenuto dell abitazione incendio e altri danni materiali furto e rapina Quadro C Oggetti personali scippo, rapina e furto fuori abitazione Quadro D Responsabilità civile Area Salute Quadro E Infortuni extraprofessionali Quadro F Diaria durante ricovero 56 In caso di sinistro 59 Condizioni generali di assicurazione 1 di 68

18 2 di 68 Definizioni Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate Abitazione (parte muraria): l intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell Assicurato/Contraente, eccettuato il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, compresi gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate. Apparecchio terapeutico: dispositivo terapeutico utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio (definizione riferita solo alla Diaria - Condizioni speciali infortuni). Appartamento: unità immobiliare costituita da uno o più locali comunicanti, facenti parte di maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno ma con accesso comune dall esterno.

19 Cassaforte a mobile: mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione; le casseforti con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Cassaforte murata: cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Contenuto dell abitazione: il complesso dei beni mobili riposti nell abitazione, per uso domestico o personale, suddiviso in: a) Argenteria: oggetti, collezioni e servizi d argento; b) Valori: gioielli, oggetti e collezioni d oro e platino, libretti e titoli di credito, qualsiasi carta rappresentante un valore, denaro; c) Capi Speciali: collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato, orologi non in argento né in oro o in platino; d) Arredamento: mobili e arredi in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico o personale, non indicato nelle precedenti voci, impianti di prevenzione e d allarme. Contenuto delle dipendenze: gli arredi, gli attrezzi - anche sportivi e il relativo abbigliamento - le biciclette, i ciclomotori e le provviste alimentari, le imbarcazioni ed i relativi motori di potenza fino a 3 CV fiscali, riposte in cantine, soffitte e box, rimesse, ripostigli, non comunicanti con l abitazione. Danni diretti: danni materiali che i beni subiscono direttamente dall azione di uno o più eventi per i quali è prestata l assicurazione. Dimora abituale: l abitazione costituente la residenza anagrafica dell Assicurato. 3 di 68

20 4 di 68 Documenti personali: patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d armi, tessere personali per abbonamenti autofilo-tranviari e ferroviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito o carte nominative di erogazione di servizi. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Familiari del Contraente/Assicurato: tutte le persone conviventi con il Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza o di successive appendici di variazione ed iscritte, unitamente a questi, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia. Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l osso. Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. Il metodo di contenzione Ilizarov ed il metodo F.E.A. (Fissatore Esterno Assiale) sono considerati gessatura. Implosione: cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

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