Fiscal Adempimento La Circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti
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- Lucia Paoli
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1 Fiscal Adempimento La Circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N Versamento tassa libri sociali entro il Categoria: Società Sottocategoria: Adempimenti A cura di Devis Nucibella Il prossimo , come di consueto, scade il termine per il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. L adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). L importo da versare, è individuato in base all ammontare del capitale sociale o fondo di dotazione, ed è pari a: 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro ,90; 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro ,90. L importo, dovuto in misura proporzionale all ammontare del capitale sociale esistente all , dev essere versato, per le società già esistenti a tale data, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in modalità telematica, mentre per quelle che si costituiscono dopo l , utilizzando il bollettino di c/c postale n Premessa La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali, di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R , n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), riguarda le società di capitali, e deve essere versata entro il 16 marzo L importo è dovuto in misura proporzionale all ammontare del capitale sociale esistente al 1 gennaio 2016, ed è pari a: euro 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro ,90; 1
2 euro 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro ,90. Come precisato nella C.M , n. 108/E sono obbligate al versamento anche: le società in liquidazione ordinaria; le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile. In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell Agenzia delle Entrate, la società dopo aver già provveduto al versamento, non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri. Una società costituita a fine 2015 (ad esempio, in data ) con termine del primo esercizio il , sarà a tenuta a versare entro il quanto dovuto per il 2016, tenuto conto che in sede di costituzione avrà versato esclusivamente quanto dovuto per il La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista per i soli libri sociali obbligatori di cui all art c.c., vale a dire: libro dei soci; libro delle obbligazioni; libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee; libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di gestione; libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio sindacale o del Consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo; libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee degli obbligazionisti; libro degli strumenti finanziari emessi ex art sexies c.c., e per ogni altro libro o registro per i quali l obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. 2
3 Questi libri vanno numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso un notaio. Diversamente gli altri libri contabili previsti dall art c.c. (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (ad esempio, registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati: l unica formalità richiesta per il loro uso è data dalla numerazione progressiva delle pagine di cui sono composti che va effettuata dal soggetto obbligato alla loro tenuta. Soggetti interessati Sono interessati dall adempimento: le società di capitali (S.p.A, S.r.l, S.a.p.A); le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile. Facendo riferimento al parere espresso dal Ministero delle Finanze, la soggettività passiva si estende anche agli: enti commerciali, di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da Risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996). Soggetti esonerati Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame: società cooperative e di mutua assicurazione. In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa/mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone; consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM , n ); società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino ), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato senza spese ; 3
4 società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002. L esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/72, così come modificato dall art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. Pertanto se tali soggetti non devono assolvere la tassa di C.G. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfettario) annuale. Importo da versare La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare. Si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. La tassa annuale: sostituisce il costo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di Amministrazione, ecc.); è deducibile ai fini IRES e IRAP; è dovuta in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l anno. L importo da versare è differenziato in base all ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all dell anno per il quale si effettua il versamento. Quindi, relativamente al versamento da effettuare entro il , va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione al 1 gennaio 2016, e quanto dovuto è così determinato: 4
5 Importo da versare Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data dell ) Importo da pagare Se euro ,90 Euro 309,87 Se > euro ,90 Euro 516,46 Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1 gennaio 2016 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2017). Alfa S.r.l. ha un capitale sociale all pari ad Il l'assemblea delibera l aumento del medesimo a Entro il la società deve versare la tassa dovuta per il 2016 nella misura di 309,87. Nel 2017 la tassa dovuta sarà pari a 516,46. Termini e modalità di versamento Le modalità di pagamento della tassa annuale sono differenti a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in uno successivo. In quest ultimo caso, la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve essere corrisposta una tantum entro il termine di versamento dell IVA dovuta per l anno precedente (saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale). Pertanto, per il 2016 il termine di scadenza è il Essa deve essere versata in via telematica con il Modello F24, indicando nella Sezione Erario il codice tributo 7085 e l anno di riferimento 2016 (si veda di seguito esempio 2). 5
6 Diversamente, per le società costituite dopo l e che si trovano, quindi, nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività su cui vanno riportati gli estremi di versamento (Modello AA7/10), mediante bollettino di c/c postale n (n per la Sicilia), intestato ad Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara Bollatura numerazione libri sociali. Regime sanzionatorio Come noto, in occasione della revisione del sistema sanzionatorio ad opera del D.Lgs. n. 473/97, è stato modificato l art. 9, D.P.R. n. 641/72, eliminando il comma 3 che prevedeva una specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali. Il venir meno di una specifica sanzione per l omesso/ritardato versamento della tassa annuale, ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame fosse riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare , n. 23/E ha precisato che il Titolo II del D.Lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta. Secondo tale interpretazione, quindi, all omesso/ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dall , la sanzione è pari al: 30% dell importo dovuto; 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni; 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni. Va tuttavia evidenziato che l Agenzia delle Entrate, così come talune Camere di Commercio indicano nei rispettivi siti Internet che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% come previsto dall art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/72 in base al quale: chi esercita un attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima. 6
7 Ciò si riflette chiaramente sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione della violazione tramite il ravvedimento operoso. Ravvedimento operoso Considerato che il tributo in esame rientra tra quelli amministrati dall Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l omesso/tardivo versamento tramite il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte: c.d. ravvedimento sprint, entro il 14 giorno successivo alla scadenza; in tal caso l'omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale (0,5% per il ,2 dal ) annuo dal al giorno in cui viene eseguito il versamento, e della sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15 al 30 giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 1,5% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento; se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla commissione dell'errore è oggi possibile fruire della riduzione ad 1/18 della sanzione minima del 30%, ovvero dell applicazione della sanzione del 1,67%; entro un anno dalla scadenza sconterà una sanzione ridotta pari al 3,75% pari ad 1/8 del 30%; entro 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 4,29% (1/7 del 30%); oltre 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 5% (1/6 del 30%). Per il versamento della sanzione, va utilizzato il Mod. F23 riportando: nel campo 6, il codice ufficio RCC; nel campo 9, la causale SZ; nel campo 11, il codice tributo 678T. Il versamento dell imposta cumulata con gli interessi va effettuato tramite il Mod. F24 (codice tributo 7085 ). - Riproduzione riservata - 7
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