Anno 2013 N.RF021. La Nuova Redazione Fiscale LEGGE STABILITA - NUOVE REGOLE PER LE OPERAZIONI INTRA-UE

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1 Anno 2013 N.RF021 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO LEGGE STABILITA - NUOVE REGOLE PER LE OPERAZIONI INTRA-UE RIFERIMENTI ARTT. 39, 46 E 47 DEL DL 331/93; L. 228/2012 CIRCOLARE DEL 31/01/2013 Sintesi: a seguito delle modifiche introdotte dalla cd Legge di Stabilità 2013, a decorrere dal 01/01/2013, vengono rivisitate alcune disposizioni relative le operazioni intracomunitarie; in particolare, viene stabilito che: - le cessioni e gli acquisti intra-ue di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione dal Paese di origine a quello (diverso) di destinazione, diventando irrilevante il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo; - le fatture relative alle cessioni intra-ue di beni vanno emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; - le fatture relative agli acquisti intra-ue di beni, previa integrazione, vanno annotate distintamente, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, secondo l ordine di numerazione, con l indicazione dell eventuale corrispettivo espresso in valuta estera; - ai fini della regolarizzazione, in caso di mancata ricezione della fattura UE entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il cessionario deve emettere autofattura entro il 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Come noto, la cd. Legge di Stabilità 2013 ha apportato novità significative alla disciplina delle operazioni intracomunitarie; in particolare sono state modificate le seguenti disposizioni: Materia Riferimento momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie art. 39 DL 331/93 modalità di registrazione di tali operazioni art. 47 DL 331/93 obblighi relativi agli enti non commerciali art. 47 e 49 DL 331/93 base imponibile dei corrispettivi e delle spese in valuta estera art. 13 DPR 633/72 operazioni di tipo continuativo art. 39 DL 331/93 INTRASTAT: la norma non modifica le disposizioni relative all'intrastat. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCAMBI INTRA-UE Viene completamente ridefinito il momento di effettuazione dell'operazione comunitaria: a decorrere dal 01/01/2013 il momento di effettuazione di cessioni e/o acquisti intra-ue coincide con l inizio del trasporto (o spedizione) al cessionario (o a terzi per suo conto, come avviene nelle triangolazioni) dal Paese di origine a quello di destinazione. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - Soggetto trasportatore: la nuova disposizione non fa più alcun riferimento al soggetto che effettua il trasporto, essendo ormai indifferente se lo stesso sia curato dal cedente o per suo conto da un terzo ovvero dal cessionario.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 2 / 11 ACQUISTO INTRAUE CESSIONE INTRAUE FINO AL 31/12/2012 DAL 1/01/2013 a) trasporto con mezzi del cedente: alla consegna dei beni in Italia al cessionario (o a terzi per suo conto) b) trasporto con mezzi del cessionario: all'arrivo nel luogo di destinazione in Italia nulla era disposto; si applicava la regola generale dall art. 6 DPR 633/72 (momento della consegna/spedizione) l inizio del trasporto/spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto) dal Paese UE verso l'italia l inizio del trasporto/spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto) dall'italia verso il Paese UE MOMENTO DI EFFETTUAZIONE OPERAZIONE INTRA UE (dal 01/01/2013) Acquisto intra UE: inizio del trasporto/spedizione nel territorio del paese UE Cessione intra UE: inizio del trasporto/spedizione nel territorio dello stato italiano ART. 39, DL 331/93 : NUOVO E VECCHIO TESTO A CONFRONTO FINO AL 31/12/2012 DAL 01/01/2013 Effettuazione dell'acquisto intracomunitario 1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 50, comma Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento". Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 1.Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. 3.Le cessioni ed i trasferimenti di beni,. di cui all'articolo 41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intra comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 3 / 11 CONTRATTI COSTITUTIVI/TRASLATIVI CON EFFETTI DIFFERITI Nei periodi successivi al comma 1 del nuovo art. 39 vengono previste alcune deroghe al momento di effettuazione dell operazione. Nota: la diposizione è sostanzialmente invariata rispetto a quella previgente; unica variazione riguarda il fatto che si fa ora riferimento ad entrambe le operazione (acquisti e cessioni intraue), mentre in precedenza la disposizione era limitata agli acquisti. Se gli effetti traslativi o costitutivi (della proprietà o altro diritto reale di godimento) si producono in un momento successivo alla consegna, (es: beni c/vendita), l acquisto o la cessione intra-ue si considerano effettuate: nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. CONTRATTI ESTIMATORI Analogamente, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l operazione si considera effettuata: all atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente oppure, se i beni non sono restituiti anteriormente: alla scadenza del termine pattuito dalle parti in ogni caso, dopo il decorso di un anno dal ricevimento Registro carico/scarico: la sospensione d imposta opera a condizione che siano osservati gli adempimenti (art. 50 c. 5 DL 331/93) relativi all annotazione delle movimentazioni intracomunitarie dei beni in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell art. 39 DPR 633/72. FATTURAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPATO Secondo quanto disposto dal comma 2 dell art. 39 del DL 331/93, dal 2013: se prima dell inizio del trasporto/spedizione dei beni viene emessa fattura l operazione intra-ue si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato alla data della fattura. Nota: nella disciplina previgente, il riferimento era alla alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento", mentre dal 2013 il riferimento è alla data della fattura IRRILEVANZA DEL PAGAMENTO La maggiore differenza rispetto alla disciplina previgente riguarda la irrilevanza dell eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo prima del manifestarsi di uno degli eventi indicati (trasporto/spedizione dei beni). Pertanto (a differenza di quanto continua ad avvenire nelle operazioni nazionali): in caso di pagamenti/incassi anticipati (in tutto o in parte) in relazione ad un acquisto/cessione intra-ue il cedente non ha più l obbligo di emettere fattura.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 4 / 11 Esempio1 Una impresa italiana acquista beni da un fornitore tedesco; ipotizziamo, inoltre, che: - la merce acquistata il 09/01 arrivi a destinazione in Italia il 12/01 - il fornitore tedesco emette fattura, prima della spedizione della merce, il 03/01, che viene ricevuta dall operatore italiano il 04/01. In tal caso: fino al 31/12/2012: l effettuazione dell operazione si sarebbe avuta al 04/01 ovvero al momento della ricezione della fattura di acquisto dal 01/01/2013: l effettuazione dell operazione si ha al 03/01 cioè al momento dell emissione della fattura da parte del cedente Esempio2 Una impresa italiana effettui una cessione di beni ad un cliente francese; la merce viene spedita il 07/01 ed arriva a destinazione il 10/01; ipotizziamo, inoltre, che prima dell inizio della spedizione, il 03/01 venga pagato un acconto. In tal caso: fino al 31/12/2012: l effettuazione dell operazione si sarebbe avuta: - al 03/01, relativamente al corrispettivo pagato - al momento dell arrivo della merce al cessionario, per l eventuale differenza dal 01/01/2013: l effettuazione dell operazione si ha al 07/01 ovvero al momento della spedizione della merce; mentre a nulla rileva il momento del pagamento dell acconto OPERAZIONI INTRA-UE EFFETTUATE IN MODO CONTINUATIVO Le cessioni e gli acquisti intraue di beni: effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad 1 mese solare si considerano effettuate: al termine di ciascun mese ma con riferimento a ben precise operazioni. In particolare, la norma si applica: CESSIONI INTRAUE ACQUISTI INTRAUE alle cessioni intracomunitarie (art. 41 co. 1 lett. a) e c. 2 lett. b) e c), DL 331/93) ossia: alle cessioni intra UE in senso stretto alle cessioni intra UE a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi ai trasferimenti intra UE di beni senza vendita, diversi da quelli di cui all art. 41 co. 3 del DL 331/93, riguardanti i beni destinati ad essere lavorati, ovvero temporaneamente utilizzati per eseguire prestazioni, ovvero i beni che, se importati, beneficerebbero dell ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali agli acquisti intraue (art. 38 co. 2 e 3, DL 331/93) ossia: gli acquisti intracomunitari in senso stretto l introduzione in Italia di beni in conto proprio dal soggetto UE gli acquisti intra UE da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti IVA l introduzione in Italia di beni da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi dopo che gli stessi li hanno importati in altro Paese UE. Esempio3 Una impresa italiana effettua una cessione di beni ad un cliente francese in base ad un contratto di fornitura ed ivi consegni la merce personalmente con cadenza settimanale; ipotizziamo che merce sia trasportata dall Italia in Francia rispettivamente il di febbraio e così anche per i mesi seguenti. In tal caso:

5 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 5 / 11 fino al 31/12/2012: l effettuazione dell operazione si sarebbe avuta con riferimento ad ogni consegna dal 01/01/2013: l effettuazione dell operazione si ha alla fine del mese ossia al 28/02. DEROGHE: tale regola non si applica alle operazioni ex art. 41 c. 1 lett. b) e c) DL 331/93: le vendite a distanza le cessioni di beni con installazione e montaggio (cd. "chiavi in mano") in altro Paese UE. Nota: l'esclusione sembra dovuta al fatto che tali operazioni non rivestono un "natura intraue". Per tali operazioni, il termine del mese diventa il momento di effettuazione dell operazione a partire dal quale scattano i relativi adempimenti Iva. TERMINI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI Ulteriori novità riguardano la tempistica relativa all emissione e registrazione delle fatture. CESSIONI INTRA-UE EMISSIONE Per le cessioni intra-ue, il nuovo art. 46 c. 2 DL 331/93 dispone che: la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE) è confermato l obbligo di indicare il titolo di non imponibilità dell operazione, riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93); pertanto, per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura deve indicare, in luogo dell imposta: che si tratta di operazione non imponibile la specifica norma comunitaria o nazionale. NORMA PREVIGENTE: la disposizione in vigore fino al 31/12/2012 non prevedeva un termine specifico per l emissione della fattura intra-ue era pertanto applicabile la norma relativa alle cessioni interne: era possibile emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione (art. 21 c. 4 Dpr 633/72) se risultante da DDT o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l operazione. NOVITÀ: in ambito comunitario trova dunque sempre applicazione la disciplina della "fatturazione differita" anche in assenza di "idoneo documento di trasporto"; tuttavia, per evidenti esigenze di provare il trasporto nell'altro paese UE, le cessioni intracomunitarie vanno sempre scortate da un documento di trasporto (preferibilmente nella forma della lettera di vettura internazionale, cd. "CMR"). ANNOTAZIONE Secondo l art. 47 co. 4 del DL 331/93 le fatture relative alle cessioni intracomunitarie vanno annotate distintamente nel registro delle fatture emesse (art. 23, DPR 633/72): - secondo l ordine di numerazione - entro il termine di emissione - con riferimento al mese di effettuazione dell operazione.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 6 / 11 Esempio4 Una cessione intracomunitaria effettuata il 10 gennaio 2013 deve essere fatturata entro il 15 febbraio 2013, ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15 febbraio 2013, ma con riferimento al mese di gennaio 2013 (mese in cui è stata effettuata l operazione). INTRASTAT Come anticipato, la legge di stabilità non modifica gli adempimenti relativi all'intrastat. Pertanto nulla cambia in relazione all'indicazione negli elenchi riepilogativi delle cessioni intraue, che vanno riepilogate (CM 73/1994 e 134/1994): in generale: con riferimento alla data di emissione della fattura al cliente Ue nel caso di fatturazione anticipata: con riferimento al periodo nel quale è stata eseguita la consegna/spedizione (art. 50 c. 7 DL 331/93). Esempio5 Nell'esempio4 precedente l'intrastat va presentato con riferimento al mese di febbraio. Nota: anche se a decorrere dal 2013 non scatta più l'obbligo di emissione di fattura in caso di ricezione di un acconto/pagamento anticipato, la presentazione dell'intrastat anche in precedenza era legata alla consegna (e non all'emissione della fattura); dunque nulla cambia in relazione all'intrastat. Esempio6 In data 20/01 viene incassato un pagamento anticipato su una cessione intracomunitaria; la spedizione dei beni viene effettuata il 10/03. In tal caso: fino al 31/12/2012: il cedente italiano: - doveva emettere fattura al 20/01 - doveva compilare l'intrastat con riferimento al mese di marzo (spedizione) dal 01/01/2013: il cedente italiano: - non è più tenuto ad emettere fattura per il pagamento anticipato (potendo emettere fattura solo al momento della spedizione) - continua a compilare l'intrastat con riferimento al mese di marzo. Discorso del tutto analogo nel caso di pagamento in acconto ART. 47 COMMA 4 DL 331/93: NUOVO E VECCHIO TESTO A CONFRONTO FINO AL 31/12/2012 DAL 01/01/2013 "Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione." Le fatture relative alle cessioni intra comunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione. TERMINE EMISSIONE FATTURA DI CESSIONE INTRA UE FINO AL 31/12/2012: entro il 15 del mese successivo alla consegna o spedizione se vi è idoneo documento (DDT, CMR) DAL 01/01/2013: entro il 15 del mese successivo all effettuazione dell'operazione

7 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 7 / 11 ACQUISTI INTRA-UE ANNOTAZIONE Per quanto riguarda gli acquisti intra-ue, il nuovo art. 47 c. 1 DL 331/93 dispone che le fatture, previamente integrate, siano annotate distintamente nel registro delle fatture emesse: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente secondo l ordine della numerazione con l indicazione dell eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. NORMA PREVIGENTE: fino al 31/12/2012 le fatture di acquisto intracomunitario, dopo la preventiva integrazione, venivano annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23 Dpr 633/72) entro il mese di ricezione della fattura (se ricevute entro i primi 15 giorni del mese) successivamente, ma comunque entro 15 gg (se ricevute nella seconda metà del mese) e con riferimento al mese stesso di ricezione secondo l'ordine della numerazione (in sostanza si applicavano le disposizioni valide per le fatture emesse, nella considerazione che devono essere annotate anche nel registro delle vendite). NOVITÀ: in sostanza, si sostituisce un termine fisso (giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene ricevuta la fattura) rispetto a un termine variabile (fine mese o 15gg dalla ricezione). Spesso nella prassi aziendale il documento viene annotato con riferimento alla data di emissione (al pari di quanto avviene per le cessioni nazionali); ciò, tuttavia, può comportare dei problemi per la presentazione dell'intrastat (v. oltre). DETRAZIONE IVA Come in precedenza, le fatture UE integrate vanno annotate distintamente anche nel registro degli acquisti; tuttavia il nuovo art. 47 c.1 del DL 331/93 dal 1/01/2013 si limita a stabilire che ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto". In sostanza, ai fini dell esercizio del diritto di detrazione: rimane obbligatoria la distinta annotazione (anche) nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l imposta tale diritto è esercitabile, al più tardi, entro la dichiarazione annuale relativa al 2 periodo d imposta successivo a quello in cui è sorto lo stesso diritto (ex art. 19 c. 1 Dpr 633/72). In caso di tardiva annotazione della fattura non sarà contestabile la detrazione dell'iva si esercitata nei termini di cui sopra (rimarrà poi l'iva a debito tardivamente annotata sul registro delle vendite). ART. 47 COMMA 1 DL 331/93: NUOVO E VECCHIO TESTO A CONFRONTO FINO AL 31/12/2012 DAL 01/01/2013 Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine

8 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 8 / 11 n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione. della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto. INTRASTAT Anche in questo caso, nulla è cambiato in relazione alla presentazione dell'intrastat; negli elenchi riepilogativi degli acquisti intraue vanno riepilogati gli acquisti (CM 73/1994 e 134/1994): in generale: con riferimento alla data di ricevimento della fattura dal fornitore Ue fatturazione anticipata: con riferimento al periodo nel quale il fornitore ha dato luogo alla consegna/spedizione (art. 50 c. 7 DL 331/93). Nota: in sostanza a decorrere dal 2013: si ha più tempo per procedere alla annotazione della fattura ricevuta ma il periodo di riferimento per l'inserimento nell'intrastat rimane il medesimo. Esempio7 Società con periodicità mensile dell'intra2-bis riceve al 3 febbraio 2013 la fattura di un acquisto effettuato nello stesso mese: potrà annotare la fattura entro il 15 marzo (e non più entro il 28/02) ma dovrà comunque imputare l'acquisto nella liquidazione Iva di febbraio e presentare l'intrastat al 25/03 con riferimento al mese di febbraio. REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRA-UE Importanti novità riguardano anche la procedura di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari; in particolare, dal 01/01/2013, il nuovo art. 46 del DL 331/93 stabilisce che: MANCATA RICEZIONE FATTURE INTRA UE FATTURE INTRA UE CON CORRISPETTIVO INFERIORE AL DOVUTO in caso di mancata ricezione entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il cessionario deve emettere autofattura: in un unico esemplare entro il 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione qualora la fattura indichi un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario: deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. NORMA PREVIGENTE: secondo la disposizione valida fino al 31/12/2012, l acquirente italiano che non ha ricevuto la relativa fattura intra-ue entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere autofattura, in unico esemplare. Qualora, invece, abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il 15 giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 9 / 11 Di conseguenza, il cessionario italiano ha più tempo (2 mesi) per provvedere alla registrazione della fattura previamente integrata; si passa infatti dal 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura al 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. ANNOTAZIONE: in base al nuovo art. 47 c. 1 DL 331/93, la autofattura (o la fattura integrativa) vanno annotate nel registro delle fatture emesse e ricevute: entro il termine di emissione con riferimento al mese precedente. Nota: la disciplina in esame sembra, tuttavia, in contrasto con l art. 69 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui l IVA relativa agli acquisti intraue diventa esigibile al momento di emissione della fattura o alla scadenza del termine previsto per la sua emissione (giorno 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione), se la fattura non è stata emessa entro tale data. Esempio5 Un operatore italiano acquista della merce da un fornitore tedesco; il trasporto inizia il 20/02 e termina, con l arrivo della merce in Italia, il 23/02. La fattura non viene recapitata all acquirente. In tal caso: fino al 31/12/2012: il mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo all effettuazione dell operazione (marzo) comporta l emissione di autofattura entro il 30/04 (mese successivo) dal 01/01/2013: il mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo all effettuazione dell operazione (aprile) comporta l emissione di fattura entro il 15/06 (ovvero 15 mese successivo). ART. 46 COMMA 5 DL 331/93: NUOVO E VECCHIO TESTO A CONFRONTO FINO AL 31/12/2012 DAL 01/01/2013 "Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria." Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. ACQUISTI INTRA-UE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI Le modifiche operate dalla cd Legge di stabilità 2013 hanno riguardato anche: il termine di registrazione degli acquisti intracomunitari da parte degli enti non commerciali il periodo di riferimento del modello INTRA-12. REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRA-UE Dal 01/01/2013, gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA, devono annotare in apposito registro, previa loro progressiva numerazione (nuovo art. 47 c. 3 DL 331/93):

10 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 10 / 11 FATTURE ACQUISTI INTRA UE AUTOFATTURE le fatture degli acquisti intra UE, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente le autofatture emesse ai sensi dell art. 46 c. 5 del DL 331/93, entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. NORMA PREVIGENTE: fino al 31/12/2012, gli enti non commerciali erano tenuti ad annotare le fatture di acquisto intra-ue in apposito registro, previa loro progressiva numerazione, entro il mese successivo a quello di ricevimento; in caso di regolarizzazione per mancata/incompleta fatturazione il cessionario emetteva autofattura entro lo stesso mese di emissione. Pertanto, il termine per effettuare la registrazione degli acquisti intraue risulta ora ristretto rispetto al passato; si è infatti passato dal mese successivo a quello in cui si era venuti in possesso del documento al 15 del mese successivo ma con riferimento al mese precedente. Nota: affinché gli acquisti intraue di beni effettuati dagli enti non commerciali, siano imponibili in Italia anziché nel Paese UE del cedente, è inoltre necessario che (art. 38 c. 5 del DL 331/93): tali acquisti superino, nell anno solare precedente o nell anno in corso, l importo di gli enti stessi abbiano esercitato l opzione per l applicazione dell IVA in Italia. ART. 46 COMMA 3 DL 331/93: NUOVO E VECCHIO TESTO A CONFRONTO FINO AL 31/12/2012 DAL 01/01/2013 I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del DICHIARAZIONE E VERSAMENTO IVA Ai fini del versamento Iva, gli enti non commerciali, non soggetti passivi IVA, che hanno effettuato acquisti intra-ue soggetti ad imposta devono presentare (nuovo art. 49 DL 331/93): in via telematica entro ciascun mese una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente (la disposizione precedente stabiliva, invece, che la dichiarazione andava presentata entro al fine del mese successivo alla registrazione della fattura) DICHIARAZIONE: dalla predetta dichiarazione, redatta in conformità al modello INTRA-12, devono risultare le seguenti indicazioni: - ammontare degli acquisti - ammontare dell IVA dovuta - estremi dell attestato di versamento, da effettuarsi presso l ufficio delle Entrate, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

11 Redazione Fiscale Info Fisco 021/2013 Pag. 11 / 11 Entro lo stesso termine deve essere cumulativamente versata l imposta relativa a tutti gli acquisti registrati nel mese (art. 49 c. 2 DL 331/93). Esempio8 NEL 2012 NEL 2013 Una associazione priva di Partita Iva si trova ad aver effettuato i seguenti acquisti: RICEZIONE FATTURA REGISTRAZIONE DICHIARAZIONE Fattura di acquisto intraue ricevuta in gennaio Fattura di acquisto intra UE ricevuta in gennaio Fattura registrata in febbraio con riferimento a febbraio Fattura registrata in febbraio con riferimento a gennaio (mese precedente) Dichiarazione presentata in marzo (mese successivo alla registrazione) Dichiarazione presentata in marzo (2 mese successivo al mese di riferimento) CONVERSIONE IN EURO DEGLI IMPORTI IN VALUTA ESTERA La legge di stabilità ha abrogato l'art. 43 c. 3 DL 331/93 e riformulato l art. 13 c. 4 Dpr 633/72. Norma previgente: fino al 2012, le modalità di conversione in euro degli importi espressi in valuta estera era differenziata in relazione alla natura dell operazione (interna o intracomunitaria): OPERAZIONI INTERNE OPERAZIONI INTRA UE per le operazioni interne, l art. 13 co. 4 del DPR 633/72 stabiliva che i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati: secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione; in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo per le operazioni intra UE, l art. 43 co. 3 del DL 331/93 stabiliva che i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all art. 13 del DPR 633/72 sostenuti in valuta estera sono computati: secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione, se indicato in fattura in mancanza, secondo il cambio del giorno di emissione della fattura. Dal 01/01/2013: le disposizioni sono uniformate (a prescindere dalla natura dell'operazione: interna o intra-ue): i corrispettivi e le spese/oneri sostenuti in valuta estera vanno computati: al cambio del giorno di effettuazione dell operazione in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura ovvero, in mancanza, la quotazione del giorno antecedente più prossimo (novità). In alternativa, la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla BCE. importi CONVERSIONE in valuta estera IN EURO DEGLI IMPORTI IN VALUTA ESTERA (per operazioni interne ed intra UE) cambio del giorno di effettuazione dell operazione cambio del giorno di emissione fattura cambio del giorno antecedente più prossimo cambio pubblicato dalla BCE

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