2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 30 maggio 2016 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 41 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 maggio 2016 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Decisione (UE) 2016/430 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, sulla conclusione dell accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco (16CE1009)... Pag. 1 Decisione (UE) 2016/431 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria dell accordo tra l Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici (16CE1010)... Pag. 17 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/432 della Commissione, del 18 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l ovoalbumina (16CE1011)... Pag. 26 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/433 della Commissione, del 22 marzo 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d America nell elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N8 (16CE1012).. Pag. 29 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/434 della Commissione, del 22 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1013)... Pag. 32 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/435 della Commissione, del 22 marzo 2016, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero (16CE1014)... Pag. 34 Decisione (UE) 2016/436 del Consiglio, del 15 marzo 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall accordo di associazione tra l Unione europea e la Comunità europea dell energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (16CE1015)... Pag. 35 Pubblicati nel n. L 76 del 23 marzo 2016

2 Decisione (UE) 2016/437 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria dell accordo tra l Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (16CE1016)... Pag. 41 Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (16CE1017)... Pag. 50 Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC e Beauveria bassiana ceppo GHA (16CE1018)... Pag. 70 Regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti (16CE1019)... Pag. 73 Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape (16CE1020)... Pag. 86 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/442 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell adesione della Croazia (16CE1021)... Pag. 88 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/443 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni (16CE1022)... Pag. 90 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/444 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1023)... Pag. 97 Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell Unione (BCE/2016/4) (16CE1024)... Pag. 99 Decisione (PESC) 2016/446 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che modifica e proroga la decisione 2013/34/ PESC del Consiglio relativa a una missione militare dell Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (16CE1025)... Pag. 113 Decisione di esecuzione (UE) 2016/447 della Commissione, del 22 marzo 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia [notificata con il numero C(2016) 1608] (16CE1026)... Pag. 115 Decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2016) 1697] (16CE1027)... Pag. 117 Pubblicati nel n. L 78 del 24 marzo 2016 Decisione (UE) 2016/449 della Commissione, del 28 luglio 2015, relativa all aiuto di Stato SA /C (ex 2014/N) (al quale la Francia intende dare esecuzione in favore di Kem One) [notificata con il numero C(2015)5169] (16CE1028)... Pag. 120 Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (16CE1029)... Pag. 161 II Pubblicati nel n. L 86 del 1 aprile 2016

3 Regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico (16CE1030).. Pag. 216 Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti (16CE1031)... Pag. 224 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/453 della Commissione, del 29 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1032)... Pag. 242 Decisione (UE, Euratom) 2016/454 del Consiglio, del 22 marzo 2016, recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell Unione europea (16CE1033)... Pag. 244 Decisione (UE) 2016/455 del Consiglio, del 22 marzo 2016, che autorizza l avvio di negoziati, a nome dell Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale (16CE1034)... Pag. 246 Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2016, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell Unione (BCE/2016/3) (16CE1035)... Pag. 248 Decisione (UE) 2016/457 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2016, sull idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2016/5) (16CE1036)... Pag. 255 Pubblicati nel n. L 79 del 30 marzo 2016 Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (16CE1037)... Pag. 258 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/459 della Commissione, del 18 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (16CE1038)... Pag. 271 Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (16CE1039)... Pag. 274 Regolamento (UE) 2016/461 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l adeguamento al tasso d inflazione dei diritti spettanti all Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1 aprile 2016 (Testo rilevante ai fini del SEE) (16CE1040)... Pag. 282 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE) (16CE1041)... Pag. 285 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/463 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1042)... Pag. 291 Decisione di esecuzione (UE) 2016/464 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica l allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia e Polonia [notificata con il numero C(2016) 1701] (Testo rilevante ai fini del SEE) (16CE1043)... Pag. 293 III Pubblicati nel n. L 80 del 31 marzo 2016

4 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee».

5 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE DECISIONE (UE) 2016/430 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2015 sulla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitar e civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ), considerando quanto segue: (1) Il 21 aprile 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Marocco per la conclusione di un accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS). (2) Conformemente alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2006, l'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco («l'accordo») è stato firmato il 12 dicembre (3) L'accordo consente una più stretta cooperazione con il Marocco nel campo della navigazione satellitare. Esso darà attuazione a una serie di elementi dei programmi europei di navigazione satellitare. (4) È opportuno approvare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco è approvato a nome dell'unione europea. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. ( 1 ) Approvazione espressa il 16 dicembre

6 Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'unione, alla notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'unione a essere vincolata dall'accordo ( 1 ) ed effettua la seguente notifica: «In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 o dicembre 2009, l'unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede, e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo devono essere intesi come riferimenti all' Unione europea.» La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. RINKĒVIČS ( 1 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. 2

7 ACCORDO DI COOPERAZIONE relativo a un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito denominati «gli Stati membri», da una parte, e IL REGNO DEL MAROCCO, di seguito denominato «il Marocco», dall'altra, di seguito denominate «le parti», CONSIDERANDO gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile, 3

8 RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Marocco, CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Marocco, in Europa e in altre regioni del mondo, DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra il Marocco e la Comunità e tenendo conto dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ( 1 ), entrato in vigore il 1 o marzo 2000 (di seguito denominato «l'accordo di associazione del marzo 2000»), HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Scopo dell'accordo L'obiettivo dell'accordo è incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione tra le parti nell'ambito dei contributi dell'europa e del Marocco per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile. Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni: Articolo 2 Definizioni «potenziamento»: i meccanismi regionali o locali quali l'european Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) (sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione). Tali sistemi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, in particolare in termini di precisione, disponibilità, integrità e affidabilità; «GNSS»: sistema globale di navigazione satellitare, che fornisce segnali che permettono la navigazione e la sincronizzazione satellitari; «GALILEO»: un sistema civile e autonomo europeo di navigazione e sincronizzazione satellitari, a copertura globale, progettato e sviluppato dalla Comunità e dagli Stati membri. Tale sistema è sotto controllo civile ed è destinato alla fornitura di servizi GNSS. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO è inteso a fornire uno o più servizi per vari scopi: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi per la sicurezza della vita umana, servizi per operazioni di ricerca e salvataggio, oltre ad un servizio pubblico regolamentato, ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico; «elementi locali di GALILEO»: meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali; «apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione a copertura globale»: qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento a livello regionale; «misura di regolamentazione»: qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, o simili, di una delle parti; «interoperabilità»: a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da almeno due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema; «proprietà intellettuale»: ha il significato di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967; «responsabilità»: l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica, in conformità di specifiche norme e principi di diritto. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo («responsabilità contrattuale») o essere dettato da una norma giuridica («responsabilità extra contrattuale»); ( 1 ) GU L 70 del , pag. 3. 4

9 «recupero dei costi»: meccanismi per il recupero delle spese di investimento e funzionamento del sistema; «informazione classificata»: l'informazione, in qualsiasi forma, che deve essere protetta da divulgazioni non autorizzate che potrebbero nuocere in vario modo ad interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale delle parti o di un singolo Stato membro. Il livello di classificazione è identificato da un'indicazione specifica. Una informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle rispettive leggi e regolamenti vigenti; essa deve essere protetta contro qualsiasi perdita di riservatezza, integrità o disponibilità. Per «parti» si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra. Per quanto riguarda la Comunità europea e gli Stati membri, si intende per «territorio» o «territori» il territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni definite nel trattato stesso. Articolo 3 Principi della cooperazione Le parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo: 1) Reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e le rimunerazioni. 2) Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che ne disciplinano la gestione. 3) Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS europei e marocchini ad uso civile. 4) Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione. 5) Adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2. 6) Libero accesso ai servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti. 7) Libero scambio di apparecchiature GNSS nei territori delle parti. Articolo 4 Ambito delle attività di cooperazione 1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitari sono le seguenti: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrità del sistema, normalizzazione e certificazione, sicurezza del sistema. Le parti possono modificare il presente elenco con decisione adottata in base al meccanismo istituito a norma dell'articolo Il presente accordo non riguarda la cooperazione fra le parti nei settori di cui ai punti da 2.1 a 2.6 infra. Se le parti concordano che potranno derivare vantaggi reciproci dall'ampliamento della cooperazione a uno dei seguenti settori, esse dovranno negoziare e concludere accordi appropriati in materia di: 2.1. tecnologie e beni sensibili di GALILEO sottoposte alle misure normative di controllo di esportazione e di non proliferazione applicabili all'interno della Comunità europea e dei suoi Stati membri, 2.2. crittografia e principali tecnologie e mezzi necessari per garantire la sicurezza dell'informazione (INFOSEC), 2.3. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente), 2.4. caratteristiche dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO, 2.5. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), 2.6. scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO. 5

10 3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione della normativa comunitaria relativa all'istituzione dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo e alla sua struttura istituzionale. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali sulla sicurezza e sui controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia. Articolo 5 Forme delle attività di cooperazione 1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione applicabili, le parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all'articolo Le parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13. Articolo 6 Spettro radio 1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni riguardanti lo spettro radio. 2. In questo contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare l'accessibilità ai servizi di GALILEO agli utenti di tutto il mondo, ed in particolare in Marocco e nella Comunità. 3. Inoltre, le parti riconoscono che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da perturbazioni e interferenze. A tal fine, identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze. 4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come fonte di possibile deroga alle disposizioni pertinenti dell'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), ivi compresi i regolamenti dell'uit per le radiocomunicazioni. Articolo 7 Ricerca scientifica Le parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e marocchini di ricerca, come il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'agenzia spaziale europea e i programmi sviluppati da organismi del Marocco. Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per uso civile. Le parti convengono di definire un meccanismo adeguato ad assicurare contatti fruttuosi e una partecipazione efficace ai programmi di ricerca. Articolo 8 Cooperazione industriale 1. Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione del Marocco alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali marocchine, al fine di costruire il sistema GALILEO e promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema. 2. Per agevolare la cooperazione industriale le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale nei campi e settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo di GALILEO/EGNOS, conformemente alle più elevate norme internazionali, ivi compresi mezzi efficaci per garantire il rispetto di tali diritti. 6

11 3. Le esportazioni di beni e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO, effettuate dal Marocco a destinazione di paesi terzi sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO, se questa autorità ha raccomandato di assoggettare tali beni ad un'autorizzazione di esportazione secondo le misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, instaura anche un meccanismo appropriato che consenta di raccomandare che l'esportazione di determinati beni da parte del Marocco sia soggetta ad autorizzazione. 4. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, le parti promuovono il rafforzamento dei legami fra gli organismi competenti del Marocco e l'agenzia spaziale europea. Articolo 9 Sviluppo del commercio e dei mercati 1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti, nell'unione europea e in Marocco, nelle infrastrutture di navigazione satellitare, nelle relative apparecchiature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni. 2. A tal fine le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti, la Comunità e il Marocco esaminano la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS. 4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti alle parti nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio. Articolo 10 Norme, certificazioni e misure di regolamentazione 1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le parti sosterranno congiuntamente lo sviluppo di norme GALILEO e promuoveranno la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS. Uno degli obbiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO incoraggiando l'adozione di norme mondiali di navigazione e sincronizzazione per diverse finalità: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi per la sicurezza della vita umana. Le parti convengono di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO. 2. Di conseguenza, per promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti al GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'organizzazione marittima internazionale e dell'unione internazionale delle telecomunicazioni. 3. A livello bilaterale, le parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano inutilmente ostacoli per il commercio. Tali prescrizioni sono basate su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti. 4. Le parti adottano le misure di regolamentazione che permettono la piena utilizzazione di GALILEO, in particolare dei ricevitori e degli elementi terrestri e spaziali, nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Articolo 11 Sviluppo di sistemi terrestri di potenziament GNSS di portata globale e regionale 1. Le parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità del sistema GALILEO e di continuità dei suoi servizi. 2. A tal fine, a livello regionale le parti cooperano alla realizzazione e alla costruzione in Marocco di un sistema di potenziamento regionale terrestre basato sul sistema EGNOS. Tale sistema regionale è destinato a fornire servizi che garantiscano l'integrità del segnale a livello regionale in aggiunta a quelli forniti su scala globale dal sistema GALILEO. 3. A livello locale, le parti agevolano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO. 7

12 Articolo 12 Sicurezza 1. Le parti sottolineano la necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni utilizzo abusivo, interferenza, perturbazione ed atto ostile. 2. Le parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei suoi servizi è un importante obiettivo comune. Pertanto, le parti designano un'autorità competente per le questioni connesse alla sicurezza del sistema GNSS, compresi i canali di consultazione. Tale quadro sarà utilizzato per salvaguardare la continuità dei servizi GNSS. 3. Le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. Le parti non sovrapporranno i segnali GALILEO senza il preventivo accordo reciproco. 4. Lo scambio di informazioni classificate di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2.6, sarà subordinato all'esistenza di un accordo in materia di sicurezza concluso dalle parti. I principi, le procedure e il campo di applicabilità sono definiti dalle autorità di sicurezza competenti delle parti. Articolo 13 Responsabilità e recupero dei costi Le parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la fornitura di servizi GNSS per uso civile. Articolo 14 Meccanismo di cooperazione 1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzati, a nome del Marocco, dal governo marocchino e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea. 2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, le parti definiscono i meccanismi di cooperazione previsti dall'accordo di associazione del marzo 2000 per la gestione del presente accordo. 3. Le parti convengono di prevedere la possibilità che il Marocco partecipi alle attività dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo in conformità dei diritti e delle procedure pertinenti. Articolo 15 Finanziamento 1. L'ammontare e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO attraverso l'autorità di vigilanza del GNSS europeo formano oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle disposizioni istituzionali previste dalla pertinente normativa comunitaria. 2. I principi della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali si applicano ai regimi specifici di cooperazione tra le parti nell'ambito del presente accordo, conformemente all'accordo di associazione del marzo Fermo restando il disposto del paragrafo 2, qualora un regime specifico di cooperazione di una parte preveda l'erogazione ai partecipanti dell'altra parte di un sostegno finanziario destinato all'acquisto di apparecchiature, le parti assicurano che il trasferimento di tali apparecchiature da una parte ai partecipanti dell'altra parte sia esente da imposizione fiscale e doganale in conformità delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna delle parti. 8

13 Articolo 16 Scambio di informazioni 1. Le parti prendono le disposizioni amministrative e designano i punti di contatto necessari per procedere alle consultazioni, allo scopo di garantire un'applicazione efficace delle disposizioni del presente accordo. 2. Le parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra le istituzioni e le imprese delle due parti. Articolo 17 Consultazione e risoluzione delle controversie 1. Le parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle parti. 2. Qualora non si trovi una soluzione, le parti fanno ricorso al meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'articolo 86 dell'accordo di associazione del marzo I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le parti possano ricorrere ai meccanismi di composizione delle controversie previsti dall'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio. Articolo 18 Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell'unione europea, depositario dell'accordo. 2. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno. 3. Salvo diversa disposizione, la denuncia del presente accordo lascia impregiudicata la validità o la durata delle eventuali disposizioni adottate nell'ambito dello stesso nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne scaturiscono. 4. Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo espresso per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche con le quali si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo necessarie. 5. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso è prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non comunichi all'altra, con preavviso scritto notificato almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, la sua intenzione di non prorogare l'accordo. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. 9

14 Hecho en Bruselas, el doce de diciembre del dos mil seis. V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce šest. Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og seks. Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausendsechs. Kahe tuhande kuuenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έξι. Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and six. Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille six. Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilasei. Briselē, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā decembrī. Priimta du tūkstančiai šeštų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év december tizenkettedik napján. Magħmul fi Brussel, fit-tnax jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sitta. Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizend zes. Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwutysięcznego szóstego. Feito em Bruxelas, em doze de Dezembro de dois mil e seis. V Bruseli dňa dvanásteho decembra dvetisícšesť. V Bruslju, dvanajstega decembra leta dva tisoč šest. Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusi. Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundrasex. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. Za Českou republiku 10

15 På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel Για την Ελληνική Δημοκρατία Por el Reino de España Pour la République française 11

16 Thar cheann Na héireann For Ireland Per la Repubblica italiana Για την Κυπριακή Δημοκρατία, Latvijas Republikas vārdā Lietuvos Respublikos vardu Pour la Grand-Duché de Luxembourg 12

17 A Magyar Köztársaság részéről Għar-Repubblika ta' Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa 13

18 Za Republiko Slovenijo Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 14

19 Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar 15

20 Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, firmato l'11 dicembre 2006 a Bruxelles, è entrato in vigore il 1 o marzo 2015, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 24 febbraio CE

21 DECISIONE (UE) 2016/431 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2016 relativa alla firma, a nome dell'unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Nel contesto del dialogo UE-Cina in materia di migrazione e mobilità, l'unione e la Repubblica popolare cinese hanno convenuto un pacchetto di cooperazione comprendente misure nel settore della migrazione irregolare e della politica in materia di visti, incluso un accordo reciproco di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici. (2) Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica popolare cinese per la conclusione di un accordo tra l'unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici («accordo»). (3) I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 21 settembre 2015 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura, con scambio di lettere, il 3 novembre 2015 da parte dell'unione e il 4 novembre 2015 da parte della Repubblica popolare cinese. (4) È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni ad esso accluse a nome dell'unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale. (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ( 1 ); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 2 ); l'irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'unione, la firma dell'accordo tra l'unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici («accordo»), con riserva della conclusione dell'accordo. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. ( 1 ) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell' , pag. 43). ( 2 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del , pag. 20). 17

22 Articolo 2 Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'unione. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'unione. Articolo 4 L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della sua firma ( 1 ), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 5 Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. DIJSSELBLOEM ( 1 ) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. 18

23 ACCORDO tra l'unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, in seguito denominata «Cina», in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti», DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di rinsaldare ulteriormente tra loro stretti legami; DESIDEROSE di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai titolari di passaporti diplomatici e di lasciapassare dell'ue condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata e desiderose di tutelare i principi di uguaglianza e di reciprocità, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'unione europea, allegati al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'irlanda, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivo Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'unione e per i cittadini della Cina, titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di lasciapassare dell'ue, che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni: a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'irlanda; b) «cittadino dell'unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a); c) «cittadino della Cina»: chiunque possieda la cittadinanza della Cina; d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen; e) «lasciapassare dell'ue»: il documento rilasciato dall'unione a certi agenti delle istituzioni dell'unione a norma del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio ( 1 ). ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'unione europea, GU L 353 del , pag

24 Articolo 3 Ambito di applicazione 1. I cittadini dell'unione titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato da uno Stato membro o di un lasciapassare dell'ue possono recarsi e soggiornare nel territorio della Cina senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1. I cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dalla Cina possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e la Cina si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta. 3. Durante il soggiorno, i cittadini dell'unione ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Cina. Durante il soggiorno, i cittadini della Cina ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio di ciascuno Stato membro. 4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti. 5. Fatto salvo l'articolo 8, alle questioni concernenti i visti che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale della Cina. Articolo 4 Durata del soggiorno 1. I cittadini dell'unione titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato da uno Stato membro o di un lasciapassare dell'ue possono soggiornare nel territorio della Cina per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 2. I cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dalla Cina possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen. I cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dalla Cina possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen. 3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per la Cina e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'unione. Articolo 5 Visite di alti funzionari I funzionari al livello almeno di viceministri del governo centrale e gli ufficiali del grado almeno di generale maggiore delle forze armate della Cina informano le autorità competenti degli Stati membri per via diplomatica prima di recarsi in viaggio nel territorio di questi ultimi per fini ufficiali. I funzionari al livello almeno di viceministri del governo centrale degli Stati membri e gli ufficiali del grado almeno di generale maggiore delle forze armate degli Stati membri informano le autorità competenti della Cina per via diplomatica prima di recarsi in viaggio nel territorio di quest'ultima per fini ufficiali. 20

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