CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E REWAMPING DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CREMONA
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1 CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E REWAMPING DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CREMONA Pag. n. 1 di n. 7
2 ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di nuove telecamere e di rewampig delle telecamere obsolete già installate, mediante noleggio con possibilità di riscatto, del sistema di videosorveglianza del territorio del Comune di Cremona, come segue: Nuove telecamere di tipo dome : (n 1 Cam) - Corso Garibaldi Palazzo Cittanova (n 1 Cam) - Corso Vittorio Emanuele / Via Ala Ponz one (n 1 Cam) - Corso XX Settembre / Via San Lorenzo (n 1 Cam) - Via Mantova / Via dell'annona (n 1 Cam) - Piazza IV Novembre (n 1 Cam) - Via Palestro 20/ Via Oberdan (n 1 Cam) - Via Palestro 17 (n 1 Cam) - Via Palestro 34 / 21 (n 1 Cam) - Piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria (n 1 Cam) - Piazza Sant'Agostino Nuova telecamera tipo fissa : (n 1 Cam) - Piazza Sant'Agostino Rewamping telecamere tipo dome : (n 1 Cam) - Piazza Cadorna (n 1 Cam) - Ex Tanvie (n 1 Cam) - Galleria XXV Aprile (n 1 Cam) - Corso Garibaldi / Viale Trento Trieste (n 1 Cam) - Piazza Libertà / Via Ghisleri (n 1 Cam) - Piazza Libertà / Corso Matteotti (n 1 Cam) - Piazza Risorgimento / Via Dante (n 1 Cam) - Giardini Pubblici / Montagnole (n 1 Cam) - Parco Vecchio Passeggio / Via Gioconda (n 1 Cam) - Parco Vecchio Passeggio / Via S.A. del Fuoco (n 1 Cam) - Parco Vecchio Passeggio / Viale Trento Trieste (n 1 Cam) - Pizza Roma / Via Solferino Pag. n. 2 di n. 7
3 Rewamping telecamera tipo fissa :: (n 1 Cam) - Cimitero / Via Cipressi (n 1 Cam) - Cimitero / interno Via Boschetto ART. 2 IMPORTO DELLA FORNITURA L importo complessivo della fornitura è calcolato secondo quanto pubblicato sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). ART. 3 ASSISTENZA TECNICA Viene individuato: il recapito telefonico ( ) per le richieste di intervento, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ed il sabato dalle 8.00 alle (escluse le giornate di festività infrasettimanale) e che attribuisce immediatamente un codice identificativo della richiesta in oggetto (ticket) accedendo direttamente al servizio di Help desk ( nelle altre fasce orarie); la disponibilità di un numero fax dedicato per le richieste di intervento, attivo 24h/24h 7gg/7gg; l'esecuzione di interventi con modalità On Site ovvero con la presenza di proprio personale presso gli impianti del sistema di videosorveglianza del Comune di Cremona. L esecuzione degli interventi con modalità On-site dovrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle (escluse le giornate di festività infrasettimanale). Tale orario è da considerare come normale orario di servizio. L eventuale presenza in fasce orarie diverse o giorni non lavorativi andrà preventivamente concordata. Sarà possibile, a causa delle mutate esigenze del Comune di Cremona, effettuare delle variazioni rispetto quanto sopra indicato, dopo opportuna contrattazione con l impresa; la diagnostica e l identificazione della causa generante i guasti e/o i malfunzionamenti in modalità Da Remoto ovvero attraverso un sistema di controllo direttamente dalla sede di Aemcom S.r.l.: Gli interventi/sostituzioni saranno effettuati entro 12 ore dalla segnalazione del guasto e la riparazione avverrà entro le 48 ore dalla presa in carico dell intervento. ART. 4 CERTIFICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE A TUTELA DELLA PRIVACY Aemcom S.r.l. è responsabile di eventuali danni che, in relazione al lavoro svolto, possano derivare ai beni mobili ed immobili del Comune, ai dipendenti del medesimo, a terze persone o a cose di terzi nonché ai dipendenti e collaboratori della stessa ditta. Aemcom S.r.l. è tenuta a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, all adempimento agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, al rispetto delle istruzioni specifiche ricevute dal Comune di Cremona all inizio del rapporto contrattuale per il trattamento dei dati personali, relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate, ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente la riservatezza sulle informazioni di cui Pag. n. 3 di n. 7
4 verranno a conoscenza nel corso dell attività di servizio, e s impegnano a non divulgare alcun tipo di informazione se non previa autorizzazione scritta da parte del concedente e viceversa. Le Parti si obbligano ad osservare le norme previste dal D.lgs. n.196/03 in materia di trattamento dei dati personali. Aemcom S.r.l. al termine del contratto non potrà utilizzare, divulgare, trasmettere, trattare, cedere, vendere, a qualsiasi titolo le informazioni e i dati acquisiti durante il periodo contrattuale, consegnando al Comune ogni banca dati e/o sistema innovativo e/o informatico realizzato in base al presente contratto ART. 5 COLLAUDO Entro 30 giorni dall ultimazione dei lavori delle singole postazioni dovrà essere eseguito il collaudo dell impianto. ART. 6 PAGAMENTI Il pagamento avverrà entro 60 giorni dall emissione di fattura mensile posticipata. Alla scadenza del termine di pagamento, decorreranno gli interessi moratori calcolati applicando il tasso legale in vigore. ART. 7 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto. Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, il Comune di Cremona può dichiarare la decadenza dell aggiudicazione. ART. 8 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto sono a carico di Aemcom S.r.l.. Rimane a carico dell Amministrazione l imposta sul valore aggiunto. ART. 9 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D AUTORE L impresa assume ogni responsabilità per l uso di dispositivi o per l adozione di soluzioni tecniche e di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d autore. L impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Comune di Cremona in relazione alle apparecchiature e ai programmi forniti in relazione al loro uso; e, quindi, deve tenere indenne il Comune delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannato con sentenza passata in giudicato. Il Comune di Cremona assume l obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l impresa del verificarsi di azioni del genere. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che le apparecchiature o i programmi forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Comune di Cremona, ha la facoltà di richiedere all impresa, che ne deve sostenere gli oneri: - di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell uso, da parte del Comune di Cremona, delle apparecchiature e dei programmi, cui il diritto di esclusiva si riferisce; Pag. n. 4 di n. 7
5 oppure: oppure: oppure: - di modificare o sostituire le apparecchiature o i programmi, in modo che la violazione abbia termine - di ritirare le apparecchiature o i programmi contro riduzione delle somme versate, tenendo conto dell uso; - di risarcire tutti i danni che il Comune di Cremona abbia patito a seguito della violazione. La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio del Comune di Cremona, può essere anche esercitata non appena promossa l azione di contraffazione; ovvero quando questa, sentita l impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata. ART. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA L impresa assume l obbligo di agire in modo che il personale dipendente incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. Il Comune di Cremona, parimenti, assume l obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale. L obbligo permane fino a che queste non diventino di pubblico dominio. ART. 11 PENALITA Qualora, in sede di accettazione della fornitura, siano accertate carenze qualitative, il servizio competente provvederà ad emettere apposita contestazione da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al fornitore; decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni ritenute accoglibili dal Comune di Cremona, il materiale contestato dovrà essere sostituito con altro ritenuto conforme alle condizioni contrattuali e sarà applicata una penale pari all 1% del valore del materiale fornito per ogni decade di ritardo decorrente dagli 8 giorni. Nel caso di inadempimento parziale della fornitura il Comune di Cremona potrà procedere ad acquistare i prodotti presso altre ditte; in tal caso oltre ad una penale commisurata al 2% del valore della mancata fornitura, l eventuale maggiore costo della medesima sarà addebitato al fornitore inadempiente. Nel caso di mancato adempimento dell obbligo di eliminare i difetti, imperfezioni e difformità occulte accertate durante il periodo di garanzia o nei termini previsti dal Codice Civile si applicheranno le disposizioni in tema di risoluzione del contratto. Le penali non potranno comunque superare il 10 % della fornitura. ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune di Cremona si riserva la facoltà di risolvere il contratto: in caso di frode o di grave negligenza nell adempimento degli obblighi contrattuali; in caso di ritardo che comprometta gravemente l esatto adempimento; in caso di inadempimento anche parziale che comprometta l intera fornitura; Pag. n. 5 di n. 7
6 in caso di mancata continuità del servizio di videosorveglianza per oltre 7 gg. Potrà inoltre essere esperita l azione in danno, per cui il fornitore sarà tenuto al pagamento dell eventuale maggiore spesa che il Comune di Cremona dovesse sostenere per l acquisto presso altre ditte della fornitura di cui si tratta. ART. 13 CONTROVERSIE CONTRATTUALI ARBITRATO Il criterio generale di risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere fra il Comune di Cremona e Aemcom S.r.l. è ispirato alla risoluzione rapida e con procedure semplificate, senza ostacolare la correttezza e la continuità nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo da prefigurare i rimedi contenziosi come estrema soluzione. Tutte le controversie che non potranno essere definite in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Cremona. Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile. ART. 14 ALTRE NORME 1. La ditta risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell esecuzione della fornitura, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. 2. La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge la fornitura. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall autorità municipale o ad essa segnalata dall Ispettorato del Lavoro, i lavori dovranno essere sospesi fino all avvenuto accertamento che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti. 3. La partecipazione all appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. 4. Le imprese che cambieranno ragione sociale, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con una copia conforme dell atto notarile degli originali il cambiamento della ragione sociale medesima. 5. Rappresentante del Committente è la persona debitamente autorizzata dal medesimo a rappresentarlo e a cui, ferme restando le competenze della Direzione Lavori, è demandata la gestione del presente contratto. Il Committente provvederà a comunicare per iscritto all Appaltatore il nominativo del proprio rappresentante. 6. Rappresentante dell Appaltatore è la persona debitamente autorizzata dallo stesso a rappresentarlo, che il Committente può consultare in qualsiasi momento ragionevole e Pag. n. 6 di n. 7
7 le cui istruzioni, richieste e decisioni saranno impegnative per l appaltatore per qualsiasi questione relativa al contratto d appalto. Prima dell inizio dei lavori l aggiudicatario dovrà comunicare tale nominativo all Amministrazione. ART. 15 RINVIO AD ALTRE NORME Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare nella legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo Regolamento, nel regolamento adottato dal Comune di Cremona per la disciplina dei contratti, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel codice di Procedura Civile. FIRMA PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI PARTICOLARI L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione degli articoli n e n del Codice Civile. FIRMA PER ACCETTAZIONE Pag. n. 7 di n. 7
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