«Voluntary disclosure»:
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- Antonina Lisa Negri
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1 D.L , n. 167, conv. con modif. dalla L , n. 227 L , n. 186 Provv. Agenzia Entrate Gioacchino Pantoni Claudio Sabbatini Giorgio Bellino «Voluntary disclosure»: pubblicato il modello Modello per la Voluntary disclosure Provvedimento di approvazione Con Provv , prot. 2015/13193, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul web il modello definitivo (la prima bozza era presente sul sito Internet dell Agenzia già alla fine dello scorso anno), con le relative istruzioni per la compilazione, per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (Voluntary disclosure). Grazie alla possibilità offerta con la L , n. 186, chi in passato avesse detenuto attività all estero (es. conti correnti o immobili), mai indicate nel modulo/modello RW del Mod. Unico SP, potrà avvalersi di tale procedura per farle emergere al Fisco, attivandosi con la presentazione del suddetto modello entro il Il modello da presentare all Agenzia delle Entrate va utilizzato appunto per regolarizzare le irregolarità relative ad attività finanziarie ed investimenti detenuti all estero commesse fino alla data del (in linea di massima, si tratta dei periodi d imposta fino al 2013) in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale (D.L , n. 167, conv. con modif. dalla L , n. 227 [CFF ]). Invero, secondo le disposizioni della L. 186/2014, grazie alla procedura Voluntary disclosure, al contribuente è concessa anche la possibilità di sanare violazioni «interne» (cd. Voluntary disclosure domestica). Soggetti interessati La Voluntary disclosure consente ai contribuenti di sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse, regolarizzando in tal modo la loro posizione, Dopo la pubblicazione di due bozze (una il , l'altra il ), il modello definitivo per aderire alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla L , n. 186, è stato pubblicato il sul sito internet dell Agenzia delle Entrate. Con esso sono state diffuse anche le relative istruzioni, oltre alle modalità tecniche di presentazione. È previsto che, a distanza di 30 giorni dall invio (che dovrà avvenire entro il ), il contribuente (o il professionista che lo assiste) invii una relazione con la documentazione di supporto allegata. Dopo l esame di essa, avrà luogo la fase del contraddittorio, che terminerà con il versamento delle imposte (piene) e delle sanzioni (leggermente ridotte). Il contribuente si salverà così da molti dei reati fiscali. anche penale, pagando le relative imposte per intero e le sanzioni in misura ridotta (la riduzione può arrivare fino alla metà). Sul fronte penale degli effetti della Voluntary disclosure il Legislatore, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, esclude la punibilità dei delitti tributari di dichiarazione e di omesso versamento (ma non gli altri, come quello della falsa fatturazione), nonché delle condotte di reimpiego e riciclaggio commesse in relazione ai medesimi, nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere tali reati. Nel contempo, introducendo il nuovo delitto di autoriciclaggio, se ne esclude l applicabilità limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria fino alla data del , entro la quale può essere attivata la procedura. In funzione dei benefici connessi alla procedura e a garanzia della sua correttezza è previsto il delitto di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, con pena da un anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione. Il modello deve essere utilizzato dall autore della violazione:
2 degli obblighi di dichiarazione previsti dall art. 4, co. 1, D.L. 167/1990 [CFF 6448], che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall art. 1, co. 1, L. 186/2014 (Voluntary disclosure estera). In tali casi, il contribuente può sanare sia le violazioni relative al monitoraggio fiscale, la cui omessa o errata indicazione nel Quadro RW comporta l applicazione di sanzioni dal 3% al 15% (o dal 6% al 30% qualora gli investimenti siano localizzati in Paesi Black list; si veda la C.M. 38/E/2013), sia le violazioni relative al mancato versamento di imposte (Irpef e relative addizionali, Ivie, Ivafe, ecc.) derivanti dall impiego degli attivi occultati; che, non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che, essendone obbligato, vi abbia adempiuto correttamente - intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall art. 1, co. 2, L. 186/2014 (Voluntary disclosure interna o domestica). Ad esempio, sarà possibile sanare violazioni come una dichiarazione fraudolenta oppure omessa, come pure il versamento delle relative imposte. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa che ha annunciato la pubblicazione della versione del modello, la procedura di collaborazione volontaria può essere esperita «a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura». La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. Questo è un aspetto che non è in sintonia con le nuove regole del ravvedimento operoso che, dal 2015, consente di sanare le violazioni fino alla notifica di un avviso di accertamento. Ad ogni modo, in occasione degli incontri di inizio anno con la stampa specializzata, l Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di adesione alla VD anche nell ipotesi di eventuali avvisi di accertamento relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura definiti prima della presentazione dell istanza di collaborazione. Inoltre, di fronte all inizio di un ispezione, la preclusione riguarda la Voluntary disclosure, e non il ravvedimento operoso così come modificato dalla L , n. 190 (Legge di stabilità 2015). ESEMPIO N. 1 UTILIZZO IN CONCRETO DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE A fronte di una mera richiesta di documentazione afferente ad un certo periodo di imposta, il contribuente potrebbe definire la violazione mediante integrazione della dichiarazione del periodo oggetto di verifica per poi accedere alla Voluntary disclosure per gli altri periodi di imposta. Modello Composizione, termini e modalità di trasmissione Il modello denominato Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria è composto: dal frontespizio, contenente l informativa sul trattamento dei dati personali di cui all art. 13, D.Lgs , n. 196 (privacy); dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente; dai Quadri per l indicazione dei soggetti, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali. TABELLA N. 1 COMPOSIZIONE DEL MODELLO «RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA» PAGINA DEL MODELLO Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 CONTENUTO Informativa sulla privacy Dati relativi ai soggetti che presentano l istanza Dati relativi alle attività oggetto di emersione
3 L apparente semplicità del modello nasconde però le complicazioni dei conteggi per determinare le imposte dovute e le sanzioni (ancorché tutte queste saranno determinate dall Agenzia delle Entrate; i professionisti che assisteranno i contribuenti dovranno verificare il tutto in occasione del contraddittorio con l Ufficio). Inoltre, la sinteticità del modello fa da contraltare alla duplicazione degli adempimenti che ciò comporta: infatti, oltre alla domanda di collaborazione volontaria andrà successivamente fatta una trasmissione di documentazione integrativa. Doppi anche i canali di trasmissione e i termini, come meglio si dirà oltre: Entratel o Fisconline per il modello e Pec per la documentazione integrativa; quest ultima, inoltre, andrà trasmessa 30 giorni dopo l invio dell istanza. Andando nel dettaglio, il modello è presentato entro il esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline (quindi anche in proprio), utilizzando il prodotto informatico denominato «Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria», reso disponibile gratuitamente dall Agenzia delle Entrate nel sito Internet L Agenzia delle entrate, con Comunicato stampa , ha chiarito che tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, rientranti nell elenco contenuto nel D.P.R , n. 322, e nei successivi decreti attuativi (ad esempio, D.M [CFF 6714]) possono inviare le richieste per accedere alla procedura di Voluntary disclosure. Pertanto, chiarisce il Comunicato, sono ammessi alla trasmissione gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell apposito riquadro «dati del professionista». In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l originale della comunicazione che gli verrà restituito dall intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all assunzione dell impegno alla presentazione in via telematica. È fatto obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato: un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente; la copia della attestazione dell avvenuto ricevimento dell istanza da parte dell Agenzia delle Entrate. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall interessato, deve essere conservato a cura di quest ultimo. L istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l avvenuta ricezione. È consentita l integrazione dell istanza, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l efficacia della stessa, barrando la casella Istanza integrativa. L integrazione dell istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione ( ). La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta. Procedura di regolarizzazione Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente (trattasi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, D.P.R , n. 917 [CFF 5105]) deve, con specifico riguardo alla Voluntary disclosure estera (art. 5-quater, D.L. 167/1990): indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta telematica (istanza), tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria, costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona; fornire, a corredo dell istanza, i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell Irap, dei contributi previdenziali, dell Iva e delle ritenute, non con-
4 nessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1 D.L. 167/1990. Secondo quanto recentemente chiarito in occasione dei consueti incontri di inizio anno con la stampa specializzata, il raddoppio dei termini di accertamento per le attività finanziarie detenute in paesi Black list trova applicazione anche per le violazioni commesse prima dell entrata in vigore del D.L , n. 78, conv. con modif. dalla L , n In particolare, l art. 12, D.L. 78/2009 [CFF 6913], nel prevedere norme di contrasto ai «paradisi fiscali», prevede il raddoppio dei termini di accertamento (ed il raddoppio delle sanzioni) nel caso di investimenti ed attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato «in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» (monitoraggio fiscale). Secondo l Agenzia delle Entrate, il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal citato art. 12 non trova applicazione solo per le violazioni commesse a decorrere dall anno 2009, cioè a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2009, ma, trattandosi di norma di natura procedimentale, è applicabile a tutti gli anni d imposta in relazione ai quali i termini per l accertamento ordinario (di cui all'art. 43, co. 1 e 2, D.P.R , n. 600 [CFF 6343] e all'art. 57, co. 1 e 2, D.P.R , n. 633 [CFF 257]) non fossero scaduti al momento di entrata in vigore del D.L. 78/2009. Si osserva, al riguardo, che l art. 5-quater, co. 4, D.L. 167/1990, stabilisce, comunque, che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all art. 12, D.L. 78/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 5-quinquies, co. 4, primo periodo, lett. c), 5 e 7, D.L 167/1990, e cioè: se l'autore delle violazioni che si avvale della procedura di regolarizzazione rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria; se l autore delle violazioni, nel caso di trasferimento delle attività finanziarie ad altro intermediario estero, rilascia al nuovo intermediario analoga autorizzazione; se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (come fatto, ad esempio, dalla Svizzera), accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni. In tal caso non opera la presunzione sul raddoppio dei termini per la presunzione di redditività, ma solamente quella che prevede il raddoppio dei termini per le sanzioni RW, a meno che a breve non venga escluso normativamente anche questo raddoppio. Attenzione però al raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali: in attesa del decreto sulla certezza del diritto non è chiaro se nel contesto della Voluntary disclosure sarà operante tale forma di raddoppio che, ad esempio, in alcuni casi potrebbe vanificare la firma degli accordi con i Paesi ex Black list. L Agenzia precisa che laddove non ricorrano le predette condizioni previste dall'art. 5-quinquies, per le attività detenute in Paesi Black List continuerà ad applicarsi il raddoppio dei termini sia per le attività di accertamento che per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, fermo restando che il raddoppio delle sanzioni, stabilito dal medesimo art. 12, D.L. 78/2009, sarà operativo, per il principio di legalità di cui all art. 3, D.Lgs , n. 472 [CFF 9466], solo per le violazioni commesse dopo l entrata in vigore della norma. Nel modello di richiesta di accesso alla procedura di Voluntary disclosure devono essere indicati, quali soggetti «collegati», sia quelli collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione sia coloro che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione. Questa indicazione, che si concretizza nell indicazione del codice fiscale (altre informazioni saranno contenute nella relazione di accompagnamento; si veda infra), va riportata nel Quadro VD, Sez. 1.
5 QUADRO VD SEZIONE I SOGGETTI COLLEGATI VD1 Codice fiscale 1 Codice fiscale 2 VD2 VD3 VD4 SEZIONE II In ordine ai soggetti «collegati» che il richiedente deve indicare nel modello, l Agenzia delle Entrate ha precisato in occasione degli incontri con la stampa specializzata che si tratta di tutti i soggetti che hanno una «posizione rilevante» ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione ovvero coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato. In particolare, nell istanza presentata da un determinato richiedente dovranno essere indicati: i soggetti collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione; i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti col richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione. ESEMPIO N. 2 SOGGETTI «COLLEGATI» È il caso del socio di una società semplice (o di altra società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione, come le associazioni professionali) che, per le attività/redditi dovrà indicare i codici fiscali degli altri soci. Va da sé che sarà opportuno concordare preventivamente una linea d azione comune, fermo restando che ciascun richiedente presenta l istanza per la propria posizione fiscale, ma con l obbligo di indicare il codice fiscale degli altri soggetti (collegati) nel modello. Tutta la documentazione a supporto non va allegata nel modello di adesione, ma dovrà essere presentata in un momento successivo, quando si avvierà la fase di contraddittorio con l Agenzia delle Entrate. Infatti, nella ricevuta di presentazione dell istanza (che avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione) viene riportato l indirizzo di posta elettronica certificata (generato automaticamente all interno della ricevuta di presentazione) delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le Province autonome di Trento e Bolzano (ogni Direzione regionale ha un suo indirizzo dedicato, riportato nell Allegato 3 al Provvedimento; la Direzione di competenza va individuata sulla base dell ultimo domicilio fiscale dell interessato, individuato ai sensi dell art. 58, D.P.R. 600/1973 [CFF 6358], in relazione all anno d imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria): a tale Direzione dovranno essere inviate la documentazione a supporto dell istanza e la relazione di accompagnamento del professionista. Per l appunto, insieme all approvazione del modello, sono state anche diffuse le specifiche per redigere la relazione di accompagnamento e per predisporre i documenti a supporto della richiesta di emersione, nonché le modalità tecniche per trasmettere tale relazione e documenti. Si tratta di documenti che rivestono un ruolo fondamentale ai fini del perfezionamento dell intera procedura, perché sarà a seguito dell analisi degli stessi che l Agenzia delle Entrate potrà validare la richiesta e avvierà la fase di contraddittorio per giungere alla chiusura con il versamento delle somme richieste per sanare le violazioni. Quanto alla relazione di accompagnamento per ciascuna delle annualità regolarizzate, essa consta in uno schema di contenuto minimale, in quanto è facoltà del contribuente aggiungere ulteriori punti per fornire qualsiasi altra informazione sia ritenuta utile dall interessato per la trattazione della procedura di
6 TABELLA N. 2 SCHEMA DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE Introduzione Soggetti collegati Attività estere Redditi correlati alle attività estere Attività estere oggetto di emersione Maggiori imponibili e ritenute non operate Effetti delle dichiarazioni riservate di cui all art. 13 bis, D.L. 78/2009 [CFF 6224b] Il richiedente o il professionista che lo assiste fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare, saranno segnalati: gli anni interessati dall emersione; il tipo di violazioni compiute in ciascun anno. Inoltre va indicato un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello. In caso di integrazione della documentazione sarà necessario un altro prospetto di riconciliazione con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all ultimo modello presentato. Vanno fornite informazioni più dettagliate rispetto ai soggetti collegati che sono stati riportati nella Sezione I del modello (infatti, in quest ultimo è richiesto solo il codice fiscale). Potrebbe ad esempio trattarsi del soggetto che aveva la possibilità di operare sulla disponibilità all estero costituita dal dichiarante. Questa parte dovrà essere compilata solo nei casi di richiesta di accesso alla Voluntary disclosure estera, ossia qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale. Va riportato il dettaglio delle attività estere indicate nella Sezione II del modello, predisponendo una distinta delle stesse. Per facilitare il successivo riferimento ai relativi documenti allegati, ciascuna attività elencata nella distinta sarà identificata con un codice progressivo da A01. Inoltre, occorre illustrare i vari apporti di capitale affluiti verso le medesime attività nel corso degli anni ancora accertabili, già indicati sinteticamente nella Sezione III del modello. Su questo aspetto, le istruzioni al modello chiariscono come venga considerato «apporto» ogni somma o valore impiegato per l acquisto o l incremento dell attività estera, diverso dai frutti della stessa. Si tratta nella sostanza di ogni afflusso in contanti o con bonifico di ogni trasferimento di valori mobiliari a favore di un conto corrente intestato al contribuente ovvero a un soggetto interposto. Infine, vanno elencati i relativi documenti allegati. Questa parte dovrà essere compilata solo nei casi di richiesta di accesso alla Voluntary disclosure estera, ossia qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale. Va qui riportato il dettaglio dei redditi derivanti dall utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività estere oggetto di emersione. Potrebbe essere il caso della persona che ha prima costituito un patrimonio estero poi impiegato per l acquisto di un immobile successivamente locato e il cui canone non è stato dichiarato. Infine, vanno elencati i relativi documenti allegati. Questa parte dovrà essere compilata solo nei casi di richiesta di accesso alla Voluntary disclosure estera, ossia qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale. Si devono fornire le informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale. Inoltre, vanno dettagliati i valori indicati alla Sezione IV del modello di richiesta. Infine, vanno elencati i documenti allegati. Per ciascuna annualità d imposta, va illustrata la composizione dei valori indicati nella Sezione V relativi ai maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai maggiori imponibili ai fini Iva, alle eventuali ritenute non operate che formano oggetto di emersione. Infine, vanno elencati tutti i documenti di supporto allegati. Vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate (scudo fiscale del 2009) che si intendono far valere. Infine, vanno elencati i documenti allegati. collaborazione volontaria. L Allegato 4 al provvedimento fornisce nel dettaglio l esemplificazione di una relazione illustrativa di accompagnamento, come esposta nella Tabella n. 2. La trasmissione della relazione e della documentazione di cui sopra deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, comunque non oltre il Nella sola ipotesi d istanza presentata dal , la presentazione della documentazione può avvenire nei 5 giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta. L di trasmissione dovrà riportare nell oggetto, separati da uno spazio, il codice fiscale del soggetto richiedente, il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione dell istanza e, nel caso di in-
7 vio multiplo, il numero progressivo rispetto al numero totale delle (ad esempio, 3 di 4). Il messaggio dovrà contenere esclusivamente due allegati: il primo, in formato «.zip», recante la relazione e i documenti (questi ultimi in formato «.pdf»); il secondo allegato, in formato «.xml», sarà invece costituito da un file generato in automatico dal pacchetto di compilazione nel momento in cui è completato l inserimento dei dati dell istanza. Il messaggio trasmesso via Pec non potrà superare la dimensione massima di 50 MB. Laddove ciò non sia possibile, sarà necessario procedere a più invii. Si precisa che tutti i rendiconti bancari e tutto il materiale redatto in lingua straniera dovranno essere depositati con la traduzione in italiano: per inglese, francese, tedesco o spagnolo sarà sufficiente una traduzione da parte del contribuente stesso, mentre per le altre lingue servirà una traduzione giurata; Versamento delle somme dovute L ultimo passaggio della procedura di regolarizzazione consiste nel versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs , n. 218 [CFF 4777]. Si ricorda che non è possibile avvalersi della compensazione di cui all art. 17, D.Lgs , n. 241 [CFF 7418]. Con riferimento alla procedura di cui all art. 1, co. 1, L. 186/2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all estero al termine di ciascun periodo d imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto dall art. 5-quinquies, co. 8, D.L. 167/1990. Nel modello ministeriale tale scelta viene espressa nel frontespizio: OPZIONI CHIEDE che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfettariamente ai sensi dell art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990 FIRMA Come detto, la procedura della Voluntary disclosure domestica consente altresì questa volta non solo alle persone fisiche residente ma a tutti i soggetti, società incluse la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap e di Iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. In questo modo si è voluto consentire una pacificazione estesa, almeno fino al termine di presentazione della procedura di collaborazione volontaria.
Allegato. 4. La relazione di accompagnamento è strutturata nelle seguenti sezioni:
Allegato. 4 Format per la redazione della relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui all articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.
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