Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Fossò e Vigonovo per la gestione della videosorveglianza del territorio comunale.
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1 Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Fossò e Vigonovo per la gestione della videosorveglianza del territorio comunale. Svoltosi il seguente dibattito: Il Sindaco illustra l argomento posto all ordine del giorno anticipando che la convenzione è propedeutica alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza in collaborazione con Fossò, e che l investimento previsto, se confrontato con Comuni vicini che hanno investito centinaia di migliaia di Euro, appare più modesto. Tuttavia, Vigonovo andrà ad installare una rete e un numero iniziale di 4/6 telecamere, mentre il Comune di Fossò sembra abbia intenzione di collocarne un numero maggiore, circa 14. Voglio mettere in evidenza che questa proposta non parte dalla presenza di una emergenza criminalità. Le statistiche ci dicono che il nostro Comune, da questo punto di vista, è nella media. L intervento risponde, semmai, a richieste della locale stazione dei carabinieri e ha finalità di garanzia e monitoraggio di taluni siti sensibili e di alcuni punti di ingresso al paese. Il progetto, per la nostra parte, prevede una spesa di circa euro. Il Comune capofila è Fossò. Questo progetto parteciperà ai bandi di contributo regionale, che possono arrivare a finanziare sino al 70% della spesa complessiva. Cons. Moressa: Il Comune di Vigonovo prevede una spesa di cofinanziamento di ,00 euro, che seppure di modesta rilevanza, in questi tempi, necessita di un opportuna valutazione. Per quanto riguarda la presente proposta ritiene di sollevare la questione in merito al rispetto della legge sulla privacy nei confronti della cittadinanza. Nello specifico chiede di conoscere chi sarà abilitato a visionare le immagini. Chiede inoltre che sia previsto espressamente chi avrà accesso. Il Cons. Costanzo assicura che l accesso avverrà solo a cura di personale autorizzato e che sia per i dipendenti sia per i Consiglieri comunali vige l obbligo del segreto d ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il Sindaco precisa che non risulta opportuno inserire modifiche in sede di convenzione in quanto tutte le disposizioni della legge sulla privacy sono obbligatorie e verranno contenute in appositi documenti regolamentari. Il Consigliere Moressa auspica che col Comune di Fossò si possano proseguire collaborazioni nei servizi di controllo veicolare, un tempo attuati. Il Consigliere Costanzo risponde che la disponibilità di Vigonovo sussiste tuttora ma bisogna ricontattare il Comune di Fossò in quanto era entrato nell Unione dei Comuni con Dolo e Fiesso d Artico, ed il servizio in convenzione era stato conseguentemente sospeso. IL CONSIGLIO COMUNALE - Atteso che l Amministrazione Comunale di Vigonovo, è intenzionata ad attivare un sistema di videosorveglianza del territorio comunale al fine di controllare e perseguire comportamenti non corretti nel campo della legalità e della sicurezza;
2 - Vista la DGRV n del ad oggetto: L.R. n. 9 del 7 maggio 2002 Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza articolo 3 Contributi a favore degli Enti locali. Approvazione bando 2009 ; - Preso atto che l art. 3 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002 prevede la possibilità da parte della Regione Veneto di contribuire alla realizzazione di progetti integrati nel campo nella legalità e della sicurezza promossi dagli Enti locali aventi il requisito minimo di abitanti previsto dal medesimo articolo 3 (nello specifico, è fissato il limite di abitanti per le forme associative ad eccezione delle Comunità Montane e di abitanti per i Comuni singoli, ad eccezione di quelli a prevalente economia turistica); - Rilevato l interesse di attivare una convenzione con il Comune di Fossò, con il quale l Amministrazione Comunale ha già in corso altre forme di collaborazione, al fine di attivare le procedure per la gestione del sistema di videosorveglianza nel territorio di entrambi i Comuni, nel senso che si prevede siano posizionati due distinti sistemi, interfacciati e dotati di apparecchiature e programmi di gestione uguali ma che siano complementari; - Considerata l opportunità di approvare una convenzione, della durata di cinque anni, per disciplinare il servizio di videosorveglianza, ciò anche al fine di avere i requisiti tecnici per richiedere ed ottenere il contributo regionale; - Vista la Bozza di Convenzione predisposta dal Comune di Fossò, in qualità di capofila, con la quale viene regolamentata la gestione della sicurezza in particolari ambienti esterni mediante l installazione di alcuni apparati di videosorveglianza la cui gestione sarà affidata ai singoli Comuni tramite il proprio personale; - Visto l art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. disciplinante la formulazione delle convenzioni tra Enti Pubblici; - Ritenuto di provvedere in merito; - Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Tenutasi la seguente votazione: Consiglieri presenti: 14 Votanti: 14 Favorevoli: unanimità DELIBERA 1. di approvare la bozza di convenzione tra i Comuni di Fossò e Vigonovo, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la formazione e la gestione congiunta di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale, dando atto che la formulazione della convenzione è finalizzata all ottenimento dei contributi regionali a fondo perduto, di cui al bando 2009 relativo ai requisiti di cui alla L.R. 9/2002, e che ogni Comune potrà singolarmente gestire le attrezzature da installare nel proprio territorio;
3 2. di autorizzare il Responsabile dell Area LL.PP.-Ambiente-P.M. alla sottoscrizione della convenzione ai sensi dell art. 107 e dell art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e smi. IL CONSIGLIO COMUNALE Con successiva votazione favorevole unanime per alzata di mano DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell art. 134 del D.Lgs n. 267.
4 CONVENZIONE TRA COMUNI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA CON SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO L anno duemila..., addì... del mese di..., alle ore..,00, nella Sede Municipale del Comune di Fossò, in piazza Marconi n. 1, in forma di scrittura privata non autenticata tra i Comuni di Fossò e di Vigonovo, rappresentati ai sensi degli artt. 107, comma 4, lett. d) e 109 TUEL n. 267 dai rispettivi Responsabili Comunali nelle persone dei Signori:..., in qualità di Responsabile dell Area... il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Fossò che rappresenta;..., in qualità di Responsabile dell Area... il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Vigonovo che rappresenta; PREMESSO che i Comuni sopra descritti hanno necessità di svolgere in forma associata alcuni servizi in funzione degli interventi richiesti dalla cittadinanza, finalizzati alla maggiore sicurezza pubblica da attuarsi mediante il posizionamento, sul territorio dei medesimi, di un sistema di videosorveglianza di alcune specifiche aree, al fine di contrastare fenomeni e comportamenti pericolosi per la cittadinanza, attività di sorveglianza e ripristino delle aree disagiate e soggette a degrado, educazione alla legalità, controllo sui minori, protezione civile e quant altro possa essere utile allo scopo; che il nuovo Testo Unico contenete l ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs , n. 267, all art. 30 prevede forme di gestione dei servizi tra più Comuni in modo coordinato, tramite la stipula di apposita convenzione, da approvarsi in sede di Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, lettera c) del TU citato; TRA I Comuni di Fossò e di Vigonovo, come sopra rappresentati si conviene e si stipula la presente convenzione, al fine di disciplinare unitariamente l effettuazione di interventi mirati del servizio di videosorveglianza e prevenzione nonché delle varie tipologie di servizi sopra citati e in premessa indicati, specificando che ognuno dei Comuni, dopo la realizzazione degli interventi e la posa delle strutture, potrà gestire singolarmente il proprio servizio, senza dipendere dall altro Comune, avvalendosi del proprio personale, mentre rimarrà comune ed interfacciata la rete realizzata. Art. 1 Per quanto riguarda gli effetti della presente convenzione l Ente capofila viene individuato nel Comune di Fossò (VE), con sede presso il Municipio in piazza G. Marconi n. 1. Art. 2 Agli effetti della presente convenzione, il coordinamento delle attività di cui all art. 3 è affidato al Responsabile dell Area... del Comune di Fossò. Art. 3
5 I Sindaci dei Comuni firmatari individuano di concerto gli ambiti di intervento e definiscono in appositi piani di lavoro gli indirizzi, le priorità e le azioni da svolgere ed ognuno, per quanto di rispettiva competenza, individuerà le ubicazioni ed le parti di territorio da videosorvegliare. Sulla base dei piani di lavoro stabiliti, il Comune di Fossò individuerà, previo accordo con il Comune di Vigonovo, le modalità operative per espletare la videosorveglianza, l ubicazione delle postazioni fisse ed eventualmente quelle mobili, ove effettuare la videosorveglianza del territorio dei due comuni contermini di Fossò e Vigonovo, individuerà i progettisti ed affiderà il service progettuale degli interventi, predisporrà il bando ed affiderà la fornitura dei materiali e delle attrezzature e liquiderà le spese. I costi sostenuti per le sopraccitate attività saranno ripartiti in parti proporzionali tra i due Comuni in ragione della consistenza degli impianti di ciascuno. Il Comune di Vigonovo provvederà a rimborsare al Comune di Fossò, a seguito di specifica richiesta, la propria quota parte di spesa. L Ente capofila presenterà, in nome e per conto dei due Enti, le eventuali richieste di contributo che possano essere utilmente acquisite presso la Regione e/o altro Ente e che siano finalizzate alla realizzazione degli interventi di videosorveglianza; Art. 4 Per quanto riguarda i servizi e gli interventi inerenti alla sicurezza del territorio e per la vigilanza ed il ripristino delle aree in stato di degrado, da effettuarsi mediante posizionamento di apparecchi di videosorveglianza, saranno approntati specifici progetti di intervento, con preventivo scambio di informazioni tra gli Enti convenzionati e, per quanto possibile, l acquisizione della strumentazione e attrezzature necessarie avverrà ricorrendo ad una procedura d acquisto unitaria nel rispetto delle norme vigenti in materia di forniture e servizi. Art. 5 Sulla base degli indirizzi forniti dai Sindaci, i servizi di prevenzione e sicurezza sociale saranno svolti dal personale individuato dai due Comuni convenzionati sulla base di specifici progetti ed interventi concordati con i Responsabili dei Servizi dei due Enti, al fine di attuare interventi e misure di prevenzione contro la diffusione del consumo di stupefacenti a tutti i diversi livelli, e se del caso reprimere situazioni di abuso e di prevaricazione di rilievo penale, anche al fine dei necessari rapporti con l Autorità Giudiziaria. Art. 6 Sarà compito del Responsabile del Comune Capofila relazionare i Sindaci sui servizi svolti e sullo stato di avanzamento dei progetti e degli interventi predisposti in collaborazione con i Responsabili dei vari Settori. Art. 7 La soluzione di eventuali problemi di natura tecnico-giuridico inerenti all esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è demandata alla riunione dei Segretari Comunali dei Comuni firmatari, che, presente il Responsabile coordinatore del Comune capofila, redigeranno apposito verbale da loro sottoscritto, nel quale saranno contenute le indicazioni e le proposte per dirimere le eventuali controversie sull interpretazione e l esecuzione della presente convenzione.
6 Art. 8 Qualora non fosse possibile la composizione delle controversie relative all interpretazione ed esecuzione della presente convenzione mediante il verbale di accordo di cui all articolo precedente l Ente che solleva la controversia è tenuto a chiedere il giudizio arbitrale. L unico arbitro che dovrà essere scelto di comune accordo tra tutte le parti o in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia dovrà giudicare secondo diritto le questioni a lui sottoposte seguendo le norme di rito di cui al titolo ottavo, libro IV del Codice di Procedura Penale; le spese dell arbitrato sono accollate in parti uguali tra i comparenti. Art. 9 La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque dalla data della stipula. Ciascun Ente convenzionato è libero di recedere dalla presente convenzione mediante lettera raccomandata al Comune capofila con preavviso di almeno tre mesi dalla data del recesso, che dovrà essere preventivamente approvato dal relativo Consiglio Comunale. In caso di recesso il Comune recedente dovrà accollarsi tutte le spese inerenti e conseguenti comprese quelle eventualmente necessarie per la restituzione di contributi concessi e finalizzati o sanzioni e/o le altre spese necessarie per la risoluzione della convenzione. Eventuali proroghe e/o modifiche e/o ampliamenti dei servizi dovranno essere approvate dai competenti Consigli Comunali. Art. 10 Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia, contenuta negli Statuti, nei Regolamenti degli Enti firmatari e nelle disposizioni di Legge Statali e Regionali vigenti. Art. 11 Vengono allegate alla presente le deliberazioni dei Consigli Comunali: COMUNE DI FOSSO n.... del COMUNE DI VIGONOVO n.... del di approvazione della presente convenzione. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, non autenticata è assoggettata a registrazione, solo in caso d uso. Le spese per l eventuale registrazione e per l imposta di Bollo saranno a carico di tutti gli Enti convenzionati in parti uguali. Letto, confermato e sottoscritto. FOSSO VIGONOVO
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