CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA III Commissione Consiliare Permanente Attività Sociali, Sanitarie, Culturali, Formative -----

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1 PROPOSTA DI LEGGE N. 193/9 DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NAZZARENO SALERNO, RECANTE: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SALE OPERATORIE RELATORE: N. SALERNO IL DIRIGENTE Piero Modafferi IL PRESIDENTE Nazzareno Salerno

2 Relazione Accanto all'esigenza di impostare le funzioni in maniera razionale e di fornire dei servizi di qualità, il comparto sanitario ha la necessità di rapportarsi con gli utenti e con i cittadini fornendo risposte che vanno ad di là della prestazione in quanto tale. L'efficienza del funzionamento delle strutture si misura, oltre che dall'analisi quantitativa degli interventi, anche dalla buona riuscita degli stessi e l'obiettivo di chi ha compiti di responsabilità è anche quello di innalzare gli standards di qualità e di sicurezza. Bisogna distinguere, però, ciò che si configura come errore del singolo o come carenza organizzativa o strutturale da ciò che è determinato da circostanze straordinarie, non prevedibili e inevitabili. In sostanza, occorre fare differenza fra i casi di malasanità e i casi che avvengono in quanto le conoscenze mediche e scientifiche di cui attualmente si dispone non sono sufficienti al fine di salvaguardare la vita umana. Diventa, nelle fattispecie in cui la certezza degli eventi è materia oggetto di dubbi o interpretazioni, un dovere morale, oltre che giuridico, per le istituzioni accertare la verità tanto per consentire ai pazienti e ai familiari di conoscere ciò che è avvenuto in un luogo asettico quanto per chi opera nei nosocomi che ritiene fondamentale fare chiarezza sulla correttezza del proprio operato. Il vuoto normativo riscontrato in questo particolare settore non permette allo stato attuale di dare risposte in merito e lascia troppo spazio a disquisizioni incontrollate e spesso inesatte che se da un lato danneggiano l'immagine della Sanità calabrese dall'altro non aiutano nella ricerca della verità dei fatti coloro che ritengono di aver subito gli effetti di carenze e inefficienze. La difficoltà principale è quella di conciliare il fondamentale diritto alla privacy con le esigenze manifestate da chi si ritiene leso: su questo l'osservanza in ogni sua parte del D. lgs 196/03 è irrinunciabile. Scopo della presente proposta di legge è quello di cercare di migliorare il sistema sanitario offrendo maggiori garanzie sia agli utenti che alla classe medica e agli operatori sanitari che ogni giorno dedicano un ammirabile impegno alla cura dei malati ma che, a volte, subiscono critiche ingiuste, amplificate dalle imperfezioni del sistema, per colpa di disattenzioni imputabili ad un solo negligente soggetto o ad un numero ristrettissimo di soggetti, che minano la fiducia negli ospedali calabresi e generano le premesse per l'incoraggiamento dell'emigrazione sanitaria.

3 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria, nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), onde garantire una più efficiente tutela del diritto alla salute dei cittadini, istituisce il servizio di videosorveglianza all'interno delle sale operatorie delle strutture sanitarie regionali pubbliche e private. Il servizio monitora il corretto svolgimento di tutte le attività, per finalità di diagnosi, cura e terapia, di controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela del patrimonio pubblico. 2. L'impianto di videosorveglianza garantisce l'acquisizione di immagini relative a tutte le fasi delle attività chirurgiche svolte ed è dimensionato per campo visivo e per ampiezza delle sale operatorie. 3. Le immagini acquisite dall'impianto di videosorveglianza sono obbligatoriamente registrate e conservate secondo legge. 4. Il trattamento dei dati è consentito solo in caso di preventiva autorizzazione del soggetto destinatario della prestazione sanitaria. 5. Nel rispetto del principio di finalità indicato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli scopi della presente legge sono determinati, espliciti e legittimi. 6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del provvedimento in materia di videosorveglianza del garante per la protezione dei dati personali dell 8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini degli effetti della presente legge, valgono le seguenti definizioni: a) videosorveglianza: sistema o dispositivo che consente la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati; b) trattamento dati: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la

4 comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; c) comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dal soggetto destinatario della prestazione sanitaria, da altri soggetti specificamente autorizzati, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; d) diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; e) blocco: la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; f) banca dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; g) titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; h) responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati; i) incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; j) Autorità garante: l'autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Codice in materia di protezione dei dati personali); k) strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico, o comunque automatizzato, con cui si effettua il trattamento. 2. Per le definizioni non indicate dalla presente legge, si applicano quelle esplicitate dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 3 (Autorizzazione alla registrazione) 1. Alla persona oggetto dell'intervento sanitario, è, previamente, sottoposto apposito modello scritto per l'autorizzazione alla ripresa e alla registrazione delle immagini che è tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto. 2. Il modello contiene: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

5 e) i diritti di cui all'articolo 7 del d. lgs. 196/03; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del d. lgs. 196/03 e del responsabile; g) eventuali altri elementi integrativi in conformità al d. lgs. 196/03; Art. 4 (Adozione regolamento) 1. Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) e Azienda Ospedaliera (AO), nell ambito della propria competenza, adotta un regolamento sui sistemi di videosorveglianza negli ospedali e nelle sale operatorie, avendo cura, in particolare, di definire le modalità di accesso ai dati, di individuare le caratteristiche tecniche e le modalità di dislocazione degli impianti, di assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e quant altro necessario e opportuno ai fini dell efficacia attuazione della presente legge. Art. 5 (Accesso alle immagini e ai dati da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di Polizia) 1. Le immagini registrate con il sistema di videosorveglianza ed i relativi dati sono messi a disposizione esclusivamente dell'autorità giudiziaria e della Polizia giudiziaria, nei tempi e nei modi di legge e di cui al regolamento adottato dall ASP o dall AO regionali, per le attività istituzionali delle stesse. 2. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. 3. Al trattamento dei dati è applicato il principio di necessità, in conformità alle disposizioni degli articoli 1 e 3 deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n Qualsiasi trattamento difforme, in tutto o in parte, a tale principio è da ritenersi illecito e non utilizzabile ai fini delle indagini. Art. 6 (Periodo di conservazione dei dati) 1. Al fine di costituire un patrimonio informativo sufficiente, il periodo di conservazione delle immagini e dei dati è fissato in sette giorni. Decorso tale termine, si procede alla cancellazione automatica

6 Art. 7 (Titolarità dei dati) 1. Titolari dei dati, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono i legali rappresentanti, o i loro delegati, delle strutture sanitarie pubbliche e private. Art. 8 (Nomina dei responsabili e degli incaricati) 1. I responsabili del trattamento dei dati sono nominati dal titolare, sulla base della finalità del singolo impianto e sono responsabili della videosorveglianza. 2. I responsabili provvedono alla nomina di un ristretto numero di incaricati che sono preposti all'utilizzo ed alla gestione dei sistemi di videosorveglianza. 3. I responsabili vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità alle disposizioni impartite dall'autorità garante. 4. Agli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. 5. Antecedentemente all'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono formati al corretto uso dei sistemi ed alla conoscenza della normativa di riferimento. 6. E fatto divieto agli incaricati di visionare le immagini registrate di cui al comma 2 dell articolo 1, a meno che non ricorrano esigenze di riscontro ad una istanza di accesso o di collaborazione con le autorità indicate al comma 1 dell articolo 4. Art. 9 (Regolamentazione dell'accesso al sistema di videosorveglianza) 1. L'accesso al sistema di videosorveglianza è permesso esclusivamente al responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti ai servizi ed ai tecnici incaricati per l'assistenza, la configurazione e la manutenzione, interni ed esterni individuati, nominativamente dal responsabile con atto scritto. 2. E fatto divieto di assumere i dati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

7 3. Le informazioni ottenute dagli operatori attraverso il sistema di videosorveglianza sono coperte da segreto d'ufficio e la loro eventuale rivelazione integra la fattispecie del reato prevista dall articolo 326 del Codice penale. Art. 10 (Applicazione della legge) 1. Tenuti all'applicazione della presente legge sono tutti i soggetti giuridici pubblici e privati operanti nel campo sanitario. 2. L'istituzione del servizio di videosorveglianza nelle sale operatorie dovrà applicarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 11 (Norma di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della normativa vigente e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza. Art. 12 (Norma finanziaria) 1. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge resta a carico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma Per l'applicazione della presente legge non sono previsti oneri a carico del bilancio della Regione Calabria. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

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