Le multe LE GUIDE DEL SOLE N. 5 L ESPERTO RISPONDE. I quesiti sono stati pubblicati nelle pagine online del forum de L Esperto Risponde Le multe.
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- Marcellina Mori
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1 LE GUIDE DEL SOLE N. 5 L ESPERTO RISPONDE Le multe I quesiti sono stati pubblicati nelle pagine online del forum de L Esperto Risponde Le multe.
2 Sommario L Esperto Risponde Le multe Il pagamento dell ammenda... 2 Il ricorso al giudice o al prefetto... 9 Il sistema dei punti: perdita e recupero...18 La notificazione del verbale Le sanzioni accessorie Le tipologie di infrazioni Quando il veicolo non è di proprietà Il pagamento dell ammenda 1 GETTITO MULTE Ho il sospetto che lo Stato abbia decisso di riempirsi le tasche con le multe... Il sospetto del lettore coglie nel segno. Non è una novità che non solo lo Stato, ma anche gli organi di governo periferici, e specialmente i Comuni, tappino i buchi dei bilanci con le multe. Hanno destato scandalo gli episodi dei semafori "truccati" (con la luce gialla asseritamente troppo breve), o degli 2 autovelox dati in gestione ai privati, diretti beneficiari di parte degli introiti. A prescindere dagli esiti che avranno le indagini penali avviate in tali casi, per ora il legislatore ha tentato di porre un freno a questi soprusi interdicendo, per esempio, l'uso degli autovelox non presidiati dalla Polizia municipale. Ma solo l'esperienza ci dirà se i tentativi andranno a buon fine Ezio Maria Pisapia 2 INTIMAZIONE A PAGARE Mi è pervenuta, con lettera semplice, l'intimazione a pagare
3 una multa per evasione della tariffa in zona riservata alla sosta a tempo ed a pagamento nella città di Catania (articolo 17, comma 132, legge 127/97 e articoli 1336 e 1382 del Codice civile). Io con la mia macchina non mi sono mai spostata da Roma. Come mi devo comportare con la Società Sostare srl che mi chiede di pagare? 25,20 euro a fronte dei 10 euro della fantomatica sanzione? Lettere del genere hanno lo stesso valore del sollecito di pagamento inviato da un creditore a un debitore, perché si limitano a far presente un inadempimento di natura civilistica. Dunque, siamo in presenza di una mera controversia tra privati, dove non valgono le regole del Codice della strada sui ricorsi e non si possono inviare cartelle esattoriali, ma solo intentare una causa civile al debitore insolvente. Alla lettera ricevuta, la lettrice può pertanto rispondere con una propria missiva (meglio se spedita come raccomandata con ricevuta di ritorno) in cui spiega le sue ragioni esponendo i fatti, senza osservare particolari forme ma cercando di fornire quanti più elementi possibile per dimostrare che si trovava effettivamente a Roma. Ciò dovrebbe essere sufficiente a tacitare la pretesa. Conviene comunque conservare la documentazione. Non solo e non tanto nell'ipotesi in cui la stessa richiesta fosse reiterata con una 3 citazione in giudizio (alquanto improbabile), quanto per il fatto che dietro l'episodio potrebbe esserci non solo un errore di trascrizione del numero di targa, ma anche una clonazione del veicolo. Se così fosse, arriverebbero altri addebiti per altri fatti; conservare traccia di questo primo episodio rafforzerebbe la denuncia penale contro ignoti da presentare in circostanze del genere. Maurizio Caprino Marisa Marraffino 3 SCONTRINO SUL CRUSCOTTO CAPOVOLTO Per la fretta lo scontrino sul cruscotto si è capovolto. L'addetto interpellato ha suggerito di mandare via fax lo scontrino, e così che ho fatto. Ma l'azienda in concessione mi ha ugualmente spedito il bollettino con mora da pagare (euro di mora). Cosa posso fare? Il Codice della strada, all'articolo 157, comma 6, prevede espressamente che, in caso di sosta in aree a tempo limitato, lo scontrino debba essere "chiaramente visibile". La giurisprudenza applica tale principio anche per le soste a pagamento (tra le tante, sentenza 25 ottobre 2005 del Giudice di pace di Roma). Lei avrebbe potuto impugnare il verbale entro 60 giorni della notifica, davanti al Giudice di pace o al Prefetto del luogo in cui è
4 stata commessa l'infrazione, soltanto qualora avesse potuto dimostrare che l'agente non aveva visto il tagliandino (che però doveva essere esposto in maniera visibile), allegando lo scontrino dell'avvenuto pagamento ed eventuali dichiarazioni testimoniali. In caso contrario, la sanzione dovrà essere pagata. Marisa Marraffino 4 NOMINATIVO CONDUCENTE Il 9 maggio 2011 ricevo una cartella esattoriale (545 euro) dai vigili di Venaria Reale, priva di causale. Per sapere a cosa si riferiva ho telefonato e mi hanno detto che si tratta di una multa per omessa segnalazione del nominativo del conducente. Mi sono quindi ricordato che effettivamente non lo avevo segnalato. Avevo tuttavia pagato la multa di 263 euro (di cui conservo ricevuta) il 14 febbraio Sulla cartella è inoltre scritto: "Data ver "; intendono forse dire che in tale data mi avevano già comunicato di comunicare il nome o di pagare? Chiedo, essendo passato così tanto tempo, se devo pagare i 545 euro. L' articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative, ivi comprese quelle relative al Codice della strada, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Pertanto, la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale. Ritengo quindi che la cartella che le è pervenuta sia valida. Nel caso in cui non vi siano ragioni per impugnare la cartella nei 30 giorni dalla notifica davanti al giudice di pace competente (mancata notifica della violazione principale, avvenuto pagamento, vizi della cartella), la cartella dovrà essere pagata per evitare l'iscrizione al ruolo della stessa e l'avvio della relativa procedura esecutiva con ulteriore aggravvio di costi a suo carico. Marisa Marraffino 5 LAVORI SOCIALMENTE UTILI La sanzione pecuniaria per guida in stato di ebrezza può essere convertita in lavori socialmente utili? Quali le condizioni? Certamente. La sostituzione della pena pecuniaria (e anche di quella detentiva) per guida in stato d'ebbrezza con il lavoro di pubblica utilità è prevista dal nuovo comma 9-bis dell'articolo 186 (aggiunto dall'articolo 33 della legge 120/2010) del Codice della strada. Le condizioni sono di non aver provocato un incidente stradale, oltre a non esservi opposizione da parte dell'imputato. Il lavoro di pubblica utilità consiste in un'attività non retribuita a favore 4
5 della collettività, attività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o ancora presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Da un punto di vista pratico ogni Tribunale ha una lista delle associazioni e degli enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando ogni giorno di lavoro a 250 euro. A seguito dell'effettuazione del lavoro di pubblica utilità il giudice dichiara l'estinzione del reato. Da notare che, in ossequio al principio del favor rei, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è possibile anche riguardo ai procedimenti già iniziati con la vecchia formulazione dell'articolo 186 del Codice della strada. La sostituzione si può applicare anche in caso di condanna per decreto penale. Occorre comunque che sia stata stipulata una convenzione a livello locale con il soggetto presso il quale il condannato dovrebbe svolgere la sua prestazione lavorativa. Sergio Bedessi 5 6 CONVERSIONE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI E' possibile convertire la sanzione pecuniaria per guida in stato di ebbrezza con lavori socialmente utili? Quali sono le condizioni? Il nuovo articolo 186 del Codice della strada, così come riformato dalla legge 120/2010, prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria a seguito della guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, a meno che il conducente non abbia causato anche un incidente stradale. In genere, il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto a favore della collettività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata del lavoro di pubblica utilità, soggetto a verifiche da parte degli incaricati del giudice, ha una durata pari a quella della sanzione detentiva e pecuniaria irrogata. E' bene tenere presente, ai fini del ragguaglio, che un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a 250 euro di sanzione pecuniaria. Inoltre, il lavoro di pubblica utilità consente di evitare la confisca del veicolo, prevista nei casi di ebbrezza oltre 1,5 g/l e guida sotto effetto di droghe. Va però detto che per poter applicare il lavoro di pubblica utilità occorre la stipula di una convenzione tra il Comune e il soggetto che dovrebbe far lavorare i condannati. Marisa Marraffino
6 7 RITARDO DI UN GIORNO PER COLPA DELLA BANCA Il 14 gennaio 2011 pago tramite bonifico bancario una multa di 88 euro, spese comprese, per un verbale notificatomi il 17 novembre. Essendo il 16 gennaio domenica, la valuta accettata dalla banca esattrice del Comune è il 17 gennaio. L'istituto accredita la somma il 18 gennaio, quindi con un giorno di ritardo (per il Comune). Ora mi vedo recapitare un nuovo avviso, con l'ingiunzione di pagare entro e non oltre il 16 luglio 2011 altri 75,50 euro. Vi sembra corretto? Secondo quanto previsto dal Codice, il pagamento deve avvenire necessariamente entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione. L'inottemperanza di questo termine, anche di un solo giorno, comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria, per effetto di legge. Tutto questo non pregiudica il diritto di rivalersi sulla banca per l'errore commesso, ma si tratta di una vicenda privata tra le parti che tra esse va risolta (se del caso anche citando la banca davanti al giudice di pace per farsi rimborsare i soldi e risarcire il danno, dimostrando la colpa e l'entità del danno stesso). Non influisce, invece, né sulla somma odvuta né sull'individuazione di chi debba pagarla. Silvio Scotti 8 STATO DI EBBREZZA Lo scorso anno ho subito un verbale per guida in stato di ebbrezza (ex articolo 186, comma 2, lettera a), tale reato è stato poi archiviato a seguito della modifica al Codice della strada del 2010, trasformando l'ammenda in sanzione amministrativa. E' vero che non dovrò mai pagare nessuna sanzione di 500 euro come da Codice della strada in quanto la sanzione non può essere comminata retroattivamente alla redazione del verbale in quanto non è stato emanato nessun decreto a tal proposito e per cui non mi verranno mai nemmeno sottratti i punti dalla patente? Esattamente. La legge 120/10 ha depenalizzato la guida in stato di ebbrezza nella fascia di alcolemia superiore a 0,5 g/l e fino a 0,8 g/l, senza prevedere alcunché in ambito transitorio. Di conseguenza, le condotte rientranti nella fattispecie anzidetta, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge 120 citata, non possono essere perseguite, né sul piano penalistico, né dal punto di vista della sanzione amministrativa. Silvio Scotti 6
7 9 UNA MULTA AL MINUTO Recentemente ho ricevuto notifica di due distinti verbali per superamento dei limiti di velocità. I verbali elaborati elettronicamente da due distinte sezioni di polizia stradale fanno riferimento alla medesima infrazione, nel medesimo comune, commessa a distanza di due minuti una dall'altra. La velocità rilevata, inferiore comunque ai 130 km/h (in quel tratto il limite è inferiore), differenzia tra i due verbali di ben due km. E' legittimo il doppio verbale per la medesima (e riterrei contemporanea) infrazione? Se - come sembra - si tratta di due accertamenti distinti di velocità istantanea, i verbali sono validi: sono riferiti a due azioni che, per quanto vicine nel tempo, non sono considerabili come una sola (nessuno può dimostrare che cosa è accaduto nell'intervallo tra le due rilevazioni istantanee). Qualora invece si tratti di misurazioni della velocità media (circostanza desumibile dal testo del verbale stesso, se riporta un punto di inizio e uno di fine della rilevazione), si tratterebbe della stessa azione e quindi di una sola infrazione. Maurizio Caprino 7 10 VIOLAZIONI NON OBLABILI Nei casi in cui il verbale sia relativo a violazione per la quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, il verbale è ricorribile solo davanti al Prefetto o anche al Giudice di pace? E se le contestazioni fossero solo formali?e' sbagliato indicarne la ricorribilità come succede spesso da parte degli accertatori? O forse il giudice dovrà decidere se il ricorso è ammissibile o meno a seconda della domanda del ricorrente? Il prefetto fissa con ordinanza ingiunzione la somma da pagare per le sanzioni per le quali non è previsto il pagamento in misura ridotta, ma tanto il Giudice di pace quanto il Prefetto sono competenti allo stesso modo a ricevere i ricorsi e a decidere, anche nel caso si tratti di vizi formali del verbale. Ovviamente il Giudice di pace compie preliminarmente una valutazione sull'ammissibilità del ricorso; ma lo stesso ragionamento si applica ai prefetti. Alberto Gardina 11 NOTIFICA E ASSENZA DEL PROPRIETARIO Se il proprietario di un auto è assente per lavoro e non riesce a ritirare la multa neppure alle Poste come potrà fare a pagarla? Quando cade in prescrizione il verbale?
8 Di norma la notificazione del verbale, qualora non consegnato direttamente al contravventore in strada al momento dell'illecito, deve essere effettuata ovunque questi possa essere raggiunto, con la contestuale compilazione della relazione di notificazione. La consegna avviene in primo luogo presso la residenza, la dimora, o il domicilio del destinatario. Se l'incaricato alla notifica non trova il destinatario presso uno dei luoghi sopraindicati la consegna dell'atto può essere effettuata presso gli stessi luoghi, nell'ordine, nelle mani di: familiare convivente, portiere dello stabile o vicino di casa, dipendente domestico. In questo caso il soggetto che riceve l'atto deve essere sempre maggiore di 14 anni, non manifestamente infermo di mente, e dichiarare di accettare la notifica per conto del destinatario. Questi soggetti, al momento della consegna dell'atto, provvedono a sottoscriverne ricevuta. Se infine il destinatario è temporaneamente assente ovvero irreperibile presso la residenza (ad esempio perché si è trasferito per ignota destinazione) oppure se se non è possibile consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio, l'incaricato deposita copia del verbale da notificare in un plico chiuso e sigillato presso la sede del Comune del luogo dove la notificazione deve essere eseguita; -affigge avviso del 8 deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, in busta chiusa e sigillata; dà da notizia al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione deve considerarsi perfezionata nel momento in cui, a completamento delle altre formalità richieste, il messo comunale spedisce la raccomandata con la quale si dà notizia degli estremi dell'atto. L'amministrazione pubblica ha 5 anni di tempo per riscuotere le somme conseguenti all'applicazione di sanzioni al Codice della strada regolarmente notificate. Alberto Gardina 12 IMPORTO MULTA: MINIMO O MASSIMO? Nelle vostre tabelle sulle più frequenti sono indicati i relativi punti persi e l'importo da pagare. Volevo delucidazioni su quest'ultimo dato, che varia sempre anche di cifre considerevoli: ad esempio, il superamento del limite tra i 40 e i 60 km/h è punito con una sanzione che varia dai 500 fino ai euro. Quindi volevo sapere: con che criterio è deciso l'importo finale di ogni multa? L'importo finale di una sanzione amministrativa pecuniaria è stabilito in base all'articolo 202 del Codice della strada, dove il
9 trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, il minimo edittale stabilito, salvo i casi di particolare gravità previsti dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 202 del Codice della strada. Trascorso il termine dei 60 Il ricorso al giudice o al prefetto 13 RICORSO AL PREFETTO Ho spedito un ricorso al Prefetto per il tramite dei vigili urbani per notifica oltre i termini di 90 giorni. Come si fa a sapere l'esito se non si ottiene alcuna risposta? Succede frequentemente di non ottenere alcuna risposta. Una volta trascorsi i termini di legge, il ricorso è da ritenersi accolto. Il termine da conteggiare è pari a 330 giorni dal momento del deposito del ricorso. In assenza di comunicazioni, il verbale deve ritenersi archiviato. Silvio Sotti 14 OBBLIGO DI COMUNICARE DATI Nel caso di impugnazione del verbale di contestazione tramite presentazione di ricorso sussiste comunque l'obbligo di comunicazione, nei 60 giorni, dei dati della patente di guida della persona alla guida, oppure tale comunicazione è sospesa fino all'esito della sentenza? Nel caso di 9 giorni il verbale costituisce, a norma dell'articolo 203, comma 3, titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo. Paolo Giachetti vittoria in sede contenziosa viene definitivamente meno anche l'obbligo di comunicare tali dati così come il periodo di sospensione della patente di guida? In caso di irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, l'organo accertatore ha l'obbligo di darne notizia al trasgressore entro 30 giorni che decorrono, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada, dalla definizione della contestazione effettuata. Ciò significa che, in caso di ricorso, si dovrà aspettare l'esito della sentenza. Da allora decorreranno i 30 giorni per l'organo accertatore per comunicare la sanzione e solo da questo momento i 60 giorni per il conducente o il proprietario per comunicare i dati personali e della patente al momento della violazione. Spesso accade che il modulo per la comunicazione dei dati venga inviato dall'organo accertatore insieme alla notifica del verbale con l'avvertimento di adempiere nei 60 giorni. Tale prassi
10 può trarre in inganno e comunque, come più volte ha ribadito la giurisprudenza, non significa che all'invito occorra adempiere anche in caso di ricorso. Pertanto, è bene ricordare che non vi è obbligo di comunicare tali dati prima che l'esito del ricorso sia definitivo. Il ministero dell'interno con due circolari ha invitato gli organi di polizia a rispedire l'invito a indicare il conducente dopo che il ricorso sia stato respinto, aggiungendo che tale invio si può evitare solo quando già dal testo del ricorso si desuma chi era alla guida (in questo caso, la decurtazione andrà effettuata "automaticamente" nei suoi confronti). Marisa Marraffino 15 ACCESSO ZONA PEDONALE Multa per accesso a zona pedonale a Frosinone, targa della mia Fiat Panda, invece identificata come Mercedes. Mai stato a Frosinone. Su suggerimento dei vigili urbani di Frosinone mando fax chiarendo il loro errore. A distanza di due anni mi ritrovo la macchina in fermo amministrativo e ho pagato la multa per risolvere la situazione. Posso richiedere indietro i miei soldi per un errore cosi evidente? Avrebbe dovuto impugnare il primo verbale (non mandando soltanto un fax, ma attraverso le vie ordinarie del ricorso al Giudice di pace o al Prefetto, dimostrando che si trattava di un errore. E accertarsi, magari tramite una querela alla Procura o alle autorità competenti, che non si trattasse di una clonazione di targa. Verosimilmente il fermo del suo veicolo dipende dalla sanzione amministrativa non pagata. Può contestare il presupposto del fermo, cioé l'infrazione principale, facendo impugnazione attraverso le vie giurisdizionali ordinarie. Se lei riuscisse invece a dimostrare che un addetto della polizia municipale le ha suggerito di limitarsi a inviare un fax e che tale fax è stato regolarmente ricevuto, sarebbe possibile quantomeno citare l'organo di polizia davanti al Giudice di pace per farsi risarcire i danni che ha indubbiamente avuuto da questa vicenda. Marisa Marraffino 16 COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE. Ho fatto ricorso al Giudice di pace per una multa per eccesso di velocità di 165,60 euro. Il Giudice l'ha accolto e quindi non pagherò la multa (ho ritirato la sentenza). Purtroppo quando ho ricevuto il verbale non ho prestato attenzione al fatto che occorreva comunicare i dati del conducente ai Vigili urbani che hanno elevato la multa. Ora, tramite il sito di Equitalia, ho visto che è in arrivo una cartella esattoriale di oltre 600 euro per la mancata comunicazione di tali dati. La sentenza favorevole del Giudice 10
11 di pace non annulla anche questa multa? Dovrò fare ancora ricorso? La risposta al suo quesito la fornisce, in modo a Lei favorevole, la circolare del 29 aprile scorso, emanata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, del Ministero dell'interno. La nota, protocollo 300/A/3971/11/109/16, nel suo passaggio chiave, precisa quanto segue: "si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente... L'obbligo di comunicazione si deve ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, con la decurtazione dei punti dalla patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali (...). Qualora, invece, il ricorso non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, si ritiene che la presentazione del gravame costituisca, come già detto, giustificato e documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti e non consenta di applicare le sanzioni del richiamato articolo 126- bis del Codice della strada, poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati 11 personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi". In buona sostanza il suo ricorso di fatto costituiva già valido motivo per non ottemperrare alla richiesta dell'organo di polizia stradale che ha proceduto. Per questo appare ingiustificato chel'organo di polizia stradale le abbia notificato il verbale per non avere ottemperato all'obbligo di comunicare chi fosse alla guida al momento dell'accertamento. Il suggerimento è quello di recarsi presso l'ufficio verbali che le ha notificato la sanzione, chiedendo lo sgravio della cartella esattoriale che le è stata recapitata o comunque inoltrare istanza disgravio a mezzo raccomandnata con avviso di ricevimento, all'organo accertatore citando quanto si è in precedenza precisato, nonchè la posizione del ministero dell'interno sul tema. Alleghi ovviamente copia del suo ricorso e della sentenza del giudice di pace oltre che della circolare citata, che potrà ad esempio reperire sul sito 17 TIPO VEICOLO ATVV Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità in autostrada (pochi km/h in più rispetto al limite), rilevata tramite il sistema Tutor. Nel verbale è indicato come tipo autoveicolo: "ATVV". Siccome questo è un elemento fondamentale (articolo 383 del regolamento) e
12 l'articolo 54 del Codice della strada non prevede tale sigla (che peraltro non è spiegata nel verbale), potrebbe ciò rappresentare un motivo di ricorso? dal momento che non è possibile, perciò, verificare se il sistema Tutor abbia correttamente considerato il tipo di veicolo transitato? L'elencazione effettuata dall'articolo 383 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada ("1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione."), si riferisce al verbale contestato direttamente (tanto è vero che parla di "generalità e della residenza del trasgressore"). ATVV è una sigla generale che molti organi di polizia utilizzano per gli autoveicoli, ma la dottrina e la giurisprudenza, in caso di autoveicoli, riconoscono come elementi fondamentali del verbale di accertamento solo la data del verbale, il luogo e la data della commessa violazione, l'indicazione del verbalizzante, la targa del veicolo, la norma violata; lo specifico tipo del mezzo (così come altri elementi, ad esempio l'importo da pagarsi) non è considerato elemento fondamentale del verbale, ma serve solo a un eventuale controllo e come conferma in caso di dubbi o contestazioni. Pertanto, prima di tentare il ricorso, peraltro per un motivo meramente formale, si consiglia di chiedere il controllo dei fotogrammi che verrebbero comunque esibiti dall'organo di polizia in sede di ricorso e che consentono, da subito, di verificare se si tratti o meno del veicolo in questione. Peraltro, essendo i fatti avvenuti in autostrada, un modo indiretto per la verifica sta nel limite di velocità su cui è stato calcolato l'eccesso: se è 130, è molto probabile che sia stata correttamente considerata un'autovettura (anche se resta il dubbio che possa essere stato un autocarro leggero, che è un autoveicolo soggetto allo stesso limite delle vetture). Sergio Bedessi 18 VERBALE TUTOR Ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità accertata tramite Tutor. Nel provvedimento, però, non c'è scritto com'è stata calcolata la velocità media e neppure che si tratta di velocità media. Semplicemente, viene detto che "nell'impiego del sistema è stata rilevata la velocità di 122 Km/h" (limite 110). Non c'è un vizio di motivazione in tutto ciò? 12
13 Il contenuto minimo del verbale (articolo 383 del regolamento di esecuzione del Codice della strada), riguardo alla descrizione della violazione (giorno, ora e località), sembra rispettato: ci sono sia la norma violata sia dov'è accaduto il fatto. L'accertamento della violazione dell'articolo 142, comma 8, del Codice della strada, avvenuto con il cosiddetto sistema Tutor, per le sue caratteristiche funzionali, si basa sulla misurazione della velocità media tenuta da un utente della strada, in un tratto collocato tra due punti determinati, nei quali sono posti gli strumenti di rilevazione automatica. Il concetto stesso di media aritmetica presuppone, poi, che il lettore abbia viaggiato, almeno per un istante, a una velocità uguale alla media calcolata. Pertanto, almeno per tale aspetto, non si ravvisano vizi di motivazione. Marisa Marraffino 19 MULTA PER ECCESSO DI VELOCITÀ Il 2 febbraio scorso viaggiavo verso Bari sulla statale 16 bis alla velocita' di circa 90 km orari. Effettivamente su detta strada è previsto sulla maggior parte della stessa il limite di 90 km. orari. Il 5 maggio 2011 mi veniva notificato tramite raccomandata verbale di contestazione di multa per eccesso di velocità e decurtazione di 3 punti. Nel verbale, spedito il 2 maggio 2011 mi veniva notificata multa per eccesso di velocità in quanto avevo superato il limite previsto di velocità di 70 km orari. Come detto procedevo verso Bari (all'altezza del bivio per l'aeroporto), notavo che era presente un segnale che indicava il limite di 70 km orari e circa 10 metri dopo era presente una pattuglia dei vigili urbani. Notavo la presenza del dispositivo di autovelox, ma proprio per il ridottissimo spazio esistente fra segnale e vigili non riuscivo a rientrare nel limite previsto di velocità. Vorrei sapere se esistono i presupposti per ricorso al giudice di pace non essendo stati rispettate nel mio caso le distanze minime previste fra segnale e autovelox. Mi risulta che debbano intercorrere almeno 150 metri fra segnale e autovelox. Vorrei sapere anche a quanto ammontano le spese. Il vincolo di piazzare il rilevatore di velocità almeno un chilometro dopo il segnale che impone il limite è stato previsto dalla riforma del Codice della strada (legge 120/10, articolo 25, comma 2) esclusivamente per le postazioni fisse. La pattuglia, quindi, non ha alcun vincolo giuridico, se non quello di verificare se al massimo quattro chilometri prima del luogo in cui si apposta ci sia la presegnalazione della possibilità che la velocità sia controllata. Se la 13
14 segnalazione manca, si può supplire anche con cartelli mobili di cui la stessa pattuglia può essere dotata. Il Codice della strada, anche dopo l'ultima riforma, prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocità così come gli agenti eventualmente presenti che effettuano i controlli siano preventivamente segnalate e ben visibili. Non esiste una norma specifica che individui distanze minime da rispettare per la segnalazione, essendo prescritto soltanto che i segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, al fine di garantire l'avvistamento tempestivo della postazione di controllo, tenendo conto del tipo di strada e dei relativi limiti di velocità. E' prescritta, però, una distanza massima di 4 km. Tuttavia il ministero dell'interno, con l'ultima circolare dell'8 agosto 2009, ha ribadito che la distanza adeguata minima deve essere calcolata tenendo conto dei criteri indicati nel regolamento attuativo dell'articolo 39 del Codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, con velocità superiore a 50 km/h, e 80 metri sulle altre strade. Tali criteri, in genere, vengono tenuti presenti anche dai giudici di pace, cui spetta il compito di stabilire l'adeguatezza della distanza minima in caso di ricorso. Nel caso 14 prospettato, se la distanza fosse stata davvero di 10 metri e lei il lettore in grado di dimostrarlo, si ritiene opportuno impugnare il relativo verbale. Si può farlo entro 60 giorni dalla notifica, datata 5 maggio 2011, davanti al Giudice di pace o davanti al Prefetto. Nel caso di ricorso al Giudice di Pace bisogna anticipare 33 euro di contributo unificato e 8 euro di marca da bollo (da allegare al ricorso). Il ricorso al prefetto è invece gratuito, ma nell'ipotesi di sconfitta la sanzione si raddoppia automaticamente. In entrambi i casi si può fare ricorso anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, senza ulteriori spese. Anche nell'ipotesi si preveda un difensore, in caso di vittoria, in genere le spese vengono pagate integralmente dalla parte soccombente. Anche le spese anticipate, su istanza di parte, vengono rimborsate. Maurizio Caprino Marisa Marraffino 20 RICORSO AL GIUDICE DI PACE Ho proposto ricorso al giudice in data 7 febbraio 2011 per l'annullamento della sanzione previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Il Giudice con atto depositato il 24 febbraio fissa l'udienza di comparizione per il 13 maggio, deliberando il "non luogo a procedere per l'istanza di sospensiva". Pertanto ho provveduto il 18 marzo al pagamento della sanzione ridotta
15 comunicandolo al Giudice e al Corpo di Polizia con raccomandata a.r. precisando che "erano fatte salve le risultanze del ricorso" e quindi che il pagamento non implica l'accettazione della sanzione e quindi il riconoscimento della responsabilità. Nel verbale di udienza il Giudice ha riportato che la controparte non si è costituita e che il ricorrente chiede di disporre per la restituzione dell'importo pagato. Pare vi sia una recente sentenza della Cassazione che afferma che il ricorso è ammissibile qualora il pagamento dei verbali sia avvenuto in data successiva alla presentazione del ricorso stesso (fattispecie in questione). Esibendo tale sentenza alla prossima udienza il Giudice si pronuncerebbe sulla richiesta di rimborso. Potete indicarmi gli estremi della sentenza? Il ricorso al Giudice di pace è inammissibile soltanto qualora il trasgressore paghi la sanzione amministrativa prima della presentazione del ricorso stesso. Nel suo caso, è del tutto pacifico che, in caso di vittoria, le verrà rimborsata la somma pagata direttamente dall'ente che le ha irrogato la sanzione. Si ricordi anche di chiedere il rimborso del contributo unificato e della marca da bollo allegata al ricorso. Marisa Marraffino 21 SOSPENSIONE DEL VERBALE Quando si fa ricorso al giudice di pace per ottenere l'interruzione momentanea del verbale bisogna inviarne una copia anche a chi lo ha emesso? Il ricorso al giudice di pace, a differenza di quello proposto al prefetto, non sospende di diritto il verbale, sia relativamente al pagamento della sanzione pecuniaria sia per l'applicazione delle sanzioni accessorie. La sospensione deve essere richiesta nel ricorso o con atto separato, ed è efficace solo dal momento in cui il giudice effettivamente la concede. Poiché la sospensione non era stata accordata (e anzi il ricorso respinto), il verbale è diventato titolo esecutivo per una sanzione pari alla metà del massimo, oltre che per la decurtazione dei punti dalla patente. Ezio Maria Pisapia 22 PAGAMENTO PARZIALE Nel 2008 ho preso una multa di importo pari a 180,00 euro, pagandone per errore solo una parte (148,00 euro). Adesso mi sono visto recapitare una cartella da Equitalia di 340,00 euro. È il caso di ricorrere al giudice di pace? 15
16 Non è possibile fornire una risposta esauriente senza maggiori elementi. Sicuramente, se non si paga la sanzione per intero, l'organo di polizia dovrebbe emettere il ruolo (o l'ingiunzione fiscale) per il doppio della sanzione più le spese, trattenendo l'importo pagato come acconto su quello a ruolo. Qualcuno, sbagliando, anche se a favore di chi deve versare, emette invece il ruolo per il doppio della differenza fra l'importo che si sarebbe dovuto pagare e quello pagato, più le spese. Sergio Bedessi 23 TRANSITO SU ZTL A un'autovettura (van) in possesso di un permesso per carico e scarico merce senza indicazione degli orari è stata elevata multa per aver transitato dopo le ore 22,00. Ci siamo rivolti al Codacons e quindi al Giudice di pace. Abbiamo effettuato una procedura corretta? In genere occorre fare riferimento alle ordinanze comunali che indicano l'orario in cui è consentito lo scarico merci. Tale orario va riportato chiaramente nella segnaletica, che è l'unico mezzo attraverso cui il contenuto delle ordinanze si può rendere noto agli utenti della strada. In assenza di una segnaletica chiara, si può impugnare il verbale davanti al Giudice di pace, che provvederà ad annullarlo 16 qualora ne sussistano i presupposti (è bene indicare da quale via si è entrati nella zona proibita, affinché si possa riscontrare la segnaletica in loco). Per ricorrere davanti al Giudice di pace o al Prefetto non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, si può scrivere il ricorso anche personalmente, argomentandolo e successivamente presentandosi all'udienza. Marisa Marraffino 24 OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DEL PREFETTO Un parere in merito a quanto disposto dall'articolo 205 del Codice della strada a seguito della riforma introdotta dalla legge 120/2010. L'articolo 205 del Codice della strada prima della recente riforma prevedeva al comma 3 che il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, aveva la facoltà di delegare la tutela giudiziaria all'ente destinataro dei proventi di cui all'articolo 208 Cds. Ora con la legge 120/2010, questo comma dell'articolo 205 è stato abrogato. Cosa significa? Che la prefettura non è più la legittimata passiva in questa fase del guidizio, e che l'ente può costituirsi in completa autonomia essendo destinatario dei proventi (articolo 204-bis, comma 4-bis)? La modifica dell'articolo 205 del Codice stradale chiarisce in modo
17 definitivo che la legittimazione passiva, nel giudizio di opposizione di sanzioni elevate dagli operatori dello Stato, spetta sempre al Prefetto e non potrà piu' delegare a stare in giudizio altri uffici. Per gli accertamenti compiuti da organi di polizia stradale non dipendenti dallo Stato, invece, resta ferma la legittimazione passiva delle amministrazioni locali da cui dipendono Alberto Gardina 25 CARTELLA ESATTORIALE DOPO RICORSO AL PREFETTO In data 7 gennaio 2006 mi hanno rilevato una infrazione con autovelox. Mi è stata notificata tale infrazione in data 25 maggio Ho presentato ricorso al Prefetto tramite il comando polizia municipale in data 20 giugno Ho ricevuto la cartolina di ritorno dell'avvenuta consegna. Non ho mai ricevuto risposta dal prefetto. In data 11 maggio 2011 ho ricevuto una cartella esattoriale con una somma pari a euro 1.456,21 da pagare entro 60 giorni. Come mi devo comportare? Non avendo ricevuto notizia alcuna dalla prefettura, il ricorso deve intendersi accolto. Tuttavia, in presenza della cartella esattoriale, è necessario presentare un ulteriore ricorso, al Giudice di pace, segnalando la situazione e, inoltre, 17 richiedere la rifusione delle spese al comando procedente. Silvio Scotti 26 SEMAFORO ROSSO CON TELECAMERA Il Cds non stabilisce i tempi di darata del giallo. Secondo gli esperti a 50 kmh il tempo per una frenata normale per una frenata normale sull'asciutto è di 6 secondi. In generale i tempi del giallo ai semafori è di 3-4 secondi. Mi pare che i gdp non tengano affatto conto dei sei secondi. Vorrei il vostro parere preciso. Chiunque può provare a mettersi a 50 all'ora, frenare normalmente e far cronometrare quanto ci mette. Difficilmente si arriverà a 5 secondi, anche tenendo conto del tempo di reazione. Bisogna poi considerare che pure chi non riuscisse a fermarsi entro la striscia di arresto non verrebbe sempre punito con i rilevatori automatici (che non possono sanzionare il superamento della striscia di arresto, ma solo il passaggio col rosso e paraltro spesso non rilevano i transiti che avvengono alla velocità molto bassa tipica di un veicolo che sta terminando una frenata): occorre che arrivi più o meno al centro dell'incrocio e quindi di fatto si dispone di ulteriore spazio e tempo rispetto alla durata del giallo. Le stime che parlano di tempi lunghi per l'arresto sono di solito basate su
18 dati non proprio usuali nel traffico normale, ricavati dalle norme italiane di costruzione delle strade: tempi di reazione lunghi (resi tali anche dal fatto che tali norme sono riferite all'avvistamento di un ostacolo sull'asfalto e non a quello di un ben più evidente impianto semaforico) e frenate molto blande (qui il calcolo considera una situazione di corsia di decelerazione per uscire da uno svincolo). Qualcuno obietta che si dovrebbe garantire a tutti (anche - per esempio - agli anziani alla guida) la possibilità di fermarsi pur avendo visto in ritardo il semaforo e frenando con la massima dolcezza. Lodevole intento, che però confligge con i pericoli che una durata molto lunga del giallo comporterebbe: i tanti utenti più spregiudicati, sapendo che i tempi si sono dilatati, accelererebbero alla vista del giallo pur trovandosi a centinaia di metri dal semaforo (quindi in posizione tale da doversi assolutamente fermare), consci di poter riuscire a passare prima che scatti il rosso. E non consci dei rischi che un'accelerata prolungata può avere vicino a un incrocio. Infine, l'italia non è certo l'unico Paese al mondo ad aver scelto come durata "media" del giallo i quattro secondi. Maurizio Caprino 27 RADDOPPIO SANZIONI Se il Prefetto respinge il ricorso, è vero che la sanzione raddoppia? Se il ricorso è presentato al Giudice di cace è la stessa cosa? In caso di ricorso al Prefetto, qualora non sia accolto, il Codice della strada prevede l'ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo. In caso di ricorso al Giudice di pace, qualora il ricorso non venga accolto, viene applicata una sanzione che non può essere inferiore al minimo edittale e senza escludere la possibilità che venga stabilita una somma superiore e la condanna al pagamento delle spese sostenute dall'ente che aveva emesso il verbale. Paolo Giachetti Il sistema dei punti: perdita e recupero 28 RECUPERO PUNTI DECURTATI INGIUSTAMENTE A marzo del 2010 mi è stata elevata una multa per eccesso di velocità col sistema Sicve in autostrada. Mi 18 viene notificata la multa regolarmente, nella quale oltre alla sanzione amministrativa mi venivano decurtati 5 punti dalla patente. Comunico i dati del conducente tempestivamente e nella stessa comunicazione dichiaro di aver presentato ricorso presso il
19 Giudice di pace competente. Il giudice di pace fissa l'udienza ad aprile del Ad ottobre 2010 mi arriva la comunicazione del Ministero dei trasporti- Motorizzazione che per via della multa presa a marzo 2010(oggetto di ricorso) mi erano stati decurtati 5 punti dalla patente. Allora vado in scuola guida recupero i punti. Ad d'aprile del 2011 il giudice di pace si pronuncia accoglie il ricorso annulla per gli effetti la sanzione principale (pecuniaria) e quelle accessorie (decurtazione punti). A questo punto mi chiedo come faccio a recuperare i punti che mi sono stati già decurtati per via di questa sanzione che il giudice ha ritenuto di annullare? E inoltre chi mi restituisce i soldi spesi per il corso di recupero dei punti? Se le cose stanno così si tratta di un errore dell'organo di polizia stradale. Finché il verbale non risulta definito (quindi pagato, ovvero una autorità amministrativa o giurisdizionale si è espressa sull'eventuale ricorso presentato), l'organo di polizia stradale non può procedere alla decurtazione dei punti sulla patente a carico del conducente del veicolo (e non sul proprietario, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005). Si sarebbe dovuto fare ricorso sul provvedimento o quanto meno segnalare l'anomalia all'organo di polizia stradale. A questo punto si consiglia di rivolgersi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche tramite l'organo di polizia stradale, chiedendo il reintegro - se possibile - dei punti decurtati (che comunque, sommati agli altri, non possono superare a luglio prossimo i 28). Riguardo al rimborso dei soldi spesi per il corso (si ripete, anziché assoggettarsi a seguire il corso si sarebbe dovuto fare ricorso contro il provvedimento di decurtazione o, meglio, segnalare l'errore all'organo di polizia che aveva emesso il verbale e quindi chiesto la decurtazione, oppure rilevare la cosa di fronte al Giudice di pace magari richiedendo il pagamento delle spese sostenute per l'indebita decurtazione) si può provare con una richiesta di rimborso all'ente cui appartiene l'organo di polizia stradale. Sergio Bedessi 29 TUTOR A seguito di tre eccessi di velocità consecutivi a marzo 2010 su un tratto autostradale mi sono stati detratti 15 punti. Se non commetto altre violazioni mi verranno incrementati due punti per assenza di violazioni? Se affermativo, avverrà a luglio 2011? Il meccanismo della patente a punti è ben più favorevole di quanto ipotizza il lettore: la "buona condotta" biennale dà diritto a ritornare a 20 punti. Il "premio" dei 19
20 due punti in più al biennio si applica solo a chi ha almeno 20 punti (quindi in pratica non ha violazioni commesse negli ultimi anni). Il biennio di "buona condotta", però, si calcola a partire dall'ultima infrazione commessa. Quindi a luglio 2011 il lettore non maturerà alcun beneficio, dovendo arrivare a marzo 2012 per completare il biennio richiesto. Infine, precisiamo che per "infrazioni" qui intendiamo sempre violazioni che comportano la perdita di punteggio (quindi, per esempio, sono esclusi quasi tutti i divieti di sosta, l'eccesso di velocità entro i 10 km/h eccetera). Maurizio Caprino La notificazione del verbale 31 TEMPI PER LA NOTIFICA Da quando parte il conteggio dei 90 giorni a disposizione dell'autorità per la notifica del verbale? La data di redazione del verbale ha importanza in questo computo? Io ho commesso un'infrazione in data 11 gennaio Il verbale è intitolato: "verbale n... del 11/01/2011". La data di redazione del verbale indicata nel verbale stesso è: 5 febbraio Il verbale è stato notificato (consegnato alle Poste dall'autorità come risulta dal timbro sulla busta) in data 28 aprile Pertanto la notifica, che non ha richiesto indagini CONDUCENTE SCONOSCIUTO In caso di multe con autovelox,se non si indica chi era alla guida,si rischia altro oltre alla multa di 269 euro? In generale no, con la precisazione che la multa di 269 euro si aggiunge a quella prevista per l'infrazione originariamente commessa. Va poi ricordato che chi invece indica un conducente diverso dall'effettivo trasgressore rischia di essere sottoposto a indagine penale, quantomeno se dichiara fatti che insospettiscono l'organo di polizia. Maurizio Caprino particolari sulla dinamica dell'infrazione nè tempi aggiuntivi sulla mia rintracciabilità, sembra abbia ecceduto il limite di 90 giorni. Mi potete confermare che esistono quindi i giusti presupposti per presentare un ricorso per tale violazione commessa da parte dell'autorità? In caso di mancanza di contestazione immediata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni, sulla base delle risultanze dei pubblici registri. Laddove i registri siano aggiornati, senza quindi che necessitino ulteriori accertamenti, il termine decorre dall'accertamento dell'infrazione. Nel caso di specie, il
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