Albo on line n / Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del Il Comandante Dott. Dino Padovani

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1 Albo on line n / 2302 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del Il Comandante Dott. Dino Padovani

2 Art. 1 Oggetto e norme di riferimento pag. 3 Art. 2 Definizioni pag. 3 Art. 3 Finalità pag. 4 Art. 4 Trattamento dei dati personali pag. 4 Art. 5 Notificazione pag. 5 Art. 6 Consistenza dell impianto pag. 5 Art. 7 Titolare pag. 6 Art. 8 Responsabile pag. 6 Art. 9 Persone autorizzate ad accedere alla sala di pag. 7 controllo Art. 10 Nomina degli Incaricati e dei preposti alla pag. 7 gestione dell impianto di videosorveglianza Art. 11 Accesso ai sistemi e parole chiave pag. 8 Art. 12 Modalità di raccolta e requisiti dei dati pag. 8 personali Art. 13 Conservazione delle immagini e custodia dei Pag. 9 supporti magnetici od ottici. Art. 14 Accertamenti di illeciti ed indagini di pag. 9 Autorità Giudiziarie o di Polizia Art. 15 Obblighi degli operatori pag. 10 Art. 16 Informazioni rese al momento della raccolta pag. 10 Art. 17 Diritti dell interessato pag. 11 Art. 18 Sicurezza dei dati pag. 11 Art. 19 Cessazione del trattamento dei dati pag. 12 Art. 20 Limiti alla utilizzabilità di dati personali pag. 12 Art. 21 Danni cagionati per effetto del trattamento pag. 12 di dati personali Art. 22 Comunicazione e modalità di rilascio dati pag. 12 Art. 23 Tutela pag. 12 Art. 24 Entrata in vigore pag. 13 2

3 Articolo 1 Oggetto e norme di riferimento 1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, ottenuti mediante un sistema di videosorveglianza attivato sul territorio della Città di Alatri. 2. Per tutto ciò che non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs n.196/2003 ed al Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza datato 8 aprile Vengono osservati, altresì, i principi del Regolamento sulla Videosorveglianza del Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Regolamento si intende: 1. per banca dati, il complesso di dati personali, formatosi presso i punti di videoregistrazione locali, trattato esclusivamente mediante riprese televisive videoregistrate, che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell area interessata e i mezzi di trasporto; 2. per trattamento, tutte le operazioni o il complesso di operazioni, effettuate con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modifica, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; 3. per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni e immagini, effettuati attraverso l impianto di videosorveglianza; 4. per titolare, l Ente Comune di Alatri, nella persona del Sindaco quale legale rappresentante al quale competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati; 5. per responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; 6. per incaricato, la persona fisica autorizzata a compiere operazione di trattamento dal titolare; 7. per interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali; 8. per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 9. per diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 10. per dato anonimo, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; 3

4 11. per blocco, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; 12. per codice, il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali ; Articolo 3 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Alatri - Comando Polizia Locale con sede in Largo Armando Tagliaferri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. La locale Stazione dei Carabinieri è autorizzata alla visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento, quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate anche mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità. 2. Presso la Centrale Operativa della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. Articolo 4 Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell attivazione di un impianto di videosorveglianza. 2. Le finalità che il Comune di Alatri intende perseguire attraverso l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all Ente, in particolare dal D. Lgs 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla L. 07/03/1986 n. 65 sull Ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell azione delle pattuglie della Polizia Locale e dell Arma dei Carabinieri sul territorio comunale. 3. Gli impianti di videosorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di: a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell ambito del concetto di sicurezza urbana, individuato dal Decreto del Ministro Interno 5 agosto 2008 ; b) tutelare gli immobili di proprietà e prevenire atti di vandalismo e/o danneggiamento; c) controllare determinate aree; d) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico; 4

5 e) vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali; f ) controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità, proteggendo le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani e garantendo un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole ed i percorsi casa - scuola; 4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. 5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori ( Legge 300 del 20 maggio 1970 ) per effettuare controlli sull attività lavorativa dei dipendenti dell amministrazione comunale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Articolo 5 Notificazione 1. Il Comune di Alatri, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e38 del Codice i materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30/06/200 n Articolo 6 Consistenza dell impianto 1. Il sistema di videosorveglianza della Città di Alatri è indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrale del presente Regolamento. 2. L architettura dell impianto prevede: a) una dorsale realizzata in tecnologia hiperlan con apparati Nimwave (standard IEEE a/b/g/h) con canale a 54 Mbps: tale dorsale è implementata su tre distinti nodi (LOC13_ palazzo Ufficio Postale, LOC14_centro polifunzionale, LOC15_casa Cappuccini); b) due distinti centri di distribuzione localizzati presso la LOC14 e la LOC15 e quindici location video sorvegliate con telecamere native IP (AXIS VDS 214 PTZ-E BUNDLE "VERSO" 12x 25f/s come telecamera di tipo dome e AXIS VDS AXIS P1344-E Network Camera SVGA 30fps di tipo fissa); c) un centro di amministrazione e controllo localizzato presso la sede della Polizia Locale in Piazza A. Tagliaferri, composto da 2 server in ambiente MSWindows Server 2008 ed il software MiraSYS; 3. Le telecamere utilizzate consentono di attivare particolari funzioni operative quali ronda o sequenza programmata, motion detection, auto tracking, museo e conta / rileva eventi direzionali. 5

6 4. Il sistema prevede che le immagini riprese vengano: - registrate su hard disk (si tratta di 2 HD IMB SATA 2 da 1 TB configurati in RAID1) per la durata massima di giorni tre (ore 72 ); - cancellate automaticamente, al termine del periodo suindicato, consentendo la ripresa di ulteriori nuove immagini se durante questo arco temporale non giungono denunce di fatti costituenti reato: in questo caso, su richiesta degli organi competenti, si procederà al salvataggio dei dati. 5. Il termine di conservazione delle immagini potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente incombente o nel caso ricorrono esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso. Articolo 7 Titolare 1. Il Comune di Alatri, in persona del Sindaco in carica, è il titolare del trattamento dei dati personali. Dalla suddetta titolarità derivano: a) la definizione degli indirizzi generali per l applicazione della normativa di settore; b) la nomina del/dei responsabile/i del trattamento dei dati personali, con individuazione dei relativi compiti e responsabilità. Articolo 8 Responsabile 1 Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Alatri, in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Alatri, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 5. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato. 2 Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento. 3 Il Responsabile procede al trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sull utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative, che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 4 I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. 5 Il Responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del Responsabile. 6

7 6 Il Responsabile custodisce le chiavi della stanza, destinata alla conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l utilizzo del sistema. 7 Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs.n.196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso la sede del Comando del Corpo di Polizia Locale. Articolo 9 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo 1 Durante le fasi di visualizzazione e/o trattamento dati/immagini, l accesso ai locali che ospitano le apparecchiature di gestione degli impianti è consentito solamente al titolare, al responsabile e agli incaricati della gestione e del trattamento. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. 2 Possono essere autorizzati all accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell Ente di appartenenza e rappresentanti delle Forze dell Ordine per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti. 3 Sono autorizzati all accesso anche gli addetti alla pulizia dei locali, che peraltro tassativamente non dovranno operare negli ambienti interessati durante le fasi di visualizzazione e/o trattamento dati/immagini. 4 Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. 5 Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni ricevute e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l accesso. 6 Le porte di accesso ai locali del Comando di Polizia Locale sono sistematicamente chiuse e l entrata è subordinata alla presenza degli incaricati. 7 Presso la postazione della Polizia Locale è installato un monitor, attivo esclusivamente in presenza degli operatori di sede, che consente la visualizzazione in tempo reale dei punti di accesso dell edificio per il controllo degli ingressi. 8 I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, che riducono al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 9 L accesso a tutte le operazioni o complesso di operazioni, effettuate con l ausilio degli impianti di videosorveglianza, concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modifica, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca dati, è consentito esclusivamente al Responsabile ed agli incaricati. Ciascuno di essi è dotato di password identificativa personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l assoluta riservatezza. Sono previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso una doppia chiave logica. Sarà cura del Responsabile, gestire nel rispetto della normativa vigente, le password del sistema: la procedura sarà codificata nel DPS (documento programmatico della sicurezza). 7

8 Articolo 10 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell impianto di videosorveglianza 1 Il Responsabile designa, per iscritto, gli incaricati nell ambito degli operatori di Polizia Locale. 2 All incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e della chiave di accesso all armadio destinato alla conservazione dei supporti magnetici. 3 La gestione dell impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale. 4 Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti del Comune di Alatri che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. 5 Con l atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi. 6 In ogni caso, prima dell utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Articolo 11 Accesso ai sistemi e parole chiave 1 L accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e all incaricato indicati negli articoli 8 e Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. 3 L incaricato, previa comunicazione scritta al Responsabile, potrà autonomamente variare la propria password. Articolo 12 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali 1 I dati personali oggetto di trattamento vengono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4; e) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente 8

9 alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale. 2 I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno individuati con deliberazione di Giunta Comunale, secondo lo sviluppo del sistema. Le suddette deliberazioni sono soggette alle stesse formalità previste per il presente provvedimento. In fase di prima attuazione, le telecamere saranno in numero di 19 (diciannove). Non costituisce modifica il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato nel citato allegato, purchè sia ubicata nella stessa via/piazza e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza. 3 Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione della ditta installatrice, conservata agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente in una stanza protetta del Comune. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. 4 Le immagini video-registrate sono conservate per un tempo non superiore a tre giorni (72 ore) giorni presso la centrale operativa. Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini. Necessitando, per fini di cui al precedente comma 3, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure. Art. 13 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici. 1 I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati con sistema alfanumerico, dal Responsabile o dall incaricato, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza (cassaforte) e il codice di apertura della stessa, o la chiave sarà in possesso del solo Responsabile della gestione e trattamento dei dati. 2 In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile, sarà sua cura comunicare agli incaricati, il codice di apertura della cassaforte in suo possesso e l incaricato stesso ne sarà Responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il Responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura. 3 A cura di essi sarà tenuto idoneo registro in cui dovranno essere annotati: a. La data della registrazione e quella di cancellazione dell immagine; b. La firma dell incaricato che ha effettuato operazioni disciplinate dal presente Regolamento. 4. Le registrazioni sono messe a disposizione dell Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati. 5. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del Responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell incaricato che ha effettuato la cancellazione. 6. Tranne che nelle ipotesi di cui all articolo seguente, le immagini potranno essere conservate per un periodo massimo di tre giorni. ( ore 72 ). 9

10 Articolo 14 Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia 1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza urbana, della tutela ambientale o del patrimonio, l incaricato della videosorveglianza provvede a darne immediata informazione al/i Responsabile/i per la conseguente comunicazione agli Organi competenti. 2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, su formale richiesta scritta degli Organi competenti, si potrà, se possibile tecnicamente, procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. 3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze loro assegnate. 4. Eventuali sequenze relative ad illeciti penali, debbono essere numerate e registrate con sistema alfanumerico dal/i Responsabile/i e conservate su file protetti da password riservate e messe a disposizione delle competenti autorità in conformità delle modalità previste nel presente regolamento. 5. Il Responsabile distrugge le sequenze registrate su file scaduto il termine della conservazione. Articolo 15 Obblighi degli operatori 1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D. Lgs.n.196/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. 2. E comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. 3. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia. 4. E vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. Articolo 16 Informazioni rese al momento della raccolta 10

11 1. La presenza di un sistema di videosorveglianza attivo nell ambito del territorio cittadino è resa pubblica, a cura del titolare del trattamento, attraverso: a) l'affissione del presente Regolamento in modo stabile all'albo Pretorio dell'amministrazione; b) cartelli posizionati ai principali ingressi della città; c) cartelli collocati nelle zone urbane maggiormente interessate dal sistema di videosorveglianza ( centro città ); d) cartelli ubicati presso gli edifici e proprietà comunali protette dal sistema di videosorveglianza. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera. Su iniziativa del titolare del trattamento possono essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica. 2. L uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla Legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare. 3. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt.11, 13 e 134 del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Alatri - Area videosorvegliata ". 4. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell' impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazione del presente Regolamento e delle deliberazioni della Giunta Comunale. Articolo 17 Diritti dell interessato 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'art. 13 del D. Lgs n.196/2003; c) di ottenere, a cura del responsabile, e senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 11

12 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento, individuato dal precedente art. 8, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni. 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante. Articolo 18 Sicurezza dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale operativa, protetta dall'esterno con inferriate, situata presso la sede del Comando Polizia Locale di Alatri in largo Armando Tagliaferri. 2. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento dei dati. 3. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati. Articolo 19 Cessazione del trattamento dei dati 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono: a) distrutti; b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell impianto attivato. Articolo 20 Limiti alla utilizzabilità di dati personali 1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente Regolamento e dall'art. 14 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 21 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali 1. La materia è regolamentata dall art. 15 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, nonché da eventuali ulteriori disposizioni di legge. Articolo 22 Comunicazione e modalità di rilascio dati 1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Alatri a favore di soggetti pubblici è ammessa quando necessaria ed esclusivamente finalizzata alle funzioni istituzionali. 12

13 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal/dai Responsabile/i, dall Autorità Giudiziaria e da Forze di Polizia, impegnate in attività di Polizia Giudiziaria. 3. Il Comune di Alatri, persegue ogni più ampia collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato. Nello spirito di tale collaborazione, i dati forniti dai sistemi di videosorveglianza sono usufruibili previa contestuale compilazione di apposito modulo di richiesta reperibile direttamente presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Alatri. Articolo 23 Tutela 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Articolo 24 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva. 2. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter e troveranno applicazione negli stessi termini, di cui al periodo precedente, salvo che non siano dichiarate urgenti. 3. Il presente atto è trasmesso al Garante, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell' approvazione di eventuali modifiche. Allegato: A ) Ubicazione delle telecamere e tipologia 13

14 Location Tipologia telecamera Piazzale Acropoli n. 3 Fisse Via Gregoriana (bivio Acropoli) n.1 Fissa n.1 Dome Via Gregoriana (cabina ENEL) n.1 Dome Piazza Santa Maria Maggiore (Chiesa) n.1 Fissa Piazza Santa Maria Maggiore (Municipio) n.1 Dome Ingresso via Cesare Battisti n.1 Fissa Parcheggio Multipiano n.2 Fisse n.1 Dome Porta Maggiore n.1 Dome Porta San Pietro n.1 Fissa n.1 Dome Porta San Francesco n.1 Fissa n.1 Dome Piazza Regina Margherita n.1 Dome Comando Polizia Locale n.1 Fissa Via A. De Gasperi / Loc. Bitta n.1 Fissa n.1 Dome S.R. 155 Loc. EX STAZIONE n.1 Fissa n.1 Dome Piazza Chiesa Scolopi n.1 Fissa Via A. Moro n.1 Dome V. CIRCONVALLAZIONE (presso P.Italiane n.1 Fissa Piazzale Nassirya (palazzo Polifunzionale) n.1 Fissa TOTALE 27 allegato a) al Regolamento

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