COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

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1 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2003) 174 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle misure che gli Stati membri devono prendere per garantire la partecipazione di tutti i cittadini dell'unione alle elezioni del Parlamento europeo del 2004 in un'unione allargata

2 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle misure che gli Stati membri devono prendere per garantire la partecipazione di tutti i cittadini dell'unione alle elezioni del Parlamento europeo del 2004 in un'unione allargata 1. INTRODUZIONE L'Unione europea ha portato felicemente a termine i negoziati per l'adesione nel dicembre 2002 onorando in tal modo l'impegno assunto per far sì che i dieci Stati candidati all'adesione, la Repubblica ceca, l'estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia potessero partecipare alle elezioni del Parlamento europeo del 2004 in qualità di membri 1. Le elezioni avverranno quindi in un'unione di 25 Stati membri. I cittadini di un'unione allargata eleggeranno pertanto i loro rappresentanti nel nuovo Parlamento europeo per il periodo Il nuovo Parlamento conterà 732 seggi, che rappresentano il numero di seggi distribuiti conformemente alle disposizioni del protocollo sull'allargamento dell'unione Europea allegato al trattato di Nizza 2. Tutti i cittadini dell'unione hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono alle stesse condizioni di cittadini di tale Stato 3. Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo è sancito dall'articolo 19, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea ed è messo in atto mediante la direttiva del Consiglio 93/109/CE 4 relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (in appresso la direttiva ) Punto 7 delle Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Copenaghen, dicembre 2002, n. 400/02. Cfr. l'articolo 2 del protocollo che stabilisce che il numero totale dei rappresentanti al Parlamento europeo per la legislatura è pari al numero dei rappresentanti figurante nell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea maggiorato del numero di rappresentanti dei nuovi Stati membri stabilito nei trattati di adesione, tenuto conto della correzione proporzionale in modo che il numero totale sia più possibile vicino a 732. Articolo 39, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, GU C 364 del , pag. 1. GU L 329 del , pag. 34. La direttiva riguarda solo il voto nello Stato membro di residenza per la lista di candidati di tale paese. Alcuni Stati membri danno ai propri cittadini che risiedono in un altro Stato membro il diritto di votare per le liste del loro paese di origine. Tale pratica è disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale dello Stato membro di origine, cfr. l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva. 2

3 2. OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE Con l'adesione, vi saranno nuovi cittadini che godranno del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo; i cittadini degli attuali 15 Stati membri che vivono nei dieci Stati membri candidati all'adesione e i cittadini dei dieci Stati candidati all'adesione che vivono negli attuali 15 Stati membri o negli altri Stati candidati all'adesione. I diritti politici in questione di tali cittadini sono diritti fondamentali riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali 6 che devono essere rispettati già nelle prime elezioni che si svolgeranno dopo l'allargamento. La data ufficiale stabilita per l'adesione è il 1 maggio 2004 e i giorni fissati per il voto alle elezioni del Parlamento europeo sono giugno I tempi stretti fanno sì che le disposizioni pratiche per preparare le elezioni debbano avere inizio già prima dell'adesione ufficiale. La Commissione sottolinea l'importanza della piena attuazione giuridica e pratica della direttiva in relazione alle elezioni del Parlamento europeo del Obiettivo della presente comunicazione è dare impulso al processo di attuazione degli Stati candidati all'adesione e alla tempestiva iscrizione di tutti i cittadini nelle liste elettorali sia degli Stati membri che degli Stati candidati all'adesione. 3. QUADRO GIURIDICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO Disposizioni dettagliate per l'esercizio del diritto di voto e del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo sono state fornite nel 1994 con la direttiva di cui sopra. Tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva, in maniera globalmente soddisfacente 7. All'atto dell'adesione all'unione Europea, gli Stati candidati devono aver recepito e attuato l'"acquis" 8. Pertanto, essi si impegnano a recepire la direttiva all'atto dell'adesione. Nessuno degli Stati candidati all'adesione ha chiesto disposizioni transitorie o deroghe in relazione alla direttiva 9. Nell'allegato 1 viene presentata la situazione per quanto riguarda il recepimento. Si evince che, al momento attuale, tre Stati candidati all'adesione, segnatamente la Repubblica ceca, l'estonia e la Slovenia hanno adottato leggi di recepimento della direttiva. La Commissione esorta tutti gli Stati candidati all'adesione a prendere le misure necessarie per portare a termine il recepimento al fine di avere una base giuridica solida per le disposizioni relative alle elezioni del La Commissione segue e verifica i progressi realizzati e di recente ha attirato l'attenzione degli Stati candidati all'adesione sui loro obblighi per quanto riguarda le elezioni GU C 364 del , pag. 1. COM(2000)843 definitivo del : Comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 93/109/CE in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del giugno Ciò sarà reso vincolante dal trattato di adesione che deve essere firmato il 16 aprile La direttiva fa parte del capitolo 2 dell'acquis dell'ue, che è stato chiuso nei negoziati con tutti i paesi candidati all'adesione. 3

4 La direttiva fissa alcune condizioni per quanto riguarda la procedura elettorale per coloro che non sono cittadini dello Stato membro in cui risiedono. Gli Stati membri e gli Stati candidati all'adesione devono garantire che siano prese le seguenti misure: (1) individuare coloro che non sono cittadini ma hanno il diritto di voto e di eleggibilità (articolo 3); (2) informarli sui loro diritti (articolo 12); (3) ricevere la manifestazione della volontà di voto (articolo 8); (4) iscrivere gli elettori nelle liste elettorali / ricevere le domande di candidatura (articoli 9 e 10); (5) informare gli interessati sul seguito dato alle domande di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità dell'eleggibilità (articolo 11); (6) scambiare informazioni con gli altri Stati per evitare il doppio voto (articolo 13). Oltre il recepimento giuridico, è importante che gli Stati membri e gli Stati candidati all'adesione prendano misure pratiche per applicare correttamente le disposizioni principali della direttiva per le elezioni del È fondamentale, tenuto conto dei tempi stretti, che vi sia una pianificazione anticipata. Come si è detto, gli Stati devono attuare una parte delle disposizioni pratiche prima della data ufficiale di adesione al fine di garantire la partecipazione di tutti i cittadini dell'unione che non hanno la cittadinanza dello Stato in cui risiedono il giorno della consultazione elettorale. 4. NUOVI ELETTORI COMUNITARI E CANDIDATI COMUNITARI ALLE ELEZIONI DEL 2004 Nella direttiva si intende per elettore comunitario ogni cittadino dell'unione che abbia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza. Per 'cittadino comunitario eleggibile (in appresso candidato comunitario ), si intende ogni cittadino dell'unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza. I criteri in base ai quali una persona è elettore comunitario o candidato comunitario, conformemente all'articolo 3 della direttiva, alla data di riferimento, sono: (1) essere cittadino dell'unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato; (2) non essere cittadino dello Stato membro di residenza, ma possedere i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto dei propri cittadini. Il criterio fondamentale per rientrare nel campo di applicazione della direttiva è essere cittadini dell'unione. L'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che i cittadini di uno Stato membro sono cittadini dell'unione. Nel contesto dell'adesione ciò significa che i cittadini degli Stati candidati all'adesione diventeranno ufficialmente cittadini dell'unione soltanto con l'entrata in vigore dei trattati di adesione, quando gli Stati candidati all'adesione diventeranno Stati membri. 4

5 Il secondo criterio è risiedere in uno Stato membro che non sia quello di cui si ha la cittadinanza. La direttiva non definisce le condizioni per la residenza, ma richiede un trattamento paritario con i cittadini di tale Stato: qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere per un periodo minimo nel territorio elettorale per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Eventuali altre condizioni che devono essere soddisfatte dai cittadini dell'unione che non abbiano la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono per votare e presentarsi come candidati sono disciplinate dalle leggi elettorali nazionali di ciascuno Stato membro. Tuttavia, tali condizioni devono essere uguali a quelle stabilite per i propri cittadini. Esse devono essere soddisfatte alla data di riferimento stabilita dalla legge dello Stato membro di residenza. Se si applicano tali criteri alla situazione dell'adesione vi sono tre gruppi di nuovi elettori e candidati comunitari: (1) gli attuali cittadini dell'unione (cittadini degli attuali 15 Stati membri) che vivono nei dieci Stati candidati all'adesione; (2) i cittadini dei dieci Stati candidati all'adesione che vivono degli attuali 15 Stati membri; (3) i cittadini dei dieci Stati candidati all'adesione che vivono in altri Stati candidati all'adesione. I dati relativi ai nuovi elettori e candidati comunitari per ciascuno Stato sono presentati nella tabella dell'allegato 2. Da essi si evince che vi sono in totale almeno un milione di nuovi cittadini che hanno il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato di residenza per le elezioni del Parlamento europeo del INFORMARE I NUOVI ELETTORI E CANDIDATI COMUNITARI SUI LORO DIRITTI Le elezioni del 2004 rappresentano una situazione nuova per almeno un milione di europei che ricevono il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza. È evidente che è necessario un notevole impegno in termini di informazione se i diritti conferiti - in virtù della cittadinanza dell'unione devono essere esercitati, dal momento che tali cittadini non solo non hanno familiarità con tali diritti ma non sanno neanche come avvalersi di tali diritti nello Stato membro di residenza. Inoltre, le procedure in materia possono differire da quelle esistenti nel loro Stato membro di provenienza. Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, gli Stati membri devono informare gli elettori e i cittadini comunitari che hanno il diritto di eleggibilità in tempo utile e in maniera adeguata sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità in tale Stato. Pertanto, la piena realizzazione delle condizioni stabilite dall'articolo 12 della direttiva è della massima importanza. La Commissione ritiene che gli Stati debbano informare specificamente i nuovi elettori comunitari sulle disposizioni e sulle modalità di esercizio dei loro diritti elettorali. Ciò significa che uno Stato non può soddisfare il proprio obbligo ai sensi dell'articolo 12 limitandosi a fornire le 5

6 informazioni che normalmente vengono fornite ai propri cittadini. Le informazioni devono essere concepite in modo tale da soddisfare le specifiche esigenze di informazioni degli elettori comunitari. La Commissione incoraggia tutti gli Stati membri e gli Stati candidati all'adesione che non l'abbiano ancora fatto a utilizzare un sistema di lettere personali dirette, inviate per posta, agli elettori comunitari che risiedono sul loro territorio. Gli Stati possono inoltre fornire loro le opportune informazioni in occasione dei loro contatti con le autorità locali o nazionali. Nella misura del possibile, gli Stati dovrebbero dare la possibilità ai cittadini di iscrivere i loro nominativi nella lista elettorale semplicemente compilando un modulo e rispedendolo per posta ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI Conformemente all'articolo 8 della direttiva, l'elettore comunitario esercita il proprio diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà. Tale manifestazione esplicita di volontà è necessaria perché nessuno può votare più di una volta alle stesse elezioni del Parlamento europeo e gli elettori comunitari devono scegliere se votare nel paese di cui hanno la cittadinanza 11 o nel paese di residenza. Nella maggior parte dei casi la volontà di voto viene espressa nella pratica mediante domanda di iscrizione nelle liste elettorali dello Stato di residenza. La tabella che segue indica il termine ultimo entro cui gli elettori comunitari che risiedono negli Stati membri e negli Stati candidati possono fare domanda di iscrizione nelle liste per le elezioni del Parlamento europeo del COM(2000)843 definitivo del Spetta agli Stati membri stabilire se permettere ai propri cittadini che risiedono in un altro Stato membro di votare per le liste del paese di origine. Tale pratica è disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale dello Stato membro di origine, cfr. l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva. 6

7 Termine entro il quale i cittadini dell'unione che risiedono in uno Stato diverso da quello di cui hanno la cittadinanza possono fare domanda di iscrizione nelle liste per le elezioni del Parlamento europeo del 2004 Termine ultimo entro il quale chiedere l'iscrizione 12 Stato membro; Stato candidato all'adesione dicembre 2003 Francia 15 febbraio 2004 Ungheria 29 febbraio 2004 Grecia, Lussemburgo 15 marzo 2004 Italia 22 marzo 2004 Finlandia 30 marzo 2004 Austria 31 marzo 2004 Malta 1 aprile 2004 Belgio 2 aprile 2004 Cipro 7 aprile 2004 Regno Unito 10 aprile 2004 Portogallo, Slovenia 11 aprile 2004 Polonia 28 aprile 2004 Paesi Bassi 29 aprile 2004 Danimarca 30 aprile 2004 Repubblica slovacca 1 maggio 2004 Data di adesione 2 maggio 2004 Repubblica ceca 3 maggio 2004 Spagna 14 maggio 2004 Svezia, Estonia 23 maggio 2004 Germania 26 maggio 2004 Irlanda giugno 2004 Consultazione elettorale per le elezioni del PE Dalla tabella si ricava che il termine ultimo per la domanda cade prima della data ufficiale di adesione, il 1 maggio 2004, in almeno 17 Stati membri/stati candidati all'adesione. Inoltre, i termini stabiliti dalla Repubblica ceca e dalla Spagna sono così vicini alla data di adesione che non è realistico pensare che i nuovi elettori comunitari possano iscriversi in un paio di giorni. La Commissione esorta gli Stati membri e gli Stati candidati all'adesione a prendere misure opportune per garantire che tutti gli elettori comunitari, compresi coloro che diventeranno cittadini dell'unione il 1 maggio 2004, possano fare domanda di iscrizione nelle liste elettorali prima dell'adesione ufficiale Si tratta di stime calcolate sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati. Quando non era ancora nota la data della consultazione elettorale, si è usato il 10 giugno come base di calcolo. Tale informazione non è ancora disponibile in Lituania e Lettonia. 7

8 Tale invito è ribadito dall'articolo 9 della direttiva che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Infine, lo Stato membro di residenza informa gli interessati sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori nazionali (cfr. l'articolo 11 della direttiva). 7. SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER EVITARE IL DOPPIO VOTO L'articolo 13 della direttiva prevede che gli Stati membri scambino le informazioni necessarie per attuare il divieto di doppio voto. A tal fine, lo Stato membro di residenza deve fornire allo Stato membro di cittadinanza, con sufficiente anticipo rispetto alla consultazione, le informazioni sui cittadini di tale ultimo Stato iscritti alle liste elettorali o che si presentano come candidati. Gli Stati membri di cittadinanza devono, conformemente alla legislazione nazionale, prendere misure opportune per garantire che i loro cittadini non votino più di una volta o si presentino come candidati in più di uno Stato membro. La Commissione ritiene che gli Stati candidati all'adesione debbano partecipare al sistema di scambio di informazioni sulle elezioni del 2004 e che tale scambio riguardi anche i nuovi elettori comunitari. 8. CONCLUSIONI Pur riconoscendo pienamente il fatto che le procedure elettorali, compreso il calendario e le modalità di iscrizione alle liste elettorali, sono di competenza degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione, la Commissione ritiene opportuno attirare l'attenzione degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione sull'importanza di garantire i diritti fondamentali per la partecipazione politica di tutti i cittadini dell'unione alle elezioni del 2004 del Parlamento europeo. E' fondamentale che il comune progetto di allargamento trovi riscontro anche a livello dei cittadini di tutta l'europa. Pertanto, la Commissione raccomanda che i Stati candidati all'adesione - che non l abbiano ancora fatto - recepiscano immediatamente la direttiva 93/109/CE, per far sì che essa costituisca la base giuridica per il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo del 2004 dei cittadini dell'unione; gli attuali 15 Stati membri prendano le misure necessarie per garantire l'iscrizione dei cittadini degli Stati candidati all'adesione che risiedono sul loro territorio nelle liste elettorali per le elezioni del Parlamento europeo del 2004 in tempo utile per le elezioni; 8

9 gli Stati candidati all'adesione prendano le misure necessarie per garantire l'iscrizione dei cittadini dell'unione che risiedono sul loro territorio nelle liste elettorali per le elezioni del Parlamento europeo del 2004 in tempo utile per le elezioni; gli Stati candidati all'adesione, la Repubblica ceca, l'estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia prendano le misure necessarie per garantire l'iscrizione dei cittadini aventi la cittadinanza di altri Stati candidati all'adesione che risiedono sul loro territorio nelle liste elettorali per le elezioni del Parlamento europeo del 2004 in tempo utile per le elezioni. La Commissione seguirà l'evolversi della situazione. Inoltre, la Commissione organizzerà una riunione dei rappresentanti degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione ai fini dello scambio di informazioni sulle disposizioni pratiche prese alla fine del

10 Recepimento della direttiva negli Stati candidati all'adesione Situazione al 6 marzo 2003 ALLEGATO 1 Stato Repubblica ceca Estonia Cipro Lettonia Lituania Ungheria Malta Polonia Slovenia Slovacchia Direttiva 93/109/CE La direttiva è stata recepita con la legge sulle elezioni per il Parlamento europeo adottata il 19 febbraio La direttiva è stata recepita con la legge sulle elezioni per il Parlamento europeo adottata il 18 dicembre Progetto di legge, non ancora adottato. Progetto di legge sulle elezioni per il Parlamento europeo; non ancora adottato. Legge in corso di elaborazione, non ancora adottata. Legge in corso di preparazione da parte del Ministero dell'interno; non ancora adottata. Progetto di legge in corso di preparazione; non ancora adottato. Progetto di legge sulle elezioni per il Parlamento europeo; non ancora adottato. La direttiva è stata recepita con la legge sulle elezioni dei rappresentanti sloveni al Parlamento europeo, adottata il 25 ottobre Progetto di legge sulle elezioni per il Parlamento europeo; non ancora adottato. 10

11 ALLEGATO 2 Elettori comunitari cui si riferisce la direttiva 93/109/CE per le elezioni del 2004 Cittadini dell'unione e dei paesi candidati (in età di voto) che risiedono in Stati membri e in paesi candidati diversi da quello di cui hanno la cittadinanza 14 Paese Cittadini Cittadini dell'unione residenti ma con la cittadinanza di un altro Stato Cittadini degli Stati candidati all'adesione residenti ma con la cittadinanza di un altro Stato Totale degli elettori comunitari Germania Francia Regno Unito Belgio Paesi Bassi Svezia Spagna Lussemburgo Austria Irlanda Italia Danimarca Portogallo Grecia Finlandia Rep. ceca Estonia Cipro Lettonia Lituania Malta Ungheria Polonia Slovenia Slovacchia Totale generale Nelle caselle grigie sono indicati i nuovi elettori comunitari alle elezioni del 2004, in totale I dati sono stime approssimative che servono a dare un quadro globale dei nuovi elettori comunitari. Essi si basano sulle statistiche relative alla popolazione di Eurostat, ma si riferiscono ad anni diversi, a diverse raccolte di dati sulla popolazione (per esempio stime sulla popolazione totale/sulla popolazione attiva ecc.). 11

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