Informativa societaria I «pionieri» del bilancio sociale: il caso eccellente di Granarolo

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1 ar radar radar radar radar radar rad I servizi on-line 1 Sul portale Bilancio Finanza Controllo Mercati finanziari: L aggiornamento settimanale su borse, trend di mercato, tassi, cambi Gli speciali: Basilea 2 Monografie: Internet per gli adempimenti aziendali - Internet in azienda - Il web in azienda Preleva: in formato PDF, A&F n. 15/16, Controllo di gestione n. 4 L approfondimento 2 Impatto degli IAS/IFRS sui processi gestionali Adeguamento dei sistemi informativi, metodologie e casi aziendali a cura di Valter Cantino e Alain Devalle Ipsoa 2005 Negoziare con le banche alla luce di Basilea 2 I cambiamenti per le imprese e le banche di F.Lenoci, S.Peola Ipsoa 2004 La formazione 3 Il rapporto banca-impresa Indebitamento, comunicazioni e valutazioni Basilea 2 Amministrazione&Finanza I Corsi nn. 1 e 2/2005 Il business plan come strumento operativo di gestione scopi, struttura e contenuti dalla teoria alla pratica: un caso apllicativo Amministrazione&Finanza I Corsi nn. 3 e 4/ IAS - Transizione agli IAS-IFRS. Sintesi dei principali aspetti operativi nell adozione dei principi contabili internazionali Brescia, 9 e 10 novembre 2005 Bari, 15 e 16 novembre 2005 Business plan - La redazione del piano industriale Roma, gennaio 2006 Budget - Come costruire il budget Treviso, 24 novembre 2005 L archivio 4 A&F, A&F ORO, A&F I corsi: il meglio selezionato e indicizzato per le vostre ricerche Amministrazione&Finanza Raccolta delle annate. In questo numero: Informativa societaria I «pionieri» del bilancio sociale: il caso eccellente di Granarolo Pianificazione e controllo Outsourcing tecnologico, vicino o lontano dall utente? Inserto Pratica elettronica di fido e Basilea 2: avvertenze per l uso Conoscere di più la propria impresa grazie alla Business Intelligence Predisporre il business-plan per un tour operator Ethics Officer = ha l incarico di divulgare il Codice Etico in azienda e di controllarne il rispetto. Risponde al Comitato di Controllo Interno pag. 16 ASC = Application Support Centers = centri remoti appositamente organizzati per la fornitura di servizi in outsourcing pag. 31 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Valdani Vicari & Associati; Deloitte; Greta Consulting

2 17 Sommario 15 SETTEMBRE 2005 ON-LINE ( per gli abbonati è in linea il portale Bilancio Finanza Controllo, riservato agli abbonati, che integra le informazioni del quindicinale, fornendo ulteriori strumenti di lavoro e di approfondimento. L accesso è gratuito: è sufficiente collegarsi al sito Ipsoa e registrarsi digitando i propri dati e il codice cliente. Il simbolo contraddistingue gli articoli che, nella sezione Applicativi del portale «Bilancio Finanza Controllo», sono corredati da fogli elettronici in formato Excel, scaricabili per un immediato utilizzo o da «personalizzare» REDAZIONE Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Ipsoa Redazione Amministrazione&Finanza Casella Postale Milano telefono telefax ammin.fin@ipsoa.it AMMINISTRAZIONE Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: IPSOA Servizio Clienti Casella postale Milano telefono e telefax Servizio risposta automatica: telefono EDITRICE Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strada1, Palazzo F Milanofiori Assago (MI) INDIRIZZO INTERNET DIRETTORE RESPONSABILE Donatella Treu REDAZIONE Carla Brunazzi, Armando Caravella, Matteo Ferrara, Silvia Regispani, Elena Rossi, Stefania Stanzione, Agnese Trentalance, Michaela Ventrella, Fiore Visintin. REALIZZAZIONE GRAFICA Ipsoa FOTOCOMPOSIZIONE ABCompos s.r.l Rozzano (MI) Via Pavese 1/3 Tel STAMPA GECA s.p.a. Via Magellano, Cesano Boscone (MI) Bilancio Principi contabili internazionali L IFRS 5 dà evidenza alle attività da dismettere 6 I principi internazionali definiscono innovative regole contabili relativamente alle attività destinate alla dismissione. In particolare, essi indicano specifici criteri per la classificazione in bilancio di tali beni. Si analizzano in dettaglio le norme previste dall IFRS 5. di Riccardo Bauer Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Fallimento «D.L. competitività»: cambiano le norme sul fallimento 10 La Legge n. 80/2005 ha posto le basi per la riforma della disciplina fallimentare. Molte sono le novità introdotte: alcune modifiche sono già operative, per le altre occorre attendere l emanazione da parte del Governo dei decreti attuativi. Si analizzano profili e contenuti della nuova normativa. di Massimiliano Di Pace Informativa societaria Bilancio sociale Il caso eccellente di Granarolo: l importanza di condividere i valori 16 La Granarolo SpA ha da anni reimpostato l intera vision aziendale accogliendo i valori di sostenibilità sociale e ambientale nell intero processo produttivo, coinvolgendo gli stakeholder e diventando così una delle realtà italiane con il più profondo sviluppo delle pratiche legate alla RSI. Ne sono scaturiti una serie di risultati oggi apprezzabili e notevoli sotto l aspetto delle performance raggiunte e della percezione della clientela. di Mario Bagliani Valdaini Vicari & Associati Pianificazione e controllo Outsourcing Outsourcing tecnologico: vicino o lontano dall utente? 31 Negli ultimi anni si è registrata una netta tendenza verso l outsourcing, soprattutto per i processi non-core, come la gestione del patrimonio applicativo aziendale. Inoltre, grazie alla diffusione delle tecnologie informatiche a livello globale sono oggi possibili in tale ambito anche soluzioni di off shoring ovvero di servizi prestati «a distanza». Si presenta a tal proposito un caso di successo, in cui si realizza un buon equilibrio tra contenimento dei costi e qualità del servizio attraverso un mix tra servizio prestato localmente, on shore e off shore. di Michelangelo D Urso Deloitte Consulting Strumenti di P&C Predisporre il business-plan per un tour operator 35 Tramite il caso di un tour operator italiano si mostrano ipotesi di partenza, tecniche di elaborazione e fasi fondamentali della realizzazione di un business plan a supporto della strategia di crescita aziendale. di Massimo Simone Dottore Commercialista Informatica Strumenti informatici Conoscere di più la propria impresa grazie agli strumenti di Business Intelligence 43 Famiglie di prodotti applicativi integrati basati su data warehouse, data mining, tools di interrogazione dati e reportistica offrono alle aziende, non solo di grandi dimensioni, maggiori opportunità di analisi e approfondimento dei dati per conoscere di più il proprio business, migliorare l efficienza e ridurre i costi. di Mario Marangione Software Engineering and Computer Sciences Offices 4

3 Sommario Tecniche finanziarie Mercati finanziari: analisi e previsioni USA: la crescita ha registrato un lieve rallentamento nel secondo trimestre 49 La prima stima del Pil per il secondo trimestre del 2005 ha evidenziato un rallentamento della crescita. I consumi si sono ridimensionati, mentre il canale estero ha portato un contributo positivo. La produzione industriale ha registrato un aumento rilevante e sono migliorati i principali indicatori relativi al clima di fiducia delle imprese, mentre i prezzi non hanno mostrato sostanziali pressioni al rialzo. La crescita nell Area Euro è rimasta piuttosto contenuta, soprattutto a causa dell incertezza sul prezzo del petrolio. di Matteo Evali e Sonia Caverzan GRETA Consulting Inserto Pratica elettronica di fido e Basilea 2: avvertenze per l uso Le condizioni per un efficiente finanziamento dell economia - L opacità dei bilanci - La pratica elettronica di fido di Francesco Lenoci - Dottore Commercialista in Milano, Docente Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze - Roma, Università Cattaneo - Castellanza Rubriche Selezionati per voi Notiziario 55 Indice analitico 58 db comunication s.r.l. via L. Gasparotto, Varese Tel Fax info@dbcomm.it Autorizzazione Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 618 del 16 dicembre 1985 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n Iscrizione al R.O.C. n ABBONAMENTI Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono confermati per l anno successivo se non disdettati entro la scadenza a mezzo semplice lettera. Italia annuale: 194,00 Estero annuale: 388,00 Prezzo copia: 8,50 Richiesta di abbonamento: scrivere o telefonare a: IPSOA, Ufficio vendite Casella postale Milano Telefono Telefax Forma di pagamento: versare l importo sul c.c.p. n intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi, Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori (indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l anno dell abbonamento), oppure inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters kluwer Italia s.r.l. Arretrati: prezzo dell anno in corso all atto della richiesta DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento Il corrispettivo per l abbonamento a questo periodico è comprensivo dell IVA assolta dall editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Egregio abbonato, Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n n La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, Assago (Mi). 5

4 Bilancio Principi contabili internazionali L IFRS 5 dà evidenza alle attività da dismettere di Riccardo Bauer (*) Iprincipi internazionali definiscono innovative regole contabili relativamente alle attività destinate alla dismissione. In particolare, essi indicano specifici criteri per la classificazione in bilancio di tali beni. Si analizzano in dettaglio le norme previste dall IFRS 5. Introduzione L IFRS 5 (1) si riferisce alle attività destinate a cessare, tale principio è stato approvato dallo IASB nel 2004 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2005; in particolare, esso riguarda la necessità di fornire un adeguata evidenza in una classe separata dello Stato patrimoniale di tutti i beni destinati alla dismissione. Questi aspetti, infatti, sono molto frequenti nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Attività destinate alla dismissione: definizione Le attività destinate alla dismissione (dall inglese discontinuing operation) sono componenti d impresa che possono essere dismessi o destinati alla alienazione e: a) rappresentano linee di business separate dal resto dell impresa stessa o sono aree geografiche; b) sono parti di programmi relativi alla loro dismissione; c) sono rappresentate da società controllate acquistate solo con l intento di una successiva cessione. L IFRS 5 (par. 6) stabilisce che si deve classificare un bene come «attività non corrente destinata alla dismissione» (o «gruppo di componenti destinati alla dismissione») se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con una vendita piuttosto che con il suo utilizzo continuo nel tempo. Per soddisfare questa condizione l attività (o il gruppo di componenti) deve essere immediatamente disponibile alla cessione nelle Dal 2005 le società quotate sono obbligate a redigere il bilancio consolidato secondo gli Ias. Questa serie di articoli, a cura di Riccardo Bauer, nasce con l intento di approfondire la conoscenza dei Principi contabili Internazionali e renderne più familiare l applicazione sue attuali condizioni, soggetta solo ai normali termini di vendita per attività simili e l operazione deve essere considerata come «altamente probabile». Ci si potrebbe porre il problema di quando una vendita sia «altamente probabile» o solo «probabile». L Appendice A dell IFRS 5 considera come «altamente probabile» una operazione che ha probabilità di verificarsi maggiori del caso in cui sia solo «probabile». Per «probabile» i principi internazionali intendono una operazione che ha sia la possibilità di verificarsi sia quella di non accadere, mentre con «altamente probabile» si intende una operazione ove la sua possibilità di verificarsi è maggiore di quella di non verificarsi. Il principio contabile in analisi stabilisce, inoltre, che per poter inserire le attività nella classe dello Stato patrimoniale dedicata agli elementi «destinati alla dismissione» vi deve essere una attendibile prospettiva di completare la «vendita» entro un anno. Se ciò non avvenisse, esiste la possibilità di mantenere l attività in tale categoria solo se (IFRS 5, Appendice B): 1. l impresa è impegnata in un piano per la vendita della partecipazione e si attende che altri soggetti, escluso il compratore, impongano condizioni sulla vendita tali da aumentare il periodo richiesto per la cessione; Note: (*) Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. (1) Per la consultazione del testo ufficiale dell IFRS 5 e della relativa Guida applicativa, nonché di tutti gli altri principi contabili internazionali, si rinvia a: IASB, International Financial Reporting Standards (IFRSs TM ), Ipsoa, 2005, pagg

5 Principi contabili internazionali Bilancio 2. l impresa ottiene un impegno vincolante all acquisto e come risultato un compratore o altri impongono inaspettatamente condizioni al trasferimento; 3. durante il periodo iniziale di un anno nascono circostanze che erano prima considerate improbabili e che allungano il periodo della vendita. Un esempio al riguardo può essere rappresentato da un impresa che sia impegnata in un piano per la cessione degli edifici destinati alla sede centrale e che abbia iniziato le operazioni per individuare un compratore. L impresa intende cedere l immobile dopo che si è trasferita nella nuova sede e vuole continuare ad utilizzare lo stesso fino a quando il nuovo stabile non sia stato completato. In questo caso l immobile non è da considerarsi «disponibile alla vendita» fino a quando non sarà stato liberato e sarà, quindi, immediatamente disponibile alla vendita nelle sue attuali condizioni. Solo in quel momento, infatti, i criteri stabiliti dall IFRS 5 sono soddisfatti. Per le immobilizzazioni materiali da alienare, cedere, abbandonare o dismettere, l IFRS 5 stabilisce che se un bene soddisfa la definizione di «attività destinata alla dismissione», deve essere classificato in una specifica voce di Stato patrimoniale e valutato al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi prevedibili di dismissione. Attività correnti e non correnti Il Principio contabile internazionale n. 5 si pone il problema di definire le attività destinate a cessare sia che siano incluse tra le attività correnti sia che appartengano alle attività non correnti. In particolare, esso stabilisce che in tale categoria dello Stato patrimoniale (distinta dalle voci che si riferiscono al normale svolgimento dell attività operativa) devono essere classificate solo nelle attività non correnti (o il gruppo di attività e passività). Le attività non correnti, però, sono considerate una categoria residuale e tutto ciò che non rientra nella definizione di attività correnti è automaticamente da considerarsi «non corrente». L IFRS 5 definisce le attività correnti (2) come quegli elementi che soddisfano uno dei seguenti criteri: (a) l attività si suppone che sia realizzata, o posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell impresa; o (b) l attività è posseduta principalmente per essere negoziata; (c) se ci si aspetta che l attività debba essere realizzata entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; o (d) se l attività è rappresentata da denaro o altra attività equivalente, a meno che sia vincolata per essere scambiata o utilizzata per regolare una passività per un periodo al massimo di dodici mesi dopo la data del bilancio. Le operazioni e i flussi di cassa di attività destinate alla cessione chiaramente distinti dalle operazioni e dai flussi di cassa inerenti al normale svolgimento della attività dell impresa devono essere individuabili e identificabili. Gruppo di componenti destinati alla dismissione L IFRS 5 definisce «gruppo di componenti destinati alla dismissione» un insieme di attività e passività tra loro direttamente associate destinate alla cessione con una vendita in un unica operazione. Il «gruppo» comprende l avviamento acquisito con una business combination se esso è rappresentato da una società generatrice di flussi finanziari a cui l avviamento è stato allocato, in accordo con le disposizioni dello IAS 36. In alcuni casi talune società dismettono con un unica operazione un gruppo di attività che generalmente sono direttamente associate ad alcune passività. Tali attività e passività destinate alla dismissione potrebbero essere una cash generating unit o un componente di quest ultima. Se un attività «non corrente» rientra nell ambito di applicazione dell IFRS 5 come parte di un «gruppo di componenti destinati alla dismissione», la stima al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di dismissione (secondo le regole stabilite dall IFRS 5) deve essere estesa al gruppo di componenti nel suo insieme. Immobilizzazioni materiali: classificazione in bilancio Con riferimento alle norme relative al caso delle immobilizzazioni materiali da alienare, cedere, abbandonare o dismettere, l IFRS 5 stabilisce che se un bene soddisfa la definizione di «attività destinata alla dismissione», deve essere classificato in una specifica voce dello Stato patrimoniale (e cioè nella classe «attività non correnti possedute per la di- Nota: (2) Vedi IFRS 5,Appendice A. 7

6 Bilancio Principi contabili internazionali smissione») e valutato al minore tra il valore contabile e il fair value diminuito dei costi prevedibili di dismissione. Secondo il principio contabile internazionale non si devono classificare come «attività non correnti destinate alla dismissione» i beni destinati all abbandono o alla chiusura. Se ci si aspetta che la cessione sia realizzata entro l anno, si devono valutare i costi di vendita al loro valore corrente. Ogni aumento nel valore corrente dei costi di dismissione per lo scorrere del tempo deve essere imputato al Conto economico nella voce «oneri finanziari». Prima della classificazione dell attività (o del gruppo di componenti) come «destinata alla dismissione», il valore contabile dell attività va allineato al fair value al netto dei costi di dismissione. Alla successiva misurazione del gruppo di componenti o delle attività destinate alla dismissione i valori contabili delle attività e passività che non rientrano nell ambito di applicazione dello IFRS 5 ma nel «gruppo di componenti destinati alla dismissione» devono essere ricalcolati in accordo con gli specifici principi contabili prima della valutazione al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione (IFRS 5, par. 19). L impresa deve contabilizzare perdite di valore per ogni eliminazione successiva delle attività o per le riduzioni di valore che si verificano per allineare il valore contabile a quello di realizzazione netto (fair value al netto dei costi di dismissione). Nel caso di una partecipazione, sia essa una società controllata, una collegata, una joint venture, si deve distinguere la sua esposizione nel bilancio consolidato da quello della capogruppo. Nel bilancio consolidato la partecipazione non va esclusa dal consolidamento, ma è iscritta in una voce separata dello Stato patrimoniale denominata «destinate alla dismissione» e ricade sempre nell ambito di applicazione dell IFRS 5. Si vedano al riguardo gli esempi riportati nella Tavola 1. L IFRS 5 definisce «gruppo di componenti destinati alla dismissione» un insieme di attività e passività tra loro collegate destinate alla cessione con una vendita o, in altro modo, in un unica transazione. Il «gruppo» potrebbe accogliere attività e passività dell impresa, incluse quelle correnti. Esso comprende anche l avviamento acquisito tramite una business combination se il «gruppo di componenti» è un unità generatrice di flussi finanziari a cui l avviamento è stato allocato, in accordo con le disposizioni dello IAS 36. Se un attività «non corrente» rientra nell ambito di applicazione dell IFRS 5 come parte di un «gruppo di componenti destinati alla dismissione», la valutazione al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione (secondo le regole stabilite dall IFRS 5) deve essere estesa a tutto il gruppo di componenti nel loro insieme. Attività destinate all abbandono L IFRS 5 (par. 13) stabilisce che un impresa non deve classificare come «attività non corrente destinata alla dismissione» i beni destinati all abbandono o alla chiusura. Tavola 1 Esposizione in bilancio: esempi Esempio n. 1 Un impresa acquista un immobile composto da un terreno e un fabbricato che intende cedere. L impresa non intende trasferire la proprietà al compratore fino a quando non ha ultimato i lavori di ammodernamento che faranno incrementare il prezzo di vendita. La dilazione del trasferimento della proprietà impone all impresa di dimostrare che il bene sia disponibile per la vendita. Di conseguenza, fino a quando il processo di ammodernamento non sarà finito, non è possibile classificare l immobile come «disponibile per la vendita». Solo in quel momento le condizioni stabilite dall IFRS 5 saranno soddisfatte e da quel momento l immobile può essere iscritto in una voce separata dallo Stato patrimoniale e valutato secondo le regole stabilite dall IFRS 5. Esempio n. 2 Dopo che i lavori di ammodernamento sono ultimati e l immobile è classificato nello Stato patrimoniale in una voce distinta definita «disponibile per la vendita» e prima che il contratto di cessione sia formalizzato, l impresa subisce un danno ambientale che richiede riparazioni all immobile. L impresa continua ad essere intenzionata a vendere il bene, tuttavia, essa non ha la possibilità di trasferire l immobile al compratore fino a quando le riparazioni saranno ultimate. La dilazione del trasferimento della proprietà non consente all impresa di dimostrare che il bene sia realmente disponibile per la vendita. Di conseguenza, il bene è riclassificato tra le attività destinate all utilizzo e, quindi, è reinserito nella classe degli immobili tra le attività non correnti. 8

7 Principi contabili internazionali Bilancio Questa disposizione deriva dal fatto che il valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso l uso. Tuttavia, se le attività destinate all abbandono sono una linea di business separata dal resto dell impresa, un area geografica dismessa, una società controllata acquistata solo per fini speculativi, l impresa deve presentare i risultati e i cash flow del gruppo di componenti come «attività destinate alla dismissione» dalla data in cui cessa di essere utilizzato. Le attività destinate all abbandono comprendono i beni immobilizzati (o il gruppo di componenti) che sono utilizzati al termine della loro vita utile e le attività immobilizzate che sono chiuse invece di essere vendute. L IFRS 5 (par. 14) stabilisce, inoltre, che un impresa non deve contabilizzare un bene che è temporaneamente fuori uso come fosse un attività che è stata abbandonata. Informativa di bilancio Nel caso di classificazione di un attività o un gruppo di attività o un gruppo di componenti nella voce «destinate alla dismissione» si devono fornire le seguenti informazioni nelle note al bilancio: 1. l ammontare incluso nel Conto economico come risultato delle attività o del gruppo di attività destinate alla dismissione, indicando: a. l utile o la perdita dopo le imposte delle attività destinate alla dismissione; b. i proventi o le perdite dopo le imposte relativi alla valutazione al fair value al netto dei costi di dismissione delle attività (e delle eventuali passività) destinate alla dismissione o del gruppo di componenti destinati alla dismissione; 2. un analisi dei singoli importi descritti nel paragrafo precedente, indicando: a. l ammontare dell esercizio dei ricavi, dei costi, dell utile prima delle imposte o della perdita dell attività destinata alla cessione; b. i relativi oneri per imposte sul reddito, come previsto dallo IAS 12; c. i proventi o le perdite che derivano dalla valutazione al fair value al netto dei costi di dismissione delle attività o del gruppo di attività che costituiscono una «attività destinata alla dismissione»; d. i relativi oneri per imposte sul reddito, come previsto dallo IAS 12; 3. l ammontare dei flussi finanziari dell esercizio derivanti dall attività operativa di investimento e di finanziamento dei beni destinati alla dismissione. Questa informazione può essere presentata sia nelle note sia nei prospetti di bilancio. Non è richiesta, invece, per le nuove società controllate acquisite con fini speculativi; 4. nell esercizio in cui l impresa classifica le attività come «destinate alla dismissione o alla cessione» si deve indicare: a. una descrizione dell attività o del gruppo di componenti destinati alla dismissione; b. una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita o della attesa o aspettativa di vendita, precisando tempi e modalità operative di cessione; c. gli utili o le perdite derivanti dalla stima al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione; d. se applicabile, il/i settore/i d attività geografico/i nel quale l attività è ricompresa, in conformità a quanto stabilito dallo IAS 14. Per i dati comparativi, l IFRS 5 stabilisce che essi non devono essere presentati perché le disposizioni per le attività destinate alla dismissione devono essere applicate in via prospettica. Tuttavia, qualora nel bilancio del periodo precedente fossero già state presentate le attività come destinate alla dismissione, i dati, in questo caso, dovrebbero essere coerenti e presentati con le opportune rettifiche emerse nell esercizio. In questa ipotesi le rettifiche nell esercizio in corso per importi precedentemente presentati come attività destinate alla dismissione devono essere classificate separatamente. La natura e gli importi di tali aggiustamenti devono essere forniti nelle note. Esempi di circostanze in cui possono succedere questi casi riguardano, come stabilisce l IFRS 5 (par. 35): 1. la risoluzione di incertezze che derivano dai termini dell accordo di transazione, come, ad esempio, la risoluzione di una rettifica del prezzo o indennizzi all acquirente; 2. il pagamento delle obbligazioni derivanti da piani pensionistici a favore dei dipendenti, qualora tale pagamento derivi o sia connesso alla operazione di dismissione, vendita o abbandono. Ogni perdita o provento derivante dalla rimisurazione delle attività non correnti (o gruppo di componenti) classificate come tali che non soddisfano la definizione di «discontinuing operation» deve essere iscritta nel Conto economico tra i ricavi e i costi che derivano dall attività in funzionamento. Come si può notare, il principio citato è molto innovativo per il nostro Paese. Infatti, la separata rilevazione di queste situazioni e la relativa separata evidenziazione in bilancio è di grande aiuto per il lettore di tale documento. 9

8 Bilancio Fallimento «D.L. competitività»: cambiano le norme sul fallimento di Massimiliano Di Pace La Legge n. 80/2005 ha posto le basi per la riforma della disciplina fallimentare. Molte sono le novità introdotte: alcune modifiche sono già operative, per le altre occorre attendere l emanazione da parte del Governo dei decreti attuativi. Si analizzano profili e contenuti della nuova normativa. Premessa La Legge n. 80/2005, di conversione del D.L. n. 35/2005, noto come «decreto sulla competitività», ha introdotto diverse misure, fra le quali, di particolare rilievo, risultano essere quelle di riforma del diritto fallimentare. Tali novità, a seguito dell esame parlamentare del decreto legge, sono state articolate in due gruppi: 1) norme di delega al Governo per la riforma del diritto fallimentare, contenute nell art. 1, commi 5 e 6, della Legge n. 80/2005 (e quindi aggiuntive rispetto al decreto legge); 2) disposizioni immediatamente applicabili in materia fallimentare, contenute nell art. 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 35/2005. Riforma del diritto fallimentare La riforma del diritto fallimentare si concretizzerà, quindi, come previsto dal comma 5, dell art. 1, della Legge n. 80/2005, con un decreto legislativo predisposto dal Governo, avendo esso ricevuto una delega in tal senso. Ne consegue che il datato R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, contenente la disciplina fallimentare, verrà sostituito da un più moderno complesso di norme. È bene precisare che il regio decreto citato contiene non solo la disciplina del fallimento, ma anche quella del concordato preventivo, dell amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. La delega andrà esercitata nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro metà novembre I decreti legislativi attuativi dovranno essere adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. Come al solito, lo schema del decreto legislativo dovrà essere trasmesso al Parlamento, ai fini dell espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, che dovranno essere resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti verranno emanati anche in mancanza dei pareri. Laddove, però, il suddetto termine venga a scadere nei 30 giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l esercizio della delega o successivamente, la scadenza di quest ultimo è prorogata di 60 giorni. La delega, infine, dovrà essere esercitata nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nel comma 6 della Legge n. 80/2005. Principi guida della riforma I principi e criteri direttivi cui deve ispirarsi il Governo nella redazione del decreto legislativo contenente la nuova disciplina del diritto fallimentare sono contenuti nel comma 6, art. 1, della Legge n. 80/2005. I principi base sono tre: a) la modifica della disciplina del fallimento secondo una serie di principi di «secondo grado» enumerati nel prosieguo della lett. a), numeri da 1 a 14; b) l abrogazione dell amministrazione controllata, per la quale non sono evidentemente previsti ulteriori criteri specifici; c) la rimodulazione del privilegio dei crediti. Criteri per la modifica della disciplina del fallimento La normativa del fallimento verrà modificata secondo i seguenti criteri: 1) semplificazione della disciplina attraverso l estensione dei soggetti esonerati dall applicabilità dell istituto e l accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia; 10

9 Fallimento Bilancio 2) ampliamento delle competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell organo alla gestione delle crisi aziendali e coordinamento dei poteri degli altri organi della procedura; 3) modificazione della disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale; 4) modificazione della normativa delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura; 5) modificazione della disciplina I principi e criteri direttivi per l attuazione della riforma sono costituiti dalla modifica della disciplina del fallimento secondo principi di «secondo grado», dall abrogazione dell amministrazione controllata e dalla rimodulazione del privilegio dei crediti. degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell effettivo destinatario della prestazione; 6) riduzione del termine di decadenza per l esercizio dell azione revocatoria; 7) modificazione della normativa degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria; 8) modificazione della disciplina della continuazione temporanea dell esercizio dell impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l obbligo di informativa periodica da parte di quest ultimo al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria; 9) modificazione delle norme sull accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo; 10) previsione secondo la quale, entro 60 giorni dalla redazione dell inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all autorizzazione del giudice delegato, contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell attivo, specificando: a) se è opportuno disporre l esercizio provvisorio dell impresa o di singoli rami d azienda, anche tramite l affitto a terzi; b) la sussistenza di proposte di concordato; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; d) le possibilità di cessione unitaria dell azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, stabilendo che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l approvazione del programma sia subordinata all esito favorevole della votazione da parte del dello stesso comitato dei creditori; 11) modificazione della normativa della ripartizione dell attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi; 12) modificazione della disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l eventuale suddivisione dei creditori in classi, che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse, per poi disciplinare le modalità di voto di ciascuna di esse, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio, e le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti; 13) introduzione della disciplina dell «esdebitazione» e definizione del relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora: a) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione 11

10 Bilancio Fallimento utile all accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura; c) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; e) non abbia distratto l attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; f) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l esercizio dell attività d impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione; 14) abrogazione della disciplina del procedimento sommario. Criteri per la rimodulazione del privilegio dei crediti La riforma del diritto fallimentare dovrà prevedere che il privilegio dei crediti di rivalsa verso il cessionario previsto dalle norme sull Iva, relativo alla cessione di beni mobili, sulla generalità dei mobili del debitore, che costituisce il terzo principio base della riforma, abbia lo stesso grado del privilegio generale disciplinato dagli artt e 2753 del Codice civile, cui, tuttavia, è posposto. Questi due articoli del Codice civile prevedono che: 1) hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l imposta sul reddito delle persone fisiche, per l imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel comma 1, dell art. 2771, c.c., iscritti nei ruoli resi esecutivi nell anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell esecuzione e nell anno precedente; 2) hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all imposta sul valore aggiunto; 3) hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, previsti dalla Legge per la finanza locale e dalle norme relative all imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni; 4) hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, compresi i contributi sostitutivi o integrativi. Modifiche immediatamente operative della disciplina fallimentare L art. 2 del D.L. n. 35/2005, ai commi 1 e 2, reca delle novità immediatamente applicabili alla Legge fallimentare, contenuta nel R.D. n. 267/1942, oltre che al Codice di procedura civile e detta le prime urgenti disposizioni finalizzate alla modifica di tale normativa in ordine all istituto della revocatoria fallimentare ed alle procedure di concordato preventivo. Novità in materia di revocatoria fallimentare Il decreto sulla competitività disciplina nuovamente l istituto della revocatoria fallimentare sotto due aspetti: 1) sono precisati i presupposti per l esercizio dell azione (in quanto esso è oggi, secondo la Relazione di accompagnamento al D.L. n. 35/2005, spesso fonte di incertezze applicative e di contrasti giurisprudenziali); 2) è inserito un regime di esenzioni dalla revocatoria (al fine di evitare, secondo la Relazione, che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti). La revisione della disciplina relativa agli atti soggetti a revocatoria giudiziale promossa dal curatore riguarda sia gli atti cosiddetti «anormali» sia quelli «normali». Per gli atti anormali, quelli cioè per i quali lo stato di insolvenza si presume, le novità normative sono essenzialmente due ed attengono: 1) al limite temporale previsto per la revocatoria fallimentare, che è stato sensibilmente ridotto ed in particolare per: a) gli atti a titolo oneroso compiuti nell anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; b) i pagamenti di debiti pecuniari, scaduti ed esigibili, effettuati con mezzi anormali, se compiuti nell anno anteriore al fallimento; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituite sempre nell anno anteriore, per debiti preesistenti non scaduti; d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituite entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento; 2) al limite della sproporzione fra la prestazione a carico del fallito e quella a carico della controparte: 12

11 Fallimento Bilancio a seguito della riforma, non è richiesta una generica «notevole» sproporzione, ma una sproporzione di «oltre un quarto» fra le prestazioni in scambio. Per quanto concerne, invece, gli atti normali, quelli cioè per i quali è il curatore a dover provare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza quando l atto fu compiuto, la nuova formulazione prevede un ampliamento della categoria degli atti, che comprende ora anche quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti di terzi, e un nuovo limite temporale per consentire l azione revocatoria (6 mesi). Da segnalare che, invece, non sono soggette all azione revocatoria le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. Con riguardo agli effetti della revocatoria, la nuova norma introduce due importanti elementi: 1) la precisazione che in alcune particolari ipotesi tipizzate (come quella dei pagamenti avvenuti tramite gli intermediari specializzati) la revocatoria ha effetto nei confronti del destinatario della prestazione e non dell intermediario; 2) l introduzione di casi nei quali il terzo non deve restituire tutto qualora venga provata dal curatore la sua conoscenza dello stato di insolvenza, ma una somma pari alla differenza fra l ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese e l ammontare residuo delle stesse, alla data di apertura del concorso. Questa limitazione è prevista come applicabile ai soli atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati. Novità in materia di concordato preventivo In materia di concordato preventivo, il decreto sulla competitività modifica il Titolo III del R.D. n. 267/1942, aggiungendo un nuovo istituto, ossia quello degli «accordi di ristrutturazione del debito». Il legislatore, infatti, consente al debitore di depositare un accordo raggiunto con quei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Dovrà essere altresì depositata una relazione redatta da un esperto che garantisca l attuabilità e l idoneità dell accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L accordo diviene efficace trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese qualora né i creditori né ogni altro interessato vi si oppongano. Le norme di modifica del Titolo III del R.D. n. 267/1942 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati fino al 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2005. Il decreto di omologa è reclamabile entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. La riforma apportata dal decreto sulla competitività sostituisce anche i requisiti di «meritevolezza» per l accesso al concordato con un piano che può essere proposto ai creditori e che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; b) l attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; c) la suddivisione dei creditori in classi; d) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi differenti. Quanto alla disciplina della domanda di accesso al concordato, si prevede che con il relativo ricorso il debitore debba presentare: a) un aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. In relazione al ruolo del Tribunale nella fase di ammissione al concordato preventivo, il nuovo testo prevede che esso svolga un ruolo di verifica della completezza e della regolarità della documentazione (non più un giudizio sull ammissibilità). In caso di presenza di diverse classi di creditori, la valutazione avrà ad oggetto anche la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Viene fissato, inoltre, un termine più ampio, non superiore ai 15 giorni (non più 8), entro il quale il ricorrente deve depositare in cancelleria, su ordine del Tribunale, la somma che si presume necessaria per l intera procedura. Qualora la stessa non venga depositata, il commissario (e non più il tribunale) provvede alla dichiarazione di fallimento. Con il nuovo sistema introdotto dal D.L. n. 35/2005 anche l approvazione del concordato da parte dei creditori ha subito delle modifiche. 13

12 Bilancio Fallimento Per l ammissione diviene necessario il voto favorevole non della maggioranza dei creditori votanti, ma quella dei crediti ammessi al voto. Qualora, inoltre, siano previste diverse classi di creditori, il concordato verrà approvato qualora esso riporti il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto per ciascuna classe di appartenenza. È prevista altresì la possibilità che il tribunale, verificate le prescritte maggioranze, approvi il concordato anche se vi è il dissenso di uno o più classi di creditori. Tale valutazione dell organo giudicante potrà essere operata preliminarmente qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta; 2) i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare comunque soddisfatti, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Nell ambito del «nuovo concordato» è previsto che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, abbiano diritto al voto solo qualora rinuncino alla prelazione. In questo modo, e solo ai fini del concordato, essi verranno assimilati ai creditori chirografari. Novità in materia di procedura Anche in tema di procedura vi sono delle innovazioni. Diviene, infatti, il tribunale (al posto del giudice delegato) l organo competente alla fissazione dell udienza di comparizione, che si svolgerà in camera di consiglio con la partecipazione del debitore, del commissario e degli eventuali creditori dissenzienti. Questi soggetti legittimati dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima con una memoria che conterrà tutte le deduzioni, eccezioni e le istanze istruttorie. Qualora il debitore non si costituisca, non potrà presenziare all udienza. Tuttavia, il tribunale, anche di ufficio, potrà assumere, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio, tutte le informazioni e le prove che riterrà necessarie per la formazione di un proprio convincimento. Nello stesso termine il commissario giudiziale depositerà il proprio parere che dovrà essere motivato. L approvazione del concordato avverrà con decreto motivato, che sarà comunicato al debitore ed al commissario. Sarà lo stesso commissario a darne notizia ai creditori. È previsto anche il deposito da parte del debitore delle eventuali somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irripetibili. Entrata in vigore La Legge n. 80/2005 è entrata in vigore il 15 maggio 2005, ma il comma 2-bis, art. 2, del D.L. n. 35/ 2005, prevede che le disposizioni di modifica del Titolo III (ora denominato «del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione») del R.D. n. 267/1942 si applichino anche ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data del 17 marzo 2005 (giorno di entrata in vigore del decreto legge in oggetto). RIVISTE Amministrazione & Finanza - I Corsi IPSOA Editore, Rivista mensile, prezzo abbonamento 89,00 La rivista si propone come strumento di formazione per chi, in tempi brevi, vuole affrontare o approfondire specifici argomenti relativi all'amministrazione, gestione e finanza aziendale. Il mensile è strutturato per lezioni monografiche con ricorso ad esempi, casi concreti ed esercitazioni. Per l'anno 2005 la rivista Amministrazione & Finanza I Corsi propone i seguenti titoli: Basilea 2 Il controllo delle reti di vendita Il bilancio sociale Gli indicatori di bilancio Il controllo contabile La gestione del Capitale Circolante Per informazioni o per l acquisto: Redazione tel fax ammin.fin@ipsoa.it Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa tel fax Agenzia Ipsoa di zona ( 14

13 Informativa societaria Bilancio sociale Il caso eccellente di Granarolo: l importanza di condividere i valori di Mario Bagliani (*) La Granarolo SpA ha da anni reimpostato l intera vision aziendale accogliendo i valori di sostenibilità sociale e ambientale nell intero processo produttivo, coinvolgendo gli stakeholder e diventando così una delle realtà italiane con il più profondo sviluppo delle pratiche legate alla RSI. Ne sono scaturiti una serie di risultati oggi apprezzabili e notevoli sotto l aspetto delle performance raggiunte e della percezione della clientela. Introduzione Granarolo costituisce uno dei casi italiani più importanti per qualità e profondità di sviluppo delle pratiche connesse alla Responsabilità Sociale d Impresa (RSI) e alla gestione degli stakeholder. L azienda è stata rimodellata dal 1998 sulla base di una visione integralmente focalizzata sulla capacità di soddisfare gli stakeholder, abbinando alla visione economica le dimensioni sociali e ambientali. Sono stati sviluppati tutti gli strumenti esistenti in tema di RSI con un approccio serio che ha modificato profondamente il modo di «fare impresa». A titolo d esempio: è una delle poche aziende che misurano numericamente il grado di coerenza gestionale rispetto ai valori aziendali. Il concetto chiave per Granarolo è la sostenibilità e quindi le implicazioni della RSI sono tutte rivolte al miglioramento dei processi chiave lungo le filiere e alle modalità di generazione del valore. I benefici dell approccio, anche nei mercati e nelle performance economiche-finanziarie, sono importanti e vedono, per il difficilissimo 2004, crescite significative dei ricavi e delle quote di mercato. Questo contributo fa parte di una serie di articoli relativi al Bilancio Sociale, alla sua diffusione tra le imprese, ai metodi più utilizzati. Dopo alcuni interventi introduttivi vengono analizzati casi di aziende che hanno redatto bilanci sociali con metodi e obiettivi differenti. Un modello imprenditoriale distintivo Granarolo è uno dei più importanti operatori dell industria alimentare in Italia. Con l acquisizione della gestione del Gruppo Yomo (avvenuta nel giugno 2004 tramite contratto d affitto di ramo d azienda) Granarolo è arrivato oggi a contare 13 stabilimenti produttivi distribuiti su tutto il territorio nazionale, circa dipendenti e oltre 851 milioni di euro di fatturato. Ha in tal modo consolidato il 4 posto (dopo Barilla, Ferrero e Parmalat) nella graduatoria dei principali gruppi alimentari interamente italiani ed è stabilmente inserita tra le principali aziende operanti nel largo consumo. In conseguenza del nuovo assetto competitivo derivante dall acquisizione della gestione di Yomo, Granarolo oltre a conservare e rafforzare la leadership nel mercato italiano del latte fresco e dei prodotti lattiero-caseari biologici a marchio industriale è divenuto il più importante produttore italiano di yogurt. Il gruppo interpreta inoltre il ruolo di principale follower nei mercati del latte a lunga conservazione e della gastronomia e piatti pronti. L azienda è nata nel 1959 da una piccola cooperativa situata alle porte di Bologna ed è di proprietà del Consorzio Granlatte, assieme al quale costituisce la più importante filiera italiana del latte direttamente partecipata da produttori agricoli associati in cooperativa. Fin dai primi anni 90 il Gruppo è strutturato in due realtà distinte e sinergiche: un consorzio di produttori di latte (Granlatte) che opera nel settore agricolo e Nota: (*) Valdani Vicari & Associati. 16

14 Bilancio sociale Informativa societaria raccoglie la materia prima e una società per azioni (Granarolo SpA) immersa nelle dinamiche del largo consumo, che trasforma e commercializza il prodotto. Il Gruppo Granarolo è interprete di un percorso imprenditoriale innovativo, che si propone di porre i produttori di latte del nostro Paese in condizione di affrontare la sfida competitiva della globalizzazione dei mercati all insegna della qualità e della originalità della produzione italiana. Il modello è caratterizzato da tre principali fattori di eccellenza: un controllo integrale della filiera e del network produttivo agro-industriale; un costante orientamento alla qualità; una spiccata propensione alla generazione di relazioni cooperative con gli attori istituzionali, economici e sociali dei contesti in cui opera. Essi rappresentano tre punti di forza valorizzati dalle strategie commerciali e di marketing. L approccio di Granarolo è quello di un azienda di filiera, abituata a ragionare collettivamente, a considerarsi parte di un sistema che abbraccia più soggetti: il mondo agricolo, quello industriale, gli operatori della distribuzione, i consumatori, il territorio. I principi guida per ridisegnare il modello d impresa Granarolo cominciò ad affrontare il percorso verso l attuale modello organizzativo nel 1998, all indomani di una ristrutturazione interna molto pesante, che aveva fortemente compromesso il clima aziendale. La Direzione di allora si pose il problema di ricostruire una partecipazione ed una coesione della comunità aziendale, perché aveva capito che solo attraverso le persone si sarebbe riusciti a portare avanti i progetti di crescita che erano stati delineati. Tavola 1 La Mission di Granarolo Fu pertanto avviato un progetto di ridefinizione degli assi identitari dell azienda. Questa fase coincise con un momento in cui l azienda aveva dato un messaggio molto forte e chiaro sugli assi portanti del processo di rilancio: qualità, innovazione e brand. L elaborazione della vision, della mission e della bussola dei valori aziendali scaturì da un percorso di riflessione suddiviso in tre tappe. Il processo avviato nell autunno del 1998 e concluso nel settembre 1999 vide la partecipazione dei quadri e i dirigenti di Granarolo e si è poi allargato a tutta la struttura aziendale. Dopo un anno di lavoro fu «battezzata la nuova ragion d essere dell azienda» e nei tre mesi successivi 80 quadri e dirigenti coinvolti nell elaborazione della bussola dei valori furono impegnati, in qualità di divulgatori, in decine d incontri che videro la partecipazione del 94% della popolazione aziendale tesi a favorire la più ampia partecipazione della comunità aziendale all individuazione delle nuove vision e mission. La mission è incentrata sulla capacità di ascoltare e soddisfare le esigenze degli stakeholder principali: i clienti, i consumatori finali, i soci produttori, i dipendenti e gli azionisti. Nella mission sono inoltre richiamati esplicitamente i principi di difesa dell ambiente e dell etica dei rapporti economici e sociali (Tavola 1). Il modello di sviluppo sostenibile di Granarolo Granarolo non considera equivalenti i concetti di responsabilità sociale e sostenibilità. Secondo Granarolo la responsabilità sociale appare in maniera sempre più evidente una strategia posta in essere da numerose aziende per risultare vincenti rispetto ad un sistema sociale e istituzionale che interpreta il loro ruolo in maniera più complessa rispetto al passato. La sostenibilità è altro secondo Granarolo. Il modello di sviluppo sostenibile formulato da Granarolo è basato soprattutto sui meccanismi di generazione del valore economico. Il valore sociale non è un semplice sottoprodotto di quello economico, ovvero una aliquota del profitto ottenuto. Esprime piuttosto lo stile di presenza dell azienda nell economia e nella società. Il principio fondante di questa filosofia è che la dimensione sociale dell impresa sta nel costruire valore economico insieme agli stakeholder, ovvero sta nella responsabilizzazione di ciascun singolo attore della filiera produttiva rispetto alle condizioni che 17

15 Informativa societaria Bilancio sociale consentono la generazione del valore da parte di tutti gli altri. Per fare ciò l impresa non può prescindere da due cose: 1. una forte capacità «visionaria», ancorata ad un credibile sistema di valori; 2. un solido sistema di relazioni cooperative con gli attori-chiave che operano nel suo contesto di riferimento. La visione, i valori e le relazioni rappresentano la spina dorsale di un impresa, ciò che le consente di generare conoscenza quindi di rinnovarsi e innovare fornendo centralità alle persone. Solo in questo modo può accadere che le eccellenze raggiunte diventino per i concorrenti qualcosa di ineguagliabile, in grado di guidare l azienda lungo un sentiero competitivo sostenibile. Granarolo adotta un business model centrato sul concetto di «sostenibilità». La sostenibilità consiste nel produrre valore in cooperazione con gli altri attori del sistema. Il modello di sviluppo sostenibile si basa quindi sulla disponibilità, da parte di ciascun attore, a massimizzare il valore prodotto e scambiato, nel rispetto delle condizioni che consentono la medesima possibilità a tutti gli altri. La produzione, lo scambio o il trasferimento di valore tra Granarolo e gli altri attori può avvenire solo in presenza di uno stabile sistema di relazioni corrette, trasparenti e fiduciarie. Sul piano del contemperamento degli interessi tra i diversi stakeholder ciò implica per Granarolo: il riconoscimento delle condizioni che valorizzano la relazione; l impegno a non prescindere da tale piattaforma di condizioni nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; la propensione a farsi quanto più possibile interprete di tale approccio in sede negoziale con ciascun singolo stakeholder. L approccio adottato da Granarolo è pertanto basato soprattutto su meccanismi equi di generazione del valore. (Tavola 2) Un sistema articolato di «governance della sostenibilità» Il sistema di regole, procedure e strumenti attraverso il quale Granarolo sta progressivamente orientando il proprio modello di business verso la sostenibilità è strutturato su tre livelli (Tavole 3 e 4). 1) il «quadro delle opzioni strategiche» rappresenta la trama delle idealità e dei valori identitari dell azienda e deriva da percorsi di riflessione svolti a più riprese da fette più o meno larghe dell intera comunità aziendale. È suddiviso in due parti: la definizione dell identità e delle finalità ultime dell azienda (cosa vogliamo essere) che si riflette nella vision, nella mission e nella bussola dei valori aziendali e l individuazione dello stile imprenditoriale (come vogliamo essere), che si rispecchia nella mission sociale e delle politiche di relazione con gli stakeholder; 2) il secondo livello è costituito dalle «politiche e Tavola 2 Mappa di posizionamento strategico della businness ethics di Granarolo 18

16 Bilancio sociale Informativa societaria strumenti attuativi». Definisce le 2 principali «famiglie» di strumenti attraverso cui l azienda si sforza di tradurre in atti concreti e comportamenti quotidiani i propri principi identitari: la famiglia delle certificazioni (che interviene a livello di procedure) di qualità, di filiera, ambientali e sociali, attraverso le quali l azienda si pone l obiettivo di standardizzare una serie di comportamenti «virtuosi» e di improntarli al miglioramento continuo; la famiglia degli strumenti «relazionali», che intervengono sulla definizione dei processi e che orientano l azienda verso la costruzione di spettri decisionali in grado di ridurre il livello di rischi e di incertezze derivanti dal confronto tra le risorse interne e le variabili esterne; 3) il terzo e ultimo livello è il «cruscotto degli indicatori di performance». È rappresentato dall informativa economico-finanziaria (allineata a quella delle società quotate e quindi comprendente anche relazioni trimestrali e semestrale) che esprime la quantità di valore generato e dal bilancio di sostenibilità, che consente di individuare attraverso una specifica batteria di indicatori la qualità del valore generato, ovvero in che misura i risultati econonomico-finanziari vengono ottenuti nel rispetto (o meglio ancora assecondando) delle istanze ambientali e sociali, piuttosto che a detrimento delle stesse. I sistemi di gestione etico-ambientale certificati adottati Sono ben 35 le certificazioni di diversa natura ottenute e gestite da Granarolo. (Tavola 5). Oltre alla ISO 9001 per gli aspetti di qualità, sei siti produttivi hanno ottenuto la ISO per il rispetto ambientale e quattro siti hanno ottenuto la «Registrazione Emas» secondo il modello promosso dalla Comunità Europea. L approccio strategico alle certificazioni ambientali è quello del dialogo sociale. È stato creato un nuovo rapporto tra impresa, istituzioni e comunità territoriale, basato su cooperazione, supporto reciproco e trasparenza. La logica assunta dagli stabilimenti è dunque quella del perseguimento di obiettivi di qualità ambientale secondo tempi e modi che dipendono più dalle aspettative maturate da parte degli interlocutori sociali che dalle mere prescrizioni normative. Punto di forza e di distintività del gruppo sono le certificazioni di rintracciabilità nella filiera e di filiera controllata finalizzate a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti. Sono due i certificati ottenuti da Granlatte-Granarolo relativamente alla filiera: Certificazione del Sistema di Rintracciabilità nella Filiera in conformità alla norma UNI 10939:01 per il latte fresco pastorizzato e lo yogurt ottenuti con latte di Alta Qualità, per il latte Uht denominato «Prima Scelta e per latte, mozzarella e stracchino ottenuti da latte biologico; Tavola 3 Sistema di governance della sostenibilità 19

17 Informativa societaria Bilancio sociale Tavola 4 Matrice organizzativo-gestionale dei processi di sostenibilità 20

18 Bilancio sociale Informativa societaria Certificazione di Filiera Agroalimentare Controllata, relativa agli stessi prodotti, secondo un Disciplinare Tecnico (DTP 035) emesso dall organismo di certificazione, che viene applicato dai soggetti che partecipano alla filiera e verificato dallo stesso organismo di certificazione. Con questa certificazione si attesta che lungo tutte le fasi della filiera vengono svolti particolari controlli per garantire la sicurezza igienico-sanitaria, prevenire i rischi e rispettare i livelli qualitativi. Nel gennaio 2003 Granarolo SpA ha ottenuto la Certificazione SA8000 inerente agli aspetti del diritto del lavoro. Granarolo è oggi la prima grande azienda del settore agroalimentare ad essere certificata in Italia e la sesta a livello mondiale nel settore food. I principi base su cui questa politica si fonda per il miglioramento delle condizioni di lavoro non solo di Granarolo, ma anche e soprattutto della sua catena di fornitura sono la pervasività, la partecipazione e la responsabilità sociale. Lo standard infatti è basato sul concetto di influenza del cliente sul fornitore, per cui ogni anello della catena produttiva deve impegnarsi per la tutela dei diritti delle persone, informando e stimolando l adeguamento allo standard dei propri fornitori e subfornitori. Ottenendo anche la certificazione SA8000 Granarolo ha adottato un codice di condotta destinato a tutti i fornitori, con particolare attenzione verso i produttori di latte. L adesione allo standard permette sia a Granarolo che ai suoi fornitori di migliorare continuamente il rapporto con i lavoratori a salvaguardia dei loro diritti e di diffondere standard più equi di lavoro e di rispetto umano nella propria filiera produttiva (1). Ai fornitori viene richiesta da subito la partecipazione al programma SA8000, mentre la conformità a tutti i requisiti diverrà progressivamente obbligatoria, secondo un piano di adeguamento differenziato per settore e per tipologia di prodotto fornito. Il controllo del rispetto di tali requisiti è stato avviato a partire dai fornitori potenzialmente più critici. La conformità al codice è un fattore discriminante per la scelta dei nuovi fornitori ed un elemento preferenziale per il consolidamento del rapporto con i fornitori già in uso, ai quali si chiede un impegno concreto per l adeguamento allo standard. È stato predisposto anche il «Modello Organizzativo ai sensi del D.L. 231/01», secondo le Linee Guida elaborate da Confindustria e approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia, finalizzato a prevenire i rischi di commissione di reati in particolare quelli societari e quelli derivanti dai rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di amministratori, dirigenti e dipendenti di Granarolo SpA, nell interesse o a vantaggio della stessa società. Il controllo dell applicazione del modello organizzativo costituito da procedure che regolano lo svolgimento delle attività e i percorsi di assunzione delle decisioni è stato affidato, come previsto dal D.Lgs. n. 231/01, ad un Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato come Organismo di Vigilanza il Comitato per il Controllo Interno, costituito da tre Consiglieri di Amministrazione di Granarolo SpA non esecutivi, vale da dire non dotati di deleghe per la gestione. L Organismo di Vigilanza svolge la sua attività di controllo, avvalendosi della funzione dell Internal Audit e trasmettendo periodiche relazioni al Consiglio di Amministrazione. Il Codice Etico e il suo modello di utilizzo All interno del sistema di governance della sostenibilità di Granarolo il Codice Etico rappresenta lo strumento candidato ad assumere il ruolo di «filo di congiunzione» tra la trama dei principi che descrive l universo dei valori dell azienda e quella delle relazioni che quotidianamente vengono intessute con gli stakeholder. Lo strumento è stato concepito per fungere da orientamento nella formulazione di decisioni e di scelte caratterizzate da un livello di arbitrio tale (in chi si trova ad assumerle) da configurare un «rischio etico» sul piano della lesione di diritti e del disattendimento di aspettative legittimamente formatesi da parte sia degli stakeholder che entrano in relazione con l azienda sia dell azienda stessa. Le finalità attribuite al Codice Etico di Granarolo sono essenzialmente tre: funzione di legittimazione: definisce l ambito delle legittime aspettative tra le parti; funzione cognitiva: sancisce i principi etici sui quali Granarolo fonda i propri comportamenti ed Nota: (1) Per ciascuno dei requisiti sono richiesti dei comportamenti minimi, come il non impiego di lavoratori al di sotto dei 15 anni di età e di misure coercitive verso i lavoratori, il rispetto delle norme per la salute e la sicurezza, la garanzia di libertà dell attività sindacale (ma anche di contrattazione collettiva indipendente), la garanzia di condizioni eque e giuste di lavoro per tutti indipendentemente da genere, età, razza, religione, credo politico, attività sindacale fino alla garanzia di uno stipendio sufficiente ad una vita dignitosa, con straordinari volontari non superiori alle 12 ore alla settimana e retribuiti, in un orario di lavoro che non superi le 40 ore settimanali e garantisca almeno 1 giorno di riposo su 7. 21

19 Informativa societaria Bilancio sociale opera la distinzione tra i comportamenti allineati a tali principi etici e quelli disallineati; funzione di incentivo: orienta i comportamenti individuali, limitandone quanto più possibile l arbitrarietà in assenza di regole certe. Il progetto di Codice Etico, varato dal Board di Direzione nel giugno del 2002, è caratterizzato dalla centralità che viene data ai rapporti interni alla comunità aziendale, rispetto ai quali il Codice è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: individua i principi guida dei soggetti che operano in azienda; definisce gli impegni fondamentali che l azienda assume nei confronti dei dipendenti; tutela l azienda nei confronti degli stakeholder esterni in caso di comportamenti non etici da parte dei propri dipendenti. L azienda ha ritenuto che il percorso che avrebbe dovuto condurre alla formulazione del Codice non avrebbe potuto prescindere dai due principi di democrazia economica che l accompagnano sin dalla definizione, nel 1998, di vision, mission e bussola dei valori, ovvero: la costituzione di un gruppo di lavoro interfunzionale e rappresentativo di tutte le classi professionali presenti in azienda, che avrebbe dovuto individuare i principi etici di riferimento e stendere la bozza di Codice operando in piena autonomia, pur con il supporto di consulenti esterni e la supervisione della Direzione per le politiche di CSR; la previsione di momenti di «confronto e validazione» delle bozze di Codice via via approntate, da realizzarsi sia con una significativa rappresentanza dello stakeholder interno (dipendenti) che con i partecipanti del workshop multi-stakeholder (stakeholder esterni). La metodologia di lavoro scelta è stata dunque quella del «processo di elaborazione concertato», che ha visto intervenire a più riprese e con ruoli diversi tutte le parti interessate alla futura operatività dello strumento, secondo la matrice organizzativa di seguito esposta. Le norme del Codice Etico e il relativo modello di attuazione sono state approvate dal consiglio di amministrazione di Granarolo SpA il 30 settembre Il documento è strutturato nel seguente modo: vision etica, mappa degli stakeholder, principi etici, norme di relazione, meccanismi di attuazione e controllo. Il sistema di attuazione e controllo del Codice Etico di Granarolo prevede l individuazione di due organi aziendali allo scopo dedicati: un Ethics Officer che ha l incarico di divulgare il Codice e di controllarne il rispetto. Risponde al Comitato di Controllo Interno (a sua volta emanazione del Consiglio di Amministrazione), a tutela della sua indipendenza e al fine di garantire credibilità ed efficacia alla sua azione; un Comitato Etico, a composizione mista (interni/esterni), che garantirà l effettivo rispetto del Codice nell organizzazione e l applicazione del sistema di controllo. Gli strumenti di ascolto degli stakeholder adottati da Granarolo Granarolo assegna una fondamentale rilevanza al confronto e alla cooperazione con i propri pubblici di riferimento. A partire dal 2002 ha significativamente integrato il ventaglio di strumenti che alimenta in maniera sistematica il coinvolgimento degli stakeholder sulle proprie politiche di sviluppo sostenibile. Le attività di stakeholder engagement sono articolate in quattro filoni: a) indagine di clima interno e rilevazione asset intangibili, che si pone periodicamente i seguenti obiettivi: analisi e implementazione di una prima classificazione delle risorse intangibili relative agli stakeholder dipendenti; individuazione di un framework di indicatori di riferimento che consenta di misurare i risultati prodotti dall azienda in termini di risorse intangibili (spirito di squadra, fiducia, partecipazione, fedeltà, ecc.). L indagine è stata realizzata, come negli anni precedenti, attraverso la compilazione di un questionario auto-somministrato e redatto ad hoc; b) indagine sugli stakeholder esterni finalizzata ad acquisire presso gli stakeholder esterni, ossia rappresentanti delle associazioni dei consumatori, amministrazioni locali, associazioni ambientaliste, enti non profit, fornitori, clienti, comunità finanziaria, comunità scientifica, mass media i seguenti riscontri: percezione della reputazione di Granarolo, tracciando un quadro descrittivo e valutativo; la congruità tra impegni assunti e attività espresse; il livello di consenso raggiunto rispetto alle politiche di sostenibilità attuate. A tal fine l azienda ha affidato ad una società di ricerche un progetto finalizzato alla raccolta di queste evidenze. Le aree di investigazione sono state le seguenti: la reputazione di Granarolo, raccolta mediante una scala di accordo su affermazioni attinenti l affidabilità, l innovazione, la leadership, ecc.; 22

20 Bilancio sociale Informativa societaria la valutazione del rapporto instaurato con Granarolo: costruttivo, utile, inutile, dispersivo; il bilancio sociale: conoscenza, ricezione, lettura e valutazione in termini di utilità, veridicità, sinteticità, enfasi, verificabilità dei contenuti, facilità di lettura, innovazione, giudizio estetico; il management aziendale: conoscenza e valutazione in merito a competenza, disponibilità, affidabilità e correttezza; la misurazione dell efficacia delle politiche: verso il consumatore, la comunità finanziaria, i fornitori, l ambiente, la società e il territorio; c) organizzazione di un multi-stakeholder workshop (2). Le finalità dell incontro erano principalmente le seguenti: presentare il bilancio di sostenibilità; illustrare il report di stakeholder engagement relativo agli interventi effettuati tenendo conto degli spunti di miglioramento emersi dal workshop precedente; sottoporre a valutazione la bozza del costruendo Codice Etico di Granarolo; raccogliere utili spunti e suggerimenti per migliorare le politiche di «governo sostenibile» del business; avviare una politica di dialogo costruttivo con i principali interlocutori dell azienda; individuare aree di intervento comune al fine di migliorare il valore del reciproco scambio; d) Customer Satisfaction Audit, nell ambito dei progetti di miglioramento della customer loyalty Granarolo commissiona ogni anno ad una società esterna Audit di Customer Satisfction con l obiettivo di misurare, su un campione di clienti della moderna distribuzione, il livello di soddisfazione sulle componenti fondamentali della propria offerta e individuare: gli scostamenti dall anno precedente e quelli rispetto dei principali competitor; le azioni di miglioramento possibili; le connesse tipologie di intervento. A circa 500 intervistati, tra buyer e responsabili di reparto della GD (Grande Distribuzione) e della DO (Distribuzione Organizzata) sparsi su tutto il territorio nazionale è stata richiesta una valutazione della performance di Granarolo in relazione alle loro aspettative su 20 elementi di valutazione. Le politiche verso i principali stakeholder In coerenza al modello d impresa e al sistema di valori adottato, Granarolo ha esplicitato delle politiche nei confronti dei principali stakeholder: dipendenti, clienti, consumatori, fornitori, comunità finanziaria e azionisti; politiche che declinano il modello e gli strumenti adottati e sopra esposti, con una vista esplicita e di facile interpretazione per categoria di stakeholder. Ad esempio, per le politiche verso i fornitori, Granarolo ha definito tre livelli di coinvolgimento nelle politiche per la sostenibilità (Primo livello: trasparenza e correttezza, Secondo livello: partnership, Terzo livello: Sustainability Value Chain). Al livello più alto di coinvolgimento i fornitori sono chiamati ad adottare il modello e i valori socio-ambientali sviluppati da Granarolo. Il coinvolgimento avviene anche tramite le certificazioni ambientali, la certificazione di filiera, la filiera biologica, le attività di ascolto e per la certificazione SA8000. Da notare che vengono realmente svolte le visite ispettive presso i fornitori previste dalla SA8000 e sul Bilancio Sociale si può leggere un resoconto. I fornitori fino ad oggi che hanno adottato il codice comportamentale di Granarolo sono 600. Nel corso del 2004 è stata inoltre completato il piano di formazione rivolto ai responsabili acquisti degli stabilimenti Granarolo SpA e finalizzato a superare la scarsa percezione di commitment nell interfacciamento con i fornitori. Quest ultima era infatti stata individuata come una delle cause di non elevata redemption delle risposte da parte dei fornitori. Nel luglio 2004 è stata pertanto riemessa e aggiornata la procedura «Controllo e selezione dei fornitori», che meglio dettaglia tutto il processo del loro coinvolgimento. Anche nei confronti dei clienti, ovvero i canali commerciali, vengono adottati i driver di ascolto come strumenti per pilotare l azione commerciale e di marketing operativo. Verso i consumatori è invece da notare, oltre all impegno per la qualità e l aumento di quote di latte biologico, l impegno nello sviluppare etichette con tutte le informazioni possibili, anche inerenti la filiera certificata, nonché la disponibilità di due linee telefoniche con numero gratuito per poter garantire una risposta in tempi rapidi a qualsiasi richiesta o lamentela da parte dei consumatori. Sono state definite anche delle politiche verso il territorio e la società in genere al fine di inquadrare e governare anche quelle attività della RSI che non Nota: (2) Il 27 febbraio 2004 si è svolto, presso la sede di Granarolo, il 2 workshop con gli stakeholder. L incontro ha visto come protagonisti da una parte il management aziendale e dall altra una rappresentanza molto qualificata dei principali stakeholder di Granarolo: aziende clienti, banche, associazioni difesa consumatori, istituzioni, organizzazioni non governative, aziende fornitrici, giornalisti e opinion leader. 23

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