AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAV)

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1 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA FASCICOLO INFORMATIVO Modello AMAD0112/01 Ed.10/2013 Contratto di assicurazione incendio in forma collettiva AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAV) AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Collettiva n Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario), Condizioni di Assicurazione e Proposta di adesione, deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v.,tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Linea Rami Elementari: Via Carlo Veneziani n. 58, Roma (Italia), Tel.: (Advisory Center), Fax: Linea Auto: Casella Postale 187 Roma, Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

2 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di proposta di adesione. A) Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA. b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, Roma Italia; l Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni è in Via Carlo Veneziani, Roma Italia c) Recapito telefonico: ; numero verde ; sito internet: info@axa-mpsdanni.it d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese, tenuto dall Ivass, al nr Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2012 (in milioni di Euro) Patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità * 63,31 39,00 5,00 168% * Rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) Informazioni sul contratto Il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo. Avvertenza. Il contratto si rinnoverà tacitamente il 31 dicembre di ogni anno in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto all Intermediario, presso la Filiale di riferimento o ad AXA MPS Danni, entro 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, le garanzie assicurative cesseranno inderogabilmente alle ore del successivo alla data della disdetta (Art.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia) 3. Garanzie assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Garanzia Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Incendio Fabbricato, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni Indicato in Scheda di Copertura esplosivi spese demolizione e sgombero 10% importo liquidato per incendio Eventi sociopolitici 80% del capitale assicurato - 155,00 (rischi civili); - 385,00 (rischi non civili) --- Eventi atmosferici 80% del capitale assicurato - 155,00 (rischi civili); - 385,00 (rischi non civili) --- Le garanzie assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dagli artt. 6, 19 e 20 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza. Ai sensi degli Artt. 6, 7, 19, 20 e 21 la copertura assicurativa contiene limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza. Ai sensi dell Art.6 - Rischi assicurati e dell Art. 7 - Esclusioni, la copertura assicurativa contiene franchigie e massimali. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio. Esempio relativo all applicazione della franchigia AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAV) Nota Informativa Contratto di Assicurazione Incendio Modello AMAD0112/02 Ed.10/2013 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. n AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Importo del danno Importo Franchigia Indennizzo 2.000,00 50, ,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per i dettagli. In particolare si veda l Art.18 Buona Fede. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi dell Art.1 Aggravamento del rischio, delle Condizioni di Assicurazione. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art.1898 c.c. A titolo esemplificativo è considerata causa di aggravamento del rischio, la variazione del rivestimento del fabbricato assicurato con materiali combustibili o la variazione di destinazione d uso da civile abitazione ad esercizio commerciale. 6. Premi Periodicità. Annuale. Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente o in contanti per il tramite della Contraente. Pagina 1 di 3 AXA MPS Convenzione Mutui - (Polizza collegata a mutui ex BAV)

3 Frazionamento. Non previsto. Ai sensi dell Art.50 punto 1 del Reg.35/2010 IVASS in tema di trasparenza dei costi contrattuali si precisa che l intermediario percepisce, su ogni adesione, una commissione pari al 14,50% del premio imponibile corrisposto, pari mediamente ad 5,16. Avvertenza. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Danni, tramite la Contraente, restituisce all Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate. In alternativa, su richiesta dell Aderente, AXA MPS Danni fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Art.3 Premio delle Condizioni di Assicurazione. 7. Rivalse Avvertenza. Il presente contratto non prevede la rivalsa. 8. Diritto di recesso Avvertenza. Ai sensi dell Art. 2 - Recesso in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al 60.mo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso AXA MPS Danni, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa la periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze. 10. Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza. Ai sensi dell Art.9 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue: momento di insorgenza del sinistro. L insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l evento previsto dalle coperture assicurative; modalità e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro tre giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l aderente ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui all Art.9 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione; spese per l accertamento del danno. Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché quelle previste dall Art.11 Procedura per la valutazione del danno, delle Condizioni di Assicurazione (vedi punto 16 della presente nota); 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Danni - Advisory Center - Via Aldo Fabrizi n Roma (Italia) Fax reclami.danni@axa-mps.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Ivass Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è previsto l arbitrato si veda l Art. 12 Mandato dei periti delle Condizioni di Assicurazioni. Avvertenza. E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. Nota. Ai sensi dell Art.37 punto 2 del Reg.35/2010 IVASS in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito per la consultazione degli aggiornamenti del fascicolo informativo non derivante da innovazioni normative. AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. L Amministatore Delegato (Frédéric de Courtois) Data ultimo aggiornamento del presente documento 01/10/ 2013 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v.,tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Linea Rami Elementari: Via Carlo Veneziani n. 58, Roma (Italia), Tel.: (Advisory Center), Fax: Linea Auto: Casella Postale 187 Roma, Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero Pagina 2 di 3 AXA MPS Convenzione Mutui - (Polizza collegata a mutui ex BAV)

4 GLOSSARIO Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Aderente - Assicurato: il titolare di mutuo che aderisce all Assicurazione. Assicurazione: il contratto mediante il quale AXA MPS Danni, dietro pagamento del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro. AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.. Capitale o Massimale Assicurato: è l importo massimo che l Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato nel modulo di adesione. Contraente: la Banca mutuante. Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l aria o l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato: l intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di allarme, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico. Franchigia/Scoperto: clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. Incendio: combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autestendersi e propagarsi. Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Modulo di Adesione: documento comprovante l esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. Nel modulo di adesione sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari. Nota Informativa: documento che l assicuratore deve consegnare all Aderente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (sull impresa di assicurazione, sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte, sui costi, sconti e regime fiscale, altre informazioni). Polizza Collettiva: la polizza stipulata dalla Contraente a cui i Clienti della Contraente, titolari di mutuo, possono aderire; Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose. Scoperto: vedi Franchigia / Scoperto. Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro: il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (in una garanzia per il rischi di infortuni, ad esempio, il sinistro è rappresentato dall infortunio nel quale l assicurato può subire un danno che, dopo la guarigione della lesione, determini menomazioni permanenti (Invalidità Permanente). Somma Assicurata: importo nei limiti del quale l assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all erogazione di una rendita. Data ultimo aggiornamento del presente documento 01/10/2013 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v.,tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Linea Rami Elementari: Via Carlo Veneziani n. 58, Roma (Italia), Tel.: (Advisory Center), Fax: Linea Auto: Casella Postale 187 Roma, Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. 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5 AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAV) Condizioni di Assicurazione Mod. AMAD0112/03 Ed.10/2013 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. n Art.1 Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art.1898 del c.c.. Art.2 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60.mo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso AXA MPS Danni, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa la periodo di rischio non corso. Art.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Le garanzie assicurative per i singoli assicurati decorrono dalle ore del 31/12/2013 se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore del giorno di pagamento del premio; la scadenza è fissata alle ore del 31 dicembre successivo. A partire da tale ultima data si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno, salvo il diritto di disdetta da esercitarsi da una delle parti con comunicazione scritta entro 30 giorni dalla scadenza annuale. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell art C.C. Il premio, è comprensivo delle imposte, nell attuale misura del 22,25%. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Danni, tramite la Contraente, restituisce all Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate. In alternativa, su richiesta dell Assicurato, AXA MPS Danni fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Art.4 Foro competente Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell Assicurato, o quello da lui preferito. Art.5 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Art.6 - Rischio assicurato AXA MPS Danni si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave, in conseguenza di: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi. AXA MPS Danni indennizza altresì le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando quanto previsto dall art.16. Art.7 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c. causati da dolo dell Assicurato o della Contraente; d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, maremoti, alluvioni, allagamenti, spargimento d acqua; e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Art.8 - Ispezione alle cose assicurate AXA MPS Danni ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art.9 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell Art.1914 del c.c.; b. darne avviso ad AXA MPS Danni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell Art.1913 c.c.. Pagina 1 di 4 AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAV)

6 L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell Art.1915 c.c. L Assicurato deve altresì: c. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA MPS Danni; d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA MPS Danni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Gli obblighi di cui sopra possono essere adempiuti anche dalla Contraente. Art.10 - Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art.11 - Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno da AXA MPS Danni ed uno dall Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art.12 - Mandato dei periti I Periti devono: 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art.9; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dell Art. 13; 4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai perito concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art.13 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente: per i fabbricati, la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo solo il valore dell area. L attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri seguenti: I) fabbricato si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante; in caso di sinistro si determina: a. l ammontare del danno: per i fabbricati: applicando al valore a nuovo delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I) e deducendo da tale risultato il valore dei residui; b. il supplemento, che aggiunto all importo del danno di cui ad a., determina l indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo. Agli effetti dell art.14 delle norme che regolano l assicurazione incendio qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo valore a nuovo risulti: - superiore od uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente; - inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza fra la somma assicurata ed il valore al momento del sinistro e la differenza tra il valore a nuovo e il valore al momento del sinistro; - uguale o inferiore al valore al momento del sinistro il supplemento è nullo. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite. Pagina 2 di 4 AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAV)

7 La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio purché non ne derivi alcun aggravio per AXA MPS Danni ed avvenga entro 12 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro. L assicurazione valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati in stato di attività. Art.14 - Assicurazione parziale Deroga alla regola proporzionale Se dalle stime effettuate a norma dell articolo precedente risultasse che il valore di una o più partite, ciascuna separatamente considerata, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente garantite, l Assicurato sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale sia risultata l eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. AXA MPS Danni rinuncia tuttavia all applicazione della suddetta regola proporzionale, qualora l eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 20%. Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l indennizzo non potrà superare la somma assicurata per le singole partite, fermo quanto previsto dall art. 16. Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale l Assicurato dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura. Art.15 - Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulla medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall Assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, AXA MPS Danni è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Art.16 - Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall art c.c. per nessun titolo l impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art.17 - Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA MPS Danni deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall art. 7 lettera c). Art.18 - Buona Fede Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente non pregiudicano il diritto ll indennizzo, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede. L Assicurato avrà tuttavia l obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Garanzie complementari (sempre operanti) Art.19 - Eventi sociopolitici A parziale deroga dell art.7 delle norme che regolano l assicurazione incendio, AXA MPS Danni risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; 2. degli altri danni materiali e diretti agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti e non dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. AXA MPS Danni non risponde dei danni: a. da inondazione o frana; b. da rapina, da estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c. da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o di anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; e. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f. verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, AXA MPS Danni non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi nel suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Art.20 - Eventi atmosferici AXA MPS Danni risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non. Pagina 3 di 4 AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAV)

8 AXA MPS Danni non risponde dei danni: a. verificatisi all interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. b. causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento o franamento di terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. c. subiti da: - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; - enti all aperto, ad eccezione serbatoi e impianti fisi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti ad uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici e simili; - baracche in legno o in plastica e quanto in esse contenuto; - serramenti, vetrate e lucernai in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti; - lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Art.21 - Norme comuni alle garanzie eventi sociopolitici ed eventi atmosferici Viene convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di: - 150,00 per rischi civili ( fabbricati o porzioni di essi adibiti a civile abitazione, uffici); - 385,00 per gli altri rischi con il limite di indennizzo pari all 80% del capitale assicurato. AXA MPS Danni relativamente alle garanzie relative al presente articolo ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie prestate, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla data della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimborsando la quota di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso. Data ultimo aggiornamento del presente documento 01/10/2013 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v.,tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Linea Rami Elementari: Via Carlo Veneziani n. 58, Roma (Italia), Tel.: (Advisory Center), Fax: Linea Auto: Casella Postale 187 Roma, Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 4 di 4 AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAV)

9 All. 7/A SIENA, li 31/12/2013 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell esercizio dell attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente -in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile -gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto. Mod Vers. del 13/09/2013 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro ,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca Codice Gruppo Iscritta all'albo presso la Banca d'italia al n. 5274

10 All. 7/B Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche. Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Ragione o denominazione sociale dell'intermediario Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Sede legale: Piazza Salimbeni, Siena Recapito telefonico e Posta elettronica: info@banca.mps.it Indirizzo Internet: Sito: Sezione RUI: D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta Numero Iscrizione RUI: D Data Iscrizione RUI: 5 marzo 2007 Imprese di assicurazione per le quali è svolta l'attività: Cardif Assicurazioni SpA Skandia Vita SpA Vittoria Assicurazioni SpA ALICO Life International Limited AXA MPS Assicurazioni Danni SpA AXA MPS Assicurazioni Vita SpA AXA MPS Financial LTD Antonveneta Assicurazioni SpA Antonveneta Vita SpA AXA Assicurazioni SpA Skandia Leben (FL) AG Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: Ivass ovvero Consob (Polizze Ramo III e ramo V) Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ivass ( PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi L'intermediario è detentore di una partecipazione diretta o indiretta AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle seguenti AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. imprese di assicurazione: AXA MPS Financial LTD Antonveneta Assicurazioni S.p.A. Antonveneta Vita S.p.A. L'intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti delle seguenti imprese di assicurazione: L'intermediario propone i contratti delle seguenti imprese di assicurazione pur non avendo obblighi contrattuali di esclusiva. In riferimento agli obblighi informativi a carico degli Intermediari Assicurativi, ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) e dell'art. 9 del Regolamento IVASS n. 23/2008, l'intermediario percepisce i seguenti livelli provvigionali massimi - sui premi globali - dalle imprese di assicurazione: Categorie di veicoli Provvigioni % Autoveicoli 8 Ciclomotori e motocicli 8 Limitatamente ai prodotti di Ramo I: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. AXA MPS Financial LTD Limitatamente alla rete di Promozione Finanziaria: ALICO Life International Limited - Skandia Vita S.p.A. Axa Mps Assicurazioni Danni S.p.A. Mod Vers. del 13/09/2013 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro ,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca Codice Gruppo Iscritta all'albo presso la Banca d'italia al n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

11 PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per questioni attinenti al contratto, alla Compagnia assicurativa nei termini indicati in polizza e successivamente, se non soddisfatto e nel termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione dell'esito del reclamo, all'ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n Roma; per questioni attinenti alla trasparenza informativa al Settore Reclami dell'intermediario all'indirizzo di TUT e successivamente, se non soddisfatto alla Consob, via G.B. Martini n.3 Roma. Siena, lì 31/12/2013 BANCA Mod MONTE - Vers. DEI del PASCHI 13/09/2013 DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro ,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca Codice Gruppo Iscritta all'albo presso la Banca d'italia al n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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