AXA MPS Patrimonio Sicuro

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1 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA FASCICOLO INFORMATIVO Mod. AMAD0020/01 Ed. 10/2010 Contratto di assicurazione multigaranzia per la responsabilità civile della vita privata e tutela legale. AXA MPS Patrimonio Sicuro Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario) e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

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3 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell Isvap. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A) Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA. b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia c) Recapito telefonico: ; numero verde ; sito internet: info@axa-mpsdanni.it d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese, tenuto dall Isvap, al nr Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2009 (in milioni di Euro) Patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità* 56,70 25,00 17,30 222% * Rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) Informazioni sul contratto AXA MPS Patrimonio Sicuro Nota Informativa al contratto di assicurazione Responsabilità Civile e Tutela Legale Modello AMAD0020/02 Ed.10/2010 Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo. Avvertenza: Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto all Intermediario, presso la Filiale di riferimento od alla AXA MPS Danni almeno 30 giorni prima della scadenza. Nel caso di contratti di durata poliennale è facoltà del Contraente recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso, da darsi per iscritto, almeno 30 giorni della scadenza annuale. In caso di disdetta, le coperture assicurative cesseranno inderogabilmente alle ore 24 del giorno di scadenza successivo alla data della disdetta (Art.26 Durata e proroga del contratto). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Sezione Copertura assicurativa Capitali/Massimali Franchigia Scoperto I Responsabilità Civile della Vita Privata ,00 per sinistro e per anno assicurativo 150,00 per ogni sinistro a cose Non presente II Tutela Legale ,00 per sinistro Non presente Non presente Le coperture assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dagli Artt.1 e 8 Oggetto dell Assicurazione, delle Condizioni di Assicurazione e con i massimali indicati nella scheda di polizza. Avvertenza: ai sensi degli Artt.1 e 8 Oggetto dell Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella seguente tabella. Sezione Copertura assicurativa Limite di indennizzo Franchigia Scoperto I Danni da inquinamento (Art.1 punto e) ,00 150,00 per ogni sinistro a cose Non presente Spese per un secondo legale domiciliatario, II unicamente in fase giudiziale (Art.8 punto 2) 2.500,00 Non presente Non presente Oneri di atti giudiziari (Art.8 punto 10) 500,00 Non presente Non presente Esempio relativo alla copertura assicurativa di cui dell art.1 Oggetto dell assicurazione Esempio relativo all applicazione della franchigia sulla Responsabilità Civile Importo del danno Importo franchigia Indennizzo 2.000,00 150, ,00 Esempio sull applicazione della limitazione sulla copertura Danni da Inquinamento Importo del danno Limite massimo Indennizzo , , , , , ,00 Avvertenza. Ai sensi degli Artt.2 e 10 Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione sono elencati le tipologie di danni che possono determinare il mancato pagamento dell indennizzo. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all art.20 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Avvertenza. Non sono previste specifiche cause di nullità oltre a quelle stabilite generalmente dalla Legge. Pagina 1 di 3 AXA MPS Patrimonio Sicuro

4 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Il contraente non deve dare comunicazione ad AXA MPS Danni di eventuale aggravamento e diminuzione del rischio. 6. Premi Periodicità. Il premio viene pagato in forma unica anticipata ad ogni scadenza. Mezzi di pagamento. Addebito in conto. Frazionamento. Annuale o mensile. Il frazionamento mensile comporta un aumento del premio per interessi pari al 4%. Avvertenza. In caso di abbinamento al Prodotto AXA MPS Vita Sicura è applicato uno sconto commerciale sul premio pari ad 8,00. AXA MPS Danni e l Intermediario si riservano l opportunità di applicare ulteriori sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, i cui contenuti verranno esposti dall Intermediario o potranno essere conosciuti mediante consultazione del sito internet dello stesso o di AXA MPS Danni. 7. Rivalse Avvertenza. Non sono previste rivalse salvo quelle previste dalla legge (Art c.c.) 8 Diritto di recesso Avvertenza. Ai sensi Art. 26 Durata e proroga del contratto nel caso di contratti di durata poliennale è facoltà del Contraente recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso, da darsi per iscritto, almeno 30 giorni della scadenza annuale. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze. 10 Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana. 11 Regime fiscale La normativa in vigore alla data dell ultimo aggiornamento del presente fascicolo informativo non consente la deducibilità o la detraibilità fiscale dei premi corrisposti per la presente polizza. C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12 Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza. Ai sensi degli Artt.6 e 15 - Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione, si applica quanto segue: Momento di insorgenza del sinistro. L insorgenza del sinistro é il momento in cui si verifica l evento previsto dalla copertura assicurativa Responsabilità civile. Con riferimento alla copertura Tutela legale per insorgenza del sinistro si intende: per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. Modalità e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro 3 giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Per la copertura Tutela legale la denuncia deve essere presentata dall assicurato, per iscritto, nel momento in cui si è verificato il sinistro e/o ne abbia avuto conoscenza, trasmettendo copia a IPA di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Spese per l accertamento del danno. Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo. Avvertenza. La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Assicurazioni Danni affidata alla Inter Partner Assistence S.A. - Via Bernardino Alimena, 111, Roma. - Tel. Numero Verde (per chiamate dall Italia) Tel (per chiamate dall estero) - Fax , attraverso la Centrale Operativa. 13 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Danni - Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi n Roma (Italia) Fax reclami.danni@axa-mps.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Isvap Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14 Arbitrato Non presente. Nota. Ai sensi dell art.37 punto 2 del Reg.35/2010 Isvap in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito per la consultazione degli aggiornamenti del fascicolo informativo non derivante da innovazioni normative. AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. L Amministatore Delegato (Frédéric de Courtois) Data ultimo aggiornamento del presente documento 30/10/2010 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Isvap al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 2 di 3 AXA MPS Patrimonio Sicuro

5 GLOSSARIO - AXA MPS Patrimonio Sicuro Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria. Assicurazione della Tutela Legale: contratto di assicurazione con il quale la AXA MPS Danni assicura la Tutela Giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all articolo 9 - Prestazioni Garantite. Contraente: Il soggetto che stipula l assicurazione. Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l arresto o con il pagamento di un ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell Assicurato. Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari. Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi. Delitto Colposo o contro l intenzione: il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall autorità giudiziaria. Delitto doloso o secondo l intenzione: il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi. Denuncia di sinistro: Avviso che l Assicurato deve dare all assicuratore a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l Assicurato ne è venuto a conoscenza. Fatto generatore Tutela Legale: la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo. Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno extracontrattuale, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. Franchigia: somma che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo: la somma dovuta dalla AXA MPS Danni. Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all imputato mediante informazione di garanzia. Tale comunicazione deve contenere l indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato. Nucleo Familiare: il nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico del Contraente. Pertinenze: dipendenze (cantina, soffitta, box) recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato. Polizza: l insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla AXA MPS Danni. Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal c.p.p. o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci delitto colposo e delitto doloso ). Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: percentuale del danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso e limitatamente alla Sezione II Tutela legale, il verificarsi dei casi di controversia. AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono. Tutela Legale: l assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/ artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati. AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Isvap al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 3 di 3 AXA MPS Patrimonio Sicuro

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7 AXA MPS Patrimonio Sicuro Condizioni di Assicurazione Mod. AMAD0020/03 Ed.10/2010 NORME RELATIVE ALLA SEZIONE I RESPONSABILITA CIVILE DELLA VITA PRIVATA Art. 1 Oggetto dell Assicurazione AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata. La copertura è estesa al nucleo familiare dell Assicurato ed è valida in tutto il mondo. L importo massimo che AXA MPS Danni potrà pagare nel corso dell anno assicurativo e per ogni sinistro è rappresentato dal massimale indicato nella Scheda di Polizza. A titolo esplicativo e non esaustivo, ferme le esclusioni di cui agli artt. 2 - Esclusioni e 5 - Persone non considerate terzi, sono garantiti i fatti di seguito elencati: Proprietà e conduzione dell abitazione 1. la proprietà di qualsiasi abitazione, situata nel territorio della Repubblica Italiana, adibita a dimora abituale o saltuaria del Contraente e relative pertinenze; sono considerate tali, in caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare, anche le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune; 2. la conduzione di qualsiasi abitazione, adibita a dimora abituale o saltuaria del Contraente e relative pertinenze; i punti 1. e 2. comprendono i danni derivanti: a. dallo spargimento d acqua, solo se conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici; b. dalla caduta di antenne radio-televisive; c. dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi per bambini di pertinenza dell abitazione; d. dall esecuzione in proprio e dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione della casa di proprietà; e. dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione della casa di proprietà, con esclusione dei danni cagionati a terzi da lavori di ampliamento e/o sopraelevazione; f. da inquinamento nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. Entro il limite massimo, per ciascun anno assicurativo, di ,00; g. da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato; h. dalla conduzione di parchi anche se alberati nonché dei giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine; Vita familiare 3. la proprietà di animali domestici; 4. la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all insaputa dei genitori; 5. la proprietà, detenzione od uso personale di armi da fuoco e relative munizioni nonché fucili per la pesca subacquea; 6. l organizzazione di feste familiari o tra amici; 7. l impiego di collaboratori domestici e badanti, sempreché in regola con le normative di legge, nello svolgimento delle loro mansioni per danni cagionati a Terzi; 8. gli infortuni occorsi ai collaboratori stessi nello svolgimento delle loro mansioni; 9. l uso di apparecchi domestici in genere; 10. la partecipazione in qualità di genitore agli organi collegiali e scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche; Tempo libero 11. la pratica di sport in genere; 12. la pratica di modellismo; 13. l uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati; 14. la proprietà ed uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri; 15. la proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature; 16. l attività di volontariato. Art. 2 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a. cagionati dolosamente; b. derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili e apparecchi per il volo; c. derivanti dalla proprietà ed uso di cani appartenenti alle razze canine e di incroci di razze: 1. American Bulldog; 2. Dogo Argentino; 3. Pit Bull mastiff; 4. Cane da pastore di Charplanina; 5. Fila Brazileiro; 6. Pit Bull terrier; 7. Cane da pastore dell Anatolia; 8. Perro da canapo majoerio; 9. Rafeiro do alentejo; 10. Cane da pastore dell Asia Centrale; 11. Perro da presa canario; 12. Rottweiler; 13. Cane da pastore del Caucaso; 14. Perro da presa Mallorquin; 15. Tosa inu; 16. Cane da Serra da Estreilla; 17. Pit Bull; d. derivanti da furto; Pagina 1 di 6 AXA MPS Patrimonio Sicuro

8 e. derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedono l impiego di veicoli a motore; f. a cose - compresa l Abitazione e il Contenuto dell abitazione - che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; g. a cose dei collaboratori domestici e badanti; h. alle abitazioni tenute in locazione o detenzione a qualsiasi altro titolo diverso dalla proprietà, dalle persone assicurate; i. derivanti dall esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione; j. verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio ed altri sport aerei in genere; k. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica ed infermieristica; l. inerenti ad attività professionali (l attività di casalinga non è considerata attività professionale); m. da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio; n. derivanti dall esercizio dell attività venatoria; o. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento, salvo quanto previsto al punto e) dell art. 1 - Oggetto dell Assicurazione; p. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. Art. 3 Franchigia La copertura è prestata con una franchigia di 150,00 per ogni sinistro a cose. Art. 4 Massimale Il massimale per sinistro e per anno assicurativo è quello indicato nella Scheda di Polizza. Art. 5 Persone non considerate Terzi Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato Contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente ed affine. Art. 6 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato devono: - fare denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni, entro 3 giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza; la denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità. Art. 7 Gestione delle vertenze AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e valendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico di AXA MPS Danni le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA MPS Danni e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. AXA MPS Danni, non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale. Premessa NORME RELATIVE ALLA SEZIONE II TUTELA LEGALE AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri di: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappr. Gen. per l'italia (di seguito denominata IPA) Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena, ROMA, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Le coperture Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, il Glossario e le Norme che regolano l assicurazione in generale. Art. 8 Oggetto dell assicurazione Avvalendosi di IPA per la gestione dei sinistri, AXA MPS Danni alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all Art. 9 Prestazioni Garantite. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono: 1. le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; 2. le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell Assicurato; Pagina 2 di 6 AXA MPS Patrimonio Sicuro

9 3. le spese investigative per la ricerca e l acquisizione di prove a difesa; 4. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata da IPA ai sensi dell Art Gestione del sinistro e libera scelta del legale, lettera A); 5. le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con IPA ai sensi dell Art Gestione del sinistro e libera scelta del legale, lettera B); 6. le spese processuali nel processo penale (art. 535 del c.p.p.); 7. le spese di giustizia; 8. gli arbitrati per la decisione di controversie, comprese le spese degli arbitri comunque sopportate dall Assicurato; 9. il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima; 10. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di 500,00. In caso di un evento riguardante le coperture oggetto dell assicurazione, l assicurato può ottenere informazioni sulle coperture stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Art. 9 Prestazioni garantite Gli oneri indennizzabili previsti nella presente polizza valgono per i seguenti casi: 1. l azione in sede civile (o l eventuale costituzione di parte civile nell ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. l azione in sede civile (o l eventuale costituzione di parte civile nell ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La copertura è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 4. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti; 5. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze (fino ad un massimo di 4). AXA MPS Danni inoltre assicura l assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le coperture oggetto dell assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L Assicurato quindi, telefonando al numero verde, può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata. Art. 10 Esclusioni Con riferimento ai rischi assicurati indicati all Art. 9 - Prestazioni garantite, l assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto: 1. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; 2. le controversie derivanti da fatto doloso dell Assicurato; 3. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito dal punto Prestazioni Garantite ; 4. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dal punto Prestazioni garantite in relazione alla difesa nei procedimenti penali; 5. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dal punto Prestazioni garantite ; 6. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; 7. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall Assicurato o non identificati in polizza; 8. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali siano necessari il permesso di costruire o altro provvedimento abilitativo; 9. controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in polizza; 10. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l abitazione dell Assicurato; 11. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all assicurazione obbligatoria; 12. i fatti originati dalla proprietà o l uso di aerei a motore; 13. le controversie relative a cariche sociali rivestite dall Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; 14. le controversie derivanti dall attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dal punto Prestazioni garantite ; 15. le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; 16. le controversie di valore inferiore a 250,00; 17. controversie non espressamente indicate all art. 9 - Prestazioni garantite ; 18. controversie contrattuali con Società del Gruppo MPS e del Gruppo AXA. Art. 11 Delimitazioni delle coperture AXA MPS Danni non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art.541 del c.p.p.); - è inoltre escluso il pagamento di spese connesse all esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Pagina 3 di 6 AXA MPS Patrimonio Sicuro

10 Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Art. 12 Massimale assicurato Il massimale assicurato, indicato nella Scheda di Polizza, si intende per sinistro e senza limite per anno. Art. 13 Estensione territoriale Le coperture prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. Art. 14 Soggetti Assicurati Si considerano Soggetti Assicurati: - Il Contraente; - I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico; - I collaboratori domestici regolarmente assunti,in relazione all attività svolta per conto dell Assicurato. In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la copertura si intende prestata a favore del Contraente. Art. 15 Obblighi in caso di sinistro Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne sia venuto a conoscenza, inviando denuncia scritta ad AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. e/o a: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rapp. Generale per l Italia Gestione sinistri Tutela Legale, di seguito denominata IPA. Per chiamate dall'italia - Numero Verde Per chiamate dall'estero - Numero non gratuito Numero Fax Via Bernardino Alimena, ROMA In ogni caso deve trasmettere a IPA copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Art. 16 Insorgenza del sinistro Decorrenza della copertura Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende: - per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; - per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La copertura assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti: - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. La copertura si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla AXA MPS Danni e/o IPA, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 mesi dalla cessazione della polizza stessa. La copertura non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; - le imputazioni penali per reato continuato. In tali ipotesi, la copertura viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 17 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della copertura assicurativa Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 1. informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art. 18 Gestione del sinistro e libera scelta del legale Pagina 4 di 6 AXA MPS Patrimonio Sicuro

11 A) Tentativo di componimento amichevole Ricevuta la denuncia di sinistro, IPA esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di IPA. In caso di inadempimento di questi oneri l Assicurato decade dal diritto all indennizzo del sinistro. B) Scelta del legale o del perito Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da AXA MPS Danni, o quando vi sia conflitto di interessi fra AXA MPS Danni, IPA e l Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall assicurazione, l Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a IPA. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d appello diverso da quello di residenza dell Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a IPA; in questo caso, IPA rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a IPA di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. IPA conferma l incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con IPA. IPA rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l Assicurato abbia conferito l incarico a diversi legali/periti. IPA così come AXA MPS Danni non sono responsabili dell operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. C) Revoca dell incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso In caso di revoca dell incarico professionale da parte dell Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, IPA rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell Assicurato. Se la revoca dell incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, IPA rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, IPA rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. D) Obblighi dell Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza. L Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di AXA MPS Danni. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l Assicurato decade dal diritto all indennizzo. IPA, alla definizione della controversia, rimborsa all Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte. E) Disaccordo fra Assicurato e AXA MPS Danni In caso di disaccordo fra l Assicurato e AXA MPS Danni e/o IPA in merito all interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, AXA MPS Danni e/o IPA si impegna ad avvertire l'assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L arbitro provvede secondo equità. Le spese dell arbitrato vengono attribuite nel modo seguente: - in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per AXA MPS Danni e/o IPA, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti; - in caso di esito totalmente favorevole per l Assicurato, devono essere pagate integralmente dalla AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. e/o IPA. Art. 19 Recupero delle somme Spettano a IPA, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte. Le somme liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all Assicurato. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Art. 20 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c. Art. 21 Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del c.c. Pagina 5 di 6 AXA MPS Patrimonio Sicuro

12 Art. 22 Frazionamento del premio E facoltà del Contraente richiedere che il premio venga frazionato in 12 rate mensili. Il frazionamento comporta un aumento del premio per interessi pari al 4%. In caso di scelta del pagamento mensile del premio, all atto dell emissione del contratto ovvero all atto di sostituzione del contratto, il Contraente verserà anticipatamente 2/12mi del premio annuo oltre l eventuale rateo. In caso di annullamento anticipato del contratto il Contraente è obbligato a versare tutte le rate di premio fino a completamento dell annualità. Art. 23 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 24 Forma delle Comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l Assicurato o i beneficiari sono tenuti, hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla AXA MPS Danni e solo se fatte per iscritto. Per le comunicazioni relative ai sinistri vale quanto previsto nelle singole coperture. Art. 25 Altre assicurazioni Se coesistono altre polizze riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste con il presente contratto, in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art del c.c.). Art. 26 Durata e proroga del contratto La durata del contratto è quella indicata nella Scheda di Polizza. In mancanza di disdetta data da una delle parti in forma scritta e pervenuta all altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all anno è prorogato per un anno e così successivamente. Nel caso di contratti di durata poliennale è facoltà del Contraente recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso, da darsi per iscritto, almeno 30 giorni della scadenza annuale. Art. 27 Limite massimo dell indennizzo Salvo quanto espressamente previsto alle singole coperture, nonché dall Art del c.c., a nessun titolo AXA MPS Danni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata risultante dalla Scheda di Polizza. Art. 28 Foro competente Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o dell Assicurato. Art. 29 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 30 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 31 Glossario I termini indicati nel glossario sono da intendersi come precisi significati convenzionali, vincolanti per le Parti. Data ultimo aggiornamento del presente documento 30/10/2010 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Isvap al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 6 di 6 AXA MPS Patrimonio Sicuro

13 AXA MPS Patrimonio Sicuro Scheda di Polizza - Mod. AMAD0020/04 Ed.10/2010 Polizza n Intermediario Sportello Polizza Sostituita Contraente/Assicurato Nome e Cognome XXXXXXXX Cod. Fiscale XXXXXXXX Indirizzo XXXXXXXX Località XXXXXXXX Comune XXXXXXXX Cap. XXXXXXXX Prov. XXXXXXXX Indirizzo XXXXXXXX@ XXXXXXXX Telefono XXXXXXXX Validità dell assicurazione Emissione XX/XX/XXX Effetto dalle 24 del XX/XX/XXXX Scadenza alle 24 del XX / XX /XX Frazionamento XX Convenzione XXXXXXXX Tacita proroga No Premi annui per copertura Coperture Capitali/Massimali Formula R.C. Vita Privata Premi Imponibili Interessi di frazionamento Imposte % Imposte Premi Lordi Tutela Legale TOTALE Periodicità: annuale o mensile. Il frazionamento mensile comporta un aumento del premio per interessi pari al 4% annuale. Mezzi di pagamento: addebito in conto corrente. PREMI DI RATA Premi Imponibili Imposte Premi Lordi Rateo alla Firma Rate Successive Il pagamento del premio è stato effettuato il xx/xx/xxxx con addebito sul conto indicato dal Contraente. L incaricato AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

14 L assicurazione è prestata entro i limiti indicati nella presente Scheda di Polizza ed in base alle Condizioni di Assicurazione Mod. AMAD0020/03 Ed.10/2010. Il Contraente Agli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto le Condizioni Assicurazione e di approvare specificatamente le disposizioni seguenti: Artt. 1, 8 - Oggetto dell Assicurazione; Artt. 2, 10 Esclusioni; Art. 3 - Franchigia; Art. 6, 15 Obblighi in caso di sinistro; Art. 7 Gestione delle Vertenze; Art. 9 Prestazioni garantite; Art.11 - Delimitazioni delle coperture; Art. 13 Estensione territoriale; Art. 16 Insorgenza del sinistro Decorrenza della copertura; Art. 18 Gestione del sinistro e libera scelta del legale; Art. 26 Durata e proroga del contratto; Art. 28 Foro competente; Art. 31 Glossario. Luogo e data Dichiarazioni dell assicurato o del contraente Informativa precontrattuale Il Contraente Il Contraente dichiara di aver regolarmente ricevuto il fascicolo informativo, composto da Nota Informativa comprensiva di glossario e Condizioni di assicurazione ai sensi del Reg.35/2010 ISVAP e delle disposizioni ISVAP vigenti, gli allegati 7a e 7b. Avvertenza: il Contraente dichiara altresì di essere a conoscenza che ai sensi dell Art.32 del Reg.35/2010 ISVAP le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Luogo e data Il Contraente Consenso alle comunicazioni mediante tecniche a distanza Ai sensi dell Art.21 del Reg.35/2010 Isvap Acconsento Non acconsento alla trasmissione delle comunicazioni in corso di contratto anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Luogo e data Il Contraente Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (Art. 13 D. lgs 196/03) Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs n. 196/2003 e preso atto di quanto in essa contenuto io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, per fini strettamente connessi allo specifico rapporto intercorrente con AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Inoltre, preso atto di quanto indicato nell'ultimo paragrafo trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali dell informativa stessa (barrare una delle due caselle sottostanti). Acconsento Non acconsento all'utilizzazione dei predetti dati per attività di informazione e promozione commerciale e pubblicitaria, per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Luogo e data Il Contraente Consenso addebito in conto corrente Autorizzo l'addebito del premio relativo alle rate successive e/o rettifiche sul mio conto corrente identificato a mezzo del seguente Codice IBAN: IT XX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Luogo e data Il Contraente Data ultimo aggiornamento del presente documento 30/10/2010 Pagina 2 di 3 AXA MPS Patrimonio Sicuro

15 Informativa ai sensi dell art.13 del D.Lgs 196/2003 In applicazione della normativa sulla privacy, la informiamo sull uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti (1). Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano dati raccolti presso di lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (4) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell Assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (7). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (8). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati apponendo la sua firma nella proposta di Assicurazione. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11). Per l esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi alla Funzione di Compliance AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Via Aldo Fabrizi 9, Roma. NOTE 1) Come previsto dall art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti della AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (Contraenti di Assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7); altri soggetti pubblici (v. nota 7). 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10); - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; - Isvap, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti, di cui alla nota 7, 8 e 9, è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (v. nota 7). 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. Pagina 3 di 3 AXA MPS Patrimonio Sicuro

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