LE NUOVE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

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1 . LE NUOVE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La Finanziaria 2013 ha innalzato le detrazioni per i figli a carico, prevedendo la spettanza delle stesse nella misura di: 950 (in luogo di 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; (in luogo di 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Per ogni figlio portatore di handicap l aumento delle predette detrazioni è stabilito nella misura di 400 (in luogo di 220). Le nuove misure sono applicabili a decorrere dal 2013.

2 Come noto, l art. 12, TUIR riconosce ai genitori per i figli a carico la spettanza di una detrazione la cui misura varia a seconda: dell ammontare del reddito del genitore; dell età del figlio (inferiore o meno di 3 anni); dell esistenza, in capo ai figli, di un handicap; del numero dei figli (superiore o meno a 3). Ai fini della spettanza della detrazione è irrilevante l età dei figli e la convivenza o meno con i genitori. Dal 2013, per effetto di quanto disposto dall art. 1, comma 483, Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013), la misura della detrazione è stata incrementata. Si rammenta che, come recentemente evidenziato dall INPS nel Messaggio , n. 2698, ai fini della fruizione delle detrazioni per familiari a carico, l art. 23, comma 2, lett. a), DPR n. 600/73, per effetto della modifica apportata dal DL n. 70/2011, non prevede più l obbligo, per i pensionati ed i lavoratori dipendenti, di comunicare annualmente al sostituto d imposta i dati relativi alle detrazioni. Di fatto, pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono la ripresentazione della comunicazione. La mancata comunicazione delle variazioni comporta l applicazione al dipendente / pensionato delle sanzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da 258 a 2.065). L incremento, dal 2013, della misura della detrazione non costituisce presupposto per la ripresentazione della suddetta comunicazione. DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO La detrazione in esame è riconosciuta ai genitori (anche separati o non coniugati) per i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e affiliati o affidati, fiscalmente a carico. Va evidenziato che la Finanziaria 2013 ha eliminato il riferimento, contenuto nel citato art. 12, ai figli affiliati. Per poter essere considerato fiscalmente a carico il figlio deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e computando anche: le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente dalla stessa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera o in Stati limitrofi da parte di soggetti residenti in Italia (c.d. transfrontalieri ); il reddito d impresa / lavoro autonomo conseguito da un contribuente minimo o in regime delle nuove iniziative; il reddito dei fabbricati abitativi locati assoggettato alla cedolare secca. Al fine di verificare il superamento o meno del predetto limite non devono essere considerati i redditi esenti, assoggettati a tassazione separata e a ritenuta alla fonte a titolo d imposta. Il limite di reddito è fissato con riferimento all intero anno e, in caso di superamento, il familiare non è considerato a carico per l intero anno, non rilevando il momento a decorrere dal quale si verifica il superamento. Le detrazioni spettanti: sono commisurate al reddito complessivo del genitore, desumibile direttamente dal mod. UNICO PF a rigo RN1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali, eventualmente aumentato del reddito dei fabbricati abitativi locati assoggettato alla cedolare secca nonché dell agevolazione ACE ; vanno rapportate:

3 ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l attribuzione delle stesse tenendo presente che in caso di: una situazione ex-novo (ad esempio, la nascita di un figlio) la condizione si considera esistente dal mese nel quale la stessa si verifica, a prescindere dal giorno; variazione di una situazione preesistente la nuova condizione decorre dal mese successivo a quello in cui la stessa si verifica, a prescindere dal giorno. Fanno eccezione: l ulteriore detrazione prevista per ciascun figlio se ci sono più di 3 figli a carico; l ulteriore detrazione prevista per le famiglie con almeno 4 figli; che sono riconosciute per intero a prescindere dal momento in cui si verifica la situazione che dà diritto alla maggiorazione stessa (data di nascita del quarto figlio a carico); alla percentuale imputabile a ciascun genitore. A tale proposito va evidenziato che la detrazione non può essere ripartita liberamente tra i genitori ma deve essere attribuita agli stessi nelle misure di seguito schematizzate. GENITORI CONIUGATI SEPARATI NON CONIUGATI RIPARTIZIONE DETRAZIONE 50% tra i genitori oppure, a scelta e previo accordo: 100% al genitore con reddito complessivo più alto 100% al genitore affidatario 50% tra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso oppure, a scelta e di comune accordo: 100% al genitore con reddito complessivo più alto oppure, in caso di incapienza di uno dei genitori 100% al genitore che risulta capiente, indipendentemente dal reddito Come precisato dall Agenzia Entrate nella Circolare , n. 34/E e confermato nella Risoluzione , n. 143/E, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a riversare all altro, salvo diverso accordo tra le parti, la quota spettante in base alla relativa percentuale (100% se l affidamento è interamente del genitore incapiente, 50% se l affidamento è congiunto) In presenza di un provvedimento per l affidamento dei figli è applicabile quanto previsto per i genitori separati In assenza di un provvedimento per l affidamento dei figli è applicabile quanto previsto per i genitori coniugati Con riguardo alla scelta di attribuire la detrazione per figli a carico al genitore con il reddito più alto, l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 20/E specifica che: la detrazione per figli a carico di cui all art. 12 del TUIR deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa. Da quanto sopra si evince quindi che, ad esempio: per una coppia con 2 figli l attribuzione della detrazione per figli a carico secondo una delle possibili modalità sopra illustrate va operata obbligatoriamente nella medesima misura per entrambi i figli;

4 nel caso in cui un genitore abbia: un figlio nato da una prima relazione; un secondo figlio nato da una nuova relazione; la misura della detrazione per figli a carico (in accordo con l altro genitore) può essere scelta, sulla base delle possibili alternative sopra illustrate, in modo autonomo e differenziato per i 2 figli, avendo questi ultimi genitori diversi. ASSENZA DEL CONIUGE Per il primo figlio, in assenza del coniuge, è possibile applicare, se più favorevole, la detrazione spettante per il coniuge a carico, nelle seguenti ipotesi: se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato (ad esempio, ragazza madre oppure vedovo/a), ovvero, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; oppure se vi sono figli adottivi o affidati ad un solo genitore e questi non è coniugato o, se coniugato, si è legalmente ed effettivamente separato. In presenza di più figli, se, al ricorrere delle predette condizioni, è applicata (facoltà) la detrazione per coniuge a carico in luogo di quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo vanno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso quello per il quale è fruita la detrazione per il coniuge. ONERI E SPESE DEDUCIBILI / DETRAIBILI Le regole sopra illustrate assumono rilevanza esclusivamente ai fini della ripartizione della detrazione per i figli a carico e non anche per la suddivisione tra i genitori degli oneri / spese ex artt. 10 e 15, TUIR (ad esempio, spese mediche, spese scolastiche). Con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico, infatti: la detrazione / deduzione spetta al genitore cui è intestato il documento di spesa; qualora il documento sia intestato al figlio a carico, la spesa va ripartita tra i genitori in relazione all effettivo sostenimento. Qualora si intenda suddividere la detrazione in misura diversa dal 50% è necessaria un apposita annotazione sul documento di spesa. SOGGETTI NON RESIDENTI Le detrazioni in esame possono essere usufruite anche dai cittadini non residenti, limitatamente ai redditi soggetti a tassazione in Italia. Tale possibilità, introdotta dalla Legge n. 296/2006, è stata riconosciuta per il perodo dal 2007 al Successivamente la stessa è stata prorogata per il 2011 ad opera della Legge n. 220/2010 e per il 2012 dal DL n. 216/2011. La Finanziaria 2013 ha ulteriormente prorogato tale detrazione anche per il La detrazione relativa al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell acconto IRPEF dovuto per il Si rammenta che la detrazione spetta a condizione che il richiedente attesti, tramite un apposita documentazione, il sussistere delle condizioni necessarie. In particolare: per i soggetti extraue la documentazione attestante lo status di familiare può essere alternativamente rappresentata da: documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del ; documentazione validamente formata nel Paese d origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme dal Consolato italiano nel Paese d origine.

5 Tale documentazione è necessaria esclusivamente qualora i figli a carico non siano residenti in Italia. In relazione ai figli residenti in Italia, secondo quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 15/E, al fine di usufruire delle detrazioni è sufficiente disporre di uno stato di famiglia rilasciato dal Comune, dal quale risulti l iscrizione degli stessi nell anagrafe della popolazione residente; per i soggetti UE la documentazione è rappresentata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata dalla documentazione del Paese d origine tradotta in italiano, attestante che: il familiare è fiscalmente a carico, in quanto il reddito complessivo è non superiore a 2.840,51, compresi i redditi prodotti all estero; il soggetto interessato non gode già nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale. MISURA DELLA DETRAZIONE PER IL 2012 Per il 2012 la detrazione per figli a carico spetta nelle seguenti misure (per i figli portatori di handicap la detrazione base è aumentata di 220): FIGLIO A CARICO Figli di età inferiore a 3 anni Altri figli DETRAZIONE TEORICA 900 (*) DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO RAPPORTO CON IL REDDITO (*) se portatore di handicap (**) reddito complessivo 800 (*) (*) se portatore di handicap (**) DETRAZIONE SPETTANTE La detrazione non spetta se il rapporto è 0 o uguale a 1. Negli altri casi, la detrazione spetta in proporzione al rapporto risultante (assunto nelle prime 4 cifre decimali). Almeno 4 figli Ulteriori (*) In presenza di più di 3 figli spetta l ulteriore detrazione di 200 per ciascun figlio (spettante per l intero anno a prescindere dal momento in cui si verifica l evento che dà diritto alla maggiorazione). (**) Per ogni figlio successivo al primo l importo di è aumentato di Esempio 1 Il sig. Giacomo Verdi, con un reddito complessivo 2012 pari a , ha due figli a carico (di cui uno di 5 anni e l altro di 1 anno). La detrazione spettante è così individuata: teorica effettiva 800 (per il figlio di 5 anni) (per il figlio di 1 anno) = x ( ) / ( ) = x 0,6909 = 1.173,53 La detrazione spettante per il primo figlio, in assenza del coniuge, è così determinata: DETRAZIONE PER IL PRIMO FIGLIO IN ASSENZA DEL CONIUGE REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE SPETTANTE (*) x reddito complessivo Fino a Da a (**) 690 x reddito complessivo Da a Da Zero (*) Il risultato dei rapporti va assunto considerando le prime 4 cifre decimali. (**) La detrazione è aumentata di un importo variabile tra 10 ed 30 per i redditi tra e Tali maggiori importi spettano in ogni caso per intero, non essendo necessario rapportarli al periodo.

6 MISURA DELLA DETRAZIONE DAL 2013 Come accennato, dal 2013, per effetto della Finanziaria 2013, la misura della detrazione per figli a carico è stata incrementata: a 950 (in luogo di 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; a (in luogo di 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Inoltre, per ogni figlio portatore di handicap le predette detrazioni base sono aumentate di 400 (in luogo di 220). Di conseguenza le nuove misure sono così sintetizzabili: DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO FIGLIO A CARICO DETRAZIONE TEORICA RAPPORTO CON IL REDDITO DETRAZIONE SPETTANTE Figli di età inferiore a 3 anni Altri figli (*) (*) se portatore di handicap (**) reddito complessivo 950 (*) (*) se portatore di handicap (**) La detrazione non spetta se il rapporto è 0 o uguale a 1. Negli altri casi, la detrazione spetta in proporzione al rapporto risultante (assunto nelle prime 4 cifre decimali). Almeno 4 figli Ulteriori (*) In presenza di più di 3 figli spetta l ulteriore detrazione di 200 per ciascun figlio. (**) Per ogni figlio successivo al primo l importo di è aumentato di Esempio 2 Con riferimento all esempio 1, per il 2013 la detrazione spettante è così determinata: teorica effettiva 950 (per il figlio di 5 anni) (per il figlio di 1 anno) = x ( ) / ( ) = x 0,6909 = 1.499,25 Come si può notare, dal 2013, a fronte della medesima situazione, la detrazione effettiva spettante aumenta di 325,72 (1.499, ,53). La Finanziaria 2013 non ha modificato la detrazione spettante per il primo figlio in assenza del coniuge, che rimane fissata nelle medesime misure previste per il 2012.

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