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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 20 del 29 ottobre 2015 OGGETTO n. 7 Definizione della controversia XXXXX contro Tiscali Italia XX con Socio Unico Pres. Ass. Presidente: Maria Gabriella Mecucci X Membro: Maria Mazzoli X Membro: Stefania Severi X Presidente: Maria Gabriella Mecucci Estensore: Beatrice Cairoli Il Verbalizzante: Monica Cappelli

2 Definizione della controversia XXXXX contro Tiscali Italia XX con Socio Unico IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA nella riunione del 1 ottobre 2015, VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3 ; VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell'Umbria n. 7 dell'11 giugno 2015, concernente l'approvazione del Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui all'articolo 9 della l.r. n. 28/2015; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ;

3 VISTA la Delibera n. 73/11/CONS. recante Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 22/08/2013-prot. n. XXX con la quale XXXX, corrente in XXXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Tiscali Italia XX con Socio Unico; VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; VISTI gli atti del procedimento; VISTA la relazione del responsabile del procedimento e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere delegato; CONSIDERATO quanto segue: 1.OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante, in sintesi, in relazione all'utenza privata fissa XXXX rappresenta nel formulario gu14 depositato il 22/08/2013-prot. n. XXX e nella memoria 30/10/2013 prot. n. XXX quanto segue: a)- a seguito di problematiche relative all'isolamento della linea telefonica numero XXXX l'istante chiedeva, per diversi mesi, da settembre 2012 ad aprile 2013, all'operatore Tiscali tramite numerose telefonate e fax, la disponibilità del codice di migrazione al fine di poter migrare ad altro operatore; b)- veniva prima comunicato il codice di migrazione errato: di conseguenza la richiesta di migrazione verso altro operatore veniva rigettata per codice di migrazione errato (PJU..fornito da loro). Successivamente, a seguito di altre chiamate, veniva fornito il codice di migrazione esatto e dunque veniva richiesta nuova migrazione con codice giusto (ZCQ...). c)- L'istante precisa e contestualmente prova, mediante produzione di copia delle fatture, che il codice di migrazione non era esposto nelle fatture, fino alla fatturazione emessa ad aprile 2013 e afferma che il codice non era riportato neanche sul portale mytiscali fino alla stessa data; d)- produce altresì 19/06/2013 dell'operatore, in persona di Barbara Carbone dell'ufficio legale, nella quale si afferma che il codice di migrazione è stato sempre presente in fattura. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore: - un indennizzo quantificato in 1.000, L'operatore, in sintesi, rappresenta quanto segue: a)- l'istante prima del 29/03/2013 non ha mai richiesto il codice di migrazione;

4 b)- in data 29/03/2013 ha chiesto al servizio clienti il codice di migrazione, immediatamente comunicato e nuovamente trasmesso in data 30/03/2013 a seguito di altra richiesta dell'istante, come risulta dalle schermate prodotte. c)- L'operatore conferma che il codice di migrazione era presente nella fattura del 02/04/2013; d)- sostiene altresì che la prima richiesta di migrazione è stata inoltrata il 19/04/2013 con esito KO per altro ordine in corso per l'utenza XXXXX e)- la richiesta di migrazione veniva inoltrata nuovamente il 15/05/2013 e rifiutata per codice segreto errato, e per questo respinge ogni responsabilità in merito al diniego; f)- la migrazione andava a buon fine il 17/06/2013 a seguito di altra richiesta del 30/05/2013; g)- in sede di conciliazione, per spirito conciliativo, veniva offerta la somma di 200,00. Sulla base di tale rappresentazione l'operatore chiede il rigetto della domanda del ricorrente e l'addebito all'istante delle spese della procedura. 2 RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1 La domanda di indennizzo è fondata e pertanto va accolta nei limiti e per i motivi che seguono. E' pacifico tra le parti che l'istante abbia richiesto il codice di migrazione all'operatore. E' altresì provato che il codice di migrazione è stato inserito per la prima volta nella fattura relativa al mese di marzo 2013, emessa il 02/04/2013, come dimostra la produzione delle fatture da parte dell'istante. Il codice di migrazione è una sequenza alfanumerica che identifica univocamente l operatore Donating, la risorsa da trasferire e l eventuale servizio intermedio attivo sulla stessa. Il cliente deve comunicare il codice al Recipient per poter dare avvio alla procedura di trasferimento dell utenza. In base alle Delibera A.G.Com. 23/09/Cir e 52/09/Cir il codice è fornito dal Donating al cliente: a) nella fattura periodica; b) nell area web dell operatore riservata al cliente; c) tramite call center e IVR (risponditore automatico) (Conforme Delibera n.40/2014 Corecom Lombardia). Con riferimento al caso specifico il codice di migrazione, come provato dall'istante mediante la produzione delle fatture relative al periodo che intercorre dal 02/11/2012 al 02/04/2013, non era esposto nelle fatture fino alla fatturazione emessa il 02 aprile 2013; inoltre l'istante riferisce che lo stesso non era riportato neanche sul portale mytiscali fino alla stessa data. Per quanto concerne i contatti con il call center, l'istante afferma di aver ricevuto un codice errato. Pertanto, la mancata indicazione del codice di migrazione ha reso di fatto impossibile l avvio della procedura di migrazione fino al 02/04/2013. La mancata comunicazione del codice di migrazione costituisce un inadempimento dell operatore, come confermato dalle delibere sopra indicate. Nel regolamento in materia di

5 indennizzi, Delibera A.G.Com. 73/11/Cons, allegato A, non è contemplata l ipotesi di indennizzo per la mancata comunicazione del codice di migrazione. Ciò nonostante è possibile applicare per analogia, ai sensi dell art. 12, comma 3, Del. A.G.Com. 73/11/Cons, allegato A, l indennizzo giornaliero previsto per un caso simile, ossia per omessa portabilità del numero (art. 6 Del. A.G.Com. 73/11/Cons) e pari ad euro 5,00 al giorno (Conforme Corecom Lombardia n. 40 del 28/10/2014). Per quanto riguarda l arco temporale di riferimento, al fine del calcolo dell indennizzo, il dies a quo è quello della prima fatturazione prodotta dall'istante senza il codice di migrazione e cioè il 02/11/2012 mentre il dies ad quem è quello della fattura del 02/04/2013, nella quale è presente il codice di migrazione, per un totale di 151 giorni. c) L utente ha pertanto diritto ad un indennizzo pari ad Euro 755,00 (5,00 euro per 151 giorni). Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli stessi, come sopra determinati, devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali, da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. Infine, per quanto riguarda le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento, l importo di euro 100,00. Udita la relazione, D E L I B E R A in accoglimento dell'istanza presentata il 22/08/2013-prot. n. XXX da XXXXX, corrente in XXXXXX, contro l'operatore Tiscali Italia XX con socio unico in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra esposti, è tenuto a: - corrispondere all'istante a titolo di indennizzo la somma di Euro 755,00 per la mancata comunicazione del codice di migrazione dal 02/11/2012 al 02/04/2013, ai sensi dell'art. 12, comma 3 dell'all. A alla delibera Agcom n. 73/11/CONS. -corrispondere all'istante la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

6 In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE RELATORE per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)

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