REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE

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1 REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 44 DEL

2 REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione, le attribuzioni della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ai sensi dell art. 9 L.R. 28/9/2006 n. 22 Il mercato del lavoro in Lombardia e per le finalità di cui all art. 7, comma 5 della L.R. 6/8/2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e dell art. 4 della L.R. 28/9/2006 n.22. TITOLO II COMMISSIONE PROVINCIALE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE Art. 2 (Istituzione) E' istituita la Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione quale organo permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali, in relazione alle funzioni e compiti conferiti alla Provincia in materia di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, formazione professionale e istruzione. Art. 3 (Composizione) 1. La Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art. 6 del D.lgs 23 dicembre 1997 n. 469, è composta: a) dal Presidente della Provincia o dall'assessore a ciò delegato, che svolge le funzioni di presidente; b) da n. 8 rappresentanti dei datori di lavoro dei settori industriale, artigiano, terziario e agricolo designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale; c) da n. 8 rappresentanti dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale; d) dal Consigliere Provinciale di parità nominato ai sensi della L. 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro" e del D.Lgs. 11 aprile 2006, n 198 Cod ice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell art. 6 della legge 28 novembre 2005, n La Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione quando tratta argomenti riguardanti il collocamento obbligatorio e l'inserimento mirato dei disabili è integrata da n. 8 rappresentanti designati dalle categorie interessate e dall'ispettore medico del lavoro, fatto salvo quanto previsto per la composizione del sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili.

3 3. La Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione quando tratta di questioni attinenti alla programmazione di interventi provinciali in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e istruzione è integrata da n 1 rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. 4. La Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione quando tratta argomenti riguardanti la programmazione del sistema dell Istruzione superiore è integrata dall Assessore Provinciale all Edilizia Scolastica e Patrimonio e da n 2 dirigenti rappresentanti del sistema scolastico della Scuola Media Superiore, designati dalla Provincia di Varese, sentito l Ufficio Scolastico Territoriale. 5. Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente punto 1 lettere b e c, nonchè la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e la Provincia per quanto riguarda i rappresentanti del sistema scolastico della Scuola Media Superiore provvedono a designare n. 2 componenti supplenti per ogni componente effettivo. 6. E' facoltà della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione e dei sottocomitati di cui al successivo art. 4 richiedere la partecipazione ai lavori di esperti esterni per l'approfondimento di particolari problematiche. 7. Ai lavori della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione e dei sottocomitati partecipano i Dirigenti Responsabili in materia di lavoro e di formazione professionale e istruzione o loro delegato al fine di garantire il necessario supporto tecnico. 8. Ai lavori della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione quando tratta argomenti relativi alla programmazione del sistema dell Istruzione superiore, partecipa altresì il Dirigente Responsabile in materia di Edilizia Scolastica, o suo delegato, sempre al fine di garantire il necessario supporto tecnico. 9. Le funzioni di segreteria della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione e dei sottocomitati sono garantite dal personale della struttura provinciale competente in materia di lavoro. Art. 4 (Articolazioni della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione) 1 La Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione si articola in sottocomitati. 2 In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 3 comma D.lgs 23 dicembre 1997, n. 469 così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", è costituito il Sottocomitato per il Collocamento Mirato dei Disabili, a cui vengono attribuite le funzioni e le competenze già svolte dalla ex Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio. 3 Con propria deliberazione la Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione può prevedere la costituzione di altri sottocomitati anche a carattere tematico, specificando i poteri degli stessi; la composizione dei sottocomitati avviene nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali. 4 I sottocomitati sono presieduti dal Presidente della Provincia o dall'assessore

4 competente per materia da lui delegato. 5 Possono far parte dei sottocomitati unicamente i membri della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 10. Art. 5 (Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle parti sociali) 1. La procedura per la nomina dei rappresentanti delle parti sociali è avviata con la pubblicazione di apposito avviso presso l'albo pretorio della Provincia a cui verrà data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla Legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'avviso conterrà l'invito a dichiarare, entro 30 gg dalla sua pubblicazione e con le modalità di cui al successivo comma 3, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto dalle organizzazioni datoriali e sindacali, relativamente alla consistenza associativa a livello provinciale, all'attività di contrattazione integrativa svolta, alla diffusione delle strutture operative sul territorio provinciale, alla presenza in organi collegiali in materia di lavoro operanti a livello provinciale. Tali elementi saranno considerati sulla base dei parametri di cui al successivo comma Contestualmente il Dirigente Responsabile invita le organizzazioni datoriali e sindacali presenti nel CNEL, che abbiano sottoscritto il Patto per lo sviluppo dell economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia siglato in data 19 settembre 2001 e che siano presenti con proprie strutture nel territorio provinciale, a dichiarare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, con le modalità specificate nel successivo comma, gli elementi utili a valutarne il grado di rappresentatività posseduto, relativamente alla consistenza associativa a livello provinciale, all'attività di contrattazione integrativa svolta, alla diffusione delle strutture operative sul territorio provinciale, alla presenza in organi collegiali in materia di lavoro operanti a livello provinciale considerati sulla base dei parametri di seguito riportati: A. ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO Numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; Numero dei lavoratori dipendenti occupati nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento al 31 dicembre dell' anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; Numero di contratti integrativi di II livello alla cui stipulazione l'organizzazione ha partecipato; Elenco delle sedi territoriali presenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; Numero degli strumenti di programmazione negoziata a cui l organizzazione partecipa in qualità di sottoscrittore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; Elenco degli organi collegiali in materia di lavoro operanti a livello provinciale, in cui l'organizzazione è presente. B. ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI Numero degli iscritti (complessivi e per ciascuna categoria aderente o affiliata) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; Numero di contratti integrativi provinciali stipulati; Numero di contratti integrativi aziendali stipulati;

5 Elenco delle sedi territoriali presenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; Numero degli strumenti di programmazione negoziata a cui l organizzazione partecipa in qualità di sottoscrittore con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; Numero delle controversie individuali, plurime e collettive alla cui trattazione l organizzazione ha partecipato; Risultati elettorali in termini di voti e di delegati eletti in consultazioni sindacali svoltesi sul territorio provinciale; Elenco degli organi collegiali in materia di lavoro operanti a livello provinciale in cui l'organizzazione è presente. Le organizzazioni indicano inoltre ogni altro elemento utile a valutare il grado di rappresentatività posseduto. 3. I dati relativi alla rappresentatività di cui al comma 2 sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R , n 445 Testo U nico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di documentazione amministrativa. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali il Dirigente Responsabile ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà: nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento; nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore assoluto nullo per quanto riguarda lo specifico parametro considerato. Art. 6 (Nomina dei membri della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione) 1. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente art. 4, gli uffici competenti della Provincia, mediante una valutazione comparativa, individueranno entro 30 giorni le organizzazioni comparativamente più rappresentative ai sensi della procedura di cui al precedente art. 5; provvederanno quindi a richiedere a tali associazioni le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti. Contestualmente provvederanno a richiedere alla Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese, le designazioni del membro effettivo e dei relativi supplenti. Inoltre la Provincia provvederà all individuazione dei rappresentanti del sistema scolastico della Scuola Media Superiore. Sulla base di tali designazioni, che dovranno pervenire non oltre 15 giorni dalla loro richiesta, il Presidente della Provincia emetterà il decreto di nomina dei componenti della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione e lo notificherà a tutti gli interessati ed alle organizzazioni che hanno partecipato al procedimento entro i successivi 10 giorni. Il decreto di nomina è pubblicato all'albo pretorio della Provincia e presso il Foglio Annunci Legali della Prefettura. 2. Nelle more del procedimento di ricostituzione della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione le funzioni di ordinaria amministrazione vengono comunque garantite dalla commissione uscente.

6 Art. 7 (Durata) 1. La Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione dura in carica 4 anni. 2. I componenti della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione il quale provvede a darne comunicazione agli organismi competenti per gli adempimenti relativi. Art. 8 (Attribuzioni) La Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione è organo di concertazione e consultazione in materia di politiche del lavoro e di Istruzione e Istruzione e Formazione Professionale della Provincia di Varese, secondo quanto previsto dalle L.R. 28/9/2006 n.22 e L.R. 6/8/2007 n.19. Esercita tali funzioni in particolare nella definizione di obiettivi e interventi previsti in materia di: - collocamento, servizi per l impiego, politiche attive del lavoro con particolare riferimento agli strumenti di programmazione locale in materia di servizi per l impiego e del piano d azione provinciale di cui all art. 4 della L.R. 28/9/2006 n. 22; - formazione professionale, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale locale in materia di Formazione Professionale di cui all art. 7 comma 5 della L.R. 6/8/2007 n. 19; - istruzione con particolare riferimento agli strumenti di programmazione locale dei nuovi indirizzi scolastici e della rete scolastica di cui all art. 6 della L.R. 28/9/2007 n.19. Svolge inoltre le funzioni ed i compiti in precedenza attribuiti alle commissioni indicate al II comma dell art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 ; Sovrintende all'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 anche al fine di raccordare gli interventi in materia di collocamento mirato dei disabili con gli altri interventi di politica del lavoro; Art. 9 (Funzionamento della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione) Entro 30 gg dall'insediamento la Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione dovrà autodisciplinare il proprio funzionamento adottando apposito regolamento. TITOLO III SOTTOCOMITATO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI

7 Art. 10 (Composizione) Il Sottocomitato per il Collocamento Mirato dei Disabili è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri: n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, eletti dalle organizzazioni stesse in seno alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro; n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, eletti dalle organizzazioni stesse in seno alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro; n. 1 ispettore medico del lavoro n. 4 rappresentanti delle categorie interessate, eletti dalle categorie stesse in seno alla Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione. Il Sottocomitato per il Collocamento Mirato dei Disabili: svolge le funzioni e i compiti attribuiti alla soppressa Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nonchè ogni altro compito in materia di inserimento mirato dei disabili previsto dalla normativa vigente in materia di inserimento mirato delegato dalla Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione; elabora proposte specifiche per la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro; sovrintende all'attività del Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 15. Art. 12 (Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate al Collocamento Mirato Disabili) Contestualmente all'avvio della procedura per la nomina della Commissione Provinciale Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, è avviata la procedura per la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate al collocamento mirato dei disabili. All'albo pretorio della Provincia è pubblicato apposito avviso a cui verrà data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla Legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'avviso contiene l'invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione con le modalità di cui al comma 3 gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduta, considerati sulla base dei parametri indicati al successivo comma. Contemporaneamente il Dirigente Responsabile invita le categorie interessate al Collocamento Mirato Disabili, già presenti nella Commissione Provinciale Lavoro Formazione Professionale e Istruzione, a dichiarare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli elementi utili a valutare l attuale grado di rappresentatività posseduta, considerati sulla base dei parametri di seguito riportati; numero degli iscritti in Provincia alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; elenco delle sedi territoriali presenti al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso

8 descrizione dell'attività di assistenza e sostegno ai soggetti interessati al collocamento obbligatorio e quantificazione degli interventi effettuati attuazione di progetti di inserimento al lavoro per soggetti interessati al collocamento obbligatorio; elenco degli organi collegiali in materia di disabilità operanti a livello provinciale in cui l'organizzazione è presente. Art. 13 (Comitato Tecnico) Nell'ambito del Sottocomitato per il Collocamento Mirato dei Disabili è costituito il Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico è così composto: n. 2 funzionari uffici competenti della Provincia; n. 1 funzionario SIL (Servizio Inserimento Lavorativo); n. 1 medico legale; n. 1 medico del lavoro. Partecipano ai lavori del Comitato Tecnico due componenti del Sottocomitato per il Collocamento Mirato dei Disabili individuati dal sottocomitato stesso. I componenti del Comitato Tecnico sono nominati dalla Giunta Provinciale. Il Comitato Tecnico svolge i seguenti compiti: valutazione delle residue capacità lavorative; definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento; predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità; ogni altro compito attribuito dalla L. 12 marzo 1999, n. 68 e dai provvedimenti di attuazione. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 (Entrata in vigore) Il Presente regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto di approvazione.

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