UE: PENSIONI E FONDI PENSIONE - INVECCHIAMENTO ATTIVO E SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE

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1 ROMA 4 dicembre UE: PENSIONI E FONDI PENSIONE - INVECCHIAMENTO ATTIVO E SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE Breve approfondimento di Silvana Paruolo (CGIL Nazionale - Segretariato Europa) Sommario Premessa Febbraio 2012: la Commissione europea presenta un Libro bianco sulle pensioni I Fondi pensione in Europa Tipologie dei Fondi pensione Alcuni elementi sulla situazione nel RU, in Germania e in Francia Alcuni elementi sulla situazione italiana Il Libro bianco auspica uno sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari Un breve back ground 2012: le proposte del Libro bianco sulle pensioni Le pensioni private nella valutazione d'impatto del Libro bianco Prime reazioni al Libro bianco La posizione della Confederazione europea dei sindacati (CES) sul libro bianco UE La posizione della Ferpa Il Parere del Comitato economico e sociale dell'ue Rapporto OSE (Observatoire social européen) 2012 : Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. ALLEGATI Allegato I - Piano di azione della CES - EY 2012 (Versione provvisoria) Allegato II - Lista dei Fondi pensione in Italia PREMESSA - Le pensioni costituiscono la principale fonte di reddito per una quota sempre più ampia di cittadini UE (circa un quarto). Di conseguenza, sono fondamentali per mantenere lo standard di vita nell'età della pensione. Inoltre le pensioni rappresentano anche una notevole parte della spesa pubblica: il 10% del Pil dell'ue è dedicato al loro finanziamento. Incentivi e disincentivi (per chi intende andare in pensione ) hanno impatti significativi sull'occupazione e sulla crescita. E - nei paesi in cui le pensioni private sono estremamente sviluppate - i Fondi di pensione in qualità di investitori istituzionali sono tra i principali protagonisti dei mercati finanziari. Gli Stati membri dell'ue sono i primi responsabili della struttura dei loro regimi pensionistici. Ma, il Trattato sul funzionamento dell'unione, all'unione Europea, assegna il compito di sostenere e integrare le attività degli Stati membri nel campo della protezione sociale (art.153) e di tener conto di un'adeguata protezione sociale quando definisce e attua le proprie politiche (art.9). 1

2 L''Unione europea, grazie al metodo del coordinamento aperto, aiuta i governi nazionali ad elaborare le riforme necessarie per garantire pensioni adeguate a lungo termine. Il Joint Report on Pensions del 2012 è stato consacrato ai risultati delle riforme degli ultimi dieci anni, alle conseguenze della crisi e alle prospettive a lungo termine. Le regole del coordinamento della sicurezza sociale ci tutelano in caso di trasferimento da un Paese a un altro. Inoltre la Commissione ha proposto misure legislative per proteggere i diritti a pensioni complementari, se ci si stabilisce in un altro paese Ue per lavorarci 1. Ma, nonostante le molte competenze e iniziative politiche Ue riguardanti le politiche che reggono i regimi pensionistici nazionali - sottolinea la stessa Commissione europea - finora l'ue li ha trattati in modo piuttosto frammentario (eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, definire come gli enti pensionistici privati possano beneficiare del mercato interno, promuovere la parità fra donne e uomini, lottare contro le discriminazioni, monitorare la sostenibilità di bilancio). Così, nel febbraio per meglio tener conto delle interconnessioni tra problematiche macroeconomiche, sociali e occupazionali - la Commissione europea ha presentato il suo Libro bianco - Una strategia per pensioni adeguate sicure e sostenibili (elaborato anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica del 2010, avviata sulla base del Libro verde Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa ). La presentazione di questo Libro bianco coincide con l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale. Il Sottolineata la necessità di un approccio europeo alle pensioni di carattere più globale, il Libro bianco propone un Programma di Iniziative. Oltre che un innalzamento dell'età pensionabile (dai sindacati fortemente contestata), la Commissione europea vi suggerisce anche lo sviluppo di Sistemi complementari privati di risparmio a fini pensionistici. Ad oggi, gli Stati membri dell'ue hanno messo in campo varie risposte di previdenza sociale: a partire dai sistemi cosiddetti bismarckiani (Francia, Italia, Spagna ), ai sistemi beveridgeani (Olanda, Svezia, Polonia), sino a sistemi multi-pilastro con pubblico e privato obbligatorio più un privato volontario. Per meglio adeguare le pensioni all'andamento demografico e alla crisi dei debiti sovrani, gli Stati hanno fatto una serie di riforme pensionistiche (spesso contestate) - tutte con ripercussioni oltre i confini nazionali, e con forti conseguenze sociali - per lo più collegando i diritti ai contributi durante l'intera carriera lavorativa; ed incoraggiando i beneficiari a lavorare più a lungo, e a integrare le pensioni pagate dal bilancio pubblico con sistemi pensionistici privati a capitalizzazione. E hanno adottato misure quali allungamento della vita lavorativa, aumento delle contribuzioni, contenimento delle prestazioni, una maggiore sinergia fra pubblico e privato per garantire al sistema pensionistico equità ed efficienza. Da parte loro ad oggi - a livello internazionale - i Fondi pensione si differenziano in relazione a: tipo di rapporto con il sistema pubblico: Fondi esonerativi, Fondi aggiuntivi e Fondi 1 La direttiva 98/49/CE riguarda la salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori salariati e non salariati che si spostano all'interno della Comunità. Stabilisce alcuni diritti e doveri per gli affiliati a regimi pensionistici complementari. Rappresenta un passo iniziale verso la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione nel settore delle pensioni complementari. La direttiva non ricopre la portabilità delle pensioni complementari. Constatata l'impossibilità delle parti parti sociali di raggiungere un accordo in merito, il 20 ottobre 2005, la Commissione europea ha adottato una proposta di Direttiva relativa al miglioramento della portabilità dei diritti a pensione complementare (COM(2005)507 final). Oggi, siamo confrontati alle proposte del Libro Bianco sulle pensioni, presentato nel

3 integrativi (integrazione pura, parziale, differenziale) modalità di contribuzione ( Fondi contributivi, alimentati dai contributi sia dei lavoratori sia dell'azienda; e Fondi non contributivi, alimentati solo dall'azienda) e modalità di trasferibilità dei diritti maturati (piena eleggibilità immediata, congelamento dei diritti, metodo differenziale, metodo dell'eleggibilità pro tempore) modalità di funzionamento (Fondi a ripartizione, Fondi a capitalizzazione, Fondi misti) tipologia di impegni assunti (Fondi a contribuzione definita, e Fondi a beneficio definito) tipologia di prestazione erogata (capitale in un'unica soluzione o rendita vitalizia; prestazione con o senza garanzia di rendimento, prestazioni previdenziali e assistenziali) indicizzazione all'inflazione delle prestazioni i erogate Circa la previdenza complementare, le differenze tra i vari paesi europei sono - quindi - molto marcate. In Europa, la previdenza complementare può anche essere obbligatoria (Francia e Paesi Bassi), oltre che volontaria e integrativa (come ad esempio in Germania e Italia), o addirittura (a determinate condizioni e in modo reversibile) sostituiva della previdenza pubblica (come nel RU). Può essere sia a ripartizione che a capitalizzazione, con un diverso intervento delle parti sociali, con apporti e obblighi diversi della parte datoriale, e con fiscalità e tassazione tra loro diverse, e infine con diversi gradi di copertura che va dal minimo italiano (circa il 20%) al 90% dei Paesi Bassi. Diverse anche le risposte in caso di insolvenza del datore di lavoro che arriva sino alla costituzione di un regime assicurativo obbligatorio (adottata dalla Germania). La peculiarità dei fondi pensione si manifesta proprio nella loro natura ambivalente, al contempo previdenziale e finanziaria: da un lato, essi rappresentano strumenti di previdenza, in grado di fornire un trattamento pensionistico integrativo, dall'altro, essi diventano un veicolo di investimento del risparmio, capace di immettere le risorse gestite nei circuiti di mercato. I QUESITI SUL TAPPETO - Molti i quesiti oggi - sul tappeto. Basta un coordinamento aperto (ricerca delle migliori pratiche - convergenza dei Sistemi nazionali sulla base di alcuni obiettivi comuni Ue) o bisogna mirare a una più profonda armonizzazione europea (totale o parziale?) anche nel campo delle pensioni? Bisogna rafforzare il secondo e addirittura terzo Pilastro, o piuttosto il Primo (cioè il pubblico)? E' veramente necessario un innalzamento obbligatorio (piuttosto che volontario e flessibile) dell'età pensionabile? L'equiparazione dell'età pensionabile donne-uomini, se passa, deve procedere con parità di trattamento salariale e con conciliazione tra vita lavorativa e familiare? Altre questioni (pure sul tappeto) riguardano le nuove domande di protezione sociale che emergono dal fronte del lavoro atipico e precario; le zone d ombra del nuovo coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale; e il ruolo specifico degli attori sindacali. Altre ancora soprattutto dopo gli effetti devastanti della crisi (finanziaria ed economica) riguardano la sicurezza dei sistemi complementari privati di risparmio a fini pensionistici, oltre che la loro portabilità. Una cosa è certa, i sistemi pensionistici stanno diventando sempre più complessi e la loro gestione una questione sempre più europea. 3

4 Premesso che come ribadito anche dalla CES - il modo migliore per garantire pensioni adeguate sicure e sostenibili non è lo sviluppo delle pensioni del secondo o addirittura del terzo Pilastro, ma un rafforzamento e miglioramento dei regimi pensionistici del primo Pilastro, non sarà inutile - nell'ottica di meglio tutelare lavoratori e giovani che (per un motivo o l'altro) vi fanno ricorso - soffermarsi anche sui sistemi complementari privati di risparmio a fini pensionistici. In merito, il sindacato che - in Italia. ad esempio, ha dato (attraverso la concertazione) un contributo decisivo alla definizione di un modello previdenziale (sistema contributivo ecc.) - non si è sottratto a questa sfida, ma tenendo fermo un punto al quale non si intende rinunciare: la previdenza complementare ha una funzione integrativa della previdenza pubblica. Da parte sua, il Libro bianco UE si sofferma in particolare sulla sicurezza dei sistemi complementari privati di risparmio a fini pensionistici e sulla mobilità delle pensioni integrative. E il Documento di valutazione del suo impatto (che lo accompagna) non esita a problematizzare il tutto delineando tre possibili approcci di intervento, pur sottolineando che il meno realistico è quello di un'armonizzazione integrale. Vediamo qualche esempio. Sicurezza: Codici volontari che comprendano una eventuale certificazione Ue dei prodotti del terzo pilastro; o norme vincolanti e certificazione Ue dei prodotti? Protezione in caso di insolvenza del datore di lavoro: come garantirla al meglio? Con un'applicazione più efficace dell'art 8 della direttiva sull'insolvenza, o con la proposta di una modifica dell'art.8? Portabilità di tutti i diritti pensionistici: cosa è meglio? Una proposta di direttiva sulla portabilità, con requisiti minimi per l'acquisizione e la conservazione dei diritti a pensione? O una proposta di direttiva sulla portabilità, con requisiti minimi per la trasferibilità, l'acquisizione e la conservazione dei diritti a pensione? Sviluppo di servizi (nazionali o europei?) di ricostruzione delle pensioni: promuovere una base di servizi, a livello nazionale? O un Servizio europeo di ricostruzione dei diritti pensionistici? TRASFERIBILITA' PORTABILITA' - Nella Direttiva sulla trasferibilità dei diritti pensionistici 98/49/EC non mancano lacune. In materia, la Commissione europea avrebbe preferito un accordo collettivo a livello europeo. Ma - preso atto delle divergenze riscontrabili tra le parti sociali sull'opportunità di avviare le trattative - nel 2005 ha presentato una sua Proposta di direttiva sul miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare. Successivamente - essendo il Consiglio incapace di arrivare a un accordo - nel 2007, la Commissione ha presentato una nuova Proposta di direttiva sui requisiti minimi per favorire la mobilità del lavoro migliorando le condizioni di acquisizione e conservazione dei diritti di previdenza complementare. In questa nuova proposta portabilità e trasferibilità sono rimossi. L'enfasi cade sui requisiti minimi. Durante tutta la fase di discussione della proposta di direttiva sulla portabilità dei diritti pensionistici, la Cgil si è impegnata per una regolamentazione volta a garantire le lavoratrici e lavoratori in mobilità professionale / lavorativa con un obiettivo principale: mobilità e flessibilità non si devono tradurre in compressione e riduzione dei diritti pensionistici. In tale contesto abbiamo considerato utile l'approvazione della proposta di direttiva sulla portabilità poiché rappresentava un atto di avvio di un processo di armonizzazione delle condizioni che disciplinano 4

5 l'acquisizione, il trasferimento, la conservazione dei diritti pensionistici complementari. Anche se la direttiva non affrontava una altro aspetto di fondamentale importanza (la difformità del trattamento fiscale) puntavamo ad avere la più ampia discussione tenendo ovviamente conto delle differenze tra i diversi regimi pensionistici.. La nuova proposta invece muove in tutt'altra direzione: non contiene più disposizioni relative al diritto di trasferimento. A tal proposito precisa la Cgil nazionale - ci siamo attivati in più direzioni, insieme a Cisl e Uil, al fine di far pervenire alla Ces, alla delegazione italiana del Parlamento europeo e al ministro del lavoro e della previdenza sociale le nostre posizioni in merito, chiedendo loro prima della fase di discussione e votazione della nuova direttiva al Pe di intervenire per reinserire nel testo l'articolo 6 sulla trasferibilità.. 2 Infine sottolinea ancora la Cgil è opportuno salvaguardare la differenziazione tra investimento previdenziale e finanziario. Nel 2012 si legge nel Libro bianco sulle pensioni (febbraio 2012) - si riprenderà l'elaborazione di una direttiva sulla trasferibilità delle pensioni che stabilisca norme minime per acquisire e salvaguardare i diritti delle pensioni integrative. Saranno proseguiti i lavori per un Fondo pensione panaeuropeo destinato ai ricercatori. Sarà promosso lo sviluppo di Servizi di ricostruzione delle pensioni. Nell'ambito della revisione della direttiva EPAP e della proposta di direttiva Portabilità si cercherà di stabilire il modo in cui potere effettuare la raccolta delle informazioni necessarie alla ricostruzione dei periodi e sarà varato (dalla Commissione) un Progetto di ricostruzione transfrontaliera. Saranno affrontate anche questioni fiscali ( sia il rischio di doppia imposizione delle pensioni transnazionali, sia il rischio che sfuggano all'imposizione fiscale.; ecc.). La Commissione ha anche avviato lavori per la revisione della vigente direttiva in materia di regolamentazione e supervisione dei fondi pensione. DIRITTI PENSIONISTICI PRIVATI (TUTTI O SOLO QUELLI COLLEGABILI A FONDI PENSIONE NEGOZIALI-STRUMENTI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA COLLETTIVA?): CREARE UN SERVIZIO EUROPEO DI RILEVAMENTO DI TALI DIRITTI? - O CREARE PIUTTOSTO (COME QUI SI IMMAGINA) UN UNICO ISTITUTO EUROPEO (DA DECLINARE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE) DI RILEVAMENTO E RICOSTRUZIONE DEI DIRITTI PENSIONISTICI PRIVATI? - Per i lavoratori, la sfida è mantenere traccia di diversi schemi di diritti pensionistici cui hanno aderito durante tutta la loro carriera. Questa tracciabilità è importante, sia per le persone che hanno bisogno di sapere a che punto si trovano in termini di diritti accumulati in vista della pensione, sia per gli Enti pensionistici erogatori che devono mantenere nota dei loro iscritti quando si spostano e cambiano indirizzo anche per periodi molto lunghi. In altri termini, la libertà di movimento necessita che le persone che attraversano le frontiere non perdano i loro diritti pensionistici. Per le pensioni pubbliche (primo pilastro della previdenza), il Regolamento CE n. 883/2004 ha lo scopo di assicurare alle persone che hanno lavorato in più di uno Stato membro che i vari contributi non vadano persi al momento del godimento dei diritti pensionistici. Ad oggi, la questione risulta (anche per carenza di legislazione) molto più complicata per i Fondi pensione. Ragion per cui c'è forse da essere favorevoli all'idea di un impegno volto a costruire un Servizio di rilevamento europeo - per i diritti pensionistici privati, come proposto dalla Commissione europea.va fatto. Ciò detto, resta da vedere cosa fare (e se è veramente necessario fare qualcosa) anche per evitare di creare un potenziale cavallo di Troia a tutto discapito delle pensioni del primo pilastro (pensioni pubbliche): pilastro da rafforzare, senza ombra di dubbio. In 2 Cfr. Valutazione della Cgil nazionale sul Libro verde Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa 5

6 effetti, non a caso, - alla luce degli effetti della grande crisi finanziaria del 2009 attualmente alcuni sindacati europei sono giunti alla conclusione che aver coinvolto i sindacati nei Fondi negoziali, è stato un errore. E che ora occorrerebbe: 1. puntare sul Primo pilastro 2. eliminare il pilastro che vede un coinvolgimento dei sindacati 3. lasciare in vita solo il Terzo pilastro (pensioni private individuali Ma... ciò detto... - supponendo che i Fondi pensione (forse anche da raggruppare per ridurre i costi di gestione) superino la bufera del post-crisi della grande crisi del 2009 (tra l'altro caratterizzato anche dalla crisi dei debiti sovrani) - che fare per facilitare libera circolazione, e una ricostruzione complessiva di tutti i diritti pensionistici di un lavoratore, anche a livello europeo? C'è da darsi l'obiettivo di creare un Servizio europeo di rilevamento, tale da sfociare in un Sistema aperto capace di coprire schemi europei tra loro diversi: come ci sembra proporre il Libro bianco della Commissione europea? O ci sarebbe (come qui si immagina) piuttosto da far nascere e darsi l'obiettivo (esplicito ed ambizioso) della Proposta di creare un unico Istituto europeo di rilevamento - e ricostruzione - dei diritti pensionistici privati? Un Istituto europeo snello (con pochi dipendenti: l'informatizzazione aiuta...) e da declinare a livello nazionale, in entità istituzionali già esistenti (e da definirsi). Un Istituto capace di raccogliere (e conservare) tutti i dati (anche a livello europeo): di tutti i diritti pensionistici privati accumulati nell'arco della vita? O solo di quelli rientranti in una previdenza integrativa collettiva? Questa questione ci sembra figurare tra le possibili questioni aperte.... In altri termini, dovrebbe essere un Istituto capace di aiutare concretamente - ciascun lavoratore nella sua finale ricostruzione di tutti i diritti privati, accumulati in vista della propria pensione? Oggi più che mai, serve più Europa. Bisogna essere ambiziosi e - nello stesso tempo - efficienti ed efficaci, anche in ottica di sana spending review. Ecco perché, qualora si dovesse decidere che serve un aiuto europeo anche nella ricostruzione dei propri diritti pensionistici privati, l'ipotesi più fruttuosa sembra essere quella della proposta di creare un unico Istituto europeo di rilevamento - e ricostruzione - dei diritti pensionistici privati declinato in tutti i paesi UE; cioè, con una sua presenza fisica in entità istituzionali nazionali - già esistenti (ad esempio, per l'italia, Inca e altri patronati? Consob? Cnel? Gli stessi Fondi pensione o loro associazioni? Ecc.) - entità da individuare e definire in quanto tali, grazie a un sano dialogo sociale, a livello europeo e nazionale. Inoltre sarebbe forse molto utile (considerando l'estrema complessità della problematiche relative ai diritti pensionistici privati) proporre anche la creazione di una Rete Europea di Esperti di Fondi pensione, che colleghi tutte le Università dei 27 Paesi membri dell'unione e (perché no?) - in collaborazione con il Consiglio d'europa anche quelle di altri Paesi (europei, e non): una rete di cui potrebbero servirsi i legislatori, l'istituto europeo di rilevamento - e ricostruzione - dei diritti pensionistici privati (se si decide di andare in tal senso), i Centri europei dei consumatori, ecc. Questo pur sapendo che molte questioni sono oggi - già risolvibili (tra l'altro) grazie all'aiuto di questi ultimi (Centri europei dei consumatori). 6

7 Basti qui pensare a questioni quali, ad esempio, quelle che seguono. Se si revoca un Piano di pensione integrativa perché ci si trasferisce in un altro paese dell'ue per motivi di lavoro, si hanno gli stessi diritti delle persone che rimangono nel paese, ma che smettono di versare contributi, ad esempio perché cambiano lavoro. Ma quanti lo sanno? A volte gli Enti pensionistici penalizzano le persone che si trasferiscono all'estero rifiutandosi di pagare le pensioni, addebitando costi aggiuntivi o chiedendo il rimborso degli interessi percepiti sulle somme depositate. Questa pratica è illegale. Ma quanti lo sanno? Se ci si stabilisce all'estero, il Paese in cui si risiedeva precedentemente potrebbe chiedere un rimborso degli eventuali sgravi fiscali ottenuti nell'ambito di un piano di pensione integrativa. Questa pratica è illegale: la propria pensione integrativa deve beneficiare dello stesso trattamento fiscale applicato alle pensioni integrative dei cittadini residenti nel paese in questione. Ma quanti lo sanno? Ecc. ecc. Da parte sua, l'ocse ha in approvazione articolate raccomandazioni per un buon disegno dei fondi pensione a contribuzione definita. Di rilievo quelle relative all'adesione automatica con possibilità di ripensamento, all'esigenza di incentivi fiscali, all'offerta di rendite in un mercato competitivo. Queste, in sintesi, le questioni principali oggi già sul tappeto, o che potrebbero con uno sforzo di immaginazione entrarvi. Il tutto, ovviamente, insieme a tutte le questioni relative all'invecchiamento attivo. Il 2012 è l' Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. COME SI PROCEDERA' - Ciò detto, per facilitare la comprensione di cosa si parla, continuerò con una breve presentazione del Programma di iniziative, dalla Commissione europea pubblicato con il suo Libro bianco sulle pensioni (2012). Passerò quindi - dopo un breve chiarimento sulla realtà dei Fondi pensione in Europa, e dopo un mio breve background dell azione Ue in materia di pensioni complementari - alle Proposte del Libro bianco sulle pensioni, relative allo sviluppo di Sistemi complementari privati di risparmio a fini pensionistici 3 tenendo conto anche di quanto emerge dalla Valutazione d impatto delle stesse. Mi soffermerò poi sulle prime reazioni - dal Libro bianco suscitato - della Confederazione europea dei sindacati, della Ferpa, e del Comitato economico e sociale dell UE. Al Parlamento europeo, la Commissione "Occupazione e affari sociali" prevede di adottare una posizione - in merito al Libro bianco sulle pensioni - nella primavera Concluderò questa mia esposizione, con un Rapporto recente dell Observatoire social européen; e rievocando una prima Conferenza congiunta CES - FERPA- COMITATO GIOVANI DELLA CES (Cipro ottobre 2012) il cui Piano di lavoro sull'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni ha ispirato il Piano di azione della CES: EY 2012 (di cui in allegato- è leggibile il testo provvisorio, in corso di definizione). 3 Con questa terminologia, la Commissione europea si riferisce a Pensioni di secondo e terzo pilastro (Pensioni dei regimi professionali, e Sistemi privati di risparmio a fini pensionistici) e a Pensioni integrative (regimi pensionistici professionali). 7

8 FEBBRAIO 2012: LA COMMISSIONE EUROPEA PRESENTA UN SUO LIBRO BIANCO SULLE PENSIONI - Nel 2012, la Commissione europea ha pubblicato un suo Libro bianco sulle pensioni - intitolato Un'Agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili - elaborato (in particolare) alla luce dei risultati della consultazione pubblica avviata dal Libro verde sulle pensioni ( luglio 2010). La Commissione europea vi sottolinea la natura frammentaria delle politiche e procedure sulle pensioni; e l'opportunità di un quadro politico integrato nonché di strategie globali per adeguare i regimi pensionistici all'andamento della contingenza economica e demografica. Il suo obiettivo generale è quello di Fornire un sostegno più ampio e più efficace agli Stati membri che si impegnano a rendere il sistema pensionistico sicuro, sostenibile e adeguato. La Commissione vi individua alcune sfide cui si è confrontati: garantire la sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici; mantenere l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche; aumentare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e di lavoratori più anziani riformare le pensioni, per un equilibrio tra periodi di attività e di pensionamento (innalzando l'età pensionabile, per collegarla all'aumento della speranza di vita) e per limitare l'accesso al pensionamento anticipato; favorire un prolungamento della vita lavorativa; colmare il divario tra uomini e donne nel campo delle pensioni; sviluppare il risparmio destinato alle pensioni complementari. Delinea un programma per garantire pensioni adeguate e sostenibili a lungo termine. E precisa una serie di Iniziative (Allegato n.1 del Libro bianco). Nel Libro bianco (anche se sembra predominare) non c'è solo l'approccio del coordinamento aperto (cioè ricerca delle migliori pratiche e convergenza dei regimi nazionali sulla base di alcuni obiettivi comuni). La cosa diventa più evidente nel documento di valutazione d'impatto del Libro bianco sulle pensioni, in cui vengono esplicitamente delineate più possibili opzioni ed approcci. In sintesi, il Libro bianco propone di: favorire l'apprendimento reciproco e l'elaborazione politica; individuare e raccomandare le migliori pratiche per ridurre le disparità di genere; sostenere il coordinamento di politiche e azioni comuni che incoraggino i lavoratori più anziani e le donne, a prolungare la propria permanenza sul mercato del lavoro; e per prolungare la vita lavorativa di anziani e donne, con l'aiuto delle parti sociali. un invito da parte della Commissione- nel quadro del dialogo sociale europeo - alle parti sociali a elaborare modi per adattare il luogo di lavoro e innovare le pratiche del mercato del lavoro (introducendo una gestione delle carriere soprattutto nei mestieri pericolosi - in 8

9 modo da facilitare il prolungamento della vita lavorativa per uomini e donne). La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro insieme all'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro forniranno pareri di esperti a livello Ue. sostegno - con il Fondo sociale europeo (FSE) programmazione a un invecchiamento attivo e in buona salute, e per conciliare lavoro e vita familiare, consultazione delle parti sociali sul modo in cui potrebbero essere rivisti ingiustificati limiti obbligatori dell'età pensionabile, nell'ambito di Accordi collettivi e delle legislazione nazionale. Obiettivi e settori d'intervento del Libro bianco sulle pensioni Obiettivo generale Obiettivi specifici e settori d'intervento 1 Aiutare gli Stati membri a raggiungere un equilibrio migliore tra il tempo dedicato al lavoro e quello della pensione Fornire un sostegno più efficace agli Stati membri che cercano di rendere sicuro e sostenibile un sistema pensionistico adeguato nel contesto dell'invecchiamento demografico e delle ristrettezze finanziarie. Settori d'intervento Riforma del sistema pensionistico Capacità dei lavoratori di restare più a lungo sul mercato del lavoro 2 Aiutare gli Stati membri a migliorare il contributo all'adeguatezza delle pensioni fornito dai sistemi di pensione complementare 4 privati Settori d'intervento Copertura ed efficacia rispetto ai costi delle pensioni complementari private Sicurezza dei sistemi pensionistici complementari privati Mobilità delle pensioni integrative 5 3 Migliorare gli strumenti UE di monitoraggio e coordinamento nel settore delle pensioni Settori d'intervento Monitoraggio coordinato dell'adeguatezza, della sostenibilità e della sicurezza delle pensioni Elaborazione di politiche coerenti a livello dell'ue Fonte Commissione Europea Sostenibilità e adeguatezza dei regimi pensionistici - secondo il Libro Bianco - dipendono dalla misura in cui - in essi - si integrano contributi, imposte e risparmio effettuati dalle persone occupate. Modalità di finanziamento, condizioni di ammissibilità e condizioni del mercato del lavoro devono essere calibrate in modo da ottenere un equilibrio tra contributi e diritti acquisiti e tra numero di dipendenti in attività che versano contributi e numero di pensionati beneficiari". Queste precisa la Commissione europea - le principali indicazioni del Libro bianco: Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei lavoratori più anziani (questo obiettivo è anche uno dei fulcri dell Anno europeo dell invecchiamento 4 Il termine "sistemi complementari privati di risparmio a fini pensionistici" si riferisce alle pensioni del secondo e del terzo pilastro, ovvero sia dei regimi professionali che dei sistemi privati di risparmio a fini pensionistici. 5 Pensioni integrative è il termine utilizzato nell'ue per indicare i regimi pensionistici professionali. 9

10 attivo e della solidarietà tra le generazioni 2012); Allineare l età pensionabile all aumento della speranza di vita; Limitare l accesso ai regimi di prepensionamento e altri percorsi di uscita anticipata; Equiparare l età pensionabile delle donne a quella degli uomini; Sostenere lo sviluppo del risparmio a fini di pensioni complementari; Varare leggi a tutela dei diritti pensionistici dei lavoratori mobili per rendere le pensioni integrative compatibili con la mobilità, e promuovendo l istituzione di servizi di ricostruzione delle pensioni in tutta l UE. Inoltre, il Libro bianco auspica uno sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari private. Ma cosa caratterizza queste pensioni, in Europa, e in particolare nel RU, in Germania, Francia, e Italia? I FONDI PENSIONE IN EUROPA (AD OGGI) - Ciascun sistema pensionistico può essere idealmente diviso in tre pilastri: 1. Primo pilastro (interamente collettivo e obbligatorio) è il Sistema Previdenziale pubblico - destinato ad erogare trattamenti pensionistici di base - parte del sistema di welfare ; finanziato prevalentemente con un sistema a ripartizione, senza costituzione di riserve. 2. Secondo pilastro (che integra il primo pilastro) E costituito dalla Previdenza Complementare Collettiva, ovvero i Fondi pensione, in genere gestiti con criteri di capitalizzazione. 3. Terzo Pilastro (completamente individuale) E costituito dalla previdenza integrativa individuale, con prodotti generalmente amministrati nell ambito delle assicurazioni. La distinzione tra pilastri non è sempre di facile individuazione. TIPOLOGIE DEI FONDI PENSIONE - Nella realtà internazionale precisa Nicoletta Marinelli nel suo bel libro I fondi Pensione in Italia Aspetti peculiari e confronti internazionali Franco Angeli si dispone di tipologie di Fondi pensione tra loro distinti: A - In relazione al tipo di rapporto intrattenuto con il sistema pubblico - Si riscontrano: 1. Fondi esonerativi - rispetto al regime obbligatorio per determinate categorie di lavoratori (questi fondi sono più un eccezione che una regola) 2. Fondi aggiuntivi, con prestazione previdenziale non correlata a quanto percepito come pensione pubblica; 3. Fondi integrativi delle prestazioni di base. 10

11 In genere vengono distinte tre modalità di integrazione: metodo dell integrazione pura - La prestazione offerta dal fondo è commisurata al netto di tutte le provvidenze erogate dallo schema di base. Si evitano così duplicazioni, ma c è il rischio che ne beneficino solo i redditi più alti. metodo dell integrazione parziale La prestazione dovuta dal fondo è calcolata al netto di una percentuale predefinita delle provvidenze fornite dagli schemi di base metodo dell integrazione differenziale Può essere prevista una duplice prestazione: una ridotta (limitatamente al plafond coperto dagli schemi di base) e una piena (oltre tale livello). B - In relazione alla modalità di contribuzione e trasferibilità dei diritti maturati - Circa le modalità contributive, vengono distinti: fondi contributivi alimentati dai contributi sia dei lavoratori sia dell azienda fondi non contributivi alimentati esclusivamente dall azienda I contributi versati al fondo possono non rimanere vincolati allo stesso fino alla sua scadenza. I contributi maturati vengono trasferiti, ad esempio, qualora il lavoratore cambi occupazione. In merito alla trasferibilità dei diritti maturati, si riscontrano 4 possibili opzioni: piena eleggibilità immediata I diritti pensionistici sono riunificati sotto il Piano dell impresa di destinazione - La prestazione del secondo fondo potrebbe essere inferiore. metodo del congelamento dei diritti - I diritti pensionistici restano in capo al piano di provenienza che - a scadenza erogherà la prestazione. Questo metodo è praticabile solo tra imprese appartenenti a un gruppo economico unico - E il dipendente non beneficia di eventuali maggiori trattamenti pensionistici del secondo piano. metodo differenziale - I diritti pensionistici restano in capo al piano di provenienza - Il fondo dell impresa di destinazione si accolla l eventuale differenza, se la sua prestazione è superiore - Questo metodo è praticabile solo tra imprese appartenenti a un gruppo economico unico metodo dell eleggibilità pro tempore I diritti pensionistici precedenti al trasferimento restano vincolati al piano di provenienza, mentre quelli successivi sono garantiti dal nuovo schema - L ammontare della prestazione complessiva può non risultare trasparente. La scelta è operata dai fondi, ma in genere è la normativa nazionale che definisce tempistica e modalità di trasferimento - delle posizioni accumulate da un piano all altro. C - In relazione alla modalità di funzionamento - 11

12 Si distinguono: Fondi a ripartizione Sulla base di un accordo intergenerazionale, i contributi versati dai lavoratori attivi in un dato periodo sono utilizzati per pagare le pensioni di chi in quel momento è in quiescenza. Sembra uno schema più adeguato a livello di settore che di singola impresa. Fondi a capitalizzazione Per questo schema, deve esserci un rapporto equilibrato tra storia contributiva dei soggetti e prestazione erogata. Fondi misti E una soluzione intermedia. D - In relazione alla tipologia degli impegni assunti - I fondi pensione sono distinti i due categorie fondamentali: fondi a contribuzione definita (DC-defined contribution) - L ammontare dei contributi da versare è predefinito, mentre è variabile l entità della prestazione pen sionistica finale. fondi a beneficio definito (DB-defined benefit) Varia l ammontare periodico delle contribuzioni, per la definizione del beneficio a scadenza sono state configurate queste possibili opzioni: ammontare fisso predeterminato; ammontare fisso per unità di tempo; percentuale fissa della retribuzione di ciascun anno; percentuale fissa per ciascun anno di servizio calcolata sulla retribuzione degli ultimi anni di servizio E In relazione alla tipologia di prestazione erogata L erogazione della prestazione può essere: capitale in un unica soluzione, o rendita vitalizia. Una seconda distinzione riguarda l alternativa tra: prestazione senza garanzia di rendimento prestazione con garanzia di rendimento: il fondo si assume la responsabilità di restituire il capitale o garantire un tasso di rendimento minimo Un terza distinzione riguarda la differenza tra: prestazioni previdenziali prestazioni assistenziali (in caso di morte, malattia, invalidità, anticipazioni sul capitale maturato per assistenza sanitaria, acquisto casa, istruzione figli..) F- In relazione all' indicizzazione all inflazione delle prestazioni erogate 12

13 Si va dall indicizzazioni delle prestazioni future a un incremento del livello dei contributi accantonati e/o del tasso di rendimento delle riserve mediante una politica di investimento in beni reali e/o titoli indicizzati; da meccanismi automatici a meccanismi discrezionali. ALCUNI ELEMENTI SULLA SITUAZIONE NEL R.U. IN GERMANIA E IN FRANCIA - L industria britannica dei fondi pensione è la più importante e sofisticata. E Francia e Germania - come l Italia - hanno fatto importanti riforme pensionistiche. La previdenza complementare può anche essere obbligatoria (Francia e Paesi Bassi), oltre che volontaria e integrativa (come ad esempio in Germania e Italia), o addirittura (a determinate condizioni e in modo reversibile) sostituiva della previdenza pubblica (come nel RU). Il quadro sinottico che segue da me elaborato usando, in particolare, gli elementi conoscitivi forniti dalla ricerca di Nicoletta Marinelli (Università di Macerata ) I Fondi pensione in Italia (Franco Angeli 2012) - tenta di dare una rapida visione d'insieme della situazione, ad oggi, riscon trabile in quattro Paesi dell'unione europea. I tre pilastri previdenziali in Regno Unito, Germania, Francia e Italia Regno Unito Germania Francia Italia Previdenza pubblica di base -Pensione minima obbligatoria uguale e per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi -Basic state retirement pension BSP Integrabile con Pension credit (PC) -State second pension S2P Obbligatoria per lavoratori dipendenti che non aderiscono a regimi di previdenza integrativa e che superano una soglia di reddito minima Previdenza complementare di natura collettiva Si tratta di Fondi esonerativi (contracting-out) e Fondi aggiuntivi / Fondi contributivi e non / Fondi a capitalizzazione non obbligatoria, ma generalmente applicata/ Fondi DB e DC / Con trasferimento dei diritti tramite: piena eleggibilità immediata congelamento dei diritti Le forme pensionistiche complementari inglesi sono essenzial- Previdenza gestita dai poteri pubblici -Sistema obbligatorio per lavoratori dipendenti, a ripartizione, di tipo retributivo Previdenza decentrata a livello aziendale 4 le opzioni per la previdenza collettiva aziendale: 1 -la promessa diretta Fondi non contributivi Fondi DB Posizione previdenziale non trasferibile presso altro datore di lavoro 2 -i fondi di assistenza Fondi non contributivi Fondi DB Trasferimento tramite metodo dell eleggibilità pro tempore Previdenza statale Sistema obbligatorio, a ripartizione, di tipo retributivo Previdenza aziendale -Retraite Complementaire /a ripartizione e con adesione obbligatoria/ organizzata su base settoriale o territoriale / in regime di contribuzione definita non garantisce livelli minimi di prestazione. Costituite, nel suo ambito. A- molteplici Casse pensionistiche che confluiscono in due Associazioni: -AGIRC, destinata a quadri -ARRCO, per le altre categorie di lavoratori dipendenti B - Istituti di previdenza complementare istituiti a livello collettivo su iniziativa Primo pilastro Previdenza complementare facoltativa Previdenza individuale (adesione a Fondi pensione aperti o stipulazione di Contratti di assicurazione sulla vita_pip/piani individuali pensionistici) 13

14 mente di due tipi: 1.Schemi pensionistici aziendali (Occupational pension scheme-company pension schemes) - Possono operare in alternativa al sistema pubblico.. La partecipazione del lavoratore è volontaria e il datore di lavoro normalmente partecipa con una propria contribuzione. A seconda del tipo di impegno assunto nei confronti degli aderenti e del rapporto intrattenuto con il sistema previdenziale pubblico si distinguono vari tipi di Piani: CISRS(contracted-insalary-related-schemes) -Piani DB - con prestazioni collegate alle retribuzioni in aggiunta alla pensione pubblica CIMPS(contracted-in- money-purchase-.schemes) Piani DC che offrono una pensione supplementare rispetto alla S2P COSRS(contracted-outsalary-related-schemes), Piani a prestazione definita legata al salario - che decidono di sostituirsi al sistema pubblico, previa verifica di un reference scheme test COMPS (contracted-outmoney-purchaseschemes) Piani DC che possono sostituire la S2P se prevedono contributi non inferiori al contracted-out rebate (minimum contribution test) COMBS (contracted-out mixed-benefit schemes) usano una combinazione tra reference scheme test e 3 -le casse pensioni Fondi contributivi Fondi DB e DC Trasferimento tramite: metodo dell eleggibilità pro tempore congelamento dei diritti riscatto dei contributi 4 -le assicurazioni dirette Fondi contributivi Fondi DC Trasferimento tramite: 1. -regole temporali del gruppo assicurativo 2. metodo dell eleggib ilità pro tempore -Fondi pensione. Fondi contributivi Fondi DB e DC Trasferimento tramite piena eleggibilità immediata Nessuna opzione obbligatoria. Si tratta di Fondi aggiuntivi, al 1 pilastro, con possibile previsione di un tetto max al cumulo delle provvidenze. Previdenza rimessa all iniziativa individuale dei singoli è delle imprese, oppure a livello individuale (con contratti assicurativi) Retraite Supplementaire - Previdenza aziendale / a capitalizzazione / e ad adesione volontaria / organizzata sulla base di una Convenzione collettiva (singola azienda) / Le sue diverse alternative sono riconducibili a due categorie: 1- contratti di previdenza collettiva (contratti di tipo collettivo / con Piani previdenziali in senso stretto o con Fondi di indennità di fine carriera per lavoratori dello stesso settore (ad es. assicurazioni, energia, banche) e di imprese di grandi dimensioni / con adesione sulla base di una Convenzione collettiva, di un accordo a livello di impresa, o di una decisione unilaterale dell imprenditore / (per lo più) con Contratto di assicurazione vita di gruppo / Per i Piani previdenziali si fa riferimento ai fondi a contribuzione definita o a schemi a prestazione definita Dal 2003 introdotti due ulteriori contratti: - Il plan d èpargne retraite entreprise (PERE) Contratto di gruppo ad adesione obbligatoria, con versamenti facoltativi per i lavoratori - il plan d èpargne retraite collectif (PERCO) Contratto collettivo sponsorizzato da un'azienda ad adesione facoltativa. Sono Fondi aggiuntivi al 1 pilastro. I piani AGIRC e ARRCO sono Fondi aggiuntivi e contributivi / a ripartizione/ 14

15 mininum contribution per sostituirsi alla pensione pubblica COHS (contracted-out hybrid schemes) Piani previdenziali che combinano elementi dei fondi a prestazioni definite con tratti dei Fondi a cntributi definiti. Qualora il lavoratore cambi lavoro, vi è la possibilità di trasferire la posizione ad un altro schema pensionistico, oppure di lasciare la stessa presso lo schema di origine. Nel primo caso, tuttavia, nei piani a benefici definiti, la portabilità della posizione ha un costo per il lavoratore. 2-Schemi pensionistici individuali (Previdenza individuale) Fondi DC / N.D. per trasferimento dei diritti I Piani previdenziali in senso stretto, sono fondi contributivi e non / a capitalizzazione / DC e DB / trasferimento dei diritti mediante il congelamento dei diritti I PERE sono non contributivi (con versamenti facoltativi da parte del lavoratore)/ a capitalizzazione / Fondi DC/ N.D. per trasferimento diritti I PERCO sono fondi contributivi (con contributi dei lavoratori max 25%del salario lordo) / a capitalizzazione/ Fondi DB E DC/ N.D.per trasferimento diritti 2- contratti di previdenza individuale: Contratti loi Madelin Contratti PERP altri regimi speciali per funzionari pubblici e impiegati statali - I Personal pension schemes sono piani di accumulo a contribuzione definita gestiti da assicurazioni o banche Possono essere usati in alternativa sia al sistema pubblico sia al sistema aziendale. - Gli Stakeholder Pensions (SPSs) sono Piani di accumulo aggiuntivi individuati previa consultazione lavoratori - utilizzabili come strumento di contractingout dalla S2P Fonte - Elaborazione di Silvana Paruolo -- DB (Defined benefit) Fondi a beneficio definito - DC (Definied contribution) Fondi a 15

16 contribuzione definita REGNO UNITO - Qui, nessuna scelta di partecipazione previdenziale è irreversibile. I fondi pensione rispetto al 1 pilastro - possono essere Fondi esonerativi (contracting-out) o Fondi aggiuntivi. A determinate condizioni, il contracting-out consente la sostituzione dello schema pensionistico pubblico S2P (correlato al reddito) con uno strumento previdenziale privato: il lavoratore rinuncia al trattamento pensionistico addizionale del DWP (Department of work and pension, e i contributi del lavoratore e del datore di lavoro si riducono (contracted-out rebate). Attualmente, è in programma l'abolizione della possibilità di contractng-out a favore di Piani a contribuzione definita: l'opzione rimarrebbe (quindi) solo per fondi a prestazione definita. Dal 1988 anche l adesione ai Piani privati predisposti dai datori di lavoro è facoltativa. Nel RU esiste uno specifico organismo di vigilanza il Pension regulator (PR) - sulle forme pensionistiche che vedono un coinvolgimento dei datori di lavoro. Ma esistono anche altre Autorità: il Pension Ombudsman, il Board of pension protection, il Financial services authority, il Financial Ombudsman service, il Pension advisory service. Circa la modalità di contribuzione ci sono: - Fondi contributivi e non - se Piano DC(Contribuzione definita) contracted out,contributo minimo pari a GMC (Guaranted minimum contribution) - Possibilità per il lavoratore di additional voluntary contributions e di free-standing additional additional voluntary contributions Circa la modalità di funzionamento dei fondi pensione: la capitalizzazione ha maggiori facilitazioni fiscali. I fondi possono operare: sia in regime di contribuzioni definite sia in regime di benefici definiti Dal 2012, ogni datore di lavoro deve predisporre obbligatoriamente un piano pensionistico appropriato per tutti i dipendenti che ancora non partecipano alla previdenza complementare (autoenrolment) se il lavoratore non volesse partecipare a questa soluzione previdenziale deve esprimere il suo dissenso. Circa i fondi pensione, gli schemi contracted-out devono anche fornire una pensione di vedovanza. GERMANIA - La pietra angolare della riforma Riester consiste nella sostituzione parziale del sistema interamente redistributivo PAYG con un sistema a capitalizzazione di Piani pensionistici privati. I piani previdenziali Riester possono essere attuati in forma collettiva su iniziativa del datore di lavoro, oppure in forma privata (sottoscrizione di polizze vita). FRANCIA - v. Quadro sinottico. ALCUNI ELEMENTI DELLA SITUAZIONE ITALIANA - In Italia - per avere vere pensioni dignitose - è innanzitutto imperativo tornare a far crescere l'economia reale. La Riforma delle pensioni del governo Monti - nata dall'esigenza di far cassa ma iniqua 16

17 (soprattutto per le donne ) - ha suscitato valutazioni negative da parte dei sindacati italiani. Ciò detto, qui, non entrerò nel suo merito. Anche tenendo conto delle proposte del Libro bianco sulle pensioni - con cui ci si deve comunque confrontare - qui - ci si limita solo ad alcune precisazioni sui piani privati e complementari, in Italia. I Piani Individuali Pensionistici (PIP), anche detti Forme Individuali Pensionistiche (FIP) sono strumenti previdenziali che consentono, al pari dei fondi pensione, di erogare prestazioni integrative di natura pensionistica rispetto a quelle del sistema pubblico. La differenza con i fondi pensione sta nel fatto che l'adesione ai PIP è a carattere individuale (il che comporta la possibilità di interrompere - e poi eventualmente riprendere - il versamento dei premi prestabiliti senza che il contratto si interrompa o venga penalizzato). Chiunque può aderire ai PIP, anche casalinghe e studenti che non hanno posizioni previdenziali aperte con il sistema pubblico. I fondi pensione sono gli strumenti tecnici individuati dal legislatore per realizzare la previdenza complementare o pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori. Tramite un fondo pensione il lavoratore investe volontariamente risparmi durante la vita lavorativa, allo scopo di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali obbligatori. Il fondo pensione negoziale (detto anche chiuso o contrattuale o ad ambito definito) è uno strumento di previdenza complementare. I fondi negoziali sono istituiti sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di specifici settori infatti l'adesione a questi fondi è riservata a specifiche categorie di lavoratori (ad esempio i metalmeccanici hanno il fondo Cometa, i chimici Fonchim ecc.). Questi fondi sono alimentati con contributi del datore di lavoro, del lavoratore e, volendo, da una quota del Trattamento di fine rapporto. L'adesione a un fondo è incoraggiato da agevolazioni fiscali. Mentre per la pensione tradizionale è chiaro il sistema di calcolo ed è prevedibile il suo importo finale, quanto erogato da un fondo chiuso dipende da quanto versato e dai relativi rendimenti. Nell' ALLEGATO 1. di questo breve approfondimento viene riportata la Lista dei Fondi pensioni, oggi reperibile nel sito della COVIP (Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione) Per vigilare sulla regolare amministrazione di questi fondi è stata istituita un Commissione controllata dal Ministero del lavoro perché (mentre nel regime utilizzato dalla previdenza di base la contribuzione prelevata dal reddito da lavoro viene subito spesa per pagare le pensioni, con una sorta di solidarietà tra generazioni) la contribuzione versata per un fondo pensione integrativo finisce nel mercato dei capitali. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) tiene l albo dei fondi pensione; approva gli statuti e i regolamenti; rilascia le autorizzazioni per l esercizio dell attività dei fondi; verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio; indica criteri omogenei per la determinazione del patrimonio dei fondi e della loro redditività; esercita, anche mediante ispezioni, il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi ecc. e i fondi pensione, Significativi i cambiamenti suggeriti dallo spending review del governo Monti. Resta al suo posto l Inps, o meglio super Inps (appesantita però dall inglobamento di Inpdap e Enpals., in particolare 17

18 l Inpdap si porta dietro un rosso da miliardi). Ma, addio Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico) e addio Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione): nasce l Ivarp, l Istituto unico per la vigilanza sulle assicurazioni private e sul risparmio previdenziale. Divisi i giudizi! 6 Molto critici, quelli degli addetti alla previdenza complementare, a cominciare da Assofondi (rappresentativa di 34 Fondi negoziali) attraverso il suo Segretario generale: Purtroppo non si tratta di un colpo alla cieca, ma del completamento del processo di svuotamento della previdenza complementare contrattuale iniziato con il Dlgs 252/05 attraverso l equiparazione dei fondi contrattuali alle forme individuali ( ) 7. Meno critici - e più attendisti - i giudizi provenienti da altre fonti : solo l esame del testo normativo potrà consentire un giudizio definitivo 8 IL LIBRO BIANCO AUSPICA UNO SVILUPPO DEL RISPARMIO DESTINATO ALLE PENSIONI COMPLEMENTARI PRIVATE - A questo punto, prima di soffermarsi sulle proposte del Libro bianco sulle pensioni (2012) non sarà inutile ricostruire un breve background di quanto (nel passato) ha preceduto le sue proposte. - Un breve backgroud - Direttiva 98/49/CE - La direttiva 98/49/CE relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea fissa una serie di diritti e doveri per coloro che hanno sottoscritto regimi pensionistici integrativi e costituisce un primo, ma molto importante, passo verso l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione per quanto riguarda le pensioni complementari. Le principali disposizioni della direttiva possono essere così sintetizzate: una persona che esce da un regime perché si trasferisce in un altro Stato membro non deve essere trattata diversamente, ai fini dei diritti acquisiti, da una persona che esce dal regime, ma resta nel paese. Per "diritti a pensione acquisiti" si intendono tutti quelli ottenuti in applicazione delle condizioni stabilite da un regime pensionistico complementare o, eventualmente, ai sensi della legislazione nazionale; gli Stati membri devono adoperarsi per garantire che i regimi pensionistici complementari eroghino agli iscritti ed ex iscritti, nonché agli altri aventi diritto, le prestazioni dovute in base a tali regimi in tutti gli Stati membri, dal momento che l'articolo 56 del trattato CE vieta qualsiasi restrizione alla libera circolazione dei pagamenti e capitali. La direttiva non disciplina la cosiddetta "trasferibilità" dei diritti alla pensione complementare, ovvero la possibilità di acquisire diritti (anche per periodi di lavoro più brevi del periodo di acquisizione minimo, oppure all'inizio della carriera) e di mantenerli trasferendoli ad un nuovo regime in caso di mobilità professionale in Europa. La mancanza di trasferibilità può avere gravi conseguenze per la mobilità dei lavoratori. 6 Cfr. V. 7 L Unità 12 luglio 8 De Mattia su MF, Un progetto vero per la nuova Ivarp, 7 luglio. 18

19 Nella direttiva sulla trasferibilità dei diritti pensioni (Direttiva 98/49/EC ) - sottolinea un Rapporto OSE del 2011 (effettuato per la Commissione, e tra l'altro critico nei confronti delle diverse classificazioni, BM, OCSE, UE, OIL ecc. dei sistemi pensionistici, oggi riscontrabili) - non mancano lacune per i waiting and vesting periods, per il coordinamento fiscale (che finisce con il limitare la trasferibilità dei diritti pensionistici), per dividendi e interessi pagati ai fondi pensione stranieri, IVA, trasferibilità di capitali, informazioni ecc. Le divergenze delle parti sociali - La stessa Commissione - riconoscendo da tempo l'impatto negativo che una ridotta trasferibilità può avere sulla mobilità dei lavoratori nell'ue - ha più volte consultato le parti sociali europee suggerendo loro di negoziare un accordo collettivo a livello europeo in questo campo. Tuttavia, le parti sociali hanno espresso opinioni divergenti sull'opportunità di avviare le trattative. 2005: Proposta di direttiva "relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare - Preso atto delle difficoltà delle parti sociali, il 20 ottobre 2005, la Commissione europea ha adottato una propria Proposta di direttiva "relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare" (COM(2005)507 def.). Il Consiglio (in particolare per l'opposizione degli olandesi) non è riuscito a giungere ad un accordo su questa proposta di direttiva sulla trasferibilità portabilità. Una sua applicazione in pochi paesi avrebbe creato una situazione tale per cui le persone in movimento dall'olanda verso la Francia o Germania avrebbero potuto portare i propri fondi con sé, mentre altri in movimento verso altri paesi non avrebbero potuto : la nuova proposta - Eliminando il diritto al trasferimento, e modificando anche il titolo della Direttiva che ora non parla più di "portabilità", la Commissione ha poi presentato una nuova Proposta di direttiva sulla portabilità: e cioè, la Proposta di direttiva sui requisiti minimi per favorire la mobilità del lavoro migliorando le condizioni di acquisizione e conservazione dei diritti di previdenza complementare" COM (2007) 603 final.. Portabilità e trasferibiiltà sono stati rimossi. L'enfasi cade sui requisiti minimi. Di fatto, ad oggi - come si è già sottolineato - per la trasferibilità dei diritti maturati ad oggi si riscontrano 4 possibili opzioni (piena eleggibilità immediata, congelamento dei diritti, metodo differenziale, eleggibilità pro tempore). La scelta è operata dai fondi, ma in genere è la normativa nazionale che definisce tempistica e modalità di trasferimento (delle posizioni accumulate) da un piano all altro : le proposte del Libro Bianco sulle pensioni complementari private - Uno degli obiettivi del Libro bianco è quello di Aiutare gli Stati membri a migliorare il contributo all'adeguatezza delle pensioni fornito dai sistemi di pensione complementare 9 privati. 9 Il termine "sistemi complementari privati di risparmio a fini pensionistici" si riferisce alle pensioni del secondo e del terzo pilastro, ovvero sia dei regimi professionali che dei sistemi privati di risparmio a fini pensionistici. 19

20 Nel Libro bianco sulle pensioni, il termine "Sistemi complementari privati di risparmio a fini pensionistici" si riferisce alle pensioni del secondo e del terzo pilastro, ovvero, sia alle Pensioni dei regimi professionali, sia a Sistemi privati di risparmio a fini pensionistici. Con Pensioni integrative, ci si riferisce ai regimi pensionistici professionali. In merito i Settori d'intervento sono questi tre: Copertura ed efficacia rispetto ai costi delle pensioni complementari private Sicurezza dei sistemi pensionistici complementari privati Mobilità delle pensioni integrative In sintesi, le iniziative proposte mirano a: ridurre gli ostacoli al movimento di diritti a pensione integrativa tra il settore privato e quello pubblico; migliorare la capacità dei cittadini di ricostruire i loro vari diritti a pensione; rimuovere gli ostacoli fiscali alla mobilità, e all'investimento, transfrontalieri di Fondi pensione e fornitori di assicurazione vita; aumentare la sicurezza transfrontaliera dei diritti a pensione professionale per i ricercatori migranti. In particolare per lo sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari private si legge nel Libro bianco sulle pensioni del la Commissione europea intende: individuare, con l'aiuto degli Stati, le migliori pratiche di imposte e altri incentivi; e anche sovvenzionare stati e parti sociali che intendano elaborare regimi pensionistici integrativi efficienti; e invitare l'spc a un censimento delle migliori pratiche relative ai dati pensionistici individuali per incoraggiare gli stati a fornire agli utenti informazioni migliori quando pianificano il pensionamento una proposta legislativa per rivedere la direttiva EPAP, volta ad agevolare ulteriormente l'attività transfrontaliera e ad aggiornare i controlli dei requisiti di solvibilità sulla base dell'art. 8 della direttiva 2006/94/C iniziative per garantire una protezione più efficace dei diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro entro il 2013, iniziative UE per migliorare la qualità dei prodotti pensionistici del terzo pilastro e per migliorare informazione e protezione dei consumatore grazie a Codici facoltativi, e eventualmente un regime di certificazione Ue per tali prodotti, ispirato alle misure adottate per migliorare l'informazione sui prodotti di investimento al dettaglio preassemblati, l' elaborazione (lavorando con parti sociali, specialisti dei servizi pensionistici, organi consultivi come il Forum delle pensioni o il Comitato consultivo sulle pari opportunità uomo donna) di un Codice di buone pratiche esemplari per regimi pensionistici professionali (2 pilastro) che affronti questioni quali il miglioramento della copertura dei dipendenti, la fase della liquidazione, la ripartizione e l'attenuazione dei rischi, il rapporto costi/benefici e l'assorbimento degli shock nel 2012 si riprenderà l'elaborazione di una direttiva sulla trasferibilità delle pensioni che stabilisca norme minime per acquisire e salvaguardare i diritti delle pensioni integrative. nel promuovere la mobilità transfrontaliera delle pensioni per tutte le professioni, saranno proseguiti i lavori per un Fondo pensione paneuropeo destinato ai ricercatori. sarà esaminata la possibilità di estendere il campo di applicazione del Regolamento CE n. 883/2004 (relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) a taluni regimi 20

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