LA SETTIMANA IN BREVE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA SETTIMANA IN BREVE"

Transcript

1 CIRCOLARE SETTIMANALE LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI Pagina 2 LE SCHEDE INFORMATIVE DECRETO LAVORO: LE NOVITÀ FISCALI CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 34 DEL 13 SETTEMBRE 2013 E' stato convertito nella Legge n. 99/2013 il Decreto lavoro. La legge è entrata in vigore il 23 agosto scorso e non contiene solo disposizioni finalizzate ad incentivare l'occupazione, ma anche alcune misure di carattere fiscale. Pagina 4 DEFINITE LE MODALITÀ E I TERMINI DI INVIO DELLO SPESOMETRO RELATIVO ALL'ANNO 2012 Con Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato definito il nuovo modello relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, cioè dello "spesometro". Per il 2012, il termine di invio dello spesometro è 12 novembre 2013 per i soggetti Iva che liquidano l'imposta su base mensile, ovvero 21 novembre 2013 per gli altri. Pagina 9 CONGUAGLIO TARES I comuni potranno posticipare al 2014 il pagamento della Tares relativa all'anno 2013, ma non quello della maggiorazione standard, riservata allo Stato per l'anno Tale importo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2013, unicamente tramite bollettino postale o F24, senza possibilità quindi di pagare tramite Mav o Rid bancari. Pagina 14 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE OPERAZIONI CON LA CROAZIA DOPO L'INGRESSO NELL'UNIONE EUROPEA Nella nostra consueta rubrica, analizziamo gli effetti ai fini fiscali dell'ingresso della Croazia nell'ue a far data dal 1 luglio Pagina 16 PRASSI DELLA SETTIMANA I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 22

2 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL AL Pagina 23 Pag. 2

3 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, Ben ritrovati! Vediamo insieme le novità di questa settimana. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 di venerdì 6 settembre 2013, il decreto n. 103 del 24 giugno scorso sull'aggiornamento della disciplina del "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali". Il decreto conferma il limite di euro per i mutui ammissibili alla garanzia del Fondo, ma dovrà essere cambiato il riferimento al tasso di interesse al quale saranno sottoscritti. In particolare, dal prossimo 21 settembre, quando entreranno in vigore le modifiche, si terrà conto di un livello di interessi "non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui pubblicato trimestralmente dal ministero dell'economia". Resta il requisito dell'età dei richiedenti, che deve essere non superiore a 35 anni, ma il reddito complessivo massimo ai fini Isee è ora elevato da a euro e verrà data priorità a coloro che non hanno un contratto a tempo indeterminato. Ampliato da 90 a 95 metri quadri, poi, il limite massimo di superficie che deve avere l'immobile da adibire ad abitazione principale. Il 9 settembre scorso, il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza dei Ragionieri (CNPR), ha approvato con una larga maggioranza le variazioni ai testi dello Statuto e del Regolamento della previdenza che riformano il sistema pensionistico dell'istituto di previdenza. Le modifiche sono il frutto di un lungo confronto con i Ministeri vigilanti ed impone alcuni sacrifici agli iscritti, come affermato dallo stesso Presidente della Cassa. L'età pensionabile passa a 68 anni con 40 anni di contributi (per gli iscritti nati a partire dal 1 gennaio 1963). La pensione di anzianità viene sostituita dalla pensione di vecchiaia anticipata (calcolata tutta in regime contributivo), la quale richiede un requisito minimo di 63 anni di anzianità e 20 anni di contributi. Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 9/DF pubblicata il 10 settembre e relativa alla Tares, ha precisato che il versamento dell'ultima rata della Tares 2013 si può sdoppiare, perché i Comuni possono far slittare il versamento ai primi mesi del 2014, ma non possono ritardare i pagamenti della maggiorazione statale di 30 centesimi a metro quadro, che devono comunque avvenire entro il 16 dicembre Il versamento deve avvenire con modello F24 o con il bollettino postale approvato appositamente con Decreto MEF , escludendo quindi gli strumenti automatici come MAV e RID. A partire da oggi 13 settembre entra in vigore la riforma della geografia giudiziaria, che prevede tra l'altro la soppressione di 30 tribunali e di altrettante procure, tutte le 220 sedi distaccate e 667 uffici del giudice di pace. L'intervento, con il meccanismo degli accorpamenti, potrebbe consentire un risparmio di risorse pari a 55 milioni di euro per il 2012 e 95 milioni per gli Pag. 3

4 anni successivi, oltre che un risparmio di personale. Il Ministro della Giustizia Cancellieri ha annunciato che sono già pronti due decreti correttivi sulla trattazione dei fascicoli e sui ritocchi agli assetti territoriali dei nuovi Tribunali. Si ricorda, infine, che sta per concludersi il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. La sospensione che ha congelato i termini processuali durante le vacanze estive è iniziata il 1 agosto e si concluderà domenica 15 settembre. Lunedì 16 settembre, quindi, riparte la macchina della giustizia, anche tributaria, e riparte quindi il decorso dei termini processuali. Riparte, ad esempio, per quanto riguarda il contenzioso tributario, il conteggio dei giorni per procedere al deposito di ricorsi, sia introduttivi sia costitutivi, di atti, di documenti e/o memorie illustrative. Un augurio di buon lavoro dalla Redazione Pag. 4

5 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Decreto lavoro: le novità fiscali E' stato convertito nella Legge n. 99/2013 il Decreto lavoro. La legge è entrata in vigore il 23 agosto scorso e non contiene solo disposizioni finalizzate ad incentivare l'occupazione, ma anche alcune misure di carattere fiscale, che hanno riguardato, in particolare: la responsabilità solidale negli appalti; il limite di reddito per la pensione di inabilità; le ritenute sugli interessi bancari su conti correnti e depositi; l'introduzione di un'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche; le agevolazioni per i contribuenti colpiti dal sisma di maggio 2012; l'aumento di un punto percentuale dell'iva dal 1 ottobre 2013; l'aumento del secondo (o unico) acconto Irpef/Ires/Irap 2013; le modifiche alla disciplina societaria riguardante le start-up; l'abolizione della Srl a capitale ridotto; le modifiche alla Srl semplificata e alla Srl ordinaria. LE NOVITA' FISCALI DEL DECRETO LAVORO RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI E LAVORATORI AUTONOMI Dopo il Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013), che ha eliminato la responsabilità solidale 1 negli appalti ai fini fiscali tra appaltatore e subappaltatore in caso di mancati versamenti Iva, lasciando invece ferma quella per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, anche il Decreto lavoro è intervenuto in tema di responsabilità solidale. Ha, infatti, esteso l'applicabilità della disciplina sulla responsabilità solidale (per le ritenute) anche ai lavoratori autonomi, cioè ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa da assolvere nei confronti dei lavoratori autonomi, e non solo, quindi, dei lavoratori dipendenti. In sostanza, anche l'impiego di lavoratori autonomi nei contratti di appalto di opere e servizi fa scattare l'obbligo di responsabilità solidale tra il committente e l'appaltatore, oltre che tra l'appaltatore ed il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto. La nuova disposizione non si applica in caso di contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. 1 Prevista dal D. Lgs. n. 276/2003. Pag. 5

6 LIMITE DI REDDITO PER PENSIONE DI INABILITÀ Viene stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità a favore dei mutilati e degli invalidi civili (100%) 2, è calcolato con esclusivo riferimento al reddito ai fini IRPEF del soggetto medesimo, con esclusione quindi del reddito percepito da altri componenti (es. coniuge) del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Si precisa che gli invalidi civili totali, per beneficiare dell'assegno di invalidità per il periodo d'imposta 2013 (pari a 275,87 euro), devono avere un reddito annuo (del soggetto interessato) non superiore a ,30 euro. La nuova disposizione si applica anche alle domande di pensione di inabilità già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto lavoro (23 agosto 2013), senza però il riconoscimento di importi arretrati e a condizione che sulle domande non sia intervenuto un provvedimento definitivo. La norma detta fine alla diatriba sul calcolo del limite reddituale da conteggiare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili totali, escludendo da tale conteggio il reddito del coniuge e di altri familiari appartenenti al nucleo familiare. INTERESSI SU CONTI E DEPOSITI Il Decreto lavoro è intervenuto anche sulle ritenute che le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare a titolo di acconto 3 per gli interessi maturati sulle somme depositate su conti correnti o depositi. In particolare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo (2014), il versamento di tale acconto è fissato nella misura del 110%. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la novità ha effetti solo sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. IMPOSTA DI CONSUMO SULLE SIGARETTE ELETTRONICHE A decorrere dal 1 gennaio 2014, sarà introdotta un'imposta di consumo del 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette elettroniche e delle relative parti di ricambio. La vendita di sigarette elettroniche e relative parti di ricambio, inoltre, viene ora consentita anche nelle tabaccherie. Con un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze da emanare entro il 31 ottobre 2013, verranno stabilite le norme per una disciplina organica della produzione e del commercio di tali prodotti. SISMA DI MAGGIO 2012 Viene stabilito che, per i contribuenti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni 4 colpiti dal sisma di maggio 2012, che abbiano subìto danni a seguito di tali eventi sismici, tutti i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti connessi con tali eventi sismici (di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione) non 2 Di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n Art. 35, comma 1, D.L. n. 46/ Di cui all'articolo 1 del D.L. n. 74/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122) e all'articolo 67- septies del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134). Pag. 6

7 concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'irap. IVA AL 22% DAL 1 OTTOBRE 2013 E' stato confermato il rinvio al 1 ottobre 2013 dell incremento di un punto percentuale dell aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, fissato inizialmente per il 1 luglio AUMENTO ACCONTI 2013 Con la conversione in legge del decreto del lavoro è confermato l'aumento, a decorrere dal 2013: dal 99 al 100% dell'acconto Irpef ed Irap dovuto dalle persone fisiche e società di persone; dal 100 al 101% dell'acconto Ires ed Irap previsto per i soggetti Ires. Gli aumenti si dovranno applicare in sede di calcolo della seconda o unica rata dell'acconto Irpef/Irap/Ires 2013, da versare entro il (in quanto quest'anno il 30 novembre cade di sabato), effettuando il versamento in misura pari alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Ecco le novità in materia di start up: START UP SOCI INVESTIMENTI DIPENDENTI DIRITTI REGISTRAZIONE Eliminato il vincolo che imponeva che i soci fossero persone fisiche e che detenessero per 24 mesi la maggioranza del capitale sociale Diminuita dal 20% al 15% la percentuale di spese in ricerca e sviluppo Introdotta la possibilità che la forza lavoro sia composta per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale Introdotta la possibilità che la società sia titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario Cancellato il termine di 60 giorni per depositare al Registro Imprese la dichiarazione di possesso dei requisiti Vengono, inoltre, estese anche al 2016 (oltre che al 2013, 2014 e 2015) le agevolazioni fiscali a favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese start-up. Il beneficio consiste nella detrazione Irpef del 19%, o deduzione Ires del 20% delle somme investite. Le suddette agevolazioni passano al 25% e 27% nel caso in cui le start-up siano a vocazione sociale, o sviluppino e commercializzino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. ABOLIZIONE SRL A CAPITALE RIDOTTO La legge di conversione del decreto del lavoro conferma la cancellazione della Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), introdotta con il D.l. 83/2012 5, già operata in sede di decreto legge. Pertanto non è più possibile costituire srl di tale tipologia e quelle finora costituite sono convertite in automatico dal Registro delle Imprese in srl 5 Art. 44 del D.l. 83/2012. Pag. 7

8 semplificate (Srls). MODIFICHE SRL SEMPLIFICATE Il decreto del lavoro nella sua versione finale conferma le modifiche attuate in sede di D.l. 76/2013 alla disciplina delle srl semplificate. Si ricorda che tale tipologia di società è stata introdotta dal decreto liberalizzazioni (art. 3 comma 1 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito in L. 27/2012), inserita nel codice civile all articolo 2643-bis e disciplinata oltre che dalla norma istitutiva anche dalle disposizioni della S.r.l. ordinaria laddove compatibili. Queste sono le caratteristiche della società modificate dal decreto del lavoro: la costituzione della Srls era consentita solo a persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni di età. Ora invece è eliminato per i soci il limite dei 35 anni, per cui alla Srls possono partecipare persone fisiche di qualunque età; era vietata la cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti d'età fissati per la costituzione della srls, ora tale divieto è stato eliminato; gli amministratori dovevano essere necessariamente soci, mentre ora si prevede che gli amministratori possano anche non essere soci; deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto In base alla modifica apportata in sede di conversione in legge del decreto del lavoro le clausole del modello sono inderogabili. Restano ferme, invece, le altre caratteristiche della Srls: la società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale; la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl semplificata; il Capitale sociale deve essere compreso tra 1 e euro, e può essere costituito solo da conferimenti in denaro e deve essere versato integralmente alla costituzione, nelle mani degli amministratori; l atto costitutivo, pur esigendo il passaggio dal notaio, non richiede onorari notarili ed è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. È dovuta solo l imposta di registro fissa sui conferimenti di capitale oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa (e poi una volta all anno) e le altre tasse normalmente dovute (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori). MODIFICHE SRL ORDINARIA Le novità apportate con la conversione in legge del decreto del lavoro alla disciplina societaria riguardano anche la Srl ordinaria, per la quale viene ora previsto che: il 25% del conferimento in denaro del capitale sociale venga effettuato agli amministratori, e non più in banca; il capitale sociale possa essere anche inferiore a euro, ma comunque almeno pari a 1 Euro. In questo caso i conferimenti devono 6 Fino all approvazione definitiva del modello standard le camere di commercio avevano bloccato l iscrizione nel Registro delle Imprese della nuova tipologia societaria, che pertanto è diventata pienamente operativa dal 29 agosto 2012, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta. Pag. 8

9 essere effettuati in denaro, e versati per intero nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società. Inoltre una somma pari a 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto Euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale e per coprire eventuali perdite, e deve essere sempre reintegrata nei casi in cui risulti diminuita per qualsiasi ragione. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Pag. 9

10 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Definite le modalità e i termini di invio dello spesometro relativo all'anno 2012 Lo spesometro (più propriamente detto comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva) relativo al periodo d'imposta 2012, con scadenza il , era stato sospeso dall'agenzia delle Entrate con comunicato stampa del in attesa dell'emanazione di un provvedimento dell'agenzia stessa, che avrebbe dovuto attuare le disposizioni semplificative previste dal D.l. 16/2012. Si ricorda, a tal proposito, che il D.l. 16/2012 ha soppresso il limite di per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura. Per tali operazioni, quindi, è necessario trasmettere per ciascun cliente e fornitore, l importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere dall ammontare unitario di ciascuna fattura. E' rimasto invece fermo il limite di (al lordo dell Iva) per la comunicazione delle operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura. Nel comunicato stampa del l'agenzia delle Entrate: aveva confermato che la scadenza del 30 aprile non era più valida in quanto a seguito delle modifiche apportate dal D.l. 16/2012 non era possibile adempiere all'obbligo di comunicazione con le stesse modalità dell'anno precedente; aveva annuncia l'approvazione a breve di un nuovo modello di comunicazione, e la fissazione di una nuova scadenza per i dati del Tale provvedimento è stato pubblicato il 2 agosto 2013, e ad esso è stato allegato il nuovo modello di comunicazione. MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLO SPESOMETRO SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE Sono obbligati alla compilazione e all'invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia operazioni: rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti); ricevute da soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori); rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni/servizi non rientranti nell attività d impresa o di lavoro autonomo). L'adempimento riguarda anche: i soggetti in contabilità semplificata, di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73; gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell art. 4 del DPR 633/72; Pag. 10

11 i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell art. 36-bis del DPR 633/72; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all art. 13 della L n. 388; i soggetti che adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli ex minimi, di cui all art. 27 co. 3, 4 e 5 del DL n e al provv. Agenzia delle Entrate n Il provvedimento del prevede che il nuovo modello vada utilizzato anche: per gli acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a Euro, effettuati in contanti da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quelle italiana e da quella di altri Paesi dell'unione Europea o dello Spazio economico Europeo (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012). Si ricorda, infatti, che in deroga al divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori ai euro, gli esercenti possono accettare pagamenti oltre la soglia (comunque non superiori a Euro) purché venga rispettato un determinato iter, tra cui rientra l'invio di una comunicazione preventiva all'agenzia delle entrate, il cui modello è stato approvato con provvedimento del Questa comunicazione ora potrà essere effettuata direttamente utilizzando il modello di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva, approvato con provvedimento del ; a decorrere dalle operazioni relative al 2012, dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto. Si ricorda, infatti, che tali soggetti devono comunicare telematicamente all Anagrafe Tributaria i dati anagrafici dei propri clienti entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti in essere nell anno precedente. A seguito del provvedimento del la comunicazione dei dati relativi al 2012 potrà essere trasmessa entro il maggiore il termine del 12 novembre La comunicazione deve essere ordinariamente inviata secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttoriale del 21/11/2011. Ora, a seguito del provvedimento del , a partire dalle operazioni relative al 2012, la comunicazione può essere effettuata, in alternativa, utilizzando il modello di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva approvato il 2 agosto 2013 (spesometro); a partire dalle operazioni annotate dall'1 ottobre 2013, per gli acquisti da operatori economici di San Marino, al posto dell'attuale comunicazione cartacea. La comunicazione (ex art. 16 comma c del D.M. 24/12/1993) dovrà essere inviata in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione; a partire dalle operazioni effettuate dall' , per le operazioni con soggetti residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (c.d. black-list), rispettando i termini indicati nell'articolo 3 Pag. 11

12 del Dm (quindi entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere mensile o trimestrale). Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso. SOGGETTI ESONERATI ED ESCLUSI I contribuenti minimi (di cui all art. 1 co della L n. 244) sono esclusi dall obbligo di comunicazione, in quanto esonerati in via generalizzata dagli obblighi IVA, fatta salva la certificazione fiscale dei corrispettivi. L esclusione vale anche per le persone fisiche che si avvalgono del nuovo regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. nuovi contribuenti minimi ). Sono escluse anche le Amministrazioni Pubbliche, ossia lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle indicate all'art. 4 del D.p.R. 633/72. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE L'obbligo di comunicazione dello spesometro è stato semplificato a partire dalle operazioni relative al 2012: per le operazioni con obbligo di emissione della fattura, la comunicazione va effettuata a prescindere dal relativo ammontare (è stata eliminata infatti la soglia dei 3.000). Di fatto, dunque, con riguardo alle operazioni per le quali è obbligatoria l emissione della fattura, analogamente ai vecchi elenchi clienti - fornitori, dovrà essere comunicato l importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente/fornitore, indipendentemente dall ammontare unitario di ciascuna fattura; per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, resta invece confermato il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell IVA, e l obbligo di distinta comunicazione per ciascuna operazione, attiva e passiva. La soglia dei euro, prevista per i soggetti non tenuti all'emissione della fattura, non vale se la fattura viene comunque emessa in sostituzione di altro idoneo documento fiscale. In questo caso, quindi, ogni operazione - anche inferiore alla soglia dei euro - va comunicata. Tuttavia, in via transitoria (per le operazioni relative al 2012 e 2013) i commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio potranno comunicare solo le fatture di importo pari o superiore a 3.600, al lordo dell IVA. Sempre con l'intento della semplificazione, se al posto delle fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 300 Euro sia stato annotato un documento riepilogativo, nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l'ammontare complessivo imponibile delle Pag. 12

13 operazioni e quello complessivo dell'imposta. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: le importazioni; le esportazioni 7 ; le operazioni intracomunitarie; le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria; le operazioni di importo pari o superiore a Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Con il nuovo modello approvato con il provvedimento del il contribuente potrà scegliere tra due modalità di compilazione: analitica (operazione per operazione) o aggregata. L'opzione, una volta scelta, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, ed anche in caso di invio sostitutivo. L'invio dei dati in forma aggregata, tuttavia, non è consentito per: gli acquisti da san Marino oggetto di autofatturazione; gli acquisti e le cessioni da/nei confronti dei produttori agricoli di cui all'art. 34, 6 comma del D.p.r. 633/72; le comunicazioni delle vendite a extracomunitari in contanti sopra i mille euro. Se si sceglie la modalità analitica bisogna le singole fatture emesse o ricevute, con le seguenti informazioni: anno di riferimento; partita Iva o in mancanza codice fiscale; per ciascuna fattura attiva la data del documento, il corrispettivo al netto dell'iva, l'imposta (o la specifica che trattasi di operazioni non imponibili o esenti) e la data di registrazione per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse; per ciascuna fattura passiva la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'iva, l'imposta (o la specifica che trattasi di operazioni non imponibili o esenti) e la data del documento; per i soggetti che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili vanno esposti: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'imposta; per ciascuna controparte e per ciascuna operazione l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta. Per quanto riguarda le operazioni senza obbligo di emissione di fattura, e la comunicazione da inviare per gli acquisti sopra i mille euro effettuati dai turisti extracomunitari, questi sono gli elementi da indicare per ciascuna cessione o prestazione di servizi: anno di riferimento; codice fiscale del cessionario o committente; per i soggetti non residenti privi del codice fiscale i corrispettivi comprensivi dell'iva. Se si sceglie, invece, la modalità aggregata si indicherà per ogni cliente 7 Art. 8 comma 1 lett. a) e b) del D.p.r. 633/72. Pag. 13

14 e fornitore: la partita Iva o in mancanza il codice fiscale; il numero delle operazioni aggregate; l'intero importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; l'intero importo delle operazioni fuori campo Iva; l'intero importo delle operazioni con Iva non esposta in fattura; l'intero importo delle note di variazione; l'intera imposta sulle operazioni imponibile; l'intera imposta relativa alle note di variazione. TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE Il termine di invio dello spesometro per il periodo 2012 è: 12 novembre 2013 per i soggetti Iva che liquidano l'imposta su base mensile; 21 novembre 2013 per gli altri. Per lo spesometro relativo al 2013 e per gli anni successivi la scadenza è fissata al: 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggetti mensili; 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento per gli altri. La procedura per annullare i file inviati o per sostituire un file inviato con uno nuovo, relativo allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze sopra elencate. MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE Il modello di comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito dell'agenzia delle entrate, e deve essere inviato telematicamente attraverso i canali Entratel o Fisconline, utilizzando l'apposito software messo a disposizione dall'agenzia, che permette di verificare la congruenza dei dati con quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento attuativo del Il modello si considera trasmesso nel momento in cui la fase di ricezione del file da parte dell'agenzia delle Entrate è completata. L'attestazione dell'avvenuta ricezione avviene mediante il rilascio di una ricevuta, generalmente entro i 5 giorni lavorativi successivi all'invio. Se il file viene scartato per i seguenti motivi: mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro; codice di autenticazione o di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; file non elaborabile in quanto non verificato utilizzando il software di controllo; mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati. la comunicazione non si considera trasmessa. L'Agenzia delle entrate trasmetterà in via telematica le motivazioni sopra elencate, e il soggetto interessato potrà rinviare correttamente i dati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Pag. 14

15 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Conguaglio Tares I comuni potranno posticipare al 2014 il pagamento della Tares relativa all'anno 2013, ma non quello della maggiorazione standard, riservata allo Stato per l'anno Tale importo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2013, unicamente tramite bollettino postale o F24, senza possibilità quindi di pagare tramite Mav o Rid bancari. Questo è quanto ha affermato il Ministero dell'economia e delle Finanze con la risoluzione 9/DF del LA RISOLUZIONE 9/2013 DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE ENTRO IL A regime la Tares va versata in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre 8. Per il 2013 è stato previsto un regime transitorio, per cui la prima rata è stata posticipata a luglio dal D.l. 1/2013. Infine il decreto sblocca debiti, come chiarito con la circolare 1/DF/2013, ha previsto la possibilità per il Comune di stabilire in autonomia il calendario dei pagamenti e il numero di rate di versamento, con l'unico vincolo di pubblicare la delibera di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul relativo sito Internet, almeno 30 giorni prima della data decisa per il versamento. Il decreto sblocca debiti ha previsto inoltre che la maggiorazione di 0,30 per metro quadrato, inizialmente destinata a copertura dei servizi indivisibili, per il 2013 sia interamente riservata allo Stato, e sia versata in un unica soluzione insieme all ultima rata della Tares con il mod. F24, o con l apposito bollettino di c/c/p. In base alle ultime precisazioni fornite dal Mef con la risoluzione 9/DF/2013, la maggiorazione dovrà comunque essere saldata entro il Per quanto riguarda il pagamento, il decreto Imu 9 ha previsto che il comune predisponga e invii ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata della Tares, costituito dal modello F24 e dal bollettino di c/c/p di cui al DM 14 maggio 2013, dove è prevista la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo e di maggiorazione, consentendo così alla Struttura di gestione dell'agenzia delle entrate di attribuire direttamente ai soggetti destinatari le somme loro spettanti. Il versamento deve avvenire entro il 16 giorno di ciascun mese di scadenza delle rate (come stabilito dall'art. 18 del D.lgs. 241/1997 per i versamenti unitari e dall'art. 4 del DM per il bollettino di conto 8 Secondo l'art. 14 comma 35 del D.l. 201/ Art. 5 comma 4 del D.l. 102/2013. Pag. 15

16 corrente postale) pertanto se l'ente ha fissato come scadenza ultima per il 2013 il mese di dicembre, il versamento dovrà avvenire entro il giorno POSSIBILE POSTICIPARE LA TARES AL 2014 In considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 5 del D.l. 102/2013, i comuni hanno la possibilità di approvare il regolamento che disciplina la Tares secondo il nuovo principio "chi inquina paga", diverso da quelli previsti dalla norma originaria (art. 14 del D.l. 201/2011), e che tale facoltà può essere esercitata dall ente entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 (che il comma 1 dell art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013), la posticipazione al 2014 della scadenza di versamento del tributo è giustificata, e appare ragionevole. In base alle affermazioni del ministero, esposte nella Risoluzione 9/DF/2013, resta però fermo il termine del per il versamento della maggiorazione, come indicato al paragrafo precedente. Con queste dichiarazioni la risoluzione 9/DF/2013 definisce in maniera chiara che i comuni, nel rimodulare i regolamenti, possono anche prevedere rate con scadenza nel 2014, ma il versamento della maggiorazione standard deve essere assicurato per il L'adempimento è necessario sia per assicurare che il gettito della maggiorazione venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell esercizio 2013 sia per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l entità delle misure compensative per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Pag. 16

17 SAPERE PER FARE OPERAZIONI CON LA CROAZIA DOPO L'INGRESSO NELL'UNIONE EUROPEA INTRODUZIONE A partire dal 1 luglio 2013, la Croazia è entrata a far parte dell'unione Europea. Da tale data, quindi, le operazioni di scambi di beni poste in essere con operatori residenti in tale Stato sono considerate operazioni intracomunitarie e, quindi, si applica la disciplina prevista dal D.L. n. 331/1993. Per le prestazioni di servizi c.d. generiche continua, invece, ad applicarsi l'attuale regime IVA, salvo l obbligo di integrare la fattura estera relativamente ai servizi ricevuti da operatori croati e di presentare i modelli Intra. Analizziamo nel dettaglio gli effetti ai fini fiscali dell'ingresso della Croazia nell'ue. INDICE DELLE DOMANDE 1. Da quando la Croazia è entrata a far parte dell'unione Europea? 2. Quali sono gli effetti ai fini fiscali dell'ingresso della Croazia nell'ue? 3. Qual è il codice Iso per la Croazia? 4. Se l'operatore croato non dispone ancora di un numero di identificazione, si deve applicare l'iva? 5. Quali regole occorre seguire nello scambio di beni con la Croazia? 6. Qual è il trattamento ai fini Iva degli scambi di beni con la Croazia già in corso al 1 luglio 2013? 7. Quali regole occorre seguire per le prestazioni di servizi rese/ricevute con la Croazia? 8. Quando vanno presentati i modelli Intra in relazione alle operazioni con la Croazia? Pag. 17

18 DOMANDE E RISPOSTE D.1 DA QUANDO LA CROAZIA È ENTRATA A FAR PARTE DELL'UNIONE EUROPEA? R.1 Con la Legge n. 17 del , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del Supplemento Ordinario n. 42, è stata data ratifica ed esecuzione al Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all Unione Europea. Il processo di allargamento dell U.E. alla Croazia si è attuato a decorrere dal 1 luglio 2013, data di entrata in vigore del predetto Trattato. Ora, l'unione Europea è costituita, quindi, da 28 Paesi membri. D.2 QUALI SONO GLI EFFETTI AI FINI FISCALI DELL'INGRESSO DELLA CROAZIA NELL'UE? R.2 Ai fini fiscali, l'ingresso della Croazia nell'ue comporta che gli scambi di beni da e verso la Croazia sono considerati ora, a tutti gli effetti, operazioni intracomunitarie, con l'applicazione quindi della disciplina prevista dal D.L. n. 331/1993. In particolare, l art. 38 del D.L. n. 331/1993 definisce acquisti intraue: le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d imposta, ovvero dall acquirente o da terzi per loro conto. Per le prestazioni di servizi generiche, si applica l'attuale regime IVA previsto dall'art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, salvo l obbligo di integrare la fattura estera relativamente ai servizi ricevuti da operatori croati. Sia per gli scambi di beni, che per le prestazioni di servizi "generiche" rese/ricevute, inoltre, devono essere presentati i modelli Intra. D.3 QUAL È IL CODICE ISO PER LA CROAZIA? R.3 I soggetti che effettuano un operazione intracomunitaria devono essere in possesso del numero di identificazione che si compone di: un codice alfabetico di 2 caratteri (codice ISO), che contraddistingue lo Stato membro (ad esempio, per l'italia è "IT", per la Germania è "CE", ecc.); un codice numerico/alfanumerico corrispondente alla partita IVA. Per la Croazia il numero di identificazione è composto da 11 cifre, precedute dal codice HR. Pag. 18

19 Il numero di identificazione va riportato nella fattura emessa dal cedente/prestatore nazionale (art. 21, DPR n. 633/72). E', inoltre, necessaria la preventiva iscrizione nell apposito elenco VIES, che consente di non applicare l'iva nei confronti dell acquirente/committente per l'operazione intracomunitaria. Per completezza, si riepilogano qui di seguito i codici ISO dei 28 Stati membri dell'ue: Stato UE Codice ISO 1 Austria AT 2 Belgio BE 3 Bulgaria BG 4 Cipro CY 5 Croazia HR 6 Danimarca DK 7 Estonia EE 8 Finlandia FI 9 Francia Principato di Monaco FR 10 Germania DE 11 Gran Bretagna GB 12 Grecia EL 13 Irlanda IE 14 Italia IT 15 Lettonia LV 16 Lituania LT 17 Lussemburgo LU 18 Malta MT 19 Olanda NL 20 Polonia PL 21 Portogallo PT 22 Repubblica Ceca CZ 23 Repubblica Slovacca SK 24 Romania RO 25 Slovenia SI 26 Spagna ES 27 Svezia SE 28 Ungheria HU D.4 SE L'OPERATORE CROATO NON DISPONE ANCORA DI UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE, SI DEVE APPLICARE L'IVA? R.4 No. Se nel periodo di prima applicazione delle nuove disposizioni in merito all'ingresso della Croazia nell'ue l operatore croato non ha ancora un numero di identificazione, il cedente/prestatore italiano potrà emettere fattura senza applicazione dell IVA (cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93, prestazione non soggetta ex art. 7-ter, DPR n. 633/72) a condizione che l acquirente/committente croato dimostri di: essere soggetto passivo d imposta; aver richiesto al competente Ufficio fiscale l attribuzione del numero di identificazione ai fini IVA. Pag. 19

20 Successivamente, quando l acquirente/committente croato avrà ottenuto il numero di identificazione, dovrà comunicarlo al cedente/prestatore italiano, il quale provvederà ad integrare la fattura con tale indicazione. D.5 QUALI REGOLE OCCORRE SEGUIRE NELLO SCAMBIO DI BENI CON LA CROAZIA? R.5 La disciplina IVA per gli scambi di beni con la Croazia è quella stabilita dal D.L. n. 331/1993, come modificato da ultimo dalla Finanziaria In particolare, a seguito di tali modifiche, con riguardo al momento di effettuazione delle operazioni, l acquisto intraue si considera effettuato all inizio del trasporto/spedizione dei beni nello Stato di provenienza (data di partenza dei beni dal territorio UE). Per quanto riguarda le cessioni intraue, si fa riferimento all inizio del trasporto/spedizione dei beni dall Italia. In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro 2 mesi dal momento di effettuazione dell operazione, l acquirente dovrà emettere un autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello dell operazione. Occorre, inoltre, registrare la fattura estera, integrata con imponibile, aliquota e imposta: nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, con riferimento al mese precedente, in base alla relativa numerazione e indicazione del corrispettivo in valuta estera; nel registro degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. L effettuazione di un acquisto/cessione intraue comporta, poi, l obbligo di compilazione e presentazione rispettivamente del mod. INTRA-2 (relativo agli acquisti) e del mod. INTRA-1 (per le cessioni). D.6 QUAL È IL TRATTAMENTO AI FINI IVA DEGLI SCAMBI DI BENI CON LA CROAZIA GIÀ IN CORSO AL 1 LUGLIO 2013? R.6 La questione del trattamento IVA delle operazioni con la Croazia già in corso al 1 luglio 2013 può essere risolta considerando quanto stabilito dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 60 del D.L. n. 331/1993 e quanto precisato dall'agenzia delle Dogane con la Circolare n. 11/D del Nello specifico, la Circolare delle Dogane ha affermato che: "...le merci le quali, al momento dell adesione, si trovano in libera pratica nell Unione o nel nuovo Stato membro, risultano assoggettate allo stesso regime nell insieme dell Unione allargata; il principio si applica a tali prodotti anche qualora, prima dell adesione, essi siano stati vincolati ad un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare lo status UE Pag. 20

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate

Dettagli

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Dott. Rag. MORATELLI Pietro Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c. CIRCOLARE N 2/2007 Tivoli, 29/01/2007 Oggetto: NOVITA MODELLI INTRASTAT. Spett.le Clientela, dal 1 gennaio 2007 la ROMANIA e la BULGARIA sono entrate a far parte dell Unione Europea, pertanto le merci

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 15/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) per l anno 2014 dovrà essere presentata entro

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 152 del 10 Ottobre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Appuntamento con lo spesometro: 12.11.2013 per i contribuenti IVA mensili o 21.11.2013 per i contribuenti IVA trimestrali

Dettagli

Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori

Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen Bolzano T 0471.306.411 F 0471.976.462 E info@interconsult.bz.it I www.interconsult.bz.it

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2013

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2013 PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2013 I versamenti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati dall art. 17, D.Lgs. 241/1997 e gli adempimenti fiscali che cadono

Dettagli

SPESOMETRO 2014. Nella tabella seguente riportiamo i dati utili per la predisposizione della Comunicazione: Dati utili all adempimento

SPESOMETRO 2014. Nella tabella seguente riportiamo i dati utili per la predisposizione della Comunicazione: Dati utili all adempimento Comunicazione del 27/03/2014 SPESOMETRO 2014 Gentili Clienti, il 10 aprile 2014, per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile e il 22 aprile 2014, per gli altri soggetti, scade il termine

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

Studio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013

Studio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 marzo 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006). PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 agosto 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala che

Dettagli

Rag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti

Rag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2014 AL 15 MARZO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2014 al 15 2014, con il commento

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 CIRCOLARE Aprile 2014 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 Gentili clienti! Con la presente circolare vorremmo portarla a conoscenza delle ultime novità. Si segnala ai Signori

Dettagli

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI Bergamo, marzo 2014 CIRCOLARE N. 9/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) costituisce un adempimento da considerarsi a

Dettagli

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10 N. 2 del 2007 NOVITA IN MATERIA DI ELENCHI INTRASTAT ADESIONE ALL UNIONE EUROPEA DI DUE NUOVI STATI A decorrere dal 1 gennaio 2007, sono entrati a far parte dell Unione Europea due nuovi Stati: la Bulgaria

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

NOTA INFORMATIVA N. 29/2013

NOTA INFORMATIVA N. 29/2013 Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI RITA MAGGI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

Circolare n. 5 del 27 marzo 2015

Circolare n. 5 del 27 marzo 2015 Circolare n. 5 del 27 marzo 2015 Spesometro 2015 (operaziionii 2014), da trasmettere entro iill 10/20 dii apriille 2015 L art. 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto l obbligo, per i soggetti

Dettagli

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011 Informativa n. 22 del 16 giugno 2011 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2013

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2013 PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2013 Martedì 15 ottobre Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 Annotazione dell'eventuale documento cumulativo delle fatture

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 G.U. 3 febbraio 2015 n. 27 Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dettagli

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale.

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Giugno 2008 Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. Dom. 15 (termine prorogato a lun.16) Fattura differita Scade

Dettagli

OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari

OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari Informativa per la clientela di studio N. 121 del 26.10.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari Con il presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015 Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 settembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA

Dettagli

Circolare n. 33. del 10 ottobre 2013

Circolare n. 33. del 10 ottobre 2013 Circolare n. 33 del 10 ottobre 2013 Spesometro, operazioni con paradisi fiscali, contratti di leasing, locazione e noleggio e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Nuove modalità e termini di effettuazione

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 al 15 dicembre 2011, con il commento

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 novembre 2015, con il commento dei

Dettagli

NUOVI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI

NUOVI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI NUOVI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI L art. 21, DL n. 78/2010, al fine di contrastare l evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto un nuovo adempimento, quello di comunicare telematicamente

Dettagli

- 10/04/2015 per i contribuenti iva mensili; - 20/04/2015 per tutti gli altri contribuenti.

- 10/04/2015 per i contribuenti iva mensili; - 20/04/2015 per tutti gli altri contribuenti. INFORMATIVA N. 5 / 2015 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: COMUNICAZIONE ELENCO CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO) ANNO 2014 Riferimenti Legislativi: Art. 21, D.L. n. 78/2010; Provvedimento Agenzia

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (SPESOMETRO) APPROFONDIMENTO E RINVIO DELLE COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (SPESOMETRO) APPROFONDIMENTO E RINVIO DELLE COMUNICAZIONI Ufficio Studi CODAU "Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (SPESOMETRO)

Dettagli

SPESOMETRO ANNO 2013

SPESOMETRO ANNO 2013 Tipologia: FISCO Protocollo: 2005414 Data: 28.03.2014 Oggetto: spesometro anno 2013 SPESOMETRO ANNO 2013 Gentile Associato, come noto, l art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l obbligo

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA INFORMATIVA N. 075 19 MARZO 2013 IVA LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA Art. 1, commi da 324 a 330, Legge n. 228/2012 DM 22.2.2010 Artt. 39, 46, 47 e 50, DL

Dettagli

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012.

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012. Circolare n. 2/2013 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Esercizio, durata e revoca dell opzione 1 Premessa Come anticipato nella circolare

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare numero 04 del 3 febbraio del 2012 Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2011 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni

Dettagli

Scadenze fiscali: APRILE 2015 10 APRILE 2015

Scadenze fiscali: APRILE 2015 10 APRILE 2015 Scadenze fiscali: APRILE 2015 10 APRILE 2015 SOGGETTI PASSIVI IVA CHE EFFETTUANO LA LIQUIDAZIONE MENSILE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (CONTRIBUENTI IVA MENSILI) Esclusivamente in via telematica,

Dettagli

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE Dott. Danilo Cortesi A tutti i Clienti Loro sedi Ravenna, 11/02/2013 Circolare informativa n. 5/2013 Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE

Dettagli

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008)

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) Dir. 2008/8 Servizi Dir. 2008/9 Rimborsi non residenti Dir. 2008/117 Intrastat Entrata in vigore: 1 gennaio 2010 ( in progress 1 gennaio 2011 2013 e 2015 per alcuni

Dettagli

Circolare N. 169 del 3 Dicembre 2015

Circolare N. 169 del 3 Dicembre 2015 Circolare N. 169 del 3 Dicembre 2015 E-commerce: stop a scontrini e ricevute per le operazioni svolte nei confronti di privati Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il decreto

Dettagli

SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2014

SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2014 SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2014 Entro lunedì 1 dicembre (il 30 novembre è festivo) LAVORO/COMMITTENTI. DICHIARAZIONI E 1. Invio Modello EMens all INPS. Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato

Dettagli

Scadenzario Fiscale 2015

Scadenzario Fiscale 2015 Scadenzario Fiscale 2015 Marzo 2015 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con i tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

Scadenzario Fiscale 2015

Scadenzario Fiscale 2015 Scadenzario Fiscale 2015 Aprile 2015 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con il tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it

Dettagli

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Modena, 08 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

ACCONTO IVA SCHEMA DI SINTESI. Versamento IVA per il mese di dicembre dell'anno precedente. x 88% = Al lordo dell'acconto IVA versato lo scorso anno.

ACCONTO IVA SCHEMA DI SINTESI. Versamento IVA per il mese di dicembre dell'anno precedente. x 88% = Al lordo dell'acconto IVA versato lo scorso anno. SOMMARIO TO SCHEMA DI SINTESI GENERALITÀ SCRITTURE CONTABILI METODI POSSIBILI PRINCIPALI ESCLUSIONI ESEMPI DI SCOMPUTO DELL ACCON APPENDICE SUL METODO ALTERNA TIVO ESEMPI DI COMPILAZIONE MOD. F2 RAVVEDIMENTO

Dettagli

SPESOMETRO 2013: 1 PREMESSA

SPESOMETRO 2013: 1 PREMESSA SPESOMETRO 2013: 1 PREMESSA L art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) ha introdotto l obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate le

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 129 del 23 Settembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Commercio elettronico: per le operazioni UE anche i regimi agevolati applicano il MiniOne Stop Shop Gentile cliente,

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010 Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento

Dettagli

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE SCADENZARIO PER LE ASD Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7

Dettagli

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 Ai Gentili Clienti Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 1 La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) ha introdotto novità in materia di fatturazione da applicare su tutte le operazioni

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Circolare N. 31 del 27 Febbraio 2015

Circolare N. 31 del 27 Febbraio 2015 Circolare N. 31 del 27 Febbraio 2015 Lettere di intento: la nuova procedura Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, ultimato il periodo transitorio, sono entrate in vigore dallo scorso

Dettagli

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A dott. sa Ausilia RUBIANO Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 MODELLI INTRASTAT: NOVITA. Con il

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Fiscal News N. 294. Lo spesometro e le operazioni non documentate da fattura. La circolare di aggiornamento professionale 05.11.2013.

Fiscal News N. 294. Lo spesometro e le operazioni non documentate da fattura. La circolare di aggiornamento professionale 05.11.2013. Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 294 05.11.2013 Lo spesometro e le operazioni non documentate da fattura Categoria: Iva Sottocategoria: Spesometro Nello spesometro ordinario,

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

SCADENZARIO MESE DI AGOSTO 2012

SCADENZARIO MESE DI AGOSTO 2012 SCADENZARIO MESE DI AGOSTO 2012 01/08/2012 Contenzioso Dal 1 agosto 2012 (e fino al 15 settembre 2012) inizia il periodo di sospensione feriale dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative

Dettagli

1. DICHIARAZIONI D INTENTO, PRONTO IL SOFTWARE PER L INVIO ONLINE

1. DICHIARAZIONI D INTENTO, PRONTO IL SOFTWARE PER L INVIO ONLINE Dott. Marco Baccani 20121 Milano Dott. Salvatore Fiorenza Piazza Cavour, 3 Dott. Ferdinando Ramponi Tel. (+39) 02 764214.1 Dott. Massimo Rho Fax (+39) 02 764214.61 Dott. Federico Baccani Dott. Filippo

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato firmato il Decreto che prevede lo spostamento dei termini, dal 18

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA Centro Telematico PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA La legge 662/1996, collegata alla finanziaria 1997, ha conferito al Governo una delega per emanare decreti legislativi

Dettagli

Scadenzario Fiscale 2014

Scadenzario Fiscale 2014 Scadenzario Fiscale 2014 Novembre 2014 2014 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con i tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

La certificazione unica CUD

La certificazione unica CUD La certificazione unica CUD Il datore di lavoro sostituto d'imposta dei propri dipendenti: il CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno (fino al 2007 il termine era il 15 marzo) il sostituto deve rilasciare

Dettagli

SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2014 DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI. Entro martedì 3 giugno (il 31 maggio cade di sabato ed il 2 giugno è festivo)

SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2014 DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI. Entro martedì 3 giugno (il 31 maggio cade di sabato ed il 2 giugno è festivo) SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2014 Entro martedì 3 (il 31 maggio cade di sabato ed il 2 è festivo) DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI. 1. Invio Modello EMens all INPS. Entro oggi gli enti associativi che abbiano

Dettagli

Abolita la Comunicazione annuale dati IVA

Abolita la Comunicazione annuale dati IVA Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 307 29.10.2014 D.D.L. di Stabilità 2015: Dichiarazione IVA entro Febbraio Abolita la Comunicazione annuale dati IVA Categoria: IVA Sottocategoria:

Dettagli

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Operatori dell e-commerce - partite dal 1 ottobre le registrazioni al mini sportello unico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il Provvedimento

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

MAGGIO 2013 CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

MAGGIO 2013 CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 31 Venerdì Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati

Dettagli

Circolare n. 34. del 21 ottobre 2013

Circolare n. 34. del 21 ottobre 2013 Circolare n. 34 del 21 ottobre 2013 Spesometro, operazioni con paradisi fiscali, contratti di leasing, locazione e noleggio e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Nuove modalità e termini di effettuazione

Dettagli

Torino, 10/09/2015 SCADENZARIO TRIBUTARIO: SETTEMBRE 2015. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di settembre 2015.

Torino, 10/09/2015 SCADENZARIO TRIBUTARIO: SETTEMBRE 2015. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di settembre 2015. Torino, 10/09/2015 SCADENZARIO TRIBUTARIO: SETTEMBRE 2015 Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di settembre 2015. 15 Martedì IVA Fatturazione differita: scade il termine per l emissione

Dettagli

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni n 24 del 15 giugno 2012 circolare n 416 del 14 giugno 2012 referente BERENZI/mr Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni Con il DPCM in corso di pubblicazione in Gazzetta

Dettagli

CIRCOLARE 36/E 21.06.2010

CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 SIMONE DEL NEVO 24.06.2010 Studio Del Nevo I CHIARIMENTI Assumono rilevanza intrastat solo le prestazioni di servizio generiche disciplinate dall articolo 7 ter DPR 633/72: CICLO

Dettagli

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT EMISSIONE DELLA FATTURA PER I SERVIZI EXTRATERRITORIALI - MODALITA D INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RESI AD OPERATORI

Dettagli

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Gennaio 2011. Approfondimento su: Rendicontazione del 5 per mille dell irpef

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Gennaio 2011. Approfondimento su: Rendicontazione del 5 per mille dell irpef SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Gennaio 2011 Approfondimento su: Rendicontazione del 5 per mille dell irpef Sab. 15 (termine prorogato a lunedì 17) Fattura differita Scade oggi il termine per l emissione

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Informativa - ONB INDICE. ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI Via Icilio n 7 00153 ROMA - Tel. 06.57060221 Email: consulenzafiscale@onb.

Informativa - ONB INDICE. ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI Via Icilio n 7 00153 ROMA - Tel. 06.57060221 Email: consulenzafiscale@onb. Informativa - ONB Spesometro, operazioni con paradisi fiscali, contratti di leasing, locazione e noleggio e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Nuove modalità e termini di effettuazione - Modello

Dettagli

Scadenzario Fiscale 2015

Scadenzario Fiscale 2015 Scadenzario Fiscale 2015 Settembre 2015 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con il tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it

Dettagli

STUDIO SALVETTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Agosto 2011

STUDIO SALVETTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Agosto 2011 DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI DOTT. COMM. FRANCESCO SALVETTA DOTT. COMM. MARA DAVI COLLABORATORI DOTT. COMM. EMANUELE FRANZOIA DOTT. LUCA VALLE RAG. ERICA CALIARI OP. GEST. BARBARA RAFFONE

Dettagli

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010 CNA SERVIZI INFORMA 2010 ELENCO ARGOMENTI TRATTATI Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari1 Presentazione modello unico dichiarazione ambientale (MUD)

Dettagli

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014 Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014 Raccolta dati e richiesta documentazione Oggetto: Richiesta dati e documentazione per la predisposizione della Comunicazione e dichiarazione annuale IVA/2015

Dettagli

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO Il Diritto annuale è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese della Camera di commercio. PER L ANNO 2012 Il D. Lgs. n. 23/2010 ha introdotto

Dettagli