Le parole chiave delle pari opportunità

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1 Le parole chiave delle pari opportunità Parità di trattamento tra uomini e donne comprende uguaglianza di remunerazione; uguaglianza di trattamento nei regimi di sicurezza sociale; uguaglianza di trattamento per quanto riguarda l'accesso al posto di lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, e le condizioni di applicazione Parità di remunerazione Direttiva 75/117/CEE, in base alle quali: un lavoro uguale o di valore uguale deve essere retribuito nella stessa maniera; allorquando un sistema di classificazione professionale viene utilizzato per determinare le retribuzioni, tale sistema deve essere basato su criteri comuni ai lavoratori di sesso femminile e maschile e definito in maniera tale da escludere ogni discriminazione basata sul sesso. Pay gap Differenza tra la retribuzione media degli uomini rispetto a quella delle donne anche in presenza della parità produttiva. Il differenziale salariale è conseguenza sia della segregazione delle professioni e delle mansioni che delle discriminazioni di genere 1

2 Pari opportunità o uguaglianza? Pari opportunità aiutano a costruire l uguaglianza di genere Partecipazione equilibrata dei due sessi alla vita economica, sociale e politica, resa possibile dall assenza di barriere e dalla offerta, a donne e uomini, delle stesse opportunità di accesso, fruizione e partecipazione Equità di trattamento tra i generi che si realizza quando uomini e donne sono liberi di sviluppare le proprie abilità e di operare scelte senza i limiti imposti da ruoli predeterminati. Viene attuata con misure sia di parità di trattamento tra uomini e donne sia di trattamento diverso in grado di cogliere bisogni e condizioni differenti. Considerata come essenziale per risolvere i problemi del mercato del lavoro, la UE ha riaffermato il suo impegno a favore dell'uguaglianza di genere tra donne e uomini all'interno dell'agenda sociale che integra e consolida la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. 2

3 Hard law Normativa vincolante per Stati membri -trattati -direttive Il dual approach europeo alle pari opportunità Soft law Azioni di sensibilizzazione e indirizzo Raccomandazioni, atti programmatici e di indirizzo Gender mainstreaming Mac L'adozione ufficiale da parte della UE di una duplice strategia per il conseguimento delle pari opportunità ed il superamento e la prevenzione delle discriminazioni sia tramite la realizzazione di azioni positive che attraverso l'utilizzo del gender mainstreaming quale strategia trasversale di sistema. Il principio di «gender mainstreaming» consiste nel prendere in considerazione sistematicamente le differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini nell'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie Azioni specifiche (azioni positive) Misure specifiche e temporanee rivolte ad un gruppo particolare per rimuovere e prevenire la discriminazione o controbilanciare svantaggi causati da atteggiamenti, comportamenti o strutture esistenti nella società e nel mondo del lavoro, allo scopo di garantire una parità sostanziale. 3

4 Trattati - il trattato di Parigi che istituisce la Comunità europea del carbone e dell acciaio (CECA) nel 1951; - i trattati di Roma che istituiscono la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell energia atomica (CEEA o Euratom) nel I trattati istitutivi sono stati poi modificati: - dall Atto unico europeo nel 1986; - dal trattato sull Unione europea a Maastricht nel 1992; - dal trattato di Amsterdam nel 1997; -dal trattato di Nizza nel dal Trattato di Lisbona, 2007

5 Strumenti giuridici delle istituzioni comunitarie Regolamento: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; Direttiva: vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Pur lasciando alle autorità nazionali un margine di manovra quanto alla forma e ai mezzi atti a conseguirlo, essa richiede la ricezione nell'ordinamento giuridico nazionale; Decisione: è obbligatoria in tutti i suoi elementi e vincola i destinatari da essa espressamente designati; Raccomandazione e il parere: non sono strumenti vincolanti ed hanno carattere semplicemente declamatorio

6 Definizioni Direttive La direttiva è uno strumento giuridico adottato dal consiglio che facilita l applicazione della normativa comunitaria poiché sancisce l obbligo per gli stati membri di prendere misure nazionali al fine di realizzare entro un determinato termine l obiettivo fissato dalla direttiva.

7 Natura giuridica e preminenza del diritto comunitario EFFETTO DIRETTO Causa 26/62 Van Gend & Loos Raccolta 1963, pag. 1 (natura giuridica del diritto comunitario, diritti e obblighi dei singoli) La diretta efficacia del diritto comunitario consiste nella sua capacità di creare direttamente in capo ai singoli dei diritti e degli obblighi, diritti ed obblighi che le persone fisiche e giuridiche possono rivendicare e invocare dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali, affinché siano rispettati, eseguiti e garantiti. PRIMATO Causa 6/64 Costa/ENEL Raccolta 1964, pag (natura giuridica del diritto comunitario, applicabilità diretta, preminenza del diritto comunitario)

8 Le pari opportunità in Europa Art. 119 del trattato istitutivo della CEE (Roma 25 marzo 1957) (oggi 141) : Ciascuno stato membro assicura durante la prima tappa e in seguito mantiene, l applicazione del principio di parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro (disapplicato in Italia fino al 1977 quando entrò in vigore la legge n. 903) Per retribuzione, secondo l art. 119, si intende:..il salario o il trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell impiego di quest ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso implica: a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura; b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

9 Caso Defrenne La sig.ra Gabrielle Defrenne aveva proposto un azione contro la Sabena, la compagnia presso la quale lavorava come hostess, a motivo della discriminazione nella retribuzione che essa percepiva rispetto ai suoi colleghi di sesso maschile che svolgevano la stessa attività lavorativa (con successivo prepensionamento). Adita dal giudice belga, la Corte ha deciso nel 1976 che la norma del trattato che impone il principio di parità delle retribuzioni tra lavoratrici e lavoratori per uno stesso lavoro ha effetto diretto.

10 Risoluzione del 21 gennaio 1974 del Consiglio della Comunità Europea Vengono adottate tre direttive. 10 febbraio 1975/117 entrata in vigore nel 1976: eliminazione di ogni discriminazione fondata sul sesso (in Italia legge 903 del 1977) 9 febbraio 1976/207 entrata in vigore nel 1978: parità di trattamento fra i lavoratori dei due sessi. 19 dicembre 1978, 1979/7 parità in materia protezione contro le malattie, invalidità, disoccupazione.

11 Esempi Direttiva (92/85) protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro delle donne in gravidanza e in allattamento. Direttiva (96/34) accordo quadro sul congedo parentale Direttiva (97/80) onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso Direttiva (97/81) accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

12 Esempi Direttiva (2002/73/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Recepita in Italia con il decreto legislativo n. 145 del 30/05/2005 Questa direttiva definisce le discriminazioni dirette e indirette; le molestie e le molestie sessuali; il trattamento meno favorevole riservato ad una donna in gravidanza come una discriminazione

13 Raccomandazioni Pur essendo anch esse fonti di diritto comunitario impegnano solo politicamente gli stati membri e non comportano la formazione di vincoli giuridici internazionali. Esempio: 84/635/ CEE il Consiglio delle Comunità Europee raccomanda agli stati membri l adozione di politiche volte a togliere le disparità di fatto che coinvolgono le donne nella vita lavorativa tramite azioni positive (in Italia legge 125 del 1991)

14 Il Trattato di Amsterdam Art.2: Art.3: Parità tra donne e uomini Eliminazione delle disuguaglianze e promozione della parità tra donne e uomini anche attraverso il mainstreaming di genere Art.13: Provvedimenti opportuni (azioni positive) per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, le origine etniche, la religione, ecc. Art.118: Parità tra donne e uomini attraverso la promozione delle pari opportunità sul mdl Art.141: Assunzione di responsabilità da parte di ciascuno Stato membro nell applicazione del principio di parità di retribuzione e di trattamento adottando iniziative che ne assicurino l attuazione

15 Il Consiglio Europeo di Lisbona Vengono individuati 4 obiettivi fondamentali da sostenere e sviluppare: Migliorare la capacità di inserimento professionale Riservare più importanza all istruzione e alla formazione Aumentare l occupazione nei settori dei servizi Promuovere la parità di opportunità tra donne e uomini sotto tutti gli aspetti In occasione di questo Consiglio è stato fissato l obiettivo di aumentare il tasso di occupazione femminile dal valore medio del 51% a più del 60% nel 2010

16 Il Consiglio Europeo di Nizza Proclamazione, da parte del Consiglio, del parlamento e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali In essa il principio di Pari Opportunità viene affermato nel Capo III Uguaglianza Art.23 Parità tra uomini e donne Il principio di parità non osta al mantenimento o all adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Capo IV Solidarietà Art.33 Vita familiare e vita professionale Diritto alla tutela contro il licenziamento per maternità Diritto al congedo di maternità retribuito Diritto al congedo parentale

17 Il mainstreaming di genere 1996 Risoluzione del Consiglio sull integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi Strutturali Europei La Commissione adotta ufficialmente un approccio caratterizzato da una maggiore e più sostanziale attenzione alla tematica della parità in tutte le politiche comunitarie MAINSTREAMING DI GENERE

18 Azioni positive Nel 1984 attraverso apposita raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità europea le azioni positive diventano lo strumento operativo della politica europea per promuovere la partecipazione delle donne a tutti i livelli e settori e dell attività lavorativa. La Raccomandazione viene recepita a livello nazionale nel 1991 dalla Legge 125 del 10 aprile La legge è volta a tradurre concretamente il concetto ad azione positiva riprendendo ed amplificando i principi e le finalità che altre leggi avevano introdotto. (L.1204/71 e L.903/77)

19 AZIONE POSITIVA: DEFINIZIONE sono misure preferenziali volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità sono dirette a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, ancora non ottenuta nonostante l uguaglianza formale definita dalla legge Nate come affirmative actions negli USA con riferimento alle discriminazioni etniche e come equal opportunities nel contesto europeo, hanno carattere temporaneo e vanno eliminate una volta raggiunto l obiettivo perseguito. compensano gli svantaggi derivanti dalle discriminazioni sostanziali esistenti

20 Azioni positive Come agiscono? Attraverso il rafforzamento della presenza delle donne, accelerano il processo dell uguaglianza e combattono le forme di discriminazione dirette ed indirette nei confronti delle lavoratrici.

21 Azioni positive Ambiti d intervento Formazione scolastica e professionale Accesso al lavoro Progressione di carriera Inserimento femminile nelle attività e nei settori professionali in cui le donne sono sotto rappresentate Equilibrio e migliore ripartizione tra i due sessi delle responsabilità familiari e professionali

22 Azioni positive Vengono considerate azioni positive le misure specifiche che: Favoriscono l occupazione delle donne e la promozione dell imprenditorialità femminile; Valorizzano il potenziale e il lavoro femminile, sia in termini quantitativi che qualitativi Identificano e correggono le disparità che colpiscono le donne nell accesso e nella partecipazione al mercato del lavoro Concretizzano la parità effettiva tra uomini e donne.

23 Azioni positive In relazione alla tipologia del loro intervento si possono distinguere in: * Azioni positive verticali Relative alla promozione dell avanzamento femminile nelle gerarchie aziendali e nei ruoli di responsabilità * Azioni positive orizzontali Finalizzate alla creazione di occupazione mista ed equilibrata in tutti i settori. * Azioni positive miste

24 Azioni positive Provvedimenti normativi Azioni positive per lo sviluppo dell imprenditoria femminile: La Legge 215/92. Si attua attraverso bandi pubblici aperti a tutte le imprese costituite da donne o in prevalenza da donne. Contributi per le imprese che attuano misure a sostegno della flessibilità L art.9 della Legge 53/2000 sostiene azioni positive volte a conciliare tempo di vita e lavoro La strategia delle azioni positive: la Legge 125/1991 Incentiva l attuazione dei piani di azione positive in aziende pubbliche e provate finalizzati a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità

25 AZIONI POSITIVE Misure temporanee speciali accelerazione del processo di instaurazione di fatto dell uguaglianza tra donne e uomini lotta a tutte le forme di discriminazione dirette e indirette nei confronti delle lavoratrici Ambiti di intervento: formazione scolastica e professionale accesso al lavoro progressione di carriera inserimento delle donne in attività e settori professionali in cui siano sottorappresentate equilibrio e migliore ripartizione tra i due sessi delle responsabilità familiari e professionali

26 Quota (ISFOL) Una proporzione o quota definita di posti o risorse riservati a un gruppo specifico, generalmente sulla base di determinate regole o criteri, volti a correggere un precedente squilibrio. Le quote vengono spesso considerate con riferimento ai posti decisionali o all accesso alla formazione.

27 Il Gender Mainstreaming (1) Il Gender Mainstreaming sposta l'attenzione dalle "donne" come categoria, al genere come forma della struttura sociale. Come conseguenza le women policies si trasformano da azioni specifiche all assunzione di una prospettiva di genere come parte integrante di ogni azione ed ogni scelta politica, economica e sociale; la prospettiva di genere non è più il fine, ma un principio di riferimento dell azione dei governi

28 Il Gender Mainstreaming (2) Per il Consiglio d Europa (1998) la strategia del gender mainstreaming rappresenta la (ri)organizzazione, miglioramento, evoluzione e valutazione dei processi decisionali ad ogni livello, ai fini dell'inserimento della prospettiva della parità tra uomo e donna da parte degli attori generalmente coinvolti nell'attuazione delle politiche Questa definizione è stata ampiamente adottata in quanto accentua l eguaglianza di genere come obiettivo al posto di porre l accento sulle donne come categoria speciale e perché enfatizza il fatto che il gender mainstreaming rappresenta una strategia. Il gender mainstreaming, secondo questa definizione, riguarda la (ri)organizzazione delle procedure, delle routines burocratiche e delle responsabilità per l assunzione di una prospettiva di uguaglianza di genere attraverso un approccio orizzontale. L accento è, come si è detto, sul genere e non sulle donne. L assunto è che tutte LE politiche hanno un riflesso di genere, che tutte le politiche sono un elemento fondamentale nella costruzione delle istituzioni sociali che non sono quindi neutrali rispetto al genere e che tali istituzioni siano quindi una componente fondamentale nel continuo processo di (ri)produzione dell ineguaglianza di genere.

29 Mettere in atto politiche di mainstreaming significa riorganizzare, sviluppare, implementare e valutare i processi politici, tenendo conto in ciascuna fase delle differenze tra uomini e donne: è quindi un metodo che riguarda la formulazione delle politiche nel loro complesso Ciò implica una serie d attività fra loro strettamente collegate: sostenere e rafforzare la volontà politica di raggiungere l uguaglianza e l equità fra uomini e donne a livello locale, regionale, nazionale e globale; -. incorporare una prospettiva di genere nei processi di pianificazione e progettazione dei vari ministeri e dipartimenti, in special modo di quelli che curano gli aspetti economici, gestionali e giuridici; integrare una prospettiva di genere in tutte le fasi di progettazione delle politiche e dei programmi pubblici (analisi, sviluppo, implementazione, valutazione, monitoraggio); utilizzare statistiche disaggregate per sesso per promuovere l individuazione di indicatori che rivelino l impatto potenzialmente diverso di uno stesso provvedimento sugli uomini e sulle donne; aumentare il numero delle donne nei luoghi decisionali, sia nel settore pubblico, sia in quello privato; individuare strumenti adeguati per formare il personale alla consapevolezza di genere.

30 Mainstreaming di genere Le forme organizzative da adottare per implementare il nuovo approccio sono una combinazione tra strutture separate e creazione di competenze sul genere tra lo staff delle strutture esistenti; la scelta, infatti, tra intervenire in termini specifici sulle donne o in termini di mainstreaming deve essere sempre possibile, a secondo del contesto. Il mandato di questa nuova machinery istituzionale non è più le donne, ma quello di funzionare come catalizzatori per l integrazione della prospettiva di genere, per il suo utilizzo nelle routine professionali, come parte regolare e standard delle pratiche istituzionali. Fin qui a livello Teorico. In Italia, nel 1984, il Governo-Craxi istituisce con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la Commissione Nazionale di Parità e di Pari Opportunità tra Uomo e Donna (Scaturita dalla prima conferenza Mondiale delle donne a Copenaghen). Ma solo sei anni più tardi, con la Legge n. 164 del 22 giugno 1990, la commissione vedrà definiti i suoi ruoli, le competenze, la durata, ecc., Dalla Commissione Nazionale nasceranno, per mimesi, le commissioni regionali per le pari opportunità

31 LE PARI OPPORTUNITA NEI FONDI STRUTTURALI Approccio duale Attuazione di azioni trasversali a tutti i programmi (gender mainstreaming) Potenziamento di azioni specifiche a favore delle donne (azioni positive)

32 STRATEGIA DIAGNOSI Cosa non va? ATRIBUZIONE DEL PROBLEMA Chi/cosa è responsabile del problema? PROGNOSI Qual è la soluzione? AZIONE Chi deve fare qualcosa? Parità di trattamento Situazione di diseguaglianza formale fra uomini e donne Responsabilità individuali Modifiche legislative per garantire la parità di diritti Legislatori, parlamento Tinkering (riparazione) Azioni positive - Ineguali condizioni di partenza per uomini e donne, e generalmente per le donne sfavorevoli; - mancanza di risorse, capacità e strumenti per le donne Ragioni individuali e strutturali Progettare e finanziare specifiche azioni per sanare problemi di particolari gruppi Specifiche agenzie e istituzioni per la parità Tailoring (dissolvimento) Gender mainstreaming Le istituzioni e le politiche riflettono e riproducono situazioni di diseguaglianze di genere Gli attori politici Riorganizzare il processo di policy-making in modo da inserire una prospettiva di genere in tutte le politiche Tutti gli attori politici che partecipano al processo decisionale Mainstreaming

33 Le principali componenti della politica per la parità di genere AMBITO SITUAZIONE DI DISUGUAGLIANZA DI GENERE ESEMPI DI MISURE DI INTERVENTO Rappresentanza politica Esclusione dal diritto di voto Bassi livelli di rappresentanza femminile Suffragio universale Introduzione di quote Mercato del lavoro Differenziali salariali Discriminazioni nell accesso al, e nella permanenza sul, mercato del lavoro Legislazione sulla parità salariale e di trattamento Azioni positive a favore delle donne (corsi di formazione, incentivi fiscali per l imprenditoria femminile) Contesto familiare Conciliazione tra vita familiare e professionale Contesto privato (diritti del corpo) Ripartizione iniqua dei compiti famigliari a seconda del genere La lavoratrice abbandona il mercato del lavoro alla nascita del suo primo figlio e vi rientra con difficoltà Riproduzione, sessualità, violenza di genere Erogazione di servizi pubblici per l assistenza agli anziani e la cura dell infanzia Trasferimenti monetari Diritto di famiglia Servizi socio-assistenziali Congedi parentali e opzionali Tempi e modalità flessibili di lavoro (parttime e telelavoro) Legislazione sul diritto di aborto, accesso ai metodi contraccettivi, legislazione sulla fecondazione assistita; legge contro la violenza di genere/omofobia

34 Il triangolo per la parità a livello governativo Femocrats POLITICHE DI GENERE Donne parlamentari Gruppi di interesse delle donne

35 Tipologia di femminismo di stato Influenza sul policy making Alta Bassa Alto Australia Paesi Bassi Norvegia Danimarca Germania Stati Uniti Canada Accesso Basso Svezia Gran Bretagna Francia Spagna Irlanda Italia

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38 PARLAMENTO ITALIANO (2013)

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46 Donne e rappresentanza politica La società è composta in ugual misura da donne e uomini (le donne sono il 51,5% dei residenti in Italia) le istituzioni rappresentative dovrebbero essere composte in misura analoga da donne e uomini Un inadeguata rappresentanza di donne impoverisce le istituzioni E un problema di qualità della democrazia In politica, equality = quality 46

47 Le quote di genere nel mondo In metà dei paesi del mondo esistono quote di genere in campo elettorale: a livello legislativo o costituzionale(circa 45 paesi) a livello di partiti (circa 50 paesi) In Asia ed Africa, è applicato il sistema dei seggi riservati alle donne in Afghanistan, le donne hanno il 28% dei seggi il paese con la più alta presenza femminile in Parlamento è il Ruanda (56%) In America Latina, sono diffuse le quote legislative (in Argentina, 38,5 per cento di donne) 47

48 Le quote di genere in Europa I Paesi nordici sono ai primi posti per presenza femminile (Svezia 45,6%, Islanda 41,3%, Finlandia 39,5%, Norvegia 39,1%, Paesi Bassi 38,7%, Danimarca 37,9%) in questi paesi non sono previste quote a livello legislativo la parità tra i generi è pressoché realizzata a livello sociale laddove la parità è nei fatti, le quote non servono i paesi nordici hanno impiegato 70 anni per superare il 30 per cento Il Belgio ha raggiunto il 40% nel 1994 ha introdotto con legge le quote nel 1994 la rappresentanza femminile era inferiore al 10% nel 1999 è salità al 35%, nel 2004 al 37%, nel 2010 al 40% se il modello sociale non è propizio, le quote funzionano 48

49 Le quote di genere in Europa I paesi che superano il 30%: - o sono Paesi nordici - o adottano le quote a livello legislativo (Belgio, Spagna, Portogallo) - o hanno partiti che praticano con convinzione le quote (Germania) Hanno risultati medio bassi il Regno Unito (22,2%) e Francia (19,4%) In Francia e nel Regno Unito incide in senso negativo il sistema elettorale di tipo maggioritario 49

50 Quote e parità Due misure sono spesso proposte per rimediare alla sotto rappresentazione delle donne in politica: le quote o la parità. Quote e parità si presentano come i mezzi giuridici e politici per imporre una reale uguaglianza tra uomini e donne. Le quote sono una misura di regolazione (recupero) mirante a compensare un disequilibrio creato in particolare dalla divisione socio-sessuale del lavoro sviluppatasi a detrimento delle donne. Invece la parità è una misura non transitoria, ma definitiva, destinata ad assicurare la divisione del potere politico tra uomini e donne..

51 Quote Bisogna distinguere due tipi di quote destinate a facilitare l accesso delle donne alle funzioni elettive e ai posti di responsabilità politica : da una parte, le quote stabilite dalla legislazione nazionale e d altra parte quelle che sono adottate dai partiti politici.

52 Quote imposte per legge Le quote imposte dalla legge possono riguardare i risultati dell elezione fissando una percentuale determinata di seggi che debbano andare alle donne. Ma le quote stabilite dal legislatore possono riguardare solo le candidature sulle liste elettorali e sono così imposte a tutti i partiti politici. Anche se non permettono sempre di garantire una presenza di donne in seno alle assemblee legislative, le quote hanno comunque come scopo quello di facilitarne l accesso.

53 Paese Anni Settanta Anni Ottanta Anni Novanta Anno Introduzione quote Elezioni Dopo Introduzione quote Oggi Belgio 3,37% (1971) 11,47% (1985) 10,87% (1991) (c) ,53% (1995) 38,33% (2007) Francia 2,70% (1973) 6,60% (1986) 6,40% (1993) 1999(c) ,20% (2002) 18,54% (2007) Grecia* 3,66% (1977) 3,66% (1985) 6,33% (1996) (c) 13,00% (2004) 16,00% (2007) Portogallo 3,10% (1973) 6,40% (1985) 13,00% (1995) 1997(c) ,50% (1999) 27% (2011) Slovenia - - 7,77% (1996) ,33% (2008) 13,33% (2008) Spagna 6,00% (1977) 9,40% (1986) 16,00% (1993) % (2008) 36% (2008) Quote legislative: evoluzione della rappresentanza di genere. Camera Bassa.

54 Constitutional quotas e legislative quotas Dall analisi delle serie storiche dei dati sui rappresentanti di questi sei Paesi, emerge un dato inconfutabile: le quote funzionano, aumentando la presenza di donne tra gli eletti anche se non in modo direttamente proporzionale. Occorre ricordare che le quote sono relative alle candidature e quindi non è detto (anzi, è molto improbabile) che tutte le donne candidate vengano elette. Inoltre, quasi tutti questi Paesi utilizzano, per le elezioni del Parlamento, un sistema elettorale di tipo proporzionale, tranne la Francia (maggioritario a doppio turno. La Spagna ha un sistema proporzionale a liste bloccate per la Camera e misto per il Senato).

55 Quote nei partiti politici In questo gruppo si collocano: Austria, Cipro, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria. In questo gruppo si presentano situazioni estremamente eterogenee. Da Paesi con percentuali molto elevate di presenza femminile nelle assemblee elettive come Svezia (47%), Paesi Bassi (39%), Austria (32%) e Germania (32%), a Stati con percentuali medie come Lituania (24%), Polonia (20%), Regno Unito (20%), fino a paesi con percentuali decisamente basse come Irlanda (13%), Romania (11%) e Malta (9%). Caso italiano

56 Questi risultati così variegati suggeriscono diverse considerazioni: Innanzitutto, l efficacia di questi sistemi di quote dipende dal rispetto o meno delle quote stesse: non è detto che i partiti rispettino le quote, pur previste e non essendoci sanzioni questo tipo di comportamenti non può essere punito. Inoltre, quasi sempre, l indicazione di una percentuale di candidature da riservare alle donne non è accompagnata da norme sul loro posizionamento nelle liste elettorali: in questo modo, è possibile che un partito rispetti la quota prevista ma ponga le candidature femminili in coda alle liste o in circoscrizioni in cui ha poca possibilità di vincere seggi, annullando di fatto qualsiasi chance di elezione delle donne in lista. In secondo luogo, l efficacia di questo tipo di quote dipende dalle dimensioni del partito stesso. E evidente che maggiore è la base elettorale, il peso di un partito che prevede delle quote, maggiori saranno le probabilità di un aumento tangibile in termini di rappresentanza di genere. Inoltre, risulta determinante la diffusione delle quote nel sistema partitico di uno Stato: più partiti prevedono quote, maggiori sono le possibilità di vedere un numero apprezzabile di donne nelle assemblee elettive. Infine, questi sistemi di quote risultano essere estremamente sensibili al contesto culturale, politico e istituzionale in cui i partiti si trovano ad agire. In contesti predisposti (recettivi perché indotti ad esserlo) le quote volontaristiche risultano maggiormente efficaci: ove, infatti, si rilevi una cultura paritaria tangibile, frutto di interventi istituzionali multisettoriali organici, non solo risulta maggiore il numero di partiti che prevede delle quote, ma queste sono applicate con maggiore rigore, con risultati apprezzabili (si confronti Cipro, 10%- un solo partito, Socialdemocratici con quota 30%- con Germania, 32%- quattro Partiti tra cui CDU e SPD).

57 Il primo tentativo. La legge n. 81 del 1993, la legge n , la legge n. 43 del 1995 e l intervento della Corte Costituzionale. Alcune norme contenute nella legge n. 81 del relativa all'elezione diretta del sindaco - introducevano un criterio di proporzione tra i due sessi nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni dei consigli comunali, stabilendo che nei Comuni con popolazione fino ed oltre i abitanti nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti (nel primo caso) ed ai due terzi (nel secondo caso) dei consiglieri assegnati. Inoltre, una norma della legge n. 277 del 1993 disponeva che le liste presentate ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (25% del totale), ove recassero più di un nome, fossero formate da candidati e candidate in ordine alternato (è importante ricordare che tali liste sono bloccate, vengono cioè eletti i candidati secondo l ordine di presentazione. Ciò rende particolarmente importante l ordine di inserimento dei candidati all interno della lista). La legge elettorale per le Regioni a statuto ordinario (legge 23 febbraio 1995, n. 43) prevedeva anch essa la riserva, nelle liste elettorali, di almeno 1/3 al sesso minoritario.

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