CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL EDUCAZIONE

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL EDUCAZIONE "IL DOLORE MERAVIGLIOSO" : PROBLEMATICHE PSICOLOGICHE DELL ADOZIONE. L ESPERIENZA ADOTTIVA NELLA PRIMA E SECONDA INFANZIA Relatore: dott.ssa Carla ANTONIOTTI Correlatore: prof.ssa Ottavia ALBANESE Tesi di laurea di: Elena SPOSITO Matricola: ANNO ACCADEMICO 2002/2003 TD vers. 1

2 Indice del documento 1 PREFAZIONE INTRODUZIONE CAP. I - L ADOZIONE: IL DIRITTO AD UNA FAMIGLIA SOSTITUTIVA PROCREAZIONE E FILIAZIONE PROFILO STORICO DELL ADOZIONE E ITER NORMATIVO LA NUOVA LEGGE SULL ADOZIONE DEI MINORI ITALIANI E STRANIERI: LE PRINCIPALI NORME CRITICHE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE LA CONVENZIONE DE L AJA GLI ENTI AUTORIZZATI VALUTAZIONE DELLA COPPIA L AFFIDAMENTO PREADOTTIVO RISCHIO GIURIDICO L ADOZIONE DIFFICILE CAP. II - LA SITUAZIONE PSICOLOGICA DEL BAMBINO ADOTTATO ATTACCAMENTO E ADOZIONE La teoria dell attaccamento Regolazione diadica delle emozioni: sviluppo del legame d attaccamento Fornire una base sicura Problemi di comportamento d attaccamento La grande sofferenza emotiva: il lutto infantile Le conseguenze negative del ricovero in istituto IL BAMBINO DA ZERO A TRE ANNI Separazione e nascita Ambiente ed ereditarietà Bisogno di nutrimento e di affetto Controllo sfinterico e smarrimento nel sonno La rappresentazione mentale Il senso di sè L importanza del dialogo IL BAMBINO DA TRE A SEI ANNI L autonomia: sviluppo motorio e verbale Lo sviluppo sociale I perché L ansia e la paura del bambino RACCONTARE L ADOZIONE: I LIBRI PER L INFANZIA CAP. IV - STORIE DI VITA: UN INDAGINE QUALITATIVA PREMESSA METODOLOGICA ANALISI DEI DATI SEZIONE GENERALE MOTIVAZIONI, INFORMAZIONI E CANALI ADATTAMENTO: RAPPORTO GENITORI-FIGLIO Pagina 2 di 75

3 6.5 STATO ADOTTIVO ED ORIGINI CONCLUSIONE APPENDICI Appendice A - A.N.F.A.A: UN ASSOCIAZIONE A TUTELA DEI MINORI Appendice B - N.A.A.A: ENTE AUTORIZZATO ALL ADOZIONE INTERNAZIONALE BIBLIOGRAFIA RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEI LIBRI PER L INFANZIA Pagina 3 di 75

4 A Rupa... Per ringraziarla della sua presenza... «Se potessi nel cuore del bambino avere un posto in quel nido certo vedrei più cose che non in tutto l universo» (Tagore, 1979) Pagina 4 di 75

5 Giunta alla fine di questo percorso desidero ringraziare molte persone... La mia relatrice, la dott.ssa Carla Antoniotti, per aver creduto nel mio lavoro e per avermi sostenuta con la sua presenza, attenzione e grande disponibilità. La mia correlatrice, la prof.ssa Ottavia Albanese per il suo incoraggiamento. Le psicologhe dell associazione N.A.A.A di Torino: Cinzia Fabrocini, Daniela Onorato, Irene Pavese e la responsabile dell associazione A.N.F.A.A di Milano: Maria Grazia Floridi, per avermi permesso di seguire un percorso di formazione rivolto ai genitori adottivi e per avermi fatto accedere alla biblioteca. In particolare ringrazio Irene Pavese per avermi dimostrato la sua disponibilità, comprensione, pazienza e amicizia. Ringrazio tutti i genitori adottivi che hanno risposto alla mia intervista, poiché grazie alla loro testimonianza mi hanno permesso di comprendere con maggiore profondità l esperienza adottiva. Ringrazio specialmente: Lorenza Tosato per avermi sostenuta, incoraggiata e aiutata lungo tutto il mio percorso e soprattutto per avermi fatto comprendere quanto sia forte e potente l amore che si può provare per un "bambino/a nato/a da altri"; Carla Magrone per i suoi consigli e suggerimenti, Enzo Contini per aver inserito sul suo sito internet la mia intervista, Anna Genni Miliotti per avermi chiesto di partecipare e di raccontare la mia esperienza ad un convegno sull adozione al Ce. S.A di Firenze (Centro, sostegno, aiuto per l infanzia). Ringrazio i miei genitori per avermi fatta crescere in un ambiente sereno, colmo di fiducia e d amore... Per essere stati nella mia vita un "porto sicuro" nel quale potermi sempre rifugiare. Ringrazio mia sorella Laura per avermi appoggiata con tutto il suo affetto; con una dedizione che solo una sorella ti può donare. Ringrazio la presenza dei miei cari che da lassù hanno sempre vegliato su di me... Infine, ringrazio tutti i miei "compagni di viaggio", i miei meravigliosi amici dell università: Mariateresa, Claudia, Ilaria, Roberta, Silvia ecc. che con la loro allegria e "desiderio di farcela" mi hanno incoraggiata nei momenti più difficili. Ma soprattutto ringrazio Gianfelice per il sostegno e l appoggio reciproco che ci siamo donati in questi anni, per avermi trasmesso la sua passione nello studio e nel lavoro e soprattutto per avermi tenuta per mano fino alla fine di questo percorso incominciato insieme. Pagina 5 di 75

6 1 PREFAZIONE Il titolo della mia tesi nasce dalla lettura dell omonimo libro: "Il dolore meraviglioso" di Boris Cyrulnik (1999), un saggio provocatorio che utilizza l ossimoro per mostrare il contrasto presente nella vita di una persona che, se da una parte soffre per un grande dolore, dall altra si prepara a raccogliere con energia tutto ciò che le può dare un pò di felicità e di forza di vivere. L ossimoro diventa tipico di una persona ferita ma resistente, sofferente ma felice di sperare comunque. Ciascun termine "dolore-meraviglioso" sottolinea l altro e il contrasto ne chiarisce il significato. Le parole usate caratterizzano, quindi, il modo di osservare e di comprendere il mistero di chi ha superato un trauma. Non esiste un dolore meraviglioso, ma si prova meraviglia quando un bambino riesce a superare un indicibile sofferenza come quella dell abbandono e a trasformarla in un opportunità di crescita. Per comprendere il mistero di chi riesce a superare un trauma, Cyrulnik ricorre alla "resilienza". Il termine è stato coniato in fisica per descrivere l attitudine di un corpo a resistere ad un urto. Tale termine è stato poi mutuato delle scienze sociali per indicare la capacità di riuscire, di vivere e di svilupparsi positivamente, in maniera socialmente accettabile, nonostante lo stress o un evento traumatico che generalmente comportano il grave rischio di un esito negativo (Vanistendael, 1996). John Bowlby, uno dei padri fondatori della teoria dell attaccamento, è morto sperando che fossero avviati studi sulla resilienza. La psicologia, secondo lo psicanalista inglese, è basata sul concetto aprioristico implicito che sembra suggerire: "Più la vita è dura, maggiori sono le possibilità di cadere in depressione" (Bowlby, 1992). In realtà, per Bowlby: Più la vita è dura, maggiori sono le possibilità di accorgersene (Bowlby, 1992), quindi, sofferenza e tristezza non sono necessariamente i sintomi di una depressione. Se si riesce a tramutare l infelicità in racconto, si riesce a dare un senso alle sofferenze, si capisce, a distanza di tempo, come si è riusciti a tramutare il dolore in meraviglia e a superare le cicatrici del passato. Il resiliente non può sfuggire all ossimoro (mondo interiore dei vincitori feriti) e Cyrulnik ricorre ad una splendida immagine per rappresentarne l emblema: un ostrica disturbata da un granellino di sabbia, per reazione produce qualcosa di infinitamente più bello e resistente: la perla. La reazione difensiva crea un gioiello duro, brillante e prezioso. Ma la resilienza non deve essere ricercata soltanto all interno della persona, ma nel rapporto con l altro, perché la resilienza è un intreccio continuo fra divenire interiore e divenire sociale. Il bambino che ha sperimentato l abbandono e la coppia che ha scoperto di non poter procreare hanno vissuto un grande dolore, un salto nel vuoto, una caduta nel nulla: la perdita delle certezze fondamentali nella loro vita. Il loro dolore diventerà meraviglioso soltanto se decideranno di "adottarsi reciprocamente" e scoprire la gioia di sentirsi parte di una famiglia. Credo, quindi, che l adozione possa essere considerata una madre-perla, proprio perché rappresenta la sorprendente testimonianza del risultato dell elaborazione interiore di un nuovo modo di affrontare la vita e di trasformare il dolore in meraviglia. Pagina 6 di 75

7 2 INTRODUZIONE Il presente lavoro nasce nell intento di fare luce sul fenomeno dell adozione nazionale ed internazionale, poiché l adozione è una realtà che troppo spesso rimane nelle zone d ombra e viene considerata come un surrogato della genitorialità biologica. Mi sono avvicinata all adozione grazie alla conoscenza d alcune famiglie che hanno adottato con adozione nazionale ed internazionale. La possibilità di avere contatti con loro mi ha permesso di comprendere cosa sia veramente l adozione: un cammino lento e faticoso, sofferto ma felice, che se viene affrontato con perseveranza, costanza, tenacia, porta al raggiungimento del sogno di creare una famiglia. Ho scelto di trattare gli aspetti psicologici dell adozione mossa dal desiderio di contribuire ad approfondire le dinamiche che si vengono strutturando nel nucleo familiare adottivo, per trasformare i problemi in risorse e i vincoli in possibilità. Il mio obiettivo è quello di provare a cambiare lo sguardo sulla sofferenza, per renderlo capace di cogliere la meraviglia, in quanto essa risiede nella completa accettazione dell altro e nella reciproca adozione da parte di genitori e figli. La tesi si articola in quattro capitoli a loro volta suddivisi in varie parti: Nel primo capitolo ho esposto brevemente il profilo storico dell adozione ed esposto il quadro legislativo partendo dalla legge del 5 giugno 1967 n. 431 e proseguendo con la legge 4 maggio 1983: "Diritto del minore ad una famiglia". Se si parte dal bambino, tutto il percorso verso l adozione e la costruzione della nuova famiglia, prendono una strada diversa rispetto a quella seguita in passato: non ci si basa più sulle aspettative e i desideri degli adulti, ma al centro di tutto si viene a porre il bambino, i suoi bisogni e le sue esigenze di vivere in una famiglia. In seguito ho affrontato la nuova legge sull adozione: 28 marzo 2001, evidenziando le modifiche apportate alla legge 4 maggio 1983 e le critiche mosse dall associazione A.N.F.A.A (Associazione, Nazionale Famiglie, Adottive, Affidatarie), per i nodi problematici che tale legge lascia irrisolti. Ho poi trattato in materia d adozione internazionale la Convenzione dell Aja del 29 maggio 1993 e la ratifica ad essa apportata con la legge 476/98 che ha reso obbligatorio l intervento degli Enti autorizzati in tutte le procedure d adozione internazionale. Gli Enti informano, formano e affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell adozione internazionale e curano lo svolgimento all estero delle procedure necessarie per realizzare l adozione. È fondamentale rendere consapevoli le persone che intendono adottare d essere "portatrici di un servizio", di dover essere disponibili ad accogliere un bambino in difficoltà e non di voler rivendicare un diritto: "Abbiamo diritto ad un figlio". Ciò significa che la fase di richiesta da parte della coppia al Tribunale per i Minorenni gioca un ruolo importante al momento dell abbinamento, poiché non si attua un adozione per dare un figlio ad una coppia, ma per dare ad un bambino dei genitori. Di qui l importanza della valutazione della coppia, dell affidamento preadottivo per rispondere alla necessità del Tribunale di comprendere se la famiglia è adatta ad accogliere e far crescere il bambino. In ultima analisi ho affrontato il rischio giuridico dell adozione nazionale e preso in considerazione l adozione definita "difficile". Nel rischio giuridico c è appunto il rischio che l adozione non possa andare a buon fine, quando i genitori biologici o parenti prossimi, ricorrono contro il provvedimento del Tribunale per riavere il minore. Con l adozione difficile si tratta di considerare la disponibilità ad accogliere bambini grandicelli o con gravi problemi di handicap. Di per sè tale adozione sarebbe molto facile e con una tempistica Pagina 7 di 75

8 molto breve, ma viene definita difficile, in quanto è davvero raro trovare delle coppie o famiglie desiderose d accogliere questi bambini. Nel secondo capitolo ho affrontato il significato che l esperienza adottiva assume per lo sviluppo del minore analizzandola a partire dallo stato d abbandono e di separazione precoce e come queste esperienze influiscono sulla relazione con i nuovi genitori adottivi. Ho suddiviso il capitolo in tre parti. Nella prima parte ho affrontato il tema della teoria dell attaccamento: nascita e sviluppo del legame d attaccamento, comportamento d attaccamento e sofferenza del bambino per la perdita del rapporto primario. Nella seconda e terza parte ho descritto, in linea generale, i passaggi psicoevolutivi più importanti dagli 0 ai 6 anni, per riflettere e valutare, volta per volta, le diverse situazioni psicologiche del bambino adottato. Il rapporto con la nuova famiglia rappresenta per il bambino un momento delicato che attraversa: chiusure, rifiuti, aggressività e paure... I genitori devono imparare ad accettare, conoscere, accogliere il bambino rispettando il suo sviluppo psico-fisico, privilegiando il dialogo aperto. Quando un genitore comprende cosa l adozione può rappresentare per il bambino, allora, diventa più consapevole e preparato ad interagire in modo efficace durante i diversi stadi dello sviluppo: guarderà il mondo attraverso gli occhi dell adottato per capire come esso vive la propria condizione. Per il bambino, infatti, l adozione diviene l occasione di poter riprendere il cammino della crescita all interno di un "sistema diverso". Il terzo capitolo è diviso in tre parti. Nelle prime due ho esposto i contenuti appresi nei corsi di preparazione all adozione, rivolti agli aspiranti genitori adottivi presso l Ente morale A.N.F.A.A di Milano e l Ente autorizzato per le adozioni internazionali N.A.A.A (Nucleo Assistenza Adozione e Affido-Onlus) di Torino. Le coppie che desiderano adottare necessitano di essere preparate e seguite da persone specializzate, per individuare gli strumenti utili per affrontare le situazioni problematiche che si troveranno a vivere con l inserimento del bambino all interno del nuovo nucleo familiare. Durante i corsi di formazione è stato dato rilievo alla situazione emozionale del bambino abbandonato e dei suoi futuri genitori prima, durante e dopo il loro incontro e al tentativo d adattamento reciproco del primo periodo. Presso l ente N.A.A.A nel corso: "Il puzzle dell adozione" vengono affrontate le problematiche delle "tre D dell adozione: diversità, dolore, differenza" e analizzata la "realtà adottiva" così come essa si presenta nello scenario adottivo. Presso l associazione A.N.F.A.A nel corso: "Adozione e informazione" viene considerato il compito principale dei genitori che è quello di raccontare il percorso dell adozione in modo da permettere al bambino di riconoscersi, di integrare il passato con il presente; in modo che anche gli eventi più complessi possano essere accolti e formare un pezzo della storia personale. (Per informazioni generali su tali associazioni vedere l appendice A e B). Nella terza parte del capitolo ho analizzato il modo attraverso il quale iniziare a spiegare o meglio "raccontare" l adozione ai bambini. Ho, quindi, esposto il contenuto di alcuni libri scritti per bambini della prima e seconda infanzia, sottolineando la loro importanza come primo approccio all informazione sulle proprie origini e sulla propria storia. Il quarto capitolo riporta l analisi qualitativa di un indagine da me condotta tramite un questionario a domande aperte sottoposto alla compilazione di genitori che hanno adottato, mediante adozione nazionale e internazionale, bambini che al momento dell adozione avevano un età compresa tra 0 e 6 anni. Pagina 8 di 75

9 Questa modalità è stata pensata per dare voce ai genitori adottivi, per capire come essi hanno valutato la loro esperienza adottiva, la relazione con il bambino e il rapporto con i servizi socioassistenziali. L esperienza adottiva non si esaurisce nel rapporto tra genitori e figlio ma coinvolge anche quelle persone che quotidianamente hanno rapporti ravvicinati con il bambino e che, in qualche modo, fanno parte del suo mondo. Basta pensare ai nonni/e, parenti, maestre/i o a quelle persone che trascorrono un tempo significativo con il bambino e riescono ad instaurare con lui un legame profondo. Io rappresento una di queste persone, in quanto lavoro da quasi tre anni come baby-sitter presso una famiglia che ha adottato una bambina nata in Nepal e che attualmente ha quattro anni. Ho pensato che fosse utile inserire nella tesi (appendice F), anche il mio diario che ho presentato all esame di Pedagogia Interculturale: "Un anno con Rupa: memoria, identità e simbolo", basato sull osservazione dei comportamenti della bambina durante il suo primo anno di inserimento nella famiglia adottiva. Nelle mie descrizioni mi sono soffermata soprattutto sugli oggetti, luoghi ed eventi di memoria che ricordano alla piccola le sue origini o che hanno una valenza significativa nella sua nuova famiglia. Gli oggetti, infatti, sono investiti di un significato "totale" che consente di evocare il senso di appartenenza e di condivisione all interno di un gruppo; in questo caso della famiglia (Giusti, 1996). Osservando con attenzione i piccoli gesti e ascoltando le semplici parole della bambina, ho compreso il suo bisogno di sentirsi parte della nuova famiglia, di essere accettata con il suo passato, le sue origini e con i suoi ricordi... La mia esperienza rappresenta una "voce esterna" alla triade familiare, ma anche una "voce interna" all esperienza adottiva, in quanto è vissuta con partecipazione e coinvolgimento. Credo che l adozione sia un cammino complicato e faticoso ma che racchiude in sè la ricchezza di un esperienza di vita autentica, in quanto permette ad un bambino lasciato solo e ad una coppia di incontrarsi, di crescere insieme e di trasformare il loro dolore in meraviglia. Infine, mi è sembrato utile raccogliere il maggior numero di opere inerenti al fenomeno adottivo, anche dal punto di vista dei libri rivolti all infanzia, per creare una bibliografia il più possibile completa sull argomento. Pagina 9 di 75

10 3 CAP. I - L ADOZIONE: IL DIRITTO AD UNA FAMIGLIA SOSTITUTIVA 3.1 PROCREAZIONE E FILIAZIONE Cos è l adozione? L adozione è la modalità con cui si diventa madre o padre di un figlio non procreato (Perico, Santanera, 1968). La procreazione è un fatto unilaterale che coinvolge solo gli adulti, mentre la filiazione, mette al centro il bambino, che diviene il vero protagonista. L ambiente in cui vive e il calore affettivo che lo circondano hanno un ruolo determinante sul suo sviluppo. Recentemente Papa Giovanni Paolo II ha sostenuto a questo proposito, il 5 settembre 2000, che «Adottare dei bambini, sentendoli e trattandoli come veri figli, significa riconoscere che il rapporto tra genitori e figli non si misura solo sui parametri genetici. L amore che genera è innanzitutto dono di sé. C è una generazione che avviene attraverso l accoglienza, la premura, la dedizione. Il rapporto che ne scaturisce è così intimo e duraturo, da non essere per nulla inferiore a quello fondato sull appartenenza biologica. Quando esso, come nell adozione, è anche giuridicamente tutelato, in una famiglia stabilmente legata dal vincolo matrimoniale, esso assicura al bambino quel clima sereno e quell affetto, insieme paterno e materno, di cui egli ha bisogno per il suo pieno sviluppo umano. Proprio questo emerge dalla vostra esperienza. La vostra scelta e il vostro impegno sono un invito al coraggio e alla generosità per tutta la società, perché questo dono sia sempre più stimato, favorito e anche legalmente sostenuto». L adozione dei minori in situazione di privazione di cure materiali e morali da parte dei genitori va, pertanto, considerata una seconda nascita che non annulla la prima, ma non ne conserva alcun legame giuridico. Non si tratta di cancellare i ricordi relativi alla loro storia personale. Occorre, invece, aiutare questi minori, soprattutto se adottati grandicelli, a rimarginare le ferite subite, quasi sempre assai gravi. (A.N.F.A.A, 2003) 3.2 PROFILO STORICO DELL ADOZIONE E ITER NORMATIVO L adozione esiste dai tempi dell antica Roma, ma aveva caratteristiche ben diverse da quelle che conosciamo oggi. Il figlio, filiusfamilias, poteva essere venduto senza il suo consenso, dal padre, paterfamilias, ad un altro paterfamilias acquistando così lo status di figlio di quest ultimo con diritti e doveri pari a quelli degli altri paterfamilias di sangue. L adozione, pertanto, creava un distacco totale dalla famiglia d origine di cui l adottato perdeva il nome e ogni diritto successorio. Con Napoleone l istituto dell adozione fu proibito. Napoleone riteneva che adottare un bambino fosse pericoloso per l integrità della famiglia legittima. Il rischio era quello di fare entrare in casa un figlio illegittimo, diminuendo in tal modo la quota ereditaria dei figli nati dal matrimonio. Soltanto chi non aveva figli poteva adottare, ma non doveva avere meno di 50 anni e l adottato non meno di 18. Si trattava, quindi, di un adozione tra adulti, nella quale ciascuno valutava i vantaggi e la convenienza. Il codice civile di Napoleone ha influenzato fortemente anche la legge in Italia; il codice civile del Regno, promulgato da Vittorio Emanuele nel 1865, in vigore dal 1866, stabiliva nell articolo 206: "Il minore non può essere adottato se non ha compiuta l età di anni diciotto". Nel caso di guerre o gravi disastri naturali, per esempio il terremoto di Messina, veniva derogato il divieto di consentire l accoglienza di numerosi orfani. Il codice del 1865 è rimasto in vigore fino al 1940, quando fu promulgato il codice civile, che consentiva l adozione di bambini e sanciva che il consenso dell adottando doveva essere dato in sua vece da un genitore. Era, quindi, ancora un adozione patrizia basata sull accordo di due adulti: l adottante ed il genitore del bambino d adottare. L adottante non doveva essere necessariamente sposato, in quanto l adozione era considerata come un atto del capofamiglia, quindi di un singolo e non di una coppia. Questo tipo di prassi riconosceva come fondamentale l uguaglianza formale dei consensi ed era centrata esclusivamente sui bisogni degli adulti. In tal modo erano garantite le Pagina 10 di 75

11 esigenze successorie, sociali ed anche personali, come ad esempio supplire alla mancanza di figli e garantirsi una compagnia ed aiuto per la vecchiaia. Il vantaggio del minore era principalmente materiale. Dopo l adozione i contatti con la famiglia d origine non erano interrotti; rimanevano diritti e doveri reciproci, pur attenuati. Il cognome d origine non scompariva, ma gli veniva aggiunto il nuovo. Questo tipo d adozione è definito privatistico, in quanto interamente basato sul consenso delle parti e sugli schemi del diritto privato. Agli inizi degli anni sessanta, questo schema entrò in crisi sia nel nostro paese che in tutto l occidente, in quanto l osservazione, da parte di psicologi e neuropsichiatri, di bambini ospitati negli orfanotrofi portò alla presa di coscienza degli effetti nocivi provocati dalle lunghe permanenze in istituti, soprattutto della deprivazione affettiva e nello sviluppo psicologico. Tali studiosi focalizzarono l attenzione sui gravi effetti che il tipo d adozione vigente aveva sui bambini e incoraggiarono ad una radicale modifica alla legislazione. Il nuovo assetto legislativo doveva avere come fine primario quello di dare una famiglia ad un bambino e, solo come fine secondario, quello di soddisfare il desiderio di un figlio da parte di una coppia. L adozione diveniva così la scelta di una coppia e non di un singolo. Il 5 giugno 1967 fu promulgata la legge n. 431 sull "adozione speciale" che inseriva nel codice, vicino alla vecchia legislazione, una trentina d articoli innovativi (Fadiga, 1999). Erano, infatti, principi nuovi per il nostro diritto di famiglia, poiché prevedevano l interruzione completa e definitiva dei rapporti con la famiglia d origine, sancivano il segreto assoluto sull identità della nuova famiglia del minore ed equiparavano il figlio adottivo ad un figlio legittimo. Era inoltre stabilito il limite d età per gli adottati e un periodo di prova prima della definizione dell adozione, che diveniva irrevocabile. Questi principi si contrapponevano alla cultura corrente che consideravano fondamentale il legame di sangue, estremamente radicato in tutta la popolazione. Le innovazioni della legge 431/1967 sono essenzialmente due. La prima è quella di aver provocato la caduta del sospetto generalizzato sull istituto dell adozione, consentendo in tal modo a chi non aveva figli propri d adottare; la seconda è quella di avere proposto per la prima volta un modello d adozione pubblica, sottratta alla sfera privata e gestita dall autorità pubblica nell interesse del minore. L adozione speciale era consentita solamente alle coppie coniugate e non ai singol o conviventi. Non era, inoltre, più previsto il consenso da parte dei genitori biologici, ma lo stato d abbandono veniva dichiarato dal giudice, in tal modo diveniva illegale la ricerca privata di un bambino (Cavalli, Aglietti, 2004). Con il tempo ci si rese conto che quanto era previsto nella legge 431, non era sufficiente a gestire la materia adottiva, così il 4 maggio 1983 il Parlamento italiano varò la legge n. 184: Diritto del minore ad una famiglia. Con tale legge il bisogno degli adulti passa in secondo piano rispetto al bisogno del minore. Non si attua cioè un adozione per dare un figlio ad una coppia ma per dare ad un bambino dei genitori. Ciò significa che non sarà il bambino oggetto di una selezione, ma lo sarà la coppia che dovrà mettersi, appunto, al servizio dello Stato affinché esso ne valuti l idoneità. La fase di richiesta da parte della coppia al Tribunale per i Minorenni gioca un ruolo importante al momento dell abbinamento. Grazie all impulso della legge 4 maggio 1983, l adozione diviene un fenomeno di larga diffusione sociale, soprattutto nella tipologia dell adozione internazionale (Sacchetti, 1983). La distinzione maggiore, in campo d adozione, riguarda, infatti, il tipo d adozione richiesta: nazionale o internazionale. L una dà la possibilità di essere abbinati ad un bambino con cittadinanza italiana (qualsiasi bambino di qualsiasi colore e provenienza che sia cittadino italiano, se in stato d abbandono, è adottabile attraverso l'adozione nazionale), l altra fornisce l idoneità alla coppia per poter recarsi in paesi, in genere del Terzo Mondo e potere effettuare domanda d adozione secondo le leggi proprie di quello Stato. In questi anni si sta verificando il boom dell adozione internazionale, con una media di più di 2000 adozioni internazionali e 2500 affidamenti preadottivi l anno. I dati sono sempre in crescita fino ai 3123 affidi preadottivi internazionali e ai 1024 decreti d affidamento nazionale del 1999 e mostrano ancora un aumento negli ultimi anni. Pagina 11 di 75

12 In totale, in Italia dal 1994 al 1999 sono stati adottati bambini: 5298 con l adozione nazionale e con quella internazionale, con un rapporto di quasi 1 a 2. Si può, quindi, iniziare a parlare di un fenomeno sociale, che riguarda migliaia di famiglie nel nostro Paese e che rappresenta un diverso modello d integrazione sociale e culturale. I decreti d idoneità all adozione di minori stranieri (ex art. 30 della legge n. 476/98) emessi dai Tribunali per i Minorenni competenti e trasmessi, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla C.A.I. sono stati alla data del 30/06/2003 pari a Di questi decreti, 443 sono pervenuti nel periodo 16 novembre 31 dicembre 2000, nel corso dell intero anno 2001, nell anno 2002 e nei primi sei mesi del Le più rilevanti incidenze d emissione di decreti d idoneità si registrano nei Tribunali per i Minorenni di Milano (11,5%), Roma (11,1%), Venezia (9,2%), Firenze (8,5%), Bologna (8,4%), Torino (6,4%), Napoli (6,3%), Brescia (5,2%) e Bari (4,2%). Delle coppie che hanno ottenuto l idoneità all adozione di minori stranieri, hanno richiesto alla C.A.I l autorizzazione all ingresso in Italia di minori stranieri nel periodo 16/11/ /06/2003. Ciò significa che circa un terzo delle coppie, ovvero 32 coppie ogni 100 ritenute idonee all adozione, hanno richiesto successivamente l autorizzazione all ingresso di almeno un minore a scopo adottivo. Delle coppie che hanno richiesto l autorizzazione all ingresso in Italia di minori stranieri, alla data del 30/06/2003, 386 hanno fatto richiesta nell anno 2000, e specificamente nel periodo 16 novembre 31 dicembre, hanno fatto richiesta nell anno 2001, nel corso dell anno 2002 e nel primo semestre del I bambini per i quali è stata concessa l autorizzazione all ingresso in Italia, alla data del 30/06/2003, sono stati 5.750, ovvero nel 99,9% dei casi esaminati. La distribuzione di frequenza delle autorizzazioni per mese di concessione evidenzia, nel periodo novembre 2000 giugno 2003, mediamente 180 autorizzazioni al mese, con un picco registrato nell ultimo trimestre della rilevazione rispettivamente di 273 autorizzazioni ad aprile, 233 a maggio e 288 a giugno. Tra i bambini entrati prevalgono i maschi, sono infatti il 55,8% del totale mentre le femmine sono il 44,2% (rispettivamente e 2.541). Per quanto riguarda l età, tanto per i maschi quanto per le femmine, si ha una marcata prevalenza della classe di età 1-4 anni con bambini e il 47% del totale. La seconda classe per frequenza è la 5-9 anni con bambini ed il 33% del totale. I bambini più grandicelli, con un età superiore ai 10 anni, sono in totale 686, ovvero l 12% dei minori adottati. Infine i bambini di meno di un anno sono in termini assoluti 479 e rappresentano l 8% del totale. Il 70% dei bambini, su 5.750, proviene da Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L Aja, mentre il restante terzo da Paesi ratificanti. Figurano come ratificanti unicamente quei Paesi esteri i quali hanno effettivamente riconosciuto, nel loro ordinamento giuridico interno, tale strumento internazionale, mentre tra gli Stati non ratificanti sono considerati altresì i Paesi firmatari e quelli aderenti. Al primo posto della graduatoria dei Paesi di provenienza dei minori stranieri entrati a scopo adottivo si ha l Ucraina (24,2%) che risulta peraltro nettamente staccata dalle altre nazioni di provenienza, facendo segnare in termini assoluti ingressi di minori stranieri. Incidenze molto interessanti le fanno segnare nell ordine: la Bulgaria (10%), la Colombia (9,1%), la Bielorussia (8,8%), la Russia (8,6%), il Brasile (5,9%), l India (5,8%), la Polonia (5%), e la Romania (4,5%). Dunque, dopo l Europa dell est, è l America centro-meridionale l area continentale dalla quale proviene un flusso consistente di bambini stranieri adottati. L ultimo semestre in particolare rispecchia l andamento fin qui evidenziato; i paesi con i maggiori flussi di minori sono stati, infatti, Ucraina (270), Bulgaria (170), Bielorussia (167), Russia (158) e Colombia (132). Nelle regioni del nord Italia a differenza di quelle del sud - si hanno quote rilevanti di bambini provenienti dall America latina (26,1 % Italia nord-occidentale e 24,2% Italia nord-oriental) e dall Asia (19,3% Italia nord-occidentale e 16,1% Italia nord-orientale). Lo sviluppo dell adozione internazionale è strettamente legato a vari fattori: alla base, il desiderio di genitorialità, spesso reso impossibile a causa della sterilità che ormai coinvolge il 25% delle coppie, col quale s interseca l evolversi della crisi economica e sociale dei Paesi dell Est Europa; Pagina 12 di 75

13 con il crollo del comunismo e la conseguente crisi politico-sociale, questi Paesi divengono, infatti, il serbatoio dell adozione internazionale. Così dopo il Brasile, l India, il Perù e il Cile mete tradizionali dell adozione internazionale da cui proveniva la maggior parte dei bambini adottati hanno aperto le loro porte all adozione prima la Romania, poi la Russia, la Bulgaria e la Polonia e, oggi, l Ucraina e la Bielorussia (Commissione adozioni, 2003). Il fenomeno dell adozione internazionale resta, quindi, strettamente legato ad alcuni fattori contingenti, ma le sue caratteristiche sociali e le problematiche relative all integrazione culturale e sociale dei minori adottati, non sono mutate nel tempo. Anzi, l aumentato numero di minori stranieri adottati ha reso più visibili le inadeguatezze del nostro sistema sociale e culturale, che non si è ancora attrezzato ad accoglierli e a sostenerli nel modo dovuto, durante il loro percorso d inserimento. Per questo spesso, a cominciare dalla scuola, i minori stranieri adottati rischiano di perdere la loro preziosa identità etnica e culturale, a causa delle forti sollecitazioni che conducono al suo annullamento, nella rincorsa verso una voluta quanto difficile normalizzazione. Fare dell adozione internazionale una risorsa per la società, è uno degli scopi delle iniziative di promozione e di sostegno svolte dalla Commissione per le adozioni internazionali. 3.3 LA NUOVA LEGGE SULL ADOZIONE DEI MINORI ITALIANI E STRANIERI: LE PRINCIPALI NORME La normativa principale in materia d adozione è la legge 28 marzo 2001 n 149: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. La riforma della legge sull adozione stabilisce un decalogo dei diritti del bambino, primo fra tutti quello di essere assegnato ad una famiglia senza distinzioni di sesso, di etnia, di lingua o di religione, nel rispetto dell identità culturale del minore. L indigenza dei genitori, ossia la mancanza d assistenza dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, non può essere d ostacolo al diritto dei bambini alla propria famiglia naturale, pertanto lo Stato e gli enti locali devono sostenere economicamente i nuclei famigliari in difficoltà. Qualora, invece, i minori da 0 a 18 anni, risultino privi d assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, saranno ritenuti in stato d adottabilità. La disponibilità all adozione è prevista per i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto, con o senza figli e le coppie che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni. Inoltre sono consentite più adozioni, anche con atti successivi. Sono previsti limiti di età dei coniugi adottanti: l età dell adottante deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l età dell'adottando, ma con deroghe caso per caso. È possibile che uno dei due coniugi superi il limite fino ad un massimo di 10 anni. Non si prevede l adozione per le coppie omosessuali; i single possono, invece, fare domanda d adozione per bambini portatori di handicap. Per chi volesse adottare un bambino con più di cinque anni e con handicap accertato esiste una corsia prefereniale. Per manifestare la disponibilità all adozione di minori italiani la domanda può essere presentata a uno o più Tribunali per i minorenni, per l adozione di minori stranieri l istanza può essere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti. È possibile presentare contemporaneamente domanda di adozione per un bambino italiano e straniero. La domanda di adozione nazionale decade dopo tre anni. Ogni Tribunale per i minorenni definisce i modi di presentazione della domanda d adozione e l'elenco dei relativi documenti. È necessario quindi rivolgersi alla cancelleria del tribunale competente in relazione al luogo in cui risiede la coppia per sapere come procedere. Pagina 13 di 75

14 Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione d adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda d adozione da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e ospedaliere, per assicurare al minore la famiglia adottiva più idonea. Le indagini (che devono concludersi entro quattro mesi, ulteriormente prorogabili di altri quattro) riguardano l attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare. Per l adozione nazionale, il Tribunale per i minorenni sceglie fra le coppie disponibili quella in possesso delle caratteristiche atte a meglio rispondere alle esigenze specifiche dei minori che sono dichiarati adottabili. Per l adozione internazionale, il Tribunale per i minorenni, se ritiene idonei all adozione gli aspiranti genitori adottivi, emette un decreto di idoneità. Se la coppia non è ritenuta idonea dal Tribunale, può presentare ricorso presso la Sezione per i minorenni della Corte d Appello. Entro un anno dal rilascio del decreto la coppia deve conferire ad uno degli enti autorizzati per l adozione internazionale l incarico di curare la propria procedura d adozione internazionale (Oliviero Ferraris, 2002). Con l entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione de L Aja sull adozione internazionale (l.n.476/1998) è obbligatorio avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la Commissione per le adozioni internazionali anche per le adozioni di minori provenienti da Paesi che non hanno aderito alla Convenzione. Con l adozione l adottato italiano o straniero acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l adozione cessano i rapporti verso la famiglia d origine, salvo i divieti matrimoniali. Il minore straniero assume la cittadinanza italiana. L adottato una volta compiuti i 25 anni d età, con il consenso del giudice, potrà conoscere le proprie radici e il nome dei genitori biologici. Una opportunità negata se quest ultimi hanno chiesto l anonimato o se la madre naturale non ha riconosciuto il figlio. Nel caso dovessero sussistere problemi di tipo psicofisico, il ragazzo potrà conoscere le proprie origini all età di 18 anni. 3.4 CRITICHE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE L ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) ritiene che la legge 28 marzo 2001 n 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n 184, recante: Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile abbia, purtroppo, profondamente e negativamente modificato la legislazione in materia, rispondendo più alle pretese degli adulti che alle reali esigenze dei minori in stato di adottabilità. Infatti per l ANFAA è contrario all interesse dei bambini adottabili elevare la differenza massima di età fra adottanti e adottando a 45 anni, differenza ulteriormente prorogabile in circostanze specifiche a discrezione del Tribunale per i minorenni, quando già adesso il numero delle domande è di gran lunga superiore rispetto al numero dei minori adottabili. L elevazione della differenza massima d età porterà i seguenti problemi: non sarà adottato un solo bambino in più rispetto agli attuali; crescerà il numero delle domande e quindi il numero delle coppie illuse ed escluse; sarà più difficile l'adozione dei bambini più grandicelli, perché gli ultraquarantacinquenni premeranno per avere un bambino piccolo. Disciplinando a livello legislativo le modalità d accesso degli adottati maggiorenni all identità dei loro procreatori il Parlamento ha mortificato il ruolo dei genitori adottivi, trattati come allevatori e ha affermato, nei fatti, l indissolubilità del legame di sangue, consentendo la ripresa di rapporti fra adottati e procreatori, rapporti che, nella realtà, hanno avuto conseguenze negative e spesso devastanti. È questo un vero colpo al cuore dell'adozione intesa come genitorialità e filiazione vere. Riconoscere un ruolo ai procreatori che hanno abbandonato la loro prole, significa soprattutto disconoscere per tutte le famiglie, in primo luogo quelle biologiche, l importanza dei rapporti affettivi ed educativi sullo sviluppo della personalità dei figli. Pagina 14 di 75

15 Attraverso l adozione, l adottato diventa figlio legittimo degli adottanti che diventano i suoi unici veri genitori: l adozione dei minori può essere considerata una seconda nascita, che non annulla la prima, ma che non ne conserva alcun legame giuridico. Il figlio adottivo ha certamente diritto di essere tempestivamente informato sulla sua situazione adottiva e i genitori e lui stesso devono ricevere tutte le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell adottato. Ma la famiglia adottiva è una famiglia vera e completa, sotto tutti gli aspetti, con i suoi rapporti ed i suoi problemi. (A.N.F.A.A, 2003) 3.5 LA CONVENZIONE DE L AJA La Convenzione de L Aja del sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di Adozione Internazionale costituisce l importante risultato di uno sforzo congiunto dei paesi d origine e dei paesi di destinazione per garantire che le Adozioni Internazionali si facciano nell interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali e per porre un freno alle adozioni illegali. A tal fine essa stabilisce un sistema di cooperazione fra i Paesi contraenti, ciascuno dei quali deve designare un autorità centrale responsabile dell attuazione della Convenzione. Le adozioni pronunciate in un paese contraente in conformità con le norme della Convenzione sono riconosciute in tutti gli altri paesi contraenti. Secondo quanto dispone la Convenzione un minore può essere trasferito per adozione dal proprio paese ad un altro soltanto se: le autorità del suo paese d origine hanno stabilito che egli è adottabile; hanno vagliato la possibilità di affidamento nel paese d origine e constatato che l adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse; hanno accertato che i consensi necessari per l adozione non sono stati carpiti con l inganno o dietro pagamento di somme di denaro o altri corrispettivi; le autorità del paese di destinazione hanno verificato che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei per l adozione; si sono assicurate che essi sono stati adeguatamente preparati all adozione; hanno accertato che il minore può essere autorizzato all ingresso e al soggiorno permanente per l adozione nel paese medesimo. Per ridurre i rischi di adozioni illegali la Convenzione stabilisce che tutte le procedure di Adozione Internazionale, tanto nel paese di destinazione quanto in quello di origine, debbano essere svolte per il tramite di Enti autorizzati e controllati dalle Autorità centrali medesime. L Italia ha aderito alla Convenzione, che è stata ratificata dal Parlamento con la legge 31 dicembre 1998 n.476 e che perciò è divenuta legge dello Stato (Morozzo, 1999). Autorità centrale per l Italia è la Commissione per le adozioni Internazionali. 3.6 GLI ENTI AUTORIZZATI Gli Enti autorizzati sono investiti di una precisa responsabilità nei confronti di tutti i minori che aspirano all adozione internazionale: devono garantire cioè ad ognuno di loro dei genitori realmente in grado di prendersi cura dei loro bisogni. Gli Enti informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell adozione internazionale e curano lo svolgimento all estero delle procedure necessarie per realizzare l adozione; assistendoli davanti all autorità straniera e sostenendoli nel post-adozione. La legge 476/98 ha reso obbligatorio l intervento dell ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, inoltre prevede espressamente la realizzazione di una forma di Pagina 15 di 75

16 collaborazione tra i servizi sociali degli enti locali territoriali e gli Enti autorizzati, definita formazione integrata. Secondo l art.31 che regola i compiti degli enti autorizzati; l ente che ha ricevuto l incarico deve prima di tutto informare gli aspiranti genitori sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione nel paese che gli stessi hanno scelto. Deve poi trasmettere alle autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità all adozione, unitamente al decreto di idoneità e alle relazioni dei servizi sociosanitari e attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di incontro con un bambino determinato. L autorità straniera fa la proposta all ente che la comunica agli aspiranti genitori adottivi, e se essi accettano di incontrare il bambino e, avvenuto l incontro, si comunica all Autorità straniera la propria adesione alla proposta fatta ai coniugi, i quali dal canto loro hanno acconsentito all abbinamento, ed assiste quest ultimi in tutte le attività da svolgere nel paese straniero: presienza all udienza di adozione, trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest ultima l autorizzazione all ingresso del minore in Italia (Moro, 2000). Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all ingresso, l ente vigila sulle modalità di trasferimento del bambino in Italia, i servizi degli enti locali, se richiesti, assistono gli adottanti ed il minore. L Ente autorizzato resta un punto di riferimento importante ed è tenuto a svolgere le relazioni post-adozione da mandare all autorità straniera. Per poter svolgere la loro attività gli enti devono dichiarare di conoscere bene il Paese, la sua tradizione e la sua cultura; di conoscere bene la normativa interna sulle adozioni e di utilizzare personale serio e corretto. Inoltre tutti gli organismi che si occupano di procedure di Adozione Internazionale devono essere in possesso di un apposita autorizzazione governativa che viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, vale a dire: che siano diretti e composti da personale specializzato; che dispongano di un adeguata struttura organizzativa; che non abbiano fini di lucro; che non operino discriminazioni ideologiche e religiose; che si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell infanzia nei Paesi d origine; che abbiano sede legale in Italia. L'albo degli Enti Autorizzati si trova nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2000, consultabile sul sito: VALUTAZIONE DELLA COPPIA La conoscenza della coppia è lo strumento attraverso cui si cerca di salvaguardare il bambino da esperienze che lo possano vedere, un altra volta, coinvolto in realtà deprivanti sul piano materiale, relazionale e affettivo. Una corretta selezione delle coppie esige una conoscenza approfondita dei due aspiranti genitori, la loro maturità personale e di coppia, i loro rapporti con il mondo esterno e il loro atteggiamento nei confronti dell abbandono. Selezionare, per quanto sgradevole, è il termine appropriato perché si tratta di scegliere coloro che hanno le caratteristiche adatte a stare con un figlio adottivo (Abrate, 1993). Il Tribunale per i minorenni è il soggetto istituzionale che ha il compito di verificare le capacità genitoriali di una coppia e di garantire i requisiti dei soggetti che presentano domanda d adozione, al bambino in stato d abbandono. Stare con un figlio adottivo non vuole dire soltanto vivere con lui, ma accoglierlo, contenerlo, comprenderlo e crescere con lui (Zanardi, 1999). Pagina 16 di 75

17 Nonostante l orientamento legislativo italiano ed internazionale sia corretto sia sul piano etico che civile, la maggior parte delle coppie che si avvicinano all adozione, vivono il momento della valutazione come un intrusione, un limite esterno al loro proprio diritto di avere un bambino, che la famiglia biologica non deve sostenere. La coppia si sente valutata, sotto esame, spinta a presentare un immagine di sè molto precisa e coerente. La situazione d incertezza dell esito finale aumenta le paure e di conseguenza le difese per tutelarsi da un evento che potrebbe destabilizzare la propria immagine. Ma la valutazione dovrebbe essere letta come un momento di dialogo aperto, che contribuisce ad un autovalutazione e quindi una presa di coscienza personale dell eventuale realtà di non essere adatti alla scelta adottiva. Importante è verificare l effettiva disponibilità di chi richiede di adottare a soddisfare le esigenze del bambino, ossia la capacità della coppia di sentirsi qualcuno anche senza il figlio, di non aver necessità di lui per definirsi e sentirsi validi (Paradiso, 1999). Una caratteristica indispensabile alla coppia adottante è la dinamicità, la capacità di plasmarsi per aderire alle molteplici situazioni che il tempo presenta, senza cercare risposte preconfezionate, ma trovandole giorno per giorno. Occorre una coppia che si senta stimolata intellettivamente dalle diversità che la spinge alla curiosità e non al timore; una coppia che voglia rinnovarsi continuamente, dimostrando la sua capacità di adeguarsi positivamente a qualunque situazione reale. Più una famiglia avrà rigidità di schemi mentali e comportamentali, cosa che si manifesta in ruoli tendenzialmente chiusi, abitudini e atteggiamenti strutturati, ritualità d azione, più non sarà in grado di gestire positivamente il nuovo rapporto (Di nuovo, Abbate, Lizzio, 1999). Avere davanti una coppia dinamica non è sufficiente, occorrono persone abituate ad interagire con la società e in grado di domandare aiuto, qualora la situazione lo richiedesse. Persone equilibrate disponibili ad accettare ed amare il bambino reale, ad accoglierlo senza inglobarlo, a dargli appartenenza, senza possederlo (Abrate, 1993). 3.8 L AFFIDAMENTO PREADOTTIVO Il periodo d affidamento incomincia a partire dal momento in cui il bambino, in stato d adottabilità definitiva, viene dato alla coppia adottiva prescelta. Tale periodo inizia, per legge, soltanto a iter giudiziario concluso: eventuali periodi di affidamento a rischio giuridico precedenti non verranno quindi in nessun modo considerati. L affidamento risponde alla necessità, da parte del Tribunale, di seguire l inserimento del bambino per un tempo che si ritiene congruo, sia per valutarne l andamento, che per aiutare la famiglia nel caso dovessero presentarsi particolari problemi di adattamento ed ambientamento. L adozione avviene dopo un anno di convivenza, che permette alla coppia, al bambino e agli operatori sociali di valutare l evoluzione dei rapporti familiari, della possibilità reciproca di sperimentare una situazione di affetto e di riconoscersi come figlio e come genitori. La dichiarazione di adottabilità avviene, quindi, solo al termine del buon andamento dell affido preadottivo. Per quanto riguarda l adozione internazionale soltanto i Paesi che hanno aderito alla convenzione de L Aja potranno avere un adozione all estero efficace e ratificata in Italia. Lo stesso accade in caso d accordo bilaterale tra l Italia e il Paese d origine dell adottando. Nei casi in cui il Paese d origine preveda che la coppia adotti con provvedimento definitivo (provvedimento giudiziario o governativo), il provvedimento viene ratificato in Italia con gli effetti dei giudici che esso ha nel Paese straniero. Negli altri casi si avrà l affidamento preadottivo. 3.9 RISCHIO GIURIDICO In Italia alcuni Tribunali per i Minorenni hanno istituito la cosiddetta adozione a rischio giuridico. Quando il tribunale valuta che un minore si trova in stato d abbandono, emette un decreto che viene per legge spedito ai genitori o ai parenti fino al quarto grado, perché questi volendo possano opporsi. Dal giorno in cui hanno ricevuto il decreto, dalla notifica, essi hanno trenta giorni utili per Pagina 17 di 75

18 opporsi. Se nell attesa il minore non può restare nel posto in cui si trova, si cerca una famiglia adottiva tra quelle che accettano di essere abbinate a lui nell attesa dei trenta giorni. La controparte, genitori del bimbo o parenti prossimi, può ricorrere per tre volte contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni: un primo riesame viene fatto dal Tribunale stesso, un secondo grado di giurisdizione è dato dalla Corte d Appello ed infine può esserci il ricorso presso la Corte di Cassazione; spesso passano anni. Si può immaginare il dolore che tutto questo può comportare, la sofferenza di non essere sicuri, di non sapere se si può farsi chiamare mamma e papà ecc. Non tutte le coppie vogliono rischiare, poiché non tutte sono pronte ad affrontare questo tipo di problematiche. Se la coppia non se la sente ha tutto il diritto di dare il proprio consenso solo per bambini il cui stato di abbandono è del tutto definitivo. Anche se sono proprio i bambini a rischio giuridico ad essere percentualmente di più rispetto a quelli definiti e quindi sale la possibilità di giungere all abbinamento. È una situazione che comporta un lungo e prolungato stress, anche se raramente il rischio giuridico non evolve poi in adozione. Ma il bambino in stato di abbandono non può permettersi di avere dei genitori che risparmiano il loro affetto per mantenersi razionali al possibile evento, ma ha diritto a tutto l amore possibile. Non esiste possibilità di calcolo, soprattutto quando ci si trova davanti ad un bimbo che si è amato con tutto il cuore e che però deve tornare da una madre e da un padre che hanno lo stesso sofferto nel vedere il figlio allontanarsi per effetto di un pur giusto provvedimento giuridico (Abrate, 1993). È fondamentale, quindi, iniziare l iter adottivo avendo bene in mente il presupposto legislativo, ossia che si sta offrendo una occasione ad un bambino in stato di grave difficoltà. Se non si può essere genitori, si può ugualmente proteggere ed accudire un bambino con uguale soddisfazione. Tale tipo di adozione-affidamento permette al bambino, per cui lo stato di abbandono non sia ancora del tutto definito giudiziariamente, di non rimanere, a volte per anni, in istituti per l infanzia o comunità. Il rischio giuridico non va sottovalutato ma capito e responsabilmente accettato oppure rifiutato (Ferranti, 2003) L ADOZIONE DIFFICILE La disponibilità ad accogliere bambini grandicelli o con problemi fisici gravi quali handicap o malformazioni congenite, rappresenta un adozione difficile. Di per sè tale denominazione difficile è errata: in realtà l adozione di questi bambini sarebbe estremamente facile, visto anche l alto numero di soggetti con problemi presenti nel mondo dei bambini in stato di abbandono. Ciò che è difficile, infatti, non è l adozione in se stessa, quanto il reperimento di coppie o famiglie desiderose di accogliere questi bambini. Nella nostra società esiste una sorta di limite fisiologico e non dipende soltanto dalla nostra volontà di farci carico di situazioni così altamente problematiche. L innalzamento di questo limite fisiologico dipende dalla crescita culturale della società nel suo complesso, dalle politiche sociali di ciascun paese, dal grado di benessere raggiunto e da una mentalità più vicina alla solidarietà, allo spirito di servizio, ad una fede o ideale. Un altro tipo di adozione difficile, è quella che riguarda bambini di una certa età (la soglia dovrebbe essere intorno ai cinque anni, nel senso che un bambino di sei anni è paradossalmente considerato già grande); la coppia che si appresta a fare domanda tende a rifiutarli. Quando l adozione viene considerata come la soddisfazione di un bisogno di recuperare la perduta o mai avuta capacità di procreare, allora questa dovrà il più possibile avvicinarsi, nelle forme e nelle aspettative, alla maternità naturale. Il che significa che il figlio adottivo dovrà per forza essere il più possibile uguale al figlio che si sarebbe messo al mondo. Pagina 18 di 75

19 In questo caso, quindi, si avrà una motivazione all adozione di tipo fortemente compensatorio, per rifarsi da un torto ritenuto ingiustamente subito. Il figlio se non proprio nato dalla coppia, dovrà almeno essere talmente piccolo da non avere avuto altra origine psicologica che quello della coppia stessa. Se ciò che permette ad un individuo di crescere e svilupparsi in modo equilibrato è la commistione tra i caratteri genetici di cui è portatore e l influenza dell ambiente esterno che lo plasma e indirizza, sarà su questo secondo aspetto che si incentrerà l attenzione della coppia adottiva, cercando di rendere il figlio adottivo il più possibile espressione totale del loro sistema familiare. La richiesta di un bimbo piccolo risponde anche all opportunità della coppia di non affrontare in modo troppo diretto lo scontro-incontro tra il proprio sistema familiare e qualcuno che, già dotato di parola e carattere, può a quel punto già metterlo in discussione, volerlo implicitamente modificare. Il lavoro di trasformazione del sistema dovuto all ingresso di un bambino estremamente piccolo è sicuramente più semplice che non con un bambino che abbia già una sua spiccata personalità ed individualità. Più il bambino è piccolo e più sarà facile per entrambe le componenti il crescere insieme in sintonia. Più il potere contrattuale del bambino è forte (quindi più è in grado di interagire anche dialetticamente con i genitori) e più difficile sarà per il sistema trovare un proprio nuovo ed equilibrato assetto. Ciò significa essenzialmente che l inserimento di un bambino già grandicello (per non parlare degli adolescenti) è effettivamente più difficile e quindi meno desiderato dalle coppie che si propongono per un adozione. Non a caso la maggior parte delle adozioni che si sono rilevate altamente problematiche sono quelle dove il bambino non è stato tempestivamente collocato in una famiglia adottiva o quando si è trovato in stato d abbandono in età non più giovanissima. Paradossalmente si può anche affermare che non è infrequente che un ragazzino già grandicello riesca a trovare subito una sintonia con la coppia adottiva. In questo caso l inserimento e la trasformazione del sistema sarà facilitata proprio dalla capacità/possibilità che le due componenti, figlio-genitori, hanno di comunicare, scambiarsi impressioni, risolvere insieme eventuali problemi (Abrate, 1993). Pagina 19 di 75

20 4 CAP. II - LA SITUAZIONE PSICOLOGICA DEL BAMBINO ADOTTATO 4.1 ATTACCAMENTO E ADOZIONE La teoria dell attaccamento La formazione dei primi legami affettivi è importante ai fini dell acquisizione della competenza sociale e dell adattamento all ambiente e rappresenta un passaggio fondamentale nelle famiglie naturali quanto in quelle adottive. John Bowlby noto psichiatra inglese, intorno agli anni 1950 ha formulato la teoria dell attaccamento, un paradigma scientifico che ha rivoluzionato il modo di concepire lo sviluppo umano. Il concetto chiave della sua teoria è quello di sistema di controllo cibernetico. Gli schemi emozionali e comportamentali dell attaccamento, pur essendo frutto della selezione naturale e quindi pre-programmati, sono, anche, delle risposte che vengono prodotte grazie a processi di elaborazione delle informazioni che provengono dell ambiente esterno, organizzate secondo un processo omeostatico. La vicinanza con la madre e l esplorazione dell ambiente sono i due poli di questo sistema d equilibrio: quando il bambino si trova davanti ad un pericolo, il sistema si attiva e mette in atto quei comportamenti che mantengono la vicinanza della madre. Il concetto d attaccamento differisce da quello di dipendenza, perché essa non implica una relazione carica d emotività nei confronti di individui chiaramente preferiti, non implica un legame duraturo e non le è mai stata attribuita una valida funzione biologica. Il concetto di dipendenza ha, inoltre, implicazioni di valore opposte a quelle che derivano dal concetto d attaccamento; parlare di una persona come dipendente tende ad avere un carattere dispregiativo e riflette un incapacità di riconoscere il valore che ha il comportamento d attaccamento per la sopravvivenza. Dire di un bambino che è attaccato a qualcuno, vuol dire che è fortemente portato a cercare la prossimità e il contatto specialmente in certe situazioni specifiche. Il comportamento d attaccamento si riferisce a una delle varie forme d attaccamento che la persona mette in atto per mantenere la prossimità che desidera. Il comportamento d attaccamento viene così definito come una qualsiasi forma d attaccamento che porta una persona al raggiungimento e mantenimento della vicinanza con un altro individuo preferito, considerato in genere come più forte/esperto. I particolari schemi del comportamento d attaccamento variano a seconda delle esperienze che si son vissute con le prime figure importanti della propria vita. La teoria dell attaccamento pone l accento sulle seguenti caratteristiche (Bowlby, 1979): Specificità. Il comportamento d attaccamento è diretto verso pochi individui, di solito in un preciso ordine di preferenza. Durata. Un attaccamento persiste, non viene abbandonato durante il corso della vita, anche se durante l adolescenza i primi attaccamenti possono diventare complementari ad altri attaccamenti. Ruolo delle emozioni. Molte delle emozioni più intense sorgono durante la formazione, il mantenimento, la distruzione e il rinnovarsi di relazioni d attaccamento. La formazione di un legame è descritta come l innamoramento, il mantenimento di un legame come l amare qualcuno, la perdita di un partner come il soffrire per qualcuno. Pagina 20 di 75

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