A cura di Adolfo Vescovo. SCHEDA XI - Gli incidenti stradali - pagina1 di 12
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1 SCHEDA XI. Gli incidenti stradali A cura di Adolfo Vescovo - pagina1 di 12
2 Sezione La responsabilità e la copertura assicurativa In Italia, la norma primaria che regola la materia della responsabilità derivante da incidente stradale è l Art del Codice Civile che cita testualmente: Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dai danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Fino al 1969 i veicoli potevano circolare anche senza assicurazione in quanto questa era facoltativa. In assenza di una copertura assicurativa il danneggiato doveva ottenere il risarcimento del danno direttamente dal responsabile dell incidente. Questo fatto creava notevoli problemi e contenziosi che si risolvevano spesso con l impossibilità, da parte del danneggiato, di recuperare il dovuto. La situazione viene risolta con la Legge 24/12/69, n. 990 che ha introdotto in Italia l obbligatorietà dell assicurazione per danni a terzi a seguito di circolazione stradale. Negli anni tale legge è stata perfezionata ed integrata da alcune modifiche derivanti anche dal recepimento di direttive comunitarie atte ad uniformare la materia per tutti i Paesi della comunità. Fino a non molti anni fa, il conducente italiano che si recava all estero aveva bisogno di una particolare estensione assicurativa, la cosiddetta carta verde, che oggi, a seguito appunto dell omogeneità delle coperture assicurative, non viene più richiesta da numerosi Stati. Una delle più significative integrazioni viene introdotta dall Art. 28 della Legge 19 Febbraio 92, n. 142 che ha esteso il diritto al risarcimento dei danni fisici anche ai familiari del conducente responsabile del sinistro (rimangono esclusi solo i danni alle cose dei familiari). Molte persone pensano che l aver stipulato un contratto di assicurazione li metta al riparo da qualsiasi richiesta di denaro. Tale convincimento è errato perché: il massimale prescelto potrebbe essere troppo basso e, quindi, non sufficiente a coprire integralmente l importo da risarcire; la polizza potrebbe prevedere una franchigia a carico dell assicurato; e, caso più grave, la Compagnia, dopo aver pagato il danno alla controparte, potrebbe richiedere all assicurato il rimborso di quanto pagato ( diritto di rivalsa ). L Art. 18 della Legge 990 dice:... Per l intero massimale di polizza l assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l eventuale contributo dell assicurato al risarcimento del danno. L assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. - pagina2 di 12
3 Che cosa significa? La legge stabilisce che la Compagnia che assicura un determinato veicolo è obbligata a pagare il dovuto alla controparte (il danneggiato deve essere sempre tutelato) ma poi può, in alcuni casi, rivalersi sul conducente responsabile del sinistro. Quali sono i casi in cui l assicuratore può esercitare la rivalsa? Nelle Norme che regolano l assicurazione R.C. Auto è espressamente previsto che l assicurazione non é operante: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l Art. 18 della Legge n. 990, la Compagnia di Assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Come si può evitare la rivalsa? Sottoscrivendo dei contratti assicurativi che prevedano l esclusione o la limitazione della rivalsa ma soprattutto rispettando le regole indicate alla precedente Sezione IX e, più precisamente: bisogna controllare la patente ricordandosi di rinnovarla prima della scadenza; sul veicolo non possono salire più persone di quante sono previste dalla carta di circolazione; non bisogna mettersi alla guida di un veicolo se è stato assunto alcool o si è sotto l effetto di sostanze stupefacenti. Il diritto al risarcimento di un danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni (Art del Codice Civile) Sezione Il risarcimento diretto (D.P.R. 254/2006) Il 31 dicembre 2006, dopo quasi trent anni di attività, ha cessato di operare il Consorzio per l Indennizzo Diretto. La relativa Convenzione (CID) venne sottoscritta nel 1978 e prevedeva una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dal proprio assicuratore invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile. Limitata inizialmente ai soli danni a cose, dal giugno del 2004 la procedura CID era stata estesa anche ai sinistri con danni alle persone. Nel 2006 è stata promulgata una legge definita Risarcimento Diretto (D.P.R. 254/2006) che ha modificato sensibilmente tutte le norme relative all indennizzo di un danno da circolazione stradale. La prima differenza è che mentre la Convenzione CID si - pagina3 di 12
4 basava su un accordo volontario tra le varie Compagnie di assicurazione, l adesione alla nuova Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è obbligatoria per legge per tutte le Imprese nazionali di Assicurazione che esercitano il ramo Responsabilità Civile Autoveicoli in Italia. La nuova legge è diventata operativa per tutti i sinistri auto accaduti dal 01 Febbraio La procedura di risarcimento diretto stabilisce che il conducente o il relativo proprietario, che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile dell incidente, non deve più inoltrare la richiesta dei danni all assicuratore del veicolo responsabile dell incidente, ma deve invece indirizzare la richiesta al proprio assicuratore. L assicuratore, dopo aver accertato la totale o parziale ragione del proprio assicurato, provvederà a liquidare i danni subiti e ad agire in rivalsa nei confronti dell assicuratore del veicolo responsabile del sinistro. Perché si possa applicare il Risarcimento Diretto è condizione obbligatoria che ci sia stata collisione tra due veicoli a motore, entrambi identificati, con targa italiana e regolarmente assicurati con Compagnie che aderiscano alla CARD (ricordo che l adesione è facoltativa solo per le imprese estere). L incidente deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano e i veicoli devono essere immatricolati nei predetti Stati. A differenza di quanto era previsto con la CID, con la nuova procedura vengono compresi, tra i veicoli targati, anche le macchine agricole ed i ciclomotori purché provvisti della nuova targa (introdotta dal D.P.R. 153/2006 in vigore dal 14/07/2006). Sono inoltre inclusi i danni derivanti da urto con un rimorchio agganciato alla motrice oppure con una parte di un veicolo identificato distaccatasi dallo stesso. Non è possibile avvalersi della procedura di Risarcimento Diretto in caso di: 1) incidente che coinvolge un solo veicolo a motore (richiesta di risarcimento danni all assicuratore del responsabile civile); 2) incidente con più di due veicoli (richiesta di risarcimento danni all assicuratore del responsabile civile); 3) incidente accaduto all estero (richiesta di risarcimento al mandatario dei sinistri oppure all organismo di indennizzo italiano CONSAP); 4) incidente accaduto in Italia con un veicolo con targa non italiana (richiesta di risarcimento danni all UCI); 5) assenza di collisione tra due veicoli (richiesta di risarcimento danni all assicuratore del responsabile civile); 6) collisione con rimorchi non agganciati alla motrice (richiesta di risarcimento danni all assicuratore del responsabile civile); 7) collisione con veicolo non identificato (richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada); 8) collisione con veicolo non assicurato (richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada). Nel caso sussistano tutte le condizioni per poter aderire alla procedura di Risarcimento Diretto verranno risarciti i seguenti danni: - pagina4 di 12
5 - i danni subiti dal veicolo assicurato senza alcun limite; - i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente e dell Assicurato, proprietario del veicolo, senza alcun limite; - le lesioni subite dal conducente (proprietario o meno del veicolo) fino al 9% di Invalidità Permanente (c.d. lesioni di lieve entità). Il Codice delle Assicurazioni stabilisce che, ogni qual volta si verifichi un sinistro tra veicoli soggetti all assicurazione obbligatoria R.C.Auto, i conducenti o, se persone diverse, i proprietari dei veicoli devono denunciare il sinistro alla propria Compagnia di assicurazione utilizzando il Modulo di Constatazione Amichevole (CAI), comunemente noto come modulo blu. Rispetto a tutte le informazioni richieste dal modulo, devono essere riportate almeno le seguenti: 1) nomi degli assicurati; 2) nomi delle compagnie di assicurazione (da rilevare sul contrassegno esposto sul parabrezza); 3) targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro; 4) circostanze del sinistro desumibili dalla casistica indicata al centro del modulo o dal grafico dell'incidente; 5) data dell incidente 6) firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell incidente. La denuncia di sinistro deve essere presentata sia dal conducente/proprietario che non si ritiene responsabile del sinistro sia dal conducente/proprietario che riconosce la propria responsabilità per la causazione dell incidente. E molto importante che il modulo blu sia firmato da entrambi i conducenti, poiché se vi è firma congiunta: - il conducente che si è assunto la responsabilità dell incidente non potrà successivamente modificare la versione dei fatti in modo da disconoscere la sua responsabilità; - i tempi di risposta della Compagnia per la liquidazione dei danni al veicolo ed alle cose trasportate si accorciano da giorni. Modulo CAI Constatazione Amichevole d Incidente (in vigore dal 2004) - pagina5 di 12
6 Come abbiamo appena visto, gli unici soggetti che possono avvalersi dell indennizzo diretto sono il proprietario ed il conducente del veicolo. Tuttavia, dal 1 gennaio 2006 era già cambiata la normativa relativa al risarcimento del danno del terzo trasportato (i passeggeri del veicolo). La nuova normativa ha semplificato il processo di risarcimento per il terzo trasportato che deve sempre rivolgersi all assicuratore del veicolo sul quale era a bordo, indipendentemente dall accertamento della responsabilità per la causazione del sinistro. In questo caso, però, l assicuratore del veicolo provvederà a liquidare il danno entro il limite del massimale minimo di legge (attualmente euro ,35). Se il danno supera detto massimale minimo, il terzo trasportato può richiedere la parte eccedente al responsabile civile ed al suo assicuratore, se il responsabile è assicurato per la R.C.Auto e sempre che sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge. Sezione Tipologie di incidente stradale Prima di affrontare il tema del comportamento da tenere in caso di incidente stradale che coinvolge un veicolo di soccorso, dobbiamo vedere quali sono le differenti tipologie di incidente e, soprattutto, quali sono le relative caratteristiche e conseguenze. Possiamo distinguere gli incidenti stradali in: incidente (anche autonomo) senza feriti con solo danni a cose (altri veicoli e/o strutture fisse); - pagina6 di 12
7 incidente con feriti lievi (trasportati o terzi); incidente con feriti gravi; incidenti con feriti con lesioni gravissime; incidente mortale In tutti i casi sopra indicati bisogna seguire alcune regole fondamentali previste espressamente dal Codice della Strada. L Art 189 del C.d.S. intitolato Comportamento in caso di incidente prevede che: l utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l obbligo di fermarsi e prestare assistenza; non deve creare intralcio alla circolazione; deve fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili ai fini risarcitori, alle persone danneggiate Il mancato rispetto di quanto sopra comporta, oltre alla sanzione amministrativa, anche la perdita di punti dalla patente: non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente (intralcio alla circolazione, scambio generalità) < 2 punti; non fermarsi in caso di incidente con soli danni a cose (causato dal proprio comportamento) < 4 punti; darsi alla fuga in caso di incidente con gravi danni ai veicoli e/o danni alle persone (causato dal proprio comportamento) < 10 punti + sospensione della patente Incidente senza feriti con solo danni a cose Nell incidente nessuna persona è rimasta ferita ma si sono verificati danni alle cose (altri veicoli, strutture strada, proprietà private). In questo caso può essere elevata una sanzione ai sensi dell Art. 15 del C.d.S. con obbligo del ripristino dei luoghi. In autostrada l incidente può essere rilevato dagli ausiliari della viabilità (che però non emettono sanzioni). I veicoli, se marcianti, devono essere rimossi nel caso ostruiscano la circolazione (Art. 189 comma 3 C.d.S.). Se non si provvede in merito, la sanzione prevede anche la decurtazione di 2 punti dalla patente. In questa tipologia di sinistro non emerge una responsabilità penale. Incidenti con feriti norme generali In tutti gli incidenti con feriti, siano essi lievi o gravi, il conducente coinvolto deve: attivarsi per il soccorso dei feriti; non rimuovere i veicoli; aspettare sul posto le Forze dell ordine Nei casi di incidenti con feriti su segnalazione degli organi di Polizia Stradale può essere disposta dalla Prefettura la sospensione della patente e dal Dipartimento Trasporti Terrestri la revisione della patente (è necessario, di conseguenza, rifare l esame) - pagina7 di 12
8 Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento con danno alle persone, non ottempera all obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Sono applicabili le misure previste dagli artt. 281 (divieto di espatrio), 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), 283 (obbligo di dimora) e 284 (arresti domiciliari) del Codice di Procedura Penale ed è possibile procedere all arresto, ai sensi dell art.381 del C.P.P. (comma 6 art. 189 C.d.S. modificato dal l art. 2, legge 9 aprile 2003, n 72). Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all obbligo di prestare l assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni (comma 7 art C.d.S. modificato dall art. 2, legge 9 aprile 2003, n 72). Incidenti con feriti lievi In caso di incidente con feriti, anche se lievi, è obbligatorio aspettare le Forze dell Ordine in quanto l incidente deve essere rilevato. I veicoli non devono essere rimossi a meno che non risultino essere in posizione pericolosa per gli altri utenti della strada, come può accadere, per esempio, in autostrada. In questo caso vale la protezione legale offerta dall art. 54 del Codice Penale (Stato di necessità) secondo il quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Al responsabile vengono elevati i contesti ai sensi del Codice della Strada. In presenza di feriti lievi non emerge una responsabilità penale a meno che uno dei feriti non eserciti il diritto di querela (art 120 C.P.) per lesioni (art. 590 C.P.) Incidente con feriti gravi o gravissimi Come possiamo capire se ci troviamo di fronte ad un sinistro con feriti lievi o piuttosto con feriti gravi o gravissimi? La risposta ci viene data dal Codice Penale che all Art. 583 così stabilisce: La lesione personale è grave 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima quando dall evento deriva 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile 2) la perdita di un senso 3) la perdita di un arto o mutilazione che lo renda inservibile 4) la perdita dell uso di un organo 5) la perdita della capacità di procreare 6) lo sfregio permanente al volto 7) una grave difficoltà nella favella - pagina8 di 12
9 Indipendentemente dalla gravità delle lesioni ed in considerazione del fatto che ci troviamo nell ambito della non volontarietà degli eventi (per gli incidenti stradali si parla sempre di colpa e non di dolo ), anche in questi casi non emerge una responsabilità penale salvo sempre il diritto di querela per lesioni che può essere esercitato da parte della persona offesa. Può essere disposto il sequestro del veicolo ai sensi e per le finalità previste dall art. 354 C.P.P. Incidente mortale Il comportamento che un conducente deve tenere, se rimane coinvolto in un incidente mortale, è analogo a quello che abbiamo già visto nel caso di incidente con soli feriti. Quelle che cambiano sensibilmente sono, invece, le procedure e le conseguenze di siffatto evento. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che il luogo dove è accaduto l incidente viene trattato come una vera e propria scena del crimine. Gli agenti che intervengono sul posto devono esperire rilievi fotografici e planimetrici e viene disposto il sequestro penale dei veicoli coinvolti. A differenza di quanto avviene per le lesioni personali colpose, dove non sussiste responsabilità penale se non a seguito di querela, per l ipotesi di reato di omicidio colposo la denuncia penale scatta d ufficio (art. 589 C.P.). In caso di condanna la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Sezione Coinvolgimento in incidente stradale Nota bene: in questa sezione del Manuale affrontiamo i casi nei quali potremmo trovarci quando, durante lo svolgimento del turno di servizio, rimaniamo coinvolti in un incidente a bordo dell ambulanza. Le indicazioni che seguono rappresentano uno schema generale di comportamento che tiene presente, in primo luogo, quanto previsto dalla Legge e, secondariamente, le esigenze di sicurezza e di tutela dell autista e dell Associazione di appartenenza. Non si tratta, quindi, di regole obbligatorie (ad eccezione degli obblighi derivanti dalla Legge) ma di norme comportamentali consigliate e che andrebbero concordate con la Centrale Operativa 118 di competenza. Poniamoci le seguenti domande per provare a riassumere le situazioni in cui potremmo trovarci quando abbiamo un incidente stradale alla guida di una autoambulanza: 1) l ambulanza, dopo l incidente, è marciante? 2) l incidente ha causato feriti? 3) sono in servizio o fuori servizio? 4) sono con paziente a bordo? 5) sono in codice verde o giallo/rosso? Le prime regole da rispettare, indipendentemente dalle risposte date, sono quelle generali che abbiamo visto al capitolo precedente. Abbiamo l obbligo di: fermarci (anche in codice rosso con paziente a bordo) prestare soccorso agli eventuali feriti - pagina9 di 12
10 fornire le nostre generalità 1) L ambulanza è marciante? NO Se ci troviamo in questa situazione, indipendentemente dal fatto di essere in servizio o fuori servizio; in codice verde o giallo/rosso; con o senza feriti la procedura da adottare è la seguente: accertarsi delle condizioni di salute di tutte le persone coinvolte nell incidente; avvisare la C.O. dell interruzione del servizio e dell indisponibilità del mezzo; se abbiamo un paziente a bordo, richiedere alla C.O. l invio di un altro mezzo per il trasporto del paziente; se l incidente ha causato feriti, richiedere l invio dei mezzi di soccorso e l intervento delle FF.OO. per i rilevamenti; continuare a monitorare il paziente e/o gli eventuali feriti fino all arrivo dei mezzi in ausilio; scambiare le generalità con gli altri coinvolti; se possibile, compilare la Constatazione Amichevole di Incidente (se permesso dalle disposizioni interne dell Associazione) 1) L ambulanza è marciante? SI 2) L incidente ha causato feriti? NO In questo caso adotterò delle procedure leggermente differenti nel caso in cui, al momento del sinistro, il mio mezzo è con oppure senza paziente a bordo, indipendentemente da tutte le altre varianti (in o fuori servizio e codice del servizio). Ambulanza con paziente a bordo 1) sospendere la marcia 2) accertarsi delle condizioni di tutte le persone coinvolte 3) contattare la C.O. 4) provvedere ad un breve scambio di informazioni (associazione, nome della controparte, targhe, recapiti telefonici) 5) proseguire il servizio 6) a missione ultimata contattare la controparte e provvedere allo scambio completo delle generalità ed eventualmente compilare la Constatazione Amichevole di Incidente Ambulanza senza paziente a bordo 1) sospendere la marcia 2) accertarsi delle condizioni di tutte le persone coinvolte 3) contattare la C.O. per l eventuale interruzione del servizio > se il servizio viene sospeso - pagina10 di 12
11 4) provvedere allo scambio completo delle generalità e, se possibile, compilare la Constatazione Amichevole di Incidente > se il servizio non viene sospeso 5) provvedere ad un breve scambio di informazioni (associazione, nome della controparte, targhe, recapiti telefonici) 6) proseguire il servizio 7) a missione ultimata contattare la controparte e provvedere allo scambio completo delle generalità e, se possibile, compilare la Constatazione Amichevole di Incidente 1) L ambulanza è marciante? SI 2) L incidente ha causato feriti? SI In questo caso è opportuno distinguere tre situazioni in cui ci possiamo trovare al momento del coinvolgimento nel sinistro: senza paziente a bordo (scarico) con paziente non critico a bordo (carico codice verde) con paziente critico a bordo (carico codice giallo/rosso) Ambulanza senza paziente a bordo (a scarico) 1) sospendere la marcia verso la destinazione 2) accertarsi delle condizioni di tutte le persone coinvolte 3) contattare la C.O. per richiedere l interruzione del servizio e l invio dei mezzi di soccorso 4) richiedere l intervento delle FF.OO. per i rilevamenti 5) continuare a prestare soccorso ai feriti fino all arrivo dei mezzi in ausilio 6) effettuare lo scambio delle generalità con gli altri coinvolti e, se possibile, compilare la Constatazione Amichevole di Incidente. Se il servizio non viene sospeso dalla C.O.: 7) provvedere ad un breve scambio di informazioni (associazione, nome della controparte, targhe, recapiti telefonici) 8) proseguire il servizio 9) a missione ultimata contattare la controparte e provvedere allo scambio completo delle generalità ed eventualmente compilare la Constatazione accertare le reali condizioni dei coinvolti Ambulanza con paziente non critico a bordo (a carico in codice verde) 1) sospendere la marcia verso la destinazione 2) accertarsi delle condizioni di tutte le persone coinvolte rispetto alla gravità del paziente - pagina11 di 12
12 3) contattare la C.O. e, sulla base delle precedenti valutazioni, concordare se proseguire verso la destinazione o attendere un secondo mezzo di soccorso 4) richiedere l intervento delle FF.OO. per i rilevamenti 5) continuare a prestare soccorso ai feriti fino all arrivo dei mezzi in ausilio 6) effettuare lo scambio delle generalità con gli altri coinvolti e, se possibile, compilare la Constatazione Amichevole di Incidente. Se il servizio non viene sospeso dalla C.O.: 7) provvedere ad un breve scambio di informazioni (associazione, nome della controparte, targhe, recapiti telefonici) 8) proseguire il servizio 9) a missione ultimata contattare la controparte e provvedere allo scambio completo delle generalità ed eventualmente compilare la Constatazione accertare le reali condizioni dei coinvolti Ambulanza con paziente critico a bordo (a carico in codice giallo/rosso) 1) sospendere la marcia verso la destinazione 2) accertarsi delle condizioni di tutte le persone coinvolte rispetto alla gravità del paziente 3) contattare la C.O. e, sulla base delle precedenti valutazioni, concordare se proseguire verso la destinazione o attendere un secondo mezzo di soccorso 4) richiedere l intervento delle FF.OO. per i rilevamenti 5) continuare a prestare soccorso al paziente ed ai feriti fino all arrivo dei mezzi in ausilio 6) effettuare lo scambio delle generalità con gli altri coinvolti e, se possibile, compilare la Constatazione Amichevole di Incidente. Se il servizio non viene sospeso dalla C.O.: 7) provvedere ad un breve scambio di informazioni (associazione, nome della controparte, targhe, recapiti telefonici) 8) proseguire il servizio 9) a missione ultimata contattare la controparte e provvedere allo scambio completo delle generalità ed eventualmente compilare la Constatazione accertare le reali condizioni dei coinvolti. - pagina12 di 12
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