Capitolo 1. I nuovi modelli societari introdotti nel 2012: s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto. 1. La s.r.l. ordinaria: generalità

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1 Edizioni Simone - Vol. 6_A Novità 2012 in materia di diritto commerciale e fallimentare Capitolo 1 I nuovi modelli societari introdotti nel 2012: s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto Sommario 1. La s.r.l. ordinaria: generalità Disciplina Costituzione della S.r.l. 4. La S.r.l. unipersonale I nuovi tipi di società a responsabilità limitata introdotti nel La società semplificata a responsabilità limitata La società a responsabilità limitata a capitale ridotto. 1. La s.r.l. ordinaria: generalità La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è una società di capitali preordinata al fine di fornire, alle imprese sociali di ridotte dimensioni, uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata. La S.r.l. risponde in grandi linee alle stesse funzioni economiche soddisfatte dalla S.p.a., e più precisamente realizza: la ripartizione del rischio fra più persone, che è funzione comune ad ogni tipo sociale; la limitazione del rischio, in quanto il socio restringe il proprio rischio all ammontare del conferimento. La S.r.l. estende questo beneficio anche ad aggruppamenti minori di capitali: infatti il capitale minimo richiesto dalla legge per la costituzione di essa è fissato in un ammontare non inferiore a euro; la mobilizzazione del capitale, in quanto le quote di partecipazione dei soci, pur non essendo rappresentate da titoli di credito, sono, tuttavia, normalmente trasferibili e divisibili. Trattasi di un modello societario che si distingue da quello della società per azioni in base alle seguenti principali caratteristiche: entità di gran lunga inferiore del capitale minimo; capitale rappresentato da quote, invece che da azioni, con possibilità di vietare la circolazione delle quote (e conseguente tendenziale maggior rilievo delle persone dei soci); formalità semplificate di formazione del consenso assembleare; amministratori da scegliersi tra i soci e con incarico a tempo indeteminato (qualora l atto costitutivo non disponga diversamente) e possibilità di prevedere tipi di amministrazione (congiuntiva o disgiuntiva) che accentuano il carattere personalistico della società.

2 8 Parte I: Novità in materia di diritto societario 2. Disciplina Nell originario disegno del codice civile la società a responsabilità limitata doveva configurarsi come una sorta di società per azioni in piccolo. Da ciò la previsione di una disciplina giuridica composta in parte da norme «proprie» dello specifico tipo di società ed in parte da norme mutuate dalla disciplina delle S.p.a. La riforma societaria (D.Lgs. 6/2003) ha completamente riscritto le norme in tema di società a responsabilità limitata, delineandone un tipo del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello previgente. Il legislatore della riforma ha inteso offrire uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità, imperniato fondamentalmente sulla considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali. A seguito della riforma, pertanto, la «nuova» società a responsabilità limitata è stata dotata di una disciplina propria e non più mutuata dalle società per azioni, la cui caratteristica principale risiede nel principio di «elasticità», realizzato attraverso il riconoscimento di ampi spazi all autonomia privata dei soci. Questi ultimi, infatti, potranno decidere, in sede di costituzione o durante la vita della società, di «costruire» una struttura organizzativa simile a quella della S.p.a., dotata di un organo amministrativo collegiale, di un consenso assembleare e di un organo di controllo; oppure, pur mantenendo la responsabilità limitata tipica della S.p.a., potranno attenuare i profili tipici di quest ultima, fino a giungere ad un azzeramento della organizzazione corporativa, avvicinandosi allo schema della società di persone. 3. Costituzione della S.r.l. L atto costitutivo della società a responsabilità limitata deve rogarsi per atto pubblico e deve indicare (art. 2463): le generalità complete ed il domicilio di ciascun socio; la «denominazione sociale», in cui possono anche non comparire i nomi dei soci, ma che deve sempre contenere a tutela dei terzi l indicazione di «società a responsabilità limitata»; il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l attività che costituisce l oggetto sociale; l ammontare del capitale, non inferiore a euro, sottoscritto e versato; i conferimenti di ciascun socio ed il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l amministrazione e la rappresentanza; le persone cui è affidata l amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti; l importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Non è ammessa la stipulazione successiva dell atto costitutivo.

3 Capitolo 1: I nuovi modelli societari introdotti nel Si applicano le stesse regole della società per azioni, per quanto riguarda: la sottoscrizione integrale del capitale sociale; i conferimenti dei soci in danaro e in natura; il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in danaro; la stima dei conferimenti in natura; il deposito dell atto costitutivo presso l ufficio del registro delle imprese ai fini della conseguente iscrizione della società. Nella S.r.l. debbono essere utilizzate tutte le forme pubblicitarie obbligatorie per la S.p.a. La S.r.l. acquista la personalità giuridica con l iscrizione nel registro delle imprese. 4. La S.r.l. unipersonale L istituto della società a responsabilità limitata unipersonale è stata introdotta dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88. Non si tratta di un nuovo tipo di società, ma solo di una S.r.l. che, in fase costitutiva o anche successivamente, può risultare composta da un unico socio. Pertanto, qualunque soggetto giuridico capace di partecipare a società può costituire unilateralmente una S.r.l. ed allo stesso modo una S.r.l. pluripersonale può trasformarsi in unipersonale in seguito ad una riunione delle quote sociali in unica mano. La relativa disciplina si applica in ogni caso e senza tener conto se l unipersonalità è originaria (perché la società è stata costituita con atto unilaterale) o successiva (per il venir meno della pluralità dei soci). La disciplina dettata per la S.r.l. con unico quotista prevede che: a) negli atti e nella corrispondenza della società deve essere fatta espressa menzione dell esistenza di un socio unico (art. 2250, ult. comma); b) ove la società sia detenuta da un unico socio o sia mutata la persona di questo, gli amministratori (qualora si tratti di persone diverse dal socio unico) devono depositare per l iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità del socio. Gli amministratori devono dare altresì pubblicità della costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci (art. 2470, commi da 4 a 6). Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro 30 dall avvenuta variazione della compagine sociale; c) all atto della costituzione della società il conferimento in danaro deve essere interamente versato e non è ammesso il richiamo dilazionato della percentuale residua. Nel caso, poi, di unicità sopravvenuta, l unico socio deve completare entro novanta giorni il versamento della rimanente percentuale di conferimento (art. 2464, 3º e 6º comma);

4 10 Parte I: Novità in materia di diritto societario d) i contratti tra la società e l unico socio, nonché le operazioni a favore dell unico socio, per essere opponibili ai creditori, devono essere trascritti nel libro delle decisioni degli amministratori oppure risultare da atto scritto (art. 2478, ultimo comma); e) delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio ed i creditori sociali non possono avanzare pretese sul patrimonio personale dell unico socio (art. 2462, 1 comma). Le principali innovazioni introdotte dalla riforma delle società hanno, inoltre, riguardato la disciplina delle ipotesi di deroga alla limitazione della responsabilità dell unico azionista. La riforma, infatti, dopo aver ribadito che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, circoscrive le ipotesi di assunzione della responsabilità illimitata da parte dell unico socio, in caso di insolvenza della società, esclusivamente alla ricorrenza dei seguenti presupposti (art. 2462, 2 comma): a) mancato versamento dell intero ammontare dei conferimenti in danaro all atto della costituzione ovvero, in caso di unicità sopravvenuta, mancata effettuazione dei versamenti ancora dovuti dal socio ormai unico entro il termine di 90 giorni; b) mancata attuazione della pubblicità dei dati relativi all unico socio, sia esso persona fisica o giuridica, mediante iscrizione nel registro delle imprese. In presenza anche di una sola delle ipotesi indicate, se la società è insolvente, l unico socio dovrà rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l intera partecipazione sociale risulta essergli appartenuta. Viceversa, il rispetto delle prescrizioni in materia di conferimenti e di pubblicità consente all unico socio di godere del beneficio della responsabilità limitata, anche se la società è insolvente. 5. I nuovi tipi di società a responsabilità limitata introdotti nel 2012 Il legislatore ha introdotto due nuove forme di s.r.l. con lo scopo di offrire nuovi strumenti per incentivare l attività imprenditoriale: si tratta della s.r.l. semplificata, riservata ai soci che non abbiano compiuto i 35 anni di età e la s.r.l. a capitale ridotto, che conserva alcune caratteristiche della s.r.l. semplificata, ma che può essere utilizzata anche da persone fisiche che hanno più di 35 anni di età. 6. La società semplificata a responsabilità limitata Il D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), conv. in L. 27/2012, ha introdotto nel codice civile l art. 2463bis «Società semplificata a responsabilità limitata», che si aggiunge alle norme del codice civile che disciplinano la costituzione delle S.r.l. Si tratta di una società di capitali con personalità giuridica autonoma e, come nella S.r.l., per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società.

5 Capitolo 1: I nuovi modelli societari introdotti nel Lo scopo principale della nuova disciplina della S.r.l. semplificata è quello di incentivare l attività imprenditoriale giovanile, offrendo una serie di vantaggi che sono: benefici fiscali e di spesa al momento della costituzione; possibilità di essere utilizzata per costituire piccole società di servizi, che non necessitano di capitali importanti per lo svolgimento della loro attività; possibilità di dedurre in modo integrale le spese di formazione professionale. A) Costituzione La S.r.l. semplificata può essere costituita da due o più persone con contratto oppure da una sola persona con atto unilaterale (s.r.l. semplificata unipersonale). Le condizioni per costituire una s.r.l. semplificata sono le seguenti: a) il socio fondatore o i soci fondatori della società devono essere persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione (art. 2463bis, c. 1); b) il capitale sociale deve essere di ammontare minimo pari ad 1 euro e massimo inferiore a euro. È previsto che il conferimento deve farsi in denaro, per cui, almeno al momento della costituzione sono escluse altre forme di conferimento e deve essere versato all organo amministrativo. Il capitale sociale, inoltre, deve essere sottoscritto e versato interamente dai soci o dal socio al momento della costituzione. In mancanza di una di tali condizioni il notaio non può procedere alla costituzione. B) Atto costitutivo Il socio o i soci fondatori compaiono davanti al notaio per stipulare il contratto o l atto unilaterale di società. Il notaio, accertata la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per la costituzione, redige l atto costitutivo nella forma dell atto pubblico (art. 2463bis, c. 2). L atto costitutivo è esente da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti gli onorari notarili (art. 3, c. 2, D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012). L atto costitutivo deve indicare i seguenti elementi (art. 2463bis, c. 2): il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l indicazione di «società semplificata a responsabilità limitata», specificando ulteriormente «unipersonale» se la società ha un solo socio;

6 12 Parte I: Novità in materia di diritto societario la sede della società (il Comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie); l ammontare del capitale sociale (pari almeno ad 1 euro e inferiore a euro); l attività che costituisce l oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l amministrazione e la rappresentanza; l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; gli amministratori, che devono essere scelti tra i soci: non sono quindi ammissibili amministratori non soci; il luogo e la data di sottoscrizione. L atto costitutivo può, inoltre, contenere indicazioni non richieste obbligatoriamente dalla legge, ma inserite dai soci per meglio adattare il funzionamento della società alle loro esigenze. Con regolamento del Ministro della Giustizia (D.M. 23 giugno 2012, n. 138) è stato pubblicato il modello standard a cui deve conformarsi lo statuto della s.r.l. semplificata. C) Iscrizione e obblighi pubblicitari Il notaio deve provvedere ad iscrivere l atto costitutivo nel registro delle imprese. Gli amministratori devono indicare negli atti, nella corrispondenza della società e nel sito internet: la denominazione di «società a responsabilità limitata semplificata», l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta (art. 2463bis, c. 3). In particolare, in caso di s.r.l. semplificata unipersonale, oltre ai suddetti obblighi, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi all unipersonalità. D) Particolari regole di funzionamento Alla s.r.l. semplificata si applicano, in generale, le regole di funzionamento della s.r.l. ordinaria. Regole particolari sono, tuttavia, previste per: gli amministratori della società: possono essere nominati amministratori solo i soci della società e non è ammessa una diversa disposizione dell atto costitutivo. Per il resto valgono le regole generali; il trasferimento per atto tra vivi delle quote sociali è ammesso esclusivamente a favore di persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età. In caso di violazione, l atto è nullo (art. 2463bis, c. 4).

7 Capitolo 1: I nuovi modelli societari introdotti nel E) Regolamento di attuazione Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stato pubblicato il regolamento del Ministro della Giustizia (D.M. 23 giugno 2012, n. 138), che ha individuato il «modello standard» dell atto costitutivo della società a responsabilità limitata. Il decreto contiene il «Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata» e l individuazione «dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell articolo 2463bis, secondo comma, del codice civile e dell articolo 3, comma 2» del decreto liberalizzazioni. Il modello è molto semplice e, come prevede la legge, è esente da diritti di bollo e di segreteria e, anche se l atto va depositato dal notaio, non sono dovuti onorari notarili. Il modello è composto da dieci campi da compilare con dati anagrafici dei soci e requisiti della società. Il decreto stabilisce esplicitamente che il notaio, ricevendo l atto, accerti che l età delle persone fisiche che intendono costituire la società sia quella prevista dall articolo 2463bis del codice civile (ovvero sia inferiore ai 35 anni). Cosa accade alla s.r.l. semplificata se i soci, durante la vita della società, compiono 35 anni? Il comitato triveneto dei Notai ritiene che, nonostante il compimento del trentacinquesimo anno di età da parte di uno, più o tutti i soci, continueranno ad applicarsi integralmente le regole proprie di tale modello societario, compreso il divieto di trasferimento delle quote a quei soggetti non aventi i requisiti di età. Pertanto, la società continuerà ad operare normalmente anche dopo il superamento del requisito soggettivo, richiesto solo in sede di costituzione. È previsto che nella denominazione della società vada indicata la forma societaria «società a responsabilità limitata semplificata». È vietato il trasferimento delle quote a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l eventuale atto è conseguentemente nullo. Vanno indicati gli amministratori (che secondo quanto previsto dalla legge devono essere scelti fra i soci). L atto costitutivo specifica che «all organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società» e «l assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per le decisione dei soci, è presieduta dall amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione». Il decreto ministeriale specifica che l atto costitutivo, redatto sulla base del modello standard, costituisce di fatto anche lo statuto della società e aggiunge che, per quanto non specificato dal modello standard si applicano «le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti».

8 14 Parte I: Novità in materia di diritto societario Restano però aperti alcuni problemi, tra cui l assenza di un indicazione in merito alla durata massima della società, che quindi si presume non abbia limiti, così come pure non viene fatto alcun riferimento circa la sorte dei soci una volta compiuto il 35 anno di età. 7. La società a responsabilità limitata a capitale ridotto Il D.L , n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) conv. in L , n. 134, tra le tante novità, ha introdotto nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata con capitale ridotto prevedendo, all art. 44, che «fermo quanto previsto dall articolo 2463bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Questa nuova forma societaria si affianca alla s.r.l. semplificata, introdotta dal D.L. 1/2012, la quale, però ricordiamo che può essere costituita, con contratto o atto unilaterale, da persone fisiche che non abbiano superato l età dei 35 anni. La nuova s.r.l. a capitale ridotto, invece, può essere costituita da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione. Si tratta di una novità introdotta dopo le numerose critiche avanzate nei confronti della s.r.l. semplificata, considerata inutile dal momento che deve trasformarsi in s.r.l. ordinaria quando si superano i 35 anni. In sede di conversione è stato aggiunto un ulteriore comma all articolo 44 del decreto crescita che prevede che al fine di favorire l accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell economia e delle finanze promuove un accordo con l Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Viene, quindi, ammessa la possibilità per i soggetti aventi un età inferiore ai 35 anni, di far parte della compagine sociale della s.r.l. a capitale ridotto. A) Costituzione Le condizioni per costituire una s.r.l. a capitale ridotto sono le seguenti: il socio fondatore o i soci fondatori della società devono essere persone fisiche che abbiano già compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione; il capitale sociale deve essere di ammontare minimo pari ad 1 euro e massimo inferiore a euro e deve essere sottoscritto e versato interamente dai soci o dal socio al momento della costituzione; il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in denaro e deve essere versato integralmente all organo amministrativo al momento della co-

9 Capitolo 1: I nuovi modelli societari introdotti nel stituzione (art. 2463bis c.c., richiamato dall art. 44, c. 1, D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012. L atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell atto pubblico notarile (art. 44, c. 2, D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012) e il suo contenuto è lo stesso indicato al 2 comma dell art. 2463bis c.c. per la s.r.l. semplificata. A differenza della s.r.l. semplificata non sono previste agevolazioni in termini di oneri notarili, imposte di bollo e spese di segreteria. Un altra differenza tra le due forme di società è data dal fatto che per la s.r.l. a capitale ridotto non è previsto lo statuto standard, obbligatorio per costituire una s.r.l. semplificata. Per quanto riguarda l amministrazione della società, inoltre, è previsto che l atto costitutivo può prevedere che l amministrazione della s.r.l. a capitale ridotto possa essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci, mentre nella s.r.l. semplificata gli amministratori possono essere solo i soci. B) Pubblicità La denominazione di«s.r.l. a capitale ridotto», l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nel sito internet. C) Particolari regole di funzionamento La s.r.l. a capitale ridotto è regolata nei suoi aspetti peculiari dalla legge (art. 44, D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012). Per la restante disciplina si applicano in generale le norme dettate per la s.r.l. ordinaria, in quanto compatibili (art. 44, c. 3, D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012) e, per alcuni aspetti particolari, le norme della s.r.l. semplificata. Diversamente dalla s.r.l. semplificata, però: gli amministratori della società, se l atto costitutivo lo prevede, possono essere scelti anche tra soggetti che non siano soci (art. 44, c. 2, D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012); non sono previsti limiti per il trasferimento delle quote sociali.

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