ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI - COSA CAMBIA CON IL REG. CE 1169/11 - Avv. Chiara Marinuzzi
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1 ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI - COSA CAMBIA CON IL REG. CE 1169/11 - Milano, 10 luglio 2013 Avv. Chiara Marinuzzi
2 IL REGOLAMENTO 1169/2011 Dire&ve 89/395/CEE 89/396/CEE Dire&va 2000/13/ CE D.Lvo 109/1992 concernente l'e<che>atura, la presentazione e la pubblicita' dei prodo& alimentari. Dire&va 90/496/CEE D.Lvo 77/1993 rela<vo all e<che>atura nutrizionale dei prodo& alimentari Regolamento 1169/2011 rela2vo alla fornitura di informazioni sugli alimen2 ai consumatori
3 IL NUOVO REGOLAMENTO Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/ CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 GU APPLICABILE DAL
4 REGOLAMENTO SULLE INFORMAZIONI AI CONSUMATORI ê Volto a rifondere e ad aggiornare in un unico testo normativo, uniformemente e simultaneamente efficace in tutti gli Stati membri dell U.E., l attuale disciplina sulla etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti (Direttiva 2000/13/CE, in Italia D.lvo 109/92) e quella sulla etichettatura nutrizionale (Direttiva 90/496/CE in Italia D.lvo 77/1993). Ø S E M P L I F I C A Z I O N E NORMATIVA
5 ENTRATA IN VIGORE E DIPOSIZIONI TRANSITORIE Il Regolamento sarà applicabile decorsi 3 anni dall entrata in vigore (20 gg dopo la pubblicazione in GUUE) F DAL Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicabilità del Regolamento che non soddisfano i requisiti dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
6 Definizioni etichettatura : qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;
7 Definizioni alimento preimballato : l unita di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettivita, costituita da un alimento e dall imballaggio in cui e stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l imballaggio; alimento preimballato non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; (c.d. preincarto)
8 Definizioni ingrediente : qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;
9 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
10 L ambito di applicazione viene esteso anche: agli alimenti forniti dalle collettività, ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati Membri a cui si applica il Trattato. F In quest ambito assume rilievo la questione allergeni, la cui disciplina sino ad oggi non era applicabile alla ristorazione, che dovranno essere oggetto di informativa nei locali di somministrazione degli alimenti durante gli scambi verbali che accompagnano la vendita, attraverso il menù delle vivande o altro materiale informativo esposto.
11 Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie: a) informazioni sull identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell alimento; b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull uso sicuro dell alimento. Tali informazioni riguardano in particolare: i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori; ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro; iii) l impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell alimento; c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.
12 Pratiche leali d informazione Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell alimento e, in particolare, la natura, l identita, le proprieta, la composizione, la quantita, la durata di conservazione, il paese d origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realta tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
13 Pratiche leali d informazione d) NOVITA suggerendo, tramite l aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento e stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
14 DAL DIVIETO DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ALLA LEALTÀ D INFORMAZIONE D.Lvo 109/1992 (art. 2) Reg.to 1169/2011 (art. 7) Finalità dell e2chedatura e divieto di pubblicità ingannevole Pra2che leali d informazione L'e2cheDatura e le rela2ve modalità di realizzazione sono des2nate ad assicurare la correda e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effeduate in modo da: d) non adribuire al prododo alimentare proprietà ade a prevenire, curare o guarire una malala umana né accennare a tali proprietà, fade salve le disposizioni comunitarie rela2ve alle acque minerali ed ai prodol alimentari des2na2 ad un'alimentazione par2colare. DIVIETO SUPERATO DAL REGOLAMENTO 1924/2006
15 RESPONSABILITÀ (art. 8 Nuovo Regolamento) 1. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione. 2. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
16 RESPONSABILITÀ (art. 8 Nuovo Regolamento) 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
17 RESPONSABILITÀ (art. 8 Nuovo Regolamento) 4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
18 RESPONSABILITÀ (art. 8 Nuovo Regolamento) 5. Fatti salvi i paragrafi da 2, 3 e 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività. 6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.
19 Prodotti non destinati al consumatore NB Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2. F NB PROBLEMATICA ALLERGENI CONTENUTI IN SEMILAVORATI DESTINATI ALL INDUSTRIA O AD ALTRI OPERATORI INTERMEDI
20 Fasi precedenti la vendita al consumatore finale e collettività Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtu degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si puo garantire che tali documenti accompagnano l alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna: a) quando l alimento preimballato e destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi e vendita a una collettivita; b) quando l alimento preimballato e destinato a essere fornito a collettivita per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
21 Imballaggio esterno In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), (a) denominazione dell'alimento, f) TMC o data di scadenza, g) condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego, h) nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'osa) figurino anche sull imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.
22 Modifiche rispetto a quanto disposto dall art. 14 commi 5, 6 e 7 del D.lvo 109/92. Ø l onere di riportare alcune informazioni obbligatorie anche sull imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione sembra sussistere in tutti i casi, e non solo nell ipotesi in cui tutte le informazioni siano contenute nel documento commerciale. Ø tra le indicazioni che devono figurare anche sull imballaggio globale, altre alla denominazione di vendita, al TMC ed al nome e la sede del responsabile commerciale devono figurare anche le condizioni particolari di conservazioni e/o le condizioni di impiego.
23 INDICAZIONI OBBLIGATORIE a) denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c)qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato dell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
24 INDICAZIONI OBBLIGATORIE g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all art. 8/1; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto dall art. 25; j) istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale.
25 Osservazioni F Tra le menzioni obbligatorie non figura la sede dello stabilimento di produzione/confezionamento, così come tale indicazione non è comunque prevista dalla Direttiva 2000/13/CE sebbene l Italia si sia avvalsa della facoltà concessale di mantenerla tra le menzioni obbligatorie per i prodotti commercializzati sul proprio territorio. F per la designazione dell operatore è richiesto: il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all art. 8/1 [ossia: l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o l importatore se l operatore non è stabilito in UE];
26 Osservazioni introduzione della dichiarazione nutrizionale tra le indicazioni obbligatorie; L'indicazione del lotto rimane obbligatoria, in forza della direttiva 2011/91/UE (prima 1989/396/CEE) Viene esclusa la possibilità di identificare l'operatore col solo marchio registrato.
27 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPI O CATEGORIE SPECIFICI DI ALIMENTI Rinvio all allegato III che coincide con l attuale allegato II sez. II del d.lgs. 109/92 al quale sono aggiunte prescrizioni e diciture più specifiche su: Alimenti che contengono aspartame/sale di aspartame acesulfame; Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta; Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanolo o esteri di fitostanolo
28 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPI O CATEGORIE SPECIFICI DI ALIMENTI F Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati.: i produttori dovranno segnalare sulla confezione la data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta. La data di congelamento o di primo congelamento è indicata nel modo seguente: a) è preceduta dall'espressione "Congelato il... e seguita: dalla data stessa; oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta. c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno.
29 LEGGIBILITÀ: MISURE STANDARD PER I CARATTERI TIPOGRAFICI Le indicazioni obbligatorie di etichettatura dovranno essere stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento, sia pari o superiore a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie devono essere inoltre presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l'altezza minima della x della dimensione dei caratteri dovrà essere pari o superiore a 0,9 mm.
30 Allegato tecnico ALLEGATO IV Altezza della X: Legenda: 1 Linea ascendente 2 Linea della maiuscola 3 Linea mediana 4 Linea di base 5 Linea discendente 6 Altezza della x 7 Corpo del carattere
31 Presentazione delle indicazioni obbligatorie La leggibilità costituisce un elemento fondamentale per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta sia correttamente veicolata al consumatore. Il Consiglio ed il Parlamento hanno pertanto ritenuto di imporre criteri più rigidi e definiti al fine di evitare che informazioni importanti, suscettibili di influenzare le scelte del consumatore, siano dissimulate o celate anche e soprattutto attraverso l uso di caratteri di piccole dimensioni
32 Presentazione delle indicazioni obbligatorie Ribadita la necessità che le indicazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente v i s i b i l i, c h i a r a m e n t e l e g g i b i l i e d eventualmente indelebili. A Ciò è AGGIUNTO CHE esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire
33 INDICAZIONI NELLO STESSO CAMPO VISIVO La regola della apposizione di alcune indicazioni nello stesso campo visivo vale ora per la sola denominazione di vendita e la quantità netta, con aggiunta del titolo alcolometrico per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol. Non è più previsto il TMC/data di scadenza. Per «campo visivo» si intendono tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale
34 INDICAZIONI NELLO STESSO CAMPO VISIVO La regola dello stesso campo visivo NON SI APPLICA: alle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, agli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm 2.
35 NOVITA IN VISTA: VENDITA A DISTANZA Per tale tipologia di alimenti preimballati: a) le informazioni obbligatorie, ad eccezione del TMC, dovranno essere disponibili all acquirente prima della conclusione dell'acquisto, e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare, senza imposizione di costi supplementari ai consumatori. b) Tutte le indicazioni obbligatorie saranno poi disponibili al momento della consegna. La norma non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.
36 Omissione di alcune indicazioni obbligatorie Possibilità di omettere alcune diciture obbligatorie per i seguenti casi: bottiglie di vetro marcate in maniera indelebile e destinate ad essere riutilizzate; imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 10 cmq esenzione dalla etichettatura nutrizionale per alimenti elencati nell allegato V; bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2%
37 DENOMINAZIONE DI VENDITA La denominazione dell alimento e la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell alimento e la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, e fornita una denominazione descrittiva. F CONFERMATO IL CRITERIO GERARCHICO
38 Denominazione di vendita F 1.«denominazione legale»: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività; F 2. «denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni; F 3.«denominazione descrittiva»: una denominazione che descrive l alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;
39 DENOMINAZIONE DI VENDITA 1. Denominazione legale comunitaria (es. olio extra vergine di oliva, Uova, latte, succhi, cioccolato, marmellate, acque minerali ecc.); 2. Denominazione legale prevista da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano (es. pane tipo 0, pasta, salumi, passata di pomodoro ecc.); 3. Denominazione usuale(es. gelato, pizza, ecc.) o descrittiva (prodotto gastronomico a base di )
40 La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti"..
41 I prodotti alimentari che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati c o n l a s t e s s a denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato (es. torta con cioccolato al latte.. torta al cioccolato ).
42 Reg.to 1169/2011: Denominazione di vendita Rinvio all allegato VI che individua ulteriori indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell alimento quali: le specifiche relative allo stato fisico del prodotto. A tal proposito si segnala che, nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».
43 Decongelato Tale obbligo non si applica: a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale (impasto del croissant alla crema); b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione (es sushi); c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità (es pasta al forno decongelata).
44 Denominazione di vendita Nuove regole di indicazione della denominazione di quegli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente [si tratta dei c.d. simil alimenti come i formaggi prodotti con materie vegetali etc..].
45 I c.d. simil In tal caso l'etichettatura reca - oltre all'elenco degli ingredienti - una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa: a) in prossimità della denominazione del prodotto; e b) in caratteri la cui parte mediana è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
46 Indicazioni che accompagnano la denominazione dell alimento Presenza di proteine aggiunte ai prodotti e preparazioni di carni; e prodotti della pesca acqua aggiunta sopra il 5% a prodotti e preparazioni di carni e prodotti della pesca sia interi che in tagli, a fette, porzioni e filetti; PRODOTTI RICOMPOSTI. A tal proposito, i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell'unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, dovranno essere indicati come "carne ricomposta", lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come "pesce ricomposto"; requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate; requisiti specifici relativi alla designazione dei budelli di salsiccia. E in tal caso precisato che quando un budello per insaccati non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata.
47 Elenco degli ingredienti L elenco degli ingredienti reca un intestazione o e preceduto da un adeguata indicazione che consiste nella parola ingredienti o la comprende. L elenco comprende tutti gli ingredienti dell alimento, in ordine decrescente di peso, cosi come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell alimento.
48 Gli ingredienti vanno indicati con il loro nome specifico o con la relativa denominazione legale nel caso in cui per essi sia prevista Gli additivi devono essere preceduti dal nome della categoria di appartenenza seguita dal nome specifico o dal relativo numero CEE reperibile nel contesto normativo ad essi riservato dal Reg.to 1333/2008 (e dal D.M. 209/96). Nel caso in cui appartengano a più categorie deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale svolta sul prodotto.
49 alcuni ingredienti possono essere indicati anche solo con la denominazione della categoria prevista se rispondono elle condizioni rispettivamente indicate. (Es. Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati, proteine del siero di latte) possono essere designati con il termine proteine del latte ) Alcune di queste categorie (frutta candita ed ortaggi) sono state eliminate a seguito della rivisitazione del d.lgs. 109/92 da parte del d.lgs. 114/2006 che ha dettato le nuove disposizioni anche in materia di allergeni in adempimento della direttiva CE 2003/89
50 INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI Gli ingredienti devono essere indicati in etichetta in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione.
51 Omissione dell elenco ingredienti Per i seguenti alimenti non e richiesto un elenco degli ingredienti: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica; c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purche non siano stati aggiunti altri ingredienti;
52 Omissione dell elenco ingredienti d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell alimento: i) sia identica alla denominazione dell ingrediente; oppure ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell ingrediente.
53 Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti Fatto salvo l articolo 21, nell elenco degli ingredienti non e richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento: a) i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale; b) gli additivi e gli enzimi alimentari: i) la cui presenza in un determinato alimento e dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento purche non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
54 Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie; d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata; e) l acqua: i) quando e utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; o ii) nel caso di un liquido di copertura che non e normalmente consumato.
55 Designazione degli ingredienti Reg.to 1169/2011 Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all articolo 17 e all allegato VI. Art. 17. La denominazione dell alimento è la sua denominazione legale. All.to VI La denominazione dell alimento comprende o è accompagnata da un indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l acquirente.
56 Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione D.Lvo 109/92 Nel caso di ingredien2 u2lizza2 in forma concentrata o disidratata e r i c o s 2 t u i 2 a l m o m e n t o d e l l a fabbricazione, l'indicazione puo avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria. Reg.to 1169/2011 Possono essere indica2 nell elenco in ordine di peso cosi come sono sta2 registra2 prima della concentrazione o della disidratazione. DUBBI SUL MANTENIMENTO DELLA POSSIBILITA DI OMETTERE L INDICAZIONE DELLO STATO FISICO (ES DA CONCENTRATO) DEL PRODOTTO NELL ELENCO INGREDIENTI
57 Ingredienti: indicazione dello stato fisico INGREDIENTI Art La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento. Art. 4/3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente. TALE ESENZIONE NON E RIPRODOTTA NEL TESTO DEL REG.TO 1169/2011
58 ADDITIVI: diciture integrative di etichettatura Es. edulcoranti: Aspartame: contiene una fonte di fenilananina DAL REG.TO 1333/2008 SUGLI ADDITIVI Coloranti sunset yellow E110, giallo di chinolina E104, carmoisina E122, rosso allura E129, tartrazine E102, ponceau4r E124): può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini
59 Aromi DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL ELENCO DEGLI INGREDIENTI 1. Gli aromi sono designati con i termini: aroma(i) oppure con una denominazione piu specifica o una descrizione dell aroma se il componente aromatizzante contiene gli aromi definiti all articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1334/2008, 2. Il termine naturale per descrivere un aroma e utilizzato conformemente all articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/ La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di u alimento sono designate nell elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine aroma(i).
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