NUOVE LINEE GUIDA - NUOVI INTERVENTI PER FAVORIRE L INSERIMENTO LAVORATIVO DI GIOVANI E DISOCCUPATI -

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1 NUOVE LINEE GUIDA - NUOVI INTERVENTI PER FAVORIRE L INSERIMENTO LAVORATIVO DI GIOVANI E DISOCCUPATI - 1. PREMESSA Il perdurare del fenomeno della disoccupazione anche nel territorio delle province di Padova e di Rovigo, seppure in un contesto economico lievemente migliorato, e che impatta in maniera significativa sulla qualità di vita di un numero rilevante di persone, ha indotto gli enti partecipanti al Fondo Straordinario di Solidarietà (Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Provincia di Padova e Provincia di Rovigo, Diocesi di Padova, Diocesi di Adria-Rovigo, Diocesi di Chioggia, Fondazione Antonveneta) a modificare, già nello corso anno, le linee di intervento del Fondo stesso, in modo da far premio sui processi di accompagnamento sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro piuttosto che nell erogazione del mero aiuto economico. Come noto, nel mese di settembre 2010, i Comitati di Gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà, considerando che: - la dinamica delle richieste di aiuti pervenute era da ultimo cresciuta sensibilmente, in misura tale da esaurire in breve tempo le ulteriori risorse economiche stanziate dai partecipanti; - da più parti veniva segnalata l esigenza di privilegiare tutte le attività finalizzate al reinserimento lavorativo dei disoccupati, con tutti i possibili strumenti a disposizione, rispetto alla mera erogazione di un sussidio che avrebbe risolto solo temporaneamente le situazioni di disagio e di emarginazione, è stata sospesa l attività di raccolta delle richieste da parte dei centri di ascolto e sono stati attivati sperimentalmente, nella sola provincia di Padova e in ragione delle residue disponibilità del Fondo, i seguenti interventi di accompagnamento in favore dei lavoratori disoccupati: - corsi di formazione professionale con stage in aziende interessate alla assunzione di personale; - progetti di lavori di pubblica utilità e/o utilità sociale, previsti dalla normativa regionale, presentati da comuni della provincia di Padova per l assunzione di lavoratori disoccupati e/o sprovvisti di tutele sociali, interventi ritenuti maggiormente efficaci nel dare una risposta a persone e famiglie in difficoltà a causa della mancanza di lavoro. In provincia di Rovigo, nello stesso periodo, gli enti locali e i lavoratori avevano disciplinato le modalità di utilizzo delle note risorse economiche messe a disposizione il loro favore della Edison Adriatic LNG di complessive ,20. In particolare, con apposito accordo tra Consvipo, Provincia di Rovigo, Presidente delle Conferenze dei Sindaci delle ULSS n. 18 e 19, OO.SS. CGIL CISL E UIL, sono state finanziate due iniziative in provincia di Rovigo volte a contrastare la crisi occupazionale: - tirocini formativi e orientamento ai sensi del DM 142/98 e della LRV n. 3/2009 a favore di soggetti svantaggiati e privi di occupazione e per l organizzazione e realizzazione di percorsi formativi; - progetti dei comuni della provincia di Rovigo che riguardano l utilizzo di voucher per prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell art. 70 del d.legs. 276/03 e s.m.i. Verificati gli esiti positivi di queste sperimentazioni, sia quelle attuate in provincia di Padova dal Fondo Straordinario di Solidarietà e sia quelle realizzate in provincia di Rovigo con i fondi della società Edison Adriatic LNG, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ritiene opportuno che il Fondo Straordinario di Solidarietà sostenga la continuazione delle stesse in tutto il territorio delle province di 1

2 Padova e Rovigo: in particolare, propone, in provincia di Padova, di consolidare le attività finora sperimentate e di avviare le iniziative dei tirocini formativi e dei progetti di lavoro con utilizzo dei voucher di cui al citato accordo di welfare di Rovigo, mentre, in provincia di Rovigo, propone di rilanciare le iniziative esistenti, riviste alla luce della presenti linee guida, affiancandole con quelle avviate in provincia di Padova (sostegno a progetti di pubblica utilità e corsi di formazione con stage in azienda). I Comitati di Gestione del Fondo potranno altresì approvare e avviare, nei rispettivi territori di competenza, anche altri progetti di inserimento lavorativo presentati da operatori locali/enti preposti alla formazione e all impiego del personale, progetti finalizzati all occupazione dei beneficiari del Fondo, nel rispetto dei limiti di importo massimo per beneficiario di cui al successivo punto 9 e avuto riguardo alle vigenti normative fiscale, del Lavoro e comunitaria. Verranno pertanto apportate le necessarie conseguenti modifiche al Regolamento del Fondo Straordinario di Solidarietà e agli accordi operativi in essere. I progetti prevedono in particolare la fattiva collaborazione di nuovi enti partecipanti: le Camere di Commercio di Padova e di Rovigo, la Consvipo di Rovigo nonché la partecipazione finanziaria della Caritas Nazionale (con una partizione del fondo nazionale dell 8 per mille) per il tramite delle Caritas diocesane di Padova, Adria-Rovigo e Chioggia nonchè delle rispettive Associazioni di volontari (Associazione ADAM, Associazione S. Andrea). I nuovi enti nonché le Caritas diocesane parteciperanno con attività di supporto, di assistenza tecnica, di proposte, di diffusione delle iniziative, oltre che di implementazione delle disponibilità del Fondo Straordinario di Solidarietà. Importanti sono i ruoli che svolgeranno i Centri per l Impiego della Provincia di Padova e della Provincia di Rovigo, in particolare per la gestione operativa delle borse-lavoro, e le amministrazioni comunali del territorio, specie con riferimento alla proposizione e gestione dei progetti di Pubblica Utilità e ai progetti di lavoro con utilizzo dei voucher; ed ancora, gli enti pubblici e privati, il terzo settore, le aziende e le associazioni di categoria con riferimento alle attività del Fondo consentite. 2. OBIETTIVI Il Fondo Straordinario di Solidarietà si prefigge, con i nuovi fondi e con il rifinanziamento da parte degli enti già convenzionati, di raccogliere oltre Euro e di poter sostenere circa 7/800 progetti di reinserimento lavorativo nelle due province di Padova e di Rovigo. Le nuove proposte cercano di dare una risposta al problema della disoccupazione anche dei giovani e dei lavoratori in mobilità o in CIG - e al conseguente disagio economico e sociale, favorendo le misure di accompagnamento e di reinserimento nel lavoro e riducendo le forme di imperfezione o le frizioni che talvolta caratterizzano le transazioni dello specifico mercato lavoro, come peraltro messo in evidenza da recenti studi economici. L utilizzo delle somme che verranno raccolte è previsto avvenga entro il 30/6/2012 con possibilità di proroga come previsto dal Regolamento. Le erogazioni a favore dei beneficiari e le attività previste dai progetti dovranno essere avviate entro tale data o quella prorogata, ma potrà proseguire anche dopo fino al loro completo utilizzo, nel rispetto dei vincoli indicati da ciascun ente partecipante. Resta inteso che le somme raccolte dovranno essere interamente destinate ai beneficiari ad eccezione della spesa per la prosecuzione degli studi di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell iniziativa da parte della Fondazione Zancan di Padova nonché della possibilità di contribuire al sostenimento delle spese di eventi per la diffusione delle opportunità dell iniziativa, entro comunque un importo contenuto rispetto all ammontare delle somme raccolte (massimo del 2%). In ogni caso queste ultime non potranno essere utilizzate per la copertura di spese sostenute da parte degli enti partecipanti per le risorse e i servizi messi a disposizione del Fondo Straordinario di Solidarietà. 3. NUOVE ATTIVITA DEL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA Sono ora previste in via ordinaria, e qui disciplinate, le seguenti ulteriori attività del Fondo Straordinario di Solidarietà: - voucher per il lavoro accessorio, ai sensi dell art. 70 del d.lgs. 276/03 e s.m.i. (di seguito nominati per brevità Voucher ); 2

3 - tirocini formativi e orientamento nonché tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (di seguito nominati per brevità Borse-Lavoro ); - progetti di pubblica utilità, di cui al DGR n. 427 del 23/2/2010 (di seguito nominati per brevità progetti di pubblica utilità); - corsi di formazione con stage formativi in aziende interessate e/o con rilascio di particolari abilitazioni richieste dal mercato del lavoro (di seguito nominati per brevità corsi di formazione). Negli allegati A, B, C, D, si articolano nella fattibilità concreta le nuove attività. Per le famiglie particolarmente disagiate, i cui membri non siano in condizione di svolgere un attività lavorativa ordinaria o che presentano problematiche particolari, dopo che sono state espletate senza esito tutte le formalità e i possibili percorsi di accompagnamento, potrà essere valutata, in via eccezionale e d accordo con le Commissioni di Valutazione, l istruttoria della domanda di contributo economico con le modalità previste in passato. Potranno inoltre essere ammessi al contributo del Fondo Straordinario di Solidarietà altri specifici percorsi di formazione e orientamento al lavoro, anche se qui non disciplinati, ma che realizzino in concreto le ripetute finalità di occupazione (come ad esempio progetti di nuovi contratti di apprendistato per l occupazione dei giovanissimi e dei giovani che aspirano ad un alto livello di formazione di cui al D.C.M. del 5/5/2011 Nuova disciplina dell apprendistato e al Dlgs n. 167 del 14/9/2011) sottoponendoli all approvazione del rispettivo Comitato di Gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà con le modalità più avanti previste. Per alcuni nominativi problematici ai fini dell inserimento lavorativo, il Fondo potrà ammettere a contributo anche le proposte di alcune Agenzie per il lavoro o società di servizi autorizzate che prendano in carico tali nominativi per la loro formazione (utilizzando allo scopo anche fondi pubblici e/o privati loro riservati) e favoriscano la loro assunzione presso aziende, cooperative sociali e enti non profit interessati. Il pagamento delle prestazioni delle Agenzie di lavoro o enti autorizzati potrà avvenire, per quanto possibile, a risultato, cioè dopo l effettivo inserimento lavorativo dei nominativi segnalati, fatte salve alcune necessarie spese amministrative per la gestione delle proposte e comunque per importi modesti da concordare. Gli enti partecipanti potranno altresì proporre all approvazione del Fondo straordinario di Solidarietà anche altri progetti di accompagnamento sociale in favore dei disoccupati in situazione di disagio, progetti che possano rispondere a particolari emergenze o necessità ritenute rilevanti da tutti i partecipanti (come, ad esempio, interventi a favore di famiglie colpite da provvedimenti di sfratti) ovviamente nei limiti delle disponibilità raccolte o da raccogliere per la specifica destinazione. La realizzazione delle nuove attività del Fondo presenta, di norma, il seguente schema operativo.( 1 ) 1 Enti Partecipanti: sono gli enti che implementano le disponibilità del Fondo Straordinario di Solidarietà e apportano risorse, anche organizzative e umane, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo stesso. Enti proponenti sono quegli enti che mettono a punto, sollecitano e/o organizzano i progetti di accompagnamento al lavoro finanziati dal Fondo straordinario di Solidarietà (esempio: i comuni, le Onlus, gli enti religiosi relativamente ai progetti con utilizzo di Voucher; i Comuni, le Associazioni di categoria, le Province, le Camere di Commercio per quanto riguarda progetti di Borse-Lavoro, le Caritas e gli enti di formazione per i progetti formativi e/o di riqualificazione professionale, ecc.). Gli enti partecipanti possono essere anche enti proponenti; gli enti proponenti possono ricorrere, per la realizzazione dei propri progetti, alla loro struttura interna o ad altri enti (che assumeranno pertanto la qualifica di enti committenti). Enti committenti o attuatori sono quelli che concretamente organizzano i lavoratori, il lavoro e le attività formative in funzione del raggiungimento degli obiettivi dei singoli progetti di inserimento lavorativo. Enti committenti possono essere gli stessi enti partecipanti e/o proponenti. 3

4 S C H E M A G E N E R A L E Valutazione singole domande Comuni/Caritas/ Enti partecipanti/enti proponenti Enti/ Soggetti non profit committenti o attuatori Beneficiari /prestatori Incaricano Segnalano Gestiscono Retribuiscono Comm.di valutazione c/o Caritas diocesana/ Propongono progetti Eroga Tutor Centro per l Impiego/ Tutor Caritas Comitati di Gestione Fondo Straordinario di Solidarietà Monitoraggio e supervisione Fondo Straordinario di Solidarietà 4. DESTINATARI DELLE NUOVE INIZIATIVE DEL FONDO - Generalità Il progetto si rivolge a cittadini disoccupati a causa della crisi economica (di norma a partire dal 1 ottobre 2008), ai lavoratori svantaggiati 2 e agli inoccupati, residenti in Padova e Rovigo, che, con riferimento alla propria famiglia, si trovino in situazioni di disagio economico e/o sociale. Il progetto è rivolto inoltre a giovani che ancora non siano entrati nel mondo del lavoro e e che intendano rendersi autonomi dalla famiglia. Le ulteriori condizioni per l accesso alle diverse agevolazioni del Fondo vengono precisate in relazione alle singole attività, tenuto anche conto delle specifiche normative che le regolano. 5. ENTI PARTECIPANTI E UTILIZZO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE 2 Definizione ex art. 2, 38 del Regolamento CE n. 800/2008 Si intende Lavoratore svantaggiato chiunque rientri in una delle seguenti categorie a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ( ad esempio neoassunti, apprendisti); b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore e/o professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono da soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all interno di uno stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un occupazione stabile. 4

5 L iniziativa è aperta all apporto di quanti enti ed istituzioni pubblici e privati, operatori del terzo settore, privati, associazioni, società, ecc. intendono concorrere alla sua realizzazione, sia con specifiche liberalità e sia implementando l organizzazione e la gestione operativa del Fondo. Tra gli enti partecipanti verranno sottoscritti tre protocolli (con riferimento alle aree della Diocesi di Padova, della Diocesi di Adria-Rovigo e della Diocesi di Chioggia) che disciplinano in particolare gli aspetti relativi alla gestione ed erogazione dei fondi messi a disposizione dell iniziativa. Gli enti e le istituzioni che intendono effettuare apporti di un certo rilievo al Fondo Straordinario di Solidarietà, potranno chiedere di designare un membro nel Comitato di Gestione o un membro nella Commissione di Valutazione. La Fondazione potrà inoltre nominare altri membri qualificati espressione del terzo settore. Tenuto conto che gli enti partecipanti operano in contesti territoriali diversi e con finalità istituzionali con sempre coincidenti, si prevede che il Fondo Straordinario di Solidarietà possa essere costituito, al suo interno, da più fondi, i quali possono avere specifici ambiti operativi. Pertanto gli enti partecipanti, nel deliberare le risorse in favore del Fondo Straordinario di Solidarietà, possono versare le somme o su un c/c in essere a nome delle Caritas diocesane, o di altro ente partecipante, dedicato all iniziativa e da utilizzarsi nel rispetto degli ambiti stabiliti dall ente stesso, ovvero possono tenere a disposizione dell iniziativa uno specifico deposito a loro intestato, il cui utilizzo verrà di volta in volta autorizzato in relazione alle delibere assunte dal competente Comitato di Gestione. Si ricorda infatti che I Comitati di Gestione del Fondo, con l approvazione delle domande di sostegno, decidono anche - tenendo conto delle condizioni previste dai protocolli in essere la provvista cui attingere per l erogazione dei contributi e, a tale scopo, segnalano le delibere di approvazione dei contributi all ente titolare del rispettivo deposito affinché ne autorizzi il pagamento immediato. Resta confermata la struttura del Fondo Straordinario di Solidarietà con la precisazione, come peraltro già attualmente previsto, che i nuovi Sportelli di Solidarietà per il lavoro (ex Centri di Ascolto), per le nuove attività, possono essere gestiti e rappresentati, oltre che dalla Caritas, anche dai Comuni delle province di Padova e di Rovigo e dai Centri per l Impiego e, più in generale, dagli enti partecipanti interessati ad attuare percorsi di accompagnamento sociale e di inserimento lavorativo dei richiedenti. 6. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DEI POTENZIALI LAVORATORI-BENEFICIARI Ogni ente partecipante, oltre agli impegni convenzionali, avrà le funzioni di: - coinvolgere enti, aziende, agenzie per il lavoro autorizzate e soggetti non profit, amministrazioni comunali operanti sul territorio di competenza per sollecitare la presentazione da parte loro di progetti relativi alle nuove attività del Fondo; - valutare l opportunità di essere essi stessi soggetti proponenti o attuatori dei nuovi progetti, nel rispetto delle specifiche norme che li regolano. A questo riguardo incaricheranno un proprio collaboratore per presentare i progetti stessi al Fondo Straordinario di Solidarietà, segnalando i nominativi dei potenziali soggetti beneficiari allo Sportello di solidarietà per il lavoro più vicino. Gli enti proponenti i nuovi progetti (le aziende e gli enti non profit per le Borse-Lavoro, i comuni per i progetti di pubblica utilità e per i voucher, gli enti di formazione e le agenzie di lavoro per i servizi di formazione e collocamento, gli enti non profit per i voucher e le borse-lavoro, ecc.) individueranno e segnaleranno, a partire dal livello di bisogno del proprio territorio : o gli eventuali nominativi richiedenti i servizi di accompagnamento ai rispettivi Sportelli di Solidarietà per il lavoro più vicini; o gli eventuali committenti (le cooperative sociali e gli altri enti attuatori) che attueranno il progetto di lavoro; o la loro manifestazione di interesse per le nuove attività del Fondo sul portale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Gli enti proponenti designeranno propri collaboratori per espletare tali formalità e per essere di riferimento nei confronti della rete per le attività del Fondo. Per quanto riguarda i progetti di pubblica utilità, i comuni interessati presenteranno direttamente al Fondo straordinario di Solidarietà, unitamente al progetto, anche i nominativi beneficiari e fungeranno pertanto da sportello di solidarietà del lavoro, interagendo per quanto possibile con lo sportello Caritas più vicino. 5

6 Le aziende e gli enti non profit interessati alle Borse-Lavoro segnaleranno le loro disponibilità ad ospitare i tirocinanti direttamente sul menzionato portale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e potranno mettersi in contatto con le Associazioni di Categoria, i Comuni di residenza, e gli sportelli di solidarietà per il lavoro più vicini coordinandosi direttamente per le attività di individuazione dei potenziali beneficiari delle proposte lavorative. Gli enti formativi e le agenzie di lavoro manifesteranno la loro disponibilità ad effettuare i servizi formativi e di collocamento in favore dei beneficiari del Fondo direttamente sul portale più volte richiamato, allegando anche la proposta di contratto e le relative condizioni. Si fa presente che la ricerca di incontro tra richieste di sostegno e le opportunità di inserimento lavorativo andrà costantemente perseguita da tutta la struttura organizzativa del Fondo Straordinario di Solidarietà in ogni fase delle attività sollecitando e favorendo ogni occasione utile a questo proposito e utilizzando tutte le forme di collaborazione della rete, restando inteso che l ascolto dei richiedenti e la valutazione delle proposte di accompagnamento spetta, di norma, agli sportelli solidarietà per il lavoro della Caritas diocesana competente. 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DA PARTE DEI POTENZIALI LAVORATORI-BENEFICIARI Si premette che le domande di sostegno da parte dei potenziali beneficiari sono sempre individuali. Il contributo economico del Fondo Straordinario di Solidarietà viene bensì erogato per il tramite dell ente proponente i nuovi progetti (ovvero, su indicazione dell ente proponente, per il tramite dell ente committente), ma il beneficiario finale è sempre la persona fisica richiedente. In effetti gli stessi progetti vengono sempre esaminati in relazione alla situazione economica e sociale dei cittadini disoccupati e/o inoccupati richiedenti e della rispettiva famiglia nonchè alla possibilità di un loro inserimento lavorativo che possa contribuire a risolvere la condizione di disagio. Le domande dovranno essere presentate tramite, di norma, gli sportelli di solidarietà per il lavoro delle Caritas diocesane (fanno eccezione i progetti di pubblica utilità le cui domande di sostegno da parte dei beneficiari potranno essere presentate direttamente tramite i Comuni delle due province)su segnalazione preventiva dei nominativi tramite i Servizi Sociali dei Comuni, i Centri per l impiego, i parroci, le Acli, i CVS e/o altri enti pubblici e non profit interessati, i quali provvederanno a: - effettuare i colloqui informativi e raccogliere la documentazione necessaria per l istruttoria della pratica; - compilare gli appositi moduli disponibili sul sito accessibile previo riconoscimento delle credenziali (utente e password) assegnate. I moduli sono composti dalla domanda del richiedente e dal prospetto di valutazione; - stampare e far sottoscrivere al richiedente la domanda, le dichiarazioni, le autorizzazioni ad effettuare i necessari controlli, il consenso informato ex art. 13 DLgs 196/2003 ed eventuali altri documenti; - inoltrare la domanda e il prospetto di valutazione e la documentazione fornita dal richiedente alla Sede della Commissione di Valutazione per il seguito di competenza. - effettuare le prime valutazioni delle domande e del progetto di lavoro, avvalendosi di un predefinito sistema di assegnazione di valore relativamente ai dati dichiarati dal richiedente nonchè delle collaborazioni e delle informazioni degli assistenti sociali già contattati direttamente dagli interessati, nonché degli altri soggetti collegati in rete; - inoltrare la domanda e il prospetto di valutazione e la documentazione fornita dal richiedente alla Sede della Commissione di Valutazione per il seguito di competenza in uno, per quanto possibile, con la proposta di accompagnamento e/o di inserimento lavorativo. Dovrà essere di norma richiesta la seguente documentazione riferita al richiedente e al suo nucleo famigliare: - documento d identità del richiedente in corso di validità; - per gli extracomunitari, regolare permesso di soggiorno o documentazione attestante la procedura di rinnovo; - eventuale curriculum vitae; 6

7 - dichiarazione ISEE, possibilmente aggiornata. La dichiarazione ISEE e ISEE aggiornata può essere fornita gratuitamente anche dalle ACLI competenti per territorio; - certificato attestante l iscrizione al Centro per l Impiego; - eventuale ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare l esistenza dello stato di disoccupazione e/o inoccupazione e/o di disagio. 8. CRITERI PER L AMMISSIONE AI CONTRIBUTI Per la valutazione dei fabbisogni dei richiedenti e per l eventuale ammissione ai contributi, si farà riferimento in particolare alla situazione socio-economica dei richiedenti: o sul piano economico: l entità e la composizione del reddito famigliare (numero dei percettori di reddito, tipologia ed entità delle entrate: pensioni, assegni, contributi, ecc.); il diritto a forme di integrazione del reddito e di sostegno da parte degli enti pubblici o privati o altri fondi di solidarietà istituiti allo scopo (CIG, sussidi di disoccupazione, mobilità, interventi regionali e statali a favore delle famiglie povere, ecc.); il diritto a percepire o l aver percepito il Trattamento di Fine Rapporto; la proprietà di un secondo alloggio; la situazione dei risparmi e del patrimonio della famiglia; o sul piano famigliare o personale: la composizione del nucleo famigliare (numero, età, posizione lavorativa, ecc.); l ammontare delle spese correnti famigliari distinte tra costi fissi (luce, gas, affitto, telefono, trasporti, alimentari, educazione, ecc.) e costi aggiuntivi relativi all ammontare del debito in essere (debiti con finanziarie o altri soggetti, ecc.). Si terrà altresì conto anche dei seguenti criteri di priorità; o soggettivi Il richiedente appartiene alle seguenti categorie: giovani in cerca di occupazione, anche in funzione di rendersi autonomi dalla famiglia; disoccupati e/o inoccupati svantaggiati ; donne e persone che intendono uscire da una condizione di disagio. o b) oggettivi Il progetto risponde pienamente ai profili professionali del richiedente e alle proprie richieste. 9. MISURE E MODALITA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Le misure e le modalità di erogazione dei contributi vengono definite specificamente per ogni progetto, nel rispetto dei limiti previsti dalle singole attività, entro comunque l importo massimo per singolo beneficiario di 2.500, comprensivo di eventuali spese di assicurazione e/o di gestione del rapporto di lavoro. 10. DIFFUSIONE DELLE OPPORTUNITA DEI NUOVI PROGETTI Per la migliore efficacia dei progetti si ribadisce l opportunità che gli enti coinvolti intrattengano relazioni frequenti e proficue tra di loro nonché con tutto il tessuto socio-economico locale. Appare altresì opportuno un coinvolgimento continuo delle imprese locali anche con l attivazione di specifici strumenti di comunicazione, di seminari sul tema del lavoro e con l attivazione di una rete di esperti e una rete di volontari a sostegno degli utenti, delle imprese, dei comuni e degli enti non profit interessati. I Comitati di Gestione potranno valutare la possibilità di contribuire al sostenimento delle spese per gli eventi di una certa importanza purchè di importo limitato rispetto ai fondi di competenza amministrati e comunque nel rispetto dell importo massimo consentito (max 2% dei fondi raccolti). Gli enti partecipanti, potranno valutare, nel prosieguo dell iniziativa, l opportunità di richiedere all Agenzia del Terzo Settore di inserire il Fondo Straordinario di Solidarietà nei soggetti che possono essere riconosciuti Onlus, provvedendo alle relative formalità e alle eventuali modifiche del Regolamento; e ciò al 7

8 fine di far sì che il Fondo possa ricevere donazioni e liberalità da privati e da enti/società e che i donatori possano beneficiare delle detrazioni/deduzioni fiscali consentite dalla legge. 11. VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA La Fondazione Zancan verrà incaricata di proseguire gli studi di valutazione d impatto dei programmi del Fondo Straordinario di Solidarietà, ricercando di analizzare l efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi e con particolare riguardo alle ricadute sociali ed economiche nel territorio di competenza Padova, 1/10/2011 8

9 Allegato A Voucher per il lavoro accessorio ai sensi dell art. 70 del d.lgs. 276/03 e s.m.i. Riferimento legislativo: Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30". S C H E M A VOUCHER Valutazione singole domande Nel caso gli stessi siano anche committenti Comuni/Caritas/ Enti partecipanti/enti proponenti Incaricano Enti/ Soggetti non profit committenti o attuatori Beneficiari /prestatori Gestiscono Retribuiscono Comm.di valutazione c/o Caritas diocesana/ Propongono progetti Eroga Tutor Centro per l Impiego/ Tutor Caritas Comitati di Gestione Fondo Straordinario di Solidarietà Monitoraggio e supervisione Fondo Straordinario di Solidarietà 1.1 Destinatari I destinatari possono essere le persone che rientrano in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro e che siano: - percettori di prestazioni di integrazione salariale; - percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione: disoccupazione ordinaria, mobilità (indennizzata e non), trattamenti speciali di disoccupazione edile ; - disoccupati che percepiscono indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; - lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un contratto di solidarietà (NB: in caso di lavoratori a tempo parziale conseguente a contratto di solidarietà, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale); - disoccupati che non hanno i requisiti per l accesso alla disoccupazione ordinaria (es. co.co.pro.) o che hanno esaurito il diritto a percepire prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile); - giovani inoccupati alla ricerca della prima occupazione; - giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l università. 9

10 L ammissione del richiedente all intervento del Fondo Straordinario di Solidarietà viene valutato dalla Commissione di Valutazione e dal Comitato di Gestione competente tenendo conto anche delle altre condizioni previste al punto Enti proponenti, enti Committenti o Attuatori Enti proponenti possono essere gli enti partecipanti, i comuni e le organizzazioni religiose di Padova e di Rovigo, nonchè gli enti pubblici e gli enti non profit in generale. Enti committenti sono coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale. All interno dei vincoli normativi e nel rispetto del patto di stabilità, anche i Comuni, se lo ritengono, possono essere essi stessi committenti dei particolari progetti. I Comuni possono peraltro incaricare, per realizzare i progetti di cui trattasi, altri soggetti (aziende, enti non profit, ecc.) che assumono pertanto la figura di Ente/Soggetto Committente. Nello spirito di questo progetto, per i vincoli della norma 3 (in particolare, il carattere di accessorietà delle prestazioni pone la condizione che le attività svolte non debbano rientrare nella mission aziendale del soggetto committente, né che possano rivestire carattere continuativo), sono individuati quali enti committenti - in via preferenziale - tutti gli enti non profit (Comuni, Parrocchie per il tramite delle Caritas diocesane, Onlus, ecc.), con una particolare cautela nei confronti delle cooperative sociali, proprio in relazione ai vincoli previsti dalla norma sulle caratteristiche delle attività svolte. Gli enti non profit committenti dovranno fare proposte concrete di attività aggiuntive o complementari a ciò che già fanno, proposte che abbiano come centro il senso d appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini. In quest accezione sarà necessario muoversi per progetti o campagne mirate. La logica delle campagne mirate, che per loro natura sono episodiche e temporanee, rientra peraltro pienamente nella ratio e nell interpretazione amministrativa della norma data dall INPS. Poiché il confine, per l applicabilità della norma, tra mission aziendale relativa a servizi (spesso svolti per l Ente Pubblico) e il carattere di accessorietà di eventuali prestazioni non è sempre netto, nel caso delle cooperative sociali sarà necessario approfondire caso per caso la tipologia di prestazioni in relazione alle attività prevalenti delle cooperative. Inoltre la nuova formulazione della norma, nel momento in cui apre ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, stabilisce che le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale; è evidente pertanto che i prestatori non potranno essere in alcun modo soci a qualsiasi titolo del soggetto committente. 1.3 Le attività previste Nella logica del progetto e tenuto conto dei vincoli normativi, le attività previste sono, di norma, quelle rientranti nei punti b) e d) dell art. 70 del d.lgs. 276/03: b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale ; d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico. Avendo come riferimento la cura della comunità in senso lato, nelle due tipologie sopra citate rientrano tematiche di tipo ambientale, di cura dei luoghi del territorio, di educazione civica e culturale e attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 3 D.Lgs. 276/ Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti art Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009); 2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare. 10

11 Esse potranno avere a riferimento (come esplicitamente richiamato dalla Circolare INPS n. 88/2009) la legge 328/2000 che all articolo 6 recita: Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria. Ancora in relazione alle attività possibili e ai committenti, occorre evidenziare che: 1. La natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell appalto o della somministrazione (circ. INPS n. 17 del 3/02/2010). Non si può pensare quindi a committenti che utilizzino il lavoro accessorio per attività che rientrano nelle attività istituzionali svolte per conto, ad esempio, di Enti pubblici che soddisferebbero esigenze ordinarie del committente con un pieno coinvolgimento del prestatore nel ciclo produttivo del datore di lavoro. 2. Lo stesso art. 70 si riferisce ad attività per loro natura episodiche e temporanee: non si può perciò pensare all utilizzo del lavoro accessorio per attività che rivestano un carattere di continuità, quand anche queste si caratterizzino come attività di pubblica utilità. 1.4 Procedura di utilizzo dei voucher 4 Per quanto riguarda le caratteristiche dei Voucher (detti anche buoni lavoro) e le modalità procedurali del sistema dei voucher, si rinvia alle indicazioni contenute nelle circolari emanate dall Istituto per l applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio al settore agricolo e ai settori del commercio, turismo e servizi, settore domestico, impresa familiare (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1 dicembre 2008, circolare n. 44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 4 Acquisto buoni lavoro L acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure: la procedura cartacea la procedura telematica l acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati La procedura telematica è accessibile dalla pagina 'Accesso ai servizi di questa sezione oppure dal sito istituzionale nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/lavoro occasionale accessorio/accesso ai servizi. Attenzione: Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell ambito dell impresa familiare di cui all art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 per cui si utilizzano i 'buoni a contribuzione ordinaria - è previsto esclusivamente l utilizzo della procedura con voucher telematico. Riscossione buoni lavoro La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione. Per quanto riguarda la procedura telematica, si evidenzia che in caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l Istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione. Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, si invita a recarsi presso una Sede INPS provinciale per la sostituzione in archivio e l automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane. I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati individuabili tramite un apposita vetrofania possono essere riscossi nella relativa 'rete tabaccai. 11

12 26 maggio 2009). Ogni informazione al riguardo è disponibile sul sito nella sezione Informazioni Prestazioni Occasionali di tipo accessorio oppure utilizzando l apposita icona presente nella home page del sito Come fare per utilizzare i buoni-lavoro. 1.5 Valore complessivo del voucher e coperture Il limite di importo massimo di retribuzione attraverso i voucher, per anno solare, è di euro netti complessivi per prestatore, corrispondenti per il/i committente/i a euro lordi. I contributi erogati dal Fondo sono destinati esclusivamente all acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori. Non sono pertanto previste risorse a copertura di altre spese, tranne le maggiorazioni sul costo del lavoro, calcolate forfettariamente, nelle misure indicate dalla normativa regionale n. 430 del 12/4/2011 di cui al punto 3.10 dell allegato C, laddove si ricorra ad un soggetto attuatore. Ogni ente committente di norma non potrà beneficiare di voucher a valere sulla presente iniziativa per importi complessivamente superiori ad Il valore nominale del buono è pari a 10 euro, comprensivo di: a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell INPS pari al 13%; b) un assicurazione INAIL pari al 7%; c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l INPS) per la gestione del servizio. Il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro; tale valore netto è di 15 euro nel caso siano utilizzati voucher multipli del valore complessivo lordo di 20 euro e di 37,50 euro nel caso in cui siano utilizzati voucher multipli del valore complessivo lordo di 50 euro. Presso l INPS sono attualmente disponibili solo carnet da 20 e da 50 euro. I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l INPS e quella assicurativa presso l INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare. Il voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (legge n. 33/2009), oltre alla non rilevanza sullo status di disoccupato o di inoccupato. Poiché tale importo non è in alcun modo riferibile a una prestazione oraria, in quanto il compenso deriva esclusivamente dall intesa tra il committente e il prestatore, e stanti le finalità del progetto si è ritenuto di dare indicazione che i euro netti complessivi per prestatore debbano corrispondere a un minimo di 150 ore e a un massimo di 300, da riparametrarsi secondo le finalità/necessità di ogni singola iniziativa. Va sottolineato che la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data dalla comunicazione anticipata al centro di contatto INPS INAIL (secondo le modalità riportate nelle circolari INPS che regolano la materia, disponibili anche sul sito nella sezione Informazioni Prestazioni Occasionali di tipo accessorio - oppure utilizzando l apposita icona presente nella home page del sito. Si precisa che le procedure possono essere cartacee o telematiche), in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni. Si ricorda che: - i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale; - i soggetti percettori di trattamento integrativo, anche in deroga, potranno perciò cumulare le somme riscosse attraverso il sistema dei voucher con il trattamento integrativo; - l INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa. Va ricordato inoltre che i compensi derivanti da tali prestazioni: 12

13 - sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF e non vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISEE); - non rilevano ai fini della permanenza nello status di disoccupato: non incidono perciò sull eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un occupazione. Per quel che concerne l assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione sia il D.L.vo n. 81/2008 che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute (a esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, così come stabilito dall art. 3, comma 8, del medesimo D.L.vo n. 81/2008). NB: I prestatori di lavoro accessorio non vengono computati nel numero dei lavoratori dipendenti del committente e non comportano quindi l insorgenza di nuovi obblighi, oltre a quelli eventualmente già esistenti che vengono estesi anche ai prestatori. Tuttavia, nel momento in cui un Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91, che sia senza dipendenti, commissioni lavori a soggetti reclutati con la modalità della prestazione occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il rappresentante legale dell Associazione si configura come Datore di lavoro. Pertanto, a suo carico correranno, in estrema sintesi, i seguenti obblighi ex D.Lgs. 81/08: 1. Dovrà effettuare un autocertificazione dell avvenuta valutazione dei rischi, relativamente ai lavori che dovranno essere realizzati, e conservarla nella propria sede legale, (secondo il facsimile (allegato 6 e 6A). Ai sensi dell art. 29 comma 5, infatti, non ricorre l obbligo della stesura del DVR in quanto i lavoratori sono in numero inferiore a 10; 2. Dovrà informare e formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere; 3. In funzione delle risultanze dell avvenuta valutazione dei rischi, dovrà sottoporli alla sorveglianza sanitaria (ovvero, se si dovessero svolgere mansioni che richiedono idoneità specifiche, i prestatori dovranno avere l'idoneità alla mansione da parte dell'asl competente); 4. Dovrà mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla normativa in tema di sicurezza e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione. Ulteriori dettagli/obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all avvenuta valutazione del rischio lavorativo. In caso di infortunio, la retribuzione da prendere quale parametro di riferimento è pari al minimale di rendita previsto annualmente dall INAIL. Ovviamente, il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all INAIL che si tratta di un prestatore retribuito con i voucher. 1.6 Pagamento da parte del Fondo Straordinario di Solidarietà I fondi saranno messi a disposizione degli enti committenti direttamente da parte del Fondo Straordinario di Solidarietà utilizzando le disponibilità e gli stanziamenti esistenti, di norma su presentazione di idonea documentazione di spesa. In alcuni casi particolari, su richiesta dell ente proponente o dell ente/soggetto committente, i Comitati di Gestione, su proposta della Commissione di Valutazione, potranno autorizzare il pagamento in due tranches: la prima in via anticipata in coincidenza con l avvio dell iniziativa e la seconda sulla base dell andamento del progetto e sulla scorta dell effettivo utilizzo delle somme versate e da versare. Al riguardo dovrà essere presentata idonea documentazione di spesa che dovrà essere allegata all apposito modulo di rendicontazione disponibile sul richiamato sito della Fondazione Cariparo Ruolo degli enti partecipanti, dei Comuni, degli enti religiosi e delle Onlus Gli enti partecipanti e, in particolare, i comuni, gli enti religiosi, le Onlus interessate a progetti di lavoro occasionale: - coordinano, stimolano e suggeriscono ai committenti l organizzazione di possibili progetti-campagneeventi e la conseguente definizione e approvazione di progetti di Voucher per il lavoro accessorio da presentare per il sostegno da parte del Fondo Straordinario di Solidarietà; - individuano un responsabile dell iniziativa, al quale i committenti e gli enti partecipanti al Fondo Straordinario di Solidarietà possano fare riferimento; 13

14 - individuano i possibili prestatori segnalandoli allo sportello di solidarietà per il lavoro; - i Comuni potranno compilare direttamente, per i richiedenti da loro individuati, le domande di sostegno al Fondo Straordinario di Solidarietà, inviando le stesse, debitamente compilate e valutate, alla Commissione di Valutazione del Fondo Straordinario di Solidarietà in essere presso le competenti Caritas diocesane (Padova, Adria-Rovigo, Chioggia); - compilano il modulo relativo alla manifestazione di interesse allegando, se disponibile, anche il progetto di inserimento lavorativo o di accompagnamento al lavoro; - nel caso siano anche enti committenti, procedono direttamente all acquisto dei voucher ed erogare il contributo previsto al beneficiario, come previsto dalla normativa INPS. Si sottolinea che i comuni interessati possono anche proporre al Fondo straordinario di Solidarietà di approvare uno stanziamento per poter indire uno specifico bando pubblico finalizzato a sollecitare la presentazione di progetti di Voucher: a questo riguardo si segnala l iniziativa del Comune di Torino che utilizza specifici fondi messi a disposizione della Compagnia S. Paolo di Torino (cfr. al riguardo la documentazione pubblicata sul sito Monitoraggio A conclusione dell iniziativa gli enti proponenti ovvero gli enti committenti dovranno inoltrare al Fondo Straordinario di Solidarietà una relazione finale a schema libero e in forma discorsiva che sintetizzi il lavoro svolto, le ricadute ottenute sulla comunità e sui prestatori, le eventuali criticità riscontrate e i punti di forza. Il monitoraggio e le verifiche sul luogo del lavoro verranno svolti dai volontari della Caritas diocesana. 14

15 Allegato B Tirocini formativi e orientamento e tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo Borse Lavoro S C H E M A Borse-lavoro Enti proponenti: Comuni, Caritas, Enti partecipanti Provincia/Cen tro per l Impiego Beneficiari /prestatori Segnalano aziende interessate e beneficiari Gestiscono contratti e retribuiscono Valutazione singole domande Comm.di valutazione c/o Caritas diocesana/ Progettano e propongono Tutor Centro per l Impiego/ Tutor Caritas Comitati di Gestione Fondo Straordinario di Solidarietà (Centri per l Impiego e Caritas) Monitoraggio e supervisione Fondo Straordinario di Solidarietà 2.1 Destinatari I progetti di Borse Lavoro sono finalizzati alla promozione e diffusione dei tirocini formativi e di orientamento nonché dei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di giovani inoccupati e persone disoccupate presso imprese/enti pubblici e enti del terzo settore ospitanti in funzione della trasformazione degli stessi tirocini in contratti di lavoro, possibilmente a tempo indeterminato. L'obiettivo del tirocinio e del percorso formativo è finalizzato all acquisizione ed al potenziamento di competenze tecnico-operative nonchè delle conoscenze utili per sostenere una occupazione continuativa e/o sviluppare le opportunità di assunzione in altri contesti di lavoro. I destinatari degli interventi dovranno essere utenti dei Centri per l impiego che si trovano in stato di disoccupazione e/o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 15

16 L ammissione del richiedente all intervento del Fondo Straordinario di Solidarietà viene valutato dalla Commissione di Valutazione e dal Comitato di Gestione competente tenendo conto anche delle altre condizioni previste al punto 8. Ai giovani inoccupati e ai disoccupati che sono interessati a svolgere un periodo di tirocinio in aziende, cooperative sociali e/o enti non profit che abbiano manifestato la disponibilità a trasformare il tirocinio in un contratto di lavoro dipendente l iniziativa offre: orientamento professionale, possibilità di conoscere il mondo aziendale e sperimentare un inserimento lavorativo nei diversi settori consolidando competenze e abilità per acquisire esperienza all interno di un contesto economico/produttivo. L iniziativa si propone di ridurre le imperfezioni o frizioni esistenti sul mercato del lavoro facilitando le opportunità di assunzione dei potenziali beneficiari. 2.2 Enti proponenti, Enti Committenti e aziende La segnalazione agli sportelli di solidarietà per il lavoro dei potenziali beneficiari delle Borse Lavoro potrà avvenire a cura dei Comuni, delle parrocchie, dei Centri per l Impiego, degli enti di formazione interessati e delle Agenzie per il lavoro autorizzate. Le aziende, cooperative sociali ed enti non profit interessati ad ospitare i tirocinanti presenteranno le loro candidature o la propria manifestazione di interesse direttamente sul portale della Fondazione a ciò dedicato indicando i profili professionali dei tirocinanti, la loro disponibilità alla trasformazione del tirocinio in regolare rapporto di lavoro e a collaborare per la realizzazione del progetto di Borsa Lavoro. La gestione operativa dei progetti, la formalizzazione degli accordi tra aziende segnalanti e richiedenti, la amministrazione e il pagamento in favore dei tirocinanti, saranno effettuati a cura dei Centri per L impiego competenti per territorio ovvero della sede provinciale. N.B. Le proposte di Borse-Lavoro verranno valutate dai Centri per l Impiego e dagli organi del Fondo Straordinario di Solidarietà con particolare riferimento alle buone prassi finora registrate, ricercando di evitare che le aziende/enti ospitanti ricorrano a tale strumento come canale di reclutamento di forza lavoro a costo zero senza alcuna valenza formativa o anche solo di vero e proprio orientamento al lavoro. Dovranno pertanto essere selezionate le aziende/enti privati che promuovono tirocini con effettivo contenuto professionale, che effettuino o abbiano effettuato nel corso dell anno anche altre assunzioni, che non abbiano chiesto proroghe di precedenti tirocini se non motivate da particolari e documentate esigenze del progetto (es: assenza lunga del tirocinante, riorganizzazione, situazioni di crisi, ecc.). Il Fondo Straordinario di Solidarietà e i Centri per l Impiego rilasceranno alle aziende/enti ospitanti che abbiano assunto tutti o quasi tutti i tirocinanti selezionati dal Fondo Straordinario di Solidarietà uno speciale attestato o riconoscimento di rilevanza formale per aver partecipato a progetti di elevata responsabilità sociale. 2.3 Le altre caratteristiche delle Borse Lavoro e le attività previste La borsa lavoro mette in atto un esperienza professionalizzante, a tempo determinato, in un contesto lavorativo e formativo e prevede la corresponsione al/alla beneficiario/a di un incentivo economico. I tirocini a favore dei partecipanti al Progetto, avranno inoltre le seguenti caratteristiche: il tirocinio avrà una durata minima di 200 ore - eventualmente prorogabili qualora ne ricorrano le condizioni di sostenibilità economica e vi sia l impegno dell azienda ospitante all assunzione con regolare contratto di lavoro della durata di almeno 8 mesi - e sarà oggetto di intesa con ogni azienda coinvolta (ed eventualmente anche con l ente proponente); il tirocinante riceverà la somma spettante con cadenza mensile previa verifica dei fogli attestanti l effettiva presenza; al termine del periodo di tirocinio verrà effettuata una valutazione sul percorso formativo/professionale svolto dal/dalla beneficiario/a e verrà valutata anche la sua spendibilità nel mercato del lavoro; riconoscimento al tirocinante di un borsa lavoro di importo omnicomprensivo per ciascuna ora effettivamente svolta variabile da 3 ad 5 in relazione alla tipologia i tirocinio e alla 16

17 specializzazione del tirocinante. L importo massimo della borsa lavoro, comprensivo del periodo di proroga, non potrà pertanto superare per beneficiario; la copertura INAIL e assicurativa è ammessa a rimborso del Fondo Straordinario di Solidarietà; l organizzazione dei percorsi formativi sarà realizzata individuando con le aziende/enti del territorio potenziali necessità che prevedano la possibilità di un concreto inserimento lavorativo; un tutor didattico/organizzativo, con la collaborazione dei tutor individuati dalla Caritas diocesana, verificherà l andamento del percorso formativo e lavorativo, anche al fine di apportare eventuali modifiche al percorso stesso ritenute necessarie, o anche solo opportune, per migliorare le prospettive di successivo inserimento lavorativo. Su segnalazione dei Centri per l Impiego e dei tutor potrà essere prevista l erogazione di un premio alle aziende particolarmente virtuose (che, ad esempio, stipulino, al termine del periodo di tirocinio, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con particolari qualifiche professionali, o che assumano tutti i nominativi segnalati al termine del primo periodo di tirocinio, sempre nel rispetto del limite massimo di per beneficiario. Si ricorda che l eventuale erogazione del premio da parte del Fondo Straordinario di Solidarietà o dell ente proponente in favore delle aziende/enti dovrà essere assoggettato a ritenuta d acconto e agli altri obblighi di legge. 2.4 Modalità di avvio e svolgimento delle borse di formazione lavoro Ai fini del successo dell attività delle borse-lavoro e delle pronta risposta ai disoccupati/inoccupati, è importante che gli sportelli di solidarietà per il lavoro individuino fin da subito sia i richiedenti e sia le aziende/enti ospitanti interessate facilitando, se possibile, il loro incontro e reciproca conoscenza, anche prima della presentazione delle proposte al Centro per l Impiego competente. Le proposte verranno quindi segnalate ai Centri per l Impiego per un primo colloquio di orientamento. Il candidato sosterrà poi un secondo colloquio presso l azienda ospitante con finalità di reciproca conoscenza. A seguito dei colloqui individuali, i Centri per l Impiego provvederanno alla predisposizione del progetto individuale che dovrà essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario, dal tutor referente e dall impresa. Nel progetto individuale vengono indicate: la data di inizio e termine dell esperienza, la durata della borsa, il luogo di assegnazione, le mansioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, l eventuale formazione specifica da intraprendere. 2.5 Individuazione dei tutor e compiti del tutor Per ogni progetto di Borsa Lavoro viene individuato un tutor dai Centri per l Impiego competenti che si avvarrà della collaborazione di tutor della Caritas diocesana (di norma volontari). Il tutor prescelto dai Centri per l Impiego è il referente per la realizzazione dell intervento e del suo regolare svolgimento: egli, sempre con la collaborazione dei volontari designati, segue lo sviluppo del progetto individuale e, talvolta, affianca il tirocinante nell ambiente lavorativo cui è stato assegnato. Per la valutazione delle scelte da effettuare, i tutor si rapportano con i referenti dei Centri per l Impiego, con la persona beneficiaria della borsa e con i referenti della struttura ospitante. Il tutor, coadiuvato come già detto dai volontari, svolge il necessario monitoraggio dell intervento che è caratterizzato da almeno tre momenti fondamentali di verifica: all inizio dell intervento, nel corso dello svolgimento ed al termine dell intervento stesso. Ad ogni verifica di norma invia una breve relazione scritta agli Uffici competenti. Nel caso di inserimento di disabili, il tutor presta particolare attenzione alla valutazione delle condizioni logistiche anche in base a quanto disposto dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 2.6 Pagamento da parte del Fondo Straordinario di Solidarietà I fondi saranno messi a disposizione da parte del Fondo Straordinario di Solidarietà ai Centri per l Impiego competenti, per il tramite delle rispettive Province, in due tranches. 17

18 La prima in via anticipata in coincidenza con l avvio dell iniziativa e la seconda sulla base dell andamento del progetto e sulla scorta dell effettivo utilizzo della somma versata. Al riguardo dovrà essere presentata idonea documentazione di spesa. I Centri per l Impiego provvederanno al pagamento delle borse-lavoro direttamente ai beneficiari e alle coperture assicurative (Inail, infortuni e responsabilità civile) dei tirocini. 2.7 Obblighi dell azienda ospitante l azienda ospitante si impegna nei confronti del borsista ospitato ad effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. n. 106/2009 in materia di sicurezza nell ambiente di lavoro e impiantistica, di informazione e formazione prevista per i lavoratori nonchè di vigilanza sanitaria,. Qualora l azienda ospitante si trovi nella condizione di obbligo di copertura ai sensi della legge 68/1999 per l assunzione di disabili, la copertura della posizione può essere riconosciuta con l inserimento del disabile in borsa formazione lavoro e con la spesa della stessa a carico dell azienda ospitante. 2.8 Cause di interruzione e revoca delle borse di formazione lavoro La borsa di formazione lavoro può essere interrotta prima della scadenza del termine su richiesta del beneficiario o per sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate nell ambito del contesto organizzativo presso il quale la persona è stata assegnata. L interruzione anticipata e la revoca devono essere comunicate con nota scritta a firma del datore di lavoro, del tutor e del beneficiario. 2.9 Controlli - Privacy I Centri per l Impiego si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche tramite terzi, in qualsiasi fase dell intervento. Nell intento di favorire l accesso al lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 del D.Lgs , n. 196, il richiedente la borsa di formazione lavoro rilascerà apposita autorizzazione ai Centri per l Impiego a comunicare agli operatori pubblici o privati autorizzati o accreditati, i dati personali indicati dagli/dalle interessati/e, nel rispetto delle disposizioni di cui all Art. 8 del D.Lgs n

19 Allegato C Progetti di Pubblica Utilità Riferimento legislativo: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONE VENETO n. 430 del 12 aprile 2011 (pubblicata sul BUR n. 43 del 3/5/ Iniziativa regionale per la realizzazione nelle pubbliche amministrazioni locali di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale attraverso l utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali). Lo schema operativo è il seguente: S C H E M A Progetti di Pubblica Utilità Comuni ed Enti proponenti Soggetti attuatori Incaricano Beneficiari /prestatori Gestiscono contratti e retribuiscono Valutazione singole domande Comm.di valutazione c/o Caritas diocesana/ Progettano e propongono Eroga Tutor Centro per l Impiego/ Tutor Caritas Comitati di Gestione Fondo Straordinario di Solidarietà (Centri per l Impiego e Caritas) Monitoraggio e supervisione Fondo Straordinario di Solidarietà 3.1 Premessa Considerato il buon esito dell iniziativa promossa in collaborazione con la Provincia di Padova per l anno 2010 di integrare la contribuzione prevista dalla DGR n. 427 del 23 febbraio 2010 per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale attraverso l utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali, viene riproposto il medesimo intervento, con riferimento alla DGR sopra citata, nelle due province di Padova e di Rovigo con procedura aperta, senza termini di scadenza, avendo come unico limite la disponibilità di risorse destinate a tali progetti e senza il vincolo delle disponibilità di risorse da parte della Regione Veneto. Le condizioni per l accesso alle agevolazioni del Fondo Straordinario di Solidarietà e le modalità di presentazione dei progetti di Pubblica Utilità sono in ogni caso le stesse previste dal richiamato DGR della Regione Veneto, fatta salva la diversa previsione dei possibili destinati dell iniziativa (sono infatti ammessi alle agevolazioni del Fondo anche giovani disoccupati e/o inoccupati di età inferiore ai 30 anni). 19

20 3.2 Obiettivi L intervento regionale mira a promuovere e sostenere progetti territoriali con l obiettivo di: - assicurare in via temporanea un sostegno economico a lavoratori privi di lavoro e di reddito; - riconvertire in senso produttivo la spesa assistenziale; - consentire ai lavoratori coinvolti privi di occupazione di mantenersi attivi sul mercato del lavoro. 3.3 Soggetti Proponenti e soggetti attuatori La realizzazione del progetto è affidata con convenzione dal soggetto proponente al soggetto committente o attuatore. Soggetti proponenti possono essere: le Pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici locali; Unioni di Comuni; le ULSS del Veneto; gli Istituti scolastici pubblici, anche in forma associata; le cooperative socio-assistenziali di tipo A, limitatamente ai lavori di adeguamento delle strutture a norma della L.R. n. 22 del 16 agosto Soggetti attuatori (o Soggetti committenti) possono essere: Soggetti privati: imprese in genere, cooperative sociali di inserimento lavorativo e loro consorzi; società di pubblic utility. Di norma le amministrazioni comunali affidano l incarico di attuare i progetti di pubblica utilità alle locali Cooperative Sociali di inserimento lavorativo (tipo B). 3.4 Durata Per garantire il carattere di straordinarietà delle attività, rispetto alla normale programmazione delle Amministrazioni, si richiede che le stesse siano immediatamente cantierabili (pienamente attivabili entro 3 mesi dalla data di approvazione) e abbiano durata circoscritta nel tempo (massimo 6 mesi). 3.5 Destinatari La normativa regionale prevede che i destinatari dei progetti di pubblica utilità siano persone di età non inferiore ai 30 anni, prive di lavoro, sprovviste dei requisiti per godere di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga senza aver maturato alcun diritto pensionistico. Il Fondo Straordinario di Solidarietà estende questa iniziativa anche ai giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 30 anni: il relativo costo del lavoro sarà pertanto sostenuto dal solo Fondo Straordinario di Solidarietà nel rispetto dell importo massimo erogabile in favore dei destinatari. L ammissione del richiedente all intervento del Fondo Straordinario di Solidarietà viene valutato dalla Commissione di Valutazione e dal Comitato di Gestione competente tenendo conto anche delle altre condizioni previste al punto Individuazione delle azioni realizzabili I soggetti proponenti, in collaborazione con i soggetti attuatori, individuano i bisogni di intervento e di servizi vecchi e/o nuovi, nell ambito delle seguenti tipologie di attività: a) manutenzioni edili; b) manutenzioni idrauliche ed elettriche con messa a norma degli impianti; c) manutenzioni di falegnameria e attività di carpenteria; d) manutenzioni ambientali, gestione del territorio e attività di giardinaggio; e) traslochi di uffici, magazzini, archivi ecc.; f) servizi di accompagnamento; g) attività di pulizie e sanificazione straordinarie; h) vigilanza di parcheggi e collaborazione alla gestione di convegni o fiere; i) volantinaggio; j) servizi di data enter. 3.7 Presentazione dei progetti di intervento 20

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