ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
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- Cinzia Brigida Salvadori
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1 GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE SASSARI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA Direzione Regionale Sardegna ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Sassari rappresentata dal Col. SFP. Corrado Pillitteri, nella sua qualità di Comandante Provinciale. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, rappresentata dal Dott. Riccardo Rossi, nella sua qualità di Procuratore della Repubblica facente funzioni. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna, rappresentata dal. Dott. Leonardo Zammarchi, nella sua qualità di Direttore Regionale. PREMESSO CHE: - la disposizione di cui all art. 14 comma 4 bis della Legge n. 537 del 24 dicembre n così come modificata dall art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito dalla Legge 26 Aprile 2012 n. 44, rende indispensabile la comunicazione tra Procura della Repubblica e Amministrazione Finanziaria in quanto, in presenza di determinate condotte delittuose, la determinazione dei redditi di cui all art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 è subordinata all esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero ed alla conseguente emissione da parte del Giudice del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 424 dei Codice di procedura penale (anche in caso di sentenza di non luogo a procedere dovuta alla prescrizione del reato ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice);
2 Foglio n. 2 - con la circolare n. 32/E, del 3 agosto 2012 recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, l Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento ha disposto la definizione di idonee forme di collaborazione da parte delle Direzioni Regionali con le Procure dei territori di competenza, al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra l Autorità Giudiziaria e l Amministrazione finanziaria ; - anche in presenza dei medesimi fatti, la necessità di tutelare i differenti interessi giuridici comporta una differente disciplina nel regime probatorio tra il procedimento amministrativo tributario ed il processo penale; - il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all art. 36 recita che I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli e, all art. 33 che la Guardia di Finanza inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria ; - il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all art. 63 prescrive che La Guardia di finanza coopera con gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli Uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria ; - gli artt. 74 e segg. c.p.p attribuiscono la facoltà di intervenire in seno al processo penale a quei soggetti che ritengono di poter vantare un diritto dipendente dal titolo ivi dedotto, cioè di essere stati lesi dal fatto-reato e di meritare il risarcimento del conseguente danno e, come più volte sottolineato dalla recente giurisprudenza, l Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata
3 Foglio n. 3 la tutela dell interesse al corretto adempimento dell obbligazione tributaria, può esercitare i diritti e le facoltà di cui all art. 90 c.p.p, in quanto persona offesa dei reati tributari; - essendo il personale dell Agenzia delle Entrate sprovvisto della qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, tale attività resta di esclusiva competenza della Guardia di Finanza e degli altri organismi di polizia giudiziaria. CONSIDERATO CHE - è di fondamentale importanza creare un collegamento tra l azione amministrativa volta al contrasto delle violazioni tributarie e il procedimento penale, attraverso uno strutturato scambio di informazioni tra amministrazione finanziaria e Procura della Repubblica; - è necessario un ricorso a concordate, tempestive ed efficaci forme di comunicazione istituzionale, nel corso di controlli che evidenzino situazioni di rischio di evasione fiscale con conseguenti condotte penalmente rilevanti; - garantire che l'azione amministrativa di contrasto alle violazioni tributarie possa fornire un costante supporto al procedimento penale; - sia indispensabile concordare le modalità di comunicazione nell ambito delle attività che rendono obbligatorio il coinvolgimento dell'autorità Giudiziaria, al fine di rendere quanto più rapido ed allo stesso tempo efficace lo scambio informazioni nell'attività di contrasto delle condotte illecite. LE PARTI CONVENGONO 1. Di individuare una rete di soggetti referenti (funzionari dell'agenzia delle Entrate, responsabili delle segreterie dei Sostituti Procuratori e referenti individuati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza) con l obiettivo di favorire un costante e riservato scambio di notizie e documenti di reciproco interesse. 2. I referenti dell Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ognuno per la parte di propria competenza, potranno fornire ogni informazione utile sulle fattispecie segnalate, al fine di avere un quadro più completo con particolare attenzione ai casi in cui si presentino profili tecnici particolarmente complessi. 3. Nei casi di denunce o notizie di reato non provenienti da Uffici dell'agenzia delle
4 Foglio n. 4 Entrate, al fine di determinare le basi imponibili e le imposte dovute, gli eventuali approfondimenti istruttori scaturiti dai relativi procedimenti penali potranno essere affidati alla Guardia di Finanza, previo coordinamento con l Ufficio Controlli fiscali dell Agenzia delle Entrate. 4. Ove sussistano i presupposti di cui all art. 90 c.p.p (diritti e facoltà della persona offesa dal reato) i referenti dell Agenzia delle Entrate potranno essere informati, nel rispetto del segreto istruttorio, in capo ai procedimenti penali originati da denunce non inoltrate da uffici dell Agenzia delle Entrate, e comunque nel rispetto della previsione di cui all art. 116 c.p.p. 5. Lo scambio di informazioni relative al procedimento amministrativo dell accertamento, del contenzioso e all eventuale definizione degli atti, che abbiano comportato successive denunce inoltrate alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, potrà avvenire tramite posta elettronica, dalla casella di posta funzionale del Settore Controlli dell Agenzia delle Entrate dr.sardegna.cofi@agenziaentrate.it alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania all indirizzo mail procura.tempiopausania@giustizia.it e per quelli derivanti da controlli svolti dalla Guardia di Finanza alla casella di posta elettronica SS @pec.gdf.it. 6. Lo scambio di informazioni inerenti allo stato dell iter del procedimento penale (rinvio a giudizio, archiviazione, sentenza di assoluzione, proscioglimento, patteggiamento), relativamente alle denunce inoltrate alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, potrà avvenire tramite posta elettronica, dalla casella di posta funzionale della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, indirizzo mail: procura.tempiopausania@giustizia.it, alla casella di posta funzionale dell Ufficio Controlli fiscali dell Agenzia delle Entrate dr.sardegna.cofi@agenziaentrate.it, nonché, per le denunce inoltrate dal Comando Provinciale di Sassari della Guardia di Finanza, anche alla casella di posta elettronica : SS @pec.gdf.it.. 7. In particolare, stante la menzionata modifica apportata al comma 4 bis, dell art.14 della legge n. 537 del 1993, dall art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, in relazione ai procedimenti penali afferenti l esercizio di attività, per i quali vi sia stato l interessamento della Guardia di Finanza e successivamente dell Agenzia delle Entrate, l esercizio dell azione penale da parte del Pubblico Ministero dovrà essere tempestivamente comunicato alle caselle di posta elettronica di cui al precedente punto, in quanto tale provvedimento costituisce il presupposto per procedere alla rettifica della base imponibile, trovando applicazione l indeducibilità fiscale dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento delle attività illecite qualificabili come delitto non colposo.
5 8. Per favorire un migliore flusso informativo, finalizzato soprattutto a delineare un quadro preciso in materia di applicazione dei sequestri preventivi e delle confische per equivalente ex art. 322 ter c.p., e per evitare possibili dispersioni di informazioni a carico dello stesso soggetto, gli organi accertatori, laddove possibile, provvederanno a redigere e trasmettere all'autorità Giudiziaria un'unica informativa, nella quale verranno compendiate tutte le violazioni di carattere penale scaturenti dalla medesima attività ispettiva. L'Agenzia delle Entrate si impegna a: Redigere le denunce penali e le relative integrazioni secondo il modello allegato 1, da presentare a mezzo posta elettronica certificata, ovvero con presentazione di persona, previ accordi con la segreteria del Procuratore della Repubblica; Agevolare le attività della Procura nel rilascio delle autorizzazioni del Procuratore della Repubblica per gli accessi ai fini fiscali, ex art. 52 del DPR n. 633 del 1972, utilizzando per la richiesta preventiva il modello allegato 2, da presentare a mezzo posta elettronica certificata, ovvero con la presentazione di persona, previ contatti con la segreteria del Procuratore della Repubblica; Assumere tutte le iniziative volte a garantire il segreto istruttorio e la riservatezza dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tempio Pausania, 09 Maggio Per la Guardia dì Finanza Comando Provinciale dì Sassari Il Comandan!e Provinciale /e;rc p'. ~Tì Per la Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Tempio Pausania Il ~~u~atore 9aP;~.. f. Pot~'.l Rlccar ROnl /' li I f" j C+JìrJvI. V
6 Foglio n. 6 Allegato 1 Ufficio di Sassari (da consegnare a mano) Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania Prot. Oggetto: Denuncia ex art 331 del codice di procedura penale a carico di: sig. nato a, il residente in, via n. codice fiscale in qualità di (precisare se la violazione è stata commessa quale legale rappresentante di altri soggetti); anno/i d imposta tributi Il sottoscritto (indicare tutti coloro che hanno sottoscritto il processo verbale o l atto impositivo) in servizio presso l Agenzia delle Entrate Ufficio di con sede in via, n., tel., fax, e- mail denuncia/no quanto segue: 1) FATTO [(esporre il fatto, riportando integramente dal processo verbale di constatazione/avviso di accertamento la parte che riguarda il fatto-reato (ad esempio: l'innesco dell indagine, le vicende riscontrate nel corso dei controlli, data di commissione del reato, i soggetti coinvolti con esatta indicazione delle generalità, le persone informate sui fatti quali gli intermediari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, i depositari delle scritture contabili, ecc., il settore all'interno del quale opera l Impresa)] 2) IPOTESI DI REATO (riportare il testo della norma incriminatrice), 3) FONTI DI PROVA (indicare dettagliatamente le fonti di prova, allegando tutta la documentazione esaminata e posta a base del rilievo, le tipologie di atti da allegare, distinti per singola norma incriminatrice; qualora alcuni documenti siano già inclusi nel pvc, allegarli separatamente o facendo riferimento alla pagina/capitolo/allegato al p.v.c. medesimo o all atto di accertamento). 4) GENERALITA E QUALIFICA della persona o delle persone a cui i fatti penalmente rilevanti sono attribuiti. 5) ACCERTAMENTI POSIZIONE PATRIMONIALE (indicazione delle disponibilità immobiliari e mobiliari del contribuente e del relativo valore catastale ad esclusione degli accertamenti bancari).
7 Foglio n. 7 6)GIORNO DI ACQUISIZIONE della notizia relativa all ipotesi di reato. Si suggerisce di utilizzare espressioni del tipo I sottoscritti precisano che i fatti costituenti ipotesi di reato sono stati constatati al termine delle operazioni di (esempio: verifica, ecc.) riguardanti l anno d imposta concluse il giorno. (La denuncia al Pubblico Ministero va presentata o trasmessa senza ritardo (art. 331 del c.p.p. e circolare n. 154/2000, punto 7.0), per individuare il momento della constatazione del fatto ed i funzionari obbligati). 7)RICHIESTA di voler essere informati circa l eventuale archiviazione. Si suggerisce di utilizzare espressioni del tipo: Il sottoscritto chiede di avere sommarie informazioni sull esito della presente denuncia, anche a mezzo telefax da inviare all Agenzia delle Entrate Ufficio di, n. fax Allegati : 1) 2) 3) Firma - Tutti i componenti del nucleo di verifica o - Funzionario/dirigente delegato alla firma degli atti impositivi
8 Foglio n. 8 Allegato 2 Ufficio di Sassari Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania Prot. Oggetto: Richiesta di autorizzazione all accesso, per fini fiscali, presso locali adibiti ad abitazione o comunque diversi da quelli indicati nel 1 comma dell art. 52 del DPR n. 633/72..l Questo ufficio deve effettuare una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi nei confronti della società ( o dell impresa individuale o dell ente o dell esercente arte o professione) sotto indicata: (denominazione), partita iva e codice fiscale, con sede in, via ; esercente l attività di ; rappresentante legale sig. nato a il e residente a, via codice fiscale. Dagli elementi in possesso dell Ufficio emergono gravi indizi di violazioni alle norme tributarie, segnatamente a quelle che disciplinano l imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi. In particolare (segue esposizione succinta ma, al tempo stesso, chiara ed esaustiva degli elementi informativi da cui originano i gravi indizi manifestati). Ciò premesso, in virtù di quanto disposto dall art. 52 comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n.633, istitutivo dell IVA, richiamato dall art. 33 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, regolante l accertamento delle imposte sui redditi, si prega di voler autorizzare l accesso ai funzionari di questa amministrazione, muniti di apposita autorizzazione, presso l abitazione del sig., nato a, il, sita in via, città, nella sua qualità di presso i locali nella disponibilità del sig. nato a, il, siti in via, città ed adibiti a, onde consentire il reperimento e l acquisizione agli atti della verifica di libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
9 Foglio n. 9 ******* (inoltre qualora opportuno, si può chiedere contestualmente l apertura di pieghi sigillati) Poiché l impresa risulta cliente (o fornitore) di soggetti coinvolti in fenomeni fraudolenti (oppure in base ad altre sintetiche motivazioni quali ad esempio: sospetti sull impresa tali da ritenere che ci sia documentazione contabile ed extracontabile tenuta nascosta), si chiede preventivamente di voler autorizzare ai sensi dell art. 52, comma 3, del predetto DPR 633/1972 l apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, ritenuti utili ai fini dell accertamento delle imposte. Il Direttore (dott. )
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