Art. l AMBITO DI APPLICAZIONE

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1 Senato Accademico Consiglio di Amministrazione Decreto Rettorale n del ; n del ; n del ; n del Ufficio competente Ripartizione Risorse Umane Ufficio Personale Docente Data ultimo aggiornamento REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI UNIVERSITARI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 230/2005 Art. l AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento da parte dell Università di Ferrara di Ricercatori universitari con contratto a tempo determinato ai sensi dell art. 1, comma 14, della Legge n. 230, d ora in poi definiti ricercatori a tempo determinato. Art. 2 NATURA DEL RAPPORTO E FINALITA 1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l Università di Ferrara ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. 2. L Università provvede alle coperture assicurative previste per i dipendenti di ruolo. 3. La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica. 4. L attività di ricerca dovrà essere svolta secondo i contenuti, i tempi e le modalità previsti dal bando di concorso. 5. L attività didattica deve essere svolta nell ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel bando di concorso o in settore affine. 6. L impegno del ricercatore a tempo determinato è fissato in in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate all attività didattica. 7. Ai soggetti titolari dei contratti di diritto privato si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con l Università, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, nonché quelle dello Statuto, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici dell Ateneo. Art. 3 PROCEDURA DI ATTIVAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA 1. Contratti finanziati con fondi esterni all Ateneo. L attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio di Facoltà su richiesta del Dipartimento interessato. La delibera del Consiglio di Facoltà deve indicare: il programma di ricerca e il progetto didattico da svolgere; il settore scientifico-disciplinare di riferimento; i requisiti e i titoli richiesti per lo svolgimento dell'attività;

2 la copertura finanziaria, deliberata dal Dipartimento interessato, a valere su finanziamenti esterni all Ateneo, assicurati da apposite convenzioni stipulate preliminarmente all indizione della procedura, con enti pubblici o privati. Dette convenzioni devono prevedere necessariamente la clausola della fideiussione a garanzia del credito per l Ateneo. La durata della convenzione deve essere pari alla durata del contratto da stipulare con il ricercatore a tempo determinato. La copertura finanziaria può valere anche su risorse nella disponibilità del Dipartimento derivanti da rapporti con soggetti terzi. Il Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in merito alla copertura finanziaria, autorizza l indizione delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, dopo aver verificato la congruenza delle richieste presentate dal Consiglio di Facoltà con il piano didattico nel quadro dell offerta formativa dell Università, anche ai sensi dei DD.MM. 26 luglio 2007 e 30 ottobre 2007 relativamente ai requisiti necessari e qualificanti. 2. Contratti finanziati con fondi appositamente destinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può destinare risorse finalizzate alla stipula di contratti di cui al presente regolamento. Il Senato Accademico, preso atto dell entità delle risorse messe a disposizione, delibera in merito all assegnazione delle stesse alle singole Facoltà. Il Consiglio di Facoltà propone il Settore Scientifico Disciplinare sul quale attivare la procedura di reclutamento, il programma di ricerca e il progetto didattico da svolgere, i requisiti e i titoli richiesti per lo svolgimento dell attività dopo aver sentito il Dipartimento o i Dipartimenti di riferimento per il settore interessato riguardo alle esigenze di ricerca. Il Senato Accademico autorizza l indizione delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato verificata preliminarmente la congruenza del settore individuato dal Consiglio di Facoltà con il piano didattico nel quadro dell offerta formativa dell Università, anche ai sensi dei DD.MM. 26 luglio 2007 e 30 ottobre 2007 relativamente ai requisiti necessari e qualificanti. 3. Contratti finanziati da un Programma comunitario destinato alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca e contratti su fondi ministeriali nazionali che prevedano esplicitamente l attivazione di contratti per Ricercatori universitari con contratto a tempo determinato. In tali fattispecie, le regole stabilite dal programma comunitario di finanziamento e dai Regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti ovvero dalle disposizioni che regolano i finanziamenti ministeriali devono intendersi prevalenti e le disposizioni del presente regolamento di Ateneo sono applicate solo in quanto compatibili con le medesime. L attivazione della procedura è deliberata dal Senato Accademico su proposta del comitato scientifico che gestisce i fondi comunitari o, in subordine, del responsabile scientifico del progetto di ricerca. Il Senato Accademico individua altresì la Facoltà di riferimento. L attivazione della procedura di reclutamento di cui agli artt. 3 e 5, potrà essere avviata anche nelle more della sottoscrizione del contratto di ricerca, purché la fase di selezione del progetto da parte dell ente finanziatore sia conclusa. L accertamento in bilancio del relativo fondo di ricerca dovrà avvenire prima della nomina della commissione giudicatrice. Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati, italiani e stranieri, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a. titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all estero; b. diploma di scuola di specializzazione, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Sono ammessi a partecipare alla procedura, altresì, studiosi in possesso di elevata qualificazione scientifica, che dovrà essere valutata dalle commissioni giudicatrici unicamente sulla base dei criteri previsti al successivo art I titoli di cui al comma precedente devono essere coerenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione.

3 3. E richiesta inoltre la buona conoscenza di una o più lingue straniere individuate dalle strutture proponenti e, per candidati stranieri, la conoscenza della lingua italiana. 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura. 5. L esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all interessato. Art. 5 RECLUTAMENTO 1. Il Rettore indice, con proprio decreto, le relative procedure di reclutamento. 2. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, all Albo di Ateneo e, per via telematica, sul sito internet dell Ateneo. 3. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni: - il programma di ricerca e il progetto didattico, con indicazione del settore scientifico disciplinare di riferimento; - la durata del contratto, le strutture presso le quali si svolgono le attività di ricerca e di didattica; - le modalità ed i termini per l invio o la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura; - i requisiti e i titoli per l ammissione alla procedura; - i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazione presentate dai candidati; - il termine per la conclusione della procedura. 4. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. 5. Per ciascuna procedura concorsuale è nominato ai sensi della legge , n. 241 e s.m.i., un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento. Art. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE 1. La commissione giudicatrice è composta da tre componenti appartenenti al corpo docente, designati dal Senato Accademico su proposta del Preside di Facoltà, sentito il responsabile della struttura di riferimento ed è nominata con decreto del Rettore. 2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, ai settori scientifico disciplinari affini secondo la normativa vigente. 3. Almeno un componente della Commissione giudicatrice deve essere designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo anche straniero. 4. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. 5. Le spese relative alle procedure di reclutamento sono a carico della struttura proponente presso il quale si dovrà svolgere la ricerca. Art. 7 SELEZIONE 1. La selezione è effettuata previo espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

4 2. La Commissione giudicatrice, nominata con le modalità previste al precedente art. 6, prima dell inizio dei lavori, definisce i criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Tali criteri sono resi pubblici mediante affissione all Albo Ufficiale dell Ateneo e sul sito Internet per almeno 7 giorni lavorativi prima della continuazione dei lavori. 3. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli, illustrati davanti alla Commissione, e delle pubblicazioni (ivi compresa la tesi di dottorato) previsti dal Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009, utilizzando i parametri previsti dal decreto stesso. I titoli didattici e scientifici e le pubblicazioni di cui sopra devono essere attinenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando e devono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 4. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la commissione convoca i candidati con un preavviso scritto di almeno 15 giorni, per l illustrazione dei titoli. 5. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, dichiara il candidato vincitore. Art. 8 APPROVAZIONE DEGLI ATTI 1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi collegiali. 2. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti, approva gli atti della procedura e dichiara il vincitore. In caso di irregolarità o vizi di forma il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione. 3. Gli atti della procedura, comprensivi del Decreto Rettorale di approvazione atti nonché i verbali dei lavori svolti, con allegati i giudizi sui candidati, sono pubblicati sul sito Web dell'ateneo. Comunicazione scritta relativa al provvedimento di approvazione atti è trasmessa alla Facoltà interessata e al candidato vincitore. Art. 9 STIPULA DEL CONTRATTO 1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, il candidato risultato vincitore è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro. 2. Il contratto deve indicare: a) la durata, con l indicazione della data di inizio e del termine finale, del rapporto di lavoro; b) la tipologia di prestazione richiesta; c) la retribuzione ed il monte ore dedicato alle attività di ricerca e di didattica; d) le clausole di risoluzione nell ipotesi indicata al successivo art. 14 comma Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal Rettore 4. L inizio delle attività deve avvenire, per tutti i contratti, alla data del 1 settembre e deve essere comunicato per iscritto all Amministrazione a cura della struttura presso la quale il ricercatore a tempo determinato svolgerà le proprie attività. 5. L attività svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta alla verifica positiva svolta, sotto forma di relazione scritta, del programma di ricerca e del progetto didattico. A tal fine il ricercatore a tempo determinato sottopone al termine del primo e del secondo anno una relazione scritta al Dipartimento e alla Facoltà nei quali si sono svolte le attività scientifiche e didattiche. In caso di parere negativo di una delle due strutture, adeguatamente motivato, il Senato Accademico delibererà, motivando, se applicare la disciplina del recesso per giusta causa.

5 6. Qualora l assunzione del ricercatore a tempo determinato si verifichi presso una struttura della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, ed esso svolga, nell ambito dell attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l Ente convenzionato e l Università. Art. 10 INCOMPATIBILITA 1. Fermo quanto disposto dall art. 53 del D. Lgs n. 165, l emolumento derivante dal contratto stipulato ai sensi del presente regolamento non è cumulabile con retribuzioni derivanti da rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi tipo, con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, con gli assegni di ricerca ex lege 27 dicembre 1997 n. 449 e con l esercizio di attività libero professionale. 2. Il titolare del contratto stipulato ai sensi del presente regolamento non può essere contestualmente titolare di analoghi contratti a tempo determinato già stipulati presso questa o altre sedi universitarie. Art. 11 TRATTAMENTO ECONOMICO 1 Il trattamento economico minimo è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'art.2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n, Il trattamento economico minimo in base agli impegni richiesti all'interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma 1. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica integrativa, tenendo conto dell'eventuale impegno aggiuntivo, che non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita Commissione, composta anche da soggetti esterni all'ateneo, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto. Art. 12 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA Il contratto ha durata triennale e può essere prorogato per una durata complessiva di sei anni. La proroga è proposta con delibera motivata del Dipartimento, almeno 3 mesi prima della data di scadenza del contratto, con riferimento alla imprescindibile necessità di rafforzare i settori scientifico-disciplinari di riferimento. La proroga può essere concessa: a) a valere su finanziamenti esterni all Ateneo, assicurati da apposite convenzioni stipulate con enti esterni, pubblici o privati, che garantiscano i costi degli anni di proroga. Le convenzioni devono prevedere necessariamente la clausola della fideiussione a garanzia del credito per l Ateneo e l onere, in capo al sottoscrittore, di sostenere gli eventuali miglioramenti economici disposti dalla normativa statale; b) a valere su finanziamenti esterni all Ateneo o su finanziamenti, anche parziali (cofinanziamento), dell Ateneo, preventivamente determinati dal Consiglio di Amministrazione.

6 I Dipartimenti che chiedono il rinnovo di contratti di ricercatore a tempo determinato la cui copertura finanziaria gravi sul bilancio di Ateneo, devono motivare tale richiesta con l imprescindibile necessità di rafforzare i settori scientifico-disciplinari di riferimento. Art. 13 RAPPORTO DI LAVORO 1. Il Ricercatore a tempo determinato presta la propria opera di ricerca e di didattica secondo quanto stabilito dal contratto e nell ambito della programmazione degli organi competenti. 2. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento sono applicate, in quanto compatibili, le norme del libro V del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato, con particolare riferimento al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Art. 14 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. 2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell art Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso anticipato del ricercatore non per giusta causa ai sensi dell art cod. civ., il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso l Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Art. 15 RICERCATORI NELL AMBITO DI PROGRAMMI MINISTERIALI 1. Per il reclutamento di Ricercatori universitari a tempo determinato, la cui attività sia finanziata nell ambito di un Bando ministeriale che preveda (in caso di approvazione del progetto) la stipula obbligatoria di un contratto di lavoro con l Ateneo, i vincoli di reclutamento stabiliti dal suddetto Bando devono intendersi prevalenti anche in deroga al presente regolamento di Ateneo. 2. I Ricercatori a tempo determinato di cui al comma precedente e i ricercatori di cui al comma 3 art. 3 non sono soggetti ai vincoli previsti all art. 2 comma 6 del presente Regolamento, limitatamente all obbligo di svolgere 350 ore di attività didattica. Non sono inoltre soggetti all obbligo della presa di servizio al 1 settembre (art. 9, comma 4). Art. 16 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo e mediante affissione all Albo Ufficiale dell Università 2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell affissione all Albo Ufficiale. Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. A decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per contratti per collaborazione ad attività di ricerca a tempo determinato.

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