Giulio Nicola Nardo LA NUOVA FUNZIONE CONCILIATIVA DELL ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ALLA LUCE DELLA RECENTE LEGGE N.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Giulio Nicola Nardo LA NUOVA FUNZIONE CONCILIATIVA DELL ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ALLA LUCE DELLA RECENTE LEGGE N."

Transcript

1 Giulio Nicola Nardo LA NUOVA FUNZIONE CONCILIATIVA DELL ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ALLA LUCE DELLA RECENTE LEGGE N. 80/2005 * * * * * Con la introduzione della recente l. 80/2005, che ha convertito in legge il d.l. n. 35 del [1], può dirsi definitivamente compiuta la nuova disciplina di due istituti, che rientrano nel genus del procedimento di istruzione preventiva, quali l accertamento tecnico preventivo e la ispezione giudiziale. Invero, alcune novità nella normativa in questione sono il, pressoché, fisiologico recepimento di orientamenti provenienti da più parti, ormai consolidati nella giurisprudenza della Cassazione, anche per effetto delle diverse pronunce della Corte Costituzionale.[2] Infatti, la previsione secondo cui: a) L accertamento tecnico e l ispezione giudiziale, se ne ricorre la urgenza, possono essere disposti anche sulla person b) "L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica", non costituisce una assoluta novità, quanto la logica sistemazione di alcuni principi che, ha permesso di superare le seg Cosicché, per effetto della storica sentenza della Corte Costituzionale - davanti alla quale era stata sollevata la questione di legittimità dell art. 696 c.p.c nella parte in cui non prevedeva che oggetto (rectius: soggetto) dell accertamento tecnico e/o della ispezione giudiziale, potesse essere direttamente la persona umana - l a.t.p. e la ispezione giudiziale sono stati riconosciuti quali strumenti preventivi di formazione della prova, che possono essere esperiti anche sulla persona dell istante o, se consenziente, della controparte, sempre sul presupposto della ricorrenza delle condizioni.previste dall art. 696 c.p.c., ossia fumus e periculum, che manterrebbero, in tal modo, il procedimento de quo nell alveo dei procedimenti cautelari istruttori propri. Da qui la giusta esigenza di assicurare, in situazioni di urgenza e necessità, una tempestiva verifica dello stato di salute di una determinata persona nella prospettiva di un successivo giudizio di merito, finalizzato per ipotesi, al riconoscimento di invalidità, per esempio, da infortuno sul lavoro, o al risarcimento dei danni. In conclusione, per effetto della integrazione della norma dell art. 696 cp.c, il legislatore ha voluto rendere definitivamente chiaro un principio, quello secondo cui l a.t.p., non si riduce ad una mera percezione acritica del fatto o dello stato dei luoghi o della persona, ma va oltre, concretizzandosi in una valutazione ed analisi critica del fenomeno sotto l aspetto patologico e diagnostico, volto alla ricerca ed individuazione delle cause e dei rimedi per ovviare a tanto[4]. La assoluta novità che merita una convinta approvazione è, piuttosto, quella della nuova funzione conciliativa, conferita all a.t.p., che costituisce, questo sì, un quid novis nel nostro ordinamento processuale che mai, in un modo così espresso e definito, aveva attribuito tale natura all istituto in questione. La novità in esame non è di secondario rilievo atteso, che al fondamentale aspetto pratico che si potrebbe conseguire con un intelligente utilizzo del suddetto istituto, va ad aggiungersi una originalissima dimensione funzionale dello stesso nel nostro sistema processuale. La genesi del nuovo articolo 696 bis c.p.c., recepisce sostanzialmente il contenuto dell art. 49 del progetto di legge elaborato dalla commissione Vaccarella.[5]

2 Ciò nel senso che alla comune opinione secondo cui l accertamento tecnico preventivo rappresenta un meccanismo di formazione della prova prima del processo - quindi di assicurazione della prova nella attesa del successivo processo, che, più in generale, consente una collocazione dell istituto nel sistema del generale meccanismo di tutela cautelare della prova nel processo - va, per effetto della novità normativa di cui all art. 696 bis c.p,.c., ad aggiungersi uno strumento di diretta tutela dei diritti delle parti, del tutto innovativo nel nostro sistema processuale. Invero, la opportunità di una nuova collocazione funzionale dell istituto era stata in un certo senso auspicata[6], soprattutto con riferimento ai due importanti istituti dell a.t.p. e della ispezione giudiziale, cosicché il generale auspicio di attribuire un nuovo e più incisivo ruolo agli stessi, ha trovato la positiva conclusione nel nuovo art. 696 bis c.p.c. Ciò perché, probabilmente, era sembrato riduttivo sostenere che la funzione, soprattutto dell a.t.p., fosse quella di fornire una tutela cautelare della prova nel processo ordinario di cognizione,[7] anche se qualunque tentativo di fornire possibili nuove prospettazioni dell istituto dell a.t.p. e dell ispezione giudiziale, avrebbe dovuto trovare il conforto e la conferma in una nuova, e diversamente articolata, disciplina. Invero, la affrancazione dei suddetti istituti dal genus del procedimento latu sensu cautelare, avrebbe potuto realizzarsi soltanto a seguito di una previsione normativa in tal senso, che desse un nuovo e diverso significato ai presupposti che legittimano il suddetto procedimento, quindi collocando il fumus ed il periculum sotto un diverso angolo visuale. E così, per effetto del nuovo art. 696 bis c.p.c., è stato. L auspicato intervento legislativo sarebbe stata, quindi, la migliore risposta ad una generale esigenza di fornire una più stabile e organica disciplina dell istituto dell a.t.p., che potesse, in altri termini, recepire alcuni importanti suggerimenti offerti dalla dottrina, nonché i diversi e positivi risultati cui è giunta, nel tempo, la giurisprudenza. La opportunità di ciò è stata, con tutta evidenza, confermata proprio da quel modello di più diffusa applicazione della istruzione preventiva, ossia l accertamento tecnico preventivo. Infatti, non c è dubbio che tra tutti i mezzi istruttori preventivi, l accertamento tecnico preventivo, è stato, da sempre, lo strumento probatorio che, più di tutti, ha consentito alle parti di poter tempestivamente instaurare un meccanismo di immediata verifica ed accertamento dei fatti - dai quali ne deriverebbe una lesione del proprio diritto - ma, soprattutto, delle cause, nonché dei rimedi necessari e della, più o meno, esatta quantificazione dei relativi danni. Comune era l esigenza di fare in modo che, attraverso il suddetto mezzo istruttorio preventivo, un soggetto - titolare di una situazione sostanziale in un certo senso pregiudicata da comportamenti comunque riconducibili a terzi potesse legittimamente, nella prospettiva di dover richiedere la tutela giurisdizionale dei propri interessi, attraverso il giudizio di merito, sollecitare la attivazione di un procedimento di accertamento tecnico, preventivo rispetto al giudizio di merito, al fine di ottenere immediatamente, una diretta verifica (tecnica) delle cause di vizi e difetti emersi riguardo, per esempio, a determinati lavori eseguiti, (lavori di costruzione di immobili) o per valutare la consistenza dei danni arrecati a beni di sua proprietà (immobili) derivanti da beni di terzi (proprietari di immobili confinanti). Già la giurisprudenza della Cassazione aveva recepito questa comune esigenza, ma non c è dubbio che, per effetto della nuova normativa, la certezza della futura funzione (anche) conciliativa dell istituto, che si aggiunge a quella classica dell a.t.p., quale strumento di formazione preventiva della prova prima del processo di merito, è stata raggiunta con la nuova norma in commento. Cosicché, quella che in precedenza avrebbe potuto rappresentare una ipotesi di soluzione stragiudiziale della controversia, se ed in quanto favorita dalla iniziativa delle parti e dei propri difensori e tecnici, è diventata ora, una regola generale di metodo, pur rimettendo alla valutazione di merito delle parti. La vera novità del disposto di cui all art. 696 bis c.p.c, come si evince, è quella di prevedere una precisa funzione dell istituto, e soprattutto uno sganciamento del relativo mezzo istruttorio dai presupposti della urgenza (periculum) e del fumus, desumibili dall art. 696 c.p.c. In altri termini, il legislatore ha individuato alcune circostanze in cui la esigenza della parte non è tanto quella di precostituirsi una prova prima del processo, quanto, piuttosto, quella di poter disporre di uno strumento che - partendo dal presupposto della esistenza ed individuazione delle cause di determinati danni, che comportano una responsabilità di tipo contrattuale e/o extracontrattuale a carico dell autore della condotta - possa diventare un effettivo e diretto strumento di tutela del diritto sostanziale leso. La formazione della prova, in questo caso, non è vista come strumentale al successivo esercizio della azione di merito, ed allo scopo di garantire la effettività della tutela giurisdizionale attraverso il processo di merito, ma, piuttosto, quale strumento base dal quale poter partire per giungere ad una soluzione conciliativa della controversia

3 tra le parti, proprio evitando il successivo giudizio di merito. In tal modo, nella misura in cui sarà possibile pervenire ad una composizione della controversia, non ancora sfociata in una lite giudiziaria, il positivo raggiungimento di un accordo delle parti sarà servito, in primis, a tutelare direttamente il diritto delle parti, e in via più generale a rappresentare un modo per evitare la instaurazione di un lungo ed incerto giudizio di merito. L intervento normativo che ha eliminato la necessaria ricorribilità del presupposto del periculum ha portato, dunque, a ritenere come possibile una diversa e non meno importante funzione dell a.t.p. all interno del nostro sistema processuale: quello di rappresentare finanche un meccanismo di tutela giurisdizionale del diritto, inteso nel senso che attivando comunque l intervento del giudice e di un suo ausiliario (il c.t.u.) si possa realizzare quello scopo di tutela comunque giurisdizionale del diritto, senza passare necessariamente attraverso il processo. Infatti, se e nella misura in cui, all esito della c.t.u., le parti, con l intervento del perito, saranno giunte ad un accordo, avranno composto una possibile lite e la prova di ciò è data dalla natura e dalla forma dello strumento attraverso il quale il suddetto accordo viene formalizzato: quello della conciliazione giudiziale favorita[8], ossia di un meccanismo generale di composizione della lite davanti al giudice, che ha in sé il crisma della officiosità, atteso che al relativo verbale di conciliazione viene attribuita la natura di titolo esecutivo idoneo a consentire finanche la esecuzione in forma specifica di cui all art cod.civ. o la possibile iscrizione di ipoteca giudiziale, idonea a precostituire una chiara garanzia a tutela di un certo diritto. Da ciò consegue che, per effetto dell art.696 bis c.p.c., si può sostenere che il legislatore abbia individuato un nuovo strumento processuale dalla doppia anima : la prima è quella che permette di utilizzare l a.t.p. quale strumento di conciliazione della controversia tra le parti; la seconda è quella che riconosce alle parti il diritto di precostituire una prova prima e al di fuori del processo di merito, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti del fumus e del periculum, in tal modo confortando, in un certo senso, quella impostazione [9] secondo cui il procedimento de quo, e più in generale la istruzione preventiva, sono riconducibili ai principi costituzionali di cui all art.24 Cost., riconducibili a quel diritto a difendersi provando [10] che lega il procedimento più al diritto di azione e difesa che alla cautela della prova, finalizzata quest ultima ad evitare qualunque dispersione della stessa. Accertato che il nuovo a.t.p. prescinde dai presupposti (fumus e peiculum) propri dei procedimenti latu sensu cautelari, ai quale viene ricondotto l.a.t.p. e, più in generale, la istruzione preventiva, potrebbe superarsi anche la soluzione di una annosa questione, in un modo completamente diverso, rispetto alle attuali conclusioni sul punto. Si tratta della questione della riconducibilità o no del potere del Giudice di pace di autorizzare l a.t.p., ma più in generale i diversi procedimenti di istruzione preventiva, relativamente a materie di sua competenza. Fino ad ora la soluzione, come noto, è sempre stata negativa, e ciò perché sulla premessa secondo cui il Giudice di pace non potesse concedere provvedimenti cautelari, rientrando l. a.t.p. nell alveo dei procedimenti cautelari, al suddetto Giudice non veniva riconosciuta alcuna competenza cautelare. Venendo, però, meno, conseguentemente, ogni natura e funzione cautelare dell art. 696 bis c.p.c., da ciò consegue che, per effetto della nuova norma, la parte potrà richiedere al Giudice di pace l autorizzazione alla esecuzione di un a.t.p. che riguardi materie di competenza del medesimo, allargandosi, positivamente, in tal modo, la portata conciliativa della controversia, a seguito dell a.t.p., tra le parti, anche alle ipotesi che rientrano nella sfera di competenza, per materia e valore, del Giudice di pace. La funzione conciliativa dell a.t.p., rende poi ancora più attuale quella necessità, già prospettata[11], di far sì che al procedimento di formazione della prova dell a.t.p., partecipino tutte le parti con eguali poteri e con la previsione che le stesse di fatto svolgano nel modo più pieno possibile, i propri poteri e le proprie difese. Infatti, sulla premessa, ribadita in sede di valutazione del fumus, che per convincere il giudice del relativo procedimento, circa la ammissibilità, necessità e rilevanza della prova, le parti debbano prospettare, già in questo procedimento, le rispettive domande ed eccezioni, seppur non dovendo anticipare in toto la difesa nel merito, occorre precisare la opportunità, se non la necessità, che nella fase del suddetto procedimento, debba essere affrontata ogni questione di rito destinata, in tutta evidenza, ad incidere sulla regolarità del procedimento. E necessario, dunque che la parte ricorrente instauri correttamente il relativo procedimento nei confronti di quelle che, sulla base del rapporto sostanziale, sono destinate a diventare le parti del processo del successivo giudizio di merito. Per effetto di ciò occorrerà, pertanto, ribadire la necessità che il giudice verifichi la instaurazione del relativo procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché di ogni questione relativa alla legittimazione attiva e passiva delle parti stesse, avendo riguardo, altresì, alla verifica dell interesse ad agire, di cui all art.100 c.p.c., che costituisce un valido strumento di controllo della serietà della richiesta della parte e della sua relazione con quella

4 specifica prova richiesta, la cui assunzione non è fine a se stessa, essendo, invero, strumentale e fisiologica al processo e tesa a supportare nel merito le successive domande delle parti.[12] E pacifico infatti in questo procedimento, così come nella fase istruttoria del processo di merito, la assoluta necessità del rispetto del contraddittorio delle parti, che può essere assicurato soltanto accertando che tutte le parti siano presenti, o comunque siano state messe in grado di esserlo, nel delicato procedimento di formazione della prova. Cosicché, sin dalla fase di avvio del procedimento il giudice sarà chiamato a verificare la regolare citazione e notifica di tutte le parti, valutando altresì, sulla base delle rispettive difese, la necessità di disporre la chiamata di un terzo, a garanzia, o perché litisconsorte necessario, ma anche sul presupposto di un interesse che potrebbe giustificare la opportunità di ordinare il suo intervento. In questo modo, allargando la (potenziale) partecipazione al procedimento di formazione della prova preventiva a tutte le parti interessate, si renderà concretamente percorribile la eventuale conciliazione della controversia tra le parti, alle quali, in tal modo viene assicurato il contraddittorio, ai fini della formazione della prova, ma, ancora di più, nella prospettiva di un accordo conciliativo favorito dal legislatore, che ponga fine ad ogni contrasto in modo anche soddisfacente per le parti interessate. Nell accertamento tecnico preventivo - il cui procedimento potrebbe suggerire la opportunità che a presenziare e a partecipare alla formazione di questo fondamentale mezzo probatorio, siano anche quelle parti che, anche se direttamente, non sembrano coinvolte in responsabilità per comportamenti, anche colposi, che abbiano potuto cagionare danni a terzi una parte ha senza dubbio tutto l interesse a partecipare alla formazione della relazione peritale, anche allo scopo di evitare qualunque distorsione nel procedimento di formazione della stessa, che possa portare anche il perito incaricato a confondere il ruolo delle diverse parti, con il rischio di far cadere sulla parte assente - che, al contrario, magari non ha alcuna responsabilità - ogni responsabilità per i danni cagionati. Solo in tal modo, ed ancora di più a seguito del nuovo ruolo dell a.t.p. secondo l art. 696 bis c.p.c., quello che viene presentato come un istituto volto ad assicurare lo svolgimento di una giustizia efficace ed effettiva per le parti, non si trasformerà mai in un metodo di denegata giustizia. In altre parole, solo garantendo a tutte le parti il diritto di intervenire nel procedimento di formazione dell a.t.p., e di svolgervi ogni difesa, si favorisce al meglio la possibile realizzazione della funzione conciliativa del nuovo accertamento di cui all art. 696 bis c.p.c.: infatti, così come in un determinato processo devono essere presenti tutte le parti dello stesso (litisconsorzio necessario) o possono intervenire tutte quelle che ne hanno titolo o interesse, (litisconsorzio facoltativo ed interventi) anche nel procedimento di formazione preventiva dell a.t.p. è opportuno e necessario che tutte le parti interessate siano presenti e ciò perché il potenziale traguardo della conciliazione è di comune interesse. Con il nuovo intervento legislativo, sotto diversi aspetti l a.t.p. è stato affrancato in modo definitivo dalla categoria dei procedimenti speciali con finalità cautelari, senza che ciò possa determinare una deminutio dell istituto e della sua funzione, ma, al contrario, giungendo a riconoscere al medesimo, in virtù del combinato disposto degli artt. 696 e 696 bis c.p.c, la funzione di: a) istituto generale di formazione della prova che, anche svincolato da qualunque finalità di cautela del processo, assicura, al contempo, una prova giudiziale al processo stesso e concorre a rendere effettiva la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo, con ciò meglio evidenziando la doppia finalità dell oggetto del diritto cautelato, che è, in via diretta, la prova, ed in via indiretta, il diritto soggettivo. b) strumento di conciliazione favorita della specifica controversia tra tutte le parti; c) meccanismo di tutela latu sensu giurisdizionale del diritto soggettivo delle parti; d) strumento di generale deflazione del contenzioso. Cosicché, superando le seppur interessanti interpretazioni della dottrina - però sempre costretta ad individuare anche solo una indole cautelare del suddetto istituto - si potrebbe prospettare una doppia finalità dell istituto medesimo, che è quella di qualificarlo quale procedimento istruttorio anticipato rispetto al processo ordinario di cognizione - la cui collocazione generale dovrebbe trovare la sua saedes naturale nella parte del codice di procedura civile che disciplina la fase istruttoria del processo di cognizione[13] e dall altro quale mezzo di tutela del diritto sostanziale delle parti, attraverso la positiva utilizzazione dell a.t.p., quale strumento di conciliazione della controversia. La suddetta scelta normativa, come detto, è inevitabilmente destinata a superare i requisiti del fumus e del periculum, già prospettati in precedenza, nel senso che: a) premessa la esistenza di un potenzialmente generale diritto alla prova, che trova il proprio supporto normativo

5 negli art. 24, relativo al diritto di difesa, e 111 Cost., riguardo alla ragionevole durata del processo, b) verificata la non manifesta infondatezza della azione in fatto e soprattutto in diritto, c) rilevata la ammissibilità e rilevanza, nonché la necessità ed utilità pratica, e dunque la accoglibilità della relativa istanza istruttoria, quindi valutando come sussistente il fumus, d) esaminata la necessità di formazione della prova richiesta, utile anche ai fini della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale del diritto, attraverso il possibile traguardo della conciliazione, le parti del procedimento di a.t.p., attraverso la formulazione delle rispettive domande ed eccezioni, esercitano, anche anticipandola, ogni e più ampia difesa nel rispetto del contraddittorio tra tutte le parti del procedimento in corso. La formazione anticipata della prova attraverso l a.t.p., riprodurrebbe, in ogni caso, la più comune fase istruttoria del processo di cognizione che vede coinvolte e partecipi tutte le parti del processo, permettendo in tal modo, di poter definitivamente collocare il relativo procedimento nella fase istruttoria del processo di cognizione, del quale rappresenta una appendice, resa opportuna e necessaria, dalla ricorrenza delle circostanze del caso concreto che giustificano la formazione preventiva della prova, prima del processo di merito. Di poi, individuata la definitiva sede di ogni valutazione e di successiva formazione della prova richiesta solo nel procedimento istruttorio anticipato, verrebbe meno ogni non più necessario giudizio di valutazione, di ammissibilità e rilevanza della prova, da parte del giudice di merito, con la prospettiva di un automatico ingresso della prova preventiva nel relativo processo di cognizione, nelle forme del deposito di una comune prova documentale, che sarà valutata dal giudice solo nella fase della decisione. Ciò è confermato anche dalla previsione di cui all art. 696 bis c.p.c., nella parte in cui si legge che, nel caso di mancata conciliazione ciascuna parte possa chiedere che la relazione depositata dal perito venga acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, senza alcun necessario filtro da parte del giudice di merito, ma solo attraverso un meccanismo di introduzione della prova documentale nel processo di merito. In conclusione, con la nuova regolamentazione dell a.t.p., l istituto in questione non è più soltanto uno strumento di formazione preventiva della prova del (successivo) processo di merito - comunque condizionato dalla esistenza dei due presupposti del fumus e del periculum, uno non meno importante ed imprescindibile dell altro - ma diventa un nuovo strumento di tutela latu sensu giurisdizionale del diritto soggettivo delle parti. Tale funzione va positivamente apprezzata soprattutto da chi, in precedenza, aveva evidenziato la opportunità di una tale scelta nell ambito di una migliore valorizzazione dell istituto, nel senso di ritenere che l a.t.p. non è più soltanto, uno strumento di formazione della prova prima del processo, ma è, allo stesso tempo, uno strumento di tutela giurisdizionale del diritto, e ciò perché, esattamente, dall a.t.p. si può, verosimilmente giungere alla soluzione di una controversia tra le parti, e più in generale alla tutela del diritto delle stesse, senza la necessità di instaurare un processo di merito e giungere ad una decisione del giudice. Cosicché potrebbe dirsi che con questa scelta il legislatore ha completato un progetto che, in diverse ipotesi, giunge a superare la funzione istruttoria e cautelare del medesimo istituto, ponendo, probabilmente, le solide basi, per una generalizzazione dell istituto dell accertamento tecnico preventivo, ma, più in generale, della istruzione preventiva, anche quale meccanismo di tutela giurisdizionale del diritto. Per arrivare a tale risultato, occorre, però, essere d accordo sul fatto che: a) l a.t.p., sicuramente quello disciplinato dall art. 696 bis c.p.c., è definitivamente affrancato dal genus del procedimento cautelare; b) fumus, ma soprattutto, periculum non sono più i presupposti di fatto e di diritto, necessari per la instaurazione del suddetto procedimento; c) la disciplina normativa del rito cautelare uniforme va, ancora di più, a limitarsi alle sole ipotesi espressamente previste e la disciplina della stessa non può essere generalizzata; d) l a.t.p. rimane, sì, uno strumento di formazione della prova, ma ancora di più tale funzione è assorbita da quella, più importante, di raggiungere, se ed in quanto possibile, una tutela immediata del diritto, proprio attraverso lo strumento della conciliazione di cui all art. 696 bis c.p.c;

6 e) l a.t.p. ha in sé una rilevante e precisa funzione di strumento deflativo dl contenzioso; Partendo da queste premesse, sarà quindi possibile precisare meglio e definitivamente, con la certezza del dato positivo, ora acquisita con il nuovo art. 696 bis c.p.c., la vera ed autentica funzione attribuita al suddetto istituto nel nostro sistema processuale. Occorre, pertanto, procedere ad una breve analisi dei diversi commi del nuovo articolo. La assoluta novità, che senza dubbio colloca la figura dell a.t.p. in esame, in una prospettiva del tutto diversa da quella fino ad oggi conosciuta nel nostro sistema processuale, è quella che attribuisce ad esso una funzione conciliativa della controversia tra due o più parti. In tale prospettiva, il favor verso il nuovo strumento di conciliazione è quello di affrancarlo dalla rigida ricorrenza dei presupposti del fumus e del periculum e conseguentemente dall alveo dei procedimenti latu sensu cautelari, cui la istruzione preventiva, anche se con forti connotazioni e peculiarità, viene collocata. La scelta in tal senso, senza dubbio da favorire, è stata dunque quella di riconoscere all a.t.p., una funzione di conciliazione della controversia e ciò nel significato che, esperita la relazione peritale, nel contraddittorio di tutte le parti interessate, la stessa relazione cui è pervenuto il c.t.u. può, esattamente, costituire la base per una conciliazione della controversia fra le parti e ciò non più partendo dalle proprie valutazioni tecniche, eseguite dai propri periti di fiducia, ma per effetto di un accertamento tecnico svolto da un perito, terzo, nominato dal giudice, il quale, verificati lo stato dei luoghi, l origine dei danni e le cause che le hanno determinate, individua finanche le possibili soluzioni e i rimedi per ovviare a tanto, offrendo quindi anche alle parti alcune ipotesi di soluzione della loro controversia. Posta in questi termini la vicenda, ne deriva che proprio a seguito della relazione peritale le parti, avendo potuto: a) accertare la esistenza o meno di determinati crediti in favore di una parte; b) quantificare esattamente le somme eventualmente dovute e legittimamente spettanti ad una o più parti; c) verificare in che misura andrebbero suddivise le responsabilità dirette e/o indirette delle parti e le specifiche obbligazioni a carico delle stesse; d) individuare le possibili soluzioni per superare i diversi contrasti tra le parti; e) accertare i costi e la loro suddivisione tra le pari eventualmente responsabili, si rendono conto della opportunità pratica di conciliare la loro controversia. Non c è dubbio che nella misura in cui, a conclusione di un a.t.p., riguardante, ad esempio, un contratto di appalto, relativo a vizi di costruzione, le parti avranno potuto avere sufficientemente chiari i vizi e difetti nella esecuzione dei lavori, nonché le cause che li hanno determinati, oltre alle specifiche responsabilità, ed ai costi per la loro eliminazione, le stesse, verosimilmente, dovrebbero, proprio con l ausilio del c.t.u., poter giungere ad una conciliazione della loro controversia, per accertare la esistenza di crediti in favore di qualcuno, la sua esatta quantificazione, in questo modo evitando, in primis, una lite giudiziaria, con tempi ed esiti incerti, e con maggiori costi, ma soprattutto trovando un rimedio diretto ed immediato alla soluzione dei loro problemi. Cosicché in un momento, ormai troppo lungo, in cui la risposta della giustizia civile alle esigenze della collettività è sempre in colpevole ritardo, aver individuato uno strumento che, da un lato, assicura una tutela comunque giurisdizionale del diritto sostanziale delle parti, e dall altro, contribuisce a ridurre l eccessivo carico delle cause in Tribunale, producendo dunque un effetto deflativo sul contenzioso in generale, costituisce un importante traguardo, che non può che essere positivamente valutato da tutti. Le ipotesi concrete in cui il nuovo a.t.p. potrà avere applicazione sono state individuate con riferimento alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni derivanti da contratto o fatto illecito. Come si vede, la previsione in tal senso formulata dal legislatore permette di evidenziare come le ipotesi di concreta applicazione del nuovo a.t.p., sganciato dai presupposti del periculum e del fumus, sono le più ampie possibili e spaziano dalla ipotesi di una comune contestazione in ordine agli esatti conteggi relativi alla esecuzione di lavori, alla quantificazione di danni, materiali e non, cagionati da fatto illecito di terzi, riconducibile al generico art cod.civ. o a specifiche ipotesi di responsabilità di tipo extracontrattuale (es. danno da rovina di edificio, danno cagionato da animali, etc.)

7 Cosicché, la prospettiva della più ampia utilizzazione del suddetto istituto evidenzia l intento del legislatore di favorire al massimo l uso di questo strumento, soprattutto ai suddetti fini conciliativi e di deflazione del contenzioso. Pertanto, la previsione di una possibile conciliazione, su iniziativa del c.t.u. incaricato, prima del deposito della stessa, e soprattutto la formalizzazione della eventuale conciliazione raggiunta, per mezzo di apposito processo verbale cui il giudice, con decreto, attribuisce efficacia di titolo esecutivo, senza entrare nel merito degli accordi raggiunti, rappresenta il fondamentale traguardo ed in un certo senso il successo di un positivo esito dell a.t.p. Il rinvio alla disciplina di cui all agli artt c.pc. conferma che il procedimento in commento segue quello generalmente disciplinato nel codice di rito, conferendo allo strumento dell a.t.p. uguale identità, per struttura e funzione, rispetto al processo verbale di conciliazione tra le parti in pendenza del giudizio. Certo, la finalità conciliativa non è l unica, anche se la più importante, e di ciò il legislatore si è fatto carico nel momento in cui ha previsto la ipotesi in cui, nonostante una relazione del c.t.u dell a.t.p., le parti non abbiano trovato una soluzione conciliativa della loro controversia. Infatti, in tali casi, il c.t.u. provvederà a depositare la relazione peritale e la parte interessata avrà il potere di chiedere che la stessa relazione venga acquisita agli atti del processo ordinario, come prova. La suddetta ipotesi, non certo da incoraggiare, pur non raggiungendo il suo principale fine conciliativo, consente comunque una utilizzazione per così dire classica dell istituto e ciò nella misura in cui, l a.t.p. da strumento di possibile conciliazione di una controversia degrada e ritorna alle origini di strumento di formazione preventiva della prova prima del processo ordinario. Se così è, andrebbe segnalata una certa distorsione che si concretizza esaminando la diversa disciplina dell a.t.p., prevista dall art. 696 rispetto a quella di cui all art. 696 bis c.p.c - con riferimento alla previsione dei presupposti del fumus e del periculum che, nel caso disciplinato dall art. 696 c.p.c., devono sempre ricorrere, mentre nel nuovo 696 bis c.p.c. ne prescindono allorché, fallito il tentativo di conciliazione, l a.t.p. rimane soltanto una prova preventiva formata prima del processo. In altri termini, mentre ai fini della formazione preventiva della prova, ex art. 696 c.p.c., sono sempre necessari due presupposti, nella ipotesi dell art. 696 bis c.p.c., fumus e periculum non sono affatto previsti come tali. In ogni caso, va subito detto che la segnalata distorsione non riguarda mai lo stesso oggetto di verifica da parte del c.t.u. incaricato e dunque della prova preventiva di cui viene richiesta la formazione prima del processo, atteso che l art. 696 c.p.c., prevede, quale oggetto dell a.t.p. lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, mentre il nuovo art. 696 bis c.p.c. individua e limita l oggetto della verifica nella determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Pertanto, prendendo atto che diverso è l oggetto della verifica dell a.t.p., potrà ritenersi che la segnalata distorsione dei presupposti necessari per disporre un a.t.p. secondo gli artt. 696 e 696 bis c.p.c., si affievolisce, non correndosi, comunque, il rischio della esistenza di due diversi procedimenti di formazione della prova che abbiano il medesimo oggetto. Più in generale, va detto che, dal combinato disposto degli artt. 696 e 696 bis, emergono due figure di a.t.p.: a) il primo, ex art. 696 c.p.c., mantiene per struttura e funzione il ruolo classico dell a.t.p.; b) il secondo, ex art. 696 bis c.p.c., del tutto originale è completamente sganciato dai presupposti del fumus e del periculum prevalendo il fine conciliativo su qualunque finalità istruttoria-cautelare che prescinde dal motivo della urgenza, e legittima l interessato a richiedere il suddetto accertamento senza neanche dover prospettare alcun pericolo di dispersione della prova, ma solo per la esigenza di tutelare un proprio diritto alla formazione della prova, che potrebbe comunque diventare lo strumento per una conciliazione della controversia tra le parti e dunque un meccanismo di tutela diretta del diritto soggettivo. Certo una cosa va precisata: ad una prima, ma probabilmente veloce lettura, la previsione dell oggetto di cui all art. 696 bis - che si riferisce alla determinazione dei crediti, che hanno comunque origine da una mancata o non esatta attuazione di obbligazioni contrattuali o derivanti da fatto illecito - non sembrerebbe poter precludere che il c.t.u. incaricato possa (e debba) anche accertare le cause della mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o del fatto illecito che ha cagionato i lamentati danni da quantificare. Per essere più chiari, occorre fare qualche esempio: con riferimento alla ipotesi della determinazione dei crediti (es.: diritto di credito al risarcimento del danno, rimborso spese, etc.) per obbligazioni derivanti da fatto illecito, si può prospettare la ipotesi di responsabilità verso terzi per danni cagionati da cose o animali, ossia da situazioni che, cagionando un danno ingiusto a terzi, determinano la responsabilità dell autore del fatto illecito.

8 In questo caso l oggetto della verifica, anche con il nuovo art. 696 bis, non può però partire dalla mera determinazione dei crediti, se non è supportato dalla positiva indagine delle cause, a meno che la prova della responsabilità non sia già documentata ed in possesso del c.t.u., e dunque il fatto non sia contestato. In altri termini, si vuole dire che richiedere al c.t.u. una perizia che abbia ad oggetto la quantificazione di determinate somme, significa comunque che lo stesso c.t.u. deve poter o disporre delle prove della esistenza di una certa pacifica responsabilità, o deve essere messo nelle condizioni, (rectius: nel potere) di poter accertare e verificare direttamente attraverso la sua indagine peritale anche le cause che hanno determinato il danno. Diversa è la ipotesi della determinazione di (presunti) crediti derivanti da obbligazioni contrattuali, e ciò perchè qui il c.t.u. non deve, né ha alcun potere o interesse, indagare sulla validità della obbligazione contrattuale che genera il diritto di credito, ma deve limitarsi ad una quantificazione e quindi ad un calcolo della somma asseritamente rivendicata da una delle parti sulla base della esistenza di determinati presupposti di fatto e diritto. Anche qui però emergono alcune questioni: attesa la finalità conciliativa dell a.t.p. di cui all art 696 bis c.p.c., ed il ruolo di conciliatore che il legislatore attribuisce al c.t.u. incaricato, non v è dubbio che la perizia che dovrà essere redatta dovrà basarsi su un solido accertamento che non può sempre partire dalla determinazione del quantum debeatur, ma può, talora, richiedere anche una indagine ulteriore e allo stesso tempo necessaria, perché preliminare e propedeutica alla più esatta quantificazione del credito. Cosicchè l apparente limitazione dell incarico che potrà essere espletato dal c.t.u in applicazione dell art. 696 bis c.p.c., va inteso nel senso che, se il c.t.u. è nelle condizioni di poter soltanto quantificare il credito perché esistono documenti e comunque la prova del credito non è contestata dalle altre parti egli procederà in tal senso. Diversamente, se per poter quantificare una somma, per esempio a titolo di credito per risarcimento danni da fatto illecito, allorché la determinazione del quantum sia impossibile o di non facile soluzione, il compito del c.t.u. - al pari dell incarico che egli è chiamato a svolgere sia con riferimento all art. 696 c.p.c., che quale c.t.u. in un processo ordinario - è quello di ricercare anche le cause del fatto, le responsabilità dei soggetti e, infine, di determinare il quantum debeatur da parte del responsabile. Intendendo in tal senso lo spirito della norma si superano agevolmente alcune difficoltà interpretative che, diversamente, farebbero prospettare come eccessivamente riduttivo il quid novi dell a.t.p. con funzione conciliativa della controversia tra le parti. La differenza consiste, dunque, nel fatto che mentre per la norma di cui all art. 696 c.p.c. la positiva instaurazione del procedimento di a.t.p. deve prevedere la ricorrenza dei due presupposti, nella ipotesi dell art. 696 bis c.p.c. seppur prevista dal legislatore e limitata ai casi di determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, la necessità dei suddetti presupposti non è affatto rappresentata. Ma se ciò può essere di secondaria importanza avendo presente che il traguardo primario del nuovo a.t.p. è quello della auspicata conciliazione della controversia tra le parti, nel caso di mancata conciliazione, ritornando l a.t.p. ad essere una prova preventiva rispetto al processo di merito, consegue che la stessa è stata evidentemente formata in assenza dei comuni presupposti del fumus e del periculum. Con il rischio futuro che, per determinate ipotesi la utilizzazione dello strumento dell a.t.p. nelle forme dell art. 696 bis c,.p.c. permette sì di affrancarlo da qualunque requisito di fumus e periculum, e ciò per la finalità conciliativa dello stesso, ma se questa non viene raggiunta, l a.t.p., depositato dal c.t.u., è stato realizzato ponendo in essere un procedimento di formazione preventiva della prova del tutto sganciato dai requisiti che normalmente devono ricorrere, secondo la previsione di cui all art. 696 c.p.c.. Tale segnalazione però, non deve allarmare oltremodo, suggerendo comunque di avvicinarsi a quella impostazione [14] secondo cui l a.t.p., ma più in generale la istruzione preventiva, sono forme di anticipazione parziale della istruzione probatoria del processo ordinario, che rispondendo alla primaria esigenza di tutelare il diritto alla prova, in via diretta, e il diritto soggettivo sostanziale, in via indiretta attraverso la garanzia che proprio per mezzo della prova acquisita, verrà resa possibile la effettività della tutela giurisdizionale del diritto sostanziale[15] - sono strettamente correlate al diritto di azione e di difesa di cui all art. 24 Cost. L a.t.p., a fini conciliativi, quale species del genus della istruzione preventiva, continua dunque ad assicurare, il diritto alla formazione della prova in caso di mancata conciliazione - a prescindere in ogni caso dai requisiti del fumus e del periculum, propri del procedimento cautelare, rispetto al quale, con il nuovo art. 696 bis c.p.c., si può ragionevolmente sostenere che si sia definitivamente affrancato. Ma, soprattutto, diventa strumento di tutela, comunque giurisdizionale, del diritto soggettivo sostanziale delle parti, con evidente vantaggio per l interesse dei singoli alla effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti e, più in generale, per l interesse della collettività che domanda giustizia, in un momento storico, ormai troppo lungo e non più

9 giustificabile, in cui il servizio giustizia, sotto tanti spetti dimostra la sua inefficienza, in termini di tempi e risultati, in spregio alla norme fondamentali della nostra Carta Costituzionale, quale l art. 111 Cost., che sancisce il principio della ragionevole durata del processo (rectius: il diritto delle parti alla ragionevole durata del processo), nonché alla disciplina comunitaria che afferma la importanza di tali principi per ogni ordinamento moderno ed efficiente, quale dovrebbe essere, ma non è, quello italiano. [1] Come noto, la entrata in vigore della riforma del processo civile prevista nella suddetta legge di conversione è stata posticipata a centoventi giorni dalla entrata in vigore della stessa e dunque salvo errori il prossimo 12 settembre 2005, perchè l 11 settembre, che sarebbe l ultimo giorno è domenica. [2] Per una panoramica sull ordinamento della giurisprudenza della Cassazione e della Consulta ci si permette di rinviare a G.N. NARDO, Contributo allo studio della istruzione preventiva, Napoli, 2005, p. 221 ss, con i diversi rinvii alle note. Importanti sono i recenti contribuiti di C. BESSO, La prova prima del processo, Torino, 2004 e di A.A: ROMANO, La tutela cautelare della prova nel processo, Napoli, Sull argomento si veda I. PAGNI, I limiti dell accertamento tecnico preventivo ancora al vaglio della Corte costituzionale, in Foro it. 2000, c.1074 ; [3] Ancora, si veda NARDO, op.cit., pp [4] G.N.NARDO, op.cit., pp. 218 ss [5] Per ogni riferimento, cfr., G.N. NARDO, op. cit., 401 pp. ss [6] G.N. NARDO, op. cit., pp. 391 ss [7] Così A.A. ROMANO, La tutela cautelare della prova nel processo civile, Napoli, 2004, pag. 259 ss, anche se, correttamente, l A. va oltre questa prospettiva immaginando che la formazione preventiva della prova serve, sì a fornire allo stesso una cautela della prova, ma, più in generale, ad assicurare la effettiva tutela giurisdizionale del diritto nel (successivo) processo di merito, il che va pienamente condiviso. [8] R.VACCARELLA, Conclusioni al convegno Il giudizio di legittimità:.molte prospettive di riforma del codice di procedure civile, Roma, , in [9] G.N.NARDO, op.cit., pp. 73 ss [10] L espressione è di G. VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv.it.dir.proc.pen., 1968, pag.12. [11] G.N. NARDO, op. cit., pp. 234 ss [12] Sul punto si rinvia a G.N.NARDO, op.cit., pp. 116 ss e 300 ss [13] Per ulteriori approfondimenti, cfr. G.N. NARDO, op. cit., p. 411 [14] G.N. NARDO.op.cit., 411 [15] Insiste sulla fondamentale importanza della effettività della tutela giurisdizionale del diritto, garantita dalla cautela della prova nel processo A.A. ROMANO, op.cit., 52 ss

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma

Dettagli

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

MEDIAZIONE TRIBUTARIA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1 MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE del personale amministrativo dell Avvocatura dello Stato

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE del personale amministrativo dell Avvocatura dello Stato SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE del personale amministrativo dell Avvocatura dello Stato PREMESSA. Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale

Dettagli

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 udita la relazione del Segretario Generale; esaminato l art.3 del d.l. 138/2011, convertito

Dettagli

L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità

L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità Nelle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civili, nonché di handicap, disabilità,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

ECOCERVED S.c.a.r.l.

ECOCERVED S.c.a.r.l. ECOCERVED S.c.a.r.l. REGOLAMENTO PER LA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/09/2015 Pag. 1 1. ECOCERVED SCARL Ecocerved è una società consortile a responsabilità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Newsletter. Notiziario settimanale 3-9 marzo 2003. Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati

Newsletter. Notiziario settimanale 3-9 marzo 2003. Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati Newsletter Notiziario settimanale Versione ottimizzata per la stampa Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati Sindacati. Finalitˆ pubblica o niente nomi allõassessore comunale

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA Approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3 del 14.1.2013 INDICE: Art. 1 Oggetto della disciplina

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona) CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

Approfondimenti normativi sulla Firma Unica dei verbali d esame

Approfondimenti normativi sulla Firma Unica dei verbali d esame Redatto da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Verificato da: Approvato da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Distribuito a Alessandro Mecarelli (Libera Università degli Studi S.Pio V) : ) Codice doc.: KION_ASP_NORM

Dettagli

LE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato

Dettagli

LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012)

LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012) LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI DI PIETRO PERZIANI (Marzo 2012) Dopo le Circolari della F.P. e del MIUR, sono uscite quelle dell Inps/Inpdap, la n. 35 e la n. 37 del 2012; la prima è diretta

Dettagli

4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari

4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari Nuove regole a seguito della Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) recepito dal Decreto Legislativo N. 11 del 27/01/2010 estratto riferito ai pagamenti tramite RiBa: 4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE L art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza e salute

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA CUSTOMER S SATISFACTION E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA CUSTOMER S SATISFACTION E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA CUSTOMER S SATISFACTION E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Sommario I principi di riferimento... 2 Misurazione dei risultati delle strutture ante D.L. n. 78/2010...

Dettagli

Interventi a favore della famiglia

Interventi a favore della famiglia QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * L INPS RISPONDE Interventi a favore della famiglia 1. In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli? Manca ancora il decreto attuativo

Dettagli

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI AL MERITO SCOLASTICO Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2014 1^ Pubblicazione 21.05.2014

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli