COMUNE DI POSTIGLIONE. (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

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1 COMUNE DI POSTIGLIONE (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con delibera di Giunta Comunale n 128 del

2 INDICE Art. 1 Principi generali Art. 2 Definizioni Art. 3 Orario di servizio Art. 4 Orario di apertura al pubblico Art. 5 Orario di lavoro Art. 6 Orario di lavoro dei titolari di Posizione Organizzativa Art. 7 Completamento dell orario di lavoro Art. 8 Particolari esigenze di servizio Art. 9 Modalità di rilevazione e controllo delle presenze Art. 10 Flessibilità oraria Art. 11 Lavoro straordinario Art. 12 Permessi brevi Art. 13 Ferie Art. 14 Assenze per malattia Art. 15 Permessi L. 104/1992 Art. 16 Permessi per donazione sangue Art. 17 Permessi per lutto Art. 18 Permessi per testimonianza Art. 19 Entrata in vigore

3 Art. 1 Principi generali Il presente Regolamento disciplina l orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici comunali con la relativa procedura di rilevazione con mezzi automatici delle presenze dei dipendenti, al fine di dare applicazione alla normativa contrattuale nazionale e di armonizzare l espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell utenza. Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Regolamento alle sottoelencate espressioni si attribuisce il significato a fianco di ciascuna indicato: a) orario di servizio - il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità degli uffici comunali e l erogazione dei servizi all utenza; b) orario di apertura al pubblico - il periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero, le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell utenza; c) orario di lavoro - il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell ambito dell orario di servizio. Art. 3 Orario di servizio Ai sensi dell art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 ( TUEL) e successive modifiche il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici ed impartisce le direttive generali per l esercizio coordinato dei servizi. Le modalità di articolazione dell orario dei servizi sono soggette ai vincoli contrattuali e legislativi sul lavoro dipendente. L orario di servizio settimanale per i dipendenti del Comune di Postiglione si articola: a) per i servizi interni all Ente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con due rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30; b) per i servizi esterni all Ente: dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00; c) per gli addetti al servizio di Polizia Municipale: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. L orario del personale addetto al servizio di Polizia Municipale può essere organizzato, ai fini di una più incisiva ed adeguata armonizzazione delle esigenze di ufficio con quelle di un controllo più capillare ed una presenza più intensa e diffusa sul territorio, anche con orari di servizio pomeridiani e, precisamente: dal lunedì al sabato dalle ore 14,30 alle ore 20,30. Non è consentito rimanere nei locali comunali oltre all orario di servizio ad esclusione dei casi di autorizzazione allo straordinario o per recupero di permessi brevi o di ritardi. Art. 4 Orario di apertura al pubblico L orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e di espletamento dei servizi ai cittadini, finalizzati ad armonizzare gli stessi con le esigenze complessive e generali degli

4 utenti, è definito con provvedimento sindacale, ai sensi dell articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n All orario di apertura al pubblico ed alle sue variazioni, anche temporanee, va data adeguata informazione con apposizione di cartelli all ingresso degli uffici che ospitano i servizi dell Ente nonché sul sito web del Comune. Art. 5 Orario di lavoro La disciplina dell orario di lavoro è contenuta nei contratti collettivi di lavoro del Comparto Regioni Enti Locali. Nel rispetto del vigente C.C.N.L. l orario ordinario dei dipendenti è pari a 36 ore settimanali e, per il personale part-time, l orario previsto è riportato sui singoli contratti di lavoro. L orario di lavoro è articolato di norma in cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani, il lunedì e il giovedì per i servizi interni all Ente. E previsto l orario di lavoro su sei giorni, dal lunedì al sabato, per i servizi esterni, ivi compreso il servizio di Polizia Municipale. Art. 6 Orario di lavoro dei titolari di Posizione Organizzativa L orario di lavoro dei Responsabili di Area titolari di Posizione Organizzativa è definito secondo le seguenti prescrizioni: a) al Responsabile di Area titolare di Posizione Organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore settimanali da computarsi in relazione all anno solare che costituisce riferimento all attuazione dei programmi; b) ai fini di assicurare il necessario e dovuto coordinamento con le esigenze della struttura, del Segretario Comunale e degli organi politici, i Responsabili delle Posizioni Organizzative dovranno comunque assicurare la presenza giornaliera corrispondente alla fascia rigida dell orario di lavoro, fatte comunque salve le cause di legittima assenza (convegni, riunioni, malattia, ferie, ecc.); c) nell ambito di tale ampia possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, non saranno riconosciute remunerazioni aggiuntive né recuperi di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento. Art. 7 Completamento dell orario di lavoro Eventuali rientri pomeridiani per il completamento dell orario di lavoro potranno essere effettuati, nell ambito dell orario di servizio, nei pomeriggi dei giorni per i quali non è previsto il rientro obbligatorio. Le normali eccedenze orarie non costituiscono prestazione di lavoro straordinario, ma sono contabilizzate dal programma delle gestione delle presenze per compensare nello stesso mese debiti analoghi nell orario di lavoro. Al fine di puntuale rispetto delle regole sull orario, i dipendenti sono tenuti a verificare le effettive ore di lavoro svolte nonché a controllare i dati definitivi contenuti nei riepiloghi mensili elaborati.

5 Art. 8 Particolari esigenze di servizio In relazione alle esigenze funzionali dell Ente, volte ad assicurare l organizzazione dei servizi ed il servizio pubblico anche in occasione di particolari ricorrenze ed eventi locali, può essere prevista una particolare articolazione dell orario di servizio che dovrà essere assicurato, secondo necessità, nell arco temporale intercorrente dalle ore 06:00 alle ore 24:00, anche nelle giornate non lavorative e/o festive quali: a) manifestazioni sportive, culturali e teatrali; b) inaugurazioni, convegni ed eventi civili e religiosi; c) vigilanza ed assistenza alle riunioni degli organi collegiali; d) situazioni di necessità di vigilanza per l ordine pubblico non espressamente previste. In dette giornate l orario di lavoro da assicurare sarà programmato dal Responsabile di Area, sentito il dipendente, nel rispetto dei criteri generali per le politiche dell orario di lavoro stabilite ai sensi dell art. 4 C.C.N.L. 01/04/1999, secondo necessità nell arco temporale sopra indicato, dandone comunicazione al personale interessato con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data dell evento. Qualora per motivate esigenze di servizio il personale sia tenuto ad effettuare rientro in giornata diversa da quella indicata per il rientro obbligatorio, tale rientro, su autorizzazione dei Responsabili di Area, potrà essere ritenuto sostitutivo di quello obbligatorio, ciò al fine di contenere al massimo il ricorso a prestazioni straordinarie. La diversa articolazione del servizio di cui al presente articolo costituisce elemento di apprezzabilità del dipendente in sede di valutazione del personale. Art. 9 Modalità di rilevazione e controllo delle presenze Nel rispetto dell obbligo di effettuazione dell orario minimo previsto dal C.C.N.L., l orario ordinario di lavoro settimanale deve essere articolato in relazione alle esigenze derivanti dall erogazione dei servizi al pubblico. L orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante la rilevazione automatizzata delle presenze alle cui procedure tutti devono attenersi. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 (sei) ore continuative, anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero, il personale è tenuto a beneficiare di un intervallo con una pausa non superiore a 2 (due) ore e non inferiore a 30 (trenta) minuti, risultante da apposite timbrature, al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. Tutto il personale è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) ch e deve essere utilizzato dal dipendente personalmente per registrare l inizio ed il termine dell orario di lavoro, nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi comunque denominati e preventivamente autorizzati) o di servizio (uscite per servizio, missioni, corsi di formazione, compiti istituzionali debitamente autorizzati). L omissione della timbratura del tesserino per dimenticanza è da considerarsi evento di carattere eccezionale. In tal caso il dipendente, sia che ometta la registrazione dell ingresso o dell uscita, deve necessariamente giustificare l omissione con l attestazione dell orario di entrata e di uscita, controfirmata dal Responsabile di Area, da trasmettere all Ufficio Personale entro il giorno successivo. In caso di omissioni reiterate, il Responsabile di Area è tenuto a richiamare il dipendente prima verbalmente e per iscritto poi e, nel caso in cui il dipendente continui nel comportamento omissivo,

6 avviare un procedimento disciplinare oltre alla decurtazione delle ore non lavorate disposta d ufficio. Il controllo dell orario di lavoro compete all Ufficio Personale, il quale comunica mensilmente ai Responsabili di Area e all ufficio preposto agli stipendi le presenze/assenze ed i ritardi ai fini delle decurtazioni da operare. Il rispetto dell orario di lavoro è un obbligo del dipendente. La violazione di tale obbligo può comportare l avvio delle procedure ai fini dell adozione di provvedimenti disciplinari. I Responsabili di Area, nell esercizio delle loro attribuzioni, ex art. 107, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, sono responsabili del controllo e dell osservanza dell orario di lavoro del personale loro assegnato. Art. 10 Flessibilità oraria L orario di lavoro è funzionale all orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e in relazione a ciò è consentita, di norma, senza bisogno di richiesta alcuna, una fascia di tolleranza nel lavoro giornaliero che consiste nell anticipare o posticipare l orario di entrata e anticipare o posticipare quello di uscita. La fascia di tolleranza dell orario di lavoro è pari a 30 (trenta) minuti giornalieri. Il ritardo sull orario di ingresso oltre la flessibilità concessa comporta l obbligo del recupero entro il mese successivo a quello in cui il ritardo si è verificato. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si procederà con richiamo verbale prima e scritto dopo e, in caso di protrarsi dell'inadempienza, si procederà alla proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino ad un ora di lavoro o frazione non inferiore alla mezz ora. Per i dipendenti che oltrepassano la fascia di tolleranza concessa per l orario di ingresso, in caso di ritardi frequenti, il Responsabile di Area è tenuto a richiamare verbalmente prima e per iscritto poi il dipendente e, in caso di reiterato inadempimento, avviare a suo carico un procedimento disciplinare oltre alla relativa e proporzionale trattenuta retributiva disposta d ufficio. Art. 11 Lavoro straordinario Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell ordinario orario di lavoro, superiori ai 30 (trenta) minuti, preventivamente autorizzate con provvedimento motivato. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei Responsabili di Area che possono autorizzarle esclusivamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, tenuto conto che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro del personale dipendente. Le prestazione di lavoro straordinario danno diritto alla relativa retribuzione, salvo l ipotesi in cui il dipendente richieda di essere autorizzato al recupero di ore non lavorate o al riposo compensativo, che dovrà avvenire entro il mese di giugno dell anno successivo a quello di maturazione. Non si dà luogo alla retribuzione per lavoro straordinario se non risulta recuperato tutto il monte orario mensile derivante dalla flessibilità o dai permessi. Il lavoro straordinario computato su base oraria può essere liquidato solo in presenza della preventiva autorizzazione del Responsabile e della rilevazione delle presenze tramite sistemi automatizzati, con eccezione delle prestazioni effettuate in occasione di eventi eccezionali ed imprevedibili.

7 E escluso il rilascio da parte dei Responsabili di Area dell autorizzazione all effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il monte ore complessivo individuato e definito all inizio dell anno dalla Giunta Comunale in base agli obiettivi da conseguire. Art. 12 Permessi brevi Ai sensi dell art. 20, comma 1, del C.C.N.L. 06/07/1995 i dipendenti a tempo pieno hanno diritto a 36 ore annue di permesso breve. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle ore è proporzionato in misura consequenziale. Il dipendente, a seguito di richiesta, può assentarsi dal lavoro su valutazione del Responsabile di Area preposto al servizio presso il quale presta l attività lavorativa. Tali permessi non possono essere di durata inferiore a mezz ora e superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero. La richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un ora dopo l inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal Responsabile di Area. Le ore non lavorate devono essere recuperate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal Responsabile di Area, sentito il dipendente, pena la proporzionale ed automatica decurtazione della retribuzione. Qualora il dipendente dovesse interrompere il servizio per motivi di salute prima di aver completato l orario obbligatorio di presenza e trasmetta certificazione medica decorrente dal giorno stesso, si vedrà riconosciuta come malattia l intera giornata di lavoro e, le ore di servizio prestate, non saranno in alcun modo computabili né ai fini retributivi né ai fini di eventuali recuperi. E vietato l utilizzo combinato del permesso breve con qualsiasi altra tipologia di permesso al fine di giustificare l assenza del dipendente per l intera giornata. La richiesta di permessi brevi fatta pervenire all Ufficio Personale priva di visto autorizzativo è da considerarsi assenza ingiustificata e, pertanto, soggetta a decurtazione retributiva. Art. 13 Ferie Il personale dipendente ha diritto, per ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie retribuito. Ad ogni lavoratore, annualmente, devono essere garantite almeno 2 (due ) settimane consecutive di congedo ordinario nel corso dell anno di maturazione, nel periodo 1 giugno 30 settembre, con un massimo di 3 (tre) settimane consecutive. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere usufruite entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di competenza, con godimento di almeno di 2 (due) settimane nell anno in corso. Il dipendente impiegato in regime orario di settimana corta (5 gg. lavorativi settimanali) matura n. 2,33 giorni di ferie al mese, pari a 28 giorni all anno. Il dipendente impiegato in regime orario di settimana lunga (6 gg. lavorativi settimanali) matura 2,66 giorni di ferie al mese, pari a 32 giorni all anno. A tutti i dipendenti vengono attribuite ulteriori 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono purché ricadente in giorno lavorativo. Nell anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato.

8 La concessione delle ferie deve essere sempre autorizzata preventivamente dal Responsabile di Area e per questi dal Segretario Comunale, dal Sindaco o dall Assessore al ramo tramite apposita modulistica e la richiesta deve essere presentata almeno 2 (due) giorni prima della fruizione delle stesse. In casi eccezionali, per comprovati motivi di urgenza, l autorizzazione alla fruizione delle ferie potrà essere concessa il giorno prima o il giorno stesso della richiesta. Nei giorni di chiusura dell Ente, stabiliti con ordinanza sindacale, il dipendente sarà considerato automaticamente assente per ferie. Ogni anno, entro il 31 marzo, dovrà essere predisposto, a cura dei Responsabili di Area, il piano ferie di tutto il personale assegnato da presentare al Segretario ed alla Giunta Comunale. Il piano deve comprendere la fruizione delle ferie nel periodo 1 giugno 30 settembre, mentre ulteriori periodi di ferie possono essere direttamente accordati dal Responsabile di Area. Le ferie si interrompono nel caso di ricovero ospedaliero o malattia di durata superiore a 3 (tre) giorni, tempestivamente comunicata e debitamente certificata. Le ferie non sono monetizzabili e la loro fruizione può protrarsi sino al 30 giugno dell anno successivo alla loro maturazione per motivi di carattere personale o per indifferibili esigenze di servizio. La protrazione deve essere predisposta dal Responsabile di Area e per questi dal Segretario Comunale, dal Sindaco o dall Assessore al ramo. La richiesta di ferie fatta pervenire all Ufficio Personale priva di visto autorizzativo è da considerarsi assenza ingiustificata e, pertanto, soggetta a decurtazione retributiva. Art. 14 Assenze per malattia Fermo restando la disciplina vigente in materia, il dipendente ha l obbligo di comunicare tempestivamente e, comunque, entro le ore 9,00 al proprio Responsabile ed all Ufficio Personale lo stato di malattia. Allo stesso modo il dipendente deve comunicare il numero di protocollo, in caso di certificato telematico o trasmettere, in caso di documentazione cartacea, al Servizio Personale la certificazione attestante lo stato di malattia. La reiterata inosservanza delle disposizioni di cui innanzi costituisce fonte di responsabilità disciplinare. Art. 15 Permessi L. 104/1992 Per le modalità relative alla fruizione dei permessi relativi alla Legge 104/1992 si fa riferimento alla normativa e alla prassi vigente, alle quali si rimanda integralmente. Art. 16 Permessi per donazione sangue Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto di astenersi dal lavoro per l intera giornata in cui effettuano la donazione ed a conservare la normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento del diritto alla giornata di riposo ed alla relativa retribuzione il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale o presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute. Il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue deve contenere i dati anagrafici del donatore, l avvenuta donazione gratuita del sangue, il giorno e l ora del prelievo.

9 Art. 17 Permessi per lutto Ai sensi dell art. 19, comma 1, del C.C.N.L. 06/07/1995, ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato sono riconosciuti 3 giorni consecutivi (comprensivi di giorni festivi e/o non lavorativi) di permesso retribuito, da fruirsi per ogni evento, in caso di decesso di: a) coniuge, anche legalmente separato; b) parente entro il secondo grado, anche non convivente; c) affine entro il primo grado; d) componenti la famiglia anagrafica. Al fine di usufruire dei permessi per lutto è necessario documentare debitamente il decesso, mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ovvero, qualora questa non sia resa dall interessato, dal relativo certificato di morte. Poiché i tre giorni di permesso sono fruibili in occasione dell evento, questi non necessariamente devono decorrere dalla data dell evento luttuoso, ma è possibile una decorrenza che può essere anche spostata di qualche giorno rispetto all evento stesso. Art. 18 Permessi per testimonianza Nel caso di dipendente chiamato a rendere testimonianza giudiziale, lo stesso è da ritenersi in servizio solo qualora la deposizione sia resa nell interesse dell Ente di appartenenza, riferendosi a fatti inerenti al servizio. In caso contrario, il dipendente dovrà utilizzare altri istituti quali ferie o permesso a recupero. Art. 19 Entrata in vigore Il presente Regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e si applica a tutto il personale dipendente o operante nel Comune di Postiglione. Esso deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell Ente. A decorrere dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista ed eventualmente in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Regolamento.

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