Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Diritto processuale penale a.a Dott.ssa Wanda Nocerino

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1 Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Diritto processuale penale a.a Dott.ssa Wanda Nocerino

2 Competenza a svolgere determinati procedimenti; Competenza a svolgere determinate fasi; Competenza a svolgere gradi; Competenza a compiere determinati atti

3 ART. 8, c.p.p.: «REGOLE GENERALI» 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

4 ART. 9, c.p.p.: «REGOLE SUPPLETIVE» 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.

5 ART. 10, c.p.p.: «COMPETENZA PER I REATI COMMESSI ALL ESTERO» 1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. 2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

6 ART. 11, c.p.p.: «COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI» I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

7 ART. 12, c.p.p.: «CASI DI CONNESSIONE» CONNESSIONE SOGGETTIVA a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; CONNESSIONE OGGETTIVA b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; CONNESSIONE TELEOLOGICA (O DEBOLE) c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

8 IRRILEVANZA DELLA CONNESSIONE TRA PROCEDIEMENTI 1) SE I PROCEDIEMENTI SONO TUTTI DI COMPETENZA DEL GDP: Connessione soggettiva; Concorso formale. N.B. SE I REATI SONO STATI COMMESSI IN LUOGHI DIVERSI, LA COMPETENZA SPETTA AL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI E STATO COMMESSO ILPRIMO REATO. 2) QUANDO UN PROCEDIMENTO E DI COMPETENZA DEL GDP E UN ALTRO DI UN GIUDICE PROFESSIONALE: Reati commessi con una sola azione od omissione ed è possibile riunire i procedimenti. N.B. LA COMPETENZA E DEL GIUDICE SUPERIORE

9 ART. 15, c.p.p.: «COMPETENZA PER MATERIA DETERMINATA DALLA CONNESSIONE» Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della Corte di Assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la Corte di Assise ART. 16, c.p.p.: «COMPETENZA PER TERRITORIO DETERMINATA DALLA CONNESSIONE» La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave (CRITERIO QUALITATIVO) e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato (CRITERIO CRONOLOGICO).

10 ART. 17, c.p.p. ECONOMIA PROCESSUALE COMPLETEZZA DEL QUADRO PROBATORIO La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: nei casi previsti dall'articolo 12; nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)

11 ART. 18, c.p.p. 1.La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni [ ] b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento; c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione; d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione; e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione. 2.Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo

12 1)IL CONFLITTO PUO INSORGERE IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO; 2)PUO ESSERE RILEVATO D UFFICIO O ECCEPITO DELLE PARTI 3)DECIDE LA CORTE DI CASSAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO CON SENTENZA

13 INCOMPETENZA PER MATERIA: DIFETTO FINO A SENTENZA IRREVOCABILE ECCESSO FINO ALLE QUESTIONI PRELIMINARI PRIMA DEL DIBATTIMENTO INCOMPETENZA PER TERRITORIO E CONNESSIONE FINO ALLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE FINALE DELL UP. SE NON HA LUOGO, FINO ALLE QUESTIONI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

14 Il GIUDICE COLLEGIALE in dibattimento rileva che il procedimento spetti al TRIBUNALE MONOCRATICO NON C E REGRESSIONE E GLI ATTI SONO TRASMESSI AL GIUDICE COMPETENTE Il GIUDICE MONOCRATICO nell udienza preliminare rileva che per il reato de quo SI DEBBA PROCEDERE CON CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO C E REGRESSIONE. GLI ATTI SONO TRASMESSI AL P.M. PERCHE EMETTA IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO Il GIUDICE MONOCRATICO in dibattimento rileva che il procedimento spetti al TRIBUNALE COLLEGIALE NON C E REGRESSIONE E GLI ATTI SONO TRASMESSI AL GIUDICE COMPETENTE IL GIUDICE MONOCRATICO in dibattimento istaurato a seguito di CITAZIONE DIRETTA, rileva che il per reato per cui si procede è prevista L UDIENZA PRELIMINARE IL GIUDICE TRASMETTE GLI ATTI AL P.M. PER L AZ. PENALE

15 1) SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE (evitare influenze interne o esterne) 2) SEPARAZIONE TRA FUNZIONI GIURISDIZIONALI E QUELLE CHE SONO TIPICHE DELLE PARTI (impossibilità di cumulare le funzioni. SISTEMA ACCUSATORIO) 3) TERZIETA (ART. 111 Cost., co. 2: STATUS DEL GIUDICE). 4) IMPREGIUDICATEZZA («Assenza di pregiudizio rispetto all oggetto del procedimento» Corte cost., 1995) 5) SUPER PARTES (senza legami con le parti e con la questione da decidere) 6) GARANZIE PROCEDIMENTALI (rimedi per garantire l imparzialità)

16 Artt , c.p.p. INCAPACITA FUNZIONALE DEL GIUDICE PER CARENZA DI IMPREGIUDICATEZZA «Criterio di organizzazione preventiva della funzione giurisdizionale».

17 1) AVER SVOLTO FUNZIONE DI GIUDICE NELLO STESSO PROCEDIMENTO. 1.Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. 2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. 2bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.

18 2)ESERCIZIO DI UNA DISTINTA E SEPARATA FUNZIONE NEL MEDESIMO PROCEDIMENTO Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice 3)PARENTELA CON ALTRO GIUDICE O SOGGETTO DEL PROCEDIMENTO

19 Art. 36, c.p.p. Art. 37 c.p.p. RIMEDI CHE OPERANO EX POST, RIMUOVENDO IL GIUDICE GIA DESIGNATO Le PARTI possono RICUSARLO Il GIUDICE ha l OBBLIGO di astenersi 1) Nelle situazioni di incompatibilità (artt cpp); 2) Legami con le parti o con l oggetto del processo: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero.

20 Il giudice deve astenersi se «SUSSISTANO ALTRE GRAVI RAGIONI DI CONVENIENZA» Sull astensione decide il PRESIDENTE DELL ORGANO GIUDICANTE AL QUALE APPARTIENE IL MAGISTRATO NON esiste una simile clausola aperta attribuita alle parti. SOLO NEI CASI TASSATIVI LE PARTI POSSONO RICUSARLO Sulla ricusazione del GIUDICE DEL TRIBUNALE, DELLA CORTE D ASSISE O DELLA CORTE D ASSISE D APPELLO decide LA CORTE D APPELLO; su quella di un GIUDICE DELLA CORTE D APPELLO, decide ALTRA SEZIONE DELLA CORTE D APPELLO, su quella di un GIUDICE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, decide ALTRA SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

21 Art. 45 c.p.p. PREGIUDIZIO DELL INTERO ORGANO GIUDICANTE SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA AD ALTRO ORGANO GIUDICANTE, EGUALMENTE COMPETENTE PER MATERIA, CON DIFFERENTE COMPETENZA TERRITORIALE, SITUATO NEL CAPOLUOGO DEL DISTRETTO DI CORTE D APPELLO INDIVIDUATO IN BASE ALL ART. 11. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

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