CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi

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1 CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi CIRCOLARE N. 39 OGGETTO: Attività produttive. Chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali in sede fissa al dettaglio. D.G.R. Piemonte n del 5 settembre () Integrazione alla circolare del Corpo n. 65/99 (2). Per opportuna conoscenza e norma di servizio si comunica che, con la D.G.R. Piemonte in oggetto, sono stati approvati i criteri per l applicazione e la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di violazione dell obbligo della chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali in sede fissa al dettaglio, determinati dall'art. 8/2 bis della legge regionale n. 28/99, secondo i contenuti dell Allegato A, sotto riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento normativo regionale. Allegato "A" alla D.G.R. n del 5/09/05 A A () B.U.R.P. n. 38 del 22/09/05 (2) Decreto Legislativo 3 marzo 998, n. 4 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

2 A La sanzione pecuniaria per le medie e grandi strutture di vendita [ad eccezione del caso delle grandi strutture di vendita con superficie superiore a mq. e degli esercizi di vicinato, casi in cui la sanzione è "rigida"], si applica nell'ammontare indicato nella tabella sopra riportata, con riferimento al limite massimo di superficie (3). Nell'ipotetico caso di una media struttura di vendita con superficie di 400 mq. (situata in un comune con popolazione avente più di abitanti) la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è uguale al massimo e cioè di.500,00. La sanzione varia invece, a partire dal massimo, verso importi inferiori in proporzione alla specifica superficie di vendita di volta in volta considerato: Esempio: nello stesso caso, se la superficie di vendita della media struttura di vendita risulta essere di 300 mq., la sanzione da applicare sarà determinata dalla seguente proporzione 400 :.500 = 300 : X X=.500x300.25, Ai fini di una corretta applicazione della normativa regionale in commento, si riporta, qui di seguito, le altre principali disposizioni che completano e disciplinano la nuova normativa sanzionatoria per le specifiche violazioni dell obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali in sede fissa. Graduazione degli importi della sanzione edittale. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 2 bis della L.R. n. 28/99 (4), per i casi di violazione dell'obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali in sede fissa [esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita], è graduata, entro i limiti di legge compresi fra 500,00 e ,00 euro, in relazione alla superficie di vendita degli esercizi, secondo i parametri indicati nella sopra riportata tabella. Si evidenzia che il provvedimento regionale non ha preso in considerazione la prescrizione legislativa dell'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale che, come noto, nel Comune di Torino è obbligatoria a fronte dell'ordinanza n. 206 del 2 aprile 999 (vds. circolare del Corpo n. 67/99). Pertanto, tale inosservanza rimane sanzionata amministrativamente dal combinato disposto dell'art. e 22 del D.L.vo n. 4/98 e dell'ordinanza dirigenziale n. 206/99 da 56,00 a 3098,00 (p.m.r. di 032,00). Nel caso dei centri commerciali (5) la sanzione pecuniaria è irrogata con riferimento ad ogni singolo esercizio che compone il centro medesimo, in relazione alla tipologia di ciascuno, esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita, secondo le modalità applicative della tabella sopra riportata. Nel caso in cui il centro commerciale sia presente la figura del promotore, lo stesso ed i titolari dei singoli esercizi di cui è composto il centro commerciale concorrono nella violazione; il promotore rispondendo per l'intero centro commerciale ed i singoli titolari che abbiano violato le disposizioni sulla chiusura festiva degli esercizi commerciali, ognuno in base alle dimensioni del proprio esercizio. Competenza sanzionatoria. La sanzione principale pecuniaria di cui all'art. 8/2 bis e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita nei casi di recidiva, di cui all'art. 8/2 ter della L.R. n. 28/99, sono irrogate dal Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni, così come previsto dall'art. 22/7 del D.L.vo n. 4/98. (3) Per superficie di vendita si intende l area destinata alla vendita compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. (4) Vds. l'allegato n. 2 alla presente circolare del Corpo. (5) Si intende per centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 2

3 Applicazione delle sanzioni. Il provvedimento regionale ribadisce che si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/8 fra le quali richiama, in particolare: a) le modalità di contestazione e notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 689/8, secondo cui la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione (verbale di accertamento mod. 76 bis) devono essere notificati all'interessato entro 90 gg. dalla data dell'accertamento; b) la facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta di una somma pari ad /3 del massimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689/8; c) l'obbligo del rapporto ai sensi dell'art. 7 della L. n. 689/8, da presentarsi, da parte dell'organo accertatore, nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta; d) le modalità di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 689/8; e) le modalità di opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22, 22 bis e 23 della L. n. 689/8. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di vendita nei casi di recidiva, di cui all'art.8/2 ter della L.R. n. 28/99, si applica anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione della sospensione si applica: a) nel caso in cui l'interessato si sia avvalso della facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, successivamente all'effettuazione del pagamento; b) nel caso in l'interessato non si sia avvalso della facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, contestualmente al provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, ai sensi del richiamato art. 8 della L. n. 689/8. L'ipotesi sanzionatoria riportata a pag. 30 del prontuario in materia di commercio, diramato con la circolare del Corpo n. 9/03, deve essere aggiornata alla luce delle modifiche apportate dalla D.G.R. n del 5/09/05 in materia delle sole violazioni dell'obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali di vendita in sede fissa al dettaglio. MC/mc/LM Addì, 6/0/05 F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dr. Gaetano NOE' ALLEGATI: - Allegato n.. Diagramma di flusso; - Allegato n. 2. Art. 8 della Legge Regionale n. 28/99. 3

4 CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi ALLEGATO N. DIAGRAMMA DI FLUSSO ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA Esercizi di vicinato articolo 7 D.L.vo n. 4/98. Attività aventi una superficie di vendita non superiore a 50 mq nei Comuni aventi una popolazione residente fino a abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a abitanti. L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie non sono soggetti ad autorizzazione, ma a una semplice comunicazione al Comune e l attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione occorre dichiarare il possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali, l aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, edilizio e urbanistico e quelli di destinazione d uso. Inoltre deve essere specificato il settore merceologico, la superficie e l ubicazione dell esercizio. Agli esercizi di vendita dei prodotti di cui all articolo 4 della Legge n. 77/97 (servizi sostitutivi di mensa) è consentito il consumo immediato dell alimento a condizione che sia escluso il servizio di somministrazione con attrezzature ad esso finalizzate. Medie strutture di vendita articolo 8 D.L.vo n. 4/98. Attività aventi una superficie di vendita superiore ai limiti dell esercizio di vicinato e fino a.500 mq nei Comuni aventi una popolazione residente sino a abitanti e sino a mq nei Comuni aventi popolazione residente superiore a abitanti. L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Nella domanda necessita dichiarare il possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali, i settori merceologici, l ubicazione e la superficie di vendita. Grandi strutture di vendita articolo 9 D.L.vo n. 4/98. Attività aventi una superficie di vendita superiore ai limiti dettati per le medie strutture di vendita. L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune con parere favorevole del rappresentante della Regione. Nella domanda devono essere dichiarati il possesso dei requisiti sopra indicati di cui all articolo 5, i settori merceologici, l ubicazione e la superficie di vendita. Orario di apertura e di chiusura articolo D.L.vo n. 4/98. L orario di apertura e di chiusura degli esercizi al dettaglio non può superare le tredici ore giornaliere ed è rimesso alla libera determinazione dei titolari tra le ore 07,00 e le ore 22,00 nel rispetto dei criteri emanati dal Comune, fatta salva la chiusura domenicale e festiva (con deroga per il mese di dicembre e di altre otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell anno) e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. L orario dell attività deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi d informazione. Non rientrano nella sfera di applicazione della presente disposizione le attività commerciali all ingrosso. Disposizioni speciali articolo 3 D.L.vo n. 4/98. Individua i soggetti ai quali non è applicabile la presente disposizione e precisamente: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici musicassette, videocassette, opere d arte, oggetti d antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale e le sale cinematografiche, qualora le attività di vendita siano previste in maniera esclusiva e prevalente. 4

5 VIOLAZIONI E SANZIONI INOSSERVANZA degli orari di esercizio (e del cartello indicante tali orari) ai sensi dell'art. d.l.vo n. 4/98 della mezza giornata di chiusura infrasettimanale ai sensi dell'ordinanza n. 206 del 2 aprile 999 (vds. circolare del corpo n. 67/99). INOSSERVANZA Delle giornate di chiusura festiva e domenicale ai sensi dell'art. 8/2 bis - 2ter L.R. n. 28/99 - D.G.R DEL 5/09/05 Fatte salve le deroghe per il mese di dicembre e di altre otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell anno (vds. la c.d. scacchiera). Art. /2-3 e 4 - Art. 22/2 e 3 D.L.vo n. 4/98. Sanzione amministrativa pecuniaria da 56,00 a 3098,00 (p.m.r. di 032,00 entro 60 gg.). Autorità competente il Comune La sanzione pecuniaria per le medie e grandi strutture di vendita [ad eccezione del caso delle grandi strutture con superficie superiore a mq. e degli esercizi di vicinato, caso in cui la sanzione è "rigida"], si applica nell'ammontare indicato nella tabella sopra riportata, con riferimento al limite massimo di superficie. Nel caso di una media struttura di vendita con superficie di 400 mq. (situata in un comune con popolazione avente più di abitanti) la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è uguale al massimo e cioè di.500,00. La sanzione varia invece, a partire dal massimo, verso importi inferiori in proporzione alla specifica superficie di vendita di volta in volta considerato: Esempio: nello stesso caso, se la superficie di vendita della media struttura di vendita risulta essere di 300 mq., la sanzione da applicare sarà determinata dalla seguente proporzione 400:.500=300:X X=.500x300.25, Al trasgressore è concessa la facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta di una somma pari ad /3 del massimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689/8. MC/mc 5

6 CITTA' DI TORINO- CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -SETTORE COMANDO Ufficio Studi ALLEGATO N. 2 LEGGE REGIONALE n. 28/99 DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 998 N. 4 Art. 8 così come modificato dalla Legge regionale n. 4 del 28/02/05 Capo IV. ORARI DI VENDITA Art. 8. (Principi in tema di orari di vendita). In applicazione del disposto dell'articolo del d.lgs. 4/98 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai Comuni in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 42/990 (ora D.L.vo n. 267/00). 2. I Comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi: a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 42/90) e dell'articolo 36, comma 3, della l. 42/90; b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettività; c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, cosi' come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso Comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i Comuni interessati; d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:. l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festività oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre; 2. la definizione degli ambiti territoriali entro i quali e' consentito l'esercizio dell'attività di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno; 3. la definizione del regime di orari da applicarsi alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attività prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza; 4. l'uniformità del regime degli orari delle attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi; 5. la definizione delle modalità in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. 2 bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all'obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e ,00 euro. Fino all'entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall'articolo 22 del d.lgs. 4/ ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. MC/mc 6

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