2011 ABISERVIZI S.p.A. - Riproduzione vietata - Tutti i diritti sono riservati. Trasparenza e credito ai consumatori.
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1 2011 ABISERVIZI S.p.A. - Riproduzione vietata - Tutti i diritti sono riservati. Gli intermediari
2 1 INDICE Gli intermediari finanziari 2 Gli intermediari del credito (i canali distributivi esterni) 5 L intervento normativo I fornitori di beni e prestatori di servizi Agenti in attività finanziaria I mediatori creditizi
3 GLI INTERMEDIARI FINANZIARI La nuova normativa sul credito ai consumatori dedica due titoli dei quattro di cui si compone alla regolamentazione del lato dell offerta del mercato del credito al consumo, ridefinendo le caratteristiche e le attività degli intermediari finanziari (finanziatori) e dei canali distributivi (intermediari del credito) attraverso cui essi operano, con particolare riferimento agli agenti finanziari e ai mediatori creditizi. Il D. Lgs. 141/2010 stabilisce che solo gli intermediari finanziari autorizzati possono esercitare nei confronti del pubblico l attività di concessione di finanziamenti (art. 106 TUB). Tutti gli intermediari finanziari saranno vigilati, scomparendo la distinzione prevista dai vecchi articoli 106 e 107 del Testo unico bancario (TUB). Non esiste più alcuna distinzione fra intermediari finanziari legata alla dimensione e ai volumi di attività, come in passato. Tutti i soggetti che erogano servizi di finanziamento al pubblico, ivi compresi gli intermediari finanziari che erogano credito ai consumatori, devono essere specificamente autorizzati dalla Banca d Italia e iscritti in un apposito albo tenuto dalla stessa. L obiettivo del portato normativo riguarda la stabilità e l efficienza del mercato attraverso il rafforzamento patrimoniale degli intermediari finanziari e il miglioramento della capacità di monitoraggio esercitata da Banca d Italia sugli operatori presenti. La distinzione fra intermediari ex art. 106 e art. 107 conduceva, di fatto, all esistenza di un numero elevato di operatori che, pur con volumi di attività marginali, agivano sul mercato privi di un controllo fattuale, non essendo riguardati da molte previsioni della regolamentazione prudenziale. Banca d Italia ha stimato che la quota di mercato delle società ex art. 106 di matrice bancaria fosse pari a circa il 2% alla fine del 2009, mentre le società ex art. 106 autonome rappresentavano circa l 1% di quota di mercato. Nonostante i volumi di attività cosi ridotti, gli intermediari finanziari iscritti all elenco erano circa 120 alla fine di ottobre Il passato quadro legislativo ha manifestato inefficienze ed è risultato non del tutto adatto ad assicurare affidabilità del business e tutela della clientela. Solo alcuni intermediari (le società finanziarie iscritte all albo previsto dal vecchio articolo 107 del TUB), individuati in relazione alla tipologia di attività svolta e alla dimensione, erano iscritti nell elenco speciale e assoggettati a un vero e proprio regime di vigilanza e a regole prudenziali; per gli altri, iscritti solo nell elenco generale, la legge non prevedeva una normativa adeguata e sufficienti poteri di controllo. Ne derivava un assetto molto articolato, sproporzionato per eccesso in alcuni casi e per difetto in altri. 2
4 La nuova normativa introduce dunque un unico albo, dove tutti gli operatori del mercato saranno iscritti e, quindi, risulteranno sottoposti alla medesima vigilanza prudenziale e strutturale dal momento della richiesta dell autorizzazione per l ingresso nel mercato. Le uniche eccezioni previste dalla normativa riguardano soggetti che erogano servizi di finanziamento a carattere sociale (le società di microcredito) o mutualistico (i consorzi fidi a supporto di target di clientela più deboli sotto il profilo economico-finanziario). APPROFONDIMENTO: Le società di microcredito I soggetti che svolgono un attività di microcredito possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l avvio o l esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. Ciò è permesso a condizione che i finanziamenti concessi: siano di ammontare non superiore a euro ; non siano assistiti da garanzie reali; siano finalizzati all avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all inserimento nel mercato del lavoro; e, nello specifico, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Questi intermediari finanziari devono costituirsi in forma di società di capitali, avere un capitale versato minimo, rispettare i requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, statuire un oggetto sociale limitato alle sole attività di microcredito, nonché alle attività accessorie e strumentali e presentare un programma di attività. Le società di microcredito possono erogare, ancorché in via non prevalente, finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro , non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l inclusione sociale e finanziaria dei beneficiari. Inoltre, le condizioni economiche a cui sono prestati siano più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. Questa possibilità è estesa anche a tutti i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate dal MEF. Essi, se iscritti in una sezione separata dell elenco delle società di microcredito, possono erogare (oltre al microcredito per scopi professionali) finanziamenti per scopi personali a condizione che questi siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. 3 L iscrizione nella sezione speciale è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e alla presentazione di un programma di attività.
5 L autorizzazione di un intermediario finanziario alla concessione di finanziamenti al pubblico è subordinata all adozione della forma di società di capitali, con sede o direzione generale situata in Italia e alla presenza di un capitale minimo. Sotto un profilo gestionale, occorre presentare un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa di funzionamento, limitare l oggetto sociale alle attività finanziarie ammesse ovvero strumentali e accessorie. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti. Il controllo di tutto ciò è effettuato dalla Banca d Italia sia al momento dell autorizzazione che nei casi di revoca o decadenza successivi. Gli intermediari finanziari autorizzati sono sottoposti all attività di vigilanza da parte della Banca d Italia con riferimento: all'adeguatezza patrimoniale; al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni nonché all informativa da rendere al pubblico. Al pari delle banche, gli intermediari finanziari possono utilizzare, ai fini della misurazione del rischio di credito per il calcolo dei requisiti minimi patrimoniali, sia le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni (rating esterno), sia sistemi interni di misurazione dei rischi, previa autorizzazione della Banca d Italia. 4
6 GLI INTERMEDIARI DEL CREDITO (I CANALI DISTRIBUTIVI ESTERNI) L INTERVENTO NORMATIVO L intervento normativo ha riguardato specificamente gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, mentre molti articoli regolamentano il ruolo e l intervento dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi (esercizi commerciali). Il legislatore ha perseguito esplicitamente un obiettivo di riqualificazione degli intermediari del credito, finora scarsamente regolamentati e monitorati nello svolgimento della propria attività dato che, spesso, costituiscono l unica interfaccia del consumatore. La nuova normativa è intervenuta su più ambiti. Un primo ambito ha riguardato la specificazione del ruolo, dell attività e dell ampiezza di intervento degli agenti, dei mediatori creditizi e degli esercizi commerciali. Un secondo, ha riguardato i requisiti societari, patrimoniali, gestionali e professionali che gli intermediari del credito devono possedere per poter garantire una adeguata stabilità e responsabilità patrimoniale nei confronti dei consumatori. Inoltre, sono stati introdotti standard minimi di professionalità e di continuità di formazione-aggiornamento degli intermediari del credito e dei propri collaboratori. Un terzo ambito di intervento ha riguardato l indipendenza e i conflitti di interesse. Sono state esplicitate una serie di incompatibilità, sia a livello operativo sia di governance, con l esercizio dell attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio volte a tutelare la loro l indipendenza e l autonomia e ridurre il rischio di conflitto d interessi. CHI DIVIETI Agenti in attività finanziaria e società di mediazione creditizia Iscrizione contestuale dello stesso soggetto all albo degli agenti e dei mediatori Dipendenti, agenti e collaboratori di banche e intermediari finanziari Svolgere attività di mediazione creditizia Esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia Società di mediazione creditizia Detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari Le banche e gli intermediari finanziari possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentino non oltre il 10% del capitale o che attribuiscano non oltre il 10% dei diritti di voto (o che comunque consentano di esercitare un influenza notevole). Un ultimo ambito di intervento ha riguardato il controllo dell operato e dell attività degli intermediari del credito e la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori creditizi, funzione che è stata demandata a uno specifico organismo avente personalità giuridica, con autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, vigilato dalla Banca d Italia. In ogni caso, la Banca d Italia vigila sul rispetto delle norme relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza nei rapporti con i clienti, mantenendo il potere di intervenire con ulteriori regole, richiedendo informazioni oppure mediante ispezioni dirette. 5
7 I FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI La normativa ribadisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento, da parte di fornitori di beni e servizi, unicamente per l acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. Rispetto al passato, essi non possono più promuovere e/o concludere contratti di finanziamento relativi al rilascio di carte di credito. AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA Il D. Lgs 141/2010 definisce l agente in attività finanziaria come il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (o alla prestazione di servizi di pagamento), su mandato diretto di intermediari finanziari autorizzati (istituti di pagamento o IMEL). L agente in attività finanziaria può inoltre promuovere e collocare (ma non concludere) contratti relativi a prodotti bancari su mandato delle banche e di Bancoposta Spa. Gli agenti in attività finanziaria: devono essere iscritti in un apposito elenco; possono svolgere esclusivamente le attività indicate in precedenza (nonché attività connesse o strumentali); svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Solo nel caso in cui, l intermediario finanziario non offra tutti i prodotti o servizi, è consentito all agente di assumere, al massimo, due ulteriori mandati al fine di offrire l intera gamma di prodotti o servizi. L intermediario finanziario mandante è responsabile in solido dei danni causati dall agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Ciò nella sostanza, specifica che l agente è interpretato alla stregua del personale dipendente dell intermediario finanziario. A sua volta gli agenti in attività finanziaria sono responsabili in solido, anche in sede penale, dei danni causati nell esercizio delle proprie attività dai dipendenti e collaboratori. Gli agenti in attività finanziaria possono essere persone fisiche o società, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità1 e superare un apposito esame per potersi iscrivere all apposito elenco. E resa obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell esercizio dell attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono. I requisiti di professionalità richiesti alle persone fisiche iscritte nell elenco degli agenti in attività finanziaria prevedono il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, la frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell esercizio dell agenzia in attività finanziaria e il possesso di un adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell apposito esame. 1 6
8 I MEDIATORI CREDITIZI Il D. Lgs. 141/2010 definisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari autorizzati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi: devono essere iscritti in un apposito elenco; possono svolgere esclusivamente le attività indicate in precedenza (nonché attività connesse o strumentali); devono svolgerle senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l indipendenza; Inoltre devono: assumere esclusivamente forma societaria (società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa); avere un oggetto sociale limitato alle attività sopra indicate e rispettare precisi requisiti di organizzazione. È resa obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell esercizio dell attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono. I soggetti che all interno della società detengono il controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, mentre coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere non solo i requisiti di onorabilità ma anche i requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. I dipendenti e collaboratori che svolgono attività di contatto con il pubblico devono possedere i medesimi requisiti di onorabilità e professionalità (ad eccezione del superamento dell esame, anche se sono soggetti a una specifica prova valutativa) e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti. I mediatori, sono responsabili in solido dei danni causati dai propri dipendenti e collaboratori, anche se tali danni sono conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Essi sono responsabili, inoltre, del rispetto delle norme da parte dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico. Infine, allo scopo di ridurre al minimo i conflitti di interesse e chiarire al meglio il ruolo dei mediatori creditizi e la loro indipendenza dalle banche, di cui promuovono i finanziamenti, è stato posto loro il divieto di concludere contratti, nonché di effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. 7 I mediatori creditizi possono, tuttavia, raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest ultimo.
9 8 Promozione e Marketing: Carmen Lombardo, Ufficio Vendite e Pianificazione e Controllo, ABIFormazione Silvia Quaranta, Ufficio Vendite e Pianificazione e Controllo, ABIFormazione Gloria Ramaglioni, Ufficio Vendite e Pianificazione e Controllo, ABIFormazione
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