AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI NELLE S.P.A.

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1 SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PARTICOLARITÀ RIGUARDANTI LE AZIONI DELLE S.P.A. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO- DIFICHE AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI NELLE S.P.A. Artt Codice Civile - D. Lgs , n. 6 - D. Lgs , n L , n. 366 La riforma del diritto societario riformula la normativa delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi, in modo da far risultare più chiara la disciplina, aggiungendo alcune novità interessanti. In primo luogo è lasciata la possibilità allo statuto di escludere l emissione di titoli partecipativi e permettere la legittimazione e la circolazione con tecniche diverse. Inoltre, in mancanza dell indicazione del valore nominale delle azioni, si applicano le stesse disposizioni con riferimento al numero totale di azioni emesse, permettendo così l esistenza di azioni senza valore nominale. Ogni socio partecipa al capitale sociale in proporzione della quota sottoscritta, anche se l atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. Lo statuto può altresì creare categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l incidenza delle perdite. L assemblea straordinaria può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell attività sociale in un determinato settore; è stata introdotta, inoltre, la possibilità nello statuto di creare azioni senza il diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; lo statuto può anche limitare il diritto di voto, o disporre scaglionamenti in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto. La riforma favorisce la raccolta di capitali di rischio e di debito, rendendo più appetibile l investimento anche in società non quotate attraverso la creazione di strumenti finanziari nuovi. SCHEMA DI SINTESI La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Lo statuto può escludere l emissione dei relativi titoli o prevedere l utilizzo di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. EMISSIONE DI AZIONI Il valore nominale corrisponde a una frazione del capitale. Le azioni devono essere di uguale valore e conferire uguali diritti. In mancanza di indicazione del valore nominale, le disposizioni sulla determinazione del valore si applicano sul loro numero. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. Lo statuto può permettere la creazione di azioni fornite di diritti diversi, anche sull incidenza delle perdite. A favore dei prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate. L assemblea straordinaria può deliberare l assegnazione di utili ai prestatori di lavoro mediante l emissione, per un ammontare corrispondente agli utili, di speciali categorie di azioni. CATEGORIE DI AZIONI Strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti. L assemblea straordinaria può deliberare l assegnazione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il diritto di voto nell assemblea generale degli azionisti, per apporti di soci, di terzi, o per i prestatori di lavoro. Azioni di godimento. Sono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate e non danno diritto di voto nell assemblea. Diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto della liquidazione, salvi i diritti delle speciali categorie. La società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell attività sociale in un determinato settore. DIRITTI DELLE AZIONI Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischi, può limitare il diritto di voto ad una misura massima o disporre scaglionamenti. Lo statuto può prevedere la creazione di azioni:.. senza diritto di voto;.. con diritto di voto limitato a particolari argomenti, o subordinato al verificarsi di condizioni non potestative. Il valore di tali azioni non può superare la metà del capitale sociale. 1

2 PARTICOLARITÀ RIGUARDANTI LE AZIONI DELLE S.P.A. EMISSIONE DELLE AZIONI Art Codice Civile Partecipazione Valore della partecipazione Azioni con caratteristiche diverse Esclusione della emissione La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Lo statuto può, salvo diverse disposizioni di leggi speciali:.. escludere l emissione dei relativi titoli;.. prevedere l utilizzo di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Dematerializzazione È possibile non creare le azioni nelle Spa, dando al socio solo la titolarità di un diritto, come avviene nelle Srl. In tal caso la relazione di appartenenza tra il socio e le sue azioni non è determinato dalle norme in tema di circolazione dei titoli nominativi (come ad esempio la girata per il trasferimento) ma dal fatto che ad un soggetto sia attribuita la titolarità delle azioni per atto costitutivo o traslativo. L utilizzo di diverse tecniche di legittimazione della partecipazione adegua la disciplina delle azioni alla legislazione speciale e dalle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari. Anche nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio si può ora prevedere la creazione di azioni non cartacee, rappresentate da iscrizioni in conti detenuti da una società di gestione accentrata. Il trasferimento opera con registrazione del movimento degli strumenti sul conto e con annotazione sul libro soci per le azioni nominative. Il fine è quello di ampliare gli strumenti disponibili alle società per attingere a fonti di finanziamento, dando ampio spazio alla creatività degli operatori nell elaborazione di forme adeguate alla situazione di mercato. Valore nominale Il valore nominale di ciascuna azione corrisponde a una frazione del capitale, se determinato nello Statuto. La determinazione deve riferirsi a tutte le azioni emesse dalla società. È ora legittima la scelta di emettere azioni prive di valore nominale. In tal caso, le disposizioni sulla determinazione del valore si applicano invece sul loro numero, in rapporto al totale delle azioni emesse. L entità della partecipazione dei singoli soci al capitale sociale e il loro rispettivo peso all interno della compagine sociale è determinato dal rapporto tra il numero delle azioni possedute e il numero di quelle complessivamente emesse. Ad ogni socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni, che deroghi alla regola della proporzionalità. I soci possono ora regolare l incidenza delle partecipazioni sulla base di scelte contrattuali rimesse all autonomia e alle esigenze specifiche. 2

3 EMISSIONE DELLE AZIONI (segue) Art Codice Civile STRUMENTI FINANZIARI Art Codice Civile CARATTERISTICHE DELLE AZIONI Artt. 2347, 2348 Codice Civile Azioni con caratteristiche diverse Apporti diversi dai conferimenti Indivisibilità e comproprietà Azioni speciali Esempio Nell assegnazione delle azioni si può dar rilievo alle qualità personali, alla professionalità o alle prestazioni, anche di lavoro o di servizi, che un socio può apportare (e che invece non possono essere conferiti), derogando al principio di proporzionalità dei rispettivi conferimenti. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere inferiore all ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la facoltà di emettere, a seguito dell apporto da parte di soci o di terzi anche di opere o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti:.. patrimoniali;.. amministrativi, escluso il voto nell assemblea generale degli azionisti. Si tratta di contributi diversi dai conferimenti e non destinati a comporre il capitale sociale, in quanto vietati, quali, ad esempio:.. prestazioni lavorative o di servizi, anche di soci;.. apporti di beni non ancora esistenti (es.: il Raccolto in agricoltura);.. apporti che producono effetti solo obbligatori (es.: l obbligo ad amministrare un determinato bene della società). Lo statuto disciplina le modalità e le condizioni di emissione di tali strumenti finanziari, i diritti che conferiscono, le Disciplina sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Si può prevedere l attribuzione dei diritti di intervento in assemblea, di partecipazione alla discussione assembleare, di impugnativa delle deliberazioni invalide, il diritto di voto su argomenti specialmente indicati, ma per ragioni di stabilità organizzativa non si può attribuire il diritto al voto nell assemblea generale dei soci. I diritti patrimoniali consistono nella partecipazione agli utili prodotti e alla quota di liquidazione del valore degli strumenti finanziari, in sede di scioglimento della società. Tali strumenti possono attribuire, ad esempio, il diritto di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco, con modalità stabilite dallo statuto. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari rispondono solidalmente delle obbligazioni. Le azioni devono essere di uguale valore e conferire ai possessori uguali diritti. Lo statuto può permettere la creazione di azioni fornite di diritti diversi, (ad esempio, azioni privilegiate nella distribuzione di utili o nel rimborso del capitale) anche per quanto concerne l incidenza delle perdite. Novità Sono ammesse le azioni privilegiate attraverso una maggiorazione della quota di utili o nella priorità della loro assegnazione rispetto alle azioni ordinarie. È ammessa l emissione di azioni postergate nelle perdite, utili per il finanziamento dell impresa nei processi di ristrutturazione finanziaria. La società può determinare il contenuto delle azioni delle categorie. Contenuto Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. 3

4 PRESTATORI DI LAVORO Art Codice Civile DIRITTI DELLE AZIONI Artt. 2350, 2351 Codice Civile Azioni a favore dei prestatori di lavoro Strumenti finanziari a favore dei dipendenti patrimoniali Azioni correlate Diritto di voto Delibera L assemblea straordinaria può deliberare l assegnazione di utili ai prestatori corrispondente Per un ammontare di lavoro dipendenti della società o di agli utili. società controllate, mediante l emissione, di speciali categorie di azioni. prevede. Se lo statuto lo Tali azioni sono assegnate individualmente ai prestatori di lavoro, e hanno norme particolari riguardo a:.. forma;.. modo di trasferimento;.. diritti spettanti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. Sono ritenute ammesse anche le azioni riscattabili, previste dall art sexies, utili, per esempio, in rapporti extrasociali di lavoro o di fornitura; il valore di riscatto è determinato con i criteri previsti per l ipotesi di recesso. Strumenti finanziari L assemblea straordinaria può anche deliberare l assegnazione ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, di strumenti finanziari, diversi dalle azioni. Forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il diritto di voto nell assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti, il trasferimento e le cause di decadenza o riscatto. Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti delle speciali categorie. Lo statuto può prevedere l emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati esclusivamente ad un determinato settore di attività e ai risultati economici che dallo stesso scaturiscono. Sono esclusi i casi di patrimoni destinati ad uno specifico Esclusione affare (art bis). Lo I criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili statuto al settore. stabilisce Le modalità di rendicontazione. I diritti attribuiti a tali azioni. Le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria. Non possono essere pagati dividendi ai possessori di tali azioni se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Lo statuto può prevedere la creazione di azioni:.. senza diritto di voto;.. con diritto di voto limitato a particolari argomenti;.. con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Rimane salvo quanto stabilito da leggi speciali per le società che fanno ricorso ai mercati del capitale di rischio. Il valore di tali azioni non può superare complessivamente la metà del capitale sociale. È vietata l emissione di azioni con voto plurimo. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, può prevedere che, in relazione alla Diritto di voto limitato quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Si può prevedere per esempio una soglia di partecipazione al capitale al di sopra della quale i soci, per le azioni che superano tale limite, non hanno il diritto di voto. 4

5 PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO Diritto di voto Diritto di opzione Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all usufruttuario, salvo convenzione contraria. Novità Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode giudiziario dei titoli. L eventuale diritto di opzione sulle azioni spetta al socio, in base alle azioni sottoscritte. Si provvede alla vendita del diritto di opzione a mezzo banca o intermediario autorizzato se:.. il socio non provvede almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l esercizio del diritto di opzione;.. se gli altri soci non si offrono di acquistarlo. Novità Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio a capitale di riserve statutarie, il pegno, l usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. Art Codice Civile Versamenti Pegno Se sono richiesti versamenti sulle azioni, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza. In mancanza del versamento il creditore pignoratizio può vendere le azioni. diversi Usufrutto L usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell usufrutto. I diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione e sulle azioni assegnate gratuitamente, spettano:.. nel caso di pegno o usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o usufruttuario, in base a quanto stabilisce il titolo costitutivo del pegno o usufrutto; se il titolo non stabilisce nulla i diritti spettano ad entrambi in modo disgiunto l uno dall altro... nel caso di sequestro, sono esercitati dal custode. I diritti diversi da quelli indicati nell art C.C., sono per esempio: diritti di intervento amministrativi in assemblea, di impugnazione delle deliberazioni assembleari e di percepimento degli utili prodotti dalla società. AZIONI DI GODIMENTO Art Codice Civile CONTENUTO DELLE AZIONI Art Codice Civile Definizione Tipologie Contenuto Sono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate e non danno diritto di voto nell assemblea. Concorrono:.. nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all interesse legale;.. nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale. I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore. I titoli azionari devono indicare:.. la denominazione e la sede della società;.. la data dell atto costitutivo e della sua iscrizione e l ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;.. il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l ammontare del capitale sociale;.. l ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;.. i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati. 5

6 SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE Tavola Schema riassuntivo delle modifiche Argomento Vecchia normativa Nuova normativa Mancata emissione di titoli di partecipazione azionaria Valore nominale Art. 2346, c. 1 Art. 2346, c. 2 Assegnazione non proporzionale delle azioni Emissione di strumenti finanziari Art. 2346, c. 6 Azioni con diritti diversi Art. 2348, c. 2 Assegnazione di strumenti finanziari Azioni correlate Art. 2346, c. 4 Art. 2349, c. 2 Art. 2350, c. 2 Azioni con diritti di voto particolare Art. 2351, c. 1 Limitazione al diritto di voto Art. 2351, c. 3 Diritto di voto degli strumenti finanziari Art. 2351, c. 5 Esercizio del diritto di voto in caso di sequestro Art. 2352, c. 1 Aumento di capitale e pegno, usufrutto, sequestro Art. 2352, c. 3 Diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto di opzione Art. 2352, c. 6 Le azioni devono avere il valore nominale di un euro o suoi multipli. Si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l atto costitutivo o con sue successive modifiche. L atto costitutivo può prevedere che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale abbiano diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie. Lo statuto può escludere l emissione dei titoli azionari o prevedere l utilizzo di diverse tecniche di legittimazione e circolazione, salvo disposizioni diverse di leggi speciali. Le azioni possono essere prive di valore nominale. Le disposizioni che fanno riferimento al valore nominale si applicano con riguardo al loro numero, in rapporto al totale delle azioni emesse. L atto costitutivo può prevedere l assegnazione delle azioni non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta. È possibile emettere, a seguito dell apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto nell assemblea generale degli azionisti. La società può determinare il contenuto delle azioni delle categorie. Lo statuto può permettere la creazione di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l incidenza delle perdite, con lo statuto o sue successive modifiche. L assemblea straordinaria può deliberare l assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate, di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di partecipazione, escluso il diritto di voto nell assemblea generale degli azionisti. La società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell attività sociale in un determinato settore. Lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può superare il 50% del capitale sociale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Gli strumenti finanziari possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specialmente indicati. Ad essi può essere, ad esempio, riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. Nel caso di aumento gratuito del capitale il pegno, l usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. Nel caso di pegno o usufrutto spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio o all usufruttuario, nel caso di sequestro spettano al custode. 6

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