RIFIUTI PLASTICI QUADRO NORMATIVO E POSSIBILI EVOLUZIONI
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- Dante Corradi
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1 RIFIUTI PLASTICI QUADRO NORMATIVO E POSSIBILI EVOLUZIONI REACH APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI MATERIALI RECUPERATI Marino Lamperti Unionplast
2 CAMPO APPLICATIVO: - Sostanze - Miscele - Articoli
3 LE PARTI INTERESSATE: - Formulatore - Utilizzatore finale - Utilizzatore industriale - Utilizzatore professionale - Produttori di articoli - Reimportatore - Importatore
4 Il Reach non si applica ai rifiuti (art. 2 comma 2) in quanto «non sono considerati né sostanze, ne miscele, né articoli» Peraltro sostanze, miscele e articoli provenienti da operazioni di recupero e che cessano la qualifica di rifiuti entrano nel campo applicativo del Regolamento. La gestione dei rifiuti è regolata dalla direttiva 2008/98/CE recepita con il DLgs n. 205
5 Argomenti di interesse legislativo europeo e nazionale Rifiuti Sottoprodotti Riciclo Materie prime seconde End of waste
6 La direttiva 2008/98/CE introduce il concetto di cessazione dello status di rifiuto (end of waste) e identifica i requisiti che un rifiuto deve soddisfare al termine dell operazione di recupero per non essere più considerato tale.
7 Cessazione della qualifica di rifiuto (cfr. art. 6, comma 1 Dir. 2008/98/CE) a) La sostanza o l oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto c) La sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotto; d) L utilizzo della sostanza o dell oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana
8 Cessazione della qualifica di rifiuto (cfr. art. 6, comma 1 Dir. 2008/98/CE) I criteri di cui all art. 6, comma 1 della direttiva comunitaria sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del MATT.
9 Definizione di sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs n. 152/2006) «1. E un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell art. 13, comma 1 lettera a) qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) La sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) È certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; ( )
10 Definizione di sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs n. 152/2006) c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente e sulla salute umana 2. Sulla base delle condizioni previste dal comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All adozione di tali criteri si procede con uno o più decreti del Ministero dell Ambiente»
11 Registrazione Come tutte le sostanze anche quelle recuperate possono essere soggette a registrazione. Sono esentate dalla registrazione e valutazione (art. 2, comma 7, lettera d)) «le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute negli articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella comunità se: i. la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; ii. Le informazioni prescritte negli articolo 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.
12 Registrazione Condizioni per l esenzione 1) La sostanza deve essere registrata. In caso contrario, a seguito dell operazione di recupero, la sostanza dovrà essere registrata prima di poter essere immessa sul mercato; 2) Deve sussistere identità chimica e di proprietà tra la sostanza registrata e quella recuperata. Se una sostanza viene modificata chimicamente durante il recupero, allora la sostanza recuperata deve essere registrata. Variazioni nella composizione e nel contenuto di impurità non comportano necessariamente una differenza di identità
13 Registrazione Condizioni per l esenzione 3) L entità legale che effettua il recupero deve avere le informazioni che accompagnano le sostanze nella catena di approvvigionamento. Art. 31: SDS per Sostanze o preparati classificati come pericolosi Sostanze PBT e vpvb Altre sostanze incluse nella candidate list Preparati non pericolosi che contengono sostanze pericolose
14 Registrazione Condizioni per l esenzione 3) L entità legale che effettua il recupero deve avere le informazioni che accompagnano le sostanze nella catena di approvvigionamento. Art. 32: se la SDS non è richiesta, il fornitore deve comunicare : Numero di registrazione (se disponibile) Eventuale autorizzazione o restrizione Informazioni per misure di gestione dei rischi
15 Dalla Linea Guida ECHA sui rifiuti e sostanze recuperate: «Sostanze recuperate possono contenere impurezze che possono essere diverse da quelle presenti in una sostanza non ottenuta da un processo di recupero. Questo è in particolare il caso di materiali recuperati che contengono costituenti non intenzionali che non hanno una funzione per il materiale recuperato e l unica ragione per la quale sono presenti nel materiale recuperato è che essi costituivano parte del rifiuto di partenza per il processo di recupero...
16 Dalla Linea Guida ECHA sui rifiuti e sostanze recuperate: «Anche se tali costituenti possono essere stati aggiunti originariamente in modo intenzionale in qualita di sostanze per formare una miscela o un articolo, la loro presenza nel materiale recuperato può essere non voluta ( a seconda che questi costituenti abbiano una funzione specifica o meno) e di conseguenza essi possono essere considerati impurezze che. come tali, non richiedono una registrazione separata..
17 Dalla Linea Guida ECHA sui rifiuti e sostanze recuperate: «Costituenti presenti in quantità superiori al 20% (p/p) devono tuttavia in generale non essere considerati impurezze ma sostanze distinte all interno di una miscela. Nel caso in cui il materiale recuperato venga intenzionalmente selezionato per la presenza di un costituente o alcuni costituenti, questi devono essere anch essi considerati sostanze distinte anche se sono presenti in quantità inferiori al 20% (p/p). Per esempio se si sceglie il PVC per la presenza di ritardanti di fiamma, può essere necessario registrare tali ritardanti di fiamma, ameno che essi non siano stati registrati in precedenza)»
18 Il REACH prevede esenzioni circa l obbligo di registrazione delle sostanze provenienti dalle operazioni di recupero sulla base di quanto previsto dall art. 2, comma 7, lettera d) del Regolamento Il Regolamento non prevede una analoga esenzione circa gli adempimenti riguardanti l autorizzazione delle sostanze per i quali in linea di principio dovrebbe valere il medesimo approccio.
19 La Commissione Europea ha sottoposto all attenzione degli Stati Membri, in data 12 marzo 2013, un documento di lavoro inerente le sostanze e i materiali derivanti dalle operazioni di recupero con particolare riferimenti ai materiali contenenti sostanze SVHC incluse nell Allegato XIV (Autorizzazione).
20 Il documento della Commissione Europea riporta l esempio specifico del PVC contenente DEHP, sostanza in allegato XIV (Sostanze soggette ad autorizzazione) Il documento ribadisce i principi di esclusione e di esenzione dalla registrazione previsti rispettivamente per i rifiuti e i materiali provenienti dalle operazioni di recupero E menzionata l esclusione dell autorizzazione per i materiali classificati rifiuti e per gli articoli prodotti con plastica riciclata. Il documento precisa che se il risultato del processo di recupero è direttamente un articolo il recuperatore non deve presentare richiesta di autorizzazione.
21 Resta da chiarire se l operatore che effettua il recupero è soggetto l obbligo di autorizzare eventuali sostanze SVHC incluse nell Allegato XIV presenti nel materiale recuperato in quanto ci si potrebbe trovare nella situazione in cui un recuperatore, pur non avendo l obbligo di registrare una determinata sostanza, dovrebbe presentare richiesta di autorizzazione. Confindustria si è attivata sul tema è ha predisposto un documento di lavoro tuttora oggetto di valutazione da parte delle Autorità interessate dal titolo: REACH e sostanze/materiali recuperati nell ambito del processo di autorizzazione
22 Documento Confindustria Nel documento viene evidenziato il rischio di oneri eccessivi per gli operatori del recupero in termine di costi e tempistiche necessarie Si evidenzia come, nell ottica evolutiva del Reach, centinaia di sostanze potrebbero in futuro essere soggette ad autorizzazione e un numero significativo di queste potrebbe essere rintracciati nei rifiuti recuperati. Ciò potrebbe comportare la presentazione da parte del recuperatore di diverse domande di autorizzazione nel momento in cui nel materiale recuperato sono presenti più sostanze SVHC in allegato XIV
23 Documento Confindustria Sono ripresi i significati del processo di autorizzazione puntualizzando in questo contesto la sostanziale differenza tra produttori di sostanze e recuperatori. ( ) L obiettivo perseguito dal processo di autorizzazione è assolutamente condivisibile in quanto permetterà una graduale sostituzione delle sostanze SVHC con sostanze più sicure per la salute e per l ambiente. Tuttavia si ritiene che, per essere attuabile e realmente efficace, tale sostituzione debba riguardare i prodotti che devono ancora essere realizzati e immessi sul mercato («nuovi»). L attività di recupero è invece finalizzata ad una gestione compatibile (sotto l aspetto ambientale) dei rifiuti per cui l unica alternativa sarebbe lo smaltimento e/o incenerimento.
24 Documento Confindustria La tutela della salute e dell ambiente nella fase di recupero dei rifiuti è già ampiamente garantita dalla normativa esistente sui rifiuti.( ) Pertanto l obbligo per gli operatori del recupero di richiedere l autorizzazione appare eccessivamente cautelativo e potrebbe portare a duplicazioni di procedure che non aggiungerebbero maggiori elementi di protezione alla salute umana e all ambiente Sulla base delle considerazioni riportate nel documento di lavoro si ritiene auspicabile l esclusione delle sostanze recuperate dal procedimento di autorizzazione in linea con l approccio che il legislatore comunitario ha seguito per la registrazione.
25 Documento Confindustria In vista di un intervento legislativo strutturato a livello europeo, il documento di Confindustria indica l adozione di misure di restrizione come strada da seguire per la gestione delle sostanze in allegato XIV presenti nel materiale recuperato. Attraverso la procedura di restrizione si potrà consentire ai recuperatori di materiali contenenti sostanze in Allegato XIV l immissione sul mercato di alcune tipologie di prodotti recuperati per un limitato periodo di tempo ed entro stabilite percentuali di presenza delle sostanze.
26 Documento Confindustria La proposta di Confindustria è all esame dei Ministeri competenti. Sono state individuate ipotesi di intervento sugli allegati del Regolamento che, una volta condivise dalle Autorità nazionali, potranno essere proposte in ambito europeo. partecipa al tavolo di lavoro di Confindustria. Le aziende associate saranno aggiornate sugli sviluppi attraverso comunicazioni dirette e pubblicate sul sito delle Federazione.
27 Documento Confindustria La proposta di Confindustria è all esame dei Ministeri competenti. Sono state individuate ipotesi di intervento sugli allegati del Regolamento che, una volta condivise dalle Autorità nazionali, potranno essere proposte in ambito europeo. partecipa al tavolo di lavoro di Confindustria. Le aziende associate saranno aggiornate sugli sviluppi attraverso comunicazioni dirette e pubblicate sul sito delle Federazione.
28 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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