Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione

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1 Contratto per l Assicurazione dei rischi di morte dovuta a infortunio, invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero dovuti a infortunio o malattia CPI Creditor Protection Insurance SCUDO SPECIALE FINANZIAMENTO P Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione leggere attentamente la Nota Informativa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.

2 NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 15/06/2015 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. L Assicurato e il Contraente devono prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n 35 del 26 maggio 2010 (il Regolamento Trasparenza ), il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento Trasparenza.! Avvertenza: L Impresa rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA 1. Informazioni Generali CARGEAS Assicurazioni S.p.A. società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Via Tolmezzo, Milano, Tel , Fax Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al pari ad Euro , dei quali Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali e utile dell esercizio. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il Contratto di Assicurazione offre delle Coperture Assicurative operanti esclusivamente in forza dell adesione ad un apposita polizza collettiva, stipulata dal Contraente, facente parte del Gruppo UBI BANCA, per conto dell Assicurato ai sensi dell articolo 1891 Codice Civile, con l Impresa, CARGEAS Assicurazioni S.p.A.. Resta inteso che l adesione alla Polizza è facoltativa per l Assicurato. Il Contratto di Assicurazione CPI Creditor Protection Insurance Scudo Speciale Finanziamento P non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.! Avvertenza: L Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Pagina 1 di 14 Mod ed. 15/06/2015

3 Si rinvia all Art. 6 Diritto di Recesso dell Assicurato delle Condizioni di Assicurazione per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di esercizio del diritto di recesso. 3. Coperture Assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni Il Contratto di Assicurazione CPI Creditor Protection Insurance Scudo Speciale Finanziamento P è un assicurazione a Premio Unico, che ha lo scopo di garantire l Assicurato dai rischi di Morte dovuta a Infortunio, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero dovuti a Infortunio o Malattia, che dovessero colpire la Persona Designata, al fine di poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi assunti nei confronti della Banca. Per tale finalità l Assicurato, all atto dell adesione alla Polizza, ha la possibilità di attivare una o entrambe le Coperture Assicurative sinteticamente descritte di seguito: A) Copertura Assicurativa 1: Morte dovuta a Infortunio, applicabile a tutte le tipologie di Persone Designate. La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Morte dovuta a Infortunio, avvenuta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. L Indennizzo è il pagamento di una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso determinato secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza e liquidata al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative prestate dalla Polizza. Si rinvia all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - Sezione A) per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, applicabile a tutte le tipologie di Persone Designate. La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. L Indennizzo è il pagamento di una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso determinata secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza e liquidata al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative prestate dalla Polizza. Si rinvia all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza Sezione B) per maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. e/o B) Copertura Assicurativa 2: Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, applicabile alle Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti. La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. L Indennizzo è il pagamento di un Indennità Mensile pari alla/e rata/e del Finanziamento in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l Inabilità Temporanea Totale, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza. Si rinvia all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - Sezione C) per maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, applicabile alle Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti. La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. Pagina 2 di 14 Mod ed. 15/06/2015

4 La prestazione assicurata è il pagamento di un Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il Ricovero Ospedaliero, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza. Si rinvia alla all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - Sezione D) per maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. La Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia non potrà in alcun caso cumularsi con la Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda alla lettura dell Art. 1 Oggetto della Copertura Assicurativa delle Condizioni di assicurazione.! Avvertenza: Ciascuna delle Coperture Assicurative è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell Indennizzo. Si richiama in particolare l attenzione sugli articoli 2 - Persone assicurabili Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Sostituzione di Persone Designate, 3 - Persone non assicurabili, 7 Prestazioni assicurative relative alle Polizza Sezioni A.2, B.2, C.1, D.1, e 8 - Esclusioni delle Condizioni di assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio.! Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente, dell Assicurato e delle Persone Designate sulle Carenze, Franchigie Assolute, Massimali e limitazioni elencati per ciascuna delle singole Coperture Assicurative nelle tabelle che seguono. Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza, Sezioni A.3, B.3, B.4, C.3, C.4, C.5, D.3 e D.4. Pagina 3 di 14 Mod ed. 15/06/2015

5 In particolare, nelle tabelle stesse, sono riportate tutte le principali informazioni relative alle Coperture Assicurative e alle prestazioni offerte: Copertura Assicurativa Indennizzo Carenza Franchigia Assoluta Massimali / Limiti Massima durata della Copertura Assicurativa Assicurabilità Amministratore, Collaboratore di qualunque tipo, Socio, Dipendente Assicurabilità Lavoratore Autonomo Assicurabilità Lavoratore Dipendente Morte dovuta a Infortunio Indennizzo pari al Debito Residuo Nessuna Nessuna Debito Residuo al momento del Sinistro. In ogni caso l Indennizzo non potrà eccedere il valore dell importo massimo erogato nell ambito del Finanziamento pari ad ,00. Durata del Finanziamen to con il massimo di 180 mesi SI SI SI Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia Indennizzo pari al Debito Residuo 180 giorni solo per Malattia Nessuna Debito Residuo al momento del Sinistro. In ogni caso l Indennizzo non potrà eccedere il valore dell importo massimo erogato nell ambito del Finanziamento pari ad ,00. Durata del Finanziamen to con il massimo di 120 mesi SI SI SI Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia Pagamento dell'indennità Mensile 90 giorni solo per Malattia 30 giorni Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a 1.600,00. Massimo 12 Indennità Mensili per Sinistro e 24 per l Intera Durata Contrattuale Durata del Finanziamen to con il massimo di 120 mesi Solo se Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente SI SI Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia Pagamento dell'indennità Mensile 90 giorni solo per Malattia 7 giorni Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a 1.600,00. Massimo 12 Indennità Mensili per Sinistro e 24 per l Intera Durata Contrattuale Durata del Finanziamen to con il massimo di 120 mesi Solo se Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente SI SI La massima somma assicurabile per ogni Persona Designata è di ,00. Qualora nell ambito dello stesso Finanziamento l Assicurato indicasse più Persone Designate (numero che comunque non potrà essere superiore a quattro), la somma assicurata per ciascuna di esse sarà pari all importo totale del Debito Residuo diviso per il numero di Persone Designate. Pagina 4 di 14 Mod ed. 15/06/2015

6 Nell ulteriore tabella che segue, vengono forniti esempi illustrativi del meccanismo di funzionamento delle Carenze e delle Franchigie Assolute che riguardano le varie Coperture Assicurative, prendendo come esempio un Finanziamento e una Polizza aventi decorrenza dal giorno 01/06/2015: A B C D E F Copertura Assicurativa Decorrenza Polizza dal della Carenza Sinistri non coperti perché accaduti nel periodo di Carenza Data di inizio Coperture Assicurative perché è trascorso il periodo di Carenza Franchigia Assoluta (periodo da non conteggiare ai fini del calcolo dell Indennità spettante) Morte dovuta a Infortunio 01/06/2015 Nessuna Nessuno 01/06/2015 Nessuna Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia 01/06/2015 Nessuna per gli Infortuni 180 giorni per Malattia Nessuno 01/06/2015 Nessuna Tutti quelli accaduti fino al 27/11/ /11/2015 Nessuna Nessuna per gli Infortuni Nessuno 01/06/ giorni Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia 01/06/ giorni per Malattia Tutti quelli accaduti fino al 29/08/ /08/ giorni Nessuna per gli Infortuni Nessuno 01/06/ giorni Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia 01/06/ giorni per Malattia Tutti quelli accaduti fino al 29/08/ /08/ giorni Pagina 5 di 14 Mod ed. 15/06/2015

7 Con riferimento al Finanziamento e alla Polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque: un Sinistro relativo alla Copertura Assicurativa Morte dovuta a Infortunio rientra da subito in Copertura Assicurativa, non essendo prevista in tale ipotesi né Carenza (colonna C) né Franchigia Assocluta (colonna F); lo stesso criterio vale per la Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio; un Sinistro relativo alla Copertuta Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, non rientra in Copertura Assicurative nel caso la Malattia insorga entro il 27/11/2015 (colonna D), in quanto l evento rientra nel periodo di Carenza di 180 giorni previsto dalla Polizza (colonna C); l evento risulta invece coperto dalla Copertura Assicurativa nel caso in cui si verifichi il 28/11/2015 o successivamente (colonna E), essendo in tal caso trascorso il periodo di Carenza. Per quanto concerne le altre Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, nel calcolare l Indennizzo spettante all Assicurato andrà applicato, al termine dei rispettivi periodi di Carenza, il periodo di Franchigia Assoluta previsto per ciascuna Copertura Assicurativa (colonna F). Per un Sinistro denunciato, ad esempio, in data 31/09/2015 e relativo alla Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale, il periodo valido ai fini del calcolo dell Indennizzo è quello successivo al 30/10/2015, cioè trascorso il periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni (colonna F). Lo stesso procedimento indicato per l Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di Carenza e Franchigia Assoluta specificamente previsti, vale per la Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 7 Prestazioni assicurative relative relative alla Polizza.! Avvertenza: All Art. 11 Somme assicurate sono indicati gli importi massimi che possono essere coperti con la Polizza. In particolare, per il Finanziamento stipulato dall Assicurato e coperto dal Contratto di Assicurazione, l Impresa si impegna a corrispondere: relativamente alle Copertura Assicurativa Morte dovuta a Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, una somma massima di ,00, pari all Importo massimo che può essere erogato dalla Banca nell ambito del Finanziamento; relativamente alle Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un Indennità Mensile massima di 1.600,00, con il limite, per ciascuna Persona Designata, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l intero periodo assicurativo. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità! Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente, dell Assicurato e della Persona Designata sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, dell Assicurato o della Persona Designata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o successivamente, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art Dichiarazioni relative alle circostanza di rischio. Pagina 6 di 14 Mod ed. 15/06/2015

8 ! Avvertenza: Non vi sono clausole di nullità della Polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previsti. 6. Premi Il Premio della presente Polizza: - è unico e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la Durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento; - viene versato all Impresa dal Contraente che ha ricevuto mandato irrevocabile di pagamento del Premio da parte dell Assicurato che, pertanto, sarà obbligato a rimborsare al Contraente l importo del Premio versato. Ai fini del pagamento del Premio, l Assicurato, qualora titolare di un conto corrente presso il Contrante, dichiara di avere autorizzato lo stesso Contraente ad addebitare il proprio conto corrente per il pagamento del Premio di cui alla presente Polizza. L'Assicurato prende altresì atto che, nel caso in cui non sia titolare di un conto corrente presso il Contraente il pagamento del Premio potrà avvenire per il tramite di seguenti mezzi di pagamento: a) assegno circolare; b)denaro contante, per premi di importo non superiore alla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della Polizza.! Avvertenza: La Polizza non prevede l applicazione di sconti da parte dell Impresa o del Contraente. La determinazione del Premio avviene applicando le modalità di calcolo di seguito indicate: Copertura Assicurativa 1: il tasso al lordo delle imposte dello 0,95% da moltiplicare per il capitale totale assicurato; Copertura Assicurativa 2: il tasso al lordo delle imposte dello 0,55% da moltiplicare per il capitale totale assicurato. Si informa il Contraente e l Assicurato che il Premio corrisposto è gravato dei seguenti costi, connessi alla presente Polizza e posti a carico dell Assicurato: - spese di emissione Polizza 5,00; - commissioni di intermediazione corrisposte in media al Contraente in relazione al presente prodotto: 40,00 ogni 100,00 di Premio imponibile versato, corrispondenti al 40% del Premio imponibile.! Avvertenza: In caso di Accollo, estinzione integrale anticipata del Finanziamento o di trasferimento del Finanziamento ad altro soggetto (Surroga), le Coperture Assicurative cessano e l Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita. In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1), anche le spese di rimborso, pari a 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. Su sua specifica richiesta, in alternativa al rimborso, l Assicurato ha la facoltà di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, dandone comunicazione all Impresa contestualmente all estinzione o al trasferimento del Finanziamento. Si rinvia all Art. 10 Rimborso del Premio e all Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del Premio da restituire, unitamente all indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del Premio all Assicurato. Pagina 7 di 14 Mod ed. 15/06/2015

9 7. Rivalse L Impresa rinuncia, a favore dell Assicurato, delle Persone Designate e dei loro aventi diritto, al diritto di surroga di cui all art del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del Sinistro. 8. Diritto di Recesso L Assicurato ha diritto di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il Premio Unico fosse stato già corrisposto, l Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge. Si rinvia all Art. 6 Diritto di Recesso dell Assicurato per informazioni di maggior dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Ai sensi dell art del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al Contratto di assicrazione sono a carico dell Assicurato. Regime fiscale dei premi I Premi di tutte le Coperture Assicurative prestate dalla Polizza sono soggetti all imposta del 2,5%. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di Sinistro sono esenti dall IRPEF. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione! Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla circostanza che le Condizioni di assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del Sinistro: - individuazione del momento di insorgenza del Sinistro; - esistenza di modalità e termini di denuncia del Sinistro; - spese per l accertamento del danno; - ipotesi in cui è prevista la visita medica; - procedure liquidative. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Art. 12 Denuncia dei Sinistri Documentazione Criteri di liquidazione, Art. 13 Pagamento dell Indennizzo e Art. 17 Arbitrato. Pagina 8 di 14 Mod ed. 15/06/2015

10 13. Reclami Nel sito internet dell Impresa, nell apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o al seguente indirizzo: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami Via Tolmezzo, Milano Fax reclami@cargeas.it Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui l Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto e/o la risposta dell Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze; dovrà essere trasmesso a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma Fax o ivass@pec.ivass.it In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Sarà cura dell IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: Pagina 9 di 14 Mod ed. 15/06/2015

11 14. Arbitrato L Art.17 Arbitrato indica che l Assicurato e l Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, degli Infortuni, delle Malattie o sul grado di Inabilità e/o Invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l Assicurato e l Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico.! Avvertenza: Fermo quanto previsto all Art. 17 Arbitrato, resta salva la possibilità per Impresa, Contraente e Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria - previo espletamento dell obbligatoria procedura di mediazione secondo quanto disciplinato dall art. 18 delle Condizioni di Assicurazione - per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della Polizza. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale dott. Benoit Marie Thys Pagina 10 di 14 Mod ed. 15/06/2015

12 GLOSSARIO Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda. Accollo Assicurato Attività Sportiva Professionistica Banca Carenza Codice delle Assicurazioni Cartella Clinica Contraente Contratto di Assicurazione Copertura Assicurativa Debito Residuo contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza del Finanziamento, con o meno la liberazione dell accollato a seconda della volontà delle parti (art del Codice Civile). il soggetto titolare del Finanziamento, che ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione ed il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa. attività sportiva remunerata con una qualsiasi forma di compenso, svolta con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. la banca, che eroga il Finanziamento. intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle Coperture Assicurative, durante il quale le Coperture Assicurative non sono operanti. il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come integrato e modificato. documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. la Banca, facente parte del Gruppo UBI Banca, che stipula la Polizza per conto degli Assicurati. contratto che regola i rapporti tra l Assicurato, il Contraente e l Impresa nell ambito del quale l Impresa, a fronte del pagamento del Premio si impegna a corrispondere all Assicurato, al verificarsi di un Sinistro, una Indennità in forma di capitale. la copertura assicurativa prevista dalle Condizioni di assicurazioni della Polizza in base alla quale l Impresa si impegna a pagare l Indennizzo all Assicurato. l importo residuo in linea capitale del Finanziamento, dovuto dall Assicurato alla Banca compresi gli interessi maturati al momento del Sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc. Pagina 11 di 14 Mod ed. 15/06/2015

13 Durata Contrattuale Dichiarazione di Adesione Diritto di Recesso Esclusioni Fascicolo Informativo Finanziamento Franchigia Assoluta Gruppo UBI Banca Impresa periodo durante il quale il Contratto di Assicurazione è efficace. documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate. diritto dell Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti. rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura Assicurativa prestata dall Impresa. l insieme della documentazione informativa da consegnare all Assicurato, composto da: Nota Informativa, Condizioni di assicurazione e Dichiarazione di Adesione predisposto dall Impresa in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio il contratto con il quale la Banca concede all Assicurato un finanziamento mutuatario con le seguenti caratteristiche: a. importo erogato fino ad un massimo di ,00 e di durata non superiore a 180 mesi; b. destinato a finanziare esigenze legate all esercizio dell attività produttiva dell Assicurato; c. erogato in un unica soluzione e con rimborso in base ad un piano di ammortamento alla francese. periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità. gruppo bancario italiano, iscritto all Albo Gruppi Bancari al n (avente UBI Banca s.c.p.a. come capogruppo), del quale fanno parte, tra le altre, le seguenti Banche: Banca Popolare di Bergamo s.p.a., Banco di Brescia s.p.a., Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., Banca Regionale Europea s.p.a., Banca Popolare di Ancona s.p.a., Banca Carime s.p.a. e Banca di Valle Camonica s.p.a. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Inabilità Temporanea Totale Indennità, Indennizzo Indennità Mensile Infortunio l impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il Sinistro, la Persona Designata eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa. la somma liquidabile dall Impresa a termini di Polizza. l importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento relativo al Finanziamento in essere con la Banca. evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Invalidità Pagina 12 di 14 Mod ed. 15/06/2015

14 Permanente Totale Istituto di Cura IVASS già ISVAP Lavoratore Autonomo Lavoratore Dipendente Malattia Malattia Pregressa Massimale Morte la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolta dalla Persona Designata, in misura superiore al 65% della capacità totale. l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. IVASS già ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: indica l organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute. a) la persona fisica che esercita un attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente; b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali; c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata). la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero e non regolato dalla legge italiana. alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. malattia che è l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all Assicurato e/o alla Persona Designata in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della Polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie. somma massima garantita dall Impresa all Assicurato. il decesso della Persona Designata, avvenuto a seguito di Infortunio. Persona Designata Polizza Premio Premio Unico la persona fisica (amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente) di rilevante importanza per l Assicurato ed indicata dallo stesso, di età non superiore ai 60 anni alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, che, presentando i requisiti di assicurabilità, ha aderito alla Copertura Assicurativa sottoscrivendo, unitamente all Assicurato, l apposita Dichiarazione di Adesione. il documento che prova il Contratto di Assicurazione. la somma dovuta all Impresa per la Copertura Assicurativa. importo da corrispondere in soluzione unica all Impresa al momento della stipula della Polizza. Pagina 13 di 14 Mod ed. 15/06/2015

15 Prescrizione Ricovero Ospedaliero Sinistro Surroga estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge la permanenza in Istituto di Cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da Infortunio o Malattia. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa. sostituzione nel Finanziamento ai sensi dell art.120-quater del decreto legislativo n 385 del 1 settembre 1993 (c.d. portabilità passiva ). Pagina 14 di 14 Mod ed. 15/06/2015

16 Polizza CPI Creditor Protection Insurance Scudo Speciale Finanziamento P Condizioni di Assicurazione Pag. 1 di 14 Mod ed. 15/06/2015

17 SOMMARIO Condizioni di Assicurazione Pag. 3 Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa Pag. 3 Art. 2 - Persone assicurabili - Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Sostituzione di Persone Designate Pag. 3 Art. 3 - Persone non assicurabili Pag. 4 Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio Pag. 4 Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative Pag. 4 Art. 6 - Diritto di Recesso dell'assicurato Pag. 5 Art. 7 - Prestazioni assicurative relative alla Polizza Pag. 5 Art. 8 Esclusioni Pag. 6 Art. 9 - Determinazione del Premio Pag. 11 Art Rimborso di Premio Pag. 11 Art Somme assicurate Pag. 11 Art Denuncia dei Sinistri - Documentazione - Criteri di liquidazione Pag. 12 Art Pagamento dell Indennizzo Pag. 13 Art Altre assicurazioni Pag. 13 Art Estensione territoriale Pag. 13 Art Cessione della Polizza Pag. 13 Art Arbitrato Pag. 13 Art. 18 Mediazione e Foro competente Pag. 13 Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pag. 14 Art Prescrizione Pag. 14 Art. 21 Rinuncia alla rivalsa Pag. 14 Art Modifiche dell assicurazione Pag. 14 Art Imposte ed oneri fiscali Pag. 14 Art. 24 Forma delle comunicazioni Pag. 14 Art Legge applicabile Pag. 14 Pag. 2 di 14 Mod ed. 15/06/2015

18 CONDIZIONI di ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa L Impresa, a fronte del Finanziamento stipulato tra la Banca e l Assicurato, riconosce all Assicurato stesso, secondo la scelta da lui operata, una o entrambe le seguenti Coperture Assicurative: A) Copertura Assicurativa 1: Copertura Assicurativa per Morte dovuta a Infortunio, per tutte le tipologie di Persone Designate; Copertura Assicurativa per Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per tutte le tipologie di Persone Designate; B) Copertura Assicurativa 2: Copertura Assicurativa per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti; Copertura Assicurativa per Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, per Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti. La Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia non potrà in alcun caso cumularsi con la Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Il beneficiario delle prestazioni assicurative sopra menzionate è sempre l Assicurato; in nessun caso quest ultimo potrà designare il Contraente come beneficiario o vincolatario delle prestazioni medesime. Art. 2 - Persone assicurabili - Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Sostituzione di Persone Designate Art Persone assicurabili Sono assicurabili le Persone Designate indicate dall Assicurato, sempreché: a) siano amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente, di rilevante importanza per l Assicurato; b) alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione abbiano già compiuto 18 anni ma non ancora superato i 60 anni di età; c) la somma tra l età come sopra definita e la durata del Contratto di assicurazione sia non superiore a 70; d) abbiano adempiuto, unitamente all Assicurato, alle formalità di adesione previste al successivo Art. 2.2; e) l Assicurato e le Persone Designate abbiano sottoscritto congiuntamente la Dichiarazione di Adesione alla Polizza; f) l Assicurato abbia perfezionato con la Banca un Finanziamento di durata non superiore a 180 mesi e di importo non superiore a ,00. La massima somma assicurabile per ogni Persona Designata è di ,00 Si precisa che, qualora nell ambito dello stesso Finanziamento l Assicurato indicasse più Persone Designate (numero che comunque non potrà essere superiore a quattro), la somma assicurata per ciascuna di esse sarà pari all importo totale del Debito Residuo diviso per il numero di Persone Designate. Fermi i limiti di cui al successivo Art. 11, in nessun caso l Impresa risponderà per una somma eccedente il valore dell importo massimo erogato nell ambito del Finanziamento, pari a ,00. Art Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Per accedere alle Coperture Assicurative l Assicurato e la Persona Designata compilano e sottoscrivono l apposita Dichiarazione di Adesione, specificando la Copertura Assicurativa prescelta (Copertura Pag. 3 di 14 Mod ed. 15/06/2015

19 Assicurativa 1 e/o Copertura Assicurativa 2) e sottoscrivendo le dichiarazioni nel medesimo modulo contenute, comprese quelle sullo stato di salute della Persona Designata. Le Dichiarazioni di Adesione vengono raccolte dal Contraente e da questo inviati all Impresa. Art Sostituzione di Persone Designate In caso di sostituzione di una o più Persone Designate, ovvero di perdita delle stesse dei requisiti di assicurabilità, l Assicurato deve informare l Impresa e il Contraente, comunicando loro anche il nominativo della Persona Designata subentrante. In mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa continuerà ad essere operante per la Persona Designata originariamente indicata, ferme restando le fattispecie di cessazione delle Coperture Assicurative disciplinate all Art. 5 Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative. A seguito della comunicazione sopra citata il subentrante dovrà sottoscrivere, nelle parti a lui relative, l apposito Modulo di Sostituzione. La sostituzione della Persona Designata sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione del Modulo di Sostituzione, senza che questa debba essere sottoposta a preventiva accettazione da parte dell Impresa. Art. 3 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili come Persone Designate, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo o tossicodipendenza. E comunque prevista la possibilità di accedere alla Copertura Assicurativa ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico nei limiti di quanto previsto dal successivo Art. 8 - Esclusioni del presente Contratto di Assicurazione. Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del premio Art. 4.1 Decorrenza delle posizioni assicurative Le Coperture Assicurative hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento o, se successivo, di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione da parte dell Assicurato, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio Unico ai sensi del successivo Art. 4.2 Pagamento del Premio. Art. 4.2 Pagamento del premio Le prestazioni di cui alla Polizza sono offerte a fronte del pagamento di un Premio Unico per tutta la durata del periodo assicurativo. All atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione il Premio Unico viene corrisposto all Impresa mediante addebito sul conto corrente aperto dall Assicurato presso la Contraente, oppure, in assenza di tale conto corrente, con altra modalità concordata dal Contraente con l Assicurato stesso. Il Contraente impegna a versare il Premio all Impresa per conto degli Assicurati. Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative Il periodo assicurativo ha la stessa durata del Finanziamento, con il massimo di: 1) 180 mesi dalla data di decorrenza, per le Coperture Assicurative Morte da Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia; 2) 120 mesi dalla data di decorrenza, per le Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Le Coperture Assicurative cessano alle ore 24:00 dei periodi indicati al precedente comma, oppure anticipatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi: a) in caso di Sinistro pagato in relazione alle Coperture Assicurative di cui al successivo Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza, lettere A) e B). Qualora si verifichi tale condizione, le Coperture Assicurative continueranno ad operare in favore della/e restante/i Persona/e Designata/e, se presente/i. b) in caso di pensionamento con riferimento ad un Lavoratore Dipendente - per la Copertura Assicurativa di cui al successivo Art. 7 - Prestazioni assicurative relative alla Polizza, lettera C); c) nel momento in cui l Impresa viene a conoscenza della perdita dei requisiti di assicurabilità in capo alla Persona Designata, secondo quanto riportato all Art.3- Persone non assicurabili come Persone Designate e alla lettera a) dell Art.2.1 Persone assicurabili. Pag. 4 di 14 Mod ed. 15/06/2015

20 Qualora si verifichi tale condizione, le Coperture Assicurative continueranno ad operare in favore della/e restante/i Persona/e Designata/e, se presente/i. d) in caso di Accollo; e) in caso di estinzione integrale anticipata del Finanziamento (salvo quanto previsto nei successivi commi); f) in caso di trasferimento del Finanziamento, come ad esempio, la Surroga (salvo quanto previsto ai successivi commi). Nei casi di cui alle lettere d),e) e f), l Assicurato ha il diritto di ottenere il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto meglio precisato all Art. 10 Rimborso del Premio. In questi casi l Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a 5,00 ed 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. Nei casi di cui alle lettere d) ed e), l Assicurato, contestualmente alla data di estinzione totale del Finanziamento o di trasferimento dello stesso, deve manifestare per iscritto al propria scelta fra: a) mantenere in vigore il Contratto di assicurazione per la medesima durata ed alle condizioni originariamente pattuite; b) estinguere la Copertura Assicurativa alla data di anticipata estinzione totale o trasferimento del Finanziamento. La richiesta dovrà essere effettuata dall Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l apposito modulo disponibile presso la sede e tutte le filiali del Contraente. Resta inteso che in mancanza di scelta da parte dell Assicurato entro il termine anzidetto, la Copertura Assicurativa si estinguerà e l Impresa procederà al rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto previsto dall Art.10 Rimborso del Premio. In caso di Accollo del Finanziamento, la Copertura Assicurativa viene sempre estinta alla data di Accollo. Nel caso di cui alla lettera f), l Assicurato comunicherà all Impresa gli estremi del nuovo Finanziamento, e in particolare: i dati identificativi della Banca subentrante; l importo finanziato; il numero del Finanziamento; gli estremi del conto corrente su cui dovranno essere versati gli eventuali Indennizzi. Nel caso di variazione della durata del Finanziamento, la Copertura Assicurativa coincide, a partire dalla data originaria di decorrenza, con l originaria durata della Polizza. Ai fini della determinazione dell Indennizzo, si assume che tutte le rate del Finanziamento previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall Assicurato alla Banca. Art. 6 - Diritto di Recesso dell'assicurato L Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all'impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l Assicurato avesse già corrisposto il Premio, l Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla legge. Art. 7 - Prestazioni assicurative relative alla Polizza La/e Copertura/e Assicurativa/e scelta/e dall Assicurato, vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A), B), C) e D): Pag. 5 di 14 Mod ed. 15/06/2015

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