REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2012) 8370 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

2 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL ATTO DELEGATO La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi 1 (direttiva sui GEFIA) introduce requisiti armonizzati per i soggetti che si occupano della gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) commercializzati a investitori professionali nell UE 2. Le norme minime relative ai gestori di FIA commercializzati a investitori al dettaglio sono in via di definizione a livello nazionale. La direttiva copre un ampia gamma di FIA e relativi gestori (GEFIA), dai fondi azionari ai fondi che investono in attività illiquide (immobili, private equity, infrastrutture, materie prime oppure beni come vini o opere d arte), e copre tutte le possibili strategie di investimento e forme giuridiche dei GEFIA e dei FIA. Per ottenere l autorizzazione il GEFIA deve soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva, tra cui rientrano, tra l altro, i requisiti patrimoniali, la gestione del rischio e della liquidità e la nomina di un depositario unico alle norme sull informazione degli investitori e la segnalazione alle autorità competenti. Con l adozione della direttiva sui GEFIA, tutti i fondi di investimento nell UE sono classificati in una delle due seguenti categorie: OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure FIA. I fondi OICVM, che sono disciplinati dalla direttiva sugli OICVM (2009/65/CE) e possono essere venduti sul mercato al dettaglio, non sono contemplati dal presente regolamento delegato. Contando nell UE attività gestite per quasi miliardi di euro, il comparto degli OICVM ha dimensioni pari quasi al triplo del comparto dei FIA (2 200 miliardi di euro). Nel 2010 il totale delle attività gestite da tutte le categorie di FIA ammontava al 18% del PIL dell UE, con oltre due terzi (68%) delle attività detenuti da investitori istituzionali, il 70% dei quali sono fondi pensione e imprese di assicurazione. La direttiva sui GEFIA prevede l adozione di numerose misure di esecuzione ( misure di secondo livello ) che coprono una vasta gamma di materie, tra cui: calcolo delle attività gestite, metodo di calcolo della leva finanziaria, precisazione di determinate condizioni operative del GEFIA, delega di funzioni del GEFIA, disposizioni specifiche sulla gestione del rischio e della liquidità, precisazione delle funzioni e della responsabilità del depositario, obblighi di trasparenza, norme relative ai paesi terzi. Il presente regolamento delegato dà applicazione al potere di adottare atti delegati previsto nella direttiva sui GEFIA, creando un corpus unico di norme che assicura condizioni di parità per i GEFIA nell Unione. 1 2 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/ La direttiva sui GEFIA contempla anche la commercializzazione dei FIA stabiliti in paesi terzi a investitori professionali nell UE e la gestione dei FIA che, sebbene non commercializzati a investitori nell Unione, vi sono stabiliti. IT 2 IT

3 Il regolamento è lo strumento giuridico appropriato per creare un corpus unico che preveda norme uniformi per tutti i GEFIA. Poiché non vi sarà alcun recepimento del merito, è scongiurato il rischio di divergenze nell applicazione nei vari Stati membri. Il ricorso al regolamento favorisce quindi la gestione e la commercializzazione transnazionali dei FIA da parte dei GEFIA. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L ADOZIONE DELL ATTO Sebbene la direttiva sui GEFIA non fissi termini per l adozione degli atti delegati previsti, la Commissione punta ad adottare tutto il pacchetto normativo di esecuzione prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva sui GEFIA (luglio 2013). Il 2 dicembre 2010 la Commissione ha chiesto un parere tecnico sulle misure di secondo livello al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR). L Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM, che è subentrata al CESR il 1 gennaio 2011) ha trasmesso il parere tecnico alla Commissione europea il 15 novembre In tutto il processo di stesura del parere l AESFEM si è tenuta in stretto contatto con gli operatori del settore mediante riunioni bilaterali e consultazioni pubbliche. Il coinvolgimento dei portatori di interesse è stato notevole, come dimostra il numero di risposte alle consultazioni scritte ricevute dall AESFEM. Oltre alle consultazioni scritte l AESFEM ha organizzato tre audizioni pubbliche dedicate all invito a presentare contributi e alle due parti del progetto di parere tecnico: la prima nel gennaio 2011 e le altre nel settembre dello stesso anno. Fra marzo e maggio 2011 l AESFEM ha inoltre invitato una ventina di esperti selezionati ad una serie di seminari specifici dedicati alle diverse parti del parere tecnico. Dal canto suo, la Commissione ha avuto approfondite discussioni con le autorità di vigilanza nazionali e i portatori di interesse, in particolare associazioni di categoria, gestori di fondi e depositari, sia degli Stati membri sia di paesi extra-ue, fra cui grandi centri finanziari quali le Isole Normanne, le isole dei Caraibi, gli Stati Uniti d America e la Svizzera. In linea con la sua politica legiferare meglio, la Commissione ha effettuato una valutazione di impatto delle opzioni politiche relative a otto questioni strategiche rientranti nei sei settori destinati a essere disciplinati dal regolamento delegato: 1) calcolo delle attività gestite; 2) metodo di calcolo della leva finanziaria; 3) fondi propri aggiuntivi; 4) funzioni e responsabilità del depositario; 5) frequenza delle relazioni e segnalazioni; 6) utilizzo della leva finanziaria su base sostanziale. Il comitato per la valutazione di impatto ha esaminato il progetto di valutazione di impatto con procedura scritta nel febbraio-marzo Per recepire per quanto possibile le posizioni del comitato, il progetto di valutazione di impatto è stato riveduto in base al suo parere del 16 marzo L iniziativa è stata ulteriormente inquadrata nel suo contesto per circostanziarla meglio. Nel capitolo sulle opzioni le limitazioni fissate dalla direttiva sui GEFIA sono state illustrate in maggior dettaglio. L analisi degli impatti comprende considerazioni sulla misura in cui essi scaturiscono dal primo e dal secondo livello. Non è stato possibile seguire il IT 3 IT

4 suggerimento di corroborare l analisi degli impatti con dati quantitativi, perché si è rivelato impossibile ottenerli, né dagli operatori del settore o dagli organi di vigilanza né da altri terzi. Non è stato possibile raffrontare le opzioni con la situazione di status quo perché non esiste una linea di base nitida: non è infatti facile stabilire una linea di base adeguata per queste misure di secondo livello, sia perché esse interessano un settore finora non disciplinato a livello di Unione (e in parte neanche a livello nazionale) sia perché la direttiva di primo livello avrà comunque un impatto su di esse. Determinare tale linea di base in modo logico, così da poter quantificare gli impatti, risulta praticamente impossibile anche a causa delle divergenze tra le pratiche attuali e tra le modalità con cui la direttiva sui GEFIA sarebbe recepita se non fossero adottate misure di secondo livello. Ai fini di una presentazione migliore la relazione è stata abbreviata in alcune sue parti. Le sezioni sull analisi degli impatti sono state modificate indicando in che modo le opzioni privilegiate nella valutazione di impatto si discostino dal parere tecnico dell AESFEM. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL ATTO DELEGATO 3.1. Sussidiarietà e proporzionalità Il diritto dell UE e della Commissione europea a intervenire è stato stabilito nella valutazione di impatto che accompagnava la direttiva sui GEFIA. Scopo della direttiva sui GEFIA è delineare un quadro chiaro e coerente per la regolamentazione dei GEFIA nell UE e la relativa vigilanza: in essa è stabilito, a livello europeo, un meccanismo atto a instaurare un mercato unico europeo dei fondi di investimento alternativi in linea con la base giuridica (articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE)) su cui si fonda la normativa dell Unione nel settore. La base giuridica degli atti delegati è fornita (e circoscritta) dal potere di adottare atti delegati e misure di esecuzione conferito alla Commissione dagli articoli da 56 a 58 della direttiva 2011/61/UE, la quale impone l adozione di atti delegati e misure di esecuzione in settori specifici ai fini di un attuazione uniforme delle sue disposizioni in tutta l UE Scelta della forma giuridica È essenziale disporre di un corpus unico di norme per i GEFIA in quanto, data la transnazionalità delle loro attività, essi devono rispettare una serie uniforme di regole, ad esempio, in materia di obblighi di diligenza, incentivi o conflitti di interesse che possono sorgere nel corso delle attività. È riconosciuto che, sebbene l impatto dei GEFIA sul mercato sia ampiamente positivo, le loro attività possono anche amplificare i rischi nell intero sistema finanziario: i requisiti relativi alla gestione del rischio e della liquidità, alla valutazione e agli investimenti in posizioni inerenti a cartolarizzazione devono quindi essere uniformi e i GEFIA devono applicarli allo stesso modo a prescindere dallo Stato membro in cui sono autorizzati. Il regolamento delegato prevede altresì prescrizioni particolareggiate in materia di calcolo delle attività gestite, metodi di assunzione e calcolo della leva finanziaria, contenuto e frequenza delle segnalazioni alle autorità competenti e delle informazioni agli investitori, nonché norme chiare e precise sulla delega e sui depositari, che delimitano chiaramente i compiti e le responsabilità del GEFIA, del depositario del FIA e, se nominato, del delegato del GEFIA. Si rilevi tuttavia che le tipologie di GEFIA e di FIA sono così diversificate da rendere impossibile e inopportuno il tentativo di definire norme specifiche per ciascuna di esse. Il presente regolamento delegato deve quindi permettere una certa flessibilità, ossia la possibilità di applicarne le norme in modo proporzionato alla dimensione e organizzazione del IT 4 IT

5 GEFIA e alla natura, scala e complessità del FIA gestito. Spetta alle autorità competenti vigilare sul modo in cui i GEFIA applicano il regolamento delegato. Un corpus unico di norme che spazi su tutti gli aspetti della gestione dei FIA è necessario per preparare un introduzione fluida del passaporto di commercializzazione e di esercizio per i gestori dei paesi terzi: soltanto un livello elevato di convergenza delle norme sulla gestione e sulla qualità può assicurare la parità di condizioni fra gli operatori basati nell UE e quelli stabiliti in altre giurisdizioni. La forma del regolamento rappresenta la migliore garanzia possibile di condizioni di parità, di condizioni uniformi di concorrenza e del massimo livello possibile di tutela degli investitori Sussidiarietà e proporzionalità Il regolamento delegato deve assicurare il grado richiesto di armonizzazione tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà. Dati la sua natura e il suo ambito di applicazione, l intervento al solo livello di Stati membri non consentirebbe di disciplinare effettivamente e efficacemente le materie in questione, in considerazione della centralità del mercato unico e della transnazionalità del comparto dei GEFIA. Con un intervento al solo livello di Stati membri si profilerebbe il rischio di erigere o mantenere barriere ad un ulteriore integrazione e di ostacolare l efficienza della gestione e della commercializzazione dei FIA nell UE e quindi, potenzialmente, di aumentare sia i costi e i rischi per gli investitori sia i costi amministrativi. Il principio di proporzionalità prevede che qualsiasi intervento sia mirato e si limiti a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi. Tale principio ha guidato l intero processo, dall individuazione e valutazione delle diverse opzioni alla redazione della presente proposta Illustrazione dettagliata della proposta Calcolo delle attività gestite (articoli 2-5) articolo 3 della direttiva sui GEFIA Il regolamento delegato stabilisce la procedura cui il GEFIA deve attenersi per il calcolo delle attività gestite e la metodologia applicabile a determinate categorie di attività (articolo 2). A norma dell articolo 2, il GEFIA deve calcolare il totale delle attività gestite determinando il valore di tutte le attività che gestisce, senza detrarre le passività, e valutando gli strumenti finanziari derivati al valore della posizione equivalente sulle attività sottostanti. Valutare gli strumenti finanziari derivati come se il fondo ne avesse acquisito le attività sottostanti costituisce una scelta politica fondamentale, perché tale metodo di valutazione è quello che permette di rispecchiare meglio l esposizione del FIA nei confronti di tali attività. Il regolamento delegato impone inoltre al GEFIA di procedere al monitoraggio costante delle attività gestite (articolo 3) e di intervenire in caso di superamento occasionale delle soglie fissate all articolo 3 della direttiva sui GEFIA (articolo 4). Le autorità competenti devono avere il diritto di verificare l esattezza del calcolo (articolo 5) Metodi di assunzione e calcolo della leva finanziaria (articoli 6-11) articolo 4 della direttiva sui GEFIA L articolo 4, paragrafo 1, lettera v), della direttiva sui GEFIA definisce la leva finanziaria come il metodo con il quale il GEFIA aumenta l esposizione di un FIA gestito tramite il prestito di contante o di titoli oppure tramite la leva finanziaria inclusa in posizioni derivate o IT 5 IT

6 mediante qualsiasi altro mezzo. La direttiva sui GEFIA subordina il ricorso alla leva finanziaria all adempimento di vari obblighi: il GEFIA è tenuto, ad esempio, a comunicare i dati relativi alla leva finanziaria agli investitori e alle autorità di vigilanza 3, a comunicare la politica in merito alla leva finanziaria all atto della presentazione della domanda di autorizzazione 4 e a stabilire il livello massimo di leva finanziaria utilizzabile per conto di ciascun FIA gestito 5. Ai fini del rispetto uniforme di tali obblighi e del conseguimento della finalità della direttiva sui GEFIA di fornire un quadro obiettivo della leva finanziaria utilizzata dal GEFIA, gli articoli da 6 a 11 del regolamento delegato prevedono due metodi di calcolo della leva finanziaria. Secondo la valutazione di impatto, i risultati migliori si ottengono combinando il metodo cosiddetto lordo con il metodo cosiddetto degli impegni. Gli indici di leva risultanti dall applicazione del metodo lordo servono l obiettivo del monitoraggio dei rischi macroprudenziali. Il metodo degli impegni è un metodo consolidato e riconosciuto nel settore della gestione delle attività, i cui risultati possono essere comparati agevolmente con quelli relativi ai fondi OICVM. In particolare se combinato con il metodo lordo, offre sia agli investitori sia alle autorità di vigilanza una visione accurata delle strategie di investimento e dell esposizione dei FIA. Come affermato nel considerando (12), qualora ciò si riveli necessario, la Commissione può adottare, previo parere tecnico dell AESFEM, altri atti delegati relativi ad un metodo aggiuntivo opzionale di calcolo della leva finanziaria. Il ricorso ad un metodo avanzato non permetterebbe comunque di prescindere dal calcolo della leva finanziaria con il metodo lordo e con il metodo degli impegni, che rimarrebbero entrambi obbligatori per tutti i GEFIA Fondi propri aggiuntivi e assicurazione della responsabilità civile professionale (articoli 12-15) articolo 9 della direttiva sui GEFIA La direttiva sui GEFIA impone ai GEFIA di disporre di fondi propri aggiuntivi oppure di un assicurazione della responsabilità civile professionale adeguati a coprire i potenziali rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale. Il presente regolamento delegato precisa quando tali fondi propri aggiuntivi o l assicurazione della responsabilità civile professionale siano adeguati a garantire che il GEFIA disponga di una copertura sufficiente a tutelare gli investitori. Per determinare quando la copertura sia adeguata, il regolamento delegato prevede una definizione comune dei rischi di responsabilità professionale, un elenco indicativo degli eventi coperti (articolo 12) e talune prescrizioni qualitative che il GEFIA deve rispettare per monitorare adeguatamente i rischi operativi (articolo 13). I fondi propri aggiuntivi del GEFIA sono considerati adeguati se sono pari ad almeno lo 0,01% del valore dei portafogli dei FIA gestiti, con aggiustamenti continui dell importo in funzione del profilo di rischio del GEFIA (articolo 14). Sono fissate varie condizioni qualitative e quantitative per determinare se, nei casi in cui il GEFIA la sceglie per coprire i rischi di responsabilità professionale, l assicurazione della responsabilità civile professionale sia adeguata (articolo 15): una copertura dello 0,9% delle attività gestite per le richieste di risarcimento in aggregato annuo e Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE. Articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE. Articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE. IT 6 IT

7 una dello 0,7% delle attività gestite per singola richiesta di risarcimento paiono congrue a tutelare gli investitori dai danni causati da un inadempienza professionale del GEFIA Condizioni operative del GEFIA principi generali e conflitti di interesse (articoli 16-37) articoli 12 e 14 della direttiva sui GEFIA A norma della direttiva sui GEFIA, la Commissione è tenuta a specificare i criteri che le autorità competenti devono utilizzare per valutare se i GEFIA rispettino gli obblighi di agire onestamente, con la competenza, la cura e la diligenza dovute, nel miglior interesse dei FIA, di trattare in modo equo gli investitori, di disporre di risorse e procedure adeguate e di adottare misure riguardo ai conflitti di interesse. Il presente regolamento delegato precisa il dovere generale del GEFIA di agire nel miglior interesse dei FIA o degli investitori del FIA e dell integrità del mercato. Precisa la portata della diligenza dovuta in generale e quella che deve essere applicata in caso di investimenti in attività a liquidità limitata e in caso di selezione e nomina di controparti e intermediari principali da parte del GEFIA. Stabilisce le norme sugli incentivi e sulla gestione degli ordini, tra cui: obblighi di informativa sull esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso e norme sul conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell ordine di negoziazione per conto del FIA e sull aggregazione e allocazione degli ordini. Il regolamento delegato specifica i tipi di conflitti di interesse che possono sorgere e stabilisce al riguardo una politica che prevede le procedure e i meccanismi che il GEFIA è tenuto ad attuare e applicare per individuare, prevenire, gestire, monitorare e comunicare i conflitti di interesse Condizioni operative del GEFIA gestione del rischio (articoli 38-45) articolo 15 della direttiva sui GEFIA Il regolamento delegato prevede le norme sul sistema di gestione del rischio che i GEFIA devono predisporre e applicare. Il sistema abbraccia la struttura organizzativa, le politiche e le procedure atte alla gestione dei rischi insiti nella strategia di investimento di ciascun FIA, così come i processi e le tecniche impiegati per misurare e gestire tali rischi. In termini di struttura organizzativa, il regolamento delegato impone di istituire una funzione permanente di gestione del rischio cui sono affidati compiti specifici, fra cui: attuazione della politica di gestione del rischio, monitoraggio del rischio e misurazione del livello di rischio assicurandone la conformità al profilo di rischio del FIA. Fissa altresì le condizioni della separazione funzionale e gerarchica della funzione di gestione del rischio dalle unità operative e precisa le garanzie specifiche contro i conflitti di interesse atte ad assicurare l indipendenza nello svolgimento delle attività di gestione del rischio Condizioni operative del GEFIA gestione della liquidità (articoli 46-49) articolo 16 della direttiva sui GEFIA La direttiva sui GEFIA impone al GEFIA di usare, per ogni FIA gestito diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria, un sistema adeguato per la gestione della liquidità e di adottare procedure che gli consentano di controllare il rischio di liquidità del FIA e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del FIA sia conforme alle obbligazioni sottostanti. IT 7 IT

8 Il presente regolamento delegato precisa che i sistemi e le procedure di gestione della liquidità devono permettere ai GEFIA di applicare, in risposta a richieste di rimborso, gli strumenti e i meccanismi necessari per far fronte ad attività illiquide, fra cui anche meccanismi speciali quali i fondi chiusi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide (side-pocket). Propone altresì che il GEFIA fissi, laddove appropriato in considerazione della natura, scala e complessità di ciascun FIA gestito, limiti adeguati per la liquidità o l illiquidità del FIA conformi alla sua politica di rimborso. Il GEFIA deve effettuare prove di stress a cadenza perlomeno annuale Condizioni operative del GEFIA investimenti in posizioni inerenti a cartolarizzazione (articoli 50-56) articolo 17 della direttiva sui GEFIA Scopo delle disposizioni sugli investimenti in posizioni inerenti a cartolarizzazione è risolvere le situazioni di potenziale disallineamento tra, da un lato, gli interessi delle imprese che assemblano prestiti in titoli negoziabili e i cedenti e, dall altro, i GEFIA che investono nei titoli in questione al fine, tra l altro, di realizzare l uniformità transettoriale. L articolo 51 sancisce l obbligo di mantenimento di un interesse economico netto rilevante come presupposto affinché il GEFIA possa assumere l esposizione al rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA. Il GEFIA deve parimenti assicurare che il promotore e il cedente presentino determinate caratteristiche (articolo 52), così come deve esso stesso soddisfare una serie di requisiti qualitativi (articolo 53). L articolo 54 prevede misure correttive da applicare qualora l interesse economico netto mantenuto sia inferiore al livello richiesto. Ai fini dell uniformità transettoriale con le disposizioni corrispondenti della direttiva 2006/48/CE, sono inserite una clausola di salvaguardia (articolo 55) e una disposizione interpretativa (articolo 56) Requisiti organizzativi principi generali (articoli 57-66) articolo 18 della direttiva sui GEFIA I GEFIA sono tenuti a ricorrere in ogni momento a risorse umane e tecniche adeguate e adatte per la buona gestione dei FIA, anche in termini di procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno. A norma del regolamento delegato, i GEFIA devono creare una struttura organizzativa ben documentata, in cui le responsabilità siano chiaramente attribuite e i meccanismi di controllo siano definiti e che assicuri la fluida circolazione delle informazioni tra tutte le parti interessate. Nell attribuzione interna delle funzioni, il GEFIA deve assicurare che spetti all organo di gestione, all alta dirigenza e, laddove appropriato, alla funzione di sorveglianza la responsabilità di assicurare che il GEFIA rispetti gli obblighi previsti dalla direttiva sui GEFIA. Il GEFIA deve altresì applicare politiche e procedure atte a individuare il rischio di inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva sui GEFIA. Per poter assolvere i propri compiti, la funzione permanente di controllo della conformità e la funzione permanente di audit interno devono essere distinte e autonome rispetto alle altre funzioni. Occorre inoltre che i GEFIA si dotino di sistemi che assicurino la tutela delle informazioni e la continuità operativa. Nell instaurare tali procedure e nel creare tali strutture i GEFIA devono tener presente il principio di proporzionalità, in base al quale le procedure, i meccanismi e la struttura organizzativa sono decisi in funzione della natura, scala e complessità dell attività commerciale del GEFIA e della natura e gamma delle attività svolte nell ambito di tale attività commerciale. IT 8 IT

9 Valutazione (articoli 67-74) articolo 19 della direttiva sui GEFIA Il GEFIA è tenuto ad assicurare che, per ogni FIA gestito, siano stabilite procedure adeguate e uniformi affinché si possa procedere ad una valutazione corretta e indipendente delle attività del FIA conformemente all articolo 19 della direttiva sui GEFIA, al diritto nazionale applicabile e al regolamento del FIA. A norma dell articolo 67 del regolamento delegato, il GEFIA è tenuto a istituire, mantenere e attuare, per ciascun FIA, politiche e procedure di valutazione delle attività, di cui stabilisce le principali caratteristiche. Sono adottate norme specifiche sull uso di modelli per la valutazione delle attività (articolo 68), mentre l articolo 69 sancisce il principio di applicazione uniforme delle politiche e procedure di valutazione. Il regolamento delegato prevede inoltre le norme concernenti il riesame periodico delle politiche e procedure di valutazione (articolo 70), il riesame dei valori individuali delle attività (articolo 71), il calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione (articolo 72), le garanzie professionali che il valutatore esterno deve fornire (articolo 73) e la frequenza di valutazione delle attività detenute da FIA aperti (articolo 74) Delega delle funzioni del GEFIA (articoli 75-82) articolo 20 della direttiva sui GEFIA Fatti salve le condizioni e limitazioni previste all articolo 20, la direttiva sui GEFIA consente ai GEFIA di delegare l esecuzione di alcune funzioni, essenzialmente ai fini di una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività. Gli articoli da 75 a 81 del regolamento delegato stabiliscono le condizioni a cui il GEFIA può delegare funzioni, fermo restando che non gli deve essere impedito di agire nel miglior interesse dei suoi investitori e che esso resta responsabile delle funzioni delegate. Più specificamente, la misura in cui il GEFIA è autorizzato a delegare è stabilita nell articolo 82. Poiché deve conservare almeno le funzioni decisionali, che di fatto costituiscono il nucleo della sua attività, il GEFIA è tenuto ad esercitare perlomeno le funzioni inerenti alla gestione del rischio oppure alla gestione del portafoglio. La capacità di gestire e controllare il FIA non potrebbe essere assicurata se il GEFIA non fosse strettamente implicato nei processi decisionali dei delegati Depositario (articoli ) articolo 21 della direttiva sui GEFIA Il regolamento delegato prevede disposizioni particolareggiate sugli obblighi e i diritti dei depositari, tenendo presente che la funzione centrale di tali soggetti è la tutela degli investitori del FIA. Sono stabiliti criteri, tra l altro, per il monitoraggio dei flussi di cassa del FIA, il novero degli strumenti finanziari da tenere in custodia, le funzioni generali di vigilanza, la delega della custodia e la responsabilità della perdita di uno strumento finanziario custodito. Gli articoli 85 e 86 prevedono gli obblighi in materia di accesso alle informazioni e relativo flusso, necessari affinché il depositario possa disporre di un quadro chiaro e monitorare efficacemente i flussi di cassa del FIA in ottemperanza all articolo 21, paragrafo 7, della direttiva sui GEFIA. Per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori, l articolo 88 definisce il novero degli strumenti da tenere in custodia: tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati su un conto di strumenti finanziari (ossia, essenzialmente: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e quote di organismi di investimento collettivo) e che appartengono ad un FIA. Come precisato nel considerando (98), le attività appartenenti a un FIA non possono essere escluse dal novero degli strumenti da tenere in custodia per il semplice motivo che sono soggette a operazioni specifiche, quali ad esempio contratti di garanzia finanziaria. Pertanto, se il FIA dà le proprie attività in garanzia reale ad un IT 9 IT

10 beneficiario, la direttiva sui GEFIA impone che esse siano custodite finché gli strumenti finanziari saranno di proprietà del FIA. In tale situazione, la custodia può essere organizzata in vari modi: 1) il beneficiario della garanzia reale è il depositario del FIA ovvero è nominato dal depositario del FIA subcustode delle attività del FIA date in garanzia reale; 2) il depositario del FIA nomina un subcustode che opera per conto del beneficiario della garanzia; 3) le attività date in garanzia reale restano presso il depositario del FIA ma con l indicazione che sono destinate al beneficiario della garanzia (considerando (98)). L articolo 92 prevede, in particolare, gli obblighi inerenti alla funzione di sorveglianza e di controllo del depositario che gli permettono una valutazione e una sorveglianza adeguate del GEFIA. Relativamente alla disciplina della responsabilità, gli articoli da 100 a 102 assicurano un interpretazione uniforme dell articolo 21, paragrafo 12, della direttiva sui GEFIA. Secondo l articolo 21, paragrafo 13, della direttiva sui GEFIA ogni eventuale delega di cui al paragrafo 11 lascia impregiudicata la responsabilità del depositario. Stando alla valutazione di impatto, ciò significa che spetta al depositario restituire uno strumento custodito che è stato perduto a causa di eventi verificatisi nella sfera operativa del depositario o della rete di subcustodi da esso nominati. In caso di insolvenza del subcustode, l obbligo di restituzione scatterebbe anche a seguito di sue disfunzioni operative (ad esempio, inosservanza dell obbligo di separazione), ma non per eventi esterni quali calamità naturali, atti di un autorità pubblica o provvedimenti governativi (ad esempio, chiusura del mercato), a meno che non sia dimostrato che le conseguenze avrebbero potuto essere evitate. Per attenuare l impatto dell articolo 101, l articolo 102 elenca le ragioni oggettive per stipulare l esonero dalla responsabilità Obblighi di trasparenza e scambio di informazioni (articoli ) articoli 22, 23 e 24 della direttiva sui GEFIA Uno degli obiettivi principali della direttiva sui GEFIA è migliorare la trasparenza dei GEFIA nei confronti degli investitori e delle autorità di vigilanza in modo che questi siano a conoscenza degli eventuali rischi insiti in un FIA e siano in grado di valutarli adeguatamente. Gli articoli da 103 a 111 del regolamento delegato precisano quindi gli obblighi sanciti dagli articoli da 22 a 24 della direttiva sui GEFIA, prevedendo norme minime e assicurando un applicazione uniforme della direttiva sui GEFIA. Gli articoli da 103 a 107 stabiliscono alcuni obblighi minimi relativamente al contenuto della relazione annuale, recependo pratiche, principi e norme contabili riconosciute. Gli articoli 108 e 109 prevedono il contenuto e il formato della comunicazione di informazioni agli investitori, mentre l articolo 110 stabilisce il contenuto, il formato e la frequenza delle informazioni che vanno comunicate alle autorità competenti. L articolo 111 specifica in particolare le circostanze in cui si considera che il GEFIA utilizzi la leva finanziaria su base sostanziale, stabilendo che la situazione si verifica quando l esposizione del FIA, calcolata con il metodo degli impegni, è superiore al triplo del suo valore patrimoniale netto. L opzione prescelta rappresenta il miglior equilibrio possibile fra una segnalazione adeguata in materia di leva finanziaria e l onere amministrativo a carico del GEFIA e delle autorità competenti. Detta soglia offre inoltre ai GEFIA pari condizioni di concorrenza e certezza del diritto quanto agli obblighi di segnalazione e individua i GEFIA per i quali le autorità competenti devono ricevere informazioni sulla leva finanziaria. IT 10 IT

11 Norme relative ai paesi terzi (articoli ) articoli 34, 35, 36, 37, 40 e 42 della direttiva sui GEFIA La direttiva sui GEFIA prevede una serie di disposizioni che impongono l istituzione di meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti europee e le autorità di vigilanza del paese di origine del GEFIA non UE o del FIA non UE. Il regolamento delegato precisa alcuni aspetti di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi al fine di delineare un quadro comune che ne agevoli l istituzione. L articolo 113 prevede l ambito di applicazione, la forma e le finalità dei meccanismi di cooperazione. L articolo 114 impone che questi prevedano i dispositivi, gli strumenti e le procedure atti a permettere alle autorità competenti dell Unione di esercitare le loro funzioni a norma della direttiva sui GEFIA. L articolo 115 impone che i meccanismi di cooperazione includano una garanzia di protezione dei dati in linea con l articolo 52 della direttiva sui GEFIA Scambio di informazioni sulle potenziali conseguenze sistemiche (articolo 116) articolo 53 della direttiva sui GEFIA L articolo 116 del regolamento delegato precisa gli elementi dello scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, l AESFEM e il CERS che l articolo 53 della direttiva sui GEFIA prevede ai fini dell individuazione delle potenziali conseguenze sistemiche dell attività dei GEFIA. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO I compiti che il presente regolamento delegato assegna all AESFEM non incidono né sul bilancio dell UE né su quello della stessa AESFEM. Il presente atto non richiede quindi né finanziamenti supplementari né la creazione di posti aggiuntivi per l AESFEM. IT 11 IT

12 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 6, in particolare l articolo 3, paragrafo 6, l articolo 4, paragrafo 3, l articolo 9, paragrafo 9, l articolo 12, paragrafo 3, l articolo 14, paragrafo 4, l articolo 15, paragrafo 5, l articolo 16, paragrafo 3, l articolo 17, l articolo 18, paragrafo 2, l articolo 19, paragrafo 11, l articolo 20, paragrafo 7, l articolo 21, paragrafo 17, l articolo 22, paragrafo 4, l articolo 23, paragrafo 6, l articolo 24, paragrafo 6, l articolo 25, paragrafo 9, l articolo 34, paragrafo 2, l articolo 35, paragrafo 11, l articolo 36, paragrafo 3, l articolo 37, paragrafo 15, l articolo 40, paragrafo 11, l articolo 42, paragrafo 3 e l articolo 53, paragrafo 3, visto il parere della Banca centrale europea, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/61/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino, in particolare, le norme concernenti il calcolo delle soglie, la leva finanziaria, le condizioni operative dei gestori di fondi di investimento alternativi ( GEFIA ), compresa la gestione del rischio e della liquidità, la valutazione e la delega, le prescrizioni che precisano funzioni e obblighi dei depositari dei fondi di investimento alternativi ( FIA ), gli obblighi di trasparenza e le prescrizioni specifiche relative ai paesi terzi. Perché i nuovi obblighi imposti ai GEFIA possano essere introdotti in modo efficace, è importante che tutte queste norme integrative si applichino a decorrere dalla stessa data in cui si applica la direttiva 2011/61/UE. Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente correlate, in quanto vertono sull autorizzazione, il funzionamento quotidiano e la trasparenza dei GEFIA che gestiscono e/o commercializzano FIA nell Unione, vale a dire aspetti, fra loro inscindibili, insiti nell accesso alla professione di gestore delle attività e nel suo 6 GU L 174 dell , pag. 1. IT 12 IT

13 esercizio. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi, compresi gli investitori non residenti nell Unione, di averne una visione globale ed un accesso unico, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutti gli atti delegati previsti dalla direttiva 2011/61/UE. (2) È importante assicurare, mediante l adozione di un regolamento, che gli obiettivi della direttiva 2011/61/UE siano conseguiti in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di rafforzare l integrità del mercato interno e offrire certezza del diritto ai soggetti che vi partecipano, quali investitori istituzionali, autorità competenti e altri portatori di interesse. La forma del regolamento assicura un quadro coerente a tutti gli operatori del mercato e rappresenta la migliore garanzia possibile di condizioni di parità, condizioni uniformi di concorrenza e livello comune appropriato di tutela degli investitori. Assicura inoltre l applicabilità diretta delle norme specifiche uniformi sul funzionamento dei GEFIA che, essendo direttamente applicabili per loro stessa natura, non richiedono nessun recepimento a livello nazionale. Il ricorso alla forma del regolamento permette altresì di scongiurare ritardi nell applicazione della direttiva 2011/61/UE negli Stati membri. (3) Poiché il regolamento delegato precisa i compiti e le competenze dell organo di gestione e dell alta dirigenza, è importante precisare il significato di queste espressioni, in particolare il fatto che l organo di gestione può essere composto di alti dirigenti. Inoltre, siccome il presente regolamento introduce anche l espressione funzione di sorveglianza, occorre che la definizione di organo di gestione precisi che si tratta dell organo incaricato della funzione di gestione, qualora, a norma del diritto societario nazionale, le funzioni di sorveglianza siano distinte da quelle di gestione. La direttiva 2011/61/UE impone ai GEFIA di comunicare determinate informazioni alle autorità competenti, fra cui la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni o meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida. Il presente regolamento chiarisce che cosa si intende con disposizioni o meccanismi speciali, in modo che i GEFIA sappiano esattamente quali informazioni devono comunicare alle autorità competenti. (4) La direttiva 2011/61/UE prevede l applicazione di un regime agevolato ai GEFIA che gestiscono portafogli di FIA il cui totale delle attività gestite non supera determinate soglie. Occorre precisare come debba essere calcolato il valore totale delle attività gestite. È pertanto essenziale definire passo per passo la procedura di calcolo del valore totale delle attività, indicare chiaramente quali attività siano escluse dal calcolo, precisare le modalità con cui valutare le attività acquisite mediante leva finanziaria e prevedere norme per disciplinare i casi di partecipazioni incrociate fra FIA gestiti da un dato GEFIA. (5) Il valore totale delle attività gestite deve essere calcolato a cadenza almeno annuale in base a informazioni aggiornate. Il valore delle attività deve essere quindi determinato nei dodici mesi che precedono la data in cui è calcolato il valore totale delle attività gestite, in un momento il più possibile prossimo a tale data. (6) Per conservare l ammissibilità all applicazione del regime agevolato previsto dalla direttiva 2011/61/UE, il GEFIA deve instaurare una procedura che permetta l osservazione continuativa del valore totale delle attività gestite. Al fine di valutare la probabilità di superamento della soglia o l eventuale necessità di altri calcoli, il IT 13 IT

14 GEFIA può prendere in considerazione le tipologie di FIA gestiti e le diverse classi di attività investite. (7) Il GEFIA che non soddisfa più le condizioni inerenti alle soglie deve comunicarlo alla pertinente autorità competente e presentare domanda di autorizzazione entro trenta giorni solari. Tuttavia, il GEFIA non è tenuto a presentare domanda di autorizzazione se in un dato anno civile supera le soglie ovvero scende al di sotto di esse solo occasionalmente e se tale situazione è considerata temporanea. In tali casi il GEFIA deve informare l autorità competente del superamento della soglia spiegando perché lo ritiene di carattere temporaneo. Non può essere considerata temporanea una situazione che perdura per oltre tre mesi. Per valutare la probabilità che la situazione sia temporanea, il GEFIA deve considerare l attività prevista di sottoscrizione e rimborso o, laddove applicabile, i richiami e le distribuzioni di capitale. Nella valutazione il GEFIA non usa le previsioni di movimenti di mercato. (8) Non è necessario che i dati usati dal GEFIA per calcolare il valore totale delle attività gestite siano accessibili al pubblico o agli investitori. Tuttavia le autorità competenti devono avervi accesso, a richiesta, in quanto devono essere in grado di verificare se il GEFIA calcola correttamente e monitora adeguatamente il valore totale delle attività gestite, anche relativamente alla valutazione delle occasioni in cui questo supera temporaneamente la soglia applicabile. (9) È importante che, all atto della registrazione, i GEFIA cui si applicano le disposizioni sul regime agevolato della direttiva 2011/61/UE comunichino informazioni aggiornate alle autorità competenti. Non necessariamente tutte le tipologie di GEFIA dispongono di documentazione promozionale aggiornata ai più recenti sviluppi relativi ai FIA che gestiscono: per tali GEFIA può risultare più facile indicare le informazioni richieste in un documento distinto che illustri la strategia di investimento dei fondi. La situazione potrebbe verificarsi per i fondi di private equity o i fondi di venture capital che, spesso, raccolgono capitali attraverso negoziati con i potenziali investitori. (10) È opportuno considerare che il FIA che detiene soltanto azioni ordinarie di società quotate sia esente da leva finanziaria se tali azioni non sono acquisite tramite assunzione di prestiti. Se lo stesso FIA acquista opzioni su un indice azionario, si dovrà considerare invece che abbia utilizzato la leva finanziaria, perché ha aumentato la sua esposizione ad un dato investimento. (11) Ai fini dall applicazione uniforme degli obblighi del GEFIA di fornire un quadro obiettivo della leva finanziaria utilizzata, occorre prevedere due metodi di calcolo della leva finanziaria. Dagli studi di mercato emerge che i risultati migliori si ottengono combinando il metodo cosiddetto lordo con il metodo cosiddetto degli impegni. (12) Ai fini di un informazione che permetta il monitoraggio dei rischi sistemici e un quadro completo del ricorso alla leva finanziaria da parte dei GEFIA, alle autorità competenti e agli investitori devono essere comunicate informazioni sull esposizione del FIA ricavate sia con il metodo lordo sia con il metodo degli impegni; tutti i GEFIA devono quindi calcolare la rispettiva esposizione con entrambi i metodi. Il metodo lordo permette di ottenere l esposizione complessiva del FIA, mentre il metodo degli impegni evidenzia le tecniche di copertura e di compensazione impiegate dal gestore: i due metodi vanno quindi associati. Nello specifico, si possono ricavare informazioni IT 14 IT

15 utili dal grado di differenza nell esposizione complessiva che separa il risultato ottenuto con il metodo lordo da quello ottenuto con il metodo degli impegni. Qualora si riveli necessario per garantire che qualsiasi aumento dell esposizione dei FIA sia evidenziato adeguatamente, la Commissione può adottare altri atti delegati relativi ad un metodo aggiuntivo opzionale di calcolo della leva finanziaria. (13) Nel calcolo dell esposizione vanno inizialmente incluse tutte le posizioni del FIA, compresi attività e passività corte e lunghe, assunzione di prestiti, derivati e qualsiasi altro metodo che aumenti l esposizione ove i rischi e i benefici delle attività e passività siano del FIA, nonché tutte le altre posizioni che vanno a comporre il valore patrimoniale netto. (14) È opportuno escludere le operazioni di assunzione in prestito concluse dal FIA se sono di natura temporanea e pienamente coperte dagli impegni contrattuali di capitale degli investitori del FIA. Le linee di credito rotative non vanno considerate di carattere temporaneo. (15) Oltre a calcolare l esposizione con il metodo lordo, tutti i GEFIA devono calcolarla anche con il metodo degli impegni. Secondo il metodo degli impegni, i derivati finanziari vanno convertiti in posizioni equivalenti nell attività sottostante. Se tuttavia il FIA investe in determinati derivati per compensare il rischio di mercato rappresentato da altre attività in cui ha investito, in presenza di talune condizioni tali derivati non devono essere convertiti in posizioni equivalenti nelle attività sottostanti, perché le esposizioni dei due investimenti si controbilanciano. La situazione si verifica, ad esempio, quando il FIA ha in portafoglio investimenti in un dato indice e detiene un derivato che scambia il rendimento di tale indice con il rendimento di un altro, il che equivale ad avere in portafoglio un esposizione al secondo indice: il rendimento del primo indice è pertanto ininfluente ai fini del valore patrimoniale netto del FIA. (16) Nel calcolo dell esposizione con il metodo degli impegni, i derivati rispondenti ai criteri stabiliti nel presente regolamento non incrementano l esposizione. Pertanto, la situazione in cui il FIA investe in future su indici e detiene una posizione per cassa pari al totale del valore sottostante di mercato dei future equivale ad un investimento diretto in titoli degli indici; i future su indici non vanno quindi computati nel calcolo dell esposizione del FIA. (17) È opportuno permettere ai GEFIA di tenere conto delle operazioni di copertura e di compensazione nel calcolo dell esposizione con il metodo degli impegni, a condizione che ne siano soddisfatti i criteri. (18) Occorre dare un interpretazione restrittiva al requisito che impone che le operazioni di compensazione si riferiscano alla stessa attività sottostante, in modo che le attività che il GEFIA considera equivalenti o strettamente correlate, quali categorie diverse di azioni o obbligazioni dello stesso emittente, non siano considerate identiche ai fini delle operazioni di compensazione. La definizione delle operazioni di compensazione mira ad assicurare che siano prese in considerazione soltanto le operazioni che controbilanciano i rischi connessi ad altre operazioni, senza rischi residui significativi. Non è opportuno considerare operazioni di compensazione le combinazioni di operazioni finalizzate alla generazione di un rendimento, seppur minimo, attraverso la riduzione di alcuni rischi e il mantenimento di altri; questo si verifica con le strategie IT 15 IT

16 di arbitraggio finalizzate a generare un rendimento sfruttando le differenze di prezzo esistenti tra strumenti derivati sul medesimo sottostante, ma con scadenze diverse. (19) È opportuno considerare operazione di copertura, a condizione che risponda ai criteri di copertura, la pratica di gestione del portafoglio volta a ridurre il rischio di durata finanziaria combinando un investimento in un obbligazione a lungo termine con uno swap su tassi di interesse ovvero volta ad abbreviare la durata finanziaria di un portafoglio obbligazionario del FIA stipulando una posizione corta in future su titoli di debito rappresentativi del rischio di tasso di interesse del portafoglio (copertura della durata finanziaria). (20) È opportuno considerare rispondente ai criteri di copertura la pratica di gestione del portafoglio volta a controbilanciare i rischi significativi insiti nell investimento in un portafoglio azionario ben diversificato assumendo una posizione corta in future su indici di borsa, laddove il portafoglio azionario ha una composizione molto simile a quella degli indici di borsa e un rendimento strettamente correlato a quello degli indici di borsa, e laddove la posizione corta in future su indici di borsa permette una riduzione indubbia del rischio generico di mercato connesso al portafoglio azionario e il rischio specifico è insignificante, come nel caso, ad esempio, della copertura del coefficiente beta di un portafoglio azionario ben diversificato in cui il rischio specifico è considerato insignificante. (21) È opportuno considerare operazione di copertura rispondente, in linea di massima, a tutti i criteri di copertura previsti dal metodo degli impegni la pratica di gestione del portafoglio volta a controbilanciare il rischio insito nell investimento in un obbligazione a tasso di interesse fisso combinando una posizione lunga in credit default swap con uno swap su tassi di interesse, in cui detto tasso di interesse fisso è scambiato con un tasso di interesse pari ad un adeguato tasso di riferimento del mercato monetario aumentato di uno spread. (22) Non va considerata rispondente ai criteri di copertura la pratica di gestione del portafoglio volta a controbilanciare il rischio insito in una data azione assumendo una posizione corta mediante contratto derivato su un azione diversa dalla prima, ma ad essa strettamente correlata. Sebbene basata sull assunzione di posizioni opposte nella stessa classe di attività, tale strategia non copre il rischio specifico connesso all investimento in una data azione e non deve quindi essere considerata un operazione di copertura rispondente ai criteri relativi al metodo degli impegni. (23) Non va considerata rispondente ai criteri di copertura la pratica di gestione del portafoglio volta a mantenere il coefficiente alfa di un paniere di azioni (composto di un numero limitato di titoli) combinando l investimento in tale paniere con una posizione corta, corretta per il coefficiente beta, in future su indici di borsa. Una tale strategia non mira a controbilanciare i rischi significativi insiti nell investimento nel paniere di azioni in questione, bensì a controbilanciare il coefficiente beta (rischio di mercato) dell investimento e a mantenere il coefficiente alfa. Poiché la componente alfa del paniere di azioni potrebbe prevalere sulla componente beta e, quindi, determinare perdite a livello di FIA, la strategia non può essere considerata un operazione di copertura. (24) La strategia dell arbitraggio su fusioni combina una posizione corta in un titolo azionario con una posizione lunga in un altro. È finalizzata alla copertura del IT 16 IT

17 coefficiente beta (rischio di mercato) delle posizioni e alla generazione di un rendimento indotto dalla prestazione relativa dei due titoli. Anche in questo caso, poiché la componente alfa del paniere di azioni potrebbe prevalere sulla componente beta e, quindi, determinare perdite a livello di FIA, la strategia non deve essere considerata un operazione di copertura rispondente ai criteri relativi al metodo degli impegni. (25) Non va considerata operazione di copertura, in quanto riguarda due classi diverse di attività, la strategia volta a coprire una posizione lunga in un titolo azionario o obbligazionario con una protezione del credito acquistata relativa al medesimo emittente. (26) Quando ricorre a metodi che aumentano l esposizione del FIA, il GEFIA deve rispettare alcuni principi generali, ad esempio deve tener conto non solo della forma giuridica dell operazione, ma anche della sua sostanza. Per quanto riguarda specificamente le operazioni di vendita con patto di riacquisto, il GEFIA deve valutare se il FIA trasferisca o trattenga i rischi e i benefici delle attività in questione. Deve altresì, oltre ai derivati o altri dispositivi contrattuali, verificare le attività sottostanti per determinare gli impegni futuri che le operazioni in questione potrebbero implicare per il FIA. (27) Poiché, secondo il metodo degli impegni, i tassi di interesse con scadenze diverse sono considerati attività sottostanti diverse, i FIA che, in base alla propria politica di investimento fondamentale, investono principalmente in derivati su tassi di interesse possono applicare regole specifiche di compensazione in base alla durata finanziaria, al fine di tener conto della correlazione esistente tra i diversi segmenti di scadenza della curva dei tassi di interesse. Nello stabilire la politica di investimento e il profilo di rischio il FIA deve poter determinare il livello del rischio di tassi di interesse e, di conseguenza, la durata finanziaria obiettivo. Nell operare le scelte di investimento il FIA deve tener conto della durata finanziaria obiettivo prestabilita. Quando la durata finanziaria del portafoglio si discosta dalla durata finanziaria obiettivo, la strategia non deve essere considerata un operazione di compensazione in base alla durata finanziaria rispondente ai criteri relativi al metodo degli impegni. (28) Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria permettono di compensare posizioni lunghe con posizioni corte le cui attività sottostanti sono tassi di interesse diversi. Le scadenze che delimitano gli intervalli di scadenza sono due anni, sette anni e 15 anni. Occorre permettere posizioni di compensazione all interno di ciascun intervallo di scadenza. (29) Occorre permettere in parte la compensazione delle posizioni tra due intervalli di scadenza diversi. Per permettere una compensazione solo parziale occorre applicare penalità alle posizioni compensate, espresse come percentuali basate sulle correlazioni medie tra gli intervalli di scadenza a due anni, cinque anni, dieci anni e 30 anni della curva dei tassi di interesse. Maggiore sarà lo sfasamento tra le scadenze delle posizioni, maggiore sarà la penalità applicata alla relativa compensazione e, quindi, maggiore la percentuale corrispondente. (30) Le posizioni con durata finanziaria modificata molto superiore a quella dell intero portafoglio non sono in linea con la strategia di investimento del FIA; non deve quindi essere consentita una compensazione completa. Di conseguenza, non è accettabile la IT 17 IT

18 compensazione di una posizione corta con scadenza a 18 mesi (che per intervallo di scadenza si colloca nella fascia temporale 1) con una posizione lunga con scadenza a 10 anni (fascia temporale 3) se la durata finanziaria obiettivo del FIA è di circa due anni. (31) Nel calcolare l esposizione il FIA può procedere individuando anzitutto le operazioni di copertura ed escludendo poi dal calcolo dell esposizione complessiva i derivati che esse implicano. Il FIA deve usare un calcolo esatto per le operazioni di copertura e nel calcolare la copertura non deve applicare le regole di compensazione in base alla durata finanziaria, che può invece applicare per convertire i restanti derivati su tassi di interesse nelle posizioni equivalenti nelle attività sottostanti. (32) A norma della direttiva 2011/61/UE il GEFIA deve assicurare che i potenziali rischi connessi alla responsabilità professionale derivanti dalla sua attività siano coperti adeguatamente mediante fondi propri aggiuntivi o mediante un assicurazione della responsabilità civile professionale. L applicazione uniforme di tale disposizione presuppone un interpretazione comune dei potenziali rischi connessi alla responsabilità professionale cui dare copertura. La specificazione generale dei rischi causati da negligenza professionale del GEFIA deve determinare le caratteristiche dei pertinenti eventi di rischio e stabilire la portata della potenziale responsabilità professionale, anche relativamente ai danni o perdite causati da persone che svolgono in prima persona attività di cui il GEFIA è legalmente responsabile, quali i suoi dirigenti e il suo personale, e da persone che operano sulla base di un accordo di delega con esso. In linea con le disposizioni della direttiva 2011/61/UE, la delega o subdelega deve lasciare impregiudicata la responsabilità del GEFIA, il quale deve fornire una copertura adeguata per i rischi professionali inerenti ai terzi di cui è legalmente responsabile. (33) Ai fini di un interpretazione comune della specificazione generale, è opportuno stilare un elenco di esempi come parametro di riferimento per individuare gli eventi di rischio che possono implicare la responsabilità professionale. L elenco deve comprendere una vasta gamma di situazioni risultanti da negligenza, errori od omissioni, come ad esempio la perdita di documenti che attestano la titolarità degli investimenti, false dichiarazioni o la violazione di uno dei vari obblighi o doveri che incombono al GEFIA. Deve includere anche l omessa prevenzione, mediante sistemi adeguati di controllo interno, di condotte fraudolente nell ambito dell organizzazione del GEFIA. Il danno causato dall omessa diligenza dovuta su un investimento rivelatosi fraudolento determina la responsabilità professionale del GEFIA e per esso deve essere prevista una copertura adeguata. Non devono tuttavia essere coperte le perdite dovute alla diminuzione di valore di un investimento in conseguenza di condizioni di mercato avverse. Devono figurare nell elenco anche le valutazioni effettuate in modo non corretto, che vanno equiparate ad un omessa valutazione in violazione dell articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e dei corrispondenti atti delegati. (34) Per ottemperare ai loro obblighi di gestione del rischio, i GEFIA devono disporre di meccanismi adeguati di controllo qualitativo interno atti a evitare disfunzioni operative, compresi i rischi connessi alla responsabilità professionale, ovvero ad attenuarne gli effetti. Nel quadro della politica di gestione del rischio il GEFIA deve quindi predisporre politiche e procedure adeguate di gestione del rischio operativo, che siano adeguate alla natura, scala e complessità della sua attività. Tali politiche e IT 18 IT

19 procedure devono prevedere in ogni caso la costituzione di una banca dati interna sulle perdite, utilizzabile nella valutazione del profilo di rischio operativo. (35) Affinché i fondi propri aggiuntivi e l assicurazione della responsabilità civile professionale coprano adeguatamente i potenziali rischi connessi alla responsabilità professionale, occorre determinare un livello congruo di copertura in base a parametri quantitativi minimi di riferimento, i quali devono essere stabiliti dal GEFIA sotto forma di percentuale specifica del valore dei portafogli dei FIA gestiti, calcolato come somma del valore assoluto di tutte le attività di tutti i FIA gestiti, siano esse acquisite tramite ricorso alla leva finanziaria o con il denaro degli investitori. A tale scopo è opportuno valutare gli strumenti derivati al prezzo di mercato, perché è a quel prezzo che possono essere sostituiti. Dato che la copertura tramite assicurazione della responsabilità civile professionale presenta, per sua stessa natura, maggiori incertezze rispetto alla copertura con fondi propri aggiuntivi, è opportuno applicare percentuali diverse ai due diversi strumenti utilizzati per coprire i rischi connessi alla responsabilità professionale. (36) Per essere certi che copra effettivamente le perdite causate dagli eventi contro cui ci si assicura, l assicurazione della responsabilità civile professionale deve essere contratta con un impresa di assicurazione autorizzata a fornire tale tipo di assicurazione, vale a dire le imprese di assicurazione UE e non UE autorizzate a prestare tale servizio assicurativo in virtù della normativa dell Unione o della legislazione nazionale. (37) Al fine di offrire una certa flessibilità nella stipulazione di un assicurazione della responsabilità civile professionale adeguata, è opportuno permettere che GEFIA e impresa di assicurazione concordino una clausola in base alla quale un dato importo resta a carico del GEFIA come prima parte di ciascuna perdita (franchigia). Laddove sia concordata siffatta franchigia, il GEFIA deve fornire fondi propri pari all importo che resta a suo carico. Tali fondi propri vengono ad aggiungersi al capitale iniziale del GEFIA e ai fondi propri che esso è tenuto a fornire a norma dell articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE. (38) In linea di massima, la congruità della copertura mediante fondi propri aggiuntivi o mediante un assicurazione della responsabilità civile professionale deve essere riesaminata almeno una volta l anno. Tuttavia, il GEFIA deve predisporre procedure che assicurino il monitoraggio costante del valore totale dei portafogli dei FIA gestiti e, qualora siano individuate incongruenze significative, che permettano aggiustamenti continui dell importo della copertura per i rischi connessi alla responsabilità professionale. Inoltre, l autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA può ridurre o aumentare il requisito minimo di fondi propri aggiuntivi in funzione del profilo di rischio del GEFIA, dei suoi antecedenti in fatto di perdite e della congruità dei suoi fondi propri aggiuntivi o della sua assicurazione della responsabilità civile professionale. (39) La direttiva 2011/61/UE impone ai GEFIA di agire nel miglior interesse dei FIA, degli investitori dei FIA e dell integrità del mercato. I GEFIA devono quindi applicare politiche e procedure adeguate per impedire pratiche abusive quali il market timing o il late trading. Con il market timing si approfitta dei prezzi obsoleti o fermi di titoli in portafoglio che incidono sul calcolo del valore patrimoniale netto del FIA oppure si acquistano e rimborsano quote del FIA nell arco di pochi giorni sfruttando il modo in cui questo calcola il valore patrimoniale netto. Il late trading consiste nel collocare IT 19 IT

20 l ordine di acquisto o di rimborso di quote di un FIA dopo il termine stabilito per la chiusura delle contrattazioni, ottenendo però il prezzo fissato al momento di tale chiusura. Entrambe queste pratiche abusive ledono gli interessi degli investitori a lungo termine, perché diluiscono il rendimento delle loro quote, e hanno effetti negativi sui rendimenti del FIA, perché fanno salire i costi delle transazioni e interferiscono nella gestione del portafoglio. I GEFIA sono altresì tenuti a instaurare procedure atte a garantire una gestione efficiente del FIA e ad agire in modo da impedire che al FIA e ai relativi investitori siano addebitati costi ingiustificati. (40) In linea con l impostazione seguita per i gestori di OICVM, i GEFIA devono assicurare che la scelta e il monitoraggio degli investimenti siano effettuati con un elevato grado di diligenza. Devono possedere conoscenze e competenze professionali adeguate riguardo alle attività in cui i FIA investono. I GEFIA devono stabilire per iscritto e attuare politiche e procedure in materia di diligenza dovuta per assicurare un attuazione delle decisioni di investimento conforme alla strategia di investimento e, ove applicabili, ai limiti di rischio dei FIA gestiti. È opportuno che tali politiche e procedure siano riviste e aggiornate periodicamente. Nel caso in cui i GEFIA investano in tipologie specifiche di attività a durata finanziaria lunga, in attività meno liquide quali attività immobiliari o quote di partecipazione, gli obblighi di diligenza dovuta valgono anche nella fase di negoziazione. Occorre documentare adeguatamente le iniziative attuate dal GEFIA prima della conclusione di un accordo, in modo da dimostrarne la conformità al piano economico e finanziario e, quindi, alla durata finanziaria del FIA. I GEFIA devono conservare i verbali delle pertinenti riunioni, la documentazione preparatoria e l analisi economico-finanziaria effettuata per valutare la fattibilità del progetto e l impegno contrattuale. (41) L obbligo per i GEFIA di agire con la competenza, la cura e la diligenza dovute si deve applicare anche quando nominano un intermediario principale o una controparte. Il GEFIA deve selezionare e nominare soltanto intermediari principali e controparti che siano soggetti a vigilanza costante, siano solidi sotto il profilo finanziario e dispongano della necessaria struttura organizzativa per assicurare i servizi che devono prestare al GEFIA o al FIA. Ai fini di una tutela adeguata degli interessi degli investitori, è importante precisare che uno dei criteri per la valutazione della solidità finanziaria consiste nell appurare se l intermediario principale o la controparte siano soggetti alla pertinente regolamentazione prudenziale, compresi adeguati requisiti patrimoniali, e ad una vigilanza efficace. (42) Conformemente all obbligo, sancito dalla direttiva 2011/61/UE, che i GEFIA agiscano in modo onesto ed equo e con la competenza dovuta, le persone che dirigono di fatto l attività del GEFIA, siano esse membri dell organo di gestione o, in assenza di tale organo, alti dirigenti, devono essere in possesso delle competenze, delle conoscenze e dell esperienza adeguate all esercizio dei loro compiti, in particolare alla comprensione dei rischi associati con l attività del GEFIA. In linea con il Libro verde della Commissione sul governo societario nel settore finanziario 7, le persone che dirigono di fatto l attività del GEFIA dovrebbero altresì dedicare tempo sufficiente all adempimento delle loro funzioni nell ambito del GEFIA e agire con onestà, 7 COM(2010) 284 definitivo. IT 20 IT

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