Il Decreto Semplificazioni: Semplificazioni in materia di rimborsi IVA (art. 13)

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1 STUDIO COMMERCIALISTA BUSCEMI Viale Monte Nero, MILANO Tel. 02/ (R.A.) Fax 02/ pec: Prot. Circolare n. 001/2015 Milano, 24 gennaio 2015 ALLE SOCIETA IN INDIRIZZO LORO SEDI Oggetto: Legge di Stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190) Semplificazioni fiscali (D.Lgs 21/11/2014, n. 175) La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (qui di seguito: Legge di Stabilità 2015) è entrata in vigore il 1 gennaio 2015, ed ha introdotto (con i suoi 735 commi contenuti nell unico articolo) significative modifiche in materia tributaria. Il Decreto Legislativo 21/11/2014, n. 175 (qui di seguito: Decreto Semplificazioni), entrato in vigore il 13 dicembre 2014, contiene una serie di semplificazioni fiscali in attuazione dei principi previsti nella Riforma fiscale del Con la presente circolare iniziamo a fornire i primi chiarimenti delle modifiche introdotte in materia IVA da entrambi i provvedimenti. IVA Il Decreto Semplificazioni: Semplificazioni in materia di rimborsi IVA (art. 13) Con decorrenza 13/12/2014, sono state introdotte le seguenti semplificazioni in materia di rimborso dei crediti IVA: Abolita la garanzia fidejussoria per i seguenti rimborsi: o Credito di importo non superiore a ,00 euro; o Credito di importo superiore a ,00 euro, da soggetti non a rischio che presentano la dichiarazione annuale o trimestrale munita del visto di conformità e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti che: rispetto alle risultanze contabili: Il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; La consistenza degli immobili a patrimonio non si sia ridotta di oltre il 40%; L attività non è cessata e non si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o di ramo d aziende; nell anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate. o sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. I crediti di importo superiore a ,00 euro, chiesti a rimborso da soggetti a rischio 1, sono erogati previa 1 Sono soggetti a rischio e coloro che: - esercitano l attività da meno di 2 anni; - nei2 anniantecedentila richiesta dirimborsosono statioggetto diavvisidiaccertamento e/o rettifica da cuirisulti, per ciascunanno,una differenzatra importi accertatie importidovuti (o dicreditidichiarati) superiore al: o 10% degliimportidichiaratise inferioria euro ,00; o 5% degli importi dichiarati se superano euro ma non euro ,00; o 1% degliimportidichiarati, o comunque a euro ,00, se gliimportidichiaratisonosuperioria euro ,00; - presentano la dichiarazione o l istanza a rimborso senza ilvisto diconformità o nonpresentano la dichiarazione sostitutiva diatto dinotorietà; COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:

2 prestazione di idonea garanzia. Per effetto di tali modifiche nel quadro VX del modello della dichiarazione IVA i campi riservati ai contribuenti virtuosi sono stati sostituti dal nuovo campo Esonero Garanzia e sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per attestare la condizione di operatività e la solidità patrimoniale. Allineamento ai fini IVA-Registro della definizione prima casa (art. 33) La c.d. prima casa gode di particolari agevolazioni fiscali sia ai fini IVA (4%) che ai fini dell Imposta di registro (2%). Purtroppo però, relativamente ai requisiti oggettivi previsti ai fini dell Imposta di Registro, la nota II-bis all articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell imposta di registro, approvato con DPR 131/86, prevede che l agevolazione si renda applicabile alle case di abitazione non di lusso mentre ai fini IVA, il punto n. 21, della tabella A, parte seconda, allegata al DPR 633/72, fa riferimento alle case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto Le due definizioni sono ovviamente differenti. Con l articolo 33 del Decreto Semplificazioni è stata allineata la predetta nozione di prima casa con la conseguenza che dal 13 dicembre 2014, l aliquota IVA del 4% non si applica più in relazione alle abitazioni classificate nelle seguenti categorie catastali anche se sono utilizzate come prima casa : A/1 Abitazioni di tipo signorile; A/8 Abitazioni in ville; A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Legge di Stabilità 2015 : Ampliamento del reverse charge Con la Legge di Stabilità 2015, è stato ampliato l ambito applicativo del c.d. reverse charge ovvero inversione contabile. La portata dell ampliamento non è ancora molto chiara. Nell attesa dei chiarimenti che dovranno essere forniti dall Agenzia delle Entrate, con la presente cerchiamo di illustrare il meccanismo dell inversione contabile sul piano pratico. Vediamo quindi di cosa si tratta. Dal 1 gennaio 2008, allo scopo di contrastare i fenomeni di evasione e di frode fiscale dell IVA nel settore dell edilizia, venne stabilito che gli obblighi di assolvimento dell IVA per le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese dal subappaltatore fossero trasferiti all appaltatore (articolo 17, comma 6, lettera a) del DPR 633/72), così che il subappaltatore era ed è tenuto ad emettere le fatture all appaltatore senza applicazione dell IVA, specificando che si tratta di operazione soggetta a reverse charge (o inversione contabile) ex art. 17, comma 6, DPR 633/72 con l applicazione dell IVA a carico del destinatario. Fino al 31/12/2014, le cessioni e le prestazioni soggette al regime del reverse charge erano le seguenti (tutte previste nel citato articolo 17, comma 6): - richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazionedell attività. Il Ministero delle Finanze individuerà con appositi decreti le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:

3 a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali e per le imprese costruttrici, anche abitativi per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni, nonché dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. Con l art. 1, comma 629, lett. a), della Legge n. 190/2014, è stato esteso l'ambito applicativo del reverse charge (inversione contabile) di cui all articolo 17, c.6. del DPR 633/72, rendendolo ora applicabile anche: a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività ), supermercati (codice attività ) e discount alimentari (codice attività ). Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, si passa, quindi, dalla sola applicazione del reverse charge nel subappalto in edilizia, a tutte le prestazioni di servizi individuate non più in base alla qualifica soggettiva del prestatore (subappaltatore) e del committente (costruttore, ristrutturatore e appaltatore) ma in base alla qualifica oggettiva, ovvero: a tutte le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Quindi anche agli appalti e ai contratti d opera affidati da qualsiasi soggetto IVA (tutti i tipi di società, anche cooperative, imprese, artigiani, professionisti, lavoratori autonomi con partita IVA, ecc.). Di conseguenza, il reverse charge non si applica alle forniture di beni. Il meccanismo del reverse charge non si applica nelle predette prestazioni di servizi fornite a persone fisiche o a soggetti che operano non in regime IVA, come i condomini. Le stesse prestazioni non rientrano nel campo del reverse charge se non sono relative agli edifici. Sono infatti escluse, per esempio, le pulizie di un cantiere, gli interventi di bonifica, di perforazione, trivellazione, le pulizie di strade, stadi, ecc. Si chiarisce che per edificio si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:

4 Sono quindi compresi sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale, commerciale, artigianale, nonché le singole parti di essi come ad esempio: appartamenti, uffici, negozi, box, Nella relazione tecnica del comma 629, dell articolo 1, della Legge di Stabilità, è riferito che le predette modifiche sono giustificate dal fatto che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81.2) e nelle prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e di completamento di edifici (codice ATECO2007: 43) si è riscontrata una forte propensione ad omettere la fatturazione o a non versare l IVA. Pertanto, per individuare con precisione (si fa per dire) le prestazioni di servizi per le quali dal 1 gennaio 2015 si rende obbligatoria l applicazione del reverse charge, occorre aver riguardo ai codici ATECO2007. Nella tabella allegata (sub A) abbiamo evidenziato i codici per i quali si rende obbligatoria l applicazione del reverse charge. Per evitare errori e sanzioni è opportuno che i committenti abbiano riguardo sia agli effettivi lavori da far eseguire che ai codici di attività dichiarati al Registro delle Imprese e che possono essere verificati dal certificato o dalla visura camerale. Con la seguente tabella cercheremo di fornire esempi pratici per rendere più comprensibile l ambito applicativo del reverse charge: Prestazioni Lavori di pulizia degli uffici Installazione o manutenzione su impianto idraulico, elettrico e per la distribuzione del gas in un edificio Lavori di Tinteggiatura, intonacatura e stuccatura in un edificio (anche singoli appartamenti) Rivestimento di pavimenti e di muri Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti e pareti mobili Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori Appaltatore o subappaltatore Committente Reverse charge Impresa o lav. Collaboratore occasionale Impresa o lav. Impresa o lav. Impresa o lav. Impresa Impresa Art. 17, comma 6, DPR 633/72 Impresa, prof.sta, lav. autonomo Si lett. a-ter Tutti NO Non fattura Impresa, prof.sta, lav. autonomo lett. a-ter Impresa, prof.sta, lav. autonomo lett. a-ter Impresa, prof.sta, lav. lett. a-ter Impresa, prof.sta, lav. lett. a-ter Impresa, prof.sta, lav. lett. a-ter Fornitura di un ascensore, caldaia, ecc) Impresa Tutti NO Fattura con IVA Costruzione di un edificio Impresa Tutti NO Fattura con IVA Costruzione di un edificio Impresa Impresa in subappalto lett. a Come funziona il meccanismo del reverse charge L appaltatore, il subappaltatore o il prestatore d opera, emettere le fatture all appaltatore (committente) senza applicazione dell IVA, specificando che si tratta di operazione soggetta a reverse charge (o inversione contabile) ex art. 17, comma 6, DPR 633/72 con l applicazione dell IVA a carico del destinatario. Il Committente che riceve la fattura con la predetta specificazione deve: integrarla (anche a penna) con l indicazione: o dell aliquota propria dei servizi ricevuti; o del relativo ammontare dell IVA COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:

5 In pratica scriverà: Integrazione IVA: aliquota del...% - ammontare dell IVA euro... registrarla: o sia nel registro IVA delle vendite; o che nel registro IVA degli acquisti. Attenzione: per i termini della registrazione è preferibile osservare quelli previsti per le fatture emesse che, come è noto, sono più brevi di quelli previsti per le fatture dei fornitori. Pertanto, dopo l integrazione, la fattura con l operazione soggetta a reverse charge deve essere registrata entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. A livello contabile, quindi, i sistemi informativi devono recepire il meccanismo del reverse charge con conseguente registrazione della fattura ricevuta, previa integrazione dell aliquota e dell importo dell IVA, sia nel registro IVA degli acquisti che in quello delle fatture emesse in modo da rendere l imposta neutrale. Il Reverse Charge nella grande distribuzione La lettera d-quinquies) aggiunta al sesto comma dell articolo 17 del DPR 633/72, prevede l applicazione del reverse charge (inversione contabile) alle cessioni di beni effettuate nei confronti: degli ipermercati (codice attività ); dei supermercati (codice attività ); dei discount alimentari (codice attività ). Il comma 632, dell articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, stabilisce che per la grande distribuzione l applicazione del reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell Unione europea, di una deroga ai sensi dell art. 395 della direttiva comunitaria 2006/112/CE. Pertanto, fino a quando non sarà concessa la deroga, il meccanismo del reverse charge nella grande distribuzione rimarrà sospeso. Applicazione temporanea del reverse charge Per le operazioni di cui alle lettere da d-bis a d-quinquies ( trasferimenti di quote di emissioni di gas, cessione di gas e di energia elettrica e grande distribuzione), il meccanismo del reverse charge si rende applicabile per un periodo di quattro anni (fino al 31/12/2018), salvo proroghe. SANZIONI Per le violazioni in materia di reverse charge si rendono applicabili le sanzioni previste dall articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs 471/97. È prevista la sanzione dal 100 al 200% dell IVA, con un minimo di euro 258,00, nel caso in cui il committente non assolva l imposta relativa agli acquisti mediante il meccanismo del reverse charge e il cedente o prestatore addebiti irregolarmente l IVA in fattura senza effettuare il relativo versamento. È prevista la sanzione ridotta al 3%, con un minimo di euro 258,00, nel caso in cui l IVA sia stata comunque assolta, anche se in modo irregolare. Professionisti ed imprese hanno chiesto la non applicazione delle sanzioni per il primo periodo del COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:

6 SPLIT PAYMENT Sempre con il comma 629, dell articolo 1, della Legge di Stabilità 2015, è stato aggiunto l articolo 17-ter al D.P.R. 633/72, che introduce il così detto split payment, ovvero una particolare modalità di pagamento dell IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale nuovo articolo stabilisce che: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti: dello Stato; degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; degli istituti universitari; delle aziende sanitarie locali; degli enti ospedalieri; degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. per i quali lo Stato ed i predetti enti pubblici non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi (Stato ed enti pubblici) secondo modalità e termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma è già in vigore ma il decreto del MEF non è stato ancora emanato. Lo split payment di cui al nuovo articolo 17-ter del DPR 633/72, non si applica nei casi le cessioni e le prestazioni rientrano nel regime di reverse charge. La Comunicazione IVA è stata abolita (ma dal 2016) Con il comma 641, dell articolo 1, della Legge di Stabilità 2015, è stato stabilito che, dal 2016: la dichiarazione relativa all anno 2015 deve essere presentata nel corso del mese di febbraio dell anno successivo (ciò vuol dire che non si presenta più con il modello Unico); è abrogata la comunicazione annuale dei dati Iva (art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998). Per la dichiarazione IVA relativa all anno 2014, rimane invariata la modalità e la tempistica di prima ovvero: La dichiarazione IVA (con il modello Unico) entro la data del 30 settembre 2015; La comunicazione dei dati IVA entro il 28 febbraio 2015 (prorogato al 2 marzo perché il 28/2 cade di sabato) Aumento delle aliquote IVA La Legge di Stabilità 2015, ai commi 718 e 719 dell articolo 1, prevede misure di copertura per il caso (molto probabile) non fosse possibile raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla medesima legge, mediante l aumento delle aliquote IVA e segnatamente: l aumento previsto % 12% 13% 22% 24% 25% 25,5% Sempre in materia di aliquote IVA merita di essere segnalato il comma 667 della Legge di Stabilità 2015 che finalmente equipara ai fini IVA i libri in formato elettronico (e-book), che erano soggetti all aliquota IVA del 22%, con i libri in formato cartaceo, che hanno l aliquota del 4%. COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:

7 Dal 1 gennaio 2015, per tutte le pubblicazioni, a prescindere dal mezzo di comunicazione, si rende applicabile l aliquota IVA nella misura del 4%. Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l occasione per salutarvi con viva cordialità. All. sub A) Codici di attività ATECO Studio Buscemi COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:

8 Codici di attività ATECO LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI Reverse charge 43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE Demolizione (1) Demolizione (1) Demolizione (1) Preparazione del cantiere edile Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno Trivellazioni e perforazioni Trivellazioni e perforazioni Trivellazioni e perforazioni 43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE Installazione di impianti elettrici Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) (1) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) (1) Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (1) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) (1) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (1) Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) (2) Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) (2) Altri lavori di costruzione e installazione (3) Altri lavori di costruzione e installazione (3) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili NO NO COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:

9 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione nca (1) 43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI Intonacatura Intonacatura e stuccatura Intonacatura e stuccatura Posa in opera di infissi Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Rivestimento di pavimenti e di muri Rivestimento di pavimenti e di muri Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici (4) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici (4) Attività non specializzate di lavori edili (muratori) (4) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca (4) Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO Reverse charge 81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DINFESTAZIONE Pulizia generale (non specializzata) di edifici Pulizia generale (non specializzata) di edifici Pulizia generale (non specializzata) di edifici Attività di pulizia specializzata di edifici Attività di pulizia specializzata di edifici Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie NO Altre attività di pulizia specializzata di edifici Altre attività di pulizia (6) Servizi di disinfestazione (6) Servizi di disinfestazione (6) Attività di pulizia nca NO Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio NO Altre attività di pulizia nca NO (1) solo con riferimento agli edifici (2) Solo se fanno partedegli edifici. Sul punto non è chiaro se vi è obbligonoppureno. L'agenziadelle Entratedovràfornire i necessarichiarimenti (3) solo perl'installazione (4) Escluse le nuove costruzioni (5) Esclusala pulizia di impianti e macchinari (6) solo con riferimento alle attivitàdi pulizia degli edifici COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:

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