DOMANDE E RISPOSTE (formulate prima del laboratorio)

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1 Progetto Etica Pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie Laboratori sul tema I controlli dei progetti e della spesa: metodi e strumenti Auditing e controllo del FESR 14 ottobre Napoli - Regione Campania - Via S. Lucia 81 DOMANDE E RISPOSTE (formulate prima del laboratorio) ESPERTI: dr. Antonio BERNARDO dr.ssa Concetta COLLARILE

2 INDICE DOMANDE E RISPOSTE Domanda 1 Quali sono le sanzioni COCOF da applicare e qual è l interpretazione da dare al grado di inadeguatezza delle gare di lavori e di servizi sottosoglia, per la par condicio?... 3 Domanda 2 - Quali sono i termini per la presentazione delle offerte? E quali le corrette modalità di pubblicazione degli avvisi (ad es. un avviso sotto soglia pubblicato solo sul portale dell Ente)? Domanda 3 Attività di hosting che superano l ultimazione del progetto Domanda 4 Quando ed in che modo è possibile il riutilizzo delle economie da parte dei beneficiari di operazioni infrastrutturali? Domanda 5 - Capire le ricadute che ci aspettano dal raggiungimento degli obiettivi di ogni progetto Domanda 6 - Quali documenti è necessario acquisire nei controlli della spesa, oltre i documenti contabili (es: Durc, Camerali, ecc.)? Domanda 7 - Appalti di servizi ai sensi del D.lgs 163/2006 ed affidamenti di incarichi individuali mediante contratti lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa ex D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii Domanda 8 - Premesso che i "pagamenti in natura" sono resi ammissibili dalla UE, qual è la procedura che trasforma gli sponsor in un valore economico? (quesito informale)... 47

3 Domanda 1 Quali sono le sanzioni COCOF da applicare e qual è l interpretazione da dare al grado di inadeguatezza delle gare di lavori e di servizi sottosoglia, per la par condicio? (Si è interpretata la domanda con riguardo al tema del rispetto del principio di parità di trattamento, rinviando alla successiva domanda il trattamento del tema del grado adeguato di pubblicità e di trasparenza) AUTORE DELLA DOMANDA: CLAUDIA FIORE O.O. 1.7 (EDIFICI PUBBLICI SICURI) PAROLE CHIAVE - Principio di parità di trattamento - Appalti Pubblici - Irregolarità - Rettifiche finanziarie - Controlli d I livello RISPOSTA Le sanzioni da applicare in caso di violazione del principio di parità di trattamento sono contenute nella Nota COCOF 07/0037/03- IT (orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie nel caso di irregolarità in materia di appalti pubblici). Le principali e più frequenti violazioni del principio di parità di trattamento ricorrono in generale, in tutti i casi in cui l'ente appaltante sceglie in modo arbitrario i candidati con cui negozia, oppure riserva un trattamento privilegiato a uno dei candidati invitati alla trattativa, come nei seguenti casi: - allorquando vengono inclusi criteri di aggiudicazione legati all offerente, quali l esperienza e la qualificazione, ossia quando non si tengono distinti i criteri di selezione da quelli di aggiudicazione; - allorquando i criteri e le informazioni utili per l aggiudicazione dell appalto, nonché la ponderazione relativa di tali criteri ovvero il loro ordine di importanza non sono indicati nel bando o nei documenti di gara, ossia non sono messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino le loro offerte,

4 - allorquando le negoziazioni sono organizzate in modo tale che non tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni, comportando vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente; PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Trattato sull'unione europea 1 - D.lgs 12 aprile 1006, n DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 12 aprile 1006, n.163, - Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; - Articolo 98 Reg. CE 1083/2006 (rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati Membri) - Nota COCOF 07/0037/03- IT (orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie nel caso di irregolarità in materia di appalti pubblici). MOTIVAZIONI ED ARGOMENTAZIONI I principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento sono previsti dal Trattato e si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e procedure d appalto. La pubblica amministrazione è tenuta a scegliere il proprio contraente in esito ad una apposita procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione del giusto contraente, vale a dire del contraente che offra le migliori garanzie al prezzo più conveniente per la corretta esecuzione dell opera pubblica. All esigenza di tutela degli interessi pubblici si è aggiunta, sotto la spinta dei principi e delle direttive comunitarie, l esigenza di tutela della libertà di concorrenza e di non discriminazione tra le imprese. La stessa amministrazione, in tal senso, è assoggettata al mercato e le regole dell evidenza pubblica non sono più soltanto funzionali ad ottenere le migliori condizioni ed il più affidabile contraente, ma sono anche finalizzate alla tutela della concorrenza. L art. 2 del d.lgs. 163/2006, in tale ottica, oltre ad indicare che l affidamento e l esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche), specifica che l affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (principi ispirati alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto funzionamento del mercato). 1 cfr. versione GUUE C(83)

5 Ciò premesso, rispetto alla domanda specifica, sia la nota Cocof 07/0037/03-IT che la Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C 179/02 in essa citata ribadiscono che: sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato, anche alla luce di alcuni pronunciamenti della Corte di Giustizia europea (cfr. Causa Bent Mousten Vestergaard, paragrafo 20). In particolare, al paragrafo 2.3 Decisione di aggiudicazione dell'appalto della citata nota Cocof si richiama l importanza che la decisione definitiva di aggiudicazione dell'appalto sia conforme alle regole procedurali fissate all'inizio e che i principi di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento siano pienamente rispettati. Questo aspetto è particolarmente importante nel caso delle procedure che prevedono una negoziazione con gli offerenti inseriti in un elenco ristretto. Le negoziazioni devono essere organizzate in modo tale che tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni e in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente. Questo stesso principio è garantito nel codice degli appalti, laddove si prevede quanto segue: I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro che possono essere affidati dalle stazioni appaltanti. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 mediante invito a 10 soggetti (lavori euro) o a 5 soggetti (lavori di importo inferiore a euro) (Cfr. art. 122, comma 7); Per lavori di importo pari superiore a euro e fino a euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (Cfr art. 125, comma 8); Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9 [ per amministrazione centrali e per altre stazioni appaltanti], l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (Cfr. art. 125, comma 9, così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011). A riguardo, l art. 332 del Regolamento (DPR 207/2010) prevede che Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante puo' predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali puo' individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento. Una tutela al principio di parità di trattamento è ravvisabile anche ne Libro Verde sulla

6 modernizzazione della politica dell UE in materia di appalti pubblici. Nel dibattito per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, alcuni operatori del settore hanno proposto la possibilità di prevedere procedure semplificate per l acquisto di beni e servizi commerciali, che hanno indotto a valutare l opportunità di effettuare una distinzione fondamentale tra criteri di selezione e di aggiudicazione. In particolare, alla luce della richiesta di alcune parti di tener conto di criteri legati all offerente, come l esperienza e la qualificazione, quali criteri di aggiudicazione al fine di migliorare i risultati degli appalti, si evidenzia come tale possibilità modificherebbe sensibilmente il sistema procedurale previsto dalle direttive sugli appalti pubblici. La distinzione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione garantisce l equità e l obiettività al momento del confronto delle offerte. Consentire l inclusione di criteri legati all offerente, come l esperienza e la qualificazione, quali criteri di aggiudicazione potrebbe minare la comparabilità dei fattori da considerare e in ultima analisi violare il principio della parità di trattamento. Pertanto, la dipendenza da criteri relativi all offerente potrebbe potenzialmente portare a distorsioni della concorrenza. Le proposte in tal senso quindi dovrebbero applicarsi, eventualmente, solo in circostanze limitate, ad esempio per tipi specifici di appalti, in cui le qualificazioni e i CV del personale disponibile siano di particolare rilevanza. La normativa comunitaria inoltre per consentire il rispetto del principio di parità di trattamento prevede che tutti i criteri che saranno utilizzati per l aggiudicazione dell appalto devono essere messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino le loro offerte. anche Infatti, la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, all art. 53 attribuisce all'amministrazione aggiudicatrice l onere di precisare, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri. E evidente, quindi che la scelta del legislatore europeo è volta a consentire alla stazione appaltante, l individuazione più idonea e puntuale dei criteri e degli elementi da utilizzare nella scelta dell offerta migliore. A riguardo con la procedura di infrazione n del 2007 C(2208)0108 ( Incompleta trasposizione del Codice degli appalti ) e la nota di costituzione in mora ex art. 226 del 30 gennaio 2008, la Commissione europea ha evidenziato che le direttive esigono che i criteri di aggiudicazione dell appalto, nonché la ponderazione relativa di tali criteri ovvero il loro ordine

7 di importanza siano indicati nel bando o nei documenti di gara. Al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento di cui le regole delle direttive sono espressione, infatti, tutti i criteri che saranno utilizzati per l aggiudicazione dell appalto devono essere messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino le loro offerte, in modo da permettere loro di tenerne conto. Conclude la Commissione che la previsione della possibilità di fissare dei criteri motivazionali dei punti attribuiti alle offerte che non erano previsti nei documenti di gara sembra contrario al principio di parità di trattamento fissato dalle direttive. In tal senso la possibilità per le commissioni giudicatrici di fissare criteri motivazionali non presenta caratteri di assoluta trasparenza per i privati e, spesso, il confine tra criteri motivazionali e sub criteri finisce per confondersi, definendo così un assetto di potenziale disfavore verso le istanze di concorrenza tra gli operatori nel mercato, le quali impongono che tutte le informazioni utili per la presentazione delle offerte debbano essere preventivamente conosciute. Quanto sopra serve per inquadrare la portata della nota COCOF in termini di rettifiche finanziarie da apportare in caso di irregolarità riscontrate nelle procedure di contratti di appalto. Le due tabelle allegate alla nota riportano, rispettivamente per gli appalti sopra soglia e per quelli sotto soglia i casi più frequenti di irregolarità ricorrenti nelle procedure di riferimento e per ciascuna tipologia di irregolarità sono riportate le corrispondenti rettifiche finanziarie (% forfettarie) normalmente applicate in sede di verifiche da parte dei servizi della Commissione. La medesima nota raccomanda ai soggetti preposti ai controlli di I e II livello di avvalersi degli stessi criteri e delle medesime tabelle nel determinare le rettifiche da apportare alle irregolarità riscontrate nell esercizio delle loro funzioni. La stessa norma fa salva la possibilità di applicare rettifiche più restrittive e invita ad utilizzare gli stessi principi riportati dalla nota in caso di riscontro di irregolarità non riportate nelle tabelle. Pertanto, le correzioni da apportare devono essere in linea con quella indicata nella nota COCOF. E infine possibile applicare rettifiche inferiori solo nei casi in cui la stessa nota COOCF prevede espressamente delle riduzioni in funzione della gravità o qualora sia richiesta una valutazione caso per caso (si veda la nota 2 della tabella della nota cocof) Con riguardo alla citata nota COCOF, la violazione del principio di parità di trattamento comporta le seguenti rettifiche finanziarie:

8 APPALTI SOPRA SOGLIA IRREGOLARITA 5 Mancata citazione dell'insieme dei criteri di selezione e di assegnazione nel capitolato d'oneri o nel bando di gara 8 Definizione insufficiente o discriminatoria dell'oggetto dell'appalto Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle norme di pubblicità delle direttive sugli appalti pubblici ma di cui il capitolato d'oneri o il bando di gara non citano tutti i criteri di selezione e/o di assegnazione oppure questi ultimi non sono sufficientemente descritti. Il capitolato d'oneri o il bando di gara contengono una descrizione discriminatoria o insufficiente (in vista di consentire ai candidati di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti appaltanti di aggiudicare l'appalto). RETTIFICA RACCOMANDATA 25% dell'importo del contratto. Questo importo può essere ridotto al 10% o al 5% in capitolato d'oneri o nel bando di gara 25% dell'importo del contratto. Questo importo può essere ridotto al 10% o al 5% in funzione della gravità APPALTI SOTTO SOGLIA IRREGOLARITA 24 Violazione del principio di parità di trattamento Contratti assegnati nel rispetto delle regole di pubblicità ma la cui procedura di aggiudicazione dell'appalto viola il principio di parità di trattamento tra gli operatori (ad es.: quando l'ente appaltante ha scelto in modo arbitrario i candidati con cui negozia oppure se egli riserva un trattamento privilegiato a uno dei candidati invitati alla trattativa). RETTIFICA RACCOMANDATA 10 % dell'importo del contratto. Tale importo può essere ridotto al 5% in funzione della gravità I controlli di I livello devono controllare il rispetto dei principi del Trattato e, quindi, del principo di parità di trattamento mediante check list adeguate che pongano quesiti ad hoc in merito alle situazioni che potrebbero comportare il mancato rispetto del principio.

9 Il principio di parità di trattamento è strettamente connesso a quello di trasparenza, per il quale si rinvia, in parte, alla risposta alla domanda n. 2 (seguente)

10 Domanda 2 - Quali sono i termini per la presentazione delle offerte? E quali le corrette modalità di pubblicazione degli avvisi (ad es. un avviso sotto soglia pubblicato solo sul portale dell Ente)? AUTORE DELLA DOMANDA: PELOSI EUGENIO O.O. 5.1 E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION PAROLE CHIAVE - Appalti Pubblici - Procedure di gara - Termini per presentazione offerte e pubblicazione avvisi - Controlli d I livello RISPOSTA In materia di appalti pubblici (di lavori, beni e forniture), per ciascuna procedura (aperta, ristretta, negoziata con pubblicazione di un bando di gara), il tempo per rispondere ad un avviso è stabilito nel bando di gara e, comunque, tale termine non può essere stabilito in deroga ai principi ed termini indicati nel Codice appalti (D.lgs 163/2006). nell articolo 70 per gli appalti sopra soglia e negli articoli 124 e 122 per gli appalti sotto soglia comunitaria. Il codice disciplina la modalità di pubblicazione ed i termini per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi (inclusi gli avvisi di post informazione relativi agli esiti/risultati della procedura di gara) nell articolo 66 del Codice per gli appalti sopra soglia (lavori, beni e forniture), dall articolo 122 del Codice per gli appalti di lavori inferiori alla soglia (a seconda che siano o < a ,00) e dall articolo 124 del Codice per gli appalti sottosoglia di servizi e forniture.le disposizioni in materia di procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture sono dettate dall art. 125 del Codice, dall artt. 173 e ss. e 329 e ss. Del regolamento (DPR n. 207 del 2010). PRINCIPIALI RIFERMENTI NORMATIVI - D. lgs 163/2006 s.m.i. - DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 12 aprile 1006, n.163,

11 - Nota COCOF 07/0037/03- IT (orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie nel caso di irregolarità in materia di appalti pubblici) - Paragrafo 3.1. Verifiche di gestione degli appalti pubblici della Nota COCOF 08/0020/04- IT Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazione cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione MOTIVAZIONI ED ARGOMENTAZIONI TERMINI DI SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE Il Codice appalti, all art. 70, comma 1, stabilisce le regole generali per la fissazione dei termini di ricezione delle offerte (quale che sia la procedura di gara) e delle domande di partecipazione (nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo). Nell individuazione dei predetti termini la stazione appaltante dovrà: - tenere conto della complessità della prestazione oggetto dell appalto; - tenere conto del tempo ordinariamente necessario per la formulazione delle offerte; - comunque rispettare i termini minimi stabiliti nel Codice. Inoltre, sempre in via generale, il comma 10 dell articolo 71 precisa: Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. Le predette regole valgono sia per gli appalti sopra soglia (art. 70 del Codice) sia sotto soglia comunitaria (art. 124 per i servizi e forniture e art. 122 per i lavori). Di seguito, sono sintetizzati in tabella i termini (espressi in giorni) sia nel caso di appalti di lavori che di appalti di servizi e forniture, distinguendo le ipotesi dei sotto soglia e dei sopra soglia, nonché il ricorso o meno all avviso di preinformazione. Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

12 (art. 38, dir. 2004/18; art. 3, d.p.c.m. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.p.r. n. 554/1999) 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. 5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito. 6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze. 7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara. 8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni. 9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa

13 consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. 11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire: a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione; b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c). (lettera così modificata dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), legge n. 102 del 2009) 12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008) TERMINI MINIMI PER RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E/O OFFERTE

14 Termini di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte Appalti di lavori Sotto soglia (art. 122 d.lgs 163/2006) Sopra soglia (art. 70 d.lgs 163/2006) PROCEDURE APPALTI DI LAVORI: Con Pubbl. avviso preinform. (3) Senza Pubbl. avviso preinform. Con Pubbl. avviso preinform. (1) Senza Pubbl. avviso preinform. PROCEDURA APERTA (termini ricezione offerte) Termini ricezione offerte (dalla data di trasmissione del bando di gara per i sopra soglia; dalla pubblicazione del bando per i sotto soglia) da 11 a da 22 a Con disponibilità libera e completa atti (ex art. 70, comma 9, D.lgs 163/2006) da 22 a Con bandi trasmessi on line, secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, D.Lgs. 163/06 da 22 a Con ambedue le precedenti condizioni da 22 a Contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva Contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva PROCEDURA RISTRETTA E NEGOZIATA PREVIO BANDO E DIALOGO COMPETITICO (termini ricezione domande di partecipazione) Termini per ricezione domande di partecipazione (dalla data di trasmissione del bando di gara) Con disponibilità libera e completa atti ex art. 70, comma 9, D.lgs 163/ Con bandi trasmessi on line, secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, D.Lgs. 163/06 PROCEDURA RISTRETTA (termini ricezione offerte) Termini ricezione offerte (dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte) da 22 a Con disponibilità libera e completa atti ex art. 70, comma 9, D.lgs 163/ da 22 a Contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva Contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva

15 PROCEDURE APPALTI DI LAVORI: Sotto soglia (art. 122 d.lgs 163/2006) Con Pubbl. avviso preinform. (3) Senza Pubbl. avviso preinform. Sopra soglia (art. 70 d.lgs 163/2006) Con Pubbl. avviso preinform. (1) Senza Pubbl. avviso preinform. new Termini per ricezione domande di partecipazione (dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI) Termini ricezione offerte (dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte) Contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva Contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva PROCEDURA NEGOZIATA E DIALOGO COMPETITIVO(termini ricezione offerte) Termini ricezione offerte (dalla data di invio della lettera di invito a presentare le offerte) (1) Tali termini ridotti... sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara (art. 70, comma 7, D.lgs 163/2006) (2) Le ragioni dell'urgenza devono essere indicate nel bando di gara (3) L'avviso di preinformazione per appalti sottosoglia è facoltativo (art. 124 dlgs 163/2006)

16 Termini di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte Appalti di servizi e forniture PROCEDURE APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE Sotto soglia (art. 124 d.lgs 163/2006) Con Pubbl. avviso preinform. (1) Senza Pubbl. avviso preinform. Sopra soglia (art. 70 d.lgs 163/2006) Con Pubbl. avviso preinform. (2) Senza Pubbl. avviso preinform. Procedura aperta Termini ricezione offerte da 7 a da 22 a Con disponibilità libera e completa atti da 7 a da 22 a con bandi trasmessi on line da 7 a da 22 a con ambedue le rpecedenti condizioni da 7 a da 22 a procedura ristretta e Dialogo competitivo Dal bando per ricezione domande Con disponibilità libera e completa atti Con bandi trasmessi on line Procedura ristretta dagli inviti per ricezione offerte da 7 a da 22 a Con disponibilità libera e completa atti da 7 a da 22 a Procedura ristretta con urgenza dal bando per ricezione domande dagli inviti per ricezione offerte Procedura negoziata o Dialogo competitivo dagli inviti per ricezione offerte (1) La comunicazione di preinformazione è pubblicata almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando; (2) La comunicazione di preinformazione è inviata alla GUUE almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando; Si ricorda che, nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1 dell art. 70.

17 E importante anche considerare le disposizioni in materia di termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte (art. 71) e nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 72). PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI E DEI BANDI Gli obblighi di informazione e pubblicità, invece, (inclusi gli avvisi di post informazione relativi agli esiti/risultati della procedura di gara) sono disciplinati dall articolo 66 del Codice per gli appalti sopra soglia (lavori, beni e forniture), dall articolo 122 del Codice per gli appalti di lavori inferiori alla soglia (a seconda che siano o < a ,00) e dall articolo 124 del Codice per gli appalti sottosoglia di servizi e forniture. Le disposizioni in materia di procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture sono dettate dall art. 125 del Codice, dall artt. 173 e ss. e 329 e ss. Del regolamento (DPR n. 207 del 2010). Di seguito si riporta uno schema riassuntivo degli obblighi in precedenza riportati.

18 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi (inclusi gli avvisi di postinformazione) PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI E DEI BANDI (inclusi gli avvisi di post-informazione) MEZZO PUBLICITA Soprasoglia** Art. 66 D.lgs 163/2006 APPALTI LAVORI Sottosoglia ( ,00) Art. 122 D.lgs 163/ 2006 Sottosoglia (< ,00) Art. 122 D.lgs 163/2006 APPALTI SERVIZI E FORNITURE Soprasoglia ** Art. 66 D.lgs 163/2006 Sottosoglia art. 124 D.lgs 163/2006 GUUE SI NO NO SI NO GURI SI SI NO SI SI QUOTIDIANI SI (2 nazionali +2 locali) SI (1 nazionale +1 locali) NO SI (2 nazionali +2 locali) NO PROFILO COMMITTENTE SITO INFORMATICO MINISTERO / REGIONE OSSERVATORIO AVCP SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ** Soglia di cui all art. 7 della Direttiva CE 18/2004/CE ed all art. 26 del Dlgs 163/2006 (cfr prospetto all inizio della sezione del par. 5.4.) PUBBLICITÀ NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Art. 125 Dlgs 163 del 2006, artt. 173 e ss. e 329 e ss. DPR n. 207 del 2010) Affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 operatori economici (art. 125, comma 8, primo periodo e art. 125, comma 11, primo periodo, rif. All. 1). L esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (cfr. art. 173, comma 2 e 331, comma 3 DPR n. 207 del 2010)

19 affidamento diretto (art.. 125, comma 8, ultimo periodo e art. 125, comma 1, ultimo periodo ) La normativa vigente non prevede alcuna forma di pubblicità dell esito dell affidamento. L art. 122, comma 5, del D.lgs 163/2006 ultimo periodo prescrive che I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si segnala che per effetto del disposto dell art. 32 della legge n. 69/2009 (c.d. decreto competitività ) dal 1/01/2010 le pubblicazioni sugli Albi Pretori (della Stazione Appaltante e del Comune dove si svolgono i lavori) non hanno più valore di pubblicità legale e non sono più necessari. Pertanto, rispetto alla domanda formulata, in caso di appalto sottosoglia con pubblicazione solo sul profilo committente necessita considerare l importo del contratto. Infatti, tale forma di pubblicità è sufficiente soltanto in caso di affidamenti mediante cottimo fiduciario o nel caso di affidamenti diretti. Mentre non lo è nel caso di appalti di forniture e servizi sottosoglia, né in caso di appalti di lavori sottosoglia per importi pari o superiori a ,00 euro. In tal caso, si deve considerare una rettifica pari al 25% dell importo del contratto, fermo restando la necessità di valutare caso per caso tenendo conto di alcuni aspetti richiamati dalla quali: - valore economico dell appalto, - interesse potenziale per gli operatori economici situati in altri Stati membri in base all oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le caratteristiche specifiche del settore in causa (dimensione e struttura dell'appalto, pratiche commerciali ecc.), nonché del luogo geografico di esecuzione dell'appalto. Tali condizioni sono espressamente richiamate nella Nota 3 in calce alla tabella dalla COCOF IT in materia di rettifiche finanziarie a fronte di irregolarità, come di seguito riportata. Nota n. 3) Il concetto di "grado di pubblicità adeguato" deve essere interpretato alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non sottoposte o parzialmente sottoposte alle direttive "appalti pubblici", in particolare: a) i principi di parità di trattamento e di non discriminazione implicano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, a favore di qualsiasi potenziale candidato, un grado di pubblicità adeguato che consenta un'apertura del mercato alla concorrenza. L'obbligo di trasparenza

20 implica che un' impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa aver accesso alle informazioni adeguate relative all'appalto prima della sua aggiudicazione, in modo che, qualora questa impresa lo desiderasse, sarebbe in grado di manifestare il proprio interesse per ottenere tale appalto. b) In taluni casi, considerate le circostanze particolari, quali il valore economico molto ridotto, l'aggiudicazione di un determinato appalto non rappresenterebbe alcun interesse per gli operatori economici situati in altri Stati membri. In tal caso, gli effetti sulle libertà fondamentali dovrebbero essere considerate troppo aleatorie e troppo indirette per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto comunitario primario e di conseguenza non sono necessarie rettifiche finanziarie. Spetta a ciascuna autorità appaltante determinare se l'aggiudicazione dell'appalto prevista presenta o meno un interesse potenziale per gli operatori economici situati in altri Stati membri. Secondo la Commissione, tale decisione si deve fondare su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, come l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le caratteristiche specifiche del settore in causa (dimensione e struttura dell'appalto, pratiche commerciali ecc.), nonché del luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

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