IL BILANCIO D ESERCIZIO
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- Emilia Franchi
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1 IL BILANCIO D ESERCIZIO Agenda Aspetti introduttivi Le finalità del bilancio di esercizio Il quadro normativo I postulati generali I principi di redazione
2 Le funzioni del bilancio d esercizio Il bilancio di esercizio svolge diverse funzioni: misurare il reddito, inteso come variazione della ricchezza per effetto dello svolgimento della gestione aziendale; consentire ai conferenti di capitale di rischio di valutare l operato degli amministratori; controllare a consuntivo e a preventivo la gestione aziendale; consentire agli stakeholder di valutare la capacità dell azienda di soddisfare il loro interesse.
3 IL BILANCIO E IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE VERSO L ESTERNO La funzione informativa verso l esterno impone che siano seguite alcune regole al fine di: rendere chiare e comprensibili le informazioni in esso contenute; garantire il rispetto dei principi che ne disciplinano la redazione; verificare l attendibilità dei dati in esso contenuti; consentire di esprimere delle valutazioni comparative con altre aziende.
4 IL BILANCIO E IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE VERSO L ESTERNO L imposizione di un obbligo informativo a carico delle imprese deve bilanciare: da un lato le esigenze di riservatezza delle imprese; dall altro le esigenze conoscitive degli stakeholder. Per garantire la funzione informativa verso l esterno si è sviluppata una regolamentazione obbligatoria affidata a: leggi nazionali; regolamentazioni fornite da qualificate associazioni professionali. A seconda della specifica situazione aziendale cambia la quantità, il tipo, la frequenza delle informazioni che devono essere fornite agli stakeholder.
5 IL BILANCIO DELLE IMPRESE ITALIANE Societa che hanno l obbligo o esercitano la facoltà di redigere il bilancio consolidato e/o il bilancio d esercizio secondo i PCI (IAS/IFRS) Società che debbono o scelgono di non utilizzare tali principi e redigono i conti annuali.
6 IL QUADRO NORMATIVO La base normativa è costituita dagli articoli del c.c. che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali: artt bis. Le attuali norme civilistiche rappresentano l applicazione nel nostro Paese della IV direttiva CEE, avvenuta con la legge 27 aprile 1991, n La disciplina è stata poi ritoccata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (la c.d. Riforma del diritto societario) applicabile dai bilanci riferiti agli esercizi chiusi dal 30 settembre Le norme del c.c. sono state ritenute applicabili alle società di capitali, mentre per le società di persone e le imprese individuali vale solo il riferimento all art c.c. (che tratta dei criteri di valutazione delle poste di stato patrimoniale).
7 IL QUADRO NORMATIVO Ad integrazione ed interpretazione di tali norme nel corso del tempo alcune associazioni professionali hanno emanato dei principi contabili. I principi contabili sono regole ragionieristiche destinate ad integrare e a risolvere i problemi applicativi della legge in materia di bilancio
8 IL QUADRO NORMATIVO Funzioni dei Principi contabili Fornire tutti i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore; Fornire i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge; Fornire i criteri da adottare nei casi definiti eccezionali dall art del cod. civ.; Fornire tutti gli elementi ed i dati da includere nella nota integrativa
9 IL QUADRO NORMATIVO Nel nostro Paese hanno assunto rilievo molto importante i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e del Consiglio dei Ragionieri (CNR). Tali principi forniscono, nell ambito del quadro normativo civilistico, regole di dettaglio o di integrazione. In seguito alla costituzione dell Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel 2001, la commissione congiunta CNDC-CNR ha cessato di esistere.
10 IL QUADRO NORMATIVO L OIC è una fondazione costituita e partecipata dalle principali categorie di soggetti privati interessati al bilancio Funzioni OIC - Ruolo di impulso e collaborazione con IASB; - Supporto per l applicazione dei PCI in Italia; - Predisporre PC per i soggetti non tenuti all applicazione dei PCI; - Fornire interpretazioni sui PCI; - Coadiuvare il legislatore nell emanazione della normativa contabile
11 Modelli di corporate governance e informazione contabile UTILITA DI BILANCIO VALENZA INFORMAZIONE MODALITA DI REDAZIONE MODELLO PADRONALE Proprietà Interna Flessibili MODELLO PUBBLIC COMPANY Risparmiatori; Investitori istituzionali Esterna Rigide MODELLO CONSOCIATIVO Azionisti; Lavoratori dipendenti; Interna/esterna Moderatamente flessibili Investitori istituzionali
12 Il sistema informativo del bilancio d esercizio
13 I livelli di codificazione delle norme relative al bilancio
14 I POSTULATI DI BILANCIO (1) Sono le linee guida che orientano la formazione del bilancio d'esercizio; - rappresentano i concetti base che sono gerarchicamente sovraordinati a tutte le norme successivamente dettate; - stanno a fondamento dei principi per la redazione del bilancio stesso, degli schemi di rappresentazione e di pubblicizzazione che sono contenuti negli articoli 2423 ("Redazione del bilancio") e ss.
15 I POSTULATI DI BILANCIO (2) 1) Postulati, "clausole generali o finalità art c.c. (I comma): "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Si evince la composizione del bilancio, come complesso unitario costituito da: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione
16 I POSTULATI DI BILANCIO (3) art c.c. (II comma): "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Dalla c.d. "clausola generale del bilancio" si evincono: a) il postulato della chiarezza, che assicura la comprensibilità del bilancio; b) il postulato della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico ("quadro fedele").
17 I POSTULATI DI BILANCIO (4) a) postulato della chiarezza (disciplinato dall'art.2423 ter) I. nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato le voci previste dagli schemi (art e 2425 CC);... quindi: a) rispetto degli schemi di bilancio; b) divieto di raggruppamenti di voci; II. sono vietati i compensi di partite Il compenso di partite può essere inteso in senso giuridico ed in senso contabile. La norma vieta solo il primo.
18 IL COMPENSO DI PARTITE IN SENSO GIURIDICO Il compenso di partite in senso giuridico si ha quando: la legge impone l'iscrizione di una "voce" nell'attivo e di una "posta" nel passivo; il redattore del bilancio somma algebricamente i valori di segno opposto ed elide una "voce" che obbligatoriamente deve apparire in una sezione dello stato patrimoniale o del conto economico.
19 RAGGRUPPAMENTO DI VOCI E COMPENSO DI PARTITE
20 IL POSTULATO DELLA CHIAREZZA E LA GIURISPRUDENZA La giurisprudenza interpreta il postulato della chiarezza alla luce del contenuto e della struttura del bilancio, inteso come unitario sistema di documenti contabili. Le principali violazioni si hanno, secondo le sentenze di merito, nei seguenti casi: omissione di poste contabili o di talune voci degli schemi di bilancio; commistione in unica posta di voci non omogenee; indicazione di poste generiche o con denominazioni equivoche; utilizzo di denominazioni che evidenzino la prevalenza della forma sulla sostanza.
21 I POSTULATI DI BILANCIO (5) b) postulato della rappresentazione veritiera e corretta traduce l espressione comunitaria true and fair view ; il termine rappresentazione evidenzia la rilevante soggettività connessa alla redazione del bilancio; il bilancio non potrà mai essere vero in senso oggettivo ma solo in senso legale; ha una maggiore o minore attendibilità sulla base della coerenza delle valutazioni alle disposizioni del codice, alle indicazioni dei principi contabili professionali ed alle altre informazioni di contesto e prospettiche fornite; la correttezza attiene al rispetto delle modalità di rappresentazione previste dalla legge (ad es. suddivisione attività, scadenza crediti, indicazione delle immobilizzazioni, ecc.) e dalla tecnica contabile.
22 IL POSTULATO DELLA VERITA E LA GIURISPRUDENZA La giurisprudenza ritiene che il principio della rappresentazione veritiera e corretta riguardi i criteri di valutazione che gli amministratori devono adottare nella redazione del bilancio allo scopo di ottenere risultati che siano il più possibili conformi alla realtà. Le principali violazioni si hanno, secondo le sentenze di merito, nei seguenti casi: iscrizione di poste non corrispondenti ai fatti; omissione di poste patrimoniali attive e passive; costituzione di riserve occulte in fondi non aventi natura di poste de patrimonio netto.
23 I POSTULATI DI BILANCIO: RAFFORZAMENTO Le clausole generali sono rafforzate dalla previsione di: 1) informazioni complementari (art III comma); 2) deroghe in casi eccezionali (art IV comma).
24 I POSTULATI DI BILANCIO: LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (1) art c.c. (III comma): "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Possono essere le più varie e dipendono dalle particolari caratteristiche ed esigenze concrete: aggiunta di voci negli schemi di bilancio; utilizzo della nota integrativa; redazione di elaborati contabili (ad es. rendiconto finanziario).
25 I POSTULATI DI BILANCIO: LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (2) Esempi operativi di informazioni complementari: effetto sul risultato economico a seguito di significative riduzioni quantitative verificatesi durante l esercizio nelle giacenze di magazzino valutate col metodo LIFO; illustrazione dei criteri di contabilizzazione delle spese sostenute per i programmi di ricerca e sviluppo realizzati nel periodo; notizie in merito a plusvalenze - minusvalenze realizzate in operazioni poste in essere con società controllate; illustrazione del piano di ristrutturazione attuato nell esercizio con particolare riferimento alle eventuali ulteriori fasi di tale piano ancora da effettuare ed agli eventuali relativi oneri da sostenere;
26 I POSTULATI DI BILANCIO: LE DEROGHE (1) Art c.c. (IV comma): "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato."
27 I POSTULATI DI BILANCIO: LE DEROGHE (2) Dalla lettura della norma civilistica si evincono: - l'obbligatorietà della deroga; - l'informazione nella nota integrativa; - la previsione precauzionale di non distribuibilità con costituzione di una riserva specifica I presupposti per le deroghe sono rappresentati da: - l eccezionalità del caso; - la necessità della deroga al fine della rappresentazione veritiera e corretta.
28 I POSTULATI DI BILANCIO: LE DEROGHE (3) Pertanto l obbligo può sorgere in casi molto rari e può riguardare: 1. gli schemi ed il contenuto dello stato patrimoniale; 2. il contenuto della nota integrativa; 3. i criteri di valutazione (costo, capitalizzazioni di costi, ammortamenti, rivalutazioni). La costituzione della speciale riserva deve avvenire come attribuzione dell utile, per non alterare la corretta rappresentazione del risultato (con eccezione per le rivalutazioni). In caso di perdita di esercizio la riserva deve essere formata attingendo dalle riserve disponibili.
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