Stefania Zivelonghi do0ore commercialista revisore legale
|
|
- Camillo Cenci
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Stefania Zivelonghi do0ore commercialista revisore legale
2 PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Norme interne Norme convenzionali Norme comunitarie
3 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Sono accordi bilaterali Stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito vigenti negli ordinamenti nazionali.
4 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Prevedono la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.
5 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Per interessi e royalties prevedono la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario, riconoscendo anche allo Stato in cui è residente il soggetto erogante (Stato della fonte) la possibilità di tassare, ma entro aliquote prestabilite generalmente più basse rispetto a quelle vigenti negli ordinamenti nazionali.
6 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Prevedono, su richiesta del contribuente, il diritto al rimborso da parte dello Stato della fonte, dell'imposta eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito convenzionalmente, oppure, talvolta, il diritto all'applicazione immediata del beneficio previsto, già in sede di effettuazione della ritenuta.
7 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Le competenti Autorità dei due Paesi possono concordare specifiche modalità per il rimborso o per l'applicazione diretta del trattamento convenzionale, che consistono, in sostanza, nell'adozione di appositi modelli.
8 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI I modelli finora concordati riguardano: dividendi, interessi e royalties. Essi contengono le dichiarazioni da rilasciare da parte del beneficiario medesimo in ordine ai requisiti richiesti dalla Convenzione, nonché l'attestazione di residenza rilasciata dall'autorità fiscale del Paese di residenza.
9 INTERESSI MODELLO OCSE ARTICOLO 11
10 ARTICOLO 11 comma 1 Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State
11 ARTICOLO 11 comma 1 Stabilisce il principio generale in base al quale l interesse maturato in un Paese e pagato al residente dell Altro Paese può essere ivi tassato. Tassazione nel paese del beneficiario
12 ARTICOLO 11 comma 1.tuttavia: Non viene sancita la tassazione esclusiva nel paese del beneficiario Per pagamento deve intendersi qualunque forma di messa a disposizione della provvista finanziaria a seguito dell adempimento contrattuale sottostante. La norma si applica solo agli interessi maturati in uno Stato contraente e pagati a residenti dell Altro Stato. Non considera dunque gli interessi maturati in un terzo Stato né quelli pagati alla stabile organizzazione nello Stato di un soggetto residente nell Altro Stato.
13 ARTICOLO 11 comma 2 However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation
14 ARTICOLO 11 comma 2 E consentito allo Stato della fonte richiedere una tassazione non superiore al 10% dell importo lordo corrisposto. La commisurazione del prelievo all importo lordo implica che il percettore vede notevolmente ridotto il guadagno sull operazione, dal momento che la base tassata non tiene conto dei costi sostenuti dal finanziatore. Gli Stati contraenti possono concordare di non applicare la tassazione nel paese della fonte oppure applicarla/escluderla solo per talune categorie di interessi
15 ARTICOLO 11 comma 3 The term interest as used in this Article means income from debt- claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
16 ARTICOLO 11 comma 3 Ai fini dell articolo sono rilevanti gli interessi dovuti su qualunque forma di credito di finanziario (capitale di debito capitale di finanziamento) Il Modello esclude l applicazione dell art. 11 a interessi dovuti a titolo di penalità (es. interessi di mora), ma è consentito agli Stati contraenti prevedere l estensione della norma anche ad essi.
17 ARTICOLO 11 comma 4 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt- claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
18 ARTICOLO 11 comma 4 La limitazione alla tassazione nel paese della Fonte non è soggetta alle limitazioni dell articolo 11 qualora il beneficiario residente nell Altro Stato contraente operi nel paese Fonte mediante una stabile organizzazione e all asset di quest ultima sia riferibile l interesse maturato. Il Modello presume che, nel caso prospettato, l interesse maturato sia tassato nel medesimo Stato in cui di forma (Stato Fonte e Stato in cui opera la stabile organizzazione) e, dunque, non sussistano i presupposti per la limitazione all imposizione.
19 ARTICOLO 11 comma 5 Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated..
20 ARTICOLO 11 comma 5 La limitazione alla tassazione nel paese della Fonte non è soggetta alle limitazioni dell articolo 11 qualora il beneficiario residente nell Altro Stato contraente operi nel paese Fonte mediante una stabile organizzazione e all asset di quest ultima sia riferibile l interesse maturato. Il Modello presume che, nel caso prospettato, l interesse maturato sia tassato nel medesimo Stato in cui di forma (Stato Fonte e Stato in cui opera la stabile organizzazione) e, dunque, non sussistano i presupposti per la limitazione all imposizione.
21 ARTICOLO 11 comma 6 Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt- claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
22 ARTICOLO 11 comma 6 La limitazione alla tassazione nel paese della Fonte vale solo per la remunerazione del debito che le parti avrebbero pattuito in assenza di correlazioni tra di loro. L eventuale eccedenza rispetto a tale importo sarà assoggettata alle norme fiscali degli Stati contraenti senza limitazioni.
23 CANONI MODELLO OCSE ARTICOLO 12
24 ARTICOLO 12 comma 1 Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.
25 ARTICOLO 12 comma 1 Stabilisce il principio generale in base al quale le royalties maturate in un Paese e pagate al residente dell Altro Paese devono essere tassate esclusivamente nel Paese dell effettivo beneficiario. Tassazione nel paese del beneficiario
26 ARTICOLO 12 comma 1 Effettivo beneficiario percipiente (sono esclusi dall applicazione della disposizione coloro che incassano in qualità di agenti o intermediari). La norma si applica solo alle royalties maturate in uno Stato contraente e pagate a residenti dell Altro Stato. Non considera dunque le royalties maturate in un terzo Stato né quelle pagate alla stabile organizzazione nello Stato di un soggetto residente nell Altro Stato.
27 ARTICOLO 12 comma 2 The term royalties as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
28 ARTICOLO 12 comma 2 La disposizione si applica a qualunque forma di remunerazione dovuta per l uso, o il diritto ad usare, oggetti della proprietà intellettuale in campo artistico, scientifico, commerciale e industriale. La norma si applica sia a quanto dovuto in base a contratti di licenza sia a quanto dovuto a titolo di risarcimento per utilizzo indebito. La norma non si applica alla remunerazione per l acquisto dei diritti (diritto di godimento titolarità del diritto).
29 ARTICOLO 12 comma 3 The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
30 ARTICOLO 12 comma 3 Nello Stato della Fonte le royalties sono tassate come reddito della Stabile Organizzazione in quel paese del soggetto beneficiario residente nell Altro Paese, se esse sono riconosciute in riferimento a un diritto o asset della Stabile Organizzazione.
31 ARTICOLO 12 comma 4 Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
32 ARTICOLO 12 comma 4 La limitazione alla tassazione nel paese della Fonte vale solo per la remunerazione de diritto all utilizzo che le parti avrebbero pattuito in assenza di correlazioni tra di loro. L eventuale eccedenza rispetto a tale importo sarà assoggettata alle norme fiscali degli Stati contraenti senza limitazioni.
33 TASSAZIONE INTERNA INTERESSI art.89 TUIR ROYALTIES art. 71 TUIR (imponibile al 75% se acquisiti a titolo oneroso; imponibili al 100% se acquisiti a titolo gratuito) art. 54 c8 TUIR (imponibile al 75% se autore di età > 35 anni; imponibile al 60% se di età < 35 anni).
34 TASSAZIONE IN USCITA INTERESSI e ROYALTIES artt. 26 e segg. DPR 600/73 ritenuta 12,5% - 27% art. 26 quater DPR 600/73 nessuna ritenuta se: beneficiario residente UE beneficiari soggetto passivo di imposta società avente determinata forma giuridica società beneficiaria e società pagatrice appartenenti a un gruppo
La residenza fiscale del Trust L applicabilità dei regimi convenzionali
ollaborazione con ealizzata in collaborazione con SAVONA La residenza fiscale del Trust L applicabilità dei regimi convenzionali Giuseppe Lepore Ragioniere Commercialista in Savona Questioni preliminari
DettagliImpresa e patrimonio di famiglia. La presunzione di residenza in Italia delle holding estere
Incontro di studi Impresa e patrimonio di famiglia La presunzione di residenza in Italia delle holding estere Giovanni Rolle Torino, 10 luglio 2007 LA RESIDENZA FISCALE DI SOCIETA ED ENTI: LA DISCIPLINA
DettagliModulo di rimborso della ritenuta su obligazioni emesse da società
Modulo di rimborso della ritenuta su obligazioni emesse da società PARTE I / PART I DOMANDA DI RIMBORSO PARZIALE / TOTALE dell imposta italiana applicata agli interessi su titoli diversi da quelli emessi
DettagliTassazione dei dividendi. Giacomo Manzana -
Tassazione dei dividendi Giacomo Manzana - www.manzana.it Tassazione dei dividendi in entrata - caratteristiche L art. 44, comma 2, lett. a) del Tuir, come risulta dopo la modifica apportata dal Dlgs n.
DettagliIn bozza le modifiche al Commentario del modello di convenzione Beneficiario effettivo, i chiarimenti dell OCSE
10 Maggio 2011, ore 09:09 In bozza le modifiche al Commentario del modello di convenzione Beneficiario effettivo, i chiarimenti dell OCSE Il 29 aprile scorso, il Comitato per gli Affari Fiscali (CAF) dell
Dettaglidi Marco Mazzetti di Pietralata Estero >> Convenzioni internazionali
I PAGAMENTI DI INTERESSI E ROYALTY TRA SOCIETA RESIDENTI NELL UE di Marco Mazzetti di Pietralata Estero >> Convenzioni internazionali Come noto, con il dlgs 30 maggio 2005 n. 143 ( 1 ) è stata recepita
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 776) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI) di concerto col Ministro delle Finanze (VISENTINI) col Ministro dei Trasporti (SIGNORILE)
DettagliResidenza Fiscale (Exit tax) Francesco Squeo Partner, Belluzzo & Partners Milano, 27 Maggio 2014
Residenza Fiscale (Exit tax) Francesco Squeo Partner, Belluzzo & Partners Milano, 27 Maggio 2014 Normativa interna Residenza persone fisiche art.2 co.2 TUIR Persone che per la maggior parte del periodo
DettagliCIRCOLARE N OTTOBRE 2013
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 22 8 OTTOBRE 2013 Nuova modulistica unificata per richiedere l esonero da ritenuta ovvero
Dettaglipiattaforma di trivellazione o una nave utilizzati per l esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali, allorquando venga oltrepassato un limite
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI BARBADOS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
DettagliPROBLEMI DI TRANSFER PRICING PER LE STABILI ORGANIZZAZIONI. Giuseppe Ascoli. Milano, 5 dicembre 2012
PROBLEMI DI TRANSFER PRICING PER LE STABILI ORGANIZZAZIONI Giuseppe Ascoli La determinazione del reddito della Stabile Organizzazione - Reddito di impresa e stabile organizzazione - Rapporti tra stabile
DettagliGESTIONE DEI DIVIDENDI DA SOCIETÀ ESTERE E DIVIDENDI PERCEPITI DA TRUST
GESTIONE DEI DIVIDENDI DA SOCIETÀ ESTERE E DIVIDENDI PERCEPITI DA TRUST a cura di Ennio Vial Nel presente intervento descriveremo alcune tra le possibili soluzioni fiscali per la gestione dei dividendi
DettagliLe problematiche fiscali dell ebusiness
SCiNTSeminario Formativo del Centro Studi&RicercheSCiNT Strumenti per il Commercio Internazionale: Internet, Contratti, agevolazioni 12-13 giugno 2003 Struttura Congressi Hotel Solara loc. Conca Specchiulla,
DettagliRelazione. In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa è circoscritta alle sole imposte sul. reddito.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL IRAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
DettagliInvestire in Cina: Profili Fiscali e Commerciali
Investire in Cina: Profili Fiscali e Commerciali Operazioni transnazionali. Il trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina Giulio Mazzotti Firenze, 2 Novembre 2015 Agenda Operazioni commerciali
DettagliLa tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: 1. La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che
Dettaglidi una stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, nonché di un impresa che presta
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER
DettagliR E L A Z I O N E. Segue una descrizione delle caratteristiche tecniche della Convenzione in parola.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
DettagliOggetto: ritenute sui pagamenti a soggetti esteri pubblicati i modelli ufficiali delle istanze per l esenzione ovverosia la riduzione
A tutti i clienti Circolare Bolzano, 17 luglio 2013 N. 29/2013 Oggetto: ritenute sui pagamenti a soggetti esteri pubblicati i modelli ufficiali delle istanze per l esenzione ovverosia la riduzione Preliminarmente
DettagliD.SSA ANGELICA BONFANTI INVESTIMENTI STRANIERI IN CINA, TRA TRATTATI BILATERALI D INVESTIMENTO E STANDARD INTERNAZIONALI
D.SSA ANGELICA BONFANTI INVESTIMENTI STRANIERI IN CINA, TRA TRATTATI BILATERALI D INVESTIMENTO E STANDARD INTERNAZIONALI Trattati bilaterali investimento (BIT) - Cina: 110 BIT - Il primo concluso nel 1982
DettagliCategoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 87 22.03.2016 La tassazione dei dividendi percepiti dalle Persone Fisiche non esercenti attività d impresa A cura di Diana Pérez Corradini Categoria:
DettagliFISE Federazione Italiana Sport Equestri
FISE Federazione Italiana Sport Equestri INTERIM DECLARATION OF MEDICINAL TREATMENTS Dichiarazione provvisoria dei trattamenti Italian NF Log Book INTERIM Horse Name : FEI n : FISE n : UELN n : Birth Date:
DettagliRISOLUZIONE N. 89/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 89/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2012 OGGETTO: Interpello. Articolo 23, comma 1, lettere b) ed e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del
DettagliSfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 22.11.2013 Ritenute su royalties corrisposte a non residenti Sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale Categoria: Imposte dirette
DettagliRISOLUZIONE N. 61/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 26 settembre 2013 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Modalità di tassazione, ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni
DettagliCAPITOLO SECONDO MODELLO CUPE
CAPITOLO SECONDO In questo capitolo si riportano le istruzioni alla compilazione e lettura della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati. CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI
DettagliMODIFICHE AL REGIME DEGLI INTERESSI INTRAGRUPPO
Milano, 22 novembre 2011 CIRCOLARE CLIENTI N. 21/2011 MODIFICHE AL REGIME DEGLI INTERESSI INTRAGRUPPO PREMESSA Il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
DettagliIndicazioni in UNICO 2015
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 98 20.03.2015 Dividendi. Società di persone e imprenditori individuali Indicazioni in UNICO 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico
DettagliGestione del personale dipendente inviato all estero
Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria Gestione del personale dipendente inviato all estero 2009 SCGT - All rights reserved.data Indice profili fiscali normativa internazionale i criteri impositivi
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 25 MARZO 2008 Informativa n. 28 E MODELLO 730/2008
DettagliProcedura Market Abuse Allegato B Elenco Strumenti Finanziari. Market Abuse Procedure Annex B List of Financial Instruments
Procedura Market Abuse Allegato B Elenco Strumenti Finanziari Market Abuse Procedure Annex B List of Financial Instruments Procedura Market Abuse Allegato B Elenco Strumenti Finanziari Market Abuse Procedure
DettagliAllegato 2 Definizione di Strumenti Finanziari ai sensi della MIFID. Annex 2 Definition of Financial Instruments, pursuant to MIFID
Allegato 2 Definizione di Strumenti Finanziari ai sensi della MIFID Annex 2 Definition of Financial Instruments, pursuant to MIFID Allegato 2 Definizione di Strumenti Finanziari ai sensi della MIFID Annex
DettagliQuadro SK COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE
Quadro SK COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA Il quadro SK deve essere
DettagliLa tassazione dei dividendi nella nuova Convenzione Italia-Usa
6004 APPROFONDIMENTO La tassazione dei dividendi nella nuova Convenzione Italia-Usa di Piergiorgio Valente L art. 10 della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni, siglata dall Italia e dagli Usa
DettagliCriteri internazionali di tassazione. Economia dei tributi_polin 1
Criteri internazionali di tassazione Economia dei tributi_polin 1 Principi di tassazione internazionale dei redditi: principio di residenza Principio di di residenza: i i redditi percepiti all estero sono
DettagliIl test valuta la capacità di pensare?
Il test valuta la capacità di pensare? Per favore compili il seguente questionario senza farsi aiutare da altri. Cognome e Nome Data di Nascita / / Quanti anni scolastici ha frequentato? Maschio Femmina
DettagliEuropean Patent Litigation Certificate EPLC. COMMENTI SICPI SU RULES 11 E 12
European Patent Litigation Certificate EPLC COMMENTI SICPI SU RULES 11 E 12 www.sicpi.org segreteria@sicpi.org AGREEMENT ON EPC Art. 48(2) 2. Parties may alternatively be represented by European Patent
DettagliLa nuova ritenuta sui prestiti obbligazionari esteri garantiti
Fisco e Estero di Ennio Vial La nuova ritenuta sui prestiti obbligazionari esteri garantiti Le modifiche apportate dalla Manovra L articolo 23 del D.L. n.98/11, convertito in Legge, con modificazioni,
DettagliARRANGEMENT FOR A STUDENT EXCHANGE between University College London and The Scuola Normale Superiore, Pisa
ARRANGEMENT FOR A STUDENT EXCHANGE between and The Scuola Normale Superiore, Pisa Preamble 1. The Faculty of Arts and Humanities (FAH) of (UCL) and the Scuola Normale Superiore of Pisa (SNS) have agreed
Dettaglidell Attività Bancaria
Profili Fiscali dell Attività Bancaria Milano, 26 ottobre 2012 Sezioni Fiscalità dei Contratti di Finanziamento; Fiscalità dei Contratti di Finanziamento; Fiscalità della Banca e dell Impresa Finanziata;
DettagliCriteri internazionali di tassazione dei redditi. Economia dei tributi_polin 1
Criteri internazionali di tassazione dei redditi Economia dei tributi_polin 1 Principi di tassazione internazionale dei redditi: principio di residenza Principio di di residenza: i i redditi vengono tassati
DettagliEsemplare n.1 per l'amministrazione fiscale italiana Sheet nr.1 fo r the Italian tax authorities
R/GB. - I/2 Esemplare n.1 per l'amministrazione fiscale Sheet nr.1 fo r the Italian tax authorities DOMANDA DI RIMBORSO PARZIALE-APPLICATION FOR PARTIAL REFUND * TOTAL-FOR TOTAL REFUND * applicata sugli
DettagliQuadro SH REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI
Quadro SH REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI
DettagliONERI FISCALI PER STRANIERI IN CINA
ONERI FISCALI PER STRANIERI IN CINA Riccardo Benussi Associate Shanghai office Vicenza 07 ottobre 2015 www.dezshira.com Questioni cardinali Quali oneri fiscali per stranieri in Cina Stabile organizzazione
DettagliIl diritto tributario internazionale, le consuetudini e i trattati internazionali
Il diritto tributario internazionale, le consuetudini e i trattati internazionali Prof. Giuseppe Melis Università LUISS Guido Carli Università degli Studi del Molise Data di realizzazione: ottobre 2012
Dettagli730, Unico 2016 e Studi di settore
730, Unico 2016 e Studi di settore N. 18 31.03.2016 730: dividendi di fonte estera Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 A cura di Gioacchino De Pasquale Nella presentazione del Modello 730 2016,
DettagliSeminari - Ulteriori attività formative (art.10, lettera D, altre conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro)
Corso di Laurea Magistrale Management delle imprese Seminari - Ulteriori attività formative (art.10, lettera D, altre conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro) 1 Corso di Laurea Magistrale:
DettagliCIRCOLARE N. 26/E. Roma, 21 maggio 2009
CIRCOLARE N. 26/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 OGGETTO: Modifiche alle ritenute sui dividenti corrisposti alle società e agli enti residenti nella UE e nei Paesi aderenti
DettagliDoppia imposizione: il meccanismo del credito d imposta
7307 APPROFONDIMENTO Doppia imposizione: il meccanismo del credito d imposta di Salvatore Mattia (*) e Caterina Alagna (**) Al fine di neutralizzare o limitare la doppia imposizione di redditi prodotti
DettagliSTATUTO DELLE NAZIONI UNITE (estratto) Capitolo XIV CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA STATUTO DELLE NAZIONI UNITE (estratto) Capitolo XIV CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Articolo 92 La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo
Dettagli730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 66 09.06.2016 La tassazione dei redditi da lavoro dipendente estero Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico A cura di Diana Pérez Corradini
DettagliNewborn Upfront Payment & Newborn Supplement
ITALIAN Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Ormai manca poco al parto e devo pensare alla mia situazione economica. Ho sentito dire che il governo non sovvenziona più il Baby Bonus.
DettagliSommario. Azienda in America Modulo 4 Lezione 6. Richiesta del codice fiscale societario e personale
Tutti i documenti digitali di questo corso (PDF, MP3, QuickTime, MPEG, eccetera) sono firmati con firma digitale e marcatura temporale ufficiali e sono di proprietà dell'autore. Qualsiasi tentativo di
DettagliRisoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003
Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale
DettagliContributo per l assistenza all infanzia
ITALIAN Contributo per l assistenza all infanzia Il governo australiano mette a disposizione una serie di indennità e servizi per contribuire ai costi che le famiglie sostengono per l assistenza dei figli
DettagliIRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa
Ai gentili clienti Loro sedi IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la legge di Bilancio 2017 è stato introdotto un nuovo
DettagliLe principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione
Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione Dr. Francesco Nobili Unindustria Reggio Emilia Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Reggio Emilia, 8 ottobre 2015
DettagliL IRAP NEGLI ENTI LOCALI
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L IRAP NEGLI ENTI LOCALI Dott. Alessandro Nonini 12 Ottobre 2010 - Auditorium di Milano PRESUPPOSTI OGGETTIVO: esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata
DettagliAFFITTO A RISCATTO: IL NUOVO REGIME FISCALE
AFFITTO A RISCATTO: IL NUOVO REGIME FISCALE Sommario 1) Premessa 2) Caratteristiche del contratto 3) Cedente che agisce in regime d impresa 3a) Fase di godimento dell immobile 3b) Esercizio del diritto
DettagliUniversità La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma Tassazione dei redditi di fonte estera e redditi dei non residenti Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli I II PARTE 1 Tassazione dei redditi di fonte estera Rilevanza
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 382 14.12.2016 Credito d'imposta estero Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 108 del 24.11.2016 Categoria: Fiscalità internazionale Sottocategoria:
DettagliVicenza, 14 Febbraio 2013 PM-2013
2012 Vicenza, 14 Febbraio PARTE III Le (ex) NOVITA del 2011 (Cud( 2012) Vicenza, 14 Febbraio Il punto 1: il Contributo di Solidarietà Il punto 1: il regime del TFR e del TFM > 1 mln Il punto 1: Il rientro
DettagliR E L A Z I O N E. Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l Italia all Articolo 2, paragrafo 3, l IRPEF, l IRES e l IRAP.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
DettagliLa tutela dei dati nei processi di outsourcing informatico in India
Cloud computing e processi di outsourcing dei servizi informatici La tutela dei dati nei processi di outsourcing informatico in India Domenico Francavilla Dipartimento di Scienze Giuridiche Università
DettagliLa tassazione delle attività finanziarie II. Cod CLMG Scienza delle Finanze
La tassazione delle attività finanziarie II Cod. 6061 CLMG Scienza delle Finanze La tassazione delle rendite finanziarie in contesto internazionale Problema: 1. Come tassare i redditi che i residenti conseguono
DettagliDefinizione di doppia imposizione internazionale
Definizione di doppia imposizione internazionale Doppia imposizione giuridica: imposizione di imposte similari di due (o più) Stati in capo al medesimo contribuente sul medesimo presupposto impositivo
DettagliIl trattamento fiscale dei redditi finanziari dei non residenti (2)
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti Il trattamento fiscale dei redditi finanziari dei non residenti (2) Dall' esenzione prevista dall articolo 26-bis del Dpr 600 del
DettagliR/GB-I/3 Esemplare n.1 per l'amministrazione fiscale italiana Sheet nr.1 for the Italian tax authorities
R/GB-I/3 Esemplare n.1 per l'amministrazione fiscale Sheet nr.1 for the Italian tax authorities DOMANDA DI RIMBORSO PARZIALE-APPLICATION FOR PARTIAL REFUND * applicata sui canoni pagati da residenti dell'italia
DettagliP R O T O C O L L O ARTICOLO I
P R O T O C O L L O DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI FISCALI,
DettagliOGGETTO: Richiesta di disapplicazione della disciplina prevista dell articolo 167 del TUIR per una società localizzata in Svizzera.
RISOLUZIONE N. 427/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Richiesta di disapplicazione della disciplina prevista dell articolo 167 del TUIR per una società localizzata
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 309 10.10.2016 La tassazione degli interessi su finanziamenti esteri Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 84 del 29.09.2016 A cura di Marta Bregolato
DettagliIn che modo ripagherà l investimento di tempo e di denaro che è stato necessario per crearla e per gestirla?
Tutti i documenti digitali di questo corso (PDF, MP3, QuickTime, MPEG, eccetera) sono firmati con firma digitale e marcatura temporale ufficiali e sono di proprietà dell'autore. Qualsiasi tentativo di
DettagliSEMINARIO ASSIOM FOREX US ELECTIONS
SEMINARIO ASSIOM FOREX US ELECTIONS Game change? (expectations, possible reactions, fx view) Diana Janostakova FX&MM Trader Milano, 4 novembre 2016 1 AGENDA 1. Actual expectations & market movements 2.
Dettaglie-privacy 2012 Open data e tutela giuridica dei dati personali
e-privacy 2012 Open data e tutela giuridica dei dati personali Milano, 22 giugno 2012 Prof. Avv. Alessandro Mantelero Politecnico di Torino IV Facoltà I. Informazione pubblica ed informazioni personali
DettagliAppunti euroritenuta. Torino 30 giugno 2015
Appunti euroritenuta Torino 30 giugno 2015 Agreements between the EU and five European countries On 2 June 2004, the Council adopted a Decision on the signature and conclusion of an Agreement between the
DettagliTutti i diritti riservati
CAPITOLO 6 - LE RIMANENZE E IL COSTO DEL VENDUTO Problema 6.1W, X, Y e Z The completed table is shown below. Each deduction involves the basic inventory equation. Ending inventory = Beginning Inventory
DettagliLA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI
Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
DettagliOrdinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta
Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta Allegato, cifra II Conformemente all articolo 5 dell ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 1 sul computo globale d imposta, la distinta degli figurante
DettagliLA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI
Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
DettagliDICHIARA. DICHIARA INOLTRE ai sensi dell art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 165/2001
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE COMUNICAZIONE DATI PER INQUADRAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE N.B. Al momento del pagamento il presente modello deve essere accompagnato dal modulo Richiesta di
DettagliCIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa
CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 settembre 2012 OGGETTO: Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto
Dettagli5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO
5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO I soggetti di cui all articolo 54 determinano il reddito imponibile applicando all ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (principio di cassa) un coefficiente di redditività
DettagliNOTA PER LA COMPILAZIONE: OVE LE DOMANDE PROPONGANO UNA RISPOSTA CON OPZIONI PREDEFINITE, BARRARE QUELLA SCELTA. HEAD OFFICE ADRESS (Indirizzo)
QUESTIONARIO PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL GRAFOLOGO NOTA PER LA COMPILAZIONE: OVE LE DOMANDE PROPONGANO UNA RISPOSTA CON OPZIONI PREDEFINITE, BARRARE QUELLA SCELTA
DettagliQUESTIONARIO PROPOSTA RC PROFESSIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
QUESTIONARIO PROPOSTA RC PROFESSIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma claims made. Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati,
DettagliPROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016
PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma
DettagliMilano, 16 febbraio 2012 Dott. Norberto Arquilla
Riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011, D.L. 216/2011 convertito il 15 febbraio 2012, D.L. 2 del 2012
DettagliPannello LEXAN BIPV. 20 Novembre 2013
Pannello LEXAN BIPV 20 Novembre 2013 PANELLO LEXAN BIPV Il pannello LEXAN BIPV (Building Integrated Photovoltaic panel) è la combinazione di una lastra in policarbonato LEXAN con un pannello fotovoltaico
DettagliLa consulenza finanziaria nella prospettiva della MiFID2. Massimo Scolari Segretario generale Ascosim
La consulenza finanziaria nella prospettiva della MiFID2 Massimo Scolari Segretario generale Ascosim 1 Informazione al cliente sulla tipologia di consulenza Art. 24.4 a) in caso di prestazione di consulenza
DettagliNOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI FINANZIARI. Dott. Gianluca Odetto
NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI FINANZIARI Dott. Gianluca Odetto NOVITÀ DEL DL 138/2011 PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA L intervento del legislatore (art. 2 co. 6-34 del DL 138/2011) è finalizzato
DettagliTASSAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE
TASSAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE PROBLEMI TRADIZIONALI Difficoltà di accertamento Tutela del risparmio Problemi PROBLEMI LEGATI A INTEGRAZIONE INT.MKT CAP. Difficoltà di accertamento redditi esteri
DettagliEPIC 2008: Quo Vadis? Good Time for a Change Rome, September 25 th 26 th - 2008. Via G. Paisiello, 33 00198 Roma Tel. 06 845661 Fax 06 8419500
Il regime fiscale dei fondi d investimento immobiliare alla luce delle recenti modifiche legislative (D.L. n. 112/2008) The tax regime of Italian real estate investment funds further to recent legislative
DettagliCommissione Fiscalità Internazionale. Aspetti internazionali della trasparenza fiscale ex art.115. del TUR. 15 febbraio 2006 dott.
Commissione Fiscalità Internazionale fiscale ex art.115 del TUR Punti trattati Aspetti generali della Trasparenza fiscale per i soci non residenti; Modifiche apportate dall art.7 del Decreto Correttivo
DettagliFiscal News N. 334. Cessione di partecipazioni estere. La circolare di aggiornamento professionale 04.12.2013. Potestà impositiva
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 334 04.12.2013 Cessione di partecipazioni estere Potestà impositiva Categoria: Imposte dirette Sottocategoria: Varie La tassazione della plusvalenza
DettagliIL QUADRO RF E LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D IMPRESA. Dott. Enrico ZANETTI
IL QUADRO RF E LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D IMPRESA Dott. Enrico ZANETTI Dottore Commercialista, Coordinatore Ufficio Studi di Presidenza CNDCEC Diretta 9 maggio 2011 CESSIONE LEASING IMMOBILIARE TELEFISCO
DettagliAIFI Seminario Tax & Legal
AIFI Seminario Tax & Legal La Direttiva AIFM e l internazionalizzazione delle strutture di gestione Gli aspetti fiscali: opportunità e criticità delle strutture di gestione internazionali Mercoledì 6 giugno
DettagliVoluntary disclosure. Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati. Dott.
Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati Dott. Salvatore Sanna REDDITI DI CAPITALE NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE Con riferimento al calcolo analitico dei
DettagliL AGENTE PAGATORE ART. 4 DIRETTIVA 2003/48: ART. 8 DIRETTIVA 2003/48: DEFINIZIONE DELL AGENTE PAGATORE
ART. 4 DIRETTIVA 2003/48: DEFINIZIONE DELL AGENTE PAGATORE COMMA 1: DEFINIZIONE COMMA 2: COMMA 3: DISPOSIZIONI PARTICOLARI: AGENTE PAGATORE ALLA PERCEZIONE ALTRI ARTICOLI DELLA DIRETTIVA DISCIPLINANO L
DettagliFiscalità Diretta e Indiretta del Trust
Fiscalità Diretta e Indiretta del Trust Avv. Stefano Loconte Loconte & Partners Studio Legale e Tributario 1 Convenzione de L Aja dell 1 luglio 1985 Art. 19 La Convenzione non pregiudicherà la competenza
DettagliIl nuovo regime fiscale di interessi passivi e royalties pagati a non residenti: recepimento della direttiva 2003/49/Ce
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 25 AGOSTO 2005 Il nuovo regime fiscale di interessi passivi e royalties pagati a non
DettagliRoma, 28 luglio A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - L.EUROPEA _COM_2016_140
Roma, 28 luglio 2016 A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - L.EUROPEA2015.2016_COM_2016_140 OGGETTO: Dir. 2014/86/UE-Dir. UE 2015/121-Dir. UE 2015/2060-L. 122/2016 Riferimento analitico: Direttiva 90/435/CEE
Dettagli