CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 01 GENNAIO 2OIO 31 DICEMBRE 2012 NATIOI{AL COLLECTIVE LABOUR. AGREEMENT OI.ST JANUARY 2O1O 31ST DECEMBER 2012

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1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 01 GENNAIO 2OIO 31 DICEMBRE 2012 NATIOI{AL COLLECTIVE LABOUR. AGREEMENT OI.ST JANUARY 2O1O 31ST DECEMBER 2012 h?

2 COSTITUZIONE DELLE PARTI Addi' 14 luglio 2011 in Roma, FArRo (Foreign Airlines rndustrial- Rel-ations organization) rappresentata dal presidente sig. Luciano Neri e dar segretario generale Sig. Giulio Berardi e dai membri del- comitato esecutivo Sio.re crisrina Del Guerzo, Marina Crespi, Rosamaria Azanedo-Lopez/. FrLT/cGrL Nazional-e, Regionali e Territoriali- settore Trasporto Aereo rappresentata dai SiSS. Mauro Rossi, Antonio cepparuj-o, cesare MaieJ-l-o, Stefano Croce, Vincenzo Giorgio; Frr/crsl Nazional-e e Regionali - settore Trasporto Aereo - rappresentata dai Sigg. Giovanni Luciano - Segretario Generale, Francesco persi - Coordinatore Nazional-e, Mauro carlettí - Dipartimento Nazionale, Francesco sorrentino - Sccrol- Lorrv ari n ^caronal Roai r Lazio, Alfredo Rosal-ba - Segretario Regionale Lombardia, Corrado Di Vincenzo - Dipartimento Regionale; UTLTRASPORTT Nazional-e e Regionali - settore Trasporto Aereo rappresentata dai Sigg. Luigi Simeone - Segretario Generale, Marco Veneziani Segretario Nazionale, Vittorio Truosol-o e Giancarl-o Serafini - Resoon.sahri -ivvrv'^vqv4*+ I i ctel Dipartimento Nazionale,. UGL TRASPORTT - rappresentata da Fabio Mill-och - segretario Nazional-e Federazione Trasporti, Francesco Al-fonsi - Segretario Nazional e vaucsvrrd Cateoor.i: Trasnort Lv o ns!ev, aercn Fabio r duru paol-ucci rdoj-ucca - Resnons:hi!\euyvrrrqurrc I o rrd ^r;;y:.";:'inril"""**" Ziona]-e FAIRO, Tonino Muscolo - Responsabile organizzalivo, Demetrio Egidi - Responsabil-e NazionaLe personale di terra; l - ^^-+^^l*^ eorì ra pareecrpazione delle rispettive Rappresentanze Sindacali AziendaLi hanno stiotriafo i I nrr.5snlg CONTRÀ,TIO COLLETTIVO NA,ZIONAIE DI I,AVORO val-evol-e per i quadri, 9fi impiegati ed operai dipendenti darre Compagnie di Trasporto Aereo operanti in Italia ed aderenti al_la FAIRO I,, ttt rq ( f.-\o: ú-tu

3 P R E M E S S A fì presente contratto si articola in due parti: PARTE GENERALE PARTE SPECTFTCA I trattamenti economici e normativi stabil-iti dal presente contratto sostituiscono integralmente neila Ioro globalità quelli precedentemente in tri nnra nar nl i imni en:tì orl Ònèrei clinenclenti rìol I e Comnaoni vfvurs frtlyrsvalr vy9rar urt,errverrl vvrrrtjqyrrtu o Àaroo arìoronl-i ìrc! Yrr alla FATRO, come da fista allegata. Tl nrcqcnl_o uv r-nntratto er stato redatto in lingua itafiana ed in lingua inglese ma l/!vvlrr si concorda che in caso di controversie sulla interpretazione, farà rif erimento e f ede i.l- testo italiano ',/ '' /2,4 r;

4 T.ISTA COMPAGNIE AEREE ASSOCIA,TE ATLA FAIRO AEGEAN AIRLINES AEROLINEAS ARGENTINAS AIR ALGERIE AIR CANADA A]R FRANCE A]R INDIA AIR MALTA AIR MAURITIUS ATR SEYCHELLES AMER]CAN AIRLINES ALL NIPPON AIRViAYS AUSTRIAN AIRLINES BTMAN BANGLADESH AIRLINES BR]TISH A]RVIAYS CARGOLUX CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHINA AIRLINES CHINA EASTERN CONTINENTAL AIRLINES CSA - Czech Airl-ines CYPRUS AIRWAYS CUBANA DE AVIACION DELTA AIRWAYS EGYPTA]R EL AL - Israel- Airlines EMIRATES ETHTOPIAN A]RLINES ETIHAD F]NNAIR IRAN AIR JAT AIRWAYS K L M - Roya1 Dutch Airl-ines KOREAN A]R KUWAIT A]RV{AYS LIBYAN ARÀB AIRLINES LOT Polish Airlines M E A - Middle East Airl-ines MALAYSIA AIRLINES NIPPON CARGO AIRLINES P I A - Pakistan Intl- Airlines QANTAS AIRWAYS QATAR AIRVIAYS ROYAL AIR MAROC ROYAL JORDANIAN Airl-ines S A S - Scandinavian Airlines SAUDIA -Saudi Arabian Airlines SINGAPORE AIRLINES SN Brussel-s Airlines SYRIAN Arab AirLines SVIISS TNTERNATIONAL TAAG Angofa Airl-ines TAAM Lineas Aereas S,/A TAP _ AIR PORTUGAL TAROM T M A - Trans Mediterranean Airways TUNIS AIR THY - TURK]SH A]RL]NES UN]TED ATRLINES USAIR K -ElÀ

5 PARTE GENERALE CÀ,PO T- REI"AZIONI TNDUSTRTA-T,I e Art. 1 c Arl. 2 e Art. 3 c Art. 4 o Art. 5 Modello relazioni di informazione e consul-tazione Articofazione dell-a contrattazione coll-ettiva Diritti sindaca.l-:- AssembLee Affissioni e bacheche CAPO TT- TUTEI,E SOCIAII r e o e o r o Art, Art, Art. Art, Art, Art. Art, 6 Tnesicndìncndap26 ed etilismo? Àr^l ^^ri ^ -*- ----*aii H tvt^hhì hfr 9 Lavoratori diversamente abili ''1 0 Pari onnn11-rrnilj l-1 Lavoratori Studenti 12 Tutefa del1a maternità, congedi, aq<an7é o v narmóc^- ve!lrruuù! CAPO ITT - MERCATO DEL LAVORO o c e c o Art. Art. Art, Art. Art. L3 Contratto a tempo parziale 14 Contratto a tempo determinato 15 Apprendistato 16 Contratto di inserimento,/reinserimento 17 Contratto di somministrazione CAPO IV _ IL R.A,PPORTO DT LAVORO o Art 18 Visite di inventario e personal-i o Art, 19 Disposizioni e rego.l-amenti azi-endali e Art. 20 Applicazioni ed inscindibilità detl-e norme contratluali c Art. 21 Decorrenza e durata CAPO V _ PREV]DENZA COMPLEMENTARE Art 22 Previdenza Iementare,/',rt, L../',/''j, rì./t/ 1 U // //l /(,),1,,., /.-',r/ '< L/ -P$A

6 PA,RTE SPECIFICA. A r t Art A r t Art.4-. A r t Art.6-. A r t A r t A x t Art o A,rt Assunzlone & Documenti relativí Periodo di prova Suddivisione del personal-e e declaratorie Mutamento di Mansioni Orario di lavoro Giorni festivi e ríposo settimanale Festività soppresse Lavoro straordinario diurno, festivo e notturno Stipendi minimi mensii-i Aumenti di anziani_tà Tredicesima e quattordicesima mensilità - ind.ennità varie - r Art Art r Art. L4 -. Art Art r Art r Art r Art r Art r Art. 2L - r Art Axt r A,rt Art Art r Art Art. 2A -. Art Rinùcorso spese di trasporto Elementi e computo del-la retribuzione Elemento integrativo di anzianità (E. LA. )! erle Mi s s ioni Tras ferimento Divise e indumenti di l-avoro Malattie e infortuni Infortuni ed assicurazioni Servizio mil-itare Di.scinlin: :zicndeìc ad nl-rhìinhi ue! dai dinanàon+-i ulpsrrueltl! Sanzioni disciplinare Preavviso e dimissioni Trat.tamento di fine rapporto Morte del- l-avoratore Condizioni di miqlior favore Commissioni paritetiche Quadri

7 PARTE GENERALE CAPO I- RETAZION] INDUSTRIAIT ART. 1 - MODELLO REI,AZTONI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE Si individuano quali valori di riferimento per i1 presente contrat.to l-a centralità dell'autonomia nell-a gestione delle probj-ematiche e delle linee evolutive del rapporto di l-avoro e 1a strategicità de1 sistema di relazioni industriali quale strumento di governo di processi settoriai-i e aziendali, final-izzato afla creazione di un sistema di regoj-e certe e condivise, in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese, ----^+^^,{^ -r ^nnfomnn I: rr:lnrizzazione e Io svìirrono clelie nrofessionalità ed 9OrdlrLEIrUU Of UVtlLclrr}Ju/ f,a vajvi LLLaLLvLIe s au r i I nninrznraìmon].6 delle risorse umane agli obiettivi di qual_ità. Con particolare riferimento aìla tota-l-e comune e complessiva soddisfazione del modell-o di relazioni industriali, si fa riferimento ad un assetto rel-azionale che sia fattj-vamente orientato aiia prevenzione ed af superamento dei motivi di conflitto, con particolare riguardo alia funzionalità del-i'assetlo conlrattual-e ed ad una dinamica del-l-e rel-azioni di lavoro che s ia impront ata aì raggiungimento dei risul-tati di poj-itica dei redditi e del-l-' occupazione stabititi da Governo e Parti Sociali ed al perseguimento di una gest.ione nnnj-rnl I al- : î^a -,-:retta e prografimabile del costo del- lavoro, nonché di model-li e strumenti di flessibifità adeguati al-.le esigenze presenti e future del settore. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE e Partendo dalfa condivisa esigenza di realizzare, euale momenlo orra l i f ì.í l i rìn sì sf e--.r.l ^--f ^-.1 yuqrj r-enie nei rrvmy}/v! r:nnnrf Lr si olriuaudir, ndan: Ull ùid LEltLo uf LsLrPo prioritario '--zi one imorontato crr'l I : 1- r: qn: Tèîza e su.lla tempestività nonché IJor sul- ruo.io propositivo dell-e oolss, si individuano i seguenti obiettivi: c Rispondere tempestivamente al-l-e sfide del- mercato mediante miglioramenti del-f'efficienza gestionale/ def-ia qualità dei servizi, della produttività' in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse umane; o Le parti, su reciproco riconoscimento dei ruoli e su-i rispetto del-fe dist.inte prerogative, intendono assicurare Ìo sviluppo del-1a capacità competitiva dell-e compagnie quale condizione essenziale per confrontarsi val-idamente con l-a concorrenza neffa progressiva globali'zzazione dei mercatr. Tenuto conto del ruolo essenzial-e in tal senso svolto da un razionafe ed efficiente assetto, in tutti i suoi l-ivell-i, de1 sistema di rel-azioni sindacal-i, nèr l: aoefinnc 6lsi fl-ussi di informazíone, si ravvisa J-'opportunità di dotarsr r-r di un model-l-o rel-azional-e articolato su due livel-l-i: FAIRO e azienda.le. Livello FAIRO Con particolare riferimento al quadro generale dei Trasporto Aereo, ai suoi mutamenti ed al.le implicite dinamiche evol-utive, 1'associazione FAfRO, in un contesto di efficienti rel-azioni industriafi quafora si verificassero nei corso dell'anno aggiornamenti significativi di tali programmi riferiti al- mercato italiano ed a richiesta del-l-e OO/SS dei l-avoratori, trasferirà alìe oolss nazional-i firmatarie def CCNL l-e informazioni refative a: Evo-Iuzione del- mercato, con particol-are riferimento agli indicatori macroeconomici rilevanti per i1 settore e le eventual-i imp.iicazioni ^,. t 1 r ^^^,.*- -.ì sufi' occupazrone; o Andamento e previsi-one del- rapporto domanda-offerta di trasporto passeggerr e merci; o Anal-isi dell-a struttura dei mercato nazional-e, internazionale e intercontinental-e, comprensivi dei vo.iume di mercato presidiati. Le parti convengono/ in preserlza di riorganizzaz:'onl' aziendali che prevedano liste di f-avoro, di indivj-duare congiuntamente ( _.,,4n C,.$---...'i!/,,/.. lkk' -. \,". lrh -=

8 mobilità per l-a rico.l-l-ocazione dei lavoratori espulsi dai processi di ristrutt.urazione presso aziende associate alla FAIRO. n '^1 ^ -nche ó Ldrv ùuvpu, a. avvalendosi di supporti esterni, verrà istituita una banca dati con le caratteristiche professional-i dei l-avoratori coinvolti, final-izzata af Ìa f ormazione ed aiia ricol-l-ocazione occupazional-e. LiveIIo complessivo di azienda A tai proposito, 1e compagnie esporranno nel corso del-l-'anno so-l-are al-fe OO/SS nrzi nn:l i o roai.9113.ii/ territoriaf i stipul_anti: o L'and"^"nto relativo ai dati di traffico, ÍvÍ comprese indicazioni d* trend con specifico riferimento a particol-ari aree di interesse cl-r:l_ani nn r Le prjspett.ive r- --tacquisizioni e,/o accordi commercial-i con altre compagnie/imprese di sviluppo del-l-e attività anche con riferimento ad o L'andamento della produttività, del livetlo di efficienza e del-l-a qualità del servizio correlato a.l-l'anno precedente ed in rapporto, ove possibile, ^^n i n.innin:lì '^n^^rrórlti di riferimento e con l-e esiqenze di mercato r T,e nrosnetfive nroclttftive e le cnnqcarrontì vvrrreyuelllr nrorli qìnni.li ur rrrveollrltstllf,/ inrzaqt.ìmanl. i IJrsvrùrvlll nonché i rel-ativi aggiornamenti dei progetti precedenti con le prevedibilr implicazioni su occupazione, condizione di l-avoro, condizioni ambientali,/ecologiche i sicurezza sul- l_avoro Art. 2. ARTICOLAZIONE DELLA CONTRATTA.ZIONE COLLETTM Premessa T ro D=r''-j u! L f, i^ -elazione all-a fase transitoria in cui cadono i rinnovi dei CCNL, oggetto def presente rinnovo e per í quali Ie OO.SS. hanno attivato tavol-i di confronto per la definizione della parte normativa, in considerazione deila intervenuta nuova disciplina sulla riforma degli assetti contrattuali e dell-e disposizioni t.ransitorie contenute negli accordj- interconfederali deì 22 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009, convengono sul.la seguente articol-azione: Contratto Nazionale 2. IL contratto nazionale disciplina tutti gli costituisce fonte di regolamentazione degli def inendo al-tresi f unz j-oni, ambiti e tempi livell-o. e lemenf ì clel rannorf o cli l:rrorn g aspetti normativi e retributivi, defla contrattazione di secondo 3. I1 contratto individua materie ed istituti propri del- l-ivel-lo nazionale non J^-^^-L;l.l oerogadl-rr a rrvel-l-o l-ocale nonché materíe ed istituti di competenza del- Iivello aziendal-e diversi e non ripetitivi rispetto ai primi. 4.Nel-l'ambito del-ie competenze fondamentali def livel-io nazionale rientrano in 'a-etsl ^^l --^. IJA! LIUUIO! E. r Le rel-a zioni industrial-i r I diritti sindacal-i r Le declaratorie delf inquadramento e Orario di favoro r f1 sistema retributivo Contratto Aziendale o di secondo livello 5'Nell-'ambito della disciplina quadro stabilita dal CCNL ed in conformi-tà ar contenuti, ai criteri ed al-l-e modalità ivi disciplinate, è previsto un rinvio a Iivell-o aziendal-e per Ie seguenti materie:. Aspetti applicativi in materia di orario di 1avoro flrrnl \ u!4 flessibilità della prestazione e regimi d'orario). Aspetti applicativi riguardanti Ie tipologie contrattual-i,/

9 o 0 EffetLi locali di significative riorgani zzazioni del- Iavoro o settorial-i/aziendali, ambiente di lavoro per gli aspetti specificatamente connessi a particol-ari situazioni settoriali,/aziendafi. Criteri e modal-ità di util-izzazione del Fondo Social-e Banca del-l-e ore - che sarà possibile istituire e destinare ad ogni singolo dipendente, con i criteri e Ie modalità stabilile in ogni Compagnia tenuto.orrto delle esigenze di carattere organi zzativo ed in accordo con le oo.ss. Ambiente di favoro/visite mediche (con richiamo afla specifica di legge na zi onale ) Indennità di certificazione brevetto, ovvero riconoscimento di al-tra natura per i favoratori che svolgono attività di manutenzione aerea (nell'ambito deffe direttive di Casa Madre) fndennità non trattate nef CCNL 6. per assicurare I'effettività nonché 1'esigibilità defla diffusione del-la contrattazione di secondo livelto in favore dei lavoratori di aziende prive di tafe strumento, le parti firmatarie il- presenle contratto, in armonia con l-e finalità convenute, si attiveranno per un monitoraggio congiunto ai fine di verificare 1e compagnie carenti delta contrattazione aziendale o di secondo Iivello e porre in essere 1e iniziative atte ad uniformare correttamente Sli elementi decretati nel- CCNL FAIRO/ entro i 12 mesi dafla stipula del presente contratfo. La disdetta degli accordi di secondo livello dovra'essere presentata entro i termini previsti dagli stessi. 7. Le proposte di rinnovo del-i'accordo di secondo l--ivell-o, sottoscritte cono-ì rrniamente dafie OO, SS. stipulanti il contratto nazionale, devono essere preéentate all-'azienda in Lempo util-e per consentire 1'apertura detla trattativa à,,o mesi orima detl-a scadenza dello stesso; I'azienda che ha ricevuto l-e proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dall-a data di ricevimento delle stesse, Durante i due mesi successivi atl-a data di presentazione del-ie proposte di rinnovo e per i1 mese successivo afla scadenza del conl-ratto/ comunque per dei períodi compj-essivamente pari a tre mesi dalia data di presentazione dell-e proposte di rinnovo, l-e parti non assumeranno iniziative unil-aterafi né procederanno ad azioni dirette. ART. 3 DIRITTI STNDACAIT (.AGIBILITA/ SINDACALI) I componenti fe RSA hanno diritto, per I'espletamento dei loro mandato, nel-l-,ambito aziendale, a permessi in conformità a quanto previsto dagli art. 23 e 24 della legge n. 3OO/10, garanlendo idonee soluzioni ai fini del- mantenimento defle singol-e condizioni di miglior favore pattuite. I rrermes.qi verranno richiesti con al-meno 24h di anticipo all-a direzione aziendal-e e verranno concessi compatiblfmente con 1e esigenze tecnrcoaziendal-i. 2. In aggiunta ai permessi sindacali di cui agli art ' 23 e 24 deìfa legge 3OO/10 l-'azienda potrà concedere, a seguito di congruo preavviso da parte del-ie OO.SS., permessi non retribuiti, compatibij-mente con le esigenze tecniche, organizzatíve e produttive, per Ia partecipazione a corsi di formazione sindacafe non superiori a 15 gg al-f'anno' 3. In conformit.à con 1e disposizioni de-ll-'art. 30 delfa legge 300/10 ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazional-i e regionaj-i/territoriali dell-e OO/SS stipulanti, venqono riconosciuti i 'l ncrmeqs i retri hrli t- ì ner t cqnl pf.amento delle f oro funzioni. PErrrrErrr u+ ye! 4. iu funzioni e cariche sopra menzionate e Ie relative variazioni, dovranno essere comunacate per iscritto dafle OO/SS stipulanti, afl-e rispettive aziende nonché all'associazione di categoria.

10 6. NeIIe Aziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e gg, il_ numero del-l-e ore di permesso sindacal-e di cui al-l-'art. 23 della J-egge n. 300/70 è aumentato di 15 ore per anno solare, da usufruire sol-o dopo aver esaurito le spettanze stabil-ite dall-a legge suddetta. Restano invariate condizioni.l.i '-.i^t.l^- r-., crl_ mrgj-l_or ravore, ove esastenti. 1 - Il trattamento economico spettante al- dipendente in caso di fruizione di permessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe stato corrisposto in caso di effettiva presenza in servizio. ART. 3/bis. DIRITTI STNDACAII (TRA.TTENUTE SINDACAII 1.A far data dal primo Luglio 20II, J-e imprese provvederanno all-a trattenuta del contributo associativo sindacal-e in favore del-le oxganizzazioni firmatarie il_ ccnl nell-a misura del 0.70% dell-a paga base e contingenza contrattualmente app]-icata e per quattordici mensilità, in forza del-l-a deleqa rilasciata dal Lavoratore. Quanto precede non è a val-ere per quelle Aziende cfie già versano un contributo maggiore di quanto sopra indicato. 2. A far data dal primo Luglio 2012, Ia percentual-e d.el contributo associativo sindacal-e è stabilito per tutte Ìe Aziende nel-ra misura derr'1%. 3. L'indicazíone defle modal-ità e dei tempi di versamento a cui I'impresa dovrà attenersi, saranno comunicate dal"l-e rispettive Federazioni firmatarie ii presente CCNL. 4. Gli appositi elenchi dei rispettivi iscritti al-l-e Federazioni, ne1 rispetto del- D.Lgs. L96/03, saranno trasmessi al-fe stesse con ]e modal-ità att.ualmente in es s ere ARÎ. 4. ASSEMBLEE DI LAVORA,TORI 1. Per Ie assembl-ee dei lavoratori si applica la disciptina di cui all-'art della legge n. 300/70 e quel-j-a che segue. 20 ) 't a rccam'l-'l^^ devono essere comunicate all-a Compagnia con un preavviso minimo di 24 ore e compete agli organismi sindacal-i promotori di curare il corretto andamento delle assembl-ee stesse, 3. Le assemblee saranno tenute in luoghi messi a disposizione dall-a Compagnia, tenendo conto della disponibilità dei locaìi e del-l-e eventual-i esisenze - - ì ^ - J ^ l i oarclludf r. A Î^ -^-^*L1^^ a r!e dùùeltuf Eg, nel rrvf rrolrsulv risncffo u*.li tutto orranto sfabili1-n al nrrnfo r*..,_ E nho qèdl1o potranno essere effettuate anche fuori dai l-ocaii I'orario di l-avoro a1j-e seguenti condizioni: del-ia compagnia, durante a) per un massimo di tre ore al-fa fine del-ra giornata ravorativa; b) in occasione di rinnovi contrattuari a carattere nazi-onal-e. 5' AI fine di evitare interruzioni o irregol-arità nell,esercizio del pubblico servizio, Ie assembl-ee dovranno svoj-gersi in modo da assicurare che I, attività operativa dell-a Compagnia prosegua continuativamente. Pertantof segnatamente ai settori operativi, durante le assembl-ee indette ne.l- corso del-t,orarío di l-avoro, dovrà essere ass j-curato un adeguat.o presidio operativo. Negli scal-i Le assembl_ee indette nel- corso de.l-l'orario di lavoro, dovranno essere tenute di norma ne1le ore di minor traffico ed in modo tal-e da rendere minimo il disagio per l-,utenza ART. 5. AFFTSSIONE BACHECHE SINDA,CAII 1. Le Aziende, presso le sedi de.l_le direzioni lavoro, collocheranno un albo a disposizione il presente contratto, per l_, affissione responsabili delle rispettive organizzazioni. dì^"iitnr t( ffi,î;,:;p<' A.cl generali e presso l-e al-tre sedi di di ciascuna del-ie OOISS stipulanti di comunicazioni a firrry4 dei./',' qq l.{,r t),/k /î V P ltft

11 2. Le suddetle comunicazioni dovranno riguardare fa materia sindacafe CAPO TI- IUTELE SOCIAII 6. TOSS]CODTPENDENZA ED ETIL]SMO 1. Le Aziende concederanno un periodo di aspettativa non retribuita per Ia durata del-1, esecuzíone del- trattamento riabil-itativo e, comunquer per un periodo non superiore a Lre anni, ai Iavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quaj-i si" accertato Io stato di tossicodipendenza e/o di etilismo e che intendano :r-cecìere ai oroorammi teraoeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari v u r r! delte unità sanitarie locaìj- o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socie assistenziali indivlduate dalla Legge 26 gtugno 1990 n Le Aziende/ compatibil-mente con Ie esigenze di compagnia, concederanno al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita della durata comnlessirra non superíore a sei mesí e da fruire fino a concorrenza per periodr continuativi non inferiori a un mese/ motivata dalla comprovata necessità di assistere famitiari a carico che, risuftando in condizioni documenlate djf nsqi r-o di nenclenza o di et.ilismo, ef fettuano terapie di riabilitazione da eseguare presso i1 S.S,N. o presso strutture specializzate riconosciute dafl-e cnmncfenfi vvrilvu isl-it-uzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla legge 26 grugno 1990, n'l62. L'aspettativa non potrà essere richiesta ^ì cn.i - l ì nr ri nar ^r! I --^.-.1 ^Lr nrevecìano urùulijrrlro!f IdULI urrs y!s la vet V!avr di CCNL o regolamento aziendale' 'i n ncndenza.li nror:ed i menl.i vvrrverras sanzione di licenziamento a norma ART. 7 MOLESTIE SESSUAII (salv ardia della ità dei lavoratori) 1. Considerata la necessità di garantire che i1 rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al- sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assi.curato il pieno rispet.to defta dignità dell-a persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto atliene la sfera sessuale. 2.per mol-estia sessual-e si intende ogni atto o comportameneo anche verbale, a connotazlone sessuale o comunque basato sul SesSO che, di per Sé, sia percepibi-le come arrecante offesa alia dignità e tibertà defla persona che fo subisce, oppure sia suscettibile di creare un cfima di intimidazione nei suoi confronti. Di particolare rilievo va considerata la molestia sessua.ie che produca atteggiamenti intimidatori dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, affo svofgimento, ed alla estinzione del- rapporto di Iavoro' 3. La molestia o ricatto sessuale costituisce infrazione disciplinare' ^--ì ^--m^hr^ -i ^^-.i ^..-r I î ^.enuncia di fatti inesistenti compiuta al- solo aildjoqdltleillc 5-L uulrra9u!o rd u JUVPV o^^-n Ài ur don.i uurrryt arr ut Y l1ualuurrv r I nrrnn v ^ vvrrlurryuu ^^mrrnorro di rrf l-ènere vantaooi suf J-avoro. Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale cecnn.ln orr:nfo 1-.nnrrcnrrfn nel r1rrerfn cannrrcrqn osuvtluv evllvslrulv lrsr Yuq! Lv vqljv rìol nro<ento :rticofo, J-e Aziende Yuqrruv hanno I, obbj-igo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando Ia riservatezza dei soggetti coinvolti avval-endosi per assistenza e consulenza anche dei C,P,O. aziendafi. Le Aziende provvederanno al-tresì al-la diffusione di campagne di informazione e valuteranno I'adozione di specifici codici di condotta. ART. B MOBBING 1.Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di l-avoro imnronf:to ella tutela della l-ibertà, dignità, ed inviolabilità delfa persona e ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali. Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate fine di contrastare I'insorqere di sit.uazioni di mobbing' nonche ail inizi-ative ai ^i ^ratranira il ui t/! / /',;J?,rin /'l

12 verificarsi di possibili conseguenze pericolose per l-a sal-ute fisica e mentale del-la lavoratrice e del- l-avoratore interessati e, più in generale, migliorare l_a qualità, ii clima, e la sícuíezza dell-'ambiente di l-avoro. 2'Un costituendo Osservatorio Nazionale, si insedierà dopo l-a firma del presente aa\lt ^^h ì nan,ranf i na-^.i+ì. vvrr! uvll r òevugtllr uvrttpl Lf : a) raccolta dei dati relativi all'aspetto qual-itativo e rntant i ì.:f ì rrn.lol fenomeno del- mobbino b) individuazione del-l-e possíbiii cause della problematica, con particol-are riferimento all-a verifica def.i'esistenza di condi-zioni di i-avoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare I'insorgenza dr situazioni persecutorie o di violenza morale; c) formul-azione di proposte di azioni positive in ordine aj-la prevenzione e a.l-ia repressione del-l-e situazioni di criticità, anche ai fine dr realizzate misure di tutel-a detl-a/del dipendente interessata/o; d) formulare un codice quadro di condotta ART. 9 T..AVORATORI DIVERSAMENTE ABILI "l ^I 1 ^ c^^n^ ^i. favorire I'inserimento di Iavoratori diversamente abili su attività confacenti alfe l-oro attitudini e capacità lavorative, cornpatibilmente con Ie esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, l-e Aziende sr adopereranno anche per individuare j-nterventi atti a superare Ìe c,d.'.barriere architettoniche". 2 -Le Parti inol-tre, nel- constatare 1a specif ica rilevanza del-l-a materia, nnnform=nn l: ^articol-are attenzione verso l-'evol-uzione dei quadro normativo e doi nnnconrron'.i raanl -h^hf.i -f +,'^f.i...i.luvrrosvu=rrlr regoj-amencj- attuativi in una prospettiva di ricerca dei nncci l-ri I i rmt'rì l- di intervento tenendo 'Iaano conto del-l-e disposizioni di cui alf a E foì'rl-rr=ì1 1992,, n.104 rr. rv= e s srrr:r:ess'i rquusjùj rrc vy disnosizioni urùijl Ieoislaj-iwe in materi: da rearizzarsi con opportune verifiche tra re parti stipulanti. ART. 10 PARI OPPORTUNITA' 1.Le Parti convengono sul-l-'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalìe disposizioni legislative ital-iane ed europee in vigore in tema di parità uomo donna, attività di studio e di ricerca final-i zzate alla promozione 'li azinna nacit-ivs e ad individuare eventual-i situazioni che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo donna nel l_avoro 2. fn rel-azione a ciò si fa riferimento aiia necessità di : -esaminare I'andamento del-l-'occupazione femminil-e nell-a società sull-a base dr alr+.i ^'.-1 ì+-è.i'..i ^ ^i,--+i!-!i--. oaej- quarrcaetvi e yuqrrlrldlrvi fornit.i dal-l-a stessa nell-t ambito del sistema informativo che verrà adottato e nel- rispetto degli adempimenti previstí dal-l-'art. 9 del-ia legge n.i25 deì 1991; -proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessual-i nei l-uoqhr di l-avoro; -predisporre schemi di progetti di "azioni positive" nel- quadro degli obiettivi contenuti neii'art.1 del_l_a legge n.125 del rlanrrnr rlolla Drrti, se necessario, potrà formulare richiesta di una riunione con nrcarrrrìso di almonn 15 rj ninrni Y4vrrrr. ART. 11 DIRITTO AILO STUDIO E I,AVOR.A,TORT STUDENTT Diritto allo studio 1. I dipendenti assunti a tempo indeterminato che intendano frequentare presso istituti pubblicl o J-egalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque ne1 quadro delle facoltà attribuite dafl'ordj-namento scol-astico a tal-i istituti, potranno usufruire, a richiesta, dr permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che

13 l-avoratore intende partecipare comporti fa frequenza per un numero di ore pari o superiore a ,I Iavoratori interessati dovranno Direzione aziendal-e e successívamente Sli attestati mensili di effettiva relative. 3.L'azienda stabilirà, tenendo presenli í1 dirítto e fe istanze espresse dar Iavoratori, i criteri obiettivi (qua1i, tra 1'aItro, I'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studiof ecc) per I'identificazione dei beneficiari dei permessi, salvaguardando le esigenze tecnico-operatlve.. Lavoratori studenti 4. Per i lavoratori studenti si fa riferimento alf' di qnoq i z i oni ----Y9tdllu i nt arrrn]-a YuolrLv nrevislo IJ in maleria studenti universitari vengono concesse sino ad un rofrilrrritn ner anno, da utilizzarsí solamente per Iaurea, ed una giornala aggiuntiva per I'esame di inol-trare apposita domanda scritta alla il certificato d'iscrizione al corso e frequenza con indicazione delle ore art 10 deffa leqge n'300' Tali di diritto affo studio. Agli massimo di 50 ore di Permesso 1 - Id -- -.ì ^na [J! Pd!qzrvlrs de.l.la tesi di laurea. ART. L2 TUTEI,A DELI,A MATERNTTA' /CONGEDT ASSENZE E PERMESSI 1.AIla maternità ed ai congedi parentali, nonché afle assenze ed ai permessi' si app.lica 1a disciplina vigente di cui alfa legge 53/00 e ai d.igs.n. l5i/2007 e suàcessi-te modificazioni ed integrazioni, anche regolamentari' 2.Laddove non eslsì:a un regolamento aziendale in merito, Ia lavoratr.ice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all,anno ne] caso di decesso o documentata grave i-nfermità del coniuge o di un narenfe entro ii qecnndn nraclo o del convivente regolarizzato, purchè la stabile IJorurrLU convivenza con ii lavoratore o l-a lavoratrice risufti da certificazione ^*^^*-r.ì -- dlldu!d!f,ua ' CAPO IIT- MERCATO DEL I,AVORO ART. 13. Contratto a tempo Parziale 1. If favoro a tempo parziale, caratter:-zzato da una ridotta durata della prestazione.iavorativa, è discíplinato dal d. lgs. 6I/ L'instaurazione del rapporto di lavoro a Lempo parzíale dovrà risultare da atto scritto, nei quale siano indicati: - il trattamenlo economíco, ri-caj-colato secondo criterj- di nr^n^r?inn:lifà -t ì ^ -,,--+ l f ì.ì.i I ^"^-^ nrncf rèr a-lia quanl-ll<1 ur Iavoro presldlor' - durata del-ia prestazione l-avorat iva ridotta/ modal-ità di tal-e riduzione' coffocazlone temporal-e defl-'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e aff'anno; - le eventual-i clausole elastiche o flessibil-i e -l-e rnodalità di espletamento de.if a prestazione in applicazione del-le predette cfausole nel.l' ambito del regime di oraiio pattuito. 3. If contralto di lavoro a tempo parziale potrà essere adottato secondo il tipo orizzonlale, verticale o misto. Part-time orizzontale: con presenza di durala non inferiore a 4 ore e non e,.nori nro a 6, órc cì orna I i oro è uljst Ivr u Y f vr rrq rr v! v, i1 l-imj-te giornaliero puo essere superato, fino a concorrenza del Iimite contrattuale' purchè la media neil'arco del- cicfo completo de-l turno previsto non sia inferiore a 20 ore settinanafi e non superiore a 30 ore settimanal-i. 6tl,r',t.,,'

14 Part-time vertical-e: con presenza articol-ata nel- corso dell'anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso, con un l-imite minimo di 100 giorni lavorativi annui e massimo di 200 giorni l-avorativi annui. Part-time misto: con presenza articolata nel- corso della giornata, efo del-l-a settimana, e/o del mese, e/o del-l-'anno, con una durata settimanal-e non inferiore a 20 ore e con un l-imite mini-mo di 660 ore annue e masstmo di 1200 ore annue. I limiti di cui ai precedenti punti potranno essere modificati, previe intese a livel-l-o aziendale con l-e competenti strutture regionali/territoria.l-i derre nrf,an\zzazian) sindacal-i dei lavoratori +qvv!ulvrr olapu_*..v*, sl-inulant.i. nèr mnf ìrr:to oq.i aon,o l- onn i nn nrnrlrr]- + -,ve. i tj_- 4. Nel- caso in cui Ia compagnia intenda procedere ad assunzioni di nuovo personale a tempo parziale, dovrà darne tempestiva informazione af personal-e qià dì urr/srrusrrls nondonf ó ^An r:nn^rf ^ - f ^hh^ ^.i ^^^ ^L^ ^: - uurr r'apport.o a tempo pj-eno che sia occupato in unit.à produttive site nel-l-o stesso ambito comunal-e. La compagnia va.ì-uterà, in base al_le proprie richieste di trasformazione del- rapporto da fossero avanzate dai dipendent.i qià in forza sopra. esigenze aziendali, le eventuali tempo pieno a tempo parziale, che a seguito dell_'informativa di cui La trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sarà comunque attuabile ín riferimento a personale con compiti di coordinament.o di aftri favoratori che svoj-gano mansionj- non compatibij-i con un orario di favoro ridotto. Si potranno individuare, nel corso de.i rapporto di lavoro a tempo parzia]-e, e previo accordo tra azienda e lavoratore, variazioni individual-i de.l-1e quantità di ore alf, interno del rapporto di lavoro a tempo parziale. 5. Parimenti, le compagnie, in base alie loro esigenze aziendali, fermi i diritti potestativi e di precedenza di cui agj-i art. l-2-bis e l-2-ter dei citalo d. fgs.n. 6I/2000, si riservano di val-utare Ìe richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. r r- '-^*^^-+"-lc!o maqqim: Aal I/gtuglrLuars lrrajjrlrlo uctr nersonelo F.,*,_ : nart-fime nòn nofrà qrlnér:ro ii Aîq rìel nèrqnn^lo a l-cmnn nìonn yrvrrv ' 1. E' lavoro supplementare quello svol-to dal- l-avoratore con contratto a tempo parziaj-e ol-tre il proprio orario contrattual-e, ma nei timiti del--l, orario settimanal-e stabilito per i l-avoratori a tempo pieno dal-l'art. 5 del-ia parte Specifica che segue. It ricorso al l-avoro supplementare, in riferimento ai contratti di l-avoro a tempo parzial-e di tipo orizzontale o misto, è consentito anche senza ii consenso del- l-avoratore, fino ad un massimo di 15 ore settimanali, in presenza di raqioni tecnj-co-organizzalive, produttive o sostitutive. Le ore di Iavoro supp]ementare saranno retribuite secondo i seguenti scaqlioni ed in re.lazione ad ogni settimana: -cón vvrr rq I n m:ani rrla9g!urc,.-_ nraz.i one clel 10* nor I o nrìmo nrr:l-f,_fo Ofe; -con la maggiorazione deì 35? dalfa quinta al-l_a decima ora; -con l-a maggiorazione del 45% dalla decima ora in poi. IJ- pagamento verrà effettuato su base mensil-e ed if calcol-o sarà contenut.o nelcedol-ino paga der mese successivo a quello di riferimento. In presenza di maggiorazioni di altro tipo, quelle maggiori assorbono Ie minori. Ilrzon1-rr:l ì nrocf azioni eccedenti le ore oìorn:l iere ennlic:t- o nor ìl nor<nnr'lo r vtv!trof IL tempo pieno in ogni singola azienda verranno compensate con le maggiorazioni contrattual-menle definite per ii l_avoro straordinario.

15 ART. 14. Contratto a tempo determinato 1. L'assunzione potrà avvenire con contratto a tempo determinato solo nei casi e nei limiti previsti dat D.lgs n. 368/200I, riconducibili a ragioni tecniche, organizzative e produttj-ve o sostitutj-ve. Le ragioni giustificatrici dell-'apposizione del termine dovranno risultare, a pena di invalidità, per iscritto ne.ll-a.lettera di assunzione ', ^r I a înmnrnnì. rr r^ I f -^^^À.i -.i z. AIl-e Loilludgnre aeree e consene]i'a 1'apposrzfc îne di un termine a.ila durata del contratto di lavoro subordinato quando I'assunzione abbia luogo per lo srroloimento dei servizì one-ativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai n:qqénrprr e mcrgir per un periodo massimo compfessivo di sei mesi, compresj tra :nri Ic cr.l otf ohrp.l i nnni annn. e di nrraf f rò moqi ncr ol i Jlrfe vulvvls ur uyrrf orrrrvr tri mesi e nel-la -y"- y** nornontrr:le nón qpneri1-1re al olin ir-i ner r:ento r-lcllrnroanir:o azionrì:le che. ef r :*f rrurur uef r vlyqrtf ev vrrv' tjur 1o gennaio dell-'anno a cui Ie assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati' 3, Il contratto a tempo determinato può essere prorogato/ con i] consenso del lavoratore, una sola vo-lta a condizione che: I'originario contratto sia di durata inferiore a tre anni,' che la proroga sia giustificata da ragioni oggettive riferibifi afla stessa attività l-avorativa per Ia quale ii contratto era stato stipulato a tempo determinato,' la durata complessiva dell-'intero rapporto, compreso il periodo di proroga, non sia superiore ai tre anni 4. Neff ipotesi in cui La compagnia intendesse procedere a nuove assunzioni a rcmnò incìeterminato, in conformità agli obblighi di informazione di cui afl'art' 9 àel d. fgs. 368/2OOI, h potrà dare notizia ai l-avoratori assunti con contratto a tempo determinato con medesima qualifica, livello di inquadramento e mansioni, L'Azienda informerà le RSA delle OO.SS. stípulanti, sui-ie opportunità dei posti vacanti e sulle dimensioni quantitative def ricorso al-l-'istituto del- contratto a termine. 5. I diri-tti di precedenza di cui all'art. 5, cornmi 4-quater, 4-quinquies e 4- sexies, de.i d.lgs. n. 368/200I, ovvero qualsiasi altro diritto di precedenza che fosse attribuito ai l-avoratori assunti con contratto a tempo determinato dalla normativa dj- 1egge, potranno essere esercitati anche in riferimento a posti rr:c:nf i r-he ri orrardino la stessa posizione (categoria, Iivel-Io di inquadramento e qualifica) e l-e stesse mansioni esercitate nel corso dei- rapporto lavoro a termine. Resta ferma, j-noltre, la piu ampia discrezionalità defla compagnia, nel-l-'ambito detle proprie esigenze organizzalive, tecniche e produttive, nell-a vafutazione def possesso dei reguisiti professionali e nel-i'eventuale scelta concorrente tra piir lavoratori titol-ari del-io stesso diritto di precedenza. Le compagnie non incorreranno nella viol-azione del diritto di precedenza noll'innrpsi di assunzioni attuate ai sensi deiia legge n. 68/1999 (cofl-ocamento obbligatorio) ovvero di l-avoratori co-lfocati in mobil-ità (art. B, comma 1/ I' n' 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni) ' 6. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, conìma 4 bis, dei d. lgs.n. 368/2oOIl come modifícato dafla legge n' 241/2001, stante la peculiarità dei settore del trasporto aereo/ caratterizzato da forte stagionalità e picchi dr cl i uvv+y4r! svoloimento r++.i-,;fà r^ ---f dllfvild fs i.on\/en-.rno Uvrlvslrvvrr r:he fr il nerioclo È/u! massimo di mansioni PoILIt eorrivalenti a fronte di successione di contratti a tempo determinato fra l-o afa-aa rrrfnra ^ òlgùòu uolute s l-o stesso lavoratore, si consideri a tempo indeterminato dopo un periodo complessivo di 42 mesi comprensivo di proroghe e rinnovi. ART. 15. Contratti di Apprendistaco 1. Ai contratti di apprendistato professionalizzante, - t sui

16 favoro e I'acquisizione di competenze di base trasversalj- e tecnicoprofessionali, si applica la disciplina di cul agli artt. 4i e segg. del d.j_gs. n. 2'16/2003 e successive modificazioni e inteqrazioni. 2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo quanto previsto dal conma 2 ar d.iqs. 216/2003, e non superiore ai ventinove anni. 3. Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nefl-e categorie dall-a O-z /nrrli no connnrl: cl-asse) al-la C-1 (Concetto di prima cl-asse) di cui al1, art. 3 dell-a Parte Specifica del presente contratto 4. La durata del contratto di e 4 srrneri Òrc e 4 lorr:tf e roì v ann i / apprendistato tn ognr caso non può essere 5. ll numero compj-essivo degli apprendisti in azienda non può superare i1 402 del personal-e special-izzato e/o qualificato con contrat.to a tempo indeterminalo, fatti salvi eventua1i accordi con percentuaj-i diverse da stipulare a l_ivell_o Iocafe conìe oo.ss. firmatarie del presente CCNL soìo per le Compagnie che non superano i 20 dipendenti sul_ territorio nazional-e. 6. La facoìtà dl assumere mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dal-i' azienda nel- caso che risutti.ia mancata assunzione con contratto a tempo indeterminato di almeno ii 60% dei lavoratori ii cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A taf fine non si computano Sli :nnrondìsj-i cha sj sono climcssi orroìli yusrtf r!uelrz!a licenzia1-i nor airrcf: uouda, ^î1ìct \4usfrl nrralli nlra ulru, vrujlo al termine del- rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato l-a proposta di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e quelli che af termine del rapporto di apprendistato, non abbiano acquisito l-'idoneit.à professionale ncr I n srrnl ni monto del-la mansione oooef f o flel I / r-* vyys L :nnrencli qyy! erruru stef Ò La l-imitazione di cuj- sopra non si applica quando neì biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato riguardante un singoj-o l-avoratore. 1. I periodi di apprendistato professionalizzante svol-tj- presso piu dat.ori di lavoro si cumulano ai fini del- computo dell-e durate massime di cui ai precedente ^r1r-hà n^n qon=r:'f i rl- i n1- arrrrzì ani o crrjgli6lj uyer f ur I ad du Un ull anno d-^--_ e OttrChé St riferiscano ail-e stesse attività. A taf fine, nel caso di cessazione del- rapporto prima del-la scadenza delnnnr-r:{.fn i I uuev, datore di lavoro è tenuto Lglruuv a reqistrare l-'esoerienza di apprendistato secondo quanto previsto dal_l-a normativa vigente. Tal-e documentazione deve essere presentata dai- l-avoratore ail-' atto dell'assunzione, per ottenere i1 riconoscimenl.o del cumulo dei periodi di apprendistato precedentement.e prestati e de.l-ie ore di formazione svol-te presso altre aziende riferiti al-l-a stessa qualifica professionale. L NeII-a fettera di assunzione, oltre Ie indicazioni di cui ail-'art.. l- delia Parte Specifica del presente contratto col-l-ettivo nazionale, saranno precisate 1a prestazione lavorativa a cui i1 lavoratore verrà adibito, l-a categoria dr innroccn o I. ^r1:1ifinr nrnfaaoìonale 6he nn1-rà Àrvu!o srds!c ésserf gvrròggurl annqèflrr.i ta a-]_ tefmine delrapporto. All-a l-ettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale di cui af 1' articol-o seguente. 9. L'assunzione del-l-'apprendista può essere subordinata ad un periodo di prova. ll rel-ativo patto dovrà essere inserito, a pena di null-ità, nel-l-a Iettera di assunzl.one. Tl ncri ndn cli nrò\ze nnn nnl-rà arìì r---'- '-- -*Perare: 60 giorni di calendario per i dipendenti inquadrati nei rivell_i 5,'7,9 90 giorni di calendario per i dipendenti inquadrati nei livelli superiori,/i:u/

17 Iìrrrante taie usrv oeriodo ciascuna delie narti ouò recedere fiberamente dal- contratto tsv! ** r*- - senza J-'obbligo di preavvj-so o del-fa rel-ativa indennità sostitutiva e saranno retribuite l-e ore o fe giornate di lavoro effettivamente prestate. Nel-L'ipotesi in cui il periodo di prova venga interrotto per mal-attia o per infortunio, I'apprendista avrà diritto a compfetarl-o sofo se in grado di rinrenclere jl servizio entro un numero di giorni pari afla metà del-la durata.^1.^ uglld tjrvvd ' 10. La conferma in servizio o, in alternativa, la concfusione del rapporto al i f armi na da l nori nrìn aìi :nnrcnrì ^+^r^!^---^--- -rr--.^-rrldlul uvvrdrrrrù essere comunicate nel rispetto dei terminj- di preavviso di cui aii' art.24 deìl-a Parte Specif ica del presente contratto, 11. La retribuzione delf'apprendista è calcol-ata cho qnof terehhe :l rìincnrìenf è nón :nnrencli sf urls JIJS u LE! evve a seguente schema: in misura percentuale su quella di livello pari / secondo ii -1" anno -2o anno -3o anno -4 o anno Fino a 24 mesi 80% 90u Fino a 36 mesi 80% 85% 90u Fino a 48 mesi 80? I5Z 90% 100% Ai f ini del- calcoìo della retribuzione def l-' apprendista si considerazione i seguenti elementi: paga base, indennità di contingenza (congelata alla data dei aumenti di anzianità, assegno di compagnia' tengono l.n 3r ]', ART. 15bis. Formazione Formale e Piano Formativo Individuale (P.F.I.) 1. Per formazione formal-e deve intendersi i1 processo formativo volto a I I ' :ccrli s ì zi one di conoscenze/competenze di base, trasversal-i e tecnicoorofessional-i nell' ambito dell-e guali l' apprendimento si reafizza' La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, al-l-'interno del-l-'azienda nel rispetto del-la normativa vigente ' T.a.^mnèl- ènzo :e or i qi Ji ^r-r^ -îr:nnò f c drrrante i I oerj oclo di dp!,rgrrurùlduu rarofrrrv rsytje!ul reoi sf rate sul- fibretto formalivo secondo l-a normaliva vigente. 2. Le ore medie annue di formazione forma]e sono pari a I20l così ripartite: - 35? def monte ore annuo per formazione refat.iva a contenuti di base e trasversali; del monte ore annuo per formaz.ione nrofessi ona l i settoriafi; del monte ore annuo per formazione Drofessional-i specifiche. refativa allr acquisizione di competenze rel-ativa all'acquisizione di competenze 3. per I'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria Ia presenza di un tutor che deve possedere i seguentí requisiti: - livej-l-o di inquadramento contratt.ual-e pari o superiore a quello che I I annrencl i sf a notrà conseortire al f crmine clol ner'ì oclo clì annrendistato;! qppr Lq yv -svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dei-f'apprendista; -minimo 2 (due) anni di esperienza l-avorativa. II tutor contribuisce alla definizione del PFI e attesta i1 percorso formativo cnmni I andn I e sr:heda di ritevazione del-l-'attività formativa. 4. Il- Plano Formativo Individual-e definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza c.on ii profilo formativo rel-ativo al-ia qualifica da conseguire e con -L.lìi!À ^]-\ - Ie conoscenze ed durr!uo vfq FnossecJrrfe cial lo stesso. II PFI indica gi i obiettivi ff^---f ì,..1 i ^^ntenuti MlLtqLfvrt e le modalità di eroga zj-one 'ambito dell-a formazione nonché ii funzioni nel-l- del.ìì :n contratto endistato. pà 4U. /\n, It \N f\ hn- VJ (-

18 I1 P. F. I. potrà val-utazione deil' essere modificato in corso di apprendista, delf impresa e deì rapporto di lavoro su concorde EUEOT. ART. 16. Contratti di inserimento / reinserimento 1. Ai contratti di inseri-mento, diretti a real-i zzare I'inserimento od I-L rej-nserimento di afcune categorie di Lavoratori nei mercato def J-avoro, si appj-ica l-a disciplina di cui agli artt. 54 e segg. del- d. lgs. n. 2j 6 / 2oO3 e successive modificazioni ed inteqrazioni. 2. La durata del- contratto di inserimento non potrà essere inferiore a nove mesi e srrneri ÒrF ^ dì CiottO. 3. Nella sola ipotesi di contratti stipulati con.lavoratori- affetti da disabil-ità grave, fisica, mental-e o psichica, i1 termine può essere el-evato sino a trentasei mesi. Nell-'ipotesi di reinserimento di soggetti con professional-ità compatibili con il- nuovo contesto organlzzativo, la durata del- contratto non nn+-rà annarlara i 10 mesi, r.lvur, tenendo Lgtlslruv conto uulluv della uc conorrri tà del 1e comnefenze _--.,r_ nnqcorìrr+-a r'l :l ì'voratore con uvrr Ia!o mansiòne urrq ^lie crrale Yu è nrcord in:tn.ii nrnnoffn di inserimento, in tal-e caso Ia formazione teorica non potrà essere inferiore a 16 4 ' Il contratto di inserimento è connotato dal-l-a previsione di un progetto individuale di inserimento final-izzato a garantire l, adeguamento deìfe competenze professionafi def l-avoratore al contesto l-avorativo. Tl progetto è definito con il consenso del- Iavoratore e deve essere specificato nef contratto, da stipularsi per iscritto a pena di nul-l-ità. In mancanza di forma scritta il l-avoratore si intende assunto a tempo indeterminato. 5. Il- ricorso ai contratto di inserimento è ammesso unacamente nel- caso in cui Ie compagnie abbiano mantenuto in servizlo almeno i] 608 dei l-avoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. 6. Per il computo dell-a percentuale che precede, si farà riferimento a quanto previsto suj- punto darl'art. 54, commi 3, 4 e 5, del d. fgs.n. 2'76/ Ai soggetti assunti con Ie disposizioni dell'art.54 dei D. lgs Zi6/03, si appj-icano i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione colj-ett.iva, ivi comprese altre voci retributive stabilite dalla cont.rattazione cofìettiva aziendale. 8 ' Le compagnie f orniranno annua-l-mente al-l-e RSA del-le OO. SS. stipul-anti i dati quantit.ativi sui contratti di inserimento /reinserimento. ART, Li. Sornrninistrazione di lavoro 1. La somministrazione di lavoro è disciplinata dagli artt.2o e segg.del d. Igs. n. 216/2003. Il ricorso a contratti di somministrazione di l-avoro a tenpo determinato è consentito quando ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, (JrgdlllzzaEl-vo I --^!:--^ - o ovolrlulrvu, qnqf ìf rrj- irra G^-vr.v ennha nér recón F-- *---,,2e per ferie, oltre che nel_l_e seguenti ipotesi: -incrementi temporanei di attività, anche di carae!ere non straordinario od occasional-e, cui non sia possibil-e far fronte con ii normal-e organico; -esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nei tempo, anche se privi di carattere straordinario od occasionai-e; -temporanea util-izzazione in qualifiche previste dai normal-i assetti produttivi, ma temnor:neemenf qrtrsrruu e scònerl-è ovvysr Ls nar i ì nar.i n.l^ vv! r! yerrvuu necessaf io a1 reperimento def personare occorrente e comunque per un periodo massimo di sei mesr,. -svolgimento di attività nuove e sperimentali per un massimo di sei mesi, ove?{j\\

19 -néîpsqifà nrln nrr:crrammahil i connesse alla manutenzione e/o al ripristino delfe funzionafità o sicurezza degj-r impianto e/o degli aeromobili; -arìemni menti di ^rr+ i n1-'a ^ yrolrurrs attività contabil-i, amministrative o Lecnico proceàurali a carattere saftuarlo che non sia possibij-e esperire con 1'organico in servizio. 2. La percentuafe dei contratti di somministrazione di l-avoro a tempo determinato, non potrà superarer p r clascun trimestre, la misura defl'8% di quetli a tempo indeterminato e di inserimento. A Iivello di accordi aziendafi potranno essere índividuate maggiori percentuali nar mnj- i rzrf o aqi opnto tè.n j pg! 66 6pndrrtf irra erì oroanizzalive. ltlvlj v@ Lu uj!9grras Lcurrrvv y!veu 3. Le compagnie informeranno preventivamente Ie RSA sulle dimensioni crr:nf i f at i ve clef ricorso alla presente tipologia contrattua.l-e e sulle motivazioni. Ove pera-itro ricorrono motivate ragioni di urgenzat tale informativa dovrà avvenire entro i sette giorni successivi. 4, L'associazione comunicherà annual-mente, af -le OO.SS.nazionaIi, regionali o t.erril-orial-i, aderenti alle associazioni sindacali che hanno stipulato i1 presenteléi1 numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato cl-inrrl:1. ì o LrlJufqur c lo rel:firrc raoioni # c,c.rur_ 5. AIla somministraztone a tempo determinato si appfica ta discipfina di cui al d. lgs.n. 368/2001, in quan'i:o compatibíle, ad eccezione delf'art' 5, commi 3, 4 e 4 bis. CAPO IV- IL RAPPORÍO DT LAVORO ART.18. VISITE DI INVENTARIO E PERSONAII 'I Neqqrrn cl.i nenclenf e nrrò rif iutarsi a qualungue visita di inventario che. per sryerrsvr^ v ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli. Per ciò che atlliene all-e visile personali di control-fo, Ie stesse dovranno essere effettuate secondo fe modalità fissate dall'art 6 deìla legge 20/05/I910, n.300. ART. 19, DISPOSIZIONT E REGOI,AMENTI AZIENDAf,T ]- Oltre af presente contratto collettivo, i dipendenti dovranno osservare Ie rl.i snnq.i zinni ecl ì reoolamenti che sono stabiliti daf t'azienda entro i limiti ur r[jvr r delfa legge e del presente contratto collettivo' 2,I regolamenti aziendati devono essere portati a conoscenza dei personal-e mediante affissione nei luoghi di lavoro ed anche, in via aggiuntiva e facoltativa, altraverso consegna/ con firma per ricevuta. I reqolamenti aziendali emessi dafle Case Madri verranno resi accessibil-i ai dipendenti tramite il- sito internet e intranet aziendale. ART. 20 APPLICAZIONI ED INSCINDIBILITA,/ DELLE NORME CONTRÀ'TTUAIT 1.Le norme deì presente contratto/ sia nell-'ambito dei singofi istituti come nel l-oro compj-esso/ sono correlate ed inscindibili e costituiscono un tratlamento collettivo non cumulabife ne' in tutto ne' in parte con alcun altro trattamento coflettivo e sono pereanro applicabili a tutti i dipendenti previsti nelfe declaratorie del sequenle art 3 delia Parte Speci-fica. 2.Eventuali normative o accordi aziendali non devono essere in contrasto con le norme del presente contralto. In caso di controversia si farà ricorso all-a Commissione Paritetica dl cui all'art. 28 della Parte Specifica. * rt[,] / l';'* ul/l ut W.relr, (

20 A,RT. 21. DECORRENZA E DI.]RATA l.salvo quanto diversamente ed espressamente disposto nei singoj-j- articoli, l-e parti, con particolare riferimento al- contenuto ed alle scadenze del-l-,art.9 ^-^^i cr -- \\qf parte speclrtca rlrrrsrrur inonrìi -ì^.i*ì rllrrrrruf, mensil-i" aj-j-egato A, convengono che il presente contratto' assorbita l-a decorrenza del-l-'anno 2009, ha validiia'tríennal-e dal O1 gennaio 2010 al 31 dicembre rl contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove una parti non dia disdetta all-'al-tra con lettera raccomandata AR al-meno 6 mesi pr]-ma della scadenza. fn tal- caso il presente contratto rest.erà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto coll_ettivo. 2.Le parti si impegnano a rispeccare e a per i1 periodo di vaj-idità, il presenre qfoqqa r usors o cli rrlryvgrrdfto mnann a non pfomuovef e all'inosservanza del]e norme contenute nel far ri snef f are cl:i nrnnri :qqnni rt..i PrvlJrr oodvu+quf/ contratto coìl_ettivo. A tal_ f ine f e azioni o rivendicazioni connesse contratto. CAPO V- PREVIDENZA. COMPLEI4ENTARE ART. 22. PREV]DENZA COMPIEMENTARE 1 ' In attuazione di quanto previsto dal- protocoj-j-o per le Compagnie Aeree straniere operanti in rtalia del- 72/07 /2OOI, pré"o atto del-i, avvenuta autorizzazione defl'esercizio dell'attività di PREVAER/ in data 02/0'l/ZOO2 da parte della commíssione di vigij-anza sui fondi pensioni (covrp) ed iscritto all'albo dei fondi pensione con il- numero d'ordine I21 in data 24/09/2002 e che in data 09/08/2002 il- fondo PREVAER ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica con decreto del- Ministero dej- Lavoro, 1e parti concordano di procedere : q!jq l I a rarc f :ca avvrrudtj-va :nnl ì ^ativa oe1 del!oncto FOndO pens.i!srrrrvrre ono nor 1lE! r i dipendenti r delfe Compagnie Aeree stranj-ere operanti in Italia con 1e quantità economiche già previst.e nel_ protocollo suddetto, pari all-' 1? dell-a retribuzione (art. 13 del-l-a parte Specifica) a carico dell-'azienda, 1? da parte det dipendente ed 1B dal- prelievo del TFR e Ìe modal-ità stabil-ite dall-a statuto PREVAER, fatte salve condizioni di mi r,!rvarv! ^l i a- -,,^-^ r-!dvurs ua neeoziare a l_ivel_l-o aziendal_e. 2'rn caso di nuove assunzioni/ l-a scel-ta sull-a destinazione del trattamento di fine rapporto dovrà essere operata dal dipendente, anche tacitamente, secondo Ie modalità e nef rispetto dei termini di cui a.r citato d. rqs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed j-ntegrazioni lrr, /rz 1)AÀ

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