Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione."

Transcript

1 Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e componente temporanea in caso di morte (Codice Prodotto PUL1S01) Il presente Fascicolo Informativo, che si compone di - ta Informativa - Condizione di Assicurazione - Glossario - Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la ta Informativa e le Condizioni di Assicurazione. Data di redazione: luglio 2015 DARTA SAVING LIFE ASSURANCE LTD è una società appartenente al Gruppo ALLIANZ

2

3 Darta Long Term Care ta Informativa Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e componente temporanea in caso di morte La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione della polizza.

4 ta Informativa A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni Generali Darta Saving Life Assurance Ltd, in forma abbreviata la Società, è una compagnia di assicurazioni costituita e vigente ai sensi della legge irlandese, in forma di limited liability company, che è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa dalla Central Bank of Ireland (già Financial Regulator) il 23 marzo 2003 e registrata presso il Companies Registration Office al n La Società è ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed appartiene al gruppo assicurativo che fa capo ad Allianz S.p.A., impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento IVASS (già ISVAP) n del 21 Dicembre 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del Allianz S.p.A. è indirettamente controllata da Allianz SE. L indirizzo della sede legale della Compagnia e i recapiti sono: Darta Saving Life Assurance Ltd. Allianz House, Elmpark Merrion Road, Dublin 4, IRELAND Tel.: Fax: darta.saving@darta.ie 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa 1 Il patrimonio netto della Società al è pari a 56 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro di Capitale Sociale e 51 milioni di euro di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 2.101%. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell Assicurato Nel caso di perdita permanente di autosufficienza dell Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana il Contratto prevede la corresponsione al Beneficiario designato in polizza di: 1) una prestazione in forma di rendita mensile vitalizia posticipata finché l Assicurato è in vita e permanga lo stato di nonautosufficienza. L importo della rendita mensile vitalizia, costante per tutta la durata contrattuale, viene definito dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, sempre espresso in multipli di 250, e può variare da un minimo di 500 ad un massimo di ) una prestazione in forma di capitale. L importo del capitale, corrisposto in un unica soluzione, è definito dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta e può variare da un minimo di ad un massimo di Tale capitale viene erogato esclusivamente in occasione del primo accertamento di stato di nonautosufficienza. Si rinvia all Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni. b) Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato viene corrisposto al Beneficiario designato un capitale pari a o L importo è definito al momento della sottoscrizione del modulo di proposta. Tale copertura è operante fino al compimento dell 80 anno di età da parte dell Assicurato. Si precisa che nel caso in cui sia stata riconosciuta la prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell Assicurato, il Contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui relativi alla copertura caso morte (garanzia di esonero pagamento premi). Qualora il decesso dell Assicurato avvenga successivamente al verificarsi della condizione di non-autosufficienza dell Assicurato verrà interrotta l erogazione della prestazione in forma di rendita da parte della Compagnia. 1 I dati sono riferiti all ultimo bilancio approvato Pagina 1 di 7

5 ta Informativa Qualora il decesso dell Assicurato avvenga successivamente all interruzione del pagamento dei premi, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte. Si rinvia all Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni. Avvertenza: sulle coperture offerte sono presenti dei periodi di carenza e delle cause di esclusione, si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni. Prima della sottoscrizione leggere le avvertenze contenute nel modulo di proposta relative alla compilazione del questionario sanitario. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive e legittime contestazioni della Società che potrebbero pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni previste. 3.1) Durata Darta Long Term Care è a vita intera; pertanto la sua durata coincide con la durata della vita dell Assicurato. 3.2) Requisiti soggettivi L età minima/massima per poter sottoscrivere il Contratto è di 20 anni/70anni (compiuti). 4) Premi A fronte delle garanzie prestate, il Contraente deve corrispondere un premio annuo di importo costante determinato alla sottoscrizione della proposta: - vita natural durante e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o la data di decesso dell Assicurato per le prestazioni in caso di perdita di autosufficienza dell Assicurato; - fino al raggiungimento dell 80 anno di età e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o la data di decesso dell Assicurato per la prestazione in caso di decesso dell Assicurato. Il premio annuo è determinato in base: - all importo della rendita vitalizia mensile prescelto - all importo del capitale assicurato in caso di non-autosufficienza prescelto - all importo del capitale assicurato in caso di decesso prescelto - all età dell Assicurato. Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, la Società si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di Contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. Per maggiori informazioni si rinvia all Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Il premio annuo su richiesta del Contraente può essere suddiviso in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso verranno applicati i costi di frazionamento come descritto al successivo punto Tabella B. In caso di frazionamento mensile al momento della sottoscrizione dovranno comunque essere versate le prime tre rate mensili di premio. Il premio annuo include i costi di acquisizione, gestione e incasso e i costi per l erogazione della rendita. Il premio iniziale e le rate di premio successive, da corrispondere alle scadenze concordate, devono essere pagati esclusivamente tramite Mandato per Addebito diretto SEPA - D.D., la cui autorizzazione viene rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Mancato pagamento del premio Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo punto, il Contraente non riprende il pagamento il Contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Società. Qualora siano state versate almeno otto annualità di premio, l interruzione del pagamento dei premi determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come descritto al successivo punto 9. Pagina 2 di 7

6 ta Informativa Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del Contratto Entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il Contratto semplicemente pagando le rate arretrate aumentate degli interessi legali. Entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata è consentita la riattivazione sempreché: - il Contraente ne faccia espressa richiesta; - la Società accetti la richiesta. La Società può infatti subordinare l accettazione all esito di nuovi eventuali accertamenti sanitari ritenuti necessari ed eventualmente applicare un nuovo periodo di carenza. Trascorsi i suddetti termini senza che vi sia stata una richiesta di riattivazione del Contratto, o in caso di mancata accettazione da parte della Società, ove prevista, il Contratto si considera risolto ed i premi pagati rimangono acquisiti dalla Società. Qualora siano state versate almeno otto annualità, l interruzione del pagamento dei premi determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come descritto al successivo punto 9. Si rinvia all Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5) Costi 5.1) Costi gravanti direttamente sul Contraente 5.1.1) Costi gravanti sul premio - Spese fisse di emissione Vengono applicate esclusivamente sul premio iniziale e sono pari a 15,00 da conteggiare in aggiunta al premio iniziale. - Costi di acquisizione, gestione ed incasso I costi di acquisizione, gestione ed incasso sono trattenuti dalla Società, che li detrae direttamente dal premio annuo corrisposto e sono rappresentati nella tabella sottostante. Tabella A Premio annuo Qualsiasi importo Costi di acquisizione, gestione ed incasso 25,00% di ciascun premio annuo al netto degli eventuali costi di frazionamento - Costi di frazionamento Qualora il Contraente corrisponda il premio annuo in rate la Società applicherà i costi di frazionamento rappresentati nella tabella sottostante. Tabella B Rateazione del premio Costi di frazionamento annuo Annuale - Semestrale 1,50% Trimestrale 2,50% Mensile 4,00% 5.1.2) Costi per riscatto Il Contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata ) Costi per l erogazione della rendita Le spese di erogazione della rendita sono fissate in misura pari al 3,00% del premio e sono ricomprese nel premio annuo stesso. ********* La quota parte dei costi di acquisizione, gestione ed incasso dei costi per l erogazione della rendita, così come descritti ai punti 5.1.1) e 5.1.3) retrocessa in media dalla Società al distributore è pari al 60,00% dei costi indicati. Pagina 3 di 7

7 ta Informativa 6) Regime fiscale Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio del Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente Fascicolo Informativo, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Sono a carico del Contraente le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano il Contratto, e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta in qualche modo a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto. Trattamento fiscale dei premi I premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo la copertura del rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% e di non-autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e nei limiti previsti dall Art. 15 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) vigente alla data del versamento. Nel plafond di detraibilità previsto dalla normativa fiscale, rientrano anche i premi versati dal Contraente a fronte di altre assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro gli infortuni stipulate prima del 1 gennaio Qualora soltanto una componente del premio pagato per l assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente. Trattamento fiscale delle prestazioni Le somme corrisposte in dipendenza dell assicurazione di rendita collegata a problemi di non-autosufficienza e in caso di decesso dell Assicurato sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986). D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 7) Modalità di perfezionamento del Contratto Si rinvia agli Artt. 6 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative. 8) Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei premi Il Contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi. Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il Contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli interessi legali. Avvertenza: il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione del Contratto per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo il Contraente non riprende il pagamento, il Contratto è risolto di diritto ed i premi sono acquisiti dalla Società. Qualora l interruzione del pagamento dei premi avvenga dopo che siano state corrisposte almeno otto annualità, la copertura resta in vigore per una prestazione ridotta. Si rinvia all Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni. 9) Riscatto e riduzione Il presente Contratto non prevede alcun valore di riscatto. Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte almeno otto annualità, la garanzia in caso di perdita di autosufficienza resta in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella precedentemente pattuita. L ammontare ridotto della rendita in caso di perdita di autosufficienza è calcolato in proporzione al 60% della riserva matematica accantonata fino a quel momento e sarà determinato al momento della maturazione del diritto alla prestazione utilizzando le basi tecniche in vigore a tale data. Con la stessa proporzione verrà ridotto anche il capitale previsto all insorgere dello stato di non-autosufficienza previsto all Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di variazione delle basi tecniche utilizzate (di cui all Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione) la prestazione ridotta verrà adeguata in funzione di tale variazione. Pagina 4 di 7

8 ta Informativa Si rinvia all Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per un esemplificazione numerica del meccanismo di riduzione delle prestazioni. Qualora il decesso dell Assicurato avvenga successivamente all interruzione del pagamento dei premi, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte. Qualora non vengano corrisposte per intero almeno otto annualità di premio, non matura il diritto alla riduzione della prestazione; in tal caso pertanto il Contratto si risolve e nulla è più dovuto dalla Società. Qualora il Contraente non intenda accettare l eventuale modifica alle condizioni tariffarie in corso di Contratto come previsto all Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, la prestazione verrà ridotta secondo le modalità definite nel medesimo articolo. È possibile richiedere in qualsiasi momento alla Società la quantificazione dei valori di riduzione rivolgendosi a: DARTA Saving Life Assurance Ltd OPERATIONS DEPARTMENT Allianz House, Elmpark Merrion Road Dublin 4, IRELAND fax darta.saving@darta.ie 10) Revoca della proposta Il Contraente prima della conclusione del Contratto può revocare la Proposta mediante lettera raccomandata inviata alla Società all indirizzo: Darta Saving Life Assurance Ltd. Allianz House, Elmpark Merrion Road Dublin 4, IRELAND anticipata via fax alla Società al numero fino a quando il Contratto è concluso. La Società è tenuta al rimborso dei premi eventualmente corrisposti dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 11) Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata inviata alla Società all indirizzo: Darta Saving Life Assurance Ltd. Allianz House, Elmpark Merrion Road Dublin 4, IRELAND anticipata via fax alla Società al numero , entro trenta giorni decorrenti dal momento della sua conclusione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso e dei relativi documenti richiesti, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio corrisposto al netto delle spese fisse di emissione pari a 15,00. 12) Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e dei termini di prescrizione Per il pagamento delle prestazioni assicurate del Contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata nella sezione Documenti richiesti dalla Società, in calce alle Condizioni di Assicurazione. Al fine dell erogazione della prestazione per la perdita dell autosufficienza (rendita e capitale), la Società si impegna ad accertare lo stato di non-autosufficienza dell Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia. Una volta accertato e riconosciuto il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decorso il periodo di qualificazione pari a 90 giorni, la Società corrisponde la prestazione in forma di capitale e inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata. Trascorsi i 180 giorni la Società corrisponderà all avente diritto gli interessi legali. Pagina 5 di 7

9 ta Informativa Al fine dell erogazione della prestazione in caso di decesso, la Società provvede al pagamento della prestazione ai sensi del Contratto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, corredata dalla documentazione indicata nella sezione Documenti richiesti dalla Società, in calce alle Condizioni di Assicurazione. Trascorsi i 30 giorni la Società corrisponderà all avente diritto gli interessi legali. ******* I termini di prescrizione per l esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente si estinguono in dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. 13) Legge applicabile al Contratto Ai sensi del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005, la Società propone di applicare al Contratto la legge italiana. 14) Lingua in cui è redatto il Contratto Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. 15) Reclami Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a: DARTA Saving Life Assurance Ltd OPERATIONS DEPARTMENT Allianz House, Elmpark Merrion Road Dublin 4, IRELAND Tel.: fax darta.saving@darta.ie Eventuali presentazioni di reclami devono essere inoltrati per iscritto a COMPLIANCE DEPARTMENT che risponde ai medesimi contatti di cui sopra. La Società provvederà a dare riscontro al reclamante entro 45 giorni. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di tardiva o di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società: - all IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma, telefono utilizzando l apposito modello fornito dall IVASS e disponibile sul sito della compagnia o al seguente link: - oppure all Autorità di vigilanza irlandese Central Bank of Ireland, PO Box 9138 College Green Dublin 2, telefono , Fax: I predetti reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 16) Periodi di carenza contrattuali Avvertenza: il Contratto prevede dei periodi di carenza. Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni. Pagina 6 di 7

10 ta Informativa 17) Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio -Questionario sanitario - Nullità Avvertenza eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto e/o al momento della compilazione del questionario sanitario potrebbero comportare effetti sulla prestazione, ivi inclusa la mancata erogazione della stessa. Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: A) ha diritto, quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave: di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro/evento si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato; di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) ha diritto, quando il Contraente non ha agito con dolo o colpa grave: di recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall entrata in vigore del Contratto di assicurazione, fatto salvo sempre il caso di dolo. L inesatta dichiarazione della data di nascita dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni assicurate, in base alla data di nascita effettiva. 18) Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione. Comunicazioni del Contraente alla Società Il Contraente e l Assicurato sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento qualsiasi mutamento che aggravi il rischio, ed in particolare l eventuale modifica della professione svolta (Art del Codice Civile). 19) Conflitto di interessi La Società è dotata di procedure per l individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. In particolare, la Società ha identificato una funzione interna alla Società che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi. La Società opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti. Darta Saving Life Assurance Ltd. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente ta Informativa. Chief Executive Officer Executive Director John Finnegan Gino Fassina Pagina 7 di 7

11 Condizioni di Assicurazione Condizioni di Assicurazione Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e componente temporanea in caso di morte Art. 1 Oggetto del Contratto Art. 2 Premi Art. 3 Conclusione del Contratto Art. 4 Clausola di ripensamento Art. 5 Riduzione e risoluzione del Contratto Art. 6 Decorrenza degli effetti del Contratto e durata Art. 7 Limitazioni alle prestazioni assicurate Art. 8 Definizione dello stato di non-autosufficienza Art. 9 Rivedibilità dello stato di non-autosufficienza Art. 10 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Art. 11 Costi Art. 12 Requisiti soggettivi Art. 13 Pagamenti della Società Art. 14 Cessione, pegno e vincolo Art. 15 Beneficiari e cambio contraenza mortis-causa Art. 16 Collegio medico arbitrale Art. 17 Modifiche contrattuali Art. 18 Legge applicabile e foro competente Art. 19 n pignorabilità e non sequestrabilità Art. 20 Documenti contrattuali Art. 21 Comunicazioni Art. 22 Distributore autorizzato Art. 23 Tasse ed imposte Documenti richiesti dalla Società Allegato 1: Codice Privacy Pagina 1 di 13

12 Condizioni di Assicurazione Art. 1 Oggetto del Contratto Darta Long Term Care, a fronte del pagamento di un premio annuo da parte del Contraente, prevede le seguenti prestazioni assicurative: 1. Prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell Assicurato Nel caso di perdita permanente di autosufficienza dell Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, come descritta al successivo Art. 8, e fermo restando le esclusioni e la carenza di cui all Art. 7, il Contratto prevede la corresponsione al Beneficiario di: a) una prestazione in forma di rendita mensile vitalizia posticipata finché l Assicurato è in vita e permanga lo stato di non-autosufficienza. L importo della rendita mensile, costante per tutta la durata contrattuale, viene definito dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, sempre espresso in multipli di 250, e può variare da un minimo di 500 ad un massimo di Il Contraente ha la facoltà in corso di Contratto di incrementare una sola volta la rendita mensile vitalizia in multipli di 100, previa accettazione della Società e consegna dell idonea documentazione sanitaria (in questo caso verrà nuovamente applicato il periodo di carenza all importo di rendita in eccedenza rispetto a quello precedentemente definito) e fermo restando l importo massimo di rendita mensile pari a b) una prestazione in forma di capitale. L importo del capitale, corrisposto in un unica soluzione, è definito dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta e può variare da un minimo di ad un massimo di Tale capitale viene erogato esclusivamente in occasione del primo accertamento di stato di non-autosufficienza. La Società si impegna ad accertare lo stato di non-autosufficienza dell Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia di perdita di autosufficienza. Nel caso in cui la Società entro i 180 giorni utili accertasse la mancanza dei requisiti necessari all erogazione della rendita, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle rate di premio in arretrato e relative ai premi scaduti successivamente alla denuncia. La prestazione di rendita verrà corrisposta, se perdura lo stato di non-autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (periodo di qualificazione) a partire dalla data di denuncia. Qualora gli accertamenti per la verifica dello stato di nonautosufficienza necessitino di più di 90 giorni, all atto di accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate. Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non-autosufficienza, e il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia trascorso il periodo di qualificazione, la Società inizia a corrispondere la rendita mensile di cui al suddetto punto a). Contestualmente al primo versamento di rendita, la Società versa anche il capitale di cui al suddetto punto b). La rendita vitalizia non consente valori di riscatto, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Nel caso in cui l Assicurato deceda entro i 90 giorni, non saranno erogate dalla Società le suddette prestazioni ma la sola prestazione in caso di decesso (descritta qui di seguito), mentre qualora il decesso avvenga successivamente ai 90 giorni ma prima che lo stato di non-autosufficienza sia stato accertato, la Società erogherà comunque le prestazioni dovute sopra descritte. L incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana deve essere permanente; la rivedibilità dello stato di non-autosufficienza è regolata dall Art. 9. Il rischio di non-autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, fatto salvo quanto previsto all Art. 7. Durante il periodo di pagamento della rendita, se l Assicurato esce dallo stato di non-autosufficienza é tenuto a darne comunicazione alla Società entro 60 giorni. Inoltre gli eredi dell Assicurato dovranno informare la Società del decesso dell Assicurato entro i 30 giorni seguenti la data del decesso. Le eventuali rate di rendita pagate dopo il decesso dell Assicurato o dopo l uscita dallo stato di non-autosufficienza saranno restituite alla Società. Dal momento dell erogazione della rendita, è richiesto con cadenza annuale il certificato di esistenza in vita dell Assicurato. Qualora la Società non sia stata informata per tempo del decesso dell Assicurato ed abbia quindi proceduto all erogazione della/e rata/e di rendita, la stessa potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali. Il caso di perdita di autosufficienza durante il periodo di carenza è regolato dal successivo Art. 7. Pagina 2 di 13

13 Condizioni di Assicurazione 2. Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato viene corrisposto al Beneficiario designato un capitale pari a o L importo è definito al momento della sottoscrizione del modulo di proposta. Tale copertura è operante fino al compimento dell 80 anno di età da parte dell Assicurato. Si precisa che nel caso in cui sia stata riconosciuta la prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell Assicurato, il Contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui relativi alla copertura caso morte (garanzia di esonero pagamento premi). Qualora il decesso dell Assicurato avvenga successivamente al verificarsi della condizione di non-autosufficienza dell Assicurato, verrà interrotta l erogazione della prestazione in forma di rendita da parte della Compagnia. Qualora il decesso dell Assicurato avvenga successivamente all interruzione del pagamento dei premi, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte. Per le cause di esclusione, si rinvia al successivo Art.7. Art. 2 Premi A fronte delle garanzie prestate, il Contraente deve corrispondere un premio annuo di importo costante determinato alla sottoscrizione della proposta: - vita natural durante e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o la data di decesso dell Assicurato per le prestazioni in caso di perdita di autosufficienza dell Assicurato; - fino al raggiungimento dell 80 anno di età e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o la data di decesso dell Assicurato per la prestazione in caso di decesso dell Assicurato. Il premio annuo è determinato in base: - all importo della rendita vitalizia mensile prescelto - all importo del capitale assicurato in caso di non-autosufficienza prescelto - all importo del capitale assicurato in caso di decesso prescelto - all età dell Assicurato. Il premio annuo su richiesta del contraente può essere suddiviso in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso verranno applicati i costi di frazionamento come descritto al successivo Art. 11 Tabella B. In caso di frazionamento mensile dovranno comunque essere versate al momento della sottoscrizione le prime tre rate mensili di premio. Il premio annuo include i costi di acquisizione, gestione e incasso e i costi per l erogazione della rendita. Nel momento in cui si verifica lo stato di non-autosufficienza e una volta riconosciuto il diritto alla prestazione da parte della Società, il pagamento del premio viene sospeso (garanzia di esonero pagamento premi). Il Contraente potrà quindi sospendere il versamento dei premi solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione da parte della Società, che rimborserà i premi eventualmente già corrisposti ma non dovuti. In caso di mancato accertamento dello stato di non-autosufficienza, sarà consentito al Contraente di proseguire il rapporto contrattuale, dietro corresponsione dei premi arretrati. Il pagamento del premio iniziale e delle rate successive può essere effettuato tramite Mandato per Addebito diretto SEPA - D.D., la cui autorizzazione viene rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Condizioni di rivedibilità del premio Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, la Società riserva la possibilità di modificare in corso di Contratto la base tecnica e demografica utilizzata per il calcolo del premio. In tal caso la Società si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza della ricorrenza annuale di Contratto, il nuovo premio da pagare per le annualità assicurative successive. Il Contraente può comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. Il pagamento del nuovo premio implica l accettazione della modifica contrattuale. Il Contraente che non intenda accettare la modifica dovrà informarne la Società, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ridotta (come descritto al successivo Art. 5, con effetto dalla stessa ricorrenza annuale, di un importo pari alla differenza tra la prestazione precedentemente pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio. Pagina 3 di 13

14 Condizioni di Assicurazione Mancato pagamento del premio Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo punto, il Contraente non riprende il pagamento il Contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Società. Qualora siano state versate almeno otto annualità, l interruzione del pagamento dei premi determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come descritto al successivo Art. 5. Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del Contratto Entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il Contratto semplicemente pagando le rate arretrate aumentate degli interessi legali. Entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata è consentita la riattivazione sempreché: - il contraente ne faccia espressa richiesta - la Compagnia accetti la richiesta. La Compagnia può infatti subordinare l accettazione all esito di nuovi eventuali accertamenti sanitari ritenuti necessari ed eventualmente applicare un nuovo periodo di carenza. Trascorsi i suddetti termini senza che vi sia stata una richiesta di riattivazione del Contratto, o in caso di mancata accettazione da parte della Società, ove prevista, il Contratto si considera risolto ed i premi pagati rimangono acquisiti dalla Società. Qualora siano state versate almeno otto annualità, l interruzione del pagamento dei premi determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come descritto al successivo Art. 5. Art. 3 Conclusione del Contratto Il Contratto può essere sottoscritto mediante la compilazione e sottoscrizione da parte del Contraente del modulo di proposta. La Società valuta la proposta di Contratto ricevuta in originale dal Contraente prima di accettarne la conclusione. Il Contratto si intende concluso a Dublino (Irlanda) alla data di addebito diretto SEPA del Premio iniziale (momento in cui tale somma è addebitata sul c/c indicato nel modulo di proposta). A conferma della Conclusione del Contratto, la Società invierà al Contraente la Lettera di Conferma e la Scheda di polizza. La Società dichiara di operare in Italia in regime di Libera prestazione di servizi e pertanto di essere ammessa a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali Contraenti che abbiano la propria residenza ovvero il loro domicilio abituale in Italia. La sussistenza del requisito della residenza o del domicilio in Italia al momento della conclusione del Contratto è elemento essenziale del Contratto, costituendone elemento di validità. Pertanto, qualora il Contraente non abbia i suddetti requisiti al momento della conclusione del Contratto, quest ultimo dovrà considerarsi nullo, invalido e privo di efficacia ab initio. Qualora il Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza ovvero al domicilio, sarà ritenuto responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati alla Società con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte dell autorità di vigilanza). Nei casi di cui ai precedenti comma 4 e 5, la Società procederà alla eventuale restituzione delle somme corrisposte al netto delle spese fisse di emissione, dei costi di acquisizione, gestione ed incasso e dei costi di erogazione della rendita. È fatto salvo il diritto della Società di agire per il recupero del maggior danno sofferto. La copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla compilazione del questionario sanitario dedicato. Nel caso in cui le dichiarazioni rese con il questionario non permettano l emissione del Contratto o nel caso in cui l Assicurando abbia un età superiore ai 65 anni la copertura assicurativa è subordinata alla presentazione del rapporto di visita medica compilato e firmato a cura del medico curante dell Assicurando. Nel caso in cui la Società non accetti la Proposta, provvederà a restituire al Contraente entro trenta giorni dalla data di incasso il Premio iniziale eventualmente versato, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato nella Proposta. Art.4 Clausola di ripensamento Il Contraente può revocare la Proposta fino alla data di Conclusione del Contratto. Per l esercizio del diritto di Revoca, il Contraente deve inviare una lettera raccomandata anticipata via fax alla Società, contenente il proprio nome e Pagina 4 di 13

15 Condizioni di Assicurazione cognome/ragione sociale, il numero della Proposta e le coordinate bancarie a sé intestate (numero di IBAN e codice BIC/SWIFT) da utilizzarsi ai fini del Rimborso del Premio iniziale eventualmente versato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca, la Società provvede a restituire al Contraente il Premio eventualmente pagato. Il Contraente può, altresì, recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione, inviando una lettera raccomandata anticipata via fax alla Società, corredata della documentazione indicata nella sezione Documenti richiesti dalla Società, in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsare al Contraente una somma pari al Premio da questi corrisposto al netto delle spese fisse di emissione di cui al successivo Art. 11. Indirizzo per l'inoltro delle richieste di revoca/recesso: DARTA Saving Life Assurance Ltd OPERATIONS DEPARTMENT Allianz House, Elmpark Merrion Road Dublin 4, IRELAND fax Art. 5 Riduzione e risoluzione del Contratto Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte almeno otto annualità, la garanzia resta in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella precedentemente pattuita. L ammontare ridotto della rendita in caso di perdita di autosufficienza è calcolato in proporzione al 60% della riserva matematica accantonata fino a quel momento, utilizzando le basi tecniche in vigore al momento della maturazione del diritto alla prestazione ridotta. Con la stessa proporzione verrà ridotto anche il capitale previsto all insorgere dello stato di non-autosufficienza previsto all Art 1.1.b). In caso di variazione delle basi tecniche utilizzate (di cui al Art. 2) la prestazione ridotta verrà adeguata in funzione di tale variazione. Nel caso in cui l interruzione di pagamento avvenga prima che siano state corrisposte otto annualità il Contratto è risolto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società, pertanto il Contraente perde tutto quanto versato fino a quel momento. Qualora il decesso dell Assicurato avvenga successivamente all interruzione del pagamento dei premi, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte. Art. 6 Decorrenza degli effetti del Contratto e durata Gli effetti del Contratto decorrono dalle ore 24 del giorno in cui la Società incassa il Premio iniziale (data di decorrenza), fatti salvi i periodi di carenza contrattualmente previsti. Il Contratto è a vita intera ed ha una durata pari all intervallo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza ed il verificarsi di uno dei seguenti eventi: recesso del Contraente o decesso dell Assicurato. Art.7 Limitazioni alle prestazioni assicurate a) Esclusioni n sono assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità totale e permanente e/o non-autosufficienti o avessero già in corso accertamenti a tale scopo al momento dell ingresso in assicurazione. Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di perdita permanente dell autosufficienza e di morte derivanti direttamente, indirettamente da: dolo del Contraente o dell'assicurato o del Beneficiario; patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi ecc.); partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; atto intenzionale dell Assicurato, in particolare le conseguenze di un tentativo di suicidio; atti compiuti dall Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; infortunio che avvenga quando l Assicurato si trova in stato di ebbrezza caratterizzato da un tasso alcolico uguale o superiore al tasso autorizzato dal codice della strada in vigore alla data del sinistro; malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti, allucinogeni; Pagina 5 di 13

16 Condizioni di Assicurazione negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che l Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute; incidente di volo tranne se l Assicurato viaggia in qualità di passeggero di una linea aerea debitamente abilitata al trasporto pubblico dei passeggeri, e in ogni caso se viaggia come membro dell equipaggio; contaminazione nucleare o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno), partecipazione attiva in tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato; sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia collegata allo stato di positività all HIV; guida di veicoli e natanti a motore per i quali l Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolino con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante. Partecipazione dell Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Nei casi sopra elencati non è prevista alcuna prestazione da parte della Società e il Contraente non avrà diritto ad alcuna restituzione dei premi versati. b) Carenza La garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dal Contratto non opera: - per i primi 36 mesi dalla data di decorrenza della copertura assicurativa nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia causato da malattie neurologiche, nervose o mentali dovute a causa organica ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Morbo di Parkinson, Morbo di Alzheimer); - per i primi 12 mesi dalla data di decorrenza della copertura assicurativa nel caso in cui lo stato di nonautosufficienza sia causato da altre malattie non rientrati tra quelle descritte al precedente comma. Qualora la non-autosufficienza dell Assicurato si verifichi entro il periodo di carenza, l Assicurato non ha diritto alle prestazioni previste in caso di perdita di autosufficienza, ma la Compagnia restituisce al Contraente i premi pagati al netto dei costi gravanti sugli stessi. Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso, e in assenza di esami clinici necessari per l accertamento dell eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dalla conclusione del Contratto il capitale assicurato in caso di decesso sarà comunque pagato. Art. 8 Definizione dello stato di non-autosufficienza L Assicurato è riconosciuto non-autosufficiente nel caso in cui il suo stato di salute comporti l impossibilità di compiere autonomamente in maniera presumibilmente permanente e irreversibile almeno 4 delle 6 attività di vita quotidiana (di seguito elencate) e necessita pertanto della costante assistenza di una terza persona, oppure, sia affetto da grave demenza invalidante comprovata da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (basata su test psicometrici riconosciuti come MMSE) con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona. Le attività elementari della vita quotidiano sono definite come: 1. Lavarsi la capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire autonomamente dalla vasca o dalla doccia). 2. Vestirsi e Svestirsi la capacità di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici senza l assistenza di una terza persona. La capacità di allacciarsi/slacciarsi le scarpe o di indossare/togliere i calzini non è considerata determinante. 3. Andare al bagno ed usarlo: la capacità di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc). Ciò implica che l Assicurato è in grado di lavarsi dalla testa ai piedi in modo da mantenere, anche in caso di incontinenza, un livello soddisfacente di igiene personale, spontaneamente e senza l aiuto di una terza persona. 4. Spostarsi la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e vice versa, anche con l aiuto di ausili specifici, senza l aiuto di una terza persona; Pagina 6 di 13

17 Condizioni di Assicurazione 5. Continenza la capacità di controllare le funzioni corporali o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente; 6. Alimentarsi la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo preparato da altri, e di bere senza l aiuto di una terza persona. Art.9 Rivedibilità dello stato di non-autosufficienza L incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L Assicurato è tenuto a comunicare alla Società il recupero di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata. La Società si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l Assicurato non-autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all avvenuto accertamento. Ogni anno l Assicurato dovrà inviare alla Società un documento che ne attesti l esistenza in vita. Qualora durante l erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e, seppur non alimentato da ulteriori versamenti di premi da parte del Contraente, il Contratto continua ad operare fino al decesso dell Assicurato, dando copertura all Assicurato per eventuali successive situazioni di non-autosufficienza. Inoltre, gli eredi dell'assicurato dovranno tempestivamente informare la Società dell'intervenuto decesso dell'assicurato. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società. Art Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: B) ha diritto, quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave: di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro/evento si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato; di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) ha diritto, quando il Contraente non ha agito con dolo o colpa grave: di recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall entrata in vigore del Contratto di assicurazione, fatto salvo sempre il caso di dolo. L inesatta dichiarazione della data di nascita dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni assicurate, in base alla data di nascita effettiva. Art.11 Costi Costi gravanti direttamente sul Contraente a) Costi gravanti sul premio - Spese fisse di emissione Vengono applicate esclusivamente sul premio iniziale e sono pari a 15,00 da conteggiare in aggiunta al premio iniziale. - Costi di acquisizione, gestione ed incasso I costi di acquisizione, gestione ed incasso sono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae direttamente dal premio annuo corrisposto e sono rappresentati nella tabella sottostante. Pagina 7 di 13

18 Condizioni di Assicurazione Tabella A Premio annuo Qualsiasi importo Costi di acquisizione, gestione ed incasso 25,00% di ciascun premio annuo al netto degli eventuali costi di frazionamento - Costi di frazionamento Qualora il Contraente corrisponda il premio annuo in rate la Società applicherà i costi di frazionamento rappresentati nella tabella sottostante. Tabella B Rateazione del premio Costi di frazionamento annuo Annuale - Semestrale 1,50% Trimestrale 2,50% Mensile 4,00% b) Costi per riscatto Il Contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata. c) Costi per l erogazione della rendita Le spese di erogazione della rendita sono fissate in misura pari al 3,00% del premio e sono ricomprese nel premio annuo stesso. Art. 12 Requisiti soggettivi L età dell Assicurato, al momento in cui sottoscrive il modulo di proposta non può essere inferiore a 20 anni, né superiore a 70 anni. Sono ritenute assicurabili le persone fisiche che rispondano ai requisiti definiti tramite il questionario sulla salute dell Assicurato, da compilare e sottoscrivere preliminarmente alla conclusione del Contratto. Nel caso in cui l Assicurato risponda affermativamente ad almeno una delle domande del suddetto questionario o abbia un età superiore ai 65 anni, la copertura assicurativa potrà essere attivata solamente dopo una specifica valutazione da parte della Società, che si riserva la facoltà di richiedere la presentazione del rapporto di visita medica compilato e firmato a cura del medico curante l Assicurando ed eventuali ulteriori accertamenti medici. I costi per eventuali accertamenti sanitari, non quantificabili a priori, non gravano sul premio e sono a carico dell Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi. Art. 13 Pagamenti della Società Tutti i pagamenti della Società saranno effettuati tramite bonifico bancario. Fatti salvi i casi in cui la Società debba richiedere documentazione integrativa ovvero non possa procedere al pagamento delle prestazioni in ragione di qualsivoglia motivo interno (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo richiesta di indagini da parte della funzione antiriciclaggio), la Società provvede ai sensi del Contratto: - ad accertare lo stato di non-autosufficienza dell Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia corredata dalla documentazione indicata nella sezione Documenti richiesti dalla Società, in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione, e delle coordinate bancarie (numero di IBAN e codice BIC). Una volta accertato e riconosciuto il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia trascorso il periodo di qualificazione di 90 giorni, descritto nell Art.1, la Società inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali. - entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell Assicurato, corredata dalla documentazione indicata nella sezione Documenti richiesti dalla Società, in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione, e delle coordinate bancarie (numero di IBAN e codice BIC), ad accreditare l importo dovuto. Decorso il suddetto termine la Società corrisponderà all avente diritto gli interessi legali. I diritti derivanti dal presente Contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Pagina 8 di 13

19 Condizioni di Assicurazione Art. 14 Cessione, pegno e vincolo In conformità con quanto disposto dall art cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Società viene notificata l avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Società ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa all avvenuta cessione nel documento di polizza o su appendice. La Compagnia secondo quanto disposto dall art cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto. In ragione della sua forma e finalità, il Contratto in specie non ammette la concessione di prestiti né il Contraente può darlo in pegno ad altri o comunque vincolarne le prestazioni assicurate. Art.15 Beneficiari e cambio contraenza mortis causa In caso di perdita di autosufficienza dell Assicurato il Beneficiario delle prestazioni è l Assicurato stesso. L Assicurato può designare un altra persona quale delegato incaricato alla riscossione degli importi dovuti dalla Società ai sensi dell Art. 1 e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate alla Società tramite raccomandata a/r inviata a: Darta Saving Life Assurance Ltd. Allianz House, Elmpark Merrion Road Dublin 4, IRELAND In caso di decesso dell Assicurato il Contraente designa i Beneficiari (in caso di morte) contestualmente alla sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare e procedere ad una nuova designazione. La revoca e la nuova designazione potranno essere considerate valide dalla Società solo nel caso in cui risulti inequivocabilmente chiara l intenzione del Contraente di procedere in tal senso. Il Contraente, all atto della revoca e contestuale nuova nomina dovrà indicare, in modo esplicito e per iscritto, alla Società: - il numero di Proposta; - il nome del Beneficiario che intende revocare; - il nome della persona o delle persone che intende nominare come nuovi Beneficiari; - la volontà di sostituire il Beneficiario precedentemente indicato con altro Beneficiario. In caso di pluralità di Beneficiari e salvo diversa indicazione del Contraente, la liquidazione verrà fatta in quote uguali (è fatto salvo il caso di successione per rappresentazione) per ciascun Beneficiario senza che nulla possa essere eccepito alla Società. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di Revoca e l accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte esplicitamente per testamento. In seguito al decesso del Contraente (qualora il Contratto sia stato stipulato da un Contraente e lo stesso sia una figura diversa dall Assicurato), il Contratto rimane in vita e prevede il subentro nella contraenza di un erede nominato tra gli eredi legittimi o testamentari. L erede così subentrante diventerà il nuovo Titolare del Contratto, pur non potendo modificare il Beneficiario. Art. 16 Collegio medico arbitrale Le eventuali controversie di natura medica sul grado di non-autosufficienza o sulla durata dello stato di nonautosufficienza, possono essere demandate, per iscritto, ad un Collegio di tre medici esperti in gerontologia, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Pagina 9 di 13

20 Condizioni di Assicurazione Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici, competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Viene fatto salvo il diritto delle parti di adire le vie giudiziali ordinarie. Art Modifiche contrattuali Nel corso del rapporto contrattuale, la Società può apportare delle modifiche alle clausole del presente Contratto nel caso in cui: 1. vi sia un mutamento della legislazione primaria e/o secondaria applicabile al Contratto stesso; 2. vi sia una richiesta in tal senso formulata dall Attuario Incaricato nell interesse della generalità dei Contraenti. Nelle ipotesi previste la Società informerà tempestivamente il Contraente dell intervenuta modifica legislativa e della conseguente modificazione del Contratto. Fatto salvo il caso in cui sia imposto un termine diverso dalla legge o dalla normativa secondaria, le modifiche eseguite ai sensi del punto 2 del presente articolo saranno produttive di effetti a far data dal 60 giorno successivo alla ricezione da parte del Contraente della comunicazione relativa alle modifiche proposte. Art Legge applicabile e foro competente Ai sensi del D. Lgs. del 7 settembre 2005, la Società propone di applicare al Contratto la legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto è competente esclusivamente il foro del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013). Art n pignorabilità e non sequestrabilità Le somme dovute dalla Società non sono pignorabili né sequestrabili, nei limiti previsti dalla legge. Art Documenti contrattuali La Società declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali dichiarazioni, verbali o scritte, fornite da intermediari assicurativi, contemporaneamente o successivamente all emissione della Polizza, a meno che esse non siano contenute nel Contratto. Art Comunicazioni Il Contraente prende atto che in Irlanda non è presente la lettera raccomandata a/r come modalità di invio di comunicazioni. Pertanto la prova dell avvenuto invio della lettera o della comunicazione da parte della Società è assolto con l esibizione della copia del documento presso la stessa depositato. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere eseguite, salvo diversa indicazione contenuta in altri articoli: - da parte della Società: tramite lettera ordinaria ovvero tramite o fax agli indirizzi indicati nella Proposta; - da parte del Contraente: a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax agli indirizzi indicati nella Proposta. Qualora il Contraente modifichi il proprio indirizzo di residenza o domicilio dovrà darne immediata comunicazione alla Società per consentirle di aggiornare la posizione anagrafica ad esso relativa. In caso di inadempimento al suddetto obbligo di comunicazione, la Società non potrà essere considerata responsabile della mancata ricezione di comunicazioni da parte del Contraente. Si ricorda che tutte le richieste inviate alla Società devono pervenire in originale, anche se anticipate via Fax, a mezzo raccomandata a/r. Pagina 10 di 13

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013 TARIFFA 7S09C - Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile con facoltà di versare premi unici aggiuntivi, con rivalutazione annua del capitale collegate alla

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Condizioni di Contratto E' un prodotto di Distribuito da Prodotto distribuito da Banca Mediolanum

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

Traguardi Unici A.T.

Traguardi Unici A.T. Traguardi Unici A.T. Aprile 2009 Il prodotto 2 Il prodotto Piano Risparmio Altre garanzie Esonero Pagamento Premi Temporanea Caso Morte Long Term Care (LTC) 3 Caratteristiche tecniche Tariffa Capitale

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA Piano Individuale Pensionistico Fondo Pensione DOCUMENTO DI RENDITA Il presente documento integra il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto relative a Feelgood - Piano Individuale Pensionistico

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

DOCUMENTO SULLE RENDITE

DOCUMENTO SULLE RENDITE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP al n. 5074 DOCUMENTO SULLE RENDITE Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) MODULO DI ADESIONE N.. QUESTO MODULO DI ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA

Dettagli

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750)

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) TIPOLOGIA TARIFFARIA AsSìpro 1 è un assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte costituita dalle seguenti tariffe: a) La tariffa 6G07BG; b)

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo Pensione Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole. Il Fondo Pensione Gruppo

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

CONTRAENTE (ASSICURATO) Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita. Comune di nascita (o Stato estero) Prov. Cittadinanza. C.A.P. Città Prov.

CONTRAENTE (ASSICURATO) Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita. Comune di nascita (o Stato estero) Prov. Cittadinanza. C.A.P. Città Prov. Proposta di Assicurazione, Pagina 1 di 4 Proposta di Assicurazione LIBERA MENTE Proposta Numero di proposta CONTRAENTE (ASSICURATO) Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita Mod. LMPS02 Ed. 05/2011 Comune

Dettagli

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Premessa Il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat ha stipulato in data 15/11/2005 con la società GENERALI VITA S.p.A. (di seguito indicata

Dettagli

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite:

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: POLIZZA COLLETTIVA N. Modello MACD aggiornato al 26/05/2014 MODULO DI ADESIONE Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa della forma pensionistica individuale denominata Piano Individuale Pensionistico di tipo

Dettagli

DUAL Commercialisti visto di conformità

DUAL Commercialisti visto di conformità P.I. LINE - "Visto di Conformità" DUAL Commercialisti visto di conformità Proposta di assicurazione R.C. professionale il Visto di Conformità (Ed. 02.2014) Questa Proposta si applica a professionisti e

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

CARIFECap CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA NOTA INFORMATIVA

CARIFECap CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA NOTA INFORMATIVA CARIFECap CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA NOTA INFORMATIVA CAPITALIZZAZIONE CARIFECap NOTA INFORMATIVA 2004 Contratto di capitalizzazione finanziaria a premio unico e premi unici aggiuntivi Leggere attentamente

Dettagli

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE. NOTA INFORMATIVA POLIZZA CONVENZIONE FIDI XXX La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP.

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Periodo di rendita 2 1.2 Riserva matematica di inventario 2 1.3 Riserva matematica sufficiente 2 1.4

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale......... Numero telefono/fax... Dati dei Richiedenti (compilare in stampatello)

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

Gentile Cliente, Il modulo allegato si divide in 4 parti:

Gentile Cliente, Il modulo allegato si divide in 4 parti: Gentile Cliente, compilando il presente documento diventerà cliente Sorgenia, subentrando al contratto di fornitura in essere di un nostro cliente, secondo le modalità previste dall Autorità per l energia

Dettagli

Scheda Sintetica - Informazioni Generali

Scheda Sintetica - Informazioni Generali Scheda Sintetica - Informazioni Generali La parte Informazioni Generali, da consegnare obbligatoriamente all Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali

Dettagli

Contratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale

Contratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale Alleanza Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Generali Contratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale Condizioni Contrattuali Regolamento Gestione interna separata

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di CONVENZIONE per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di STRUMENTO IBRIDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE TRA la Camera

Dettagli

Modulo di Adesione. per la sottoscrizione del Piano Individuale Pensionistico (PIP) Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione

Modulo di Adesione. per la sottoscrizione del Piano Individuale Pensionistico (PIP) Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione Modulo di Adesione per la sottoscrizione del Piano Individuale Pensionistico (PIP) Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n 5003. Il presente modulo di sottoscrizione

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato

Dettagli

PROPOSTA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE VITA

PROPOSTA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE VITA CAP. SOC. EURO 87.720.000 I. V. - R.E.A. (MI) 842196 - COD. FISC./PART. IVA/NUMERO DI REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 01749470157 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO - SOCIETÀ SOGGETTA ALL ATTIVITÀ DI DIREZIONE

Dettagli

Prestito Obbligazionario Banca di Imola SpA 185^ Emissione 02/04/2007-02/04/2010 TV% Media Mensile (Codice ISIN IT0004219223)

Prestito Obbligazionario Banca di Imola SpA 185^ Emissione 02/04/2007-02/04/2010 TV% Media Mensile (Codice ISIN IT0004219223) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE relative alla Nota Informativa sul Programma di Offerta di Prestiti Obbligazionari denominati Obbligazioni Banca di Imola SPA a Tasso Variabile Media Mensile Il seguente

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni

Dettagli

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

DUAL Enti Pubblici INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SULL ATTIVITA E SULL ENTE DI APPARTENENZA. Ente/i di appartenenza (*) Mansione/i

DUAL Enti Pubblici INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SULL ATTIVITA E SULL ENTE DI APPARTENENZA. Ente/i di appartenenza (*) Mansione/i DUAL Enti Pubblici Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e della Responsabilità Amministrativa Contabile ed Erariale dei Dirigenti, dei Dipendenti e degli Amministratori degli

Dettagli

Assicurazioni RC Professionali

Assicurazioni RC Professionali Proposta di assicurazione R.C. per gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società. TAILOR MADE La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA FASIFIAT è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

Allianz Special Capital

Allianz Special Capital Allianz Special Capital Condizioni contrattuali Tariffa AZ SC Mod. 5504 - Edizione Marzo 2008 ALLIANZ Special Capital Sommario 1 Disciplina del contratto 2 Condizioni Contrattuali NEUTROV - D05 pagina

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO 1) oggetto Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano le modalità e le condizioni con cui

Dettagli

Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentopolizzemutui@isvap.

Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentopolizzemutui@isvap. Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentopolizzemutui@isvap.it Milano, 16 aprile 2012 OGGETTO: Osservazioni Altroconsumo su: Documento

Dettagli

Piu sicurezza per chi guarda al futuro. CARISMI CARISMIPIU SERENITÀ

Piu sicurezza per chi guarda al futuro. CARISMI CARISMIPIU SERENITÀ CARISMI Piu sicurezza per chi guarda al futuro. SERENITÀ CARISMIPIU N O T A I N F O R M A T I V A CARISMI PIÙ SERENITÀ NOTA INFORMATIVA MOD. 006 ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO

Dettagli

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

OBIETTIVO PROTEZIONE PLUS

OBIETTIVO PROTEZIONE PLUS COMPENSATIVA DEL BOLLO UFFICIO DEL REGISTRO DI OBIETTIVO PROTEZIONE PLUS Nota Informativa ED. APRILE 2004 ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTI CON GARANZIE ACCESSORIE

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE Inserire la seguente frase: La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Sito web BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

PREVIDENZA VIP a premio ricorrente

PREVIDENZA VIP a premio ricorrente PREVIDENZA VIP a premio ricorrente Nota Informativa 2004 Mod. 16016 ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO RICORRENTE E A PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE

Dettagli

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / Comune di residenza: Provincia: ( ) Banca e Filiale:

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / Comune di residenza: Provincia: ( ) Banca e Filiale: MODULO RICHIESTA RISCATTO DIPENDENTI PUBBLICI DA INVIARE A FONDO SCUOLA ESPERO Via Aniene, 14 00198 - Roma 1. DATI DELL ISCRITTO 2. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI L iscritto ha cessato l attività lavorativa

Dettagli

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI...

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... 3 PARTE PRIMA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO CON PRELIEVI DALLA RETRIBUZIONE... 3 ARTICOLO

Dettagli

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi

Dettagli

REGOLAMENTO DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

REGOLAMENTO DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO REGOLAMENTO DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Società "Terremerse Soc. Coop. Art. 1 - Importo e tagli Il prestito obbligazionario " Terremerse Soc. Coop 2013/2016 - Tasso 4,00 % è emesso dalla Società" Terremerse

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli