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1 5 APPENDICE DOCUMENTARIA

2 INDICE DEI DOCUMENTI Albino Consiglio provinciale, Domanda ricostituzione dell'ex Comune di Desenzano al Serio. Parere. Algua Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione ex Comuni di Bracca, Costa serina, Frerola e di Rigosa, attualmente fusi in quello di Bracca di Costa Serina. Alzano Lombardo Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Parere sulla domanda della Frazione Olera di distacco dal Comune di Poscante e sua aggregazione quello di Nese. Averara Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Parere sulla domanda di aggregazione al comune di Averara di una piccola porzione appartenente censuariamente a quello di S. Brigida Consiglio provinciale, Progetto di Legge Regionale N. 71: «Aggregazione al Comune di Averara, previo distacco dal Comune di S. Brigida, della frazione Piazzamulini in Provincia di Bergamo». Parere a sensi dell art. 9 L.R. 2 dicembre 1973 N. 52. Bergamo Municipio di Bergamo, Giunta Municipale, Relazione al consiglio in merito alla nomina di una Commissione Consigliare di cinque Membri la quale, in unione alla Giunta, studi e riferisca intorno alla opportunità di aggregare al Comune di Bergamo alcuni Comuni finitimi Municipio di Bergamo, Relazione in merito alla aggregazione a Bergamo di alcuni comuni finitimi Municipio di Bergamo, Aggregazione di comuni limitrofi Comune di Colognola del Piano, Ricorso del Comune di Colognola del Piano, rappresentato dal Sindaco sig. cav. notaio Amabile Santinelli, ricorrente anche in proprio come cittadino, elettore e contribuente, in punto opposizione al progettato aggregamento forzato del Comune di Colognola del Piano al Comune di Bergamo Comune di Redona, Ricorso del Comune di Redona, rappresentato dal Sindaco Sig. Ragionier Antonio Varisco, in punto opposizione al progettato aggregamento forzato del Comune di Redona al Comune di Bergamo Comune di Valtesse, Memoriale sull aggregazione del Comune di Valtesse alla Città di Bergamo Municipio di Bergamo, Aggregazione a Bergamo di comuni finitimi Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Voto sulla aggregazione al Comune di Bergamo dei Comuni di Valtesse, Redona, Colognola, Grumello del Piano e di porzione di quello di Ponteranica. Bianzano Consiglio provinciale, Domanda dei frazionisti di Bianzano (Comune di Spinone dei Castelli) per la ricostituzione di detta frazione in Comune autonomo. Borgo di Terzo Commissione Reale di Bergamo, Fusione dei Comuni di Borgo di Berzo - Grone - Vigano S. Martino e Berzo S. Fermo. Brembate Consiglio provinciale, Rettifica confini tra i Comuni di Canonica d Adda, Brembate e Capriate S.Gervasio. Conferma parere. Brembilla Consiglio provinciale, Ponti di Sedrina: aggregazione al Comune di Sedrina. Parere Comune di Brembilla, [Modifica dei confini comunali relativamente alla frazione Ponti da includere nei confini amministrativi del Comune di Sedrina], Relazione tecnico descrittiva e Relazione illustrativa. Brumano Prefettura di Bergamo, Correzione di confini. Comune di Brumano. Brusaporto Consiglio provinciale, Domanda dei frazionisti di Brusaporto del Comune di Rocca del Colle per la ricostituzione di Brusaporto in Comune autonomo. Calcio Amministrazione provinciale di Bergamo, Commissario prefettizio, Comuni di Calcio e Cividate Rettifica di confini. Calolziocorte Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Rettifica di confine territoriale fra Calolzio ed Olginate Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Parere sulla domanda di distacco delle frazioni di Gerra e Carsano dal comune di Corte per essere unito a quello di Calolzio Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Proposta governativa di riunire in un solo i due Comuni di Calolzio e di Corte. Capriate San Gervasio Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Domanda di distacco della Frazione Crespi dal Comune di Canonica per unirla a quello di Capriate Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Ancora sul distacco della Frazione Crespi dal Comune di Canonica per unirla a Capriate. Casazza Deputazione provinciale, Relazione sulla domanda di ricostruzione dei confini di Mologno e di Molini di Colognola (attuale Comune di Casazza). Cazzano Sant Andrea Consiglio provinciale, Ricostituzione dell ex Comune di Cazzano S. Andrea: Parere (art. 35 T.U. legge comunale e provinciale). Cisano Bergamasco Comune di Cisano Bergamasco, Confine territoriale con Cisano Bergamaco - Brivio. Colzate Deputazione provinciale, Voto del Consiglio sulla domanda della frazione di Barbata pel suo distacco dal Comune di Colzate e sua aggregazione al Comune di Gorno. Cornalba Deputazione provinciale, Ex Comune di Cornalba (Serina) domanda di ricostituzione Consiglio provinciale, Ricostituzione del Comune di Cornalba (Serina). Parere. Cortenuova Comune di Cortenuova, Consiglio comunale, Proposta modifica denominazione del Comune. Dalmine Consiglio provinciale, Distacco della Frazione Guzzanica dal Comune di Stezzano ed aggregazione al Comune di Dalmine. Parere. Filago Consiglio provinciale, Comune di Marne: Cambiamento denominazione. Fiorano al Serio L Eco di Bergamo, Venerdì 29 Ottobre 1926, anno XLVII. M. 251, A proposito di una fusione di Comuni. L opposizione di Fiorano al Serio Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione dell ex Comune di Fiorano. Fonteno Deputazione provinciale, Ricostituzione degli ex comuni di Fonteno ed Esmate, ora fusi in quello di Solto Collina. Gandino Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione dell ex Comune di Barzizza, attualmente fuso in quello di Gandino. Gazzaniga Comune di Gazzaniga, Domanda di rettifica di confine intercomunale fra Gazzaniga e Cene Comune di Cene, Domanda di rettifica confini presentata dal Comune di Gazzaniga. Gromo Consiglio provinciale, Distacco delle Frazioni Ripa e Bettuno dal Comune di Gandellino e aggregazione al Comune di Gromo. Parere. Isola di Fondra Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione degli ex Comuni di Fondra e di Trabuchello, attualmente facenti parte del Comune di Isola di Fondra. Isso Amministrazione provinciale di Bergamo, Commissario prefettizio, Unione del Comuni di Isso con Antegnate; Barbata con Fontanella; Covo con Fara Olivana, e rettifica di confine tra Covo e Romano con aggregazione a quest ultimo di parte del territorio di Fara Fusione dei comuni di Fara Olivana, Isso, Barbata, Covo, Antegnate e Fontanella. Ispezione. Leffe Rettorato provinciale, Aggregazione del Comune di Peia al Comune di Leffe. Lenna Consiglio provinciale, Distacco della Frazione «Oro» dal Comune di Valnegra per l aggregazione al Comune di Lenna. Parere. Lovere Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Sulla zione 15 aprile 1883 del Consiglio di Lovere pel passaggio di quel Comune alla Provincia di Brescia Rettorato provinciale, Proposta per l aggregazione a Lovere dei Comuni di Castro e di Costa Volpino. Luzzana Amministrazione provinciale di Bergamo, Entratico. Ricostituzione ex comune di Luzzana. Relazione dell Ufficio Deputazione provinciale, Entratico. Ricostituzione ex comune di Luzzana. Parere. Monasterolo del Castello Deputazione provinciale, Ricostituzione del Comune di Monasterolo, ora Frazione di quello di Spinone dei Castelli. Montello Consiglio provinciale, Relazione sulla domanda di ricostituzione Comuni di Monticelli di Borgogna e Costa Mezzate. 462

3 Olmo al Brembo Consiglio provinciale, Progetto di Legge Regionale n. 284 (2ª legislatura): Richiesta di referendum per il distacco della frazione Frola dal Comune di Piazzolo e conseguente aggregazione al Comune di Olmo al Brembo. Parere, a sensi dell art. 9 L.R n. 52. Oltressenda Alta Consiglio provinciale, Ricostituzione degli ex Comuni di Piario ed Oltressenda Alta aggregati al Comune di Villa d'ogna. Parere. Onore Consiglio provinciale, Ricostituzione dell'ex Comune di Onore. Parere. Paladina Consiglio provinciale, Rettifica di confine tra i Comuni di Paladina e di Valbrembo. Parere. Palazzago Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Voto sulla domanda di distacco delle Frazioni Gromlongo, Belvedere e Brughiera dal Comune di Palazzago e la loro annessione al Comune di Pontida Deputazione provinciale, Voto sulla domanda di distacco delle frazioni di Belvedere, Gromlungo e Brughiera dal Comune di Palazzago e loro aggregazione a quello di Pontida. Piazza Brembana Consiglio provinciale, Domanda di ricostituzione ex comuni di Piazza Brembana. Ponte Nossa Deputazione provinciale, Parere sul distacco delle frazioni Oltreserio e Spiazzi e loro aggregazione al Comune di Ponte Nossa. Ponte San Pietro Deputazione provinciale, Voto del Consiglio provinciale sulla domanda di parecchi elettori dei Comuni di Brembate di Sopra, di Locate e Presezzo per essere aggregati al Comune di Ponte S. Pietro Deputazione provinciale, Voto del Consiglio provinciale sopra nuova istanza del Comune di Ponte S. Pietro per modificazioni alla sua circoscrizione territoriale Comuni di Brembate di Sopra, Locate Bergamasco, Presezzo, Bonate Sopra, Curno e Mozzo, Circa la domanda del Comune di Ponte S. Pietro, di aggregarsi parte del territorio dei Comuni di Brembate Sopra, Locate Bergamasco, Presezzo, Bonate Sopra, Curno e Mozzo. Ragioni di diritto e di fatto contro l aggregazione Commissione Reale di Bergamo, Aggregazione di Comuni limitrofi a Ponte S. Pietro. Presezzo Consiglio provinciale, Villaggio S. Maria del Comune di Presezzo Istanza di aggregazione al Comune di Ponte S. Pietro Parere. Riva di Solto Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione dell ex Comune di Zorzino ora facente parte di quello di Riva di Solto. Rogno Comune di Rogno, Denominazione del Comune Comune di Rogno, Cambiamento denominazione del Comune [Comune di Rogno, Ricorso al Ministero dell Interno per ottenere il cambiamento della denominazione.] Rota d Imagna Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione dell'ex Comune di Rota Dentro ora fuso in quello di Rota Imagna. San Giovanni Bianco Commissione Reale di Bergamo, Distacco delle frazioni basse del Comune di S. Gallo e loro aggregazione a quello di S. Giovanni Bianco [Petizione degli abitanti delle Frazioni basse del Comune di S. Gallo per essere aggregati al Comune di S. Giovanni Bianco.] Consiglio provinciale, Domanda ricostituzione del Comune di Fuipiano al Brembo Consiglio provinciale, Ricostituzione dell ex Comune di Fuipiano al Brembo. San Pellegrino Terme Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Domanda di segregazione delle frazioni Valle, Pennazzaro e Molino di Fuipiano al Brembo per esser annesse a San Pellegrino Giornale di S. Pellegrino, IX, 127, 8 sett. 1912, p. 1, Aggregazione a S. Pellegrino della frazione Valle-Pennazzaro di Fuipiano al Brembo Comune di Fuipiano al Brembo, Memoriale del Comune di Fuipiano al Brembo contro la Domanda di Separazione delle contrade Valle e Pennazzaro Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Domanda di aggregazione al Comune di S. Pellegrino delle frazioni Valle e Pennazzaro appartenenti al Comune di Fuipiano al Brembo Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Voto pel distacco delle frazioni Valle e Pennazzaro dal Comune di Fuipiano al Brembo e loro aggregazione a quello di S. Pellegrino Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Voto sulla delimitazione territoriale fra S. Pellegrino e Fuipiano al Brembo, per distacco delle Frazioni di Valle o Pennazzaro da questo Comune Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Parere sulla riunione dei Comuni di Piazzo Basso e S. Pellegrino Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Unione del Comune di Piazzo Basso a S. Pellegrino. Sant Omobono Imagna Deputazione provinciale, Parere sulla domanda delle Frazioni Basse di Rotafuori di distacco da quel Comune e loro aggregazione a quello di Mazzoleni Deputazione provinciale, Comune di S. Omobono Imagna: Ricostituzione ex Comuni di Mazzoleni, Selino e Cepino Camera dei Deputati, Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati Scaglia e Pacati: Ricostituzione dei comuni di Selino, Mazzoleni e Cepino, in provincia di Bergamo. Sarnico Domanda degli abitanti della frazione di Fosio, per essere aggregati al Comune di Sarnico Ufficio Tecnico Provinciale di Bergamo, Villongo S. Alessandro. Distacco frazione Fosio. Solza Consiglio provinciale, Ricostituzione in Comune autonomo della frazione Solza previo distacco dal Comune di Riviera d Adda. Parere. Sorisole Consiglio provinciale, Distacco della frazione Petosino dal Comune di Sorisole ed aggregazione al Comune di Bergamo. Parere. Taleggio Consiglio provinciale, Relazione sopra la domanda delle frazioni componenti il Comune di Taleggio, diretta ad ottenere la costituzione in separati distinti Comuni. Torre de Roveri Commissione Reale di Bergamo, Domanda dei frazionisti di Brugali di distacco dal Comune di Pedrengo e d'aggregazione a quello di Torre de Roveri. Treviolo Deputazione provinciale, Comune di Treviolo. Ricostituzione dei Comuni Curnasco ed Albegno Consiglio provinciale, Ricostituzione in Comune autonomo della Frazione Curnasco (Treviolo). Parere. Ubiale Clanezzo Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Domanda del Comune di Clanezzo per assumere il nome di Clanezzo con Ubiale Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Parere sulla domanda di trasloco dell Ufficio Comunale della frazione Capoluogo di Clanezzo alla frazione di Ubiale in detto Comune [Petizione degli abitanti della frazione di Clanezzo per il distacco dal Comune di Ubiale Clanezzo ed il suo accorpamento al Comune di Almenno S. Salvatore.] Comune di Ubiale Clanezzo, Distacco della frazione di Clanezzo dal Comune di Ubiale Clanezzo. Osservazione al P.D.L. n DGR n Urgnano Deputazione provinciale, Domanda della frazione di Basella per costituirsi a Comune. Valbondione Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Distacco della frazione di Ponti dal territorio di Bondione per l'aggregazione di essa al Comune di Fiumenero Deputazione provinciale, Parere circa la domanda dei frazionisti di Lizzola Bassa di distacco dal Comune di Lizzola e aggregazione a quello di Bondione. Valbrembo Consiglio provinciale, Domanda dei frazionisti di Scano al Brembo (Comune di Valbrembo) per la ricostituzione di detta frazione in Comune autonomo. Villa d Almè Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Domanda di distacco dal Comune di Almenno S. Salvatore della Frazione di Oltre Brembo per aggregarla a Villa d'almè. Villongo Comune di Villongo S. Alessandro, Consiglio comunale, Domanda dei frazionisti di Fozio per essere aggregati al Comune di Sarnico. Zogno Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Voto sulla domanda di alcuni frazionisti di Poscante pel distacco da quel Comune e l aggregazione al comune di Zogno Deputazione provinciale/consiglio provinciale, Voto sulla domanda di alcuni frazionisti di Poscante pel distacco da quel Comune e l aggregazione al Comune di Zogno Deputazione provinciale, Distacco della frazione Martina dal Comune di Poscante e aggregazione a quello di Zogno. 463

4 Albino 4 Seduta del 13 febbraio OGGETTO: Domanda ricostituzione dell ex Comune di Desenzano al Serio. Parere. Il relatore avv. Simoncini legge la seguente relazione: «L ex Comune di Desenzano, la cui attuale popolazione conta 2953 abitanti, con Regio Decreto 12 gennaio 1928 n 62 venne aggregato al Comune di Albino. La fusione venne operata in quanto tra l abitato di Desenzano e quello di Albino non esiste soluzione di continuità. Si considerò, quindi, presumibilmente, la convenienza della fusione in quanto gli interessi delle due popolazioni erano e sono pressoché uguali, se non che, in data 11 maggio 1947, la popolazione di Desenzano presentò domanda per ottenere la propria autonomia rivendicando il diritto di ricostituirsi in Comune autonomo mediante ripristino della situazione anteriore a quel Decreto 12 gennaio 1928 n 62 che era stato emanato autoritativamente e che, a quanto si sosteneva, non aveva mai incontrato il favore delle popolazioni. La predetta domanda di ricostituzione, peraltro, fino dall origine non incontrò l adesione degli abitanti di Desenzano - Oltre Serio che paventavano ripercussioni negative per quanto potesse riguardare le occasioni di lavoro. La pratica rimase a lungo giacente difettando, per il suo accoglimento, in sede di legittimità, il numero minimo di abitanti, relativo alla frazione da distaccare, previsto dall art. 33 della legge comunale e provinciale. Gioverà ricordare peraltro che la predetta domanda incontrò il parere favorevole, in data 21 giugno 1947, dal Consiglio comunale di Albino mentre, con zione 16 dicembre 1947, la Deputazione provinciale di Bergamo, considerando che Desenzano forma con Albino un unico complesso amministrativo non esistendo tra i rispettivi abitati soluzione di continuità, contestando la ricorrenza di particolari necessità e paventando, per il futuro, pregiudizi diretti ed indiretti in relazione anche alla situazione finanziaria di Desenzano, riteneva di esprimere parere contrario alla ricostituzione dell ex Comune di Desenzano al Serio. Intervenuta la legge 15 febbraio 1953 n 71 che, per quanto riguarda i Comuni soppressi successivamente al 28 ottobre 1922, disponeva la ammissibilità della domanda di ricostituzione prescindendosi dal requisito dei abitanti, la Prefettura di Bergamo, con sua nota 16 luglio 1953, restituiva la pratica al Consiglio Provinciale, chiedendo venisse provocata la adozione di nuovo motivato parere in merito alla invocata ricostituzione. In effetto la circolare 25 febbraio 1953 del Ministero dell Interno disponeva che le domande pendenti a suo tempo presentate per ottenere la ricostituzione degli ex Comuni soppressi dal fascismo dovessero essere nuovamente sottoposti al parere delle Amministrazioni provinciali interessate quando le medesime si fossero in precedenza espresse al riguardo in senso negativo. È opportuno precisare che trattandosi di domanda pendente la ammissibilità delle domande, a sensi della ricordata legge 25 febbraio 1953, prescinde dal requisito della istanza sottoscritta da almeno tre quinti degli elettori richiedendosi, peraltro, ai sensi dell art. 33 della legge comunale e provinciale che gli istanti rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni che chiedono di essere costituite in Comuni distinti. Risulta da certificazione 16 ottobre 1953 del Sindaco di Albino che i contribuenti dell ex Comune di Desenzano sono attualmente 635 per cui, in sede di legittimità, la domanda di ricostituzione deve trovare fondamento nella volontà formalmente espressa di almeno 318 contribuenti. Un tale requisito difetta, nella fattispecie, in quanto, successivamente alla nota prefettizia sopra ricordata, è pervenuta all Amministrazione Provinciale una petizione regolarmente sottoscritta ed autenticata in virtù della quale 323 contribuenti del ricostituendo Comune hanno dichiarato di rinunciare alla divisione del Comune di Albino optando per la conservazione dell attuale situazione. Evidentemente, pertanto, prescindendosi da ogni considerazione di merito e di opportunità, non resta che rilevare la mancanza dei requisiti di ammissibilità della domanda per cui il Consiglio Provinciale non può che restituire la pratica all On. Prefettura difettando gli essenziali presupposti di legge legittimanti la presentazione.» N di Prot. Deliberazione N. 32 adottata nella riunione del 13 febbraio Sentita la relazione dell assessore avv. Simoncini; Dopo un esauriente esame degli atti; Constatata la mancanza dei presupposti di legge per la presentazione della domanda di ricostituzione dell ex Comune di Desenzano al Serio; a voti unanimi, IL di rinviare gli atti, senza provvedimento, alla Prefettura. Algua 5 Seduta del 6 maggio OGGETTO: Domanda di ricostituzione ex Comuni di Bracca, Costa serina, Frerola e di Rigosa, attualmente fusi in quello di Bracca di Costa Serina. Con Decreto Reale 6/10/1927 n. 4467, gli ex Comuni di Bracca (ab. 740) di Costa Serina (ab. 1300) di Frerola (ab. 450) e di Rigosa (ab. 550) vennero riuniti in un unico comune denominato Bracca di Costa Serina. In data 17 gennaio 1945 i capi famiglia di Costa Serina, Ascensione e Trafficanti presentarono domanda per la ricostituzione dell ex Comune di Costa Serina. Con memoriale 15 luglio 1945 le popolazioni di Rigosa e Sambusita espressero parere contrario alla separazione dei Comuni e dichiararono di opporsi nell eventualità della separazione, a far parte del ricostituendo Comune di Costa Serina; Con successivo memoriale i capi famiglia delle frazioni Ascensione, Ameriola, Trafficanti dichiarandosi favorevole alla scissione chiesero che la sede del ricostituendo comune di Costa Serina venisse sistemata ad Ascensione, centro delle altre frazioni. Nell adunanza del 30/04/1946 il Consiglio Comunale, assenti i rappresentanti di Rigosa i quali non intendevano trattare l argomento, esaminate le sopra riportate richieste, deliberò la ricostituzione dei quattro ex Comuni, stabilendo che le rispettive sedi comunali dovessero ritornare nelle stesse località in cui si trovavano anteriormente alla entrata in vigore del Decreto di fusione. In seguito al consiglio formulato dalla Prefettura di esaminare la possibilità di unire i due ex Comuni di Rigosa e di Frerola rispettivamente ai Comuni di Costa Serina e di Bracca, il Consiglio Comunale nell adunanza del 16 luglio 1946 confermò la propria zione 30/04/1946 n. 28, con cui, come si è rilevato, chiese la ricostituzione di tutti e quattro gli ex Comuni. Successivamente e cioè in data 31 luglio 1946 novantaquattro capi famiglia di Rigosa e Sambusita presentarono un nuovo ricorso contro lo smembramento del comune che, secondo essi, rappresenterebbe un danno per gli interessi delle popolazioni. Infine il 3 agosto 1946 in un memoriale firmato da centocinquantotto capi famiglia ed elettori del Comune viene riconfermata l inopportunità dello smembramento, in quanto questo non potrebbe portare alcun beneficio economico alle popolazioni dei quattro Enti autonomi. Secondo i firmatari del memoriale le ragioni di generale interesse per cui venne decretata nel 1927 la fusione dei quattro ex Comuni sussisterebbe tuttora. L Ufficio del Genio Civile, nel mentre dichiara che in linea tecnica nulla osta alla separazione dell attuale Comune, rileva che se amministrativamente i quattro ex Comuni dovessero rimanere uniti, l attuale sede comunale di Algua, posta lungo la strada consorziale per Serina, resterebbe la più adeguata. In un sopralluogo di ufficio effettuato nella sede comunale di Bracca di Costa Serina alla presenza del Consiglio Comunale al completo si è potuto constatare: 1) che per quanto riguarda Bracca di Costa Serina le popolazioni sono unanime nel richiedere la separazione; 2) che un terzo circa della popolazione di Frerola è contraria alla ricostituzione, in particolare per ragioni finanziarie e due terzi circa la chiedono ed infine 3) che tutta la popolazione di Rigosa è contraria alla ricostituzione dell ex comune in quanto i modesti mezzi finanziari che se ne possono ritrarre sono insufficienti per fronteggiare le necessità di un sia pur modesto Comune autonomo. Da accertamenti fatti, sulle possibilità finanziarie dei quattro ex Comuni sulla scorta del bilancio preventivo dell anno 1946, è risultato un complesso di entrate: per Bracca di lire per Costa Serina di lire per Frerola di lire per Rigosa di lire assieme di lire suscettibile di aumento, in base ai nuovi provvedimenti fiscali per i comuni fino a lire oltre ad un particolare beneficio per Bracca, derivante dal nuovo contratto di affittanza della fonte e che si può valutare in lire annue. Per quanto concerne Rigosa è stato ultimamente presentato uno schema di bilancio, in cui si prevede per quella frazione un entrata per complessive lire Da quanto sopra esposto si può concludere che solamente per Costa Serina e forse per Bracca sussisterebbero i possibili pre- supposti finanziari per essere ricostituiti in comuni autonomi mentre le possibilità finanziarie di Frerola e Rigosa non si ritengono adeguate alle necessità, per quanto modeste, di un comune a sé stante. Premesso quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole alla ricostituzione dei due soli Comuni di Bracca e di Costa Serina, non senza, però richiamare l attenzione delle superiori competenti autorità sulle conseguenze di tale ricostituzione nei confronti delle attuali frazioni di Frerola e di Rigosa, che non hanno possibilità di vita propria. LA Sentita la sopra riportata relazione, Ritenuto che per Bracca e per Costa Serina la domanda di separazione è giustificata, specie per quanto riguarda la distanza dell attuale sede Comunale degli altri centri abitati. Considerato che la popolazione di Rigosa è contraria alla ricostituzione di quell ex comune. Che altresì parte della popolazione di Frerola non desidera il ripristino dell autonomia comunale, particolarmente per ragioni finanziarie. Vista la circolare ministeriale 11/9/1945 n con cui sono state impartite disposizioni in ordine ai criteri da seguire nella istruttoria delle domande di ricostituzione di ex Comuni soppressi durante il regime fascista a voti unanimi, di esprimere parere favorevole alla ricostituzione degli ex Comuni di Bracca e di Costa Serina, e di dare parere contrario alla ricostituzione degli ex Comuni di Frerola e di Rigosa, tutti e quattro facenti attualmente parte del Comune di Bracca di Costa Serina; di richiamare l attenzione delle competenti superiori autorità sulle conseguenze della ricostituzione dei due ex Comuni nei riflessi di Frerola e di Rigosa, che rimarrebbero centri isolati senza possibilità di vita propria. Alzano Lombardo 9 Bergamo, 14 aprile N. 11 dell Ordine del giorno della sessione straordinaria del Consiglio Provinciale del giorno 19 aprile OGGETTO: Parere sulla domanda della Frazione Olera di distacco dal Comune di Poscante e sua aggregazione quello di Nese. La maggioranza degli Elettori amministrativi residenti nella Frazione Olera del Comune di Poscante, in data 28 agosto 1921, ha rivolto domanda autenticata dal Notaio Lorenzo Zenoni di Albino, alla R. Prefettura, allo scopo di ottenere: il distacco della Frazione Olera dal Comune di Poscante e la aggregazione della medesima al Comune di Nese. Il Consiglio Comunale di Poscante, convocato in seduta ordinaria 13 novembre 1921, per esprimere il suo parere in merito al distacco stesso, tenendo conto della fondatezza delle ragioni che hanno motivato la domanda, va alla unanimità, con 13 voti favorevoli su 13 votanti, di annuire al distacco richiesto dalla Frazione. Il Consiglio Comunale di Nese, a sua volta convocato per re in merito, in seduta 8 marzo 1923, esprimeva anch esso parere favorevole alla unanimità di voti. Ragioni di non dubbia fondatezza si schierano in favore dello accoglimento della domanda dei frazionisti di Olera. Detta frazione infatti dista dal Comune di Poscante circa dieci chilometri e la strada d accesso è rappresentata per una metà da un solo sentiero pedonale e per l altra metà da una mulattiera. La frazione di Olera è posta su una propaggine del Monte Canto Alto sul versante della Valle Seriana, mentre il Capoluogo del Comune, Poscante, sorge ai piedi di detto monte, sull opposto versante di Valle Brembana. La predetta strada di comunicazione durante il periodo invernale diviene pressoché impraticabile, in causa delle nevi, del ghiaccio e delle frequenti pioggie. È quindi ovvio anzitutto come una tale difficoltà di comunicazioni che, sussistendo sempre in ragione della distanza, viene inasprita per molti mesi dell anno dalle condizioni climatiche, si risolva nella necessaria cessazione di tutti quei rapporti che non siano imposti dagli obblighi di legge, mentre per contro si intensifichino quelli col Comune di Nese, da cui la Frazione Olera non dista più che cinque chilometri circa, ed al quale è altresì unita da una comodissima strada carrozzabile. Dal Comune di Nese quindi quelli di Olera dipendono per i servizi sanitari, per quello ostetrico, nonché per il servizio postale. Di conseguenza anche i rapporti d indole commerciale sono di preferenza stretti con Nese, nonché col Comune di Alzano, sul mercato dei quali vengono venduti i prodotti ed eseguiti gli acquisti di derrate e generi di consumo; senza contare che gli operai ed operaie di Olera si recano giornalmente, con como- 464

5 dità di ritorno, a lavorare nei vari Stabilimenti dei due Comuni medesimi. Nè devesi per ultimo dimenticare che la Frazione Olera possiede un proprio Cimitero, un Asilo Infantile costruito con criteri moderni e che, nei riguardi del rito, costituisce Parrocchia a sè, dipendendo dalla Vicaria di Alzano Maggiore. Le circostanze sin qui esposte sono state dettagliatamente spiegate nella istanza rivolta dai frazionisti di Olera al signor Prefetto della Provincia. Nè la Vostra Deputazione potrebbe esser dubbiosa di accoglierle, nella considerazione della loro legittimità, e per sanzionare un «modus vivendi» a cui si è addivenuto da quelle popolazioni per tante ragioni di equa opportunità. Ed in tal modo agisce coerentemente a quanto ha già praticato in analoghe circostanze, dando il proprio appoggio a consimili richieste l accoglimento delle quali non rappresentava che un equo riconoscimento di diritti acquisiti nel tempo e che ritrovano la loro ragion d essere in una aspirazione ad un assetto amministrativo più regolare e più consentano allo esplicarsi delle contemporanee forme di attività sociale. Fenomeno questo di cui non sono dubbie le cause determinanti, che devonsi precipuamente ricercare nella rinnovata coscienza delle popolazioni che, per le nuove necessità della vita, sentono in sè stesse scemare gradualmente quello antico spirito di campanilismo che, un tempo, poteva persino soverchiare quello dell utilità, che ora, invece, lo assorbe, poi che i fattori culturali ed educativi hanno raffinato le coscienze, aperto le menti. rendendole sensibili alla concezione di quei mutamenti, che, già embrionalmente sviluppati, si evolvono oggi sotto il raggio vivificatore del progresso. A questi criteri la Vostra Deputazione si attiene invariabilmente nel risolvere i problemi del genere che le vengono sottoposti, sempre incline a dare il proprio appoggio a quelle richieste che si presentano sotto l egida di giuste aspirazioni, siano esse sorte da germi di reciproca utilità in un idillio di consentimenti, o anche da non concorde giudizio delle parti, quando tuttavia il dissenso non trovi fondamento in motivi di equità e di comune benessere, ma derivi piuttosto da particolaristici interessi inspirati talora unicamente a non sano egoismo. La Vostra Deputazione Vi sottopone quindi il seguente ordine del giorno: Il Consiglio Provinciale; Sulla domanda degli Elettori amministrativi residenti nella Frazione Olera del Comune di Poscante, diretta ad ottenere il distacco dal predetto Comune, e la sua aggregazione a quello di Nese; Visto l art. 120 della legge comunale e provinciale; di dare voto favorevole alla domanda stessa. Estratto del Verbale della Seduta 19 aprile La Deputazione Provinciale N. 11 OGGETTO: Parere sulla domanda della Frazione Olera di distacco dal Comune di Poscante e sua aggregazione quello di Nese. Previa spiegazione da parte del Signor Presidente della domanda di distacco avanzata dalla frazione di Olera interloquiscono i Signori Consiglieri Provinciali De Ponti, Zenoni, quindi il Presidente, non chiedendosi più da nessuno la parola mette ai voti il seguente ordine del giorno: IL sulla domanda degli Elettori Amministrativi del Comune di Poscante residenti nella frazione di Olera, diretta ad ottenere il distacco dal predetto Comune e la sua aggregazione a quello di Nese; Visto l art. 120 della legge Comunale e Provinciale; di dare voto favorevole alla domanda stessa. È approvato alla unanimità, presenti N. 27 Consiglieri. Averara 15 ALLEGATO 1 Bergamo, 15 settembre N. 28 dell Ordine del giorno della sessione straordinaria del Consiglio Provinciale del 25 settembre OGGETTO: Parere sulla domanda di aggregazione al comune di Averara di una piccola porzione appartenente censuariamente a quello di S. Brigida. Fra il comune di Averara e quello contermine di S. Brigida erano insorte diverse questioni circa i limiti del rispettivo territorio ed alcune relazioni di servizio, la cui risoluzione demandarono d accordo agli arbitri signor ingegnere Francesco Giongo, ingegnere Natale Calvi e Rhò Antonio mediante compromesso 5 dicembre 1885, n. 1704, rogiti Mocchi, e gli arbitri stessi proferirono la loro sentenza 23 luglio 1887, dichiarata esecutiva dal R. Pretore di Piazza Brembana, notifica e passa in giudicato. Col capo primo di tale sentenza venne dichiarato: «Modificarsi la circoscrizione territoriale del comune di S. Brigida colla cessione a quello di Averara della zona comprendente la contrada del Ponte, segnata nell unito tipo allegato A, tra il torrente Valle Morra, la Valle di Bindo e la linea tracciata sul tipo con punteggiatura a color rosso comprendente i numeri di mappa ivi ripartiti, non che la Chiesa parrocchiale ed annessi in mappa sotto le lettere G, E, H, e le aree stradali comprese nella zona descritta». Il comune di Averara si rivolse quindi alla Deputazione provinciale, officiandola a riportare dal Consiglio il suo voto favorevole per poter ottenere il Decreto reale di cui è cenno nel terzo allinea dell articolo 17 della vigente legge comunale e provinciale. Per verità non si tratta del caso preveduto in questo articolo di legge, ma soltanto di regolamento di confine territoriale e censuario fra due Comuni, i quali in massima sono d accordo, e probabilmente non potrà il detto Governo provvedere con un semplice Decreto reale. Ma comunque siasi di ciò e quand anche fosse necessaria una legge per innovare la circoscrizione territoriale, il voto del Consiglio provinciale è sempre stato richiesto in casi consimili, e qui non vi ha ragione per denegarlo, risolvendosi in una semplice formalità di procedura (art. 74 Statuto). Ond è che la vostra Deputazione vi propone di re: «Il Consiglio, veduta la domanda dei comuni di Averara e S. Brigida perchè abbia a dare il suo voto favorevole alla modificazione della loro circoscrizione territoriale nel modo stabilito col capo primo della sentenza arbitramentale 23 luglio 1887, dei signori Giongo ingegnere Francesco, Calvi ingegnere Natale e Rhò Antonio, opina che possa essere assecondata.» La Deputazione Provinciale Seduta del 25 settembre N. 28 OGGETTO: Parere sulla domanda di aggregazione al comune di Averara di una piccola porzione appartenente censuariamente a quello di S. Brigida. Delimitazione territoriale della zona di terreno distaccata dal comune di S. Brigida ed aggregata al comune di Averara in esecuzione del Decreto del Ministero delle Finanze dell 8 luglio (Mappa del comune censuario di Averara, Allegato di rettifica confinaria 1892, Catasto Lombardo-Veneto 1853 / Ufficio Tecnico di Finanza 23 luglio 1892). Il Presidente pone ai voti la proposta della Deputazione provinciale così concepita: 465

6 «Il Consiglio, veduta la domanda dei comuni di Averara e Santa Brigida perchè abbia a dare il suo voto favorevole alla modificazione della loro circoscrizione territoriale nel modo stabilito col capo primo della sentenza arbitramentale 23 luglio 1887, dei signori Giongo ing. Francesco, Calvi ing. Natale e Rho Antonio, opina che possa essere assecondata.» Risulta approvata all unanimità per alzata e seduta. ALLEGATO 2 Seduta del 14 febbraio N. 64 OGGETTO: Progetto di Legge Regionale N. 71: «Aggregazione al Comune di Averara, previo distacco dal Comune di S. Brigida, della frazione Piazzamulini in Provincia di Bergamo». Parere a sensi dell art. 9 L.R. 2 dicembre 1973 N. 52. Delib. n. 3 Relatore: avv. Filisetti Il Relatore riferisce: «Il Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, con nota prot. n. 1628/123/2ª dal 7 maggio 1976, pervenuta il 18 maggio successivo, ha trasmesso il progetto di legge in oggetto indicato, onde acquisire il parere di questa Amministrazione, a sensi dell art. 9 della L.R. 2 dicembre 1973 n. 52. Il progetto di legge in parola si compone dei seguenti tre articoli: Art. 1 - La frazione Piazzamulini è distaccata dal Comune di Santa Brigida ad aggregata al Comune di Averara con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica, contenente la descrizione dei nuovi confini, annessa al presente progetto di legge. Art. 2 - L Amministrazione provinciale di Bergamo provvederà a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei Comuni di Averara e Santa Brigida. Art. 3 - L Amministrazione del Comune di Averara provvederà a modificare il proprio strumento urbanistico, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse. Dalla relazione che accompagna il progetto di legge più sopra riportato, si evince che il Consiglio comunale di Averara, con provvedimento 11 maggio 1974, n. 10, ha fatto richiesta alla Giunta regionale dell esercizio dell iniziativa legislativa, per l aggregazione, previo distacco dal Comune di S. Brigida, della frazione Piazzamulini. La frazione Piazzamulini, che conta 81 abitanti, trovasi su un territorio adiacente al Comune di Averara con cui forma un unico abitato, senza soluzione di continuità. La sede municipale di Averara è ubicata nelle immediate vicinanze della frazione Piazzamulini ed allo stesso livello altimetrico, mentre la frazione medesima dista circa tre chilometri dalla sede municipale di S. Brigida, Comune al quale attualmente appartiene. Inoltre gli abitanti di Piazzamulini che devono recarsi presso la sede municipale di S. Brigida, devono superare un dislivello di 190 metri trovandosi infatti il centro di S. Brigida a m 860 sul livello del mare, mentre la contrada di che trattasi, trovasi solo a m 670 sul livello del mare. Par quanto concerne i principali servizi pubblici quali le scuole, l ambulatorio medico, ecc. gli abitanti di Piazzamulini gravitano esclusivamente su Averara, inoltre sotto il profilo dei servizi religiosi gli abitanti della frazione medesima fanno capo, già da tempo, alla parrocchia di Averara, alla cui giurisdizione essi appartengono e dove sono sempre stati celebrati (fin dal 1566) matrimoni, battesimi, funerali, ecc. Per le suesposte motivazioni, la relazione che accompagna il progetto di legge regionale, conclude favorevolmente in ordine all iter legislativo dell istanza intesa ad aggregare al Comune di Averara la frazione denominata Piazzamulini, attualmente appartenente al Comune di S. Brigida. Il Comune di Averara, con atto del Consiglio comunale n. 4 del 1 giugno 1978 ha espresso, all unanimità dei voti, parere favorevole sul progetto di legge n. 71 di iniziativa della Giunta regionale e ciò in adesione alle istanze degli abitanti dalla frazione Piazzamulini, promosse fin dai 1959 presso il Ministero dell Interno e rinnovate successivamente presso la Regione Lombardia. Il Comune di S. Brigida, con atto consiliare n. 9 del 26 giugno 1976, ha espresso invece parere negativo al riguardo del progetto di legge in oggetto indicato, per il fatto che «la metà almeno degli abitanti della frazione Piazzamulini... appartenendo ad ambiti familiari a culturali tradizionalmente legati a S. Brigida, non è favorevole all aggregazione della contrada medesima al Comune di Averara». Inoltre il citato atto del Consiglio comunale di Averara si fa interprete dello spirito di campanile ancora presente nelle popolazioni della zona, talché anche il referendum cui la proposta di legge in parola verrà sottoposta, risulterà oltremodo diseducante per la comunità della zona per il fatto che creerà una divisione fra due diverse e opposte posizioni. Infine, si informa che l Ufficio tecnico provinciale, con rapporto prot. n in data 28 ottobre 1976, ha accertato la obiettiva sussistenza, sotto il profilo urbanistico, delle motivazioni che stanno alla base della proposta aggregazione della frazione Piazzamulini al Comune di Averara, e ciò per il fatto che la frazione medesima costituisce una unica entità urbana con il centro abitato di Averara. Per quanto attiene ai servizi pubblici, il dipendente Ufficio tecnico ha confermato che gli abitanti di Piazzamulini usufruiscono dell ambulatorio medico, della farmacia, delle scuole elementari, ecc., site in Comune di Averara. Si propone pertanto al Consiglio provinciale il seguente schema di provvedimento». Discussione. (Omissis) IL Udito il Relatore; Visto il progetto di legge regionale n. 71; Richiamata la legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52; Sentita la competente Commissione consiliare in data 14 dicembre 1976; Con discussione; Presenti n. 28 consiglieri; All unanimità di esprimere parere favorevole circa il progetto di legge regionale n. 71 avente per oggetto: «Aggregazione al Comune di Averara, previo distacco dal Comune di S. Brigida, della frazione Piazzamulini in provincia di Bergamo». Bergamo 25 MUNICIPIO DI BERGAMO GIUNTA MUNICIPALE ALLEGATO 1 stoia, Lodi, Cremona, Venezia, Siena, ed altri Capoluoghi da molti anni o recentemente sono, coll appoggio del Governo, addivenuti a una tale misura; crediamo sia giunta l ora anche per Bergamo di dedicarvi attenzione e studio, col proposito di arrivare presto a una soluzione. Giacchè abbiamo accennato alle altre Città che ci precedettero in questa iniziativa, riteniamo opportuno notare subito che, se l adozione di essa ha a tutta prima destato incertezze e qualche contrarietà in ordine a quelli che ne sarebbero stati gli effetti morali e finanziari, i risultati conseguiti ne chiarirono poi ovunque l opportunità e l utilità. Avvertiamo in primo luogo che per l art. 114 ultimo capoverso della Legge Comunale e Provinciale vigente, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, il provvedimento è anche per Bergamo legalmente possibile qualora, come vi è luogo a ritenere, il Governo si unisca a noi nel ravvisarne la convenienza. Siffatto provvedimento significherebbe solo il riconoscimento e la legalizzazione di uno stato di fatto che già da tempo sussiste e ogni giorno più va prendendo consistenza. Alla vista di tutti, i nostri sobborghi vanno mano mano estendendosi per il sorgere di nuovi edifici, di nuovi esercizi, di nuove industrie che, pure ricollegandosi effettivamente alla Città e traendo da essa ragione d esistenza e vantaggi, sono su territorio di altri Comuni. La risoluzione poi dei gravi problemi che tutti conosciamo, inerenti a vitali bisogni per la nostra Città, e resi ancor più urgenti dalla aumentata popolazione, rende opportuno di avvisare a un più largo concorso di forze, quale appunto si potrebbe ottenere mediante l ampliamento del Comune. In pari tempo il prolungarsi dei sobborghi su territorio non nostro, fin dove cioè l azione nostra non può giungere, dà luogo a seri inconvenienti e pericoli, sia sotto l aspetto daziario sia sotto quello molto più importante dell igiene pubblica. Nel mentre infatti gli esercizi stati aperti appena fuori del Comune fanno una indebita concorrenza a quelli cittadini, gli esercenti nostri sono facilmente indotti a trasferire in dette località i loro negozi, per sfuggire all onere daziario verso di noi; parimenti, la continuazione dell abitato e la vicinanza alla Città di esercizi e macelli agevolano notevolmente le illecite comunicazioni e il contrabbando, con grave pregiudizio per le finanze comunali e per la pubblica igiene. In caso poi di contagio e di epidemie l opera repressiva e preservativa della Città resterebbe difficoltata e ostacolata. D altra parte è fuori di dubbio che la popolazione dei Comuni confinanti fruisce di tutti i vantaggi della vita cittadina, mercè anche la estesa rete dei trams destinata ad ampliarsi sempre più. Mercati, scuole, teatri, altri agi e spassi della vita cittadina, aumentati prezzi delle aree fabbricabili, ecc., sono goduti, come dagli abitanti di Bergamo, così da quelli dei Comuni finitimi, i quali pertanto devono entrare a formar parte della Città. Ulpiano (leg D. de decurionibus) definisce la comunione di vita degli abitanti di uno stesso Municipio, dicendo che ne fa parte «quis in Municipio semper agit, in illo emit, vendit, contrahit; is in foro, balneo, spectaculis utitur; ibi festos dies celebrat, omnibus denique Municipii commodis fruitur». Anche certi rami di beneficenza si estendono dalla Città a taluni di detti Comuni, e ciò ricorda l epoca non molto lontana in cui i Comuni stessi non avevano un esistenza propria, indipendente, ma erano parte integrante della Città. Ma, ripetiamo, è inutile diffonderci maggiormente, perché la convenienza di prendere in esame l attuabilità di questo provvedimento è già nella coscienza della cittadinanza bergamasca. Ciò però non toglie che il problema sia importante e debba essere accuratamente studiato sotto i suoi molteplici aspetti. È per questo che la Giunta, uniformandosi anche a quanto si è fatto altrove, vi propone di nominare una Commissione la quale, unitamente ad essa, esamini la questione e vi sottoponga poi, sotto forma di proposta concreta, il risultato de suoi studii. Ciò premesso, la Giunta sottopone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno: Il Consiglio, Udita la relazione della Giunta Municipale; di nominare una Commissione composta di cinque membri perché, in unione alla Giunta medesima, esamini la questione dell aggregazione alla Città dei Comuni finitimi, e faccia proposte al riguardo. p. IL PRO SINDACO L. Limonta, Assessore Delegato Delimitazione territoriale della frazione di Piazzamulini distaccata dal comune di S. Brigida ed aggregata al comune di Averara nel (Allegato cartografico alla L.R. 24 gennaio 1978, n B.U.R.L., 1 Suppemento ordinario al n. 4, 28 gennaio 1978). Bergamo, 4 maggio N Prot. Gen./814 Div. Iª RELAZIONE AL CONSIGLIO in merito alla nomina di una Commissione Consigliare di cinque Membri la quale, in unione alla Giunta, studi e riferisca intorno alla opportunità di aggregare al Comune di Bergamo alcuni Comuni finitimi. Il notevole e crescente sviluppo della nostra Città, e gli importanti problemi che l Amministrazione è attualmente chiamata a risolvere, ci inducono a sottoporvi l esame di una questione già positivamente risolta da molte altre Città in Italia, e della quale l opinione pubblica si è già in modo favorevole occupata fra noi: accenniamo all allargamento del territorio cittadino mediante l aggregazione dei Comuni finitimi. Brescia, Milano, Genova, Pi- ALLEGATO ALLA RELAZIONE Legislazione. 1. L art. 74 dello Statuto dispone: «Le istituzioni Comunali e Provinciali e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla legge». Già, però, l art. 250 della legge Comunale e Provinciale del 1865 aveva delegata al Governo la facoltà di procedere con certe forme e cautele, ed entro cinque anni, alla aggregazione e divisione dei Comuni. Tale facoltà venne poi prorogata due volte, sino a che nel testo unico del 1889, e poscia in quello del 1898, ogni limite di tempo venne tolto e rimase al Governo la facoltà permanente di procedere alla circoscrizione e divisione dei Comuni. Nella discussione fattasi in Senato, e precisamente nella tornata del 26 novembre 1888, il Presidente del Consiglio on. Crispi osservava: «Nella legge attuale è data facoltà al potere esecutivo di unire, con decreto reale, parecchi comuni in uno solo. Questa facoltà, giusta l art. 260 della legge medesima, fu limitata a cinque anni, ma poi fu prorogata. In nessun 466

7 paese, compreso il paese classico della legalità e della libertà, si è mai lasciata questa facoltà al Parlamento. In Inghilterra, in codeste materie, non occorre nemmeno un decreto regio. In quel paese, dove la circoscrizione comunale non è la migliore, e se ne sentirono gli inconvenienti, con gli Statuti del 1876, del 1879 e del 1882, sotto l attuale Regina, si diè all Ufficio del Governo locale la facoltà di riunire parrocchie in una sola amministrazione e di dividerle dove erano molto estese, senza ricorrere né al Parlamento né alla Regina; e questo servizio procede mirabilmente». Pertanto, e per la chiara lettera della legge, e per quanto si desume dalle fonti di essa, e per il conforme avviso dei più autorevoli scrittori (tra gli altri il Saredo ed il Mazzocolo) e per le molteplici variazioni e annessioni oramai avvenute per decreto reale (in ogni caso con approvazione del Consiglio di Stato) - non vi è più luogo a dubitare che le modificazioni nella circoscrizione comunale devono, a termini della nostra legge, essere sancite con decreto reale. 2. L ultimo capoverso dell art. 114 testo unico 1898 concerne in modo speciale i Comuni murati, e dice: «Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo». Una prima questione stata fatta al riguardo, è se il richiamo al «metodo indicato nel presente articolo», comprenda anche la necessità che i Comuni da aggregare non contino più di 1500 abitanti, manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione al comune murato. La questione però venne facilmente risolta in modo negativo, dacché il metodo non può consistere che nelle forme con cui procedere all annessione, forme indicate nel 1. capoverso dell art Fu riconosciuto che, se la prima parte dell art. 114 fu dettata nell interesse dei varii comuni da unire fra loro, l ultimo capoverso invece dell articolo stesso venne dettato nell interesse speciale e precipuo dei grandi comuni murati, a meglio agevolarne il loro incremento e il loro sviluppo, senza, ben inteso, che nell apprezzamento complessivo si debba prescindere dal dovuto riguardo anche all interesse dei comuni minori da annettere. Riguardo al non essere necessario, per l applicazione dell ultimo capoverso dell art. 114, il concorso degli estremi demografico, finanziario e topografico richiesti dalla prima parte di detto articolo, ricorderemo, fra le altre, le decisioni del Consiglio di Stato in data 8 Aprile 1873 e 11 Dicembre 1877, rispettivamente per i Comuni di Milano e Pistoia, nonché la più recente di tutte, in data 16 dicembre 1904, riguardante il Comune di Siena (Giurisprudenza Italiana Bettini, 1905, parte III., col. 91): «Né può ammettersi, senza distruggere ogni ragione della eccezionale disposizione, che sia necessario il concorso delle condizioni demografiche e finanziarie imposte nella prima parte dell articolo per la forzosa unione dei piccoli comuni in generale, mentre l esercizio della specifica facoltà relativa alla singolare ipotesi dei Comuni murati non è subordinato ad altra condizione se non a quella dell osservanza del metodo indicato nell articolo, cioè delle semplici forme del procedimento, senza che occorrano per ciò anche le condizioni generiche di tenue potenzialità economica e di popolazione inferiore ai 1500 abitanti, che in via di regola legittimerebbero la coattiva fusione dei Comuni recinti da mura o contenuti intieramente nell ambito dell abitato, ovvero affatto aperti e già forniti di territorio esterno, o anche mancanti di vere e proprie agglomerazioni edilizie, e formati da sole case sparse nella campagna. 3. Una seconda questione anche è stata fatta, rapporto sempre al secondo capoverso dell art. 114: quella, cioè, se in forza di esso un comune murato possa solamente annettersi parte del territorio dei Comuni contermini, o addirittura assorbire i comuni stessi, privandoli della loro autonomia ed esistenza. La questione venne in fatto risolta sempre nel senso che il Comune murato può, quando le volute condizioni di fatto lo suggeriscano, aggregare a sé per intiero il comune contermine; e conforme è l avviso degli autori. Saredo (sull art. 16 del testo unico ora 114): «L ampliamento di un Comune murato mediante aggregazione dei comuni contermini è virtualmente compreso nello scopo e nel concetto della legge, la quale non distinguendo tra assorbimento totale e parziale, contempla l uno e l altro, ed anche perché in molti casi l ampliamento non può aver luogo per un comune murato se non a patto di assorbire completamente i Comuni contermini». E l autore cita poi il parere del Consiglio di Stato 8 aprile 1873, parere per Siena. 3-bis. Ritiensi però applicabile anche per l ultimo capoverso dell art. 114, l ultimo capoverso del precedente art. 113, secondo il quale i Comuni uniti possono tenere separate le rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi, nonché le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche, come pure quelle per i Cimiteri, per l istruzione elementare, per l illuminazione (art. 175, numeri 11, 12 e 13, Legge Comunale e Provinciale) e per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico (articolo 299, l. comma, Legge Comunale e Provinciale). 4. Lo stesso Saredo, e sempre sull art. 16, avverte poi (ciò di cui, del resto, non ha mai dubitato nessuno) che comune murato è cosa diversa da comune chiuso agli effetti daziari; comune murato è comune cinto da mura; al Comune di Chiavari, fu negata l applicazione dell ultimo capoverso dell articolo 114 perché comune daziariamente chiuso, ma non murato. La giurisprudenza, però, del Consiglio di Stato, ha col parere 18 maggio 1878 emesso per Venezia, inaugurata la giurisprudenza, poi sempre mantenuta, che l ultimo capoverso dell art. 114 è applicabile anche alle città non murate (Saredo, sull art. 16, ora 114, vol. 2., numero 2117). 5. Il riconoscimento delle condizioni di fatto che possono suggerire l aggregazione, è rimesso al prudente arbitrio del Governo (parere del Consiglio di Stato in adunanza generale del 18 maggio Comune di Pistoia), e un tale apprezzamento è insindacabile (parere per il Comune di Siena). 6. Come è fatto palese anche dalla lettera della legge, l aggregazione può essere accordata per il solo ampliamento del territorio esterno che il Comune murato abbia già. Di ciò si hanno esempii salientissimi, come Lodi, Cremona e specialmente Firenze. Nel Consiglio Provinciale di Milano, il Consigliere Piolti De Bianchi osservava al riguardo nella seduta del 7 novembre 1872: «In quella legge speciale (per Firenze - pubblicata d urgenza colla legge comunale e provinciale) si andò a cercare quante centinaia di metri di territorio abbisognassero? Si andò a vedere se mai nell interno della città vi fossero - come vi sono tuttodì - vastissimi giardini ed area sufficiente per dar luogo a centinaia di case? No. La legge speciale ampliò d assai il territorio di Firenze, che si spinge ora sin sotto al Fiesole, sopprimendo e toccando sei o sette altri Comuni, benché questi fossero dissenzienti. E ciò perché quella Città murata ottenesse un territorio suburbano tale da soddisfare ai suoi bisogni. Uguale interpretazione vi diede il potere esecutivo col decreto reale che ingrandì Cremona». 7. Resta ora a vedere quali sono le condizioni di fatto per le quali possa il Governo decretare l aggregazione. Tali condizioni di fatto si riassumono in questo: che l espansione economica ed amministrativa del Comune murato richieda l aggregazione allo stesso Comune murato dei comuni contermini. Il Saredo dice: «Ciò avviene quando un Comune murato, per la mancanza del territorio esterno, è costretto a collocare una parte importante de suoi servizi sul territorio del Comune contermine, e quando questi servizi sono importanti e necessarii, come, ad esempio, la Stazione ferroviaria, i mercati pubblici, i pubblici passeggi, il gazometro, il cimitero». E cita in nota il parere 2 giugno 1880, riferentesi a Brescia. Una tale condizione di fatto però è certamente addotta dal Saredo in via soltanto di esempio, suggeritogli dal caso speciale di Brescia; ad esempio non si è verificata, si può dire, in tutti gli altri casi nei quali fu decretata l aggregazione, non portando d altra parte la legge alcun criterio restrittivo al riguardo. La legge ha inteso, col capoverso dell art. 114, di impedire la decadenza delle città, di favorirne l incremento e lo sviluppo, e specialmente delle città medie di fronte all enorme accrescersi delle città maggiori; sono le città, più che i piccoli comunelli, che più idoneamente e proficuamente possono accudire ai servizii e svolgere gli importanti interessi economici, intellettuali e morali dalla legge riservati ai Comuni. Un dato importantissimo poi per far luogo all aggregazione, è che i Comuni contermini costituiscano in fatto un estensione, delle propaggini del comune cittadino, vivano pressoché della stessa vita, traggano profitto dai vantaggi e dai comodi della vita cittadina così da costituire già nel fatto, se non ancora ufficialmente, un unico e stesso Municipio secondo la nota definizione di Ulpiano: «Quis in Municipio semper agit, in illo emit, vendit, contrahit; is in foro, balneo, spectaculis utitur; ibi festos dies celebrat, omnibus denique municipii commodis fruitur». 8. Dagli oppositori alle aggregazioni (e sino ad ora mai nessuna aggregazione ebbe luogo senza opposizioni), si oppone l importante principio dell autonomia comunale. Ribattesi però che, in primo luogo, si deve certo tener conto, e in effetto si tiene conto, anche di questo principio, sul quale si sorpassa solo per il concorso di speciali condizioni di fatto. Secondariamente, l autonomia comunale oggi, avente solo effetti amministrativi, non può confondersi con quella storica dei nostri gloriosi Comuni medioevali, la cui gloria del resto fu dovuta anche alla loro costituzione a larghissima base. L on. Zanardelli poi osservava nel suo discorso al Consiglio Provinciale di Brescia, allorquando si trattò dell annessione delle Chiusure alla Città di Brescia: «È evidente che l autonomia, vale a dire il diritto di reggersi da sé stesso, nulla ha a che fare colle circoscrizioni. Le popolazioni del suburbio sarebbero autonome dopo l aggregazione del pari di prima, perché liberamente si reggerebbero mediante propri rappresentanti che entrerebbero nel nuovo e più ampio Comune. La disputa intorno alla sussistenza di questo o quel Consorzio - se più angusto debba essere o più largo - la disputa è unicamente di utilità; altre autonomie non vi sono fuorché quella unica e solidale della Nazione. Che se per autonomia si volesse alludere alle tradizioni, ai sentimenti municipali, a quell amore del paesello nativo che dà la nostalgia agli abitatori dei nostri monti e delle nostre valli, il desiderio del mantenimento dell unità comunale per ogni altro comune, potrebbesi forse comprendere; ma non per questi i quali non hanno che le tradizioni stesse delle città, i quali ivi soltanto hanno il loro centro, con essa hanno le medesime consuetudini, la medesima convivenza. Considerando anzi la questione sotto l aspetto delle autonomie municipali, certo è che i fautori delle medesime dovrebbero essere i più fervidi partigiani delle aggregazioni, perché, quanto sono maggiori i poteri, più ampie le funzioni, più elevati i fini, più indipendente l azione, più importante ed ardua la missione che si attribuisce ai Comuni, tanto più essi devono essere ampi, forti, poderosi. Fu aggiunto poi che il benessere, la floridezza del Capoluogo si irradia alla provincia intera». Precedenti. (Omissis) Appunti storici. (Dalle Note suburbane di Angelo Mazzi) Pag La Valtezze non era che una parte della vicinia di S. Lorenzo. Pag Si ricava che facenti parte delle vicinie della Città, come Aste o d Aste e Calve, andarono rispettivamente a formar parte di Gorle, e dell universitas di Colognola e Azzano. Rosciano venne pure dichiarato Comune ed in pari tempo unito a Ponteranica. Taluni poi di Boccaleone andarono a formar parte di Orio e di Grassobio. Pag. 275 e segg. Si vede pertanto che la Sentenza del 1231 aveva avuto il suo effetto, e che l aver dichiarato gli homines omnes Vallis Tegetis quali Vicini del Vicinato di S. Lorenzo aveva anche avuto per necessaria conseguenza che essi fossero resi partecipi del jus burgense ed il loro territorio fosse diventato uno dei suburbia della Città Il Comune certo fece inscrivere ne suoi Statuti il decreto con cui la Valtezze, che prima non era che una contrata, al pari di Longuelo e di Plorzano, veniva ora chiamata ad essere suburbium civitatis Pergami; e che questo debba essere avvenuto molto prima del 1263 lo prova la circostanza che, colla descrizione riportata nello Statuto di quell anno, il Vicinato di S. Lorenzo nella sua parte esterna alla Città, corrispondente quindi al vero suburbium, si chiude con quei confini (Ponte Secco, Vetta della Maresana ed il corso della Tramana) che costituiscono, come avvertimmo, il territorio proprio della Valtezze; e solo come una posteriore aggiunta vi appare un altro vasto tratto di territorio che soltanto allora, a quanto sembra deve essere stato posto esso pure legalmente, come prima lo era di fatto, nella condizione del restante suburbium: ossia Redona e Torre Boldone. In nota a pagina 277 si accenna anche a Rosciano; ed in altra nota del volume, anche a Curnasco. MUNICIPIO DI BERGAMO Relazione 12 gennaio ALLEGATO 2 In merito alla aggregazione a Bergamo di alcuni comuni finitimi. Relazione del Segretario Capo per l onor. Giunta Municipale (Omissis) Relazione sanitaria circa l annessione a Bergamo di Comuni limitrofi (Omissis) Per l aggregazione dei Comuni finitimi Ragione storica Sin dal primo sorgere del Comune medievale si trova determinato, nell organizzazione economica ed amministrativa del Comune stesso, un territorio esterno alle mura cittadine detto territorium civitatis. Tale territorio, nell originario concetto giuridico, non era che un annesso e connesso della città, e formava con questa un corpo intimamente ed organicamente unito. E come il territorium era in gran parte costituito da beni d uso pubblico, vale a dire da patrimonio comunale, esso formava veramente, in linea economica, un complemento essenziale della città, un campo necessario allo sviluppo della vita urbana. Si costituirono in seguito i sobborghi ecclesiastici, formanti le Vicinie, i confini delle quali coincidevano coi confini dei borghi e dei sobborghi della circoscrizione civile; e le Vicinie confermarono e integrarono l organizzazione territoriale, accrebbero i vincoli civili e la solidarietà sociale fra gli abitanti del suburbio e gli abitanti della città, divennero l organo più diretto e più attivo della amministrazione comunale. Nell assetto completo del Comune, il pareggiamento di tutti gli abitanti del territorium nel pieno diritto municipale, distinse nettamente il territorio cittadino dal territorio rurale. I limiti del territorium civitatis furono pertanto i limiti del Comune in tutto il senso giuridico: dove imperava direttamente la città dice il Mazzi come sopra una pertinenza propria, non doveva esistere alcun vico, nel significato specialmente accolto col nuovo ordine di cose, alcun Comune, che rappresentasse un organamento proprio, ed in certa guisa da quella distinto. Quanto all estensione del territorio comunale, sappiamo che sin dal secolo XIII il confine settentrionale era segnato dal Ponte Secco, da Rosciano e dalla Quisa. La Maresana (Monte Tosilio) col suo versante occidentale e meridionale era incorporata al territorio cittadino. Dai più antichi documenti, Valtesse risulta aver fatto parte del Comune urbano; il suo territorio era occupato da pascoli d uso pubblico, né mai attraverso il corso dei secoli, sino ad oggi, si fermò in centro economico, sia pur modesto, in nucleo notevole di abitazioni, ma sempre riconobbe come proprio centro il corpo cittadino. Il Quartiere della Porta San Lorenzo comprendeva, oltre Valtesse, il territorio degli attuali Comuni di Redona e di Torre Boldone, contrade che furono sempre, rispetto al Comune di Bergamo, nelle medesime condizioni di Valtesse, e con questa fecero parte della Vicinia di S. Lorenzo (Statuto del 1263). Un atto importante del 1231 attesta come gli abitanti di Valtesse risolutamente affermassero d essere cittadini, e in giudizio ottenessero pieno riconoscimento di questa loro qualità. In documenti del secolo X sono ricordati beni comunali esistenti presso Orio e Campagnola Curnatica, fra Curno e Curnasco, faceva parte della Vicinia di Santa Grata inter vites (atti del 1288 e del 1292), e in epoca anteriore anche Curno fece probabilmente parte del territorio cittadino. Curnasco, sino ai tempi di S. Carlo Borromeo, rimase unito alla Vicinia di Santa Grata inter vites. Nel Contractum Datiorum Bergomi del 1431, fra le Contratae sottoposte al regime daziario del nostro Comune, sono nominate quelle costituenti gli attuali Comuni di Lallio, Curnasco, Colognola, Redona, Torre Boldone, Valtesse. Sotto il dominio veneto, Colognola, Curnasco, Grumello del Piano, Lallio, Redona, Torre Boldone, Valtesse, fecero parte dei Corpi Santi. 467

8 «Fra i luoghi compresi nei Corpi Santi scrive il Formaleoni nella Descrizione topografica e storica del Bergamasco, Venezia, 1777 altri sono annessi nello spirituale alle Parrocchie della città, e però dir si possono propriamente suburbani; altri hanno le proprie distinte Parrocchie o Cure. Tutti però egualmente sono nel corporale annessi alla città, e formano un solo corpo colla medesima». A meglio precisare, diremo che durante il secolare dominio veneto il Comune di Bergamo era costituito, nella sua integrità, dalle Vicinie Urbane, dalle Vicinie Suburbane o Borghi, e dalle Contrade annesse o Corpi Santi. Le Vicinie Urbane erano: S. Agata, S. Andrea intus et foris, S. Cassiano, S. Eufemia, S. Giacomo, S. Lorenzo, S. Michele dell Arco, S. Michele al Pozzo Bianco, S. Pancrazio e S. Salvatore; le Vicinie Suburbane: Borgo Canale, Castegneta, Fontana, Lavanderio, Longuelo, S. Stefano, S. Alessandro in Colonna, S. Alessandro della Croce, S. Antonio intus et foris, S. Caterina, S. Giovanni dell Ospitale, S. Grata inter vites, S Martino, S. Matteo, S. Sebastiano, Sudorno, S. Vigilio, Valle d Astino. Formavano i Corpi Santi le terre di Colognola, Campagnola, Curnasco, Grumello del Piano, Lallio, Redona, Torre Boldone, Valtesse. Erano complessivamente trentasei frazioni comunali di Bergamo, ognuna delle quali possedeva una propria Amministrazione locale tutelata dalla Rappresentanza Civica. Le Amministrazioni delle frazioni erano composte dai Comizi, ossia dal Consiglio generale di ciascuna frazione comunale al quale intervenivano tutti i capi famiglia, i Sindaci, un Cursore o Console e gli impiegati dell Amministrazione sindacale. Per le spese particolari alle frazioni, alle quali le locali Amministrazioni eran chiamate a provvedere, esistevano estimi separati, sui quali si ripartivano le relative imposte. Tali spese rivestivano carattere strettamente locale, come quelle per l illuminazione e la manutenzione delle strade puramente vicinali ed altre simili voci dichiarate dallo Statuto esclusive per le singole frazioni. Come si è detto, le Amministrazioni delle frazioni eran subordinate agli ordini dei Magistrati Civici; e in tutti i rapporti che riguardavano la generalità degli abitanti di Bergamo le 36 frazioni andavano considerate come un unico Corpo o Comune, in modo che la accennata divisione amministrativa, se agevolava il disbrigo delle occorrenze locali, nulla evidentemente toglieva alla integrità del Comune di Bergamo. Infatti questo possedeva un Amministrazione generale e un catasto unico dei fondi delle 36 frazioni a fine di provvedere alle spese gravanti per legge sul Comune. Di più, tutti i beni dei cittadini originari di Bergamo, in qualunque luogo fossero situati, eran registrati al catasto di Bergamo, per contribuire alle spese ordinarie e straordinarie della Città; però i cittadini domiciliati nel circondario del Comune godevano in confronto di quelli domiciliati altrove, di molte esenzioni e privilegi per fazioni reali e personali. Caduto lo Stato Veneto, continuarono le frazioni nelle loro parziali amministrazioni conforme ai disposti delle leggi statutarie, mentre anche il Comune di Bergamo continuava nel suo stato integrale le proprie funzioni fino a che nel 1804 il Governo Italico diè mano alla disorganizzazione dei Comuni, formando su nuove basi un nuovo compartimento territoriale. Per ordine governativo furono stralciati dai registri censuari di Bergamo tutti i beni esistenti in altri Comuni, benchè appartenenti a cittadini bergamaschi, lasciandosi intanto registrati quei soli beni che realmente erano situati in taluna delle 36 frazioni formanti parte integrante del Comune. Nel 1806 furono sciolte le amministrazioni parziali di tutte le frazioni, e la Municipalità assunse la totalità dell amministrazione del Circondario, a termini del decreto 8 giugno 1805, che stabiliva il nuovo compartimento territoriale. In forza di questo stesso decreto furono per la prima volta separate dal Comune di Bergamo le frazioni dei Corpi Santi, ed erette in Comuni separati, in modo che il Comune di Bergamo risultò composto delle solo 28 frazioni delle Vicinie. La Città fu spogliata della somma censuaria di tutti i fondi dei Corpi Santi, eretti in Comuni autonomi e alcuni aggruppati fra loro, come Campagnola che fu unita ad Orio, e Grumello a Lallio. Poco dopo però con parziale decreto amministrativo emanato in seguito ai ricorsi del Comune di Bergamo, a questo venne nuovamente unita la contrada di Campagnola. Nel 1809 (decreto 31 maggio) non solo vennero di nuovo aggregati a Bergamo tutti i Corpi Santi, ma furono pure uniti alla Città ben ventiquattro Comuni, e cioè: Sorisole, Ponteranica, Rosciano, Ranica, Gorle, Scanzo, Rosciate, Villa di Serio, Pedrengo, Seriate, Azzano, Orio, Treviolo, Albegno, Scano, Ossanesga, Paladina, Breno, Curno, Mozzo, Almè, Villa d Almè, Bruntino, Stezzano. Il Governo Austriaco con decreto 12 febbraio 1816 segregò tutti i Comuni suddetti restituendoli alla primitiva autonomia, e di più separò di nuovo da Bergamo i Corpi Santi, costituendoli in un unico Comune sotto la denominazione di «Circondario dei Corpi Santi». La Congregazione Municipale di Bergamo avanzava subito ricorsi all Autorità governativa sostenendo validamente la necessità di tenere aggregati alla Città i Corpi Santi, che per la loro ubicazione formavano l eguaglianza del raggio che circondava la Città e i Borghi, in modo che per la loro segregazione risultava come un vuoto dalla parte di tramontana e di mezzodì, mentre il territorio si stendeva irregolarmente dagli altri due lati. La Congregazione faceva inoltre notare che la segregazione del circondario esterno della Città era per riuscire di estremo aggravio ai comunisti di entrambe le zone; che gli interessi loro eran troppo complessi e uniti da tempo troppo remoto, cioè dalla primitiva fondazione, per venire disgiunti; che non vi era forse alcun counista, che per ragione di possidenza, di commercio, o di professione non avesse relazioni unite e complicate. Le pratiche per ottenere che i Corpi Santi venissero nuovamente a far parte del Comune di Bergamo si protrassero per alcuni anni, ma i risultati non corrisposero purtroppo agli sforzi dei nostri amministratori, né le ragioni da questi addotte trovarono presso il Governo Austriaco adeguata considerazione; il Governo si limitò a dichiarare definitivamente aggregate alla Città le Vicinie Suburbane, le quali erano state dall Autorità governativa con stranissimo equivoco confuse con gli antichi Corpi Santi. Da quanto siamo venuti esponendo risulta pertanto in modo evidente che i Comuni finitimi alla Città furono staccati in epoca assai recente, con disposizione tutt altro che provvida, ed a buon diritto vigorosamente oppugnata; mentre prima, pel corso di molti secoli, e ben si può dire dalla stessa formazione del centro urbano, essi si mantennero sempre veri e propri sobborghi cittadini, o pur avendo effimero ordinamento autonomo, non assunsero mai fisionomia propria, né lo avrebbero potuto, traendo essi la loro ragion di vita dalla vita del maggior centro. MUNICIPIO DI BERGAMO Bergamo, 30 luglio ALLEGATO 3 N Prot. Gen./1047 Segreteria OGGETTO: Aggregazione di Comuni limitrofi. Onorevole Consiglio Provinciale, [Sig. Locatelli Milesi ] Planimetria di Bergamo e comuni limitrofi da aggregarsi (Archivio storico provinciale). Uno dei problemi più importanti, e ormai più urgenti, che il Comune di Bergamo è chiamato a risolvere, è quello concernente l aggregazione dei comuni limitrofi. L ultimo capoverso dell art. 119 Testo unico vigente della legge comunale e provinciale dispone che ai comuni murati può essere dato od ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell articolo stesso. È questa l aggregazione coattiva, che, concorrendo le condizioni volute, può essere sancita con decreto reale, previo l adempimento delle formalità prescritte fra cui la richiesta del voto del Consiglio Provinciale dietro domanda dei Comuni murati. Ora è precisamente su detta disposizione di legge che basa la domanda del Comune di Bergamo di aggregarsi i Comuni di Redona, Valtesse, un appezzamento di Ponteranica come precisato nella zione 29 aprile scorso del Consiglio Comunale di Bergamo, che si allega Colognola al Piano e Grumello del Piano. Le ragioni di diritto e di fatto che giustificano siffatta domanda sono ampiamente consegnate nelle tre relazioni 4 maggio 1908, e relativo allegato, e 15 luglio 1916 della Giunta Comunale di Bergamo, e 12 gennaio 1913 del Segretario Capo del Comune di Bergamo (vedasi colto della pratica, che si deposita presso codesto onorevole Consiglio); e tornerebbe completamente superfluo ripeterle. Ci limiteremo pertanto a brevissimi cenni. Anzitutto non sta l obbiezione mossa dai Comuni aggregandi, che Bergamo non sia Comune murato, inquantoché per Comune murato si debba intendere comune daziariamente chiuso, o comunque materialmente cinto da mura, senza un circondario esterno. Come si osserva nell allegato alla relazione 4 maggio 1908, comune murato e comune daziariamente chiuso sono due cose diverse; così il Consiglio di Stato ritenne, ad es., per il caso del Comune di Chiavari. Neppure è indispensabile che il Comune sia materialmente cinto da mura, (mentre nel nostro caso Bergamo lo è); vedasi parere 18 maggio 1878, dello stesso Consiglio di Stato, per Venezia alla quale, pure non essendo cinta da mura, fu concessa l aggregazione. E il Saredo, ediz. 2ª (sul testo unico 4 maggio 1898), art. 114, n. 298, osserva che in tale avviso il Consiglio di Stato si è mantenuto fermo. In sostanza per comuni murati si intendono le città, delle quali la legge favorisce l ampliamento, come quelle che maggiormente promuovono le varie e importantissime finalità morali che sono assegnate ai comuni, mentre a ciò possono attendere solo in modo affatto imperfetto ed insufficiente i piccoli comuni. Il Consiglio di Stato decise ancora, con parere 16 dicembre 1904: Nel caso di Città murate (così la sezione IV del Consiglio di Stato nel suo citato parere 16 dicembre 1904) che si trovano intercluse nel territorio dei comuni circostanti, i quali perciò hanno verso di quelle il carattere di adiacenze e la figura di sobborghi, l annessione del comune o dei comuni vicini può diventare una necessità, ed operarsi in modo più facile di un parziale aumento di territorio: e in tal caso qualche aggravio che viene a derivare alle condizioni dei comuni suburbani, già abituati a giovarsi delle istituzioni della vicina città, senza risentirne gli oneri, si risolve in una ragione di equo compenso e di civile solidarietà. *** 468

9 Nemmeno, come si spiega a pag. 7, n. 7, del detto allegato, occorre, perché si possa far luogo alla aggregazione coattiva, che il Comune richiedente abbia un territorio esterno così deficiente, da essere taluni dei suoi più importanti servizi collocati sul territorio dei Comuni finitimi. Tale estremo di fatto ebbe a verificarsi nel caso di Brescia, che sino dal 1873 procedette all aggregazione di cinque comuni aventi carattere rurale, e separati dalla città da estensioni di campagna che superano gli otto chilometri; ma in tanti altri casi, enumerati nell allegato in parola, non si e verificato, né la legge, menzionato capoverso, distingue al riguardo, limitandosi invece a dire che ai Comuni murati può essere dato od ampliato (il che suppone che un territorio esterno esista già) il territorio esterno: si intende per ragioni di interesse pubblico che militino a favore di detti comuni, le quali soprattutto devono essere vagliate dal Governo. *** Come si deduce anche dalle richiamate relazioni, ormai è difficile trovare in Italia un comune che non abbia proceduto all aggregazione di comuni limitrofi; il Comune di Bergamo viene ultimo, o assai tardi, sebbene non esitiamo a dire che il suo caso è uno dei più evidenti e più tipici. Ebbene non ci fu caso che i Comuni aggregandi non si siano opposti: è una questione, diremmo senza voler offendere chichessia di istinto irriflessivo. E la bandiera che si agita è quella dell autonomia. Ora in proposito non sappiamo far meglio che riportare dal ridetto allegato a pag. 8, n. 8, le parole eloquenti pronunciate dall onor. Zanardelli al Consiglio provinciale di Brescia, allorché vi si trattò dell aggregazione di cui abbiamo fatto cenno: È evidente che l autonomia, vale a dire il diritto di reggersi da se stesso, nulla ha a che fare colle circoscrizioni. Le popolazioni del suburbio sarebbero autonome dopo l aggregazione del pari di prima, perché liberamente si reggerebbero mediante proprî rappresentanti che entrerebbero nel nuovo e più ampio Comune. La disputa intorno alla sussistenza di questo o quel Consorzio se più angusto debba essere o più largo la disputa è unicamente di utilità: altre autonomie non vi sono fuorché quella unica e solidale della Nazione. Che se per autonomia si volesse alludere alle tradizioni, ai sentimenti municipali, a quell amore del paesello nativo che dà la nostalgia agli abitatori dei nostri monti e delle nostre valli, il desiderio del mantenimento dell unità comunale per ogni altro comune potrebbesi forse comprendere, ma non per questi i quali non hanno che le tradizioni stesse della città, i quali ivi soltanto hanno il loro centro, con essa hanno le medesime consuetudini, la medesima convivenza. Considerando anzi la questione sotto l aspetto delle autonomie municipali, certo è che i fautori delle medesime dovrebbero essere i più fervidi partigiani delle aggregazioni, perché, quanto sono maggiori i poteri, più ampie le funzioni, più elevati i fini, più indipendente l azione, più importante ed ardua la missione che si attribuisce ai Comuni, tanto più essi devono essere ampi, forti, poderosi. Fu aggiunto poi che il benessere, la floridezza del Capoluogo si irradia alla provincia intera. Questa ultima osservazione dell eminente statista la dedichiamo in modo particolare a codesto illustre Consesso. Ora qui siamo proprio nell ipotesi in cui di autonomia non si può parlare con troppo fondamento. A pagina 15 dell allegato si riferiscono alcuni cenni storici, i quali provano che i comuni aggregandi non sono altro che derivazioni di Bergamo. Nessuno poi vorrà negare, anche a parte ciò, queste circostanze essenzialissime che rendono il caso nostro, come si è detto, di una evidenza tipica: a) che Redona, Valtesse e Colognola, non solo sono alle porte della città, ma ne costituiscono una ininterrotta estensione, anzi vi si incuneano al punto che chi è ignaro crede e ritiene di trovarsi ancora sul territorio di Bergamo; b) che detti comuni si sono sviluppati per effetto della città, di cui costituiscono delle propaggini; c) che i loro abitanti vivono la vita della città, ne godono i vantaggi e i comodi né più né meno che gli abitanti di Bergamo, coi quali si incontrano le mille volte al giorno. Quanto a Ponteranica e a Grumello del Piano l aggregazione, lungamente discussa e ponderata, dipende da ragioni daziarie: se non si annettesse il tratto di Ponteranica, da tale punto di vista perderebbe ragione d essere quello di Valtesse, per la troppa facilità di spostamento sul tratto medesimo; quanto a Grumello del Piano (che, fra l altro, e gravato da una sovraimposta più elevata che quella di Bergamo, e dichiara di dover ancor maggiormente elevarla vedasi la relazione del suo Segretario), l aggregazione è pure necessaria perché il suo territorio si estende molto verso Bergamo, e potrebbero sorgervi negozi che eserciterebbero a danno degli esercenti di città quella stessa perniciosa concorrenza che ora si lamenta in genere nei comuni che si vogliono aggregare. Vi è anche, da parte dei Comuni aggregandi, un eccezione pregiudiziale dilatoria alla quale dovrebbe derivare una luce di simpatia dal fatto che essa riguarderebbe gli abitanti di essi comuni che oggi sono sotto le armi. Si dice che non è possibile addivenire al provvedimento in parola senza attendere il ritorno di quei nostri fratelli gloriosi. È troppo facile dimostrare l infondatezza, l artificiosità e l inammissibilità di questa obbiezione, osservando: a), che essa potrebbe in ogni ipotesi essere un motivo per opporsi alla domanda del Comune di Bergamo, anche se non si ritenesse il caso di farlo per l eventuale dissenso di costoro, non per far rimandare la riforma; una volta che vi è opposizione, più di così non si potrebbe fare nemmeno se tutti i comunisti fossero presso le loro case; b), abbiamo visto come l argomento dell autonomia sia apparente e non reale; c), abbiamo pure visto la particolare evidenza del nostro caso, dacché la più perfetta aggregazione esiste già di fatto, e non resta che proclamarla di diritto; d), il Comune di Bergamo è nella assoluta necessità, riconosciuta da tutti i partiti e da tutte le correnti della cittadinanza, di affrontare in modo urgente e improrogabile la questione del proprio assetto finanziario, vieppiù ogni giorno acuita dal perdurare delle presenti condizioni eccezionali, al quale uopo è indeclinabile risolvere prima il problema attuale; e) perché i fatti provano che, se in ogni caso i comuni aggregandi si sono opposti, in ogni caso parimenti, dopo decretata l aggregazione, hanno finito per trovarsi meglio e il comune aggregante e quelli aggregati nel nuovo, più vigoroso e più sincero nucleo creato pel conseguimento di finalità che ogni giorno diventano più ardue e più complesse. ALLEGATO 4 COMUNE DI COLOGNOLA DEL PIANO Addi, 21 Settembre All On. Consiglio Provinciale di Bergamo. per la Giunta Municipale IL SINDACO Avv. S. ZILIOLI. AVV. G. TORRI, Segr. Capo. RICORSO del Comune di Colognola del Piano, rappresentato dal Sindaco sig. cav. notaio Amabile Santinelli, ricorrente anche in proprio come cittadino, elettore e contribuente, IN PUNTO opposizione al progettato aggregamento forzato del Comune di Colognola del Piano al Comune di Bergamo. Il sottoscritto, quale Sindaco del Comune di Colognola del Piano, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio Comunale in base a zione presa nell adunanza del 27 aprile 1918, ed in proprio quale cittadino e contribuente, ha l onore di esporre alle SS. VV. Ill.me i motivi di opposizione alla domanda del Comune di Bergamo per l annessione forzata del comune di Colognola del Piano a quello di Bergamo. I. Il comune di Colognola del Piano ha tutte le caratteristiche e condizioni necessarie per condurre una vita autonoma ed indipendente. Si estende in terreno fertile con produzioni di cereali e di bachi da seta; ha un considerevole sviluppo industriale, una popolazione di circa 3000 abitanti ed una superficie di ettari 421, la viabilità è perfetta e più che sufficiente per i bisogni locali, come risulta dall allegata relazione peritale dell ing. Virgilio Bordogna. È attraversata dalla grande strada Provinciale Lodigiana, ed una linea tramviaria ne facilita le comunicazioni colla città. Ha illuminazione elettrica ed acqua potabile in abbondanza derivata dalla conduttura di Ubiale. Esiste pure un Cimitero nuovo corrispondente alle più rigorose prescrizioni igieniche. Le finanze del comune sono floride, tanto che colle stesse si potè far fronte agli impegni eccezionali del momento senza ricorrere a nuove imposizioni. Sussistono quindi tutti gli elementi e requisiti voluti dall art. 118 testo unico della legge provinciale e comunale, che ne legittimano la completa autonomia ed indipendenza. II. Il comune di Bergamo a sostegno della progettata annessione invoca il disposto dell ultimo comma dell art. 119 Testo unico della legge provinciale e comunale, che accorda ai Comuni murati l ampliamento del loro territorio. A parte ogni discussione sulla circostanza se il comune di Bergamo debba considerarsi come Comune murato a sensi dell accennata disposizione di legge, la facoltà all ampliamento del circondario viene accordata solo quando sussistono condizioni speciali che giustifichino il provvedimento. Essa cioè deve essere in rapporto diretto colla eccessiva vitalità del comune assorbente, il quale non abbia in sé spazio bastante per la naturale espansione della propria attività sia riguardo ai servizi pubblici che allo sviluppo edilizio interno. Se quindi il comune maggiore ha territorio più che sufficiente per esplicare codesto sviluppo, viene a mancare la premessa principale e necessaria per l aggregamento forzato. È risaputo, e la carta topografica lo dimostra, che il comune di Bergamo ha vasti tratti di territorio non ancora usufruiti, tanto che le singole parti della città formano quasi dei nuclei staccati con ampie soluzioni di continuità nella zona fabbricata. Lo sviluppo edilizio dovrebbe dunque usufruire di questi terreni in modo da rendere la città più unita e più collegata nelle sue diverse parti. Quale vantaggio potrebbe sotto questo riguardo arrecare l annessione di Colognola situata a considerevole distanza dagli ultimi subborghi della città? L ubicazione stessa di questo comune esclude già a priori la possibilità di un espansione edilizia nel suo territorio. Ed è perciò che i diritti patrimoniali dei cittadini di Colognola verrebbero sacrificati ingiustamente, essendoché essi avvenuta l annessione si troverebbero onerati di tutti i maggiori tributi che gravano il comune di Bergamo, senza ritrarne alcun profitto. In fatti, come si rileva dagli stessi bilanci, il debito del comune di Bergamo ascende a cifre impressionanti; sarebbe dunque ingiusto ed illegale voler far concorrere al pagamento di questi debiti un Comune che ha in sé tutti i requisiti per poter vivere e prosperare con amministrazione autonoma. Per quanto riguarda la questione daziaria, il pericolo cioè del contrabbando ai danni del Comune di Bergamo proveniente dalla tendenza degli abitanti della città a far provviste di generi soggetti a dazio presso gli esercenti dei Comuni confinanti, si osserva che la progettata annessione non potrebbe eliminare codesto pericolo. Ed invero, essendo Bergamo Comune aperto, gli esercizi emigreranno alla nuova periferia donde i cittadini potranno liberamente portare in città i generi ivi acquistati. Ma il lamentato contrabbando potrebbe essere tolto anche oggi, senza bisogno di ricorrere alla forzata annessione dei Comuni, se il Municipio di Bergamo volesse applicare le disposizioni sui dazi interni di consumo contenute nel D. L. 24 Marzo 1918 N. 390 che consente ai Comuni attualmente aperti, che furono già chiusi, di far passaggio alla categoria dei comuni chiusi. Sui pericoli dal punto di vista sanitario è dimostrato dalle statistiche il minor grado di mortalità nel nostro comune in confronto di quello di Bergamo; la regolarità del servizio sanitario e le condizioni igieniche del Comune in generale non hanno mai dato luogo a preoccupazioni o lagni di sorta. Anzi è lecito affermare che il pericolo di infezione o contagio per i comuni a valle di Bergamo esiste per detti comuni rispetto alla città, dalla quale provengono i corsi d acqua inquinata, che costituiscono il naturale veicolo d ogni epidemia. Tutti i rifiuti della città, degli stabilimenti industriali e persino le infiltrazioni delle fogne vanno a finire nelle roggie defluenti a mezzogiorno di Bergamo, per cui non la città dai Comuni, ma questi dalla città debbono temere il propagarsi di malattie infettive. Ed infatti Colognola non fu immune dall epidemia colerosa del 1911 e dalla posteriore infezione carbonchiosa. Del resto l unità del servizio sanitario è già sufficientemente cautelata dalle vigenti norme legislative e dai provvedimenti amministrativi, per cui ogni preoccupazione al riguardo è fuori proposito. III. In subordine il ricorrente osserva che nelle circostanze eccezionali del momento ogni discussione sull ammissibilità della progettata annessione dovrebbe essere rimandata a tempi migliori. Sembra infatti poco opportuno provocare nelle attuali condizioni malumori e dissidi fra la popolazione, mentre ogni energia, ogni attività dovrebbe tendere unicamente al fine supremo della vittoria. È inoltre illegittimo approfittare dell assenza della parte piú sana e fattiva della popolazione per imporre la soppressione forzata di un Ente pubblico per aggregarlo ad altro Ente; gli elettori e i contribuenti hanno per legge il diritto di fare opposizione al progetto di aggregamento, ed è quindi giusto e doveroso che codesto diritto venga rispettato. Ma oggi molti elettori, perchè richiamati in servizio militare, si trovano nella impossibilità di esporre le loro ragioni in difesa dell autonomia del proprio comune. Nessuna necessità attuale, nessuna urgenza esige l immediata realizzazione del voluto provvedimento; si attenda dunque la fine della guerra, si attenda il ritorno degli elettori oggi militari, i quali hanno il diritto di non essere misconosciuti nei propri privilegi mentre stanno esponendo la vita in difesa della Patria. Non si opponga loro il fatto compiuto di una disposizione che essi deprecheranno ancor più per non aver potuto far nulla onde evitarla. Per il suesposto il sottoscritto confida che codesto On. Consiglio Provinciale vorrà ritenere che l aggregamento coattivo, fieramente avversato da tutta la popolazione, non può essere imposto al comune di Colognola che ha vitalità propria e sufficiente al pieno sviluppo della propria amministrazione autonoma, ne potrebbe d altronde giovare al comune di Bergamo. Pertanto si conclude: Piaccia al Consiglio Provinciale di Bergamo dichiarare: Non concorrere le condizioni di legge per il chiesto aggregamento del comune di Colognola del Piano a quello di Bergamo, e darsi quindi avviso sfavorevole alla domanda del comune di Bergamo per la progettata unione. In subordine: sospendersi ogni decisione in merito alla domanda fatta dal comune di Bergamo per l annessione coatta del comune di Colognola del Piano. COMUNE DI REDONA Addì, 21 settembre ALLEGATO 5 All On. Consiglio Provinciale di Bergamo. IL SINDACO Cav. Notaio Amabile Santinelli. RICORSO del Comune di Redona, rappresentato dal Sindaco Sig. Ragionier Antonio Varisco, IN PUNTO opposizione al progettato aggregamento forzato del Comune di Redona al Comune di Bergamo. Signori Consiglieri, Il sottoscritto, quale Sindaco del Comune di Redona, in virtù delle facoltà accordategli dal Consiglio Comunale, come a zione presa nell adunanza tenuta il 10 Aprile 1918, ha l onore di rivolgersi alle SS. VV. Ill.me per esporre le ragioni di resistenza alla domanda del Comune di Bergamo per l unione coattiva del nostro minore Municipio a quello maggiore della città. 469

10 A) ECCEZIONE PREGIUDIZIALE Osservasi in limite come la disegnata avulsione si prospetti intempestiva dal lato della opportunità, della convenienza e della legittimità, nei momenti eccezionali che corrono. In vero e inopportuno suscitare, fra gruppi di cittadini, gravi contrasti interni, di natura contingente, su temi, la cui soluzione non risulta di imprescindibile attuale necessità, distogliendo le attività singole dai più vitali obbiettivi di difesa nazionale esterna e dalle preoccupazioni di tutela dalla compagine interna; ed e sconveniente provvedere all annientamento di un Comune, mentre il nucleo più vitale di esso, cioè buona parte e la più fattiva di elettori ed anche di eletti, fra cui membri dell Amministrazione, si trovano sotto le armi, ne possono dare il loro avviso o prestare l opera di valida opposizione al progetto in disputa. Né tampoco appare legittimo precipitare gli eventi per la violenta soppressione di un Ente pubblico, ai fini di forzato aggregamento ad altro Corpo, quando per la peculiarità dei tempi, non è possibile nemmeno provocare quel referendum popolare, che si impone nei casi di quella avulsione territoriale, che può avere ripercussione sulle private economie e sull andamento della pubblica cosa. Ed anco allo infuori di ciò, la norma (art. 118 e 119 legge comunale e provinciale) dà facoltà agli elettori e proprietari di fare la loro opposizione: orbene moltissimi elettori, distolti dalle cure amministrative, perché intenti al servizio militare, sono quindi nella materiale impossibilita di esporre le loro ragioni in difesa dell autonomia comunale. Gli stessi, ritornati, dopo la guerra, alle loro case, si troverebbero di fronte ad un fatto compiuto ed irrimediabile; ciò che sarà indubbiamente fomite di malcontento, come del resto intuiscono nella loro assai loquace semplicità i cittadini del Comune, i quali, quasi a mo di referendum, sotto forma di petizione e di protesta, sono insorti contro la minacciata avulsione. B) QUESTIONE DI MERITO 1º) Vitalità del Comune di Redona. Il Comune di Redona si protende in terreno ferace, con produzione di cereali, frutta, uva e con un estesa coltura di bachi da seta. Lo sviluppo industriale e considerevole. Ha una popolazione di circa 3200 abitanti una superfice di ettari Come risulta dall allegata relazione peritale dell ing. Giuseppe Locatelli, il Comune ha una viabilità perfetta e più che sufficente tanto nella parte piana che nella collina; una grande arteria, la Provinciale Seriana, attraversa il territorio. Le strade minori permettono di disimpegnare tutta la zona, i cui terreni si presentano oltremodo fertili e di gradita dimora, come lo dimostrano le numerose ville che sorgono sui fianchi delle sue colline. Circa il servizio ferroviario e tramviario, si nota che ha due stazioni, l una per la ferrovia elettrica di Valle Brembana, e la seconda per la ferrovia di Valle Seriana. Ha due stazioni di tram: gli intercomunali e quelli cittadini. La illuminazione elettrica e abbondante. Tiene acqua potabile a sufficenza, derivata dalla conduttura di Bondo Petello; ha Cimitero nuovo. Tiene finanze robuste, tanto che in tempo addietro aveva un avanzo di amministrazione considerevole, che per esempio nel 1915 raggiunse la cifra di L. 8740, e nel 1917 raggiunse quella di ; somme cospicue, se si considerano gli aumentati oneri di pubblica beneficenza ed assistenza, imposti dallo straordinario stato di guerra. Conseguita essere pienamente provato che il Comune di Redona ha i requisiti di popolazione e di vitalità economica e finanziaria da legittimare la sua completa autonoma esistenza (art. 118 testo unico legge comunale e provinciale). Né si obbietti che il Comune di Bergamo possa per eventuale e del resto inconcepibile rappresaglia, o per altro motivo, interrompere il contratto per estrazione di acqua potabile dalla conduttura di Bondo Petello; poiché innanzi tutto sarebbe sempre necessaria una disdetta tempestiva per provvedere, e perchè come risulta dalla relazione dell ing. Locatelli, vi è la possibilità di usufruire di altre sorgenti, che servirebbero ugualmente bene anche le frazioni del Comune: ciò che attualmente Bergamo non può fare col suo acquedotto. Tutte queste condizioni di fatto vorranno essere dettagliatamente vagliate dall On. Consesso, prima di re sul riconoscimento degli estremi per annientare un Comune, che ha tutti i requisiti di potenzialità economica e morale, onde si legittima la permanenza di suo stato autonomo. 2º) Sulla pretesa del Comune maggiore per l ampliamento del circondario o territorio esterno. Se non che si invoca dal Municipio di Bergamo l ultimo comma dell articolo 119 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, N. 148, che stabilisce: Ai comuni murati può essere dato od ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo. Innanzi tutto si osserva che trattasi unicamente di facoltà concessa ai comuni murati di assorbire alla propria amministrazione territorio appartenente ad altre comunità. Questa facoltà va messa in relazione colla vitalità eccessiva del centro maggiore, che non ha in se spazio sufficiente per il naturale espandimento della sua attività civica, per i servizi pubblici, per lo sviluppo edilizio interno. Noi non solleviamo la questione dell ermeneutica sulla dizione della legge: Comune murato, pretendendo che la facoltà anzidetta sia limitata alle città, che siano strette da mura e quivi abbiano il loro confine e risentano il bisogno della incorporazione dei così detti Corpi Santi per il loro progressivo incremento. Sosteniamo soltanto che il Comune assorbente non deve sacrificare i diritti patrimoniali dei cittadini del Comune da unirsi, in quanto il Comune maggiore, oberato di debiti e di impegni finanziari, pone i novelli contribuenti in condizioni ben più onerose che non nella vita autonoma. Indubbiamente i comunisti di Redona dovrebbero andare incontro a maggiori aggravi, senza avere nessun maggior utile tangibile, essendo, come si è visto, i servizi pubblici di Redona più che sufficenti al fabbisogno. Dagli stessi bilanci comunali del Comune di Bergamo (che l on. Consesso può richiamare) risulta il Municipio della città oberato più che mai. Noi esibiamo intanto il bilancio di previsione per l anno 1917, dove a pagine 5 e 7 risulta il colossale indebitamento del Comune urbano. Se pertanto la potenzialità economica è requisito naturale di una attività assorbente ai danni di un minore Corpo Morale, che addimostra impotenza ad esistere indipendentemente e gradualmente progredire, nella fattispecie non ritiensi matura la innovazione, per il fatto che il Comune maggiore può attendere tempi di maggiore prosperità per attuare il per noi infausto disegno. Ma se fu ampliato dalla dottrina e dalla giurisprudenza il concetto di comune murato, nel senso di estendere la facoltà aggregativa ai Comuni delle città, che, pur non essendo cinte da mura, ed essendo Comuni aperti, hanno bisogno di espandersi nell altrui territorio, non può a meno di ritenersi che con atto di prepotenza, non giustificato, annichilire le altrui libertà comunali. E si vorrà ammettere come giustificato il diritto di espansione, allorquando il territorio del comune di una città ha entro di se lo spazio sufficiente per il suo graduale incremento civico e commerciale? Chi dà una occhiata alla carta topografica della città del comune di Bergamo, si convince di leggieri, di quale larghezza di spazio possa il Comune Civico ancora usufruire, per dare quello sviluppo edilizio che renda la città più unita, più urbana, più collegata nelle sue membra sparse, in guisa che un borgo non appaia quasi estraneo all altro. E non solo non manca lo spazio interno: che, a ponente, territorio vasto e campestre si protende sino oltre al subborgo di Longuelo verso Mozzo, e ad oriente sino alla frazione di Daste vicino a Seriate, per tacere dell espansione sulla parte delle colline (Castagneta, Fontana ecc.) e della vasta zona del territorio sito in comune censuario di Boccaleone, sempre pertinente alla città. Né l analogica applicazione delle norme giurisprudenziali, per quanto riguarda i Comuni di Venezia, Milano, Brescia, Siena, può sorreggere l argomento del Comune di Bergamo; attesoché queste città, che aveano espletato tutta la loro espansione allo interno, in modo di non avere altro spazio sufficiente ad ulteriore incremento, aveano legittimo diritto di protrarre (anche per avventura nolenti le comunità minori limitrofe) il loro territorio, estendendolo per imprescindibili necessità di una vita progressiva. Non si può dunque nel caso nostro parlare di comprensione di attività del Comune più popoloso e più forte, per cui l ampiamento del territorio sia una integrazione naturale e necessaria. Cosicché la giurisprudenza del Consiglio di Stato, di cui a responsi 2 Giugno 1880, 5 Gennaio 1883 e 16 Dicembre 1904 non giova all assunto avversario, ne occorre al caso; perché il Comune di Bergamo ha territorio sufficente, né ha fabbricati soverchiamente agglomerati in un area chiusa da tutte le parti, né vi si impone una espansione necessaria per i suoi servizi. Non si può pertanto proclamare la insufficenza di territorio esterno quando l interno sovrabbonda. Del resto, nel suo proprio interesse, il Comune di Bergamo dovrebbe attendere per l avulsione nostra tempi migliori, cioè quando lo sviluppo edilizio delle vicinie sia diventato tale da rende le una vera continuazione di centro urbano con agglomeramenti di abitati. Redona ha oggi aree fabbricabili, che perderebbero il loro valore mercantile come tali, se l aggregamento portasse l attività edilizia oltre la nuova periferia. Si eviterebbe intanto un duplice ordine di danni per i due Enti. 3 ) Risposte ad obbiezioni specifiche. Si soggiunge nella relazione del 1914 dell On. Giunta Municipale di Bergamo, che Redona, rapporto a Bergamo, rappresenta il tipo classico del Comune minore che vive e prospera a spese del Comune Maggiore, impedendone ogni sviluppo e nientemeno che recandogli grave danno sia igienicamente che economicamente. In altri termini fu poi detto che una delle prime ragioni dell aggregazione coatta è il godimento da parte degli abitanti dei comuni contermini degli agi e vantaggi della vita cittadina. Come si è detto e dimostrato, il Comune di Redona vive di una vita urbana per lo sviluppo dei suoi servizi pubblici, per virtù propria. Se le facili comunicazioni portano gli abitanti dei Comuni di provincia a fare acquisti presso i negozi della città ed a partecipare agli spettacoli, alle fiere, ai mercati, ciò torna tutto a vantaggio del commercio del maggior centro urbano. Se poi si considera la trascuratezza, in cui il Comune di Bergamo lascia le frazioni sue della periferia, in ordine ai servizi pubblici, di leggieri si comprende l avversione che i nostri comunisti di Redona sentono, anche per questo riflesso, a far rinuncia della loro autonomia. Generalmente i grandi comuni addensano le spese per il miglioramento delle zone più centriche e celebrate, e le parti rustiche e le frazioni vengono naturalmente neglette. Ben lo sa la frazione di Bianzana, pertinente al Comune di Bergamo, che manca di ogni servizio pubblico: ivi niente illuminazione, niente acqua potabile, non ostante i palesi reiterati reclami e ricorsi di frazionisti fatti in tempo di pace, quando pure era possibile accontentare le giuste domande degli interessati! Onde bene osserva il Consiglio nostro nella citata zione, che nel piccolo Comune, come in una famiglia, meglio si conoscono i bisogni e oculatamente e paternamente si soddisfano. Si accampa poi, ex adverso, la questione daziaria, per il pericolo del contrabbando ai danni del Comune di Bergamo, e per la tendenza degli abitanti della città a far provviste di generi soggetti a dazio presso gli esercenti dei Comuni circonvicini. Si controsserva che, essendo Bergamo Comune aperto, l inconveniente non è tolto nemmeno colla invocata aggregazione: poiché gli esercizi emigreranno alla nuova periferia. Inoltre le spese di sorvegiianza daziaria aumenteranno. Sui pericoli sotto il punto di vista sanitario e dimostrato statisticamente la minor mortalità nel nostro Comune in confronto di quello di Bergamo: la posizione salubre del Comune e la regolarità del sanitario servizio non hanno mai dato luogo a preoccupazioni o lagnanze. Per il servizio dell acqua potabile già si è detto più sopra, e quanto al lazzaretto provvede il decreto Prefettizio costituente il consorzio di difesa sanitaria in caso di malattie epidemiche o contagiose. Del resto il Comune è pronto a provvedere anche separatamente, se le circostanze del caso lo richiedono. L unita del servizio sanitario è già cautelata a sufficenza dalle vigenti norme legislative e dai provvedimenti amministrativi, e le preoccupazioni avversarie al riguardo sono fuori di proposito, anche perché coi criterii di precauzionale allargamento, il pericolo di una mancata unità di vigilanza igienica si ripercuote poi all indefinito per i nuovi spazi periferici. Si confida pertanto che l On. Consiglio Provinciale, bene ponderati gli argomenti, che militano a favore della autonomia del nostro comune, fieramente opposta dall intiera popolazione, vorrà ritenere che la unione coattiva, che è intesa ad un godimento più largo ed intenso dei servizi pubblici col minore dispendio, non può essere imposta al comune di Redona che ha vitalità propria e sufficiente al completo esplicamento delle finalità dell ente, né può beneficiarne il Comune di Bergamo, che non ha bisogno di territorio per espandere la sua attività. L avulsione progettata costituirebbe un vero atto di violenza, contrario alla lettera ed allo spirito delle vigenti norme in materia. Pertanto si chiede e conclude Piaccia all adito Consiglio Provinciale di Bergamo dichiarare: In via pregiudiziale Sospendersi ogni decisione in merito alla domanda fatta dal Comune di Bergamo per la riunione coatta del comune di Redona. Nel merito Dichiararsi non concorrere le condizioni di legge per il chiesto aggregamento, e comunque darsi avviso sfavorevole alla domanda del Comune di Bergamo sulla progettata avulsione. Si allegano i seguenti documenti: 1) Petizione dei comunisti di Redona al Sindaco; 2) Relazione dell ing. Giuseppe Locatelli sull andamento dei servizi pubblici del Comune; 3) Relazione sulla popolazione residente nel Comune; 4) Risultato finale del bilancio 1915; 5) Riassunto generale delle entrate e delle spese-bilancio ) Carta topografica della Città di Bergamo; 7) Estratto della zione consigliare 10 Aprile 1918; 8) Bilancio di previsione pel Municipio di Bergamo per l anno (Omissis) COMUNE DI VALTESSE Valtesse, 10 ottobre ALLEGATO 6 IL SINDACO Rag. Antonio Varisco. MEMORIALE sull aggregazione del Comune di Valtesse alla Città di Bergamo. All Onorevole Consiglio Provinciale di Bergamo. L oggetto dell aggregazione a Bergamo dei Comuni limitrofi, fra i quali Valtesse, sta per essere sottoposto alla trattazione di codesto Onor. Consiglio, il quale è chiamato a riconoscere se concorrono o no, nel caso concreto, tutte le condizioni richieste per un provvedimento governativo. Avendo il Consiglio Comunale di Valtesse, con zione 9 giugno 1918, deciso di opporsi ad un simile provvedimento, perché ritenuto contrario alle tassative disposizioni fissate negli articoli 118 e 119 del testo unico della vigente Legge Comunale e Provinciale, diventa opportuno richiamare l attenzione di codesto Onor. Consiglio sulla discutibilità delle ragioni, per le quali il Comune di Bergamo reclama l aggregazione. Soltanto le ragioni di fatto riguardano l Onor. Consiglio Provinciale, mentre quelle di diritto interessano il Governo, chiamato all esecuzione della legge. Senza trattare quindi della procedura e della forma legale da seguire per giungere all aggregazione, non si può, ad ogni modo accettare come dimostrata la qualità di Comune murato nei riguardi della Città di Bergamo, agli effetti dell art. 119 testo unico 4 febbraio 1915 legge comunale e provinciale. Pur non pensando al Comune chiuso da barriere daziarie, non è possibile sostenere che Bergamo, con i suoi fabbricati, con le vie e con le piazze abbia occupato tutto il suo territorio, quando invece ne possiede così ad esuberanza da doversi, dai medesimi suoi amministratori, lamentare la dannosa tendenza di fabbricare inopportunamente in località eccentriche (mentre sussisto- 470

11 no nel cuore della Città rilevantissimi spazi di terreno tuttora liberi da caseggiati) con sempre maggior costo di servizi pubblici per viabilità, illuminazione, sorveglianza, ecc. Nella sua relazione 12 gennaio 1913 il Segretario Capo del Comune di Bergamo dichiara che le ragioni principalissime dell assoluta necessità della aggregazione sono due: igiene e finanza. A proposito dell igiene, in detta relazione, si lamenta il fiorire nei Comuni finitimi di numerosi spacci ed esercizi, che godono del privilegio di non essere inceppati da controlli sanitari, esercizi che perciò muovono una concorrenza, davvero spietata, agli esercenti della Città. Non sussistono dunque fatti d indole generale che possono nuocere alla pubblica salute, ma eventuali condizioni semplicemente lesive dei privati interessi di qualche determinato esercente cittadino. Se questa lesione di privati interessi può in parte essere vera, l argomentazione non prova che nei Comuni finitimi difetti una sorveglianza, la quale invece è assai vigilante ed attiva e viene esercitata da molti anni, specialmente sulle macellazioni, a mezzo di Veterinari Condotti, a completa sicurezza della pubblica salute. Il Medico-Capo, Ufficiale Sanitario, di Bergamo nella sua apposita relazione 29 gennaio 1913 dà la massima importanza a due fatti, che riflettono il Comune di Valtesse, cioè l uso di quel Cimitero e l esistenza in Valtesse dell Ospedale dei Contagiosi, gestito dal Comune di Bergamo. Per quanto riguarda il Cimitero basta rilevare che se una possibilità d inquinamento delle acque del Torrente Morla era a temersi quando il Cimitero stesso serviva anche per Bergamo, ora, che vi vengono sepolti soltanto i morti di Valtesse, che sono la decima parte circa di prima, tale possibilità è assolutamente da escludersi. E che questa convinzione sia condivisa dallo stesso Medico-Capo risulta palese dalla nota dell Ill.mo Signor Sindaco di Bergamo, in data 12 dicembre 1911 N P. G., nella quale si partecipa che: «su parere conforme del Medico- Capo, Ufficiale Sanitario la Giunta Municipale di Bergamo si è dichiarata in massima disposta di concedere l uso di tutta l area, già di pertinenza del Comune di Bergamo ad esclusivo servizio del Comune di Valtesse». Per quanto riflette l Ospedale dei Contagiosi devesi ricordare che conflitti di attribuzioni, veri e propri, non ne sorsero mai. Valtesse ha sempre trattata con riguardo tale questione così che non si è provato di risolverla che nel giugno del 1907, in occasione della diffusione del vaiuolo in Bergamo. In quell epoca lo stesso Direttore dell Ospedale ebbe pubblicamente a lamentare lo stato difettoso dei locali adibiti al ricovero degli ammalati contagiosi, per cui si ritenne opportuno che l Ospedale, anziché essere riattato venisse costruito in sito più adatto ed in territorio di Bergamo; ciò che, soltanto in parte, venne fatto durante l epidemia colerica, erigendo l altro nuovo Lazzaretto di S. Giorgio a valle della Città. Ed in proposito anche l Ill.mo Signor Medico Provinciale ebbe, con nota 3 agosto 1907, N. 100 D. IIIª a dichiarare che: «l Ospedale dei Celestini non corrisponde bene alle esigenze cui deve ottemperare, ma se vi è qualche pericolo non è nei riguardi, della popolazione di Redona e di Valtesse, ma di quella di Bergamo». Nella sua relazione il Medico-Capo di Bergamo, accenna poi, con un senso di forte sgomento, alla possibilità che i Comuni di Redona e Valtesse avessero pensato di costruirsi un Lazzaretto proprio. Attualmente questa probabilità è del tutto scomparsa, per effetto del Decreto Prefettizio 15 ottobre 1915 N che costituisce d ufficio in Consorzio i Comuni di Bergamo, Redona e Valtesse per provvedere al locale d isolamento per le malattie infettive, destinando precisamente a tale scopo quello detto dei Celestini della Città di Bergamo, sito in territorio di Valtesse. Di conseguenza quindi non vi potrà essere più conflitto di attribuzioni perché la gestione del detto Ospedale spetta alla Rappresentanza Consorziale, come sopra costituita. Si ritiene perciò dimostrato che l asserita gravità dei pericoli derivanti all igiene è assolutamente nulla tanto pel Cimitero come per l Ospedale dei contagiosi. Altro motivo dell aggregazione, interessante l igiene, sarebbe quello della provvista dell acqua potabile. Esso però non può riferirsi al Comune di Valtesse, che vi ha già largamente provveduto. Che tutti i servizi municipali siano lodevolmente disimpegnati nel Comune di Valtesse lo ha esplicitamente riconosciuto lo stesso Segretario-Capo di Bergamo, nella accennata sua relazione a stampa 12 gennaio 1913 a pag. 16, là dove dice: «Invero gli uffici municipali, la pubblica istruzione, i servizi igienico-sanitari, l illuminazione, l acqua potabile, la viabilità ecc., tutti insomma questi importantissimi rami della pubblica amministrazione, ben poco lasciano a desiderare, anzi in taluno dei detti centri hanno uno sviluppo ed una consistenza davvero considerevoli e confortanti». Da tutto ciò chiaro emerge, che la ragione dell igiene non ha, ne può avere, in rapporto all aggregazione dei Comuni finitimi, effetto neanche sussidiario e venne posta innanzi soltanto per dare apparente consistenza a quei motivi di suprema utilità pubblica, senza dei quali l invocata aggregazione rivestirebbe il carattere di un vero arbitrio. *** Non rimane quindi che la ragione finanziaria, per giustificare l invocata aggregazione. L Onor. Giunta Municipale di Bergamo infatti dedica quasi tutta la sua ultima relazione 15 luglio 1916 alla parte finanziaria, che vi è trattata minutamente e con intenti positivi. Soltanto coll aggregazione il Comune di Bergamo confida di migliorare la sua non lieta situazione finanziaria. Sono però così complessi gli elementi che concorrono a mutare, ogni giorno, nei suoi effetti finanziari il problema dell aggregazione, che riesce quasi impossibile formulare giudizi precisi. Ne è chiara prova l enorme differenza dei calcoli esposti nella relazione 12 Gennaio 1913 in confronto di quelli risultanti dalla relazione 15 luglio Nel 1913 si prevedeva nei riguardi dei soli Comuni di Colognola, Grumello, Redona e Valtesse, un maggior provento di L ,84 mentre nel 1916 la differenza attiva, dopo l aggregazione degli stessi quattro Comuni sarebbe ridotta a L Oggi poi che nuovi ed ineluttabili necessità spingono il Governo a continui ritocchi delle tasse esistenti e forse ad una radicale riforma dei tributi, riesce sempre più imponderata ogni previsione. L Onor. Giunta Municipale però non ha avuta la pretesa di provare, in lire e centesimi, che l aggregazione porterebbe al Comune di Bergamo un effettivo vantaggio finanziario. L unico suo intento fu quello di far rilevare che l aggregazione non può risolversi in un danno per le finanze della Città. Essa infatti chiude la sua relazione dichiarando che: «l esito delle ricerche positive persuade della non esistenza del pericolo e che: l aggregazione non può e non deve costituire né una fonte di danno né una fonte di lucro». Nessuna ragione d igiene e di finanza sussiste per far ritenere quindi necessaria l aggregazione, perché non vi sono veri motivi d interesse generale, i quali abbiamo attinenza ne all una ragione ne all altra. È ben vero che resterebbe ancora la, così detta, ragione morale, col conseguente aumento delle rappresentanze cittadine, ma non si vuole neanche pensare che da sola possa giustificare l accoglimento della domanda d aggregazione. Il provvedimento mancherebbe certo d ogni moralità, perché, senza alcun scopo obbligherebbe, il piccolo Comune, che ha mezzi per regolarmente funzionare, alla rinuncia della sua autonomia, ed i propri amministrati a disagi innumerevoli ed a inutili maggiori sacrifici finanziari. MUNICIPIO DI BERGAMO Bergamo, 12 ottobre ALLEGATO 7 N Prot. Gen./1389 Segreteria per la Giunta Municipale IL SINDACO V. Benvenuti OGGETTO: Aggregazione a Bergamo di comuni finitimi. Onorevole Consiglio Provinciale, Le Rappresentanze ufficiali dei Comuni di Redona e di Colognola al Piano comunicano ciascuna a codesto on. Consiglio un nuovo memoriale a sostegno delle ragioni che dovrebbero militare contro la domanda della loro aggregazione al Comune di Bergamo. In sostanza non fanno che ripetere le cose già dette, e l Amministrazione scrivente potrebbe esonerarsi dal prenderle in esame; data però l importanza vitale che ha la questione per il Comune di Bergamo, crede di dover aggiungere brevi parole a quanto già dedotto. *** Non si nega, né si può negare, che così Redona come Colognola costituiscono, non due Comuni staccati e distanziati per un maggiore o minor numero di chilometri dalla Città, quali i Comuni che furono aggregati a Brescia, Siena, Pistoia ecc., bensì la continuazione ininterrotta dell aggregato di case della Città stessa. Neppure si nega la perfetta comunanza di vita che esiste fra gli abitanti di Redona e di Colognola, e quelli di Bergamo, e come gli abitanti di Colognola e di Redona fruiscono di tutti i vantaggi della vita cittadina, senza partecipare agli oneri; il che sembra assolutamente contrario ad ogni principio di giustizia e di equità tributaria. Ancora non si nega, anzi esplicitamente si ammette, l inconveniente daziario che si verificava prima della guerra, e si verificherebbe di bel nuovo non appena ritornati i tempi normali a grave detrimento delle finanze cittadine, per la insostenibile concorrenza esercitata dagli spacci esistenti nelle parti dei due Comuni più vicine e contigue alla Città. In proposito si fa una obiezione e si vorrebbe suggerire un rimedio. L obiezione consiste nel dire che, fatta pure l aggregazione, detti spacci si trasporterebbero alla nuova periferia, dove continuerebbero ad esercitare la stessa concorrenza e lo stesso danno alle finanze municipali di Bergamo. Ma il preteso argomento non regge, poiché ciò che rendeva possibile ed aggravava in modo incomportabile il pregiudizio era la vicinanza e la contiguità; tolte queste (e nel configurare la nuova cerchia della Città di Bergamo si è tenuta presente siffatta necessità includendo appunto nella aggregazione anche Grumello del Piano e una porzione di Ponteranica), l inconveniente dovrà per necessità cessare. Il rimedio starebbe nel rendere nuovamente chiuso il Comune di Bergamo, usufruendo della facoltà concessa dal decreto Luogotenenziale del Marzo scorso; non sappiamo se nell intenzione dei deducenti ci sia pure che, operata tale chiusura, dovesse poi il Comune di Bergamo ricorrere all altra facoltà concessa dall art. 35 del vigente testo unico daziario ai Comuni chiusi, di riscuotere cioè coattivamente il dazio per abbonamento nei Comuni finitimi. Nel caso che a ciò si estenda pure il concetto avversario, già abbiamo in precedenza osservato che, per ragioni intuitive, queste combinazioni, staremmo per dire ripieghi, non possono mai dare il risultato cui soltanto può condurre l aggregazione, cioè la fusione di ogni singola parte in un tutto unico. L esempio di Siena e di Brescia, le quali, proprio mentre fruivano dell appalto del dazio nei Comuni vicini, dovettero chiedere l aggregazione, non potrebbe essere più eloquente e decisivo al riguardo. Si domanda poi quale interesse e quale vantaggio ridonderebbe ai due Comuni in parola se, per evitare l aggregazione la quale non costituisce se non il riconoscimento di diritto di uno stato di fatto già esistente, palese e conclamato dovessero subire l esazione coattiva del dazio ad opera del Comune di Bergamo. E tanto più si domanda questo, ben sapendosi come l odierna opposizione parta più che altro da esercenti, anzi da alcuni pochi grossi esercenti, i quali larvano colle lustre dell autonomia e dei riguardi dovuti ai gloriosi combattenti, l interesse loro materiale daziario. *** Ciò per quanto riflette il fruire della facoltà accordata dall accennato art. 35. Ma poi, tanto se di ciò sia questione, quanto se non lo sia, chiediamo se sarebbe mai serio, pratico e ammissibile l attuare il provvedimento della chiusura del Comune di Bergamo con a ridosso i Comuni dei quali si domanda appunto l aggregazione. Ciò significherebbe volere tamente il contrabbando, oltre le difficoltà pratiche insuperabili inerenti alla attuazione della chiusura. *** Si ripete la asserzione della inopportunità di addivenire ora alla aggregazione in assenza dei soldati combattenti. Abbiamo accennato chi avanza questa osservazione, e il perché la avanza. Comunque a nostra volta ripetiamo che l opposizione, e così insistente, alla domanda di aggregazione porta che nulla di più si potrebbe fare anche se fossero a casa detti militari. L esperienza ha poi sempre dimostrato l utilità della aggregazione anche per i Comuni aggregati, e nel caso concreto tale utilità specialmente si verificherebbe come molte persone ben pensanti dei due e degli altri Comuni aggregandi ammettono per la beneficenza di cui la Città è più largamente dotata, e nei riguardi annonari, per il tempo certo notevole per cui si protrarranno anche dopo la guerra le organizzazioni annonarie che, come è naturale, nella Città sono più forti e più efficaci. D altra parte il Comune di Bergamo ora si trova nella condizione di non potere ulteriormente protrarre la risoluzione di questo problema, che si collega necessariamente con altri per esso ugualmente essenziali e vitali. Con ciò pero non si intende sottoscrivere al grave indebitamento attribuito al Comune di Bergamo dagli avversari. Se si ha riguardo al Consuntivo ultimamente approvato (Consuntivo 1916, pagine 2-114) la deficienza passiva nella situazione generale sarebbe di sole Lire Pure ammesso come si consente senz altro che la liquidazione dei residui attivi e passivi debba far salire notevolmente tale cifra, la situazione generale del Comune di Bergamo non è quale vorrebbero prospettarla con tinte fosche gli avversari. Ben è vero che il bilancio di competenza ha bisogno di maggiore elasticità, di essere rafforzato perché si possano risolvere i vari importanti problemi di edilizia, scuole, fognatura, pavimentazione ecc. che incombono alla Città di Bergamo; ora per poter giungere a tale risultato si rende appunto necessaria, quale uno dei mezzi, l aggregazione. *** Non crediamo di doverci occupare delle condizioni in cui, secondo i memoriali, si troverebbero i due Comuni; forse tanto ottimismo non è stato prima d ora neppure da essi medesimi supposto, e chissà quali recriminazioni e lagnanze si saranno fatte da quei contribuenti per il modo con cui procedono i servizi pubblici nei comuni stessi. Ma comunque l argomento è estraneo alla questione, perché qui si tratta della aggregazione concessa ai capoluoghi nell interesse dei medesimi: art. 109, ultimo capoverso, testo unico legge com. e prov. 4 febbraio 1915, n *** Quanto poi alla insinuazione che dalla Città verrebbero nelle nuove parti di essa trascurati i servizi pubblici, possiamo obiettare in via perentoria, che, se non può valere il confronto con una o con poche cascine, del resto tutt altro che trasandate (e come vengono tenute le separate cascine dei comuni contradditori?), il Comune di Bergamo aveva anche proposto in via amichevole di vincolarsi anzi a migliorare i servizi attuali e ad aggiungerne di nuovi, proposta che non si è voluto accettare. Di ciò è anche cenno espresso nella zione del Consiglio comunale di Valtesse. per la Giunta Municipale IL SINDACO Avv S. ZILIOLI AVV. G. TORRI, Segr. Capo 471

12 ALLEGATO 8 N. 11 dell Ordine del giorno della seduta del Consiglio Provinciale del 2 dicembre OGGETTO: Voto sulla aggregazione al Comune di Bergamo dei Comuni di Valtesse, Redona, Colognola, Grumello del Piano e di porzione di quello di Ponteranica. Il Comune di Bergamo, avendo to in base all ultimo capoverso dell art. 119 della Legge Comunale e Provinciale testo unico di chiedere al R. Governo la aggregazione alla Città di Bergamo dei Comuni di Valtesse, Redona, Colognola, e Grumello del Piano e di porzione del territorio di Ponteranica, si è rivolto al Consiglio Provinciale onde ottenerne il voto dalla legge stessa voluto. Esaminata la domanda sulla scorta della dettagliata documentazione presentata dal Comune di Bergamo, e contrapposti gli argomenti addotti dai Comuni resistenti alla chiesta incorporazione, la vostra Deputazione non esita a pronunciarsi in senso favorevole alla domanda stessa, ed a proporvene l accoglimento. Senza entrare nel vivace dibattito fra le parti, in ordine alla interpretazione degli articoli di legge che regolano la materia, spettando al Consiglio Provinciale non un giudizio definitivo, ma semplicemente un voto, la vostra Deputazione si è limitata ad esaminare obbiettivamente la portata della domanda del Comune di Bergamo, nel vasto campo degli interessi generali. Ed in quest ordine di idee ha rilevato anzitutto la indiscutibile ed assorbente maggiore importanza della Città di Bergamo in confronto dei Comuni limitrofi, sia quale Capoluogo della Provincia, ove fa capo tutto il movimento commerciale ed industriale per mezzo delle ferrovie e delle tramvie che dalla pianura e dalle valli convergono alla Città ivi avvicinando e fondendo ogni sorta di interessi, sia quale centro di particolare attrazione pei Comuni che lo circondano e che più facilmente e più direttamente possono approfittare ed approfittano dei vantaggi offre sotto ogni rapporto la Città colla quale si trovano in immediato contatto. Il maggiore sviluppo del Capoluogo, ove già tante opere di generale utilità sono pronte per la immediata esecuzione, non appena le circostanze ed i mezzi lo potranno consentire, se interessa grandemente la Provincia tutta, la quale potrà trovarvi agi maggiori, e maggiori comodità pel soddisfacimento degli svariati suoi bisogni, interessa tanto più i comuni viciniori, i quali dal sempre maggiore incremento cittadino hanno evidentemente tutto da guadagnare, perchè il loro quotidiano contatto li fa compartecipi della stessa vita della Città. Ora nessuno può disconoscere il fatto, che questi stessi Comuni i quali hanno maggiore interesse a che la Città si sviluppi sempre più e si perfezioni in tutti i suoi servizi non solo non vi contribuiscono in alcun modo, ma vi sono, sia pure involontariamente, di ostacolo, soprattutto per la concorrenza daziaria che esercitano, ciò che porta con sè anche pericoli di ordine igienico. La conformazione stessa della piana Città, tutta a tentacoli protendentisi verso i Comuni limitrofi, è la prova evidente di una attrazione di indole daziaria che i Comuni stessi esercitano sulla edilizia cittadina, deviandola dal suo più naturale sviluppo attorno al centro, e rendendo alla Città più oneroso il mantenimento dei pubblici servizi, a danno di altre più vantaggiose e più opportune iniziative. E poiché, come venne rilevato, ogni miglioramento cittadino interessa, sia pure indirettamente, la Provincia tutta che vi fa capo, ne consegue che l azione per quanto, ripeto, involontaria, dei Comuni limitrofi tende ad ostacolare un maggior bene e dei Comuni stessi e della Provincia intera. E si noti che la aggregazione chiesta dal Comune di Bergamo se darà a questo i vantaggi che esso si ripromette, creerà pure a suo carico oneri notevoli in confronto dei Comuni aggregati, ai quali dovranno gradatamente estendersi i servizi cittadini, specie per quanto riguarda la viabilità, la illuminazione, il servizio tramviario, il gas, la fognatura, le costruzioni scolastiche, le opere tutte igienico-sanitarie, miglioramenti questi ai quali non sembra possano i Comuni stessi senz altro rinunciare, solo per non perdere il problematico vantaggio di una autonomia, che sarebbe causa evidente della loro stessa inferiorità sotto tutti gli accennati punti di vista. È bene anzi rilevare in proposito che parecchie, se non tutte le Amministrazioni dei Comuni interessati, erano già addivenute con quella del Comune di Bergamo ad accordi, che poi non poterono maturare per successive opposizioni di esercenti, il che sta a confermare quanto sopra venne esposto. Tali accordi contemplavano i diritti che ai Comuni stessi dovevano essere riconosciuti in ordine appunto ai servizi di carattere cittadino che giustamente essi reclamavano volevano assicurati, come corrispettivo del consenso per la aggregazione alla Città. D altra parte la questione in esame non si presenta oggi per la prima volta alla pubblica discussione: già in numerosi precedenti tipico quello di Venezia a proposito del valore delle parole «Comune murato» contenute nella legge lo stesso problema venne affrontato da altri Capoluoghi di Provincia, e le opposizioni fatte corrispondono si può dire esattamente a quelle sollevate dai Comuni Bergamaschi. In tali precedenti e presso i Consigli Provinciali e presso il R. Governo prevalsero sempre i concetti qui esposti, al punto che la stessa lettera della legge venne forse talora forzata ad una maggiore larghezza, che potesse appunto consentire ad interessi più vasti e più generali di prevalere in confronto di altri minori, in base ai moderni concetti di pubblica utilità. Né consta che, nei casi ai quali si accenna, i Comuni aggregati desiderino ora il ritorno alle condizioni di prima. Una sola parte della domanda del Comune di Bergamo sembra alla vostra Deputazione debba essere soggetta a riserve, ed è quella che riguarda la aggregazione di una parte del territorio di Ponteranica. È evidente infatti che siffatta aggregazione parziale venne richiesta nell interesse esclusivo del Comune di Bergamo, il quale tende ad allontanare qualsiasi possibilità da concorrenza daziaria. Ma anche a parte che l art. 119 della legge Comunale e Provinciale ultimo capovoverso, al quale il Comune di Bergamo appoggia la sua domanda, contempla la aggregazione di Comuni interi e non di una parte sola dei medesimi, sembra equo che la sottrazione di una parte di territorio ad un Comune non possa avvenire senza giusti compensi, dal momento che il Comune stesso deve continuare a provvedere a tutti i propri servizi con un minore gettito di sovrimposta, in corrispondenza al territorio sottratto. La vostra Deputazione pertanto vi propone il seguente ordine del giorno: Il Consiglio Provinciale; Vista la domanda del Comune di Bergamo, e le relative zioni consigliari, tendente ad ottenere dal R. Governo la aggregazione dei Comuni di Valtesse, Redona, Colognola del Piano e Grumello del Piano, nonché della porzione del territorio di Ponteranica compresa fra la linea ferroviaria di Valle Brembana ed i confini territoriali di Bergamo e di Valtesse; Sentite le ragioni addotte in contrarie dai Comuni da aggregarsi; Ritenuta la opportunità di favorire in ogni miglior modo lo sviluppo del Capoluogo, onde renderlo atto a sempre meglio rispondere alle esigenze ed agli interessi di tutta la popolazione della Provincia che vi fa capo; Ravvisando uno dei mezzi più atti allo scopo nella aggregazione chiesta dal Comune di Bergamo, dei Comuni limitrofi, pei quali l eventuale sacrificio sarà indubbiamente compensato dal miglioramento dei propri servizi pubblici, oltreché dagli altri vantaggi derivanti dalla stretta unione colla Città; Di dar voto favorevole alla chiesta aggregazione, subordinatamente alla assegnazione di equi compensi al Comune di Ponteranica per quanto riguarda l escorporo di porzione dei territori del Comune stesso, ed alla assicurazione che ai Comuni aggregati vengano gradualmente estesi i servizi urbani dei quali usufruiscono anche le altre zone della Città. La Deputazione Provinciale Estratto del Verbale della Seduta 2 dicembre N. 11 OGGETTO: Voto sulla aggregazione al Comune di Bergamo dei Comuni di Valtesse, Redona, Grumello del Piano e di porzione di quello di Ponteranica. Omessa la lettura della relazione a stampa già in precedenza comunicata ai Signori Consiglieri, il Presidente dichiara, previa enunciazione dell ordine del giorno col quale la relazione stessa conclude. (Omissis) Accogliendosi invece dalla Deputazione l aggiunta proposta dal Cons. Pinetti all ordine del giorno, il Presidente lo mette in votazione coll aggiunta stessa. Avendo il medesimo ottenuto voti favorevoli 24 tre contrari e coll astensione di un Consigliere, il Presidente dichiara approvata l ordine del Giorno della Deputazione coll aggiunta del Cons. Pinetti e che viene così a risultare del seguente preciso tenore: IL Vista la domanda del Comune di Bergamo, e le relative zioni consigliari, tendente ad ottenere dal R. Governo la aggregazione dei Comuni di Valtesse, Redona, Colognola del Piano e Grumello del Piano, nonché della porzione del territorio di Ponteranica compresa fra la linea ferroviaria di Valle Brembana ed i confini territoriali di Bergamo e di Valtesse; Sentite le ragioni addotte in contrarie dai Comuni da aggregarsi; Ritenuta la opportunità di favorire in ogni miglior modo lo sviluppo del Capoluogo, onde renderlo atto a sempre meglio rispondere alle esigenze ed agli interessi di tutta la popolazione della Provincia che vi fa capo; Ravvisando uno dei mezzi più atti allo scopo nella aggregazione chiesta dal Comune di Bergamo, dei Comuni limitrofi, pei quali l eventuale sacrificio sarà indubbiamente compensato dal miglioramento dei propri servizi pubblici, oltreché dagli altri vantaggi derivanti dalla stretta unione colla Città; Facendo voti che a conciliare e a soddisfare bisogni e desideri reciprocamente tra Comune Capoluogo e Comuni limitrofi si possa ancora addivenire ad una aggregazione consensuale; Di dar voto favorevole alla chiesta aggregazione, subordinatamente alla assegnazione di equi compensi al Comune di Ponteranica per quanto riguarda l escorporo di porzione dei territori del Comune stesso, ed alla assicurazione che ai Comuni aggregati vengano gradualmente estesi i servizi urbani dei quali usufruiscono anche le altre zone della Città. IL PRESIDENTE firm. Avv. P. Bonomi Il Consigliere Anz. firm. Colleoni Il Vice Segretario firm. Cacciamali Bianzano 27 Seduta del 16 gennaio OGGETTO: Domanda dei frazionisti di Bianzano (Comune di Spinone dei Castelli) per la ricostituzione di detta frazione in Comune autonomo. Il relatore avv. Simoncini riferisce: «L attuale frazione di Bianzano del Comune di Spinone dei Castelli conta, alla data del 30 giugno 1953, n 469 abitanti di cui 296 elettori. 231 di tali elettori, e quindi oltre la proporzione dei tre quinti previsti dalla legge Rosati, hanno presentato domanda per la ricostituzione della frazione stessa in Comune autonomo. La comunità di Bianzano ha infatti tradizioni di autogoverno amministrativo che risalgono molto addietro nel tempo e che vennero disattese allorché nel 1929, venne aggregata al Comune di Spinone dei Castelli. Per quanto riguarda la valutazione della domanda sotto un profilo di opportunità occorrerà osservare che, a parte ogni ragione psicologica, la notevole distanza che divide Bianzano dal centro di Spinone dei Castelli è tale da dimostrare un notevolissimo disagio per i frazionisti che intendano recarsi al capoluogo. L unica strada di normale accesso è infatti rappresentata da una comunale che, partendo da Spinone e raggiungendo il Comune di Ranzanico, dirotta verso Bianzano con un percorso di circa 7 chilometri. L accesso diretto da Bianzano a Spinone è intatti oggi costituito da un sentiero notevolmente ripido e di difficile percorribilità. Si noti inoltre come la economia dei due centri sia notevolmente diversa in quanto Spinone, per la propria posizione in margine al lago ed al bordo della strada statale, si orienta verso l attuale clima turistico e commerciale nelle proprie manifestazioni economiche, mentre i frazionisti di Bianzano vivono esclusivamente delle risorse dell allevamento del bestiame e dal provento dei fondi rustici e dei boschi. Una tale diversa determinazione ed un conseguente divario del regime economico produce, evidentemente, difformità di valutazioni e di risoluzioni per quanto interessi l amministrazione della cosa pubblica ed, in particolare, l adempimento e l esecuzione dei compiti amministrativi. Sotto tale profilo si può ben ritenere che l attuale difformità di vedute e la conseguente divergenza psicologica, in quanto fondata su presupposti economici ed obiettivi, difficilmente potrà scomparire col tempo. Dal punto di vista amministrativo occorrerà ricordare che il Consiglio comunale all unanimità ebbe ad esprimere il proprio parere favorevole in ordine alla proposta di ricostituzione, mentre gli stessi cittadini di Spinone dei Castelli non hanno mai inteso ostacolare le aspirazioni di Bianzano che anzi ritengono, distaccando la frazione stessa, di raggiungere un reciproco vantaggio. È indubbio che, da un semplice punto di vista economico, l eventuale raggiungimento della autonomia comunale non potrà che aggravare le spese pubbliche in quanto un piccolo comune di 469 abitanti con un notevole territorio ed una estesa rete di strade comunali non si presenta certamente con prospettive felici. Si prevede peraltro un cespite annuo di circa L contro una spesa che, forse troppo ottimisticamente, si riduce a L Comunque, in considerazione della unanime volontà di tutte le popolazioni interessate e della evidente maggiore utilità per i frazionisti di Bianzano nella ricostituzione di un amministrazione autonoma, si ritiene che i vantaggi compensino quello che sarà certamente un maggiore onere finanziario. Si propone pertanto la espressione del parere favorevole in merito alla domanda presentata dai frazionisti di Bianzano.» 472

13 N di Prot. Deliberazione N. 22 adottata nella riunione del 16 gennaio Vista la domanda di nº 231 elettori di Bianzano, frazione del Comune di Spinone dei Castelli, intesa ad ottenere la ricostituzione dell antico comune di Bianzano, in conformità di quanto disposto con la legge 15 febbraio 1953 nº 71; Dato atto che l ex comune di Bianzano venne soppresso nel 1929; Vista la 13/9/1953, con la quale il Consiglio comunale di Spinone dei Castelli manifesta il proprio parere favorevole alla richiesta ricostituzione dell ex Comune di Bianzano; Considerato, d altra parte, che la strada disagiata e la forte distanza intercorrente fra la frazione di Bianzano ed il capoluogo di Spinone basterebbero da sole a giustificare l istanza sotto il profilo della opportunità; Rilevato che a tali motivi si aggiunge la possibilità che i due Comuni possano finanziariamente sostenersi senza forti aggravi e che le popolazioni dei centri sono favorevoli a costituirsi in separati comuni; Udita la relazione; Vista la legge 15/2/1953 nº 71; Visto l art. 35 del T.U. della legge comunale e provinciale; Dopo breve discussione, IL di esprimere parere favorevole alla ricostituzione in Comune autonomo della frazione Bianzano attualmente aggregata al Comune di Spinone dei Castelli. Borgo di Terzo 33 COMMISSIONE REALE DI BERGAMO Bergamo, 15 ottobre OGGETTO: Fusione dei Comuni di Borgo di Berzo - Grone - Vigano S. Martino e Berzo S. Fermo. Ill.mo Sig. PREFETTO di BERGAMO Questa Commissione Reale ha preso in esame la pratica in oggetto di cui alla lettera di V. S. Ill.ma in data 16 Settembre scorso n , senza peraltro emettere un provvedimento definitivo. Il Sig. Relatore, On. Mazza De Piccioli, ha all uopo presentato la seguente relazione: «I Comuni di Grone e Berzo S. Fermo si trovano nettamente separati da Borgo di Terzo; hanno frazioni che colla progettata unione verrebbero a trovarsi a notevole distanza dalla sede del nuovo Comune con enorme disagio della popolazione. Hanno popolazione e mezzi finanziari per essere anche Comuni autonomi. La fusione non porterebbe nessun miglioramento nei servizi pubblici che anche attualmente sono disimpegnati in consorzio. Tenute presenti le ragioni di carattere economico esposte nei reclami all Ill. Prefetto, che hanno un vero fondamento, e l avversione esplicita di tutta la popolazione a rinunciare alle tradizioni secolari di autonomie comunali, si esprime il parere che Grone e Berzo S. Fermo non siano aggregati a Borgo di Terzo. Per Vigano la situazione si presenta diversa essendo i fabbricati dei due Comuni a contatto, al punto che un fabbricato si trova parte in territorio di Borgo di Terzo e parte in territorio di Vigano. In questo caso la fusione è consigliabile. La sede comunale dovrebbe essere fissata a Borgo di Terzo; ma poiché il Comune di Vigano S. Martino ha popolazione doppia di quella di Borgo e territorio infinite volte maggiore, così per la denominazione si proporrebbe quella di Borgo-Vigano. Sarebbe consigliabile richiedere a Berzo S. Fermo l impegno di dare la possibilità al nuovo Comune di derivare gratuitamente l acqua potabile per la frazione di Borgo.» Dette osservazioni e proposte sembrano invero degne di considerazione e di accoglimento e la Commissione Reale non avrebbe difficoltà di adottare conforme provvedimento. Comunque, tornerebbe gradito conoscere preventivamente il parere di V. S. Ill.ma, soprattutto ove ragioni di opportunità potessero consigliare una diversa decisione. In attesa, mi professo con ossequio. IL PRESIDENTE Brembate 38 Seduta del 8 marzo OGGETTO: Rettifica confini tra i Comuni di Canonica d Adda, Brembate e Capriate S.Gervasio. Conferma parere. Relatore dott. Rolla La cessata Deputazione provinciale con 27 ottobre 1950 n 233 aveva espresso parere favorevole per l accoglimento delle richieste avanzate dai Comuni di Capriate S. Gervasio, di Brembate e di Canonica d Adda per ottenere le seguenti rettifiche di confini: 1) per il Comune di Capriate S. Gervasio, l aggregazione del territorio denominato Pradaione, previo distacco di esso dal limitrofo Comune di Canonica d Adda, con la rettifica degli attuali confini con i Comuni di Canonica d Adda e Brembate portandoli sulla linea che dal punto chiamato Roccolo segue nel primo tratto un fosso, già confine con Brembate, indi una strada campestre, esistente da tempo immemorabile ed il limite di proprietà fino al fiume Brembo e continua con la linea di mezzo di detto fiume fino al confine con il Comune di Vaprio d Adda; 2) per il Comune di Brembate: l aggregazione della zona denominata Arnichi, appartenente al Comune di Canonica d Adda, spostando il confine con quest ultimo comune al fiume Brembo e fissando il confine con il Comune di Capriate San Gervasio alla linea che in direzione nordsud parte dal vecchio confine tra Canonica d Adda e Capriate S. Gervasio, in località Roccolo e seguendo le strade consorziali e vicinali e quindi un confine di proprietà finisce nella linea di mezzo del fiume Brembo; 3) per Canonica d Adda: a) staccare il territorio posto oltre la sponda destra del fiume Brembo, denominato Pradaione, da aggregare al Comune di Capriate S. Gervasio, seguendo le delimitazioni che vanno dal punto chiamato Roccolo, seguendo il fosso, antico confine di Brembate, quindi una strada campestre e la linea di mezzo del fiume Brembo; b) staccare la località denominata Arnichi, da aggregare al Comune di Brembate, seguendo le delimitazioni che vanno dal punto chiamato Roccolo al fiume Brembo, seguendo strade consorziali e vicinali, come risulta dalla planimetria. La locale Prefettura con nota 20 novembre 1951, n ha informato che il Ministero dell Interno ha chiesto che la proposta rettifica di confini venga sottoposta a ricostituito Consiglio provinciale per la conferma dell avviso già espresso al riguardo dalla precedente Amministrazione. La Giunta provinciale nel sottoporre gli atti all On. Consiglio propone di confermare il parere dato a tale proposito dalla cessata Deputazione provincia le, in quanto le chieste rettifiche di confini furono preliminarmente concordate tra i tre Comuni interessati. N di Prot. Deliberazione N. 51 adottata nella riunione del 8 marzo Richiamata la 27 ottobre 1950, nº 233 della cessata Deputazione provinciale con cui veniva espresso parere favorevole all accogliento delle rettifiche di confine chieste dal Comune di Capriate S. Gervasio con 10 dicembre 1949, nº 16, dal Comune di Brembate con 11 dicembre 1949, nº 13, e da quello di Canonica d Adda con 17 dicembre 1949, nº 318; Considerato che le chieste rettifiche sono bene accette dai tre comuni interessati, in quanto comportano un migliore assetto territoriale dei Comuni stessi; Visto l art. 35 del T.U. della legge comunale e provinciale; a voti unanimi, IL di confermare il parere favorevole, già espresso dalla cessata Deputazione provinciale, all accoglimento delle istanze dei Comuni di Capriate S. Gervasio, di Brembate e di Canonica d Adda dirette ad ottenere le rettifiche di confine specificate nelle premesse della zione deputatizia 27 ottobre 1950, nº 233. Brembilla 40 ALLEGATO 1 N di Prot. Deliberazione N. 52 adottata nella riunione del 9 novembre OGGETTO: Ponti di Sedrina: aggregazione al Comune di Sedrina. Parere. Relatore dott. Rolla «Alla distanza di circa 300 metri dal Comune di Sedrina si trova la frazione Ponti di Sedrina, appartenente parte al Comune di Brembilla, dal quale dista circa 5 Km., ed in minima parte (per due o tre famiglie) al Comune di Zogno che sta a 3 Km. di distanza. Gli abitanti di detta frazione, che fa già parte della Parrocchia di Sedrina, gravitando naturalmente tutti verso il Comune di Sedrina; hanno presentato formale istanza per essere aggregati a quest ultimo Comune. Con 12 aprile 1947 il Consiglio Comunale di Sedrina accolse la richiesta dei contribuenti di Ponti di Sedrina. All incontro il Consiglio Comunale di Brembilla nella tornata del 27 giugno 1947 espresse parere contrario alla separazione della frazione Ponti, in quanto, tra l altro, tale separazione causerebbe un grave danno alle finanze comunali. Dello stesso avviso contrario si dimostrò il Consiglio Comunale di Zogno nella sua seduta del 20 maggio Da un indagine esperita è risultato che la frazione di Ponti di Sedrina svolge la sua attività economica, industriale, scolastica, religiosa, ecc. prevalentemente con il Comune di Sedrina. La stessa denominazione di Ponti di Sedrina rivela tale situazione di fatto, tradizionalmente inalterato. I morti stessi vengono recati alla chiesa di Sedrina e sepolti in quel cimitero. I cinque ponti quattro sul Brembo ed uno sul Brembilla hanno vecchie tradizioni che li collegano a Sedrina. Le due importanti fabbriche di calce danno agli abitanti un intenso lavoro e determinano un forte traffico ferroviario e cantonale, radicato nel capoluogo di Sedrina. Tutto il territorio a nord-ovest dei Ponti fa parte della Parrocchia di Sedrina. L appartenenza dell abitato Ponti di Sedrina a due Comuni distanti crea non lievi inconvenienti al piccolo centro, la cui popolazione da molti decenni a questa parte aspira a far parte integrante del Comune di Sedrina. Ciò premesso, a norma di quanto è disposto dall art. 120 del T.U. della Legge comunale e provinciale 1915 e considerato che le motivazioni addotte dai frazionisti nelle loro istanze debbono ritenersi fondate, la Giunta propone all on. Consiglio Provinciale di esprimere parere favorevole all accoglimento della domanda della frazione di Ponti dl Sedrina intesa ad ottenere la aggregazione al Comune di Sedrina.» IL Vista la domanda dei frazionisti di Ponti di Sedrina, tendente ad ottenere l aggregazione al Comune di Sedrina; Vista la 12 aprile 1947, n 16 del Consiglio comunale di Sedrina, con cui viene espresso parere favorevole all accoglimento della suddetta domanda di aggregazione; Viste le delibere 29 giugno 1947, n 38 del Consiglio Comunale di Brembilla e 20 maggio 1947, n 68 del Consiglio Comunale di Zogno, con le quali vengono manifestati avvisi contrari all accoglimento dell istanza dei frazionisti di Ponti; Visto l art. 120 del T.U. della Legge comunale e provinciale 1915; Sentita la dettagliata relazione riportata nelle premesse; Con votazione: voti favorevoli n 22 - voti contrari n 2; di esprimere parere favorevole all aggregazione al Comune di Sedrina della frazione Ponti di Sedrina. COMUNE Dl BREMBILLA ALLEGATO 2 Allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18 dicembre OGGETTO: [Modifica dei confini comunali relativamente alla frazione Ponti da includere nei confini amministrativi del Comune di Sedrina]. RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA L area interessata dalla modifica dei confini amministrativi è localizzata lungo il fiume Brembo e all imbocco della laterale Valle Brembilla, all altezza del Km. 15 della Strada Statale n 470 della Valle Brembana. La frazione dista circa 4 Km. dal centro cittadino, è costituita da un modesto gruppo di fabbricati e risulta isolata con quasi nessuna possibilità di espansione, dato il carattere morfologico del contesto: si trova infatti delimitata da un lato dal fiume Brembo a dall altro dallo sbocco in quest ultimo del torrente Brembilla, oltreché dai ponti di superamento dei corsi d acqua e dalla strada statale. Pertanto i nuovi confini, al fine di trasferire ad altra Amministrazione prevalentemente i servizi pubblici e privati dei cittadini abitanti nella zona, delimitano l area nel modo più ristretto possibile in aderenza ai fabbricati abitati ed appoggiandosi ad opportuni tratti dei confini esistenti: restano pertanto al Comune di Brembilla le porzioni di territorio comprendenti il ponte di collegamento tra Sedrina con la S.P. n. 24 per Brembilla con i due rami del torrente emissario e la zona interessata dalla galleria di connessione con il Comune di Zogno, mentre viene trasferita la frazione di Ponti con i suoi fabbricati e la viabilità interna. L area si ritiene attualmente amministrata dal Comune di Brembilla sulla base dei confini di rilevamento della popolazione al censimento del 1991: catastalmente ricade invece nei due Comuni censuari di Brembilla e di Zogno (solo per due fabbricati); la proposta di modifica ricomprende queste due costruzioni per 473

14 (Como) e assegnato al Comune di Brumano come è tracciato nel disegno nel disegno che si allega e tinto in verde. 3 - nello stesso modo venga stralciato dal Comune di Acquate (Como) il triangolo segnato in giallo (pur esso della superficie di trenta ettari circa) e incorporato alla provincia di Bergamo sotto la giurisdizione del Comune di Brumano. Fiducioso che la S.V. Ill.ma vorrà compiacersi di fare esaminare all Autorità competente il quesito che per questo Comune e anche per la Provincia di Bergamo ha somma importanza, coi più rispettosi ossequi.» Sarò grato pertanto alla S.V. se vorrà farmi conoscere in proposito, il parere di codesta On. Commissione Reale. Unisco una pianta planimetrica trasmessami dal succitato Comune. IL PREFETTO Brusaporto 43 Seduta del 16 gennaio OGGETTO: Domanda dei frazionisti di Brusaporto del Comune di Rocca del Colle per la ricostituzione di Brusaporto in Comune autonomo. Individuazione topografica della frazione Ponti da distaccare dai comuni di Brembilla e Zogno ed aggregare al comune di Sedrina (Allegato cartografico alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Brembilla N. 39 del 18 dicembre Base cartografica: Carta Tecnica Regionale, f. C4B5, scala 1:10 000). il carattere omogeneo con il resto della frazione, senza interessare l eventuale area di pertinenza retrostante attraversata dalla galleria stradale. La superficie catastale trasferita è di circa mq. e comprende i mappali già indicati nella del Consiglio Comunale di accoglimento della petizione cittadina: a tal proposito si allega estratto mappa. RELAZIONE ILLUSTRATIVA IL TECNICO COMUNALE arch. Natalia Fassi Il distacco della frazione PONTI dal Comune di Brembilla con l aggregazione al Comune di Sedrina è stato richiesto con petizione popolare dei locali residenti aventi diritto al voto con le seguenti motivazioni: per naturale conformazione geografica e orografica l intera popolazione gravita sulla sponda destra del fiume Brembo, in direzione Sedrina-Bergamo; la popolazione usufruisce dei principali servizi presenti sul territorio di Sedrina (banche, ufficio postale, negozi, distributori di benzina, scuole, vicariato, biblioteca, trasporti scolastici ecc.); dalla scuola materna fino alle scuole medie i bambini della frazione Ponti frequentano le Scuole di Sedrina; la denominazione storica di tale frazione, che in passato contava almeno il doppio di abitanti, è Ponti di Sedrina, Comune di Brembilla, a dimostrazione dell estrema vicinanza con Sedrina; la distanza della frazione al Municipio di Brembilla è circa a tre chilometri, mentre da Sedrina è poco superiore ad un chilometro. IL SINDACO Salvi Carlo Delimitazione territoriale della frazione Ponti da distaccare dai comuni di Brembilla e Zogno ed aggregare al comune di Sedrina (Allegato cartografico alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Brembilla N. 39 del 18 dicembre Base cartografica: Mappe dei comuni censuari di Brembilla e Zogno). Brumano 42 PREFETTURA DI BERGAMO Bergamo, 23 novembre OGGETTO: Correzione di confini. Comune di Brumano. Sig. Presidente Commissione Reale Provincia di Bergamo, Trascrivo integralmente qui di seguito quanto mi fa presente il Podestà di BRUMANO con lettera 7 corrente, n 234 circa il confine territoriale riguardante questa Provincia e quella di Como, interessante il comune di Brumano e i Comuni di Morterone ed Acquate in Provincia di Como: «Il confine interprovinciale fra la Provincia di Bergamo e quella di Como e che interessa questo Comune e quello dei Comuni di Monterone e Acquate in provincia di Como, per quasi tutto il suo percorso è stabilito alla linea di displuvio delle acque alla sommità del monte. Ad un certo punto e precisamente presso il passo di Pallio, ai piedi del monte Resegone, abbandonando la linea di displuvio si incunea nel versante bergamasco, in direzione di levante per una lunghezza di circa 800 metri in linea d aria, ed una larghezza di circa 400 metri (circa 30 ettari di superficie della giurisdizione del Comune di Morterone) per risalire poi con una linea ipotetica verso la vetta del Monte Resegone. Consultando una carta topografica qualunque non vi è chi non veda che questo tratto di confine ridotto così irrazionale sia stato creato nell esclusivo interesse dei Comuni di Morterone ed Acquate della Provincia di Como, e per quanto l irrazionalità ascenda a temi remoti, ed abbia suscitato noiose beghe locali, tuttora esistenti fra Malghesi dell uno e dell altro versante, per diritti di pascolo e abbeveraggio del bestiame, non v è ragione che la linea di confine debba spostarsi da quella normale e logica di displuvio della acque, come è stabilita per il restante tratto che segna il limite fra i tre Comuni citati. Territorialmente la specie di Delta creato sul versante bergamasco appartiene alla Provincia di Bergamo e precisamente al Comune di Brumano. Perciò lo scrivente nell interesse della propria Provincia e particolarmente del Comune di Brumano, in base alla planimetria dimostrativa che si allega, chiede 1 - che a mezzo di una commissione formata da funzionari tecnici delle Province di Bergamo e Como e da funzionari tecnici governativi venga rettificata la linea di confine interprovinciale e precisamente in regione Pallio, passo di Pallio e Serrada, ove interessa i tre Comuni di Brumano (Bergamo), Molterone e Acquate (Como) e che detto confine segua sempre la linea di displuvio delle acque fra i tre Comuni e sia definito da termini fissi sul terreno. 2 - che venga eliminato il famoso delta creato sul versante della Provincia di Bergamo di ettari trenta circa di superficie, attualmente sotto l giurisdizione del Comune di Monterone L ass. avv. Simoncini riferisce: «Il Comune di Rocca del Colle venne costituito nel 1928 [sic] mediante fusione dei Comuni di Brusaporto (abitanti 1400) e Bagnatica (abitanti 1700). A quanto si sostiene la fusione venne operata in netto contrasto con la volontà popolare che sempre sopportò di malanimo la situazione amministrativa unitaria. I frazionisti di Brusaporto, con domanda presentata fin dal 1946 richiesero il distacco della frazione e la ricostituzione dei vecchi comuni. Nella domanda stessa si richiamava il desiderio della popolazione ad una maggior floridezza di Brusaporto nei confronti di Bagnatica, talché la prima frazione avrebbe potuto vivere autonomamente con sufficiente agio finanziario mentre, per quanto riguarda gli edifici comunali, i relativi fabbricati esistono tutt ora in luogo e possono essere ripristinati alla antica funzione. La domanda rimase giacente per il difetto del requisito del numero minimo di abitanti giusta l art. 33 della legge comunale e provinciale e riprese il proprio corso a seguito della emanazione della legge 15 febbraio 1953 che consentì la richiesta di autonomia anche a frazioni aventi meno di abitanti purché la aggregazione e la riunione ad altro Comune sia intervenuta in epoca fascista. Giova ricordare che la deputazione provinciale, con sua 15 aprile 1947, ebbe ad esprimere parere favorevole in ordine alla ricostituzione dei due Comuni. Dal canto suo il Consiglio comunale di Rocca del Colle, nell adunanza del 16 ottobre 1946, espresse analogo parere favorevole. Ritenne la deputazione provinciale che, constatate le entrate complessive del Comune riunito in L e ritenuta una possibilità di aumentare, per il futuro, la tassa famiglia, le previste entrate avrebbero assicurato ai ricostituendi Comuni la possibilità. di vita autonoma. Attualmente secondo un progetto di entrate e di uscite riferito ai due Comuni da ricostituire in Rocca del Colle, a Bagnatica sono previste entrate effettive di L contro corrispondenti uscite mentre a Brusaporto la previsione si esprime in L Le singole voci di entrata e di uscita consentono di ritenere che i Comuni da costituirsi potranno convenientemente far fronte ai compiti essenziali compensandosi peraltro l indubitabile aumento di spesa in una maggiore comodità per i cittadini di Brusaporto. Infatti fra le due frazioni esiste una distanza di oltre 2 chilometri ed una spiccata individualità urbanistica e topografica. D altro canto gli abitanti di Bagnatica non hanno mai espresso opposizioni a che la istanza di Brusaporto trovi sollecito e favorevole accoglimento. Non si ritiene, infine, che la attuale tendenza separatista dei richiedenti possa col corso del tempo, sopirsi in quanto la tradizione autonomistica è notevolmente viva e diffusa fondandosi la stessa, precipuamente, su motivi di obiettiva rilevanza. Si noti che, a suo tempo, la stessa Prefettura di Bergamo ebbe ad esprimere parere favorevole alla ricostituzione. Si propone pertanto che l On. Consiglio Provinciale confermi il parere già espresso dalla Deputazione provinciale esprimendo parere favorevole alla domanda di separazione proposta dai frazionisti di Brusaporto.» N di Prot. Deliberazione N. 21 adottata nella riunione del 16 gennaio Vista la domanda di nº 119 elettori contribuenti di Brusaporto, frazione del Comune di Rocca del Colle, con cui avanzano la 474

15 richiesta per la ricostituzione dell antico Comune di Brusaporto, in conformità di quanto è disposto con la legge 15 febbraio 1953, nº 71; Dato atto che l ex Comune di Brusaporto venne soppresso in forza del R.D. 13/11/1927; Vista la 16/10/1936, nº 177 con la quale il Consiglio comunale di Rocca del Colle manifesta il proprio parere favorevole alla richiesta ricostituzione dell ex Comune di Brusaporto; Considerato, d altra parte, che la nuova domanda è stata prodotta allo scopo di raggiungere l auspicato risultato, beneficiando delle norme di favore di cui alla legge 15 febbraio 1953 nº 71; Atteso che ragioni di convenienza, sia per la distanza intercorrente fra i due borghi, sia perchè entrambi possono fronteggiare le spese, consigliando la ricostituzione in Comuni separati dei due centri; Richiamato il parere espresso in senso favorevole dalla cessata Deputazione provinciale con atto 15/4/1947, nº 55 sulla prima istanza; Considerata l opportunità di non frapporre ulteriori ritardi nello svolgimento della relativa pratica amministrativa; Vista la legge 15 febbraio 1953 nº 71; Visto l art. 35 del T.U. della legge comunale e provinciale; Dopo ampio dibattito, IL di esprimere parere favorevole in ordine all accoglimento della domanda intesa ad ottenere la ricostituzione dell ex Comune di Brusaporto. Calcio 45 Seduta del 18 febbraio OGGETTO: Comuni di Calcio e Cividate Rettifica di confini. Vista la lettera 23 gennaio scorso con la quale S.E. il Prefetto di Bergamo chiede il parere sulla proposta rettifica di confini fra i comuni di Calcio e di Cividate; Ritenuto che il provvedimento invocato porterebbe a Calcio le Cascine Motta Bassa, Motta Alta e Cassinone, attualmente appartenenti al Comune di Cividate; Considerato che tale rettifica trova la sua giustificazione in un migliore sviluppo di pubblici servizi, in modo che il confine fra i due Comuni venga dato dalla linea ferroviaria Treviglio-Brescia; IL COMMISSARIO PREFETTIZIO di esprimere parere favorevole alla rettifica di confini di cui in narrativa. ALLEGATO 1 Bergamo, li 11 aprile IL COMMISSARIO PREFETTIZIO F Nuvolone IL SEGRETARIO GENEREALE F Pratelli Calolziocorte 46 N. 7 dell Ordine del giorno del Consiglio Provinciale del 11 maggio OGGETTO: Rettifica di confine territoriale fra Calolzio ed Olginate. Col trattato 16 agosto 1756 stipulato in Mantova fra l Imperatrice Maria Teresa d Austria e la Repubblica di Venezia e colla successiva addizionale Convenzione in data di Caravaggio 14 settembre 1780 vennero regolati i confini tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. In forza delle stesse sarebbe stato stabilito che il dominio del fiume Adda con tutte le sue utilità e comodità dovesse spettare al Ducato di Milano, e che coerentemente a tale massima la linea di confine dovesse essere formata dal fiume Adda medesimo ove corre o correrà nei tempi della sua maggior pienezza, esclusi soltanto i casi di straordinaria inondazione. In effetto di tale disposizione la sponda sinistra del fiume Adda veniva ad essere il confine territoriale fra li due Stati suddetti. Conseguentemente il territorio della provincia di Bergamo siccome facente parte della Repubblica di Venezia veniva a trovarsi per intiero al di qua della sponda sinistra del fiume Adda. Se non che in effetto del trattato di Campoformio 17 ottobre 1797 i due territori bergamasco e milanese furono uniti in un solo Stato sotto il governo della Repubblica Cisalpina, ne più si separarono, quantunque cambiassero in seguito la forma del loro governo. Sino dai primi tempi che cessò dall essere il fiume Adda il confine di due Stati limitrofi, il Comune di Calolzio appartenente al territorio bergamasco fece opposizione di alcuni atti di possesso che intendea esercitarsi come in passato dai Comunisti di Olginate sulla sponda sinistra del fiume. Ond è che sarebbe stata pronunciata la decisione 35 ottobre 1812, N del Ministero dell Interno del primo Regno d Italia che così dispone: «Trovo conveniente che il filone vivo del fiume Adda sia il confine ed il limite della giurisdizione dei Comuni situati lungo la sponda appartenenti ai rispettivi Dipartimenti del Lario e del Serio, dovendo considerarsi di sua natura cessati gli effetti del trattato di Mantova dopo che i suddetti territori formano tutti parte di un medesimo Stato.» Anche il subentrato Governo Austriaco, chiamato susseguentemente a pronunciarsi su questioni di confine fra Calolzio e Olginate, colle decisioni 19 febbraio 1829 e 6 maggio 1833 mantenne la piena efficacia della suddetta decisione pronunciata nel 1812 dal Ministro dell Interno del Regno Italico, dichiarando che il confine fra i due Comuni venga segnato sul filone vivo dell Adda, e perciò la linea mediana del fiume dovrebbe ritenersi il confine. Ma col nuovo censimento dei terreni praticato nei Comuni suddetti il confine territoriale fra li stessi sarebbe ancora segnato sulla sponda sinistra piuttosto che sul filone vivo dell Adda. Da ciò ne venne che il Comune di Olginate in detta località disporrebbe esclusivamente a suo favore dell utilità e comodità del fiume. Fu perciò che il Comune di Calolzio insinuò ricorso nel 31 gennaio 1883 al R. Ministero dell Interno chiedendo fosse per Decreto dichiarato: 1. Essere efficacemente stabilito dalla decisione 25 ottobre 1812 del Ministero dell Interno del Regno d Italia dal Dispaccio dell I. R. Governo di Milano 19 febbraio 1829 e dalla decisione 6 maggio 1833 dello stesso Governo che il confine fra il Comune di Calolzio ed Olginate è il filone vivo dell Adda. 2. Richiedersi il Ministero delle Finanze e la Giunta del Censimento in Milano perché sieno modificate di conformità le Mappe dei due Comuni. Su questo memoriale venne sentito il Consiglio comunale di Olginate, il quale nella sua adunanza del 25 novembre 1883 va di opporsi per quanto stava nelle sue attribuzioni alla domanda di modificazione delle Mappe quale si reclamava dal Comune di Calolzio ritenendosi infondata sotto ogni rapporto la domanda stessa che sarebbe causa di grave ed ingiusta jattura pel Comune di Olginate, ed in via separata si esponevano i motivi di tale zione. Ma la Deputazione provinciale di Como con zione 17 gennaio 1884 non riteneva che la pratica fosse sufficientemente istruita onde poterla portare innanzi al proprio Consiglio provinciale, in quanto che la rettifica proposta dal Comune di Calolzio implica necessariamente un cambiamento nelle circoscrizioni delle due provincie di Bergamo-Como, cambiamento che non e proposto dall Autorità competente che sarebbe l Amministrazione della Provincia di Bergamo. La R. Prefettura di Bergamo, a cui furono rimessi tali atti dal R. Ministero, con nota 1 luglio 1884, N. 3003, provocava perciò la zione del Consiglio comunale di Calolzio sul ricorso della propria Giunta Municipale per rettifica di confini col limitrofo Comune di Olginate, e desso con zione 14 stesso mese ed anno ebbe ad esprimersi favorevolmente. Per il che con nota prefettizia 24 agosto 1884, N. 3903, venivano rimandati tutti gli atti alla Vostra Deputazione onde provocasse le zioni di questo Consiglio provinciale. Come complemento storico trovasi di accennare che il Comune di Calolzio, ritenendosi nel diritto di reclamare la sua quota parte dei proventi netti del diritto di pedaggio sul porto natante detto di Olginate, chiamò innanzi la competente Autorità giudiziaria quest ultimo Comune con citazione 9 settembre 1881, ma l adito Regio Tribunale Civile e Correzionale in Lecco con Sentenza 24 luglio 1882 assolse il convenuto Comune di Olginate da ogni domanda proposta contro di lui dal Comune di Calolzio. Questa sentenza però non ha il carattere di definitiva essendosi il Comune di Calolzio appellato alla R. Corte d Appello in Milano. ed il relativo giudizio è tuttavia pendente. La ragione principale poi per la quale il R. Tribunale di Lecco non ha trovato di accogliere le istanze promosse dal Comune di Calolzio si è perché dalle mappe catastali dei Comuni di Olginate e Calolzio risulterebbe che in linea amministrativa il territorio di Olginate si estenderebbe sino alla sponda sinistra del fiume Adda e quello di Calolzio giungerebbe alla sponda esistente sul suo territorio. In conseguenza di che i proventi del ponte natante spettar dovean a quel Comune nel cui perimetro amministrativo cade l alveo del fiume. Se non che lo stesso R. Tribunale di Lecco non poté a meno dal riconoscere che in base ai principi generalmente adottati dalla scienza e dalla pratica in materia di delimitazioni di confine fra territori in mezzo ai quali scorra un fiume è più conforme a ragione il ritenere che la linea naturale di confine abbia ad essere segnata dal filone vivo dell acqua (talveg), talché qualora venissero corrette le mappe censuarie dei territori dei Comuni di Calolzio e Olginate, non vi sarebbe ragione di contendere al Comune di Calolzio la di lui pretesa compartecipazione ai proventi del ponte natante. Sorvolando la Vostra Deputazione al suindicato pendente giudizio innanzi l Autorita giudiziaria per essere fuori delle sue attribuzioni, stando il fatto che il Comune di Calolzio promosse nella via amministrativa la pratica per la rettifica del confine del proprio territorio in confronto del finitimo Comune di Olginate e vestendo questa domanda il carattere di interesse provinciale, attesoché trattasi di stabilire la rettifica di confine fra due Comuni non formanti parte della stessa Provincia, la domanda del Comune di Calolzio entrerebbe nella specie di quelle contenute nell art. 176, N. 1 della legge comunale e provinciale, sulle quali spetta al Consiglio provinciale a re, onde poi promuovere le successive pratiche di legge nel caso di accoglimento. A parere della Vostra Deputazione la domanda di rettifica di territorio e correzione delle mappe censuarie fra i Comuni di Calolzio ed Olginate, promossa nella via amministrativa dal primo di detti Comuni, sembra giusta, essendoché non sarebbe che l esecuzione materiale di un provvedimento amministrativo già emesso dalla competente Autorità amministrativa e cioè il Decreto ministeriale 25 ottobre 1812, riconosciuto e confermato anche dai successivi Decreti 19 febbraio 1829 e 6 maggio 1833 del Governo Austriaco, giusta i quali il filone vivo dell Adda in quella località dovea tenersi per confine dei rispettivi territori. Fu quindi un errore materiale quello commesso dalla Giunta del Censimento Lombardo nel designare la mappa censuaria di Olginate estendendola sino oltre il fiume Adda e precisamente contro la sponda sinistra del fiume stesso, a vece di precisare la linea mediana del fiume come limite estremo dei due territori finitimi. Ed anche la provincia di Bergamo, quale interessata trattandosi di delimitazione di confini del suo territorio rispetto alla provincia di Corno in quella località, non potrebbe disconoscere le decisioni già pronunciate dalla Superiore Autorità amministrativa e quindi i diritti acquisiti che sebbene siano proprii del Comune di Calolzio devonsi appoggiare anche dalla Provincia per la ragione di confine territoriale provinciale. Né dicasi che con simile pensamento la Vostra Deputazione cada in contraddizione colle proprie proposte riguardanti il ponte di Canonica; mentre che rispetto a Calolzio lo stato di diritto territoriale presentasi ben diversamente da quello rispetto a Canonica in forza delle decisioni amministrative già pronunciate. Né può dirsi che queste decisioni amministrative abbiano perduta la loro efficacia perché il Comune di Calolzio non poté conoscere le conseguenze dell erroneità commessa nel segnare le mappe censuarie dei due finitimi Comuni di Calolzio e Olginate se non colla attuazione della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui Lavori Pubblici, in forza della quale venne consegnato dallo Stato al Comune di Olginate il ponte natante ivi esistente coi diritti di esigere a solo suo vantaggio i proventi del pedaggio, e da quell epoca interpose i suoi reclami. E finalmente non potrebbe obbiettarsi che, stando la pendenza di un giudizio innanzi la competente Autorità giudiziaria, non possa l Autorità amministrativa inframmettersi, perché la risoluzione della questione sulla rettifica delle mappe censuarie e sulla territorialità e materia esclusivamente propria dell Autorità amministrativa. Nel caso concreto dovrebbesi far luogo ad una correzione o modificazione delle mappe censuarie dei Comuni di Calolzio e Olginate in quanto segnano il loro confine territoriale. Trattasi quindi di modificazioni ad un atto emanato dall Autorità amministrativa, alla quale solo conseguentemente compete il relativo giudizio, art. 4 della Legge sul contenzioso amministrativo. A completamento di notizia si aggiunge, che il Comune di Calolzio a termini e giusta le disposizioni della vigente legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865, all. F, va la rettifica del proprio elenco stradale 13 ottobre 1868 di guisa che la strada tra Calolzio ed Olginate pel fiume Adda segnata al progressivo n. 12 avesse a terminare alla linea mediana del fiume sul ponte natante che serve di comunicazione dalla strada comunale fino al confine del Comune di Olginate pure a metà di detto fiume. Tale rettifica di elenco stradale resa pubblica a termine di legge, senza che sia stata elevata opposizione o reclamo da chichessia, fu approvata dal Consiglio comunale di Calolzio colla zione 16 maggio 1884, ed omologata dal signor Prefetto nel 21 giugno successivo al N In vista di tutte le quali esposizioni la Vostra Deputazione Vi propone il seguente ordine del giorno: «Vista la Nota prefettizia 25 agosto 1884, N. 3003, colla quale viene provocato il Consiglio provinciale a pronunciarsi sul ricorso 31 gennaio 1883 sporto al Regio Ministero dell Interno dal Comune di Calolzio per rettifica di confine territoriale e correzione di mappe censuarie di fronte al limitrofo Comune di Olginate (provincia di Como); Letto il suindicato ricorso e li uniti documenti, Decreto ministeriale 25 ottobre 1812, e decisione 19 febbraio 1829, e 6 maggio 1833 del cessato I. R. Governo di Milano; Ritenuta la competenza della Rappresentanza provinciale di Bergamo nella rettifica di confine territoriale promossa dal Comune di Calolzio in confronto di Olginate per il disposto dall art. 576, N. 1, della legge comunale e provinciale; Il Consiglio udita la relazione della Deputazione e facendo propria la istanza 31 gennaio 1883 del Comune di Calolzio diretta al R. Ministero dell Interno; di promuovere la rettifica del confine territoriale amministrativo fra Calolzio ed Olginate trasportandolo fino alla linea mediana del fiume Adda e conseguentemente far luogo alla correzione delle mappe censuarie dei detti Comuni nei sensi suespressi, incaricata la propria Deputazione delle relative pratiche di legge per la più sollecita attuazione.» La Deputazione Provinciale 475

16 Seduta del 11 maggio N. 7 OGGETTO: Domanda di rettifica di confine tra Calolzio e Olginate. Il Consigliere Deputato Ginammi avverte che il Comune di Olginate, dopo che era già stata stampata la relazione su questo oggetto mandò una memoria contro la domanda del Comune di Calolzio con un rapporto illustrativo, che si afferma sia pure stato spedito al Ministero. (Omissis) Più nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone quindi ai voti l ordine del giorno, così emendato: «Vista la nota prefettizia 25 agosto 1884, n. 3003, colla quale viene provocato il Consiglio provinciale a pronunciarsi sul ricorso 31 gennaio 1883 sporto al Regio Ministero dell Interno dal Comune di Calolzio per rettifica di confine territoriale e correzione di mappe censuarie di fronte al limitrofo Comune di Olginate (Provincia di Como). Letto il suindicato ricorso e li uniti documenti, decreto ministeriale 25 ottobre 1812 e decisione 19 febbraio 1829 e 6 maggio 1833 del cessato I. R. Governo di Milano; Ritenuta la competenza della Rappresentanza Provinciale di Bergamo nella rettifica di confine territoriale promossa dal Comune di Calolzio in confronto di Olginate per il disposto dell art. 176, n. 1, della legge comunale e provinciale; Il Consiglio, udita la relazione della Deputazione e facendo propria la istanza 31 gennaio 1833 delcomune di Calolzio diretta al R. Ministero dell Interno; Al solo scopo di dare esecuzione al decreto ministeriale italico 25 ottobre 1812 confermato dalle decisioni 19 febbraio 1829, e 6 maggio 1833 del cessato Governo Austriaco pronunciato nei rapporti di confine fra i due Comuni di Calolzio ed Olginate; di promuovere la rettifica del confine territoriale amministrativo fra Calolzio ed Olginate trasportandolo fino alla linea mediana del fiume Adda e conseguentemente far luogo alla correzione della mappa censuaria dei detti Comuni nei sensi suespressi, incaricata la propria Deputazione delle relative pratiche di legge per la più sollecita attuazione.» Quest ordine del giorno fu approvato con voti favorevoli 39, contrario 1, e fu dal Presidente proclamato. ALLEGATO 2 Bergamo, 15 settembre N. 27 dell Ordine del giorno della Sessione straordinaria del Consiglio Provinciale del 25 settembre OGGETTO: Parere sulla domanda di distacco delle frazioni di Gerra e Carsano dal comune di Corte per essere unito a quello di Calolzio. La Gerra e Carsano si chiamano rispettivamente gli abitanti di due contrade facenti parte attualmente del comune di Corte (mandamento di Caprino), ma che giacciono sull estremo del suo confine settentrionale in limine con quello di Calolzio. Il centro dell abitato del comune di Calolzio succede immediatamente a questa linea, onde se non fosse la medesima si potrebbe credere che quelle due contrade sieno un tutto coll abitato di Calolzio; dal capoluogo di Corte sono invece distanti più di un chilometro. Sotto il primo Regno Italico i paesi di Calolzio e Corte formavano un solo Comune, come tuttodì formano una sola Parrocchia: il Governo Austriaco li separò prendendo per base il corso del torrente Buliga a ridosso dell aggregato di case componenti il centro di Calolzio, da questo in tal guisa separando il gruppo d abitanti chiamato frazione di Carsano colle sottostanti case sparse denominate La Gerra che tutte insieme altro non sono che un annesso e connesso ed una dipendenza di Calolzio stesso, tanto per la prossimità quanto per i continui e costanti rapporti che questo ha con quelle. La forzata inconsulta divisione reca però gravi disagi agli abitanti delle due contrade in ogni loro occorrenza dei pubblici servizi e segnatamente in quello della pubblica istruzione, obbligando i fanciulli di Carsano e di Gerra, che hanno a pochi passi le scuole di Calolzio, a percorrere un lungo tratto onde andare a quelle di Corte. Questo stato di cose mosse la maggioranza, anzi la unanimità degli elettori residenti in dette contrade a presentare in data 31 marzo 1890 la domanda di separazione dal comune di Corte e di aggregazione a Calolzio corredata di un tipo planimetrico 24 gennaio 1886 del perito agrimensore Rota Giuseppe, dimostrante la linea del nuovo confine e comprendente una superficie di ettari colla rendita di L Il Consiglio comunale di Calolzio, a cui primamente la domanda è stata prodotta, si dichiarò all unanimità favorevole nella seduta 27 aprile Quello di Corte fu sentito soltanto nel 28 aprile dell anno successivo, e si dichiarò a maggioranza e contrario. La Regia Prefettura ha trasmesso gli atti alla Deputazione provinciale con nota 9 giugno 1891, n , per le decisioni riservate al Consiglio dall articolo 17 della vigente legge comunale e provinciale. Può dubitarsi se le due contrade di Gerra e Carsano abbiano o separate o riunite i caratteri di borgata o frazione nel senso inteso dall articolo 17 succitato ed insegnato dalla giurisprudenza, perché non consta, né i reclamanti dimostrano, che rappresentino interessi ben marcati e distinti dal restante del Comune. In ogni modo, se il Regio Governo non credesse per tale difetto di poter provvedere con Decreto Reale sulla domanda, sarà sempre conveniente per togliere i lamentati inconvenienti che vi si provveda con legge. Il comune di Corte non ne soffrirebbe molto perché possiede già una rendita censuaria superiore assai a quella di Calolzio, cioè il primo ha la rendita di L. 18,346.01, il secondo quella di L. 14,791. Gli abitanti del primo sono 1475, quelli del secondo 931; la contrada della Gerra ha 55 abitanti, quella di Carsano 99. La vostra Deputazione vi sottopone perciò il seguente ordine del giorno: «Il Consiglio veduta l istanza 31 marzo 1890 della maggioranza degli elettori residenti nelle due contrade di Carsano e di Gerra perché sieno queste distaccate dal territorio comunale di Corte ed unite a quello di Calolzio giusta il tipo planimetrico 24 gennaio 1886 del perito agrimensore Rota Giuseppe allegato all istanza; Di dare il suo voto favorevole alla domanda stessa.» Seduta del 25 settembre La Deputazione Provinciale N. 27 OGGETTO: Parere sulla domanda di distacco delle frazioni di Gerra e Carsano dal Comune di Corte per essere unite a quello di Calolzio. Aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la seguente proposta della Deputazione provinciale: «Il Consiglio, veduta l istanza 31 marzo 1890 della maggioranza degli elettori residenti nelle due contrade di Carsano e di Gerra perché sieno queste distaccate dal territorio comunale di Corte ed unite a quello di Calolzio giusta il tipo planimetrico 24 gennaio 1886 del perito agrimensore Rota Giuseppe allegato all istanza, di dare il suo voto favorevole alla domanda stessa.» Questa proposta viene approvata all unanimità per alzata e seduta. ALLEGATO 3 Bergamo, 12 aprile N. 13 dell Ordine del giorno della Sessione straordinaria 19 aprile (Allegato all art. 5). OGGETTO: Proposta governativa di riunire in un solo i due Comuni di Calolzio e di Corte. Nella sessione ordinaria del prossimo passato settembre (seduta 25 detto) voi avete dato parere favorevole alla domanda 31 marzo 1890 della maggioranza degli elettori residenti nelle due contrade di Carsano e di Gerra perché queste fossero distaccate dal territorio comunale di Corte ed unite a quello di Calolzio giusta il tipo planimetrico 24 gennaio 1886; del perito agrimensore Rota Giuseppe allegato alla domanda. Ora la R. Prefettura, con nota 3 febbraio 1892, n. 1404, ha partecipato che S. E. il Ministro dell Interno avendo preso in esame la suddetta domanda ha osservato che siccome il comune di Corte è già per popolazione inferiore a 1500 abitanti e forse non potrebbe dopo il distacco delle frazioni mantenersi autonomo così era d uopo provocare le zioni del Consiglio provinciale per vedere se non fosse piuttosto il caso, per l esiguità del ripetuto Comune e dell altro di Calolzio e la facilità delle comunicazioni, di riunirli di nuovo coattivamente in un solo a termini dell art. 16 della Legge comunale e provinciale. Intorno a questa proposta del R. Governo i Consigli comunali non furono ancora richiesti delle loro zioni, perché sembra che queste debbano tener dietro alla dichiarazione del Consiglio provinciale di riconoscere il concorso di tutte le condizioni in quell articolo di legge previste, cioè che i Comuni sieno contermini, che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino i mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali e che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro unione. La vostra Deputazione non trova che emergano spiccatamente tutte tali condizioni; per verità i due Comuni sono contermini; quello di Corte che al 31 dicembre 1891, secondo le risultanze del registro di popolazione, aveva 1536 abitanti col distacco delle due frazioni verrebbe ad averne soli 1382 e quello di Calolzio resterebbe sempre inferiore a 1500 abitanti anche coll aggiunta delle frazioni; le condizioni topografiche non sono tali da rendere incommoda la loro riunione; piuttosto sono provveduti l uno e l altro di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali. Secondo il rispettivo bilancio dell anno 1892, il comune di Corte ha la entrata ordinaria di L , e quello di Calolzio l entrata simile di L ; né l uno né l altro eccede il limite del triennio; col distacco poi delle due frazioni da Corte, i due bilanci quasi si pareggiano. Eguale ad un di presso è anche la condizione dei rispettivi patrimoni Perciò vi invita a re: Il Consiglio provinciale; Veduta la richiesta fatta dal R. Ministero dell Interno col dispaccio 29 gennaio prossimo passato diretto alla locale R. Prefettura perché dichiari a termini dell art. 16 della Legge comunale e provinciale se riconosca concorrere le condizioni ivi prevedute per far luogo alla riunione in un solo dei due comuni di Calolzio e di Corte dichiara Di non riconoscere che manchino ai due Comuni o ad alcuni di essi i mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali. Seduta del 4 giugno La Deputazione Provinciale ARTICOLO 5 OGGETTO: Richiesta Governativa di parere per l eventuale riunire in un solo dei Comuni di Calolzio e Corte. Vien data lettura del seguente schema di zione proposto dalla Deputazione provinciale: «IL, Veduta la richiesta fatta dal R. Ministero dell Interno col dispaccio 29 gennaio prossimo passato diretto alla locale R. Prefettura perché dichiari a termini dell articolo 16 della legge comunale e provinciale se riconosca concorrere le condizioni ivi prevedute per far luogo alla riunione in un solo dei due Comuni di Calolzio e di Corte dichiara Di non riconoscere che manchino ai due Comuni o ad alcuno di essi i mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali.» Nessuno chiedendo la parola il Presidente esperisce la votazione e la proposta risulta approvata all unanimutà. Capriate San Gervasio 52 ALLEGATO 1 Bergamo, li 25 agosto N. 28 dell Ordine del giorno della seduta del Consiglio Provinciale del 29 agosto OGGETTO: Domanda di distacco della Frazione Crespi dal Comune di Canonica per unirla a quello di Capriate. Il territorio comunale di Canonica d Adda, il centro del cui abitato cogli uffici comunali si trova alla distanza di un chilometro dalla sponda sinistra del fiume Brembo là dove questo mette foce nell Adda, si estende valicando il fiume sulla sponda destra del me- 476

17 desimo per oltre due chilometri sino a conterminare coi Comuni di Capriate e Brembate Inferiore. La delimitazione dei tre Comuni segue la linea dell antico Fosso Bergamasco, che divideva (come è noto) lo Stato Veneto dal Ducato di Milano, e questa circoscrizione trae probabilmente origine dalla divisione stessa. Quella plaga del Comune di Canonica, che rispetto al medesimo si chiama di Oltre Brembo, forma un triangolo irregolare che ha il vertice nel punto di confluenza del Brembo coll Adda e racchiude la superficie di metriche pertiche (ettari ) costituita in gran parte da bosco, o pascolo, o ghiaia nuda, o zerbo ed in poca parte da terreno aratorio e dante in complesso la rendita censuaria di L Prima dell anno 1878 non esistevano in esse che due cascine (Pradajone e Spasciana) entrambe poco lungi dalla ripa del Brembo. In quell anno un intraprendente e facoltoso industriale il signor cav. Benigno Crespi da Milano, impiantava un vasto ed importante stabilimento per filatura di cotone sulla sinistra del fiume Adda e nel mezzo di quel tratto di territorio in luogo che dista un chilometro da Capriate. I fabbricati e gli abitanti andarono ampliandosi ed aumentando ogni anno ed oggi lo stabilimento è attorniato da oltre una decina di case ove dimorano le famiglie degli operai dipendenti; l importanza di questo è ora rappresentato dalla rendita fabbricati di L Vi accorrono quotidianamente al lavoro altre persone da Trezzo, da S. Gervasio, da Capriate e da Brembate; le famiglie residenti sono circa 70 con 300 individui, sono altri 800 quelli che pernottano altrove. Fin da quando il signor Crespi fondava colà il suo stabilimento ebbe ad accorgersi che i servizi comunali dovevano patirne non tanto per la lontananza dal centro di Canonica sul cui territorio era sorto, quanto per la difficoltà di una comunicazione diretta, atteso che il fiume Brembo che intercede senza ponti o ponticelle stabili tenendo una larghezza di circa 200 metri con varie ramificazioni rende malagevole e pericoloso e talvolta impossibile il tragitto. Benché Frazione del Comune di Canonica, questa zona appartiene alla Parrocchia di Capriate, ed a Capriate si rivolgono istintivamente gli abitanti per ogni altra consuetudine o bisogno. Fu perciò che sulle rimostranze del signor Crespi ha sentito anche il Comune di Canonica la convenienza di addivenire ad un accordo, per effetto del quale con zione 2 maggio 1883 aveva assunto di corrispondere annualmente L. 60 al signor Crespi pel mantenimento del tratto di strada dallo stabilimento all abitato di Capriate di circa 900 metri, L. 200 al Medico condotto di Trezzo e L. 40 alla Levatrice di Capriate per lo speciale loro servizio, nonché di contribuire con L 100 quale primo fondo alla erezione di un Cimitero, cui il signor Crespi si era obbligato, provvedendo intanto il Comune di Canonica al trasporto dei cadaveri al cimitero comunale con un carro della Società di M. S. di Trezzo pel nolo di L , giacché per giungere al cimitero fa d uopo percorrere otto chilometri di strada carreggiabile. Ciò nonostante il signor cav. Crespi nell aprile 1884, avvedendosi che i disagi e gli inconvenienti della lontananza della sua Frazione dal Comune di Canonica andavano aumentando, credette miglior partito quello di promuovere il regolare distacco. Si rivolse perciò con altri abitanti della Frazione al Comune di Capriate per sentire se quel Consiglio comunale sarebbe stato disposto ad accettare l aggregazione, se non di tutta, almeno di quella parte della Frazione a rispetto della quale si verificavano i lamentati inconvenienti, e presentava all uopo un Tipo redatto dal signor Enrico Redaelli in data 14 luglio 1884, mediante il quale circoscriveva la superficie da distaccarsi a censuarie pertiche 638,14 (ettari ) lasciando a Canonica le rimanenti pertiche 775,12; in conseguenza veniva a staccarsi da Canonica la rendita terreni di L e la rendita fabbricati di L Il Consiglio comunale di Capriate dava il suo voto unanimemente favorevole alla domanda colle ripetute zioni 3 maggio e 14 luglio 1884; quello di Canonica invece vi si dichiarava contrario pure ad unanimità di voti con zione 25 settembre 1884, ma volendo dimostrare la sua disposizione a migliorare le condizioni della Frazione, con altra zione 14 ottobre 1884 assegnava al signor Crespi, oltre le contribuzioni in corso, altre L. 300 pel mantenimento della Scuola Asilo, e L. 100 per la pubblica illuminazione, limitatamente all anno Sulla domanda del distacco e dell aggregazione si richiede ora, onorevoli Consiglieri, il vostro parere. Per qualche tempo, cioè fino al 1 luglio 1880 per effetto dell art. 250 della legge comunale prorogato colle leggi 18 agosto 1870, n e 29 giugno 1875, n. 2615, la facoltà di segregare ed aggregare Frazioni era attribuita al Governo che vi provvedeva per Decreto Reale concorrendovi i requisiti voluti da quell articolo. Ritornata al potere legislativo venne molte volte applicata ai casi speciali, seguendosi per analogia le norme già impartite coll art. 15 della legge comunale. Egli è perciò che si richiede ancora il voto favorevole del Consiglio provinciale. Che in massima sia conveniente il distacco della Frazione, che il Comune di Canonica d Adda possiede ancora Oltre Brembo, niuno è che nol vegga; i confini naturali lo dimostrano, il bene della Frazione lo reclama. L attuale circoscrizione è dovuta a ragioni di tempo troppo lontani, a condizioni politiche che per grande nostra ventura da lungo tempo passarono per non risorgere mai più. Che il Fosso bergamasco si additi ancora come una traccia delle antiche divisioni, può tornare utile e gradito allo storico, ma che si segua ancora per confine di Comuni in onta alle leggi di natura è un torto alle istituzioni d oggi. Il Consiglio comunale di Canonica ha posto in dubbio che concorrano gli estremi voluti dall art. 15 della legge comunale; ma dappoichè la separazione non può più farsi oggidì per semplice Decreto Reale, abbisognando una legge, sarebbe inutile soffermarsi ad esaminare se tali estremi concorrono; chi li dettava non è soggetto ai medesimi. Ma quali sono quelli che mancano? La maggioranza degli elettori? Gli elettori che possiedono nella Frazione sono cinque, i signori Borella Giovanni, Cereda Domenico, Magretti Giuseppe, Crespi cav. Benigno e Sala Carlo; questi due soltanto sono stati inscritti nella lista elettorale per ciò solo che possiedono nella Frazione e vi tengono anche l abitazione; gli altri non possono dirsi elettori della Frazione, sia perché non vi abitano, sia perché se sono elettori non lo sono in conseguenza soltanto del loro possesso nella Frazione. E il signor Crespi e il signor Sala hanno firmato la domanda di separazione. Unica obbiezione che merita un riguardo è quella che il Bilancio comunale di Canonica sarebbe per soffrirne, ma il danno non è tale da sconsigliare il distacco. Intanto non si sottrae al Comune tutta la Frazione Oltre Brembo, ma meno della metà; ed in ogni modo la separazione, se trae seco il distacco di una parte delle rendite, porta giuridicamente anche il sollievo di una parte delle spese e degli oneri patrimoniali, se questi ultimi sono stati contratti a vantaggio speciale della Frazione da segregarsi. Questo regolamento è compito del Governo, e noi non possiamo nemmeno dubitare che esso non sappia o non voglia dare i provvedimenti di ragione e di giustizia. Se il Comune di Capriate annettendo la Frazione ne avrà qualche utile, specialmente quando fosse attuata la legge che attribuisce ai Comuni, in cui si trovano stabilimenti industriali, una parte dell imposta di ricchezza mobile, ne avrà per conseguenza anche tali spese che dovranno assorbirlo. Questo è anche l intendimento del Governo. Se l impianto di un opificio (diceva il Relatore della Commissione alla Camera dei Deputati) o stabilimento industriale può talvolta essere la fortuna di un piccolo paese, ciò avviene sempre con notabile aumento delle pubbliche spese in causa dei cresciuti bisogni. La manutenzione delle strade diventa più dispendiosa, sorge la necessità di aprire nuove comunicazioni coi centri più popolosi, di costruire ponti, di aprire nuove scuole, di migliorare la illuminazione; i servizi sanitari si fanno più gravosi perché bisogna crescere il numero o lo stipendio dei medici, accogliere negli ospizi gli operai e le famiglie, soccorrerli in caso di mancanza o di sospensione dei lavori; si accrescono in fine le spese per tutti quei provvedimenti che un agglomerazione di operai impone sempre alle Amministrazioni comunali. Ecco qui dipinta al vivo la ragione e la necessita di accordare anche nel caso il vostro voto favorevole perché questi tutti sono i bisogni che si riproducono in luogo dopo l impianto nella Frazione dello stabilimento Crespi. Il Sindaco di Capriate, che per trovarsi assai più vicino allo stabilimento vede e sente la necessita del provvedimento, più che dell interesse finanziario, si preoccupa del morale assetto del Comune, perché in sostanza, attesa la contiguità della Frazione, ricade in pratica sopra di lui la responsabilità di tenervi l ordine, e i temperamenti adottati e la buona volontà manifestata dal Co- Delimitazione territoriale della frazione Crespi distaccata dal comune di Canonica d Adda ed aggregata a quello di Capriate d Adda (Catasto Lombardo Veneto, 1853, ff. 1-6). 477

18 mune di Canonica non bastano a scongiurare i pericoli e meno ad assicurare i regolari servizi alla Frazione. Perciò la vostra Deputazione vi presenta il seguente SCHEMA DI DELIBERAZIONE «Il Consiglio provinciale Veduta l istanza dei signori Crespi cav. Benigno e Sala Carlo perché sia distaccata dal Comune di Canonica d Adda e per conseguenza anche dal Mandamento e Circondario di Treviglio ed aggregata al Comune di Capriate d Adda Mandamento di Ponte S. Pietro e Circondario di Bergamo per tutti gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziali quella parte della Frazione di Oltre Brembo di cens. pert. 638,14 (ettari ) che è determinata nell annesso tipo 14 luglio 1884 del signor ing. Redaelli Enrico. Veduto il voto favorevole del Consiglio comunale di Capriate d Adda espresso colle zioni 3 maggio e 14 luglio Veduto il voto contrario del Consiglio comunale di Canonica colle sue zioni 25 settembre e 14 ottobre Ritenute le ragioni addotte dalla Deputazione provinciale nella sua relazione di dare il suo voto favorevole all istanza.» Seduta del 29 agosto La Deputazione Provinciale N. 28 OGGETTO: Domanda di distacco della frazione Crespi dal Comune di Canonica per unirla a quello di Capriate. Il Consigliere Bruni non vorrebbe che fosse accolta questa domanda, come propone invece l onor. Deputazione provinciale. La frazione Crespi è da secoli unita al Comune di Canonica, e solo adesso che è diventata ricca vorrebbe separarsene, provocando poco meno che la rovina del Comune. Se sussistono degli inconvenienti per la grave distanza, a questi si può facilmente riparare; anzi il Comune di Canonica ha già speso e spende molto per provvedere alla frazione tutti i servigi occorrenti, altra ragione questa che prova l ingiustizia della domanda. Sarà comodissimo alla frazione Crespi unirsi a Capriate, ma non sarà mai giusto. D altronde staccando questa frazione da Canonica non si distacca tutto il territorio che il Comune tiene oltre Brembo, e quindi esso per la piccola parte che gli resterà dovrà sostenere egualmente tutti i sacrifici che ora sostiene per la ricca frazione Crespi senza averne il corrispettivo nella sovrimposta. Propone quindi in via principale di respingere la domanda, o almeno in via secondaria di sospendere la trattazione di quest oggetto per meglio studiarla. (Omissis) Il Consigliere Tirloni si associa alla proposta sospensiva del Consigliere Bruni, e presenta in proposito al Consiglio la seguente proposta: «Visto che il distacco parziale di quella parte di territorio che si trova al di là del Brembo è tutto d aggravio al Comune di Canonica, al quale rimarrebbe una restante parte con due cascinali, propone si debba esaminare se non sia il caso di eseguire il totale distacco prima di evadere la domanda.» La proposta del Consigliere Tirloni è respinta con voti favorevoli 6, contrari 26. Si mette quindi ai voti il seguente ordine del giorno della Deputazione Provinciale: «IL Veduta l istanza dei signori Crespi cav. Benigno e Sala Carlo perché sia distaccata dal Comune di Canonica d Adda e per conseguenza anche dal mandamento e circondario di Treviglio ed aggregata al Comune di Capriate d Adda, mandamento di Ponte S. Pietro e circondario di Bergamo per tutti gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziali quella parte della frazione di oltre Brembo di censuarie pertiche (ettari ) che è determinata nell annesso tipo 14 luglio 1884 del signor ing. Redaelli Enrico; Veduto il voto favorevole del Consiglio comunale di Capriate d Adda espresso colle zioni 3 maggio e 14 luglio 1884; Veduto il voto contrario del Consiglio comunale di Canonica colle sue zioni 25 settembre e 14 ottobre 1884; Ritenute le ragioni addotte dalla Deputazione provinciale nella sua relazione Di dare il suo voto favorevole alla istanza.» Quest ordine del giorno viene approvato con voti favorevoli 24, contrari 8, ed è dal Presidente proclamato. ALLEGATO 2 Bergamo, li 4 settembre N. 19 dell Ordine del giorno della seduta del Consiglio Provinciale del 13 agosto OGGETTO: Ancora sul distacco della Frazione Crespi dal Comune di Canonica per unirla a Capriate. Voi ricordate che nell adunanza 29 agosto 1885 avete dato voto favorevole alla domanda degli elettori della Frazione Crespi, esistente nel territorio del comune di Canonica d Adda, perché sia distaccata da quest ultimo ed aggregata al contermine comune di Capriate. Quella domanda seguendo il corso necessario pervenne al R. Ministero degli Interni che la sottoponeva con analogo progetto di legge alla Camera dei Deputati mediante relazione 25 febbraio 1888 N La Commissione incaricata dalla Camera per l esame del progetto essendosene occupata soltanto nel corrente anno ebbe ad osservare che la zione di questo Consiglio provinciale risaliva all anno 1885 e che nella località a cui il progetto si riferiva, potevano essere avvenute nel frattempo modificazioni tali da indurre ad un parere diverso da quello emesso in detto anno; e perciò ritenne che prima di procedere ad una zione definitiva sul progetto stesso, fosse opportuno provocare un nuovo voto del Consiglio provinciale in merito a tale questione. Di questa mozione della Commissione della Camera venne data comunicazione alla vostra Deputazione, con nota 5 luglio p. p. N della locale R. Prefettura ed essa, ossequente alle richieste della Commissione, sottopone ora di nuovo l oggetto al vostro giudizio non senza aver prima appurato, sentendo anche la Rappresentanza dei due Comuni interessati, se realmente dopo il primo vostro voto si fossero verificati tali fatti da consigliare adesso un diverso parere. Le due Amministrazioni mantengono naturalmente le opinioni espresse fin dalla prima volta, cioè di adesione il comune di Capriate e di opposizione il comune di Canonica. Ma mentre stanno ancora in tutta la loro evidenza le ragioni che dimostravano l opportunità del trasferimento della Frazione quali furono a Voi esposte nella relazione 25 agosto 1885 risultano però avverate posteriormente altre circostanze che la rendono più manifesta. E prima di tutto l aumento della popolazione della Frazione che da 300 individui è salita a 400. L entità di questi dati è messa in forse dalla Giunta municipale di Canonica in una memoria a stampa diramata colla zione 21 marzo 1888, ma la Giunta si basa sul censimento e sui registri d anagrafe; ora è pur cosa di fatto che per la ripugnanza delle persone residenti nella Frazione a farsi inscrivere nei registri di Canonica, quale fu rilevata anche nella precedente relazione, quei registri non sono la norma più attendibile. Siccome i motivi principali che suggeriscono la modificazione territoriale sono d ordine pubblico cioè l intento di meglio provvedere alla sicurezza, all igiene, all istruzione, al servizio medico ed ostetrico, alla polizia mortuaria, allo stato civile ed alla viabilità comunale, così il bisogno di provvedere procede in ragione diretta del numero degli abitanti. Due fatti d altra natura si aggiunsero a spingere maggiormente gli abitanti della frazione Crespi verso Capriate; la costruzione del ponte in ferro sull Adda fra Capriate e Trezzo e della strada interprovinciale Monza-Trezzo-Boltiere che invitano a stringere relazioni coll alta plaga milanese, tanto più che oggimai è assicurata sopra questa strada e quel ponte anche l esercizio di una tramvia; e la instituzione recente di un ufficio postale in Capriate fatta specialmente per soddisfare gli interessi della crescente ed industriale Frazione. Non dubita quindi la vostra Deputazione di proporvi la seguente DELIBERAZIONE: «Il Consiglio provinciale Sulla richiesta fatta dalla R. Prefettura colla nota 5 luglio prossimo passato N a nome della Commissione della Camera dei Deputati incaricata dell esame del progetto di legge presentato dal Ministro degli Interni per il distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d Adda e dal circondario di Treviglio e sua aggregazione al comune di Capriate d Adda ed al circondario di Bergamo onde in vista del lasso di tempo trascorso abbia ad emettere un nuovo voto sulla convenienza del detto distacco ed aggregazione. Ricordato il parere già emesso nell adunanza 29 agosto 1885 favorevole al distacco ed alla aggregazione Di confermare il voto favorevole come sopra già dato.» Seduta del 13 agosto La Deputazione Provinciale. ARTICOLO 19 OGGETTO: Sul distacco della frazione Crespi dal Comune di Canonica per unirla a Capriate. Aperta la discussione sulla proposta della Deputazione provinciale (Omissis) Il Presidente mette finalmente ai voti la proposta semplice di distacco fatta dalla Deputazione provinciale che è la seguente: «IL Sulla richiesta fatta dalla R. Prefettura colla nota 5 luglio prossimo passato, n. 1193, a nome della Commissione della Camera dei Deputati incaricata del progetto di legge presentato dal Ministro degli Interni per il distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d Adda e dal Circondario di Treviglio e sua aggregazione al comune di Capriate d Adda ed al circondario di Bergamo onde in vista del lasso di tempo trascorso abbia ad emettere un nuovo voto sulla convenienza del detto distacco ed aggregazione. Ricordato il parere già emesso nell adunanza 29 agosto 1885 favorevole al distacco ed alla aggregazione Di confermare il voto favorevole come sopra già dato.» Viene approvata a grande maggioranza per alzata e seduta. Casazza 59 Estratto della zione n. 203 adottata nella riunione del 19 novembre OGGETTO: Relazione sulla domanda di ricostruzione dei confini di Mologno e di Molini di Colognola (attuale Comune di Casazza). Il Deputato Traversi comunica: «Con istanza 12 ottobre 1945 gli abitanti del vecchio Comune di Mologno, fuso con Molini di Colognola in quello di Casazza, chiesero la ricostituzione del Comune. La popolazione del Comune di Casazza è così costituita: Casazza 388 abitanti, Mologno 868 e Molini di Colognola 581 abitanti. Il Consiglio comunale nell adunanza del 14 aprile 1946 con 12 voti contrari, 1 favorevole ed 1 indifferente respinse la domanda ed affermò la necessità di mantenere l attuale Comune di Casazza. Il 12 maggio 1946 la stessa domanda venne nuovamente respinta con 11 voti contrari, 2 favorevoli ed 1 astenuto. Il 22 maggio 1946 il signor Giulio Loglio, rappresentante della commissione ad hoc di un nucleo di Molognesi sulla convenienza morale e materiale dell unione dei due Comuni (Mologno e Molini di Colognola) prospettò le condizioni poste dai Molognesi stessi per aderire alla conservazione del Comune di Casazza: 1) vendita di boschi nella frazione di Molini di Colognola per L , escluso il Sopracorna, che è l unico che dia reddito; 2) rettifica dei redditi dei fondi di Molini di Colognola; 3) concessione di diritti civici delle due frazioni a favore di tutta la popolazione; 4) conservazione negli attuali edifici delle sedi scolastiche di Mologno e di Molini, mentre la casa comunale dovrebbe essere costruita sull area predisposta dinanzi la Chiesa; 5) assegnazione di 5 consiglieri alla zona al di là del Cherio, due a quella dal Cherio alla Chiesa ed 8 dalla Chiesa a tutto Mologno; 6) Riduzione delle spese per il personale. Nella adunanza del 29 maggio 1946 il Consiglio Comunale di Casazza, sulle condizioni poste dai Molognesi deliberò: 1) di vendere i lotti boschivi siti nel territorio dell ex Comune di Molini fino a L per estinguere passività comunali; 2) di chiedere ai competenti uffici la revisione degli estimi catastali; 3) di chiedere al Commissariato Usi Civici l autorizzazione a che tutte le popolazioni di Mologno e di Molini fruiscano in comune degli usi civici; 4) di impegnarsi mantenere le scuole di Mologno e di Molini nelle attuali sedi ed a costruire la Casa Comunale sul terreno all uopo acquistato di fronte alla Chiesa, subordinando la costruzione alla effettiva disponibilità dei necessari mezzi; 5) di fissare per le prossime elezioni il numero dei consiglieri in proporzione alle popolazioni delle singole frazioni di Mologno, di Molini e di Casazza, chiedendo all uopo la relativa autorizzazione alla G.P.A.; 6) di confermare l avvenuta riduzione della spesa per il personale (soppressione di un posto e corresponsione di un solo salario alla guardia ed allo stradino, funzioni assegnate ad una stessa persona). In data 6 giugno 1946 il delegato Giulio Loglio informò che i Molognesi per rinunciare allo smembramento del Comune di 478

19 Casazza insistevano per l accettazione integrale della richiesta al n 5, che riguarda il numero dei consiglieri: 8 per Mologno, 2 per Casazza e 5 per Molini Solo con questa accettazione posso assicurarvi e con impegno, per l unione dei Comuni e per la tranquillità della popolazione. Il Consiglio Comunale nella sua adunanza del 9 giugno 1946 con motivata affermò di non poter accogliere la richiesta, per incompetenza ed illeggibilità, impegnandosi, però, a chiedere la votazione per frazioni. Su tale argomento, cioè di fissare in 8 il numero di consiglieri per Mologno, il Consiglio Comunale si espresse nella successiva riunione del 30 giugno 1946: contrari 9, favorevoli 3, voto in bianco 1. Nella stessa adunanza il Consiglio trattò per la terza volta la questione della ricostituzione degli ex Comuni. Su 13 votanti: 7 erano contrari, 5 favorevoli, 1 astenuto. Sulla domanda di ricostituzione l Ufficio del Genio Civile, pur non avendo in linea tecnica nulla da eccepire, ha espresso parere contrario. Da quanto sopra esposto risulta evidente che l insistenza di parte della popolazione di Mologno per riacquistare la propria autonomia è determinata unicamente dal mancato accoglimento della richiesta di portare ad 8 (otto) il numero dei suoi rappresentanti nel Consiglio comunale. Bene ha agito il Consiglio Comunale non dando corso alla predetta richiesta della popolazione di Mologno, in quanto, ai sensi dell art.18 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n 1, riguardante la ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, spetta unicamente alla Giunta Provinciale Amministrativa la facoltà - su domanda della Giunta Municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione - di ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione delle rispettive popolazioni. Esaminata, poi, la situazione finanziaria della frazione di Molini di Colognola, l unica allegata alla domanda di costituzione a Comune autonomo, si rileva l esigua potenzialità economicofinanziaria di questa per reggersi da sé. Invero le entrate sono previste in sole L ,70, che evidentemente non possono essere sufficienti a sostenere tutto il peso per il normale funzionamento di un Comune autonomo, sia di modeste proporzioni. In occasione del sopralluogo al Comune di Casazza si escussero 11 dei 15 Consiglieri comunali. I quattro assenti, come testimonianza fatta dagli altri 11 consiglieri, si manifestarono contrari allo smembramento del Comune. Gli undici presenti, dopo una esauriente discussione sulla domanda di ricostituzione dei due Comuni, dichiarano di voler conservare l attuale comune di Casazza. Venne pure sentito il signor Giulio Loglio, già promotore del Comitato ad hoc per la ricostituzione dell ex Comune di Mologno. Egli diede atto che il Consiglio Comunale, per quanto di sua competenza, accolse le richieste del Comitato stesso. Pertanto, egli assicurò di far opera di persuasione presso i Molognesi affinché desistano dalla loro richiesta in ordine alla divisione del Comune di Casazza. Per le suesposte ragioni, pertanto, si propone di esprimere parere contrario alla chiesta ricostituzione degli ex comuni di Mologno e di Molini di Colognola.» LA Sentita la esauriente relazione del deputato Traversi, Constatata l inesistenza di motivi per lo smembramento del Comune di Casazza, Constatata, inoltre, la impossibilità materiale da parte di Molini di Colognola di sostenere da solo gli oneri imposti ad un Comune autonomo, a voti unanimi di esprimere parere contrario alla ricostituzione degli ex Comuni di Mologno e di Molini di Colognola, facenti parte di quello di Casazza. Cazzano Sant Andrea 68 Seduta del 17 novembre OGGETTO: Ricostituzione dell ex Comune di Cazzano S. Andrea: Parere (art. 35 T.U. Legge comunale e provinciale). Relatore arch. Sonzogni Relazione: «Con domanda 11/3/1956 gli abitanti della Frazione di Cazzano S. Andrea, chiedevano la ricostituzione di detta frazione in Comune autonomo, come lo era prima dell anno 1928, in cui venne aggregata al Comune di Casnigo. Il Consiglio comunale di Casnigo, con sua n 18 del 25/3/1956, esprimeva all unanimità il proprio parere favorevole alla richiesta ricostituzione. Con nota 11 settembre 1956 la Prefettura trasmetteva a questo Ente la domanda dei frazionisti di Cazzano S. Andrea, onde il Consiglio Provinciale esternasse a sua volta il parere in merito, ai sensi dell art. 35 della Legge comunale e provinciale. Dall istruttoria della inchiesta disposta dalla Giunta Provinciale è risultato: a) che la popolazione del ricostituendo Comune di Cazzano ammonta a n 595 abitanti (Casnigo riunito conta oggi 3468 abitanti); b) che la superficie territoriale del nuovo Comune è pari ad ettari 206,73 (Casnigo attualmente occupa una superficie di ettari 1348,27). A favore della ricostituzione stanno l aspirazione unanime della popolazione all autonomia, riconosciuta dallo stesso Consiglio comunale di Casnigo, nonché la ubicazione topografica della frazione che gravita verso la Valle Gandino e i centri di questa, anziché verso la Valle Seriana, ove tende il capoluogo di Casnigo. È vero che il bilancio del ricostituendo Comune richiederà per il pareggio finanziario l applicazione di supercontribuzioni, però lo sviluppo in atto di alcune attività industriali e commerciali danno a sperare che i cespiti tributari possano sempre aumentare ed assicurare la tranquillità finanziaria per il normale svolgimento dell azienda e dei servizi comunali. Tenuto conto dei motivi che pesano pro e contro la ricostituzione del Comune di Cazzano, la Giunta Provinciale, ritenuta la prevalenza dei motivi di carattare positivo, propone all 0n. Consiglio l adozione di un provvedimento esprimente parere favorevole alla ricostituzione della frazione di Cazzano in Comune autonomo, mediante l adozione della seguente zione.» N di Prot. Deliberazione N. 102 adottata nella riunione del 17 novembre Premesso che con domanda 11/3/1956 gli abitanti della frazione di Cazzano S. Andrea, hanno chiesto la ricostituzione di tale frazione in Comune autonomo, come lo era prima dell anno 1928, in cui venne aggregato al Comune di Casnigo; Osservato che a favore della ricostituzione stanno l aspirazione unanime della popolazione all autonomia, la sua ubicazione geografica della frazione, che gravita più verso la Valle Gandino, che verso la Valle Seriana, dove tende invece Casnigo capoluogo; Rilevato che la ricostituzione potrebbe determinare difficoltà di carattere finanziario, in quanto il bilancio dovrebbe essere pareggiato con l applicazione di supercontribuzioni; Tenuto presente, tuttavia che mercé lo sviluppo in atto di alcune attività industriali e commerciali, si ha motivo di sperare in un prossimo incremento dei redditi tassabili; Udita la relazione; Visto l art. 35 della legge comunale e provinciale; IL di esprimere parere favorevole alla ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Cazzano S. Andrea, già Comune prima del 1928, attualmente aggregato al Comune di Casnigo. Cisano Bergamasco 75 COMUNE DI CISANO BERGAMASCO All Amministrazione Provinciale di Bergamo Cisano Bergamasco, 7 agosto OGGETTO: Confine territoriale con Cisano Bergamaco - Brivio. Codesta Amministrazione nel gennaio (come sembra) del 1906, chiedeva con nota n 255 di Prot. e n 31 di Posizione al Comune di Calolzio alcuni documenti in merito all annullamento del R. Decreto 27 Aprile 1894 col quale veniva dichiarato confine territoriale (fra Calolzio ed Olginate) il filone vivo o linea mediana del fiume Adda; e tali documenti Le venivano consegnati (in n 14) il 22 marzo 1906 come risulta da ricevuta rilasciata dall allora Segretario il compianto Avv. Bailo. La richiesta di tali documenti è stata fatta, come sembra, per appoggiare analoga istanza che l Amministrazione Provinciale, di allora, aveva prodotta, a sede competente, intesa a sostenere la validità del R. Decreto 27 aprile 1894, contro il Comune di Olginate, che avversario nella causa contro il Comune di Calolzio pare ne avesse chiesta la invalidità. Necessitami ora di conoscere quale esito abbia avuto la pratica svolta dall Amministrazione Provinciale nei confronti del cotesto R. Decreto 27 aprile 1894, (quello che stabiliva il filone vivo dell Adda essere il confine territoriale dei Comuni frontisti Calolzio - Olginate), per potere dedurre se nella stessa circostanza, Codesta Amministrazione Provinciale abbia dovuto o voluto occuparsi anche del disposto del R. Decreto 24 aprile 1904,quello che stabiliva il confine predetto, per altri due Comuni, del corso dell Adda, pure frontisti - Cisano - Brivio. E siccome l esito del primo Decreto dovrà, per analogia, riprodurre l esito dell altro Decreto, così mi rende necessario la richiesta che Le faccio, non senza pregare di dirmi se nella documentazione relativa, oppure nella raccolta Ufficiale delle Leggi, tenuta da Codesta Amministrazione, trovisi il citato R. Decreto 24 aprile 1904, poiché questo Ufficio non ha mai potuto rinvenirlo; intenzionata come è questa Amministrazione di iniziare le pratiche procedurali per stabilire definitivamente i diritti del comune di Cisano in confronto di Brivio, per quanto riguarda il confine territoriale, ed il diritto di pesca nel fiume Adda. Confido nella esauriente risposta che mi verrà da Codesto Ufficio ed in tale attesa mi professo con stima. IL PODESTÀ Colzate 81 Bergamo, 5 gennaio OGGETTO: Voto del Consiglio sulla domanda della frazione di Barbata pel suo distacco dal Comune di Colzate e sua aggregazione al Comune di Gorno. Bondo e Barbata sono due frazioni attualmente appartenenti al Comune di Colzate mandamento di Gandino, la prima con circa 207 abitanti, e la seconda con circa 60. Prima dell anno 1818 erano ambedue unite al Comune di Gorno, che fa parte del mandamento di Clusone; il distacco ordinato con Governativo decreto 15 aprile 1818 diede origine a controversie e litigi intorno alla separazione dei patrimoni che non ancora hanno potuto essere composti né in sede amministrativa né dell autorità giudiziaria. Ristaurato il patrio Governo e pubblicata la legge provinciale e comunale 23 ottobre 1859, N. 3702, il Consiglio comunale di Gorno con zione 8 maggio 1861 produceva al Governo della provincia un istanza per riaggregazione delle due frazioni chiedendo fosse sottoposta al Consiglio provinciale a sensi dell art. 168 di quelle leggi; però insisteva principalmente per la frazione di Barbata. Alcuni abitanti di Barbata presentarono essi medesimi un memoriale in questo senso. Il Consiglio provinciale in seduta 14 settembre 1862, sopra concorde proposta della Deputazione, opinava doversi riunire a Gorno la sola frazione di Barbata. Accompagnati con questo voto gli atti al Governo dopo varie pratiche per istruire l oggetto dichiarava con nota 8 gennaio 1864 N. 33 del R. Ministero dell interno che non verrebbe fatta alcuna modificazione all attuale circoscrizione territoriale fin dopo la pubblicazione della nuova legge provinciale e comunale che si stava preparando. Pubblicata questa legge il Governo rimetteva gli istanti all osservanza della medesima. Soltanto nell 11 ottobre 1871, alcuni elettori della frazione di Barbata redigevano una domanda per il distacco da Colzate. Il Consiglio comunale di Gorno esprimeva anche sopra di questa il suo avviso favorevole colla zione 6 giugno 1872; ma vi si oppose invece il Comune di Colzate nell adunanza consigliare 12 settembre Le opposizioni di quest ultimo erano più di forma che di sostanza, limitandosi a contestare principalmente il difetto della maggioranza degli elettori della frazione voluta dall articolo 15 della legge; ma passò tempo nella dilucidazione di questo requisito. Gli atti relativi riuscirono a dissipare questo dubbio, e servirono anche a determinare la zona di territorio appartenente alla frazione di Barbata. In ogni modo siccome argomento di diritto ne spetta la cognizione più propriamente al R. Governo. In linea di convenienza, quale sembra debba essere il vostro voto, non parve alla vostra Deputazione di poter esitare nella proposta dopo il voto già espresso colla precedente zione 14 settembre 1872, giacché le circostanze non sono punto variate. Barbata è una frazione che, come il terreno sul quale è posta, inclina naturalmente verso il finitimo comune di Gorno appartenendo come questo alla Valle del Riso, mentre la separa da Colzate il monte di Bondo. La sua zona circoscritta da costiera a mezzodì e sera, e reclusa a mattina da strada, confina a ponente col territorio comunale di Gorno. Dista chilometri da Gorno a cui accede per via comoda e diretta, ma per giungere a Colzate deve percorrere chilometri per tortuosi e dirupati sentieri attraverso la costiera del monte, quando non volesse, guadagnata l opposta sponda del Riso, girarne le falde colle strade, prima comunale poi provinciale impiegando assai maggior tempo. Mentre la frazione di Bondo forma parrocchia da sè, quella di Barbata appartiene alla parrocchiale di Gorno. Quantunque amministrativamente ora unita a Colzate si vale ordinariamente delle scuole, del medico condotto, della farmacia, della levatrice residenti in Gorno dove provvede quotidianamente anche agli altri bisogni della vita e colla cui popolazione ha luogo lo scambio delle sue industrie agricole. 479

20 Con Gorno è contermine; da Colzate la dividono i territori della frazione di Bondo e del comune di Casnigo. A Gorno si sente attratta anche pel godimento dei molti beni comunali, di cui difetta totalmente Colzate. Né Colzate può risentire per queste stesse ragioni alcun danno della perdita di Barbata se non fosse che non avendo ancora potuto regolare con Gorno la divisione dei patrimoni conseguente alla circoscrizione avvenuta per disposizione governativa nel 1818 deve aspettarsi in definitiva un minore assegno, ciò che vorrebbe significare attendere il Comune un vantaggio proprio della frazione. Lo stesso Comune di Colzate non appoggia le sue opposizioni ad argomenti di sostanza, ma, come si disse, di pura forma; però non v ha sottaciuto quello che derivava dalla circostanza che il Comune di Gorno appartiene a mandamento diverso di quello a cui è ascritto Colzate, l uno a Clusone l altro a Gandino; ma la difficoltà se mai poteva sembrare altra volta di qualche consistenza venne però sciolta autenticamente coll articolo 2 della legge 18 agosto 1870, N. 5815, essendovi dichiarato che le frazioni di un Comune che vengono aggregate ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso in virtù dell art. 15 della legge comunale e provinciale s intendono far parte di quest ultimo mandamento. Giova sperare che l esaudimento dei voti degli abitanti di Barbata sarà pegno di pace per troncare anche tutte le altre contese pendenti fra Gorno e Colzate da oltre mezzo secolo. Vi si propone pertanto la seguente DELIBERAZIONE: «Il Consiglio; Viste le istanze della frazione di Barbata per essere segregata dal Comune di Colzate ed aggregata a quello contermine di Gorno; Visto il voto favorevole del Comune di Gorno emesso nella seduta consigliare 6 giugno 1872; Sentilo il parere del Consiglio comunale di Colzate espresso nell adunanza 12 settembre 1872; Udita la relazione della Deputazione; Si pronuncia nuovamente in favore della domanda della frazione di Barbata dichiarando di conformità alla domanda stessa che la zona di territorio da staccarsi dal comune di Colzate è quella rappresentata colla spezzata nera scorrente fra linee rosse A B C D E F G H L M N O P Q R S T U V Z X Y del tipo corografico 31 luglio 1870 dell ingegnere Giuseppe Marinoni.» IL DEPUTATO RELATORE Avv. Rossi Gio. Battista Cornalba 84 ALLEGATO 1 Estratto della zione N. 13 adottata nella riunione del 20 gennaio OGGETTO: Ex Comune di Cornalba (Serina) domanda di ricostituzione. Il deputato F.A. Traversi riferisce: «Con Decreto Reale 18 ottobre 1927, n 2022 l ex Comune di Cornalba venne soppresso ed aggregato a quello di Serina. Cornalba ha una popolazione dl 370 abitanti (cens. 1936) dedita alla pastorizia ed all agricoltura. La superficie del suo territorio ha un estensione di 990 ettari su 482 dei quali esistono gli usi civici essenziali di pascolo e di legnatico a favore della popolazione di Cornalba. La frazione è collegata al capoluogo Serina da una carrozzabile lunga 2 Km. circa. In data 2 marzo 1947 buona parte dei capi famiglia (71 su 82) di questa frazione fece domanda di ricostituire l ex Comune. La richiesta è motivata da ragioni sentimentali da una parte e da asserito sfruttamento della frazione da parte del Capoluogo dall altra. Questo con le entrate dell ex Comune di Cornalba avrebbe provveduto a miglioramenti nel proprio territorio, trascurando o quasi la frazione. Il cespite principale di Cornalba è costituito dai proventi che vengono ricavati dai pascoli del Monte Alben e di Barbata. A tale proposito si rileva che sin dal 1806 i proventi del Monte Alben andavano a favore dell ex Comune. Con proprio decreto 14 dicembre 1940 il Commissario per la liquidazione degli usi civili in Milano confermò che esistono sui predetti terreni (estensione complessiva di ettari ) gli usi civici essenziali di pascolo e legnatico a favore della popolazione di Cornalba (Serina). I terreni furono classificati alla Categoria A dell articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n 1766, quali boschi e pascoli permanenti. Questi non possono, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste, essere alienati o mutati di destinazione. Da accertamenti fatti sul posto e confermati, nella riunione tenutasi il 22 novembre 1947 nella sede comunale di Serina, dai rappresentanti di Cornalba e di Serina, i proventi dei pascoli di Monte Alben fino al 1943 andarono a beneficio della cassa comunale; dopo tale data, però, essi sono gestiti da un commissario prefettizio, preposto all amministrazione separata del patrimonio immobiliare di Cornalba. I proventi del Monte Alben da quattro anni a questa parte non vengono versati al Comune Capoluogo, ma essi sono devoluti esclusivamente ai miglioramenti da praticare ai pascoli ed ai boschi od accantonati in Banca e non anche alle altre pubbliche necessità della frazione. Attualmente il fondo di cassa ammonta a circa L All incontro i rappresentanti di Cornalba si rivolgono al Comune Capoluogo ogni qualvolta si manifesti qualche occorrenza per il paese e protestano se il Capoluogo non accoglie le loro richieste. Questo anormale stato di cose determinò il voto unanime favorevole nel Consiglio comunale di Serina per l accoglimento della domanda di separazione di Cornalba. Circa le possibilità finanziarie di questa frazione a funzionare quale Comune a sé stante, si rileva che esse sono fondate preminentemente sui proventi dei canoni sui pascoli. Si tratta di 200 paghe, delle quali attualmente 100 sono impegnate per le necessità del paese e 100 sono a disposizione di estranei. Nel 1947 esse hanno dato un gettito di circa lire nette (L per paga ai frazionisti e L per paga agli extrafrazionisti), quantunque, a parere dei competenti, se ne possa ricavare di più, ed arrivare a L Il provento, però, segue le oscillazioni del mercato. Le altre entrate si aggirano sulle L annue. I diritti di usi civici di Cornalba appartengono alla classe degli essenziali, in quanto il personale esercizio di essi è riconosciuto necessario per i bisogni vitali della popolazione. Essi comprendono i diritti di pascere e di abbeverare il bestiame, raccogliere legna per uso domestico. A norma dell art. 26 della legge 16 giugno 1927, n 1766, i terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune e delle frazioni. I terreni stessi di originaria appartenenza delle frazioni sono da queste amministrati, separatamente, a norma della legge comunale e provinciale ed a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Da quanto sopra risulta che gli usi civici di Cornalba interessano tutta la popolazione per quanto riguarda il diritto di legnatico, ma il diritto di pascolo rappresenta un effettivo vantaggio solamente per i proprietari di bovini. Quest ultima circostanza preoccupa seriamente la popolazione più povera del paese, quella cioè ohe non possiede capi di bestiame ed essa a ragione teme, ad avvenuta ricostituzione dell ex Comune di Cornalba, di dover sostenere buona parte delle nuove e maggiori spese del Comune autonomo, sotto la forma di un inasprimento delle tasse comunali, in quanto i benefici degli usi civici andrebbero a vantaggio di singoli e non del Comune. E qui giova rilevare che oltre a questo pericolo, ve ne esiste un altro ancor più grave e cioè che la misura del compenso per ogni singola paga è soggetta alle oscillazioni del mercato zootecnico. Come è noto oggi la misura stessa deve ritenersi sensibilmente inferiore a quella praticata nei precedenti anni. Si è più sopra rilevato che il carico tributario comunale di Cornalba si aggira sulle L ,00 annue. Tale importo evidentemente non basta ad assicurare il normale funzionamento ad un sia pur modesto Comune autonomo. La differenza, che si prevede rilevante, dovrebbe essere attinta dall aumento delle tasse comunali, in quanto nessun conto può tenersi dei proventi degli usi civici nei riflessi del bilancio comunale. La ricostituzione dell ex Comune di Cornalba, quindi, rappresenterebbe un effettivo sensibile danno finanziario per quella popolazione che vive di risorse molto modeste. I fautori della separazione basano la vita dell auspicato nuovo Comune preminentemente su di un provento che in primo luogo non è di spettanza del Comune e poi che è esposto a continue oscillazioni. Ciò significa esporre il ricostituendo Comune alle incognite del mercato futuro e ad un inevitabile fallimento finanziario.» LA Considerata la relazione del deputato F. A. Traversi, dalla quale risulta che la popolazione di Cornalba è di 370 abitanti, e che le entrate per tributi comunali di quella frazione si aggira sulle L annue; Tenuto conto che gli usi civici, a norma della vigente legislazione, vanno ad esclusivo vantaggio degli aventi diritto e che quindi nessun apporto danno gli usi civici stessi alle finanze comunali; Ritenuto, pertanto, che con i soli proventi delle tasse comunali la frazione di Cornalba non raggiunge l autosufficienza finanziaria per reggersi in Comune autonomo; Vista la circolare 11 settembre 1945, n del Ministero dell Interno Direzione Generale Amministrazione Civile in ordine ai criteri da seguire nella trattazione delle domande di ricostituzione di ex Comuni soppressi durante il cessato regime fascista; Vista la legge comunale e provinciale; a voti unanimi di esprimere parere contrario alla ricostituzione dell ex Comune di Cornalba, ora fuso in quello di Serina. ALLEGATO 2 Seduta del 3 ottobre 1963 N. 7 OGGETTO: Ricostituzione del Comune di Cornalba (Serina). Parere. Delib. n. 138 Relatore sig. Presidente Il Relatore riferisce: «Gli abitanti della frazione Cornalba del Comune di Serina hanno presentato domanda alle competenti autorità affinché detta frazione, già comune autonomo e soppresso durante il regime fascista, sia ricostituita in comune ai sensi della Legge 15 febbraio 1953, n. 71. Su tale domanda, per l art. 35 del T.U. della Legge comunale e provinciale 1934, la Prefettura chiede il parere del Consiglio Provinciale. In proposito si forniscono qui di seguito alcuni dati illustrativi. Situazione geografica Il Comune di Serina è posto nella omonima valle e confina a nord con i Comuni di Roncobello e Oltre il Colle; ad est con Oltre il Colle, Oneta, Vertova; a sud con Costa Serina; ad ovest con Dossena. Il capoluogo è situato lungo la strada provinciale di Valle Serina. La superficie del territorio comunale è di ha e la popolazione (in base all ultimo censimento) di 2531 abitanti. La popolazione della frazione Cornalba (comprendente anche altre contrade: Cornalba bassa o Passoni, Pagliarolo, contrada Maggiore e Caravina) è di 388 abitanti su una superficie di circa ha. 695, di cui circa ha. 345 a pascolo, a bosco e incolto. La frazione Cornalba dispone attualmente di tutti i maggiori servizi comunali: scuola, telefono, ambulatorio medico, acquedotto, illuminazione pubblica, cimitero. Dispone altresì della parrocchia autonoma. È in corso la pratica per ottenere il contributo statale nella spesa di L per la costruzione del nuovo edificio scolastico. In caso di ricostituzione in Comune autonomo la sede municipale potrà essere ricavata in un vecchio fabbricato di proprietà dell ECA mediante pagamento di un congruo canone di affitto. L accesso al futuro capoluogo di Cornalba (e precisamente a Cornalba alta) è consentito attualmente soltanto per mezzo di una strada, staccantesi dal centro di Serina, avente una lunghezza di circa metri, della larghezza media di 3-4 metri, a fondo naturale. Più a valle è consentito l accesso alla località Cornalba bassa mediante una strada a fondo naturale ed in pessime condizioni della lunghezza di circa metri e di circa 3 metri di larghezza, passante per la località Rosolo. Attualmente però non vi è collegamento stradale tra Cornalba bassa e Cornalba alta (sede del futuro capoluogo), ma vi corre unicamente un sentiero-mulattiera della lunghezza di m circa. Situazione economico-finanziaria La situazione economico-finanziaria del ricostituendo comune di Cornalba, determinata sulla base del bilancio 1963 dell attuale comune di Serina, si può riassumere come segue: A) ENTRATE EFFETTIVE rendite patrimoniali L proventi diversi imposte di consumo imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici imposte e tasse afferenti a servizi pubblici contributo statale ad integraz. soppressa imposta bestiame contributi sovrimposta fondiaria contributo statale od integrazione soppressa addizionale sui redditi agrari Totale L B) USCITE EFFETTIVE oneri patrimoniali L spese generali spese per la polizia locale, sanità e igiene spese per la sicurezza pubblica spese per le opere pubbliche spese per la pubblica istruzione spese per l agricoltura spese per l assistenza e beneficenza pubblica spese per il culto fondo di riserva Totale L Le entrate sono essenzialmente di natura tributaria, la cui pressione media fiscale per abitante è di L circa. Le entrate di natura ammontano a L ; non sono realizzabili entrate straordinarie di apprezzabile entità poiché il patrimonio boschivo è costituito essenzialmente da legname 480

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