Convenzione H.V.P. Collettiva C.V.T. N

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1 Convenzione H.V.P. Collettiva C.V.T. N

2 Condizioni di polizza A.R.D. DEFINIZIONI ACCESSORIO - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata: a) Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di base di listino. b) Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino. c) Accessorio aggiuntivo (non di serie) o after market, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate. ANTIFURTO SATELLITARE - Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS. APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari. ASSICURATO - Il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto. ATTO VANDALICO - Danneggiamento o deturpamento del veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale. BAGAGLIO - Valigie, borse, sacchi, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo a loro contenuto. BENEFICIARIO - Se diverso dall'assicurato, la persona fisica o giuridica, a favore della quale va eseguita la prestazione assicurativa. CENTRALE OPERATIVA DI SICUREZZA - È la struttura indicata nel frontespizio di polizza che provvede alla gestione del servizio relativo al sistema di sicurezza satellitare installato sul veicolo. CERTIFICATO DI COLLAUDO - Il documento rilasciato dall'installatore che attesta l'installazione ed il corretto funzionamento del sistema di sicurezza satellitare. CODICE DELLE ASSICURAZIONI (C.d.A.) - Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n CONTRAENTE - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione. DANNO - Diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro. DANNO PARZIALE - Danno le cui spese di riparazione sono inferiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro. DANNO TOTALE - Danno le cui spese di riparazione sono uguali o superiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro. DECORRENZA - Data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto. DEGRADO - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento. FAMIGLIA - Il nucleo familiare del contraente e del proprietario del veicolo assicurato, compresa la famiglia di fatto, come risultante dal certificato di stato di famiglia. FRANCHIGIA - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato per ciascun sinistro. FURTO - Sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene perpetrato al fine di trarne profitto per sé o altri. IMPRESA DI ASSICURAZIONE - La società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta. INCENDIO - La combustione con sviluppo di fiamma al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e propagarsi. INDENNIZZO - La somma dovuta dall'impresa all'assicurato, in caso di sinistro. IMMOBILIZER/ ALLARME - Apparecchiatura, fornita di serie o after market, che a mezzo di ingegno meccanico e/o elettronico, non consente l'avvio del motore se non per il tramite unico del mezzo di riconoscimento specifico (es. chiave codificata o transponder). INTERMEDIARIO - L'agente o il broker di assicurazione cui è assegnato il contratto. IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. POLIZZA - Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione. PREMIO - La somma dovuta dal Contraente all'impresa. RAPINA - Sottrazione del bene assicurato, mediante violenza o minaccia, a colui che lo detiene perpetrato al fine di trarne profitto per sé o altri. REGOLA PROPORZIONALE - Criterio in base alla quale la Società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso. RISCHIO - Il bene assicurato. Probabilità che si verifichi l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. SCOPERTO - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza. SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. SISTEMA DI SICUREZZA "SATELLITARE" - L'apparecchiatura elettronica installata sul veicolo (dotata di sistema di localizzazione satellitare e di altri apparati collegati, indicati sul verbale di collaudo, atti a rilevare effrazioni e ad impedire il furto del veicolo) in grado di comunicare con la centrale operativa di sicurezza. VALORE COMMERCIALE - Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza. VALORE DI LISTINO A NUOVO - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'iva (salvo che all'assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso. ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio va eseguito presso l'agenzia a cui è assegnato il contratto. ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art del Codice Civile). In caso di disdetta data da una delle parti l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 del giorno della scadenza. ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'unione Europea. ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO La Società ha la facoltà di rinnovare il contratto con condizioni di premio diverso da quello in corso. Non si considerano modifiche delle condizioni di premio né le variazioni dello stesso derivanti dal verificarsi o meno di sinistri, né quelle derivanti dall'adeguamento dei valori assicurati. ART. 6 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ; il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione. ART. 7 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, escluse imposte, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione. ART. 8 - VARIAZIONE DEL RISCHIO Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898).

4 ART. 9 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. In caso di alienazione, non seguita da sostituzione, il Contraente deve darne ugualmente immediata comunicazione alla Società e il nuovo proprietario del veicolo può esercitare la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale. Se il premio è stato pagato, il contratto è operante a favore del nuovo proprietario per i quindici giorni successivi a quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se il nuovo proprietario non ha chiesto di subentrare nel contratto, l'assicurazione cessa. La Società, nei trenta giorni dalla eventuale richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. ART MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto. ART RINNOVO DEL CONTRATTO Salvo quanto disposto dall'art. 5 - Adeguamento del premio - il contratto cesserà il suo effetto alle ore del giorno di scadenza riportato sul certificato di polizza, il contraente può richiedere il rinnovo della polizza sottoscritta avendo facoltà di modificare la durata, purchè non inferiore ad 1 anno. ART ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Il Contraente e/o l'assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Se il Contraente e/o l'assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'impresa non è tenuta a pagare l'indennizzo. ART VINCOLO Qualora sul frontespizio di polizza sia richiamata la presenza del vincolo, il contratto di assicurazione si intende vincolato a favore dell'ente indicato. La presenza del vincolo non pregiudica in alcun modo l'eventuale esercizio del diritto di recesso previsto dall'art.9 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale nonché la facoltà di dare disdetta al contratto alla naturale scadenza in base all'art. 11 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. L'Impresa si impegna nei confronti dell'ente vincolatario, di seguito indicato per brevità come Ente: a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'ente, intendendosi comunque esclusa dalla necessità del consenso la facoltà dell'impresa di procedere, in occasione di ciascun rinnovo annuale, all'aggiornamento del valore del veicolo; a comunicare all'ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 60 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; a comunicare all'ente qualsiasi ritardo nel pagamento del premio scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione delle garanzie; a pagare, in caso di sinistro relativo alle garanzie contrattualmente operanti e con l'esclusione della tutela legale della circolazione, l'indennizzo eventualmente dovuto a termini di polizza all'ente, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente è fin d'ora autorizzato dal Contraente. ART ESCLUSIONI. VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Le garanzie, prestate al bene assicurato, non operano per i danni: a) provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni e confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; c) verificatisi in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche; d) causati da atti dolosi dell'assicurato, del Conducente o del Contraente; e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal Regolamento particolare di gara;

5 f) provocati dal Conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope; g) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; h) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; i) verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo; j) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in Polizza; k) all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari; l) verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovra a spinata o a mano o di circolazione fuori strada; m)se il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da assicurazione obbligatoria perla responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada; n) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili; o) causati da operazioni di carico e scarico; p) subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura; q) causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati; r) preesistenti al Sinistro denunciato. ART DENUNCIA DEL SINISTRO In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. ART VALUTAZIONE DEL DANNO Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l'ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata. In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione sia risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto. ART LIQUIDAZIONE DEL DANNO A) Perdita totale del veicolo In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "QUATTRORUOTE, dell'editore Editoriale Domus Spa", con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional. È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatasi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo. Qualora la Società intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società si impegna ad indicare all'assicurato. Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza. B) Danni parziali Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto dei degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini: a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; b) due anni per tutte le altre parti.

6 C) Accessori ed optional (solo per la Sezione 1 - Garanzia Incendio e Furto) Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale, purché ne sia documentato l'acquisto. In assenza di prove documentali la valutazione di ogni singolo accessorio od optional non potrà superare la somma di , limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada, nel caso in cui gli accessori e gli optional non siano singolarmente identificati in polizza, ma solo genericamente richiamati, l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di indennizzo di complessivi per annualità assicurativa. D) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'iva, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. E) Ripristino del veicolo Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso. Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'assicurato, può: 1) far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia; 2) sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente. F) Ritrovamento del veicolo ( solo per la Sezione 1 - Garanzia Incendio e Furto) L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo. Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dallo stesso. II valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà alla Società; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore sarà ripartito fra le Parti in proporzione del danno sopportato da ciascuna. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato o il proprietario del veicolo si obbliga a rilasciare alla Società la procura notarile a vendere quanto sia stato recuperato. In ogni caso, l'assicurato o il proprietario, in accordo con la Società, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto fosse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto. ART PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro sessanta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. ART ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamenti in essere

7 SEZIONE 1 - GARANZIA INCENDIO E FURTO ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 1) Beni assicurati L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da: veicolo; parti di ricambio; accessori di serie; accessori ed optional (non di serie) stabilmente fissati. Esclusivamente per autovetture e fuoristrada, l'assicurazione è operante anche in relazione ad apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, purché ne sia documentato l'acquisto. 2) Eventi assicurati Gli eventi assicurati sono: Incendio, sia totale che parziale; Azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato; Rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata; Ripristino box di proprietà dell assicurato danneggiato a seguito dell incendio dell autovettura in rimessa; Guasti (o danneggiamenti) cagionati al veicolo nella esecuzione dei reati di cui ai punti precedenti o derivanti dalla circolazione avvenuta durante l uso od il possesso abusivo del veicolo stesso. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso; per quest'ultima copertura resta a carico dell'assicurato la franchigia di cui alla tabella di seguito riportata e riferita alla Area geografica della presente convenzione: Area 1 Area 2 Area 3 Guasti cagionati dai ladri Franchigia 1500,00 Franchigia 1000,00 Franchigia 500,00 AREA 1) CE -NA AREA 2) AV-BN-SA-CT-PZ-MT-CZ-CS-RC-VV-KR-ME-SR-RG-EN-TP-PA-BA-BR-FG-LETA-MI-ROMA AREA 3) LE RIMANENTI PROVINCE ART ESCLUSIONI Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di: a) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi; c) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; d) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. Sono inoltre sempre esclusi i danni: e) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f) determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); g) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio. Per motocicli e motocarrozzette, sono inoltre esclusi i danni derivanti da: h) furto totale del veicolo, ove non ricoverato, nel caso non sia stato impiegato un efficace congegno di bloccaggio; i) furto di accessori di serie, optional ed altri accessori, parti di ricambio o singole parti se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.

8 ART DENUNCIA DEL SINISTRO Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'autorità competente subito dopo il fatto e deve darne avviso scritto all Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro dieci giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana. ART SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO In caso di sinistro totale o parziale la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile del 10% con il minimo di 1000,00 euro. In presenza di sistemi di protezione contro il furto, installati a bordo del veicolo oggetto dell'assicurazione, si procede all'applicazione dei seguenti scoperti e franchigie, in funzione della tipologia di antifurto: IMMOBILIZER: ( risarcimento sulla base del valore commerciale) Furto Totale: scop. 10% Furto Parziale: scop. 10% del valore indennizzabile con il minimo di 1000,00 Rapina: Scoperto 30% MECCANICO ( risarcimento sulla base del valore commerciale) Furto Totale: scop. 10% Furto Parziale: scop. 10% del valore indennizzabile con il minimo di 1000,00 Rapina: Scoperto 30% MECCANICO + ALLARME ANTIRAPINA ( risarcimento sulla base del valore commerciale) Furto Totale: scop. 10% Furto Parziale: scop. 10% del valore indennizzabile con il minimo di 550,00 Rapina: Scoperto 15% ALLARME ANTIRAPINA ( risarcimento sulla base del valore commerciale) Furto Totale: scop. 10% Furto Parziale: scop. 10% del valore indennizzabile con il minimo di 550,00 Rapina: Scoperto 15% con il minimo di 1000 LOCALIZZATORE SATELLITARE Furto Totale: scop. 0% Furto Parziale: scop. 10% del valore indennizzabile con il minimo di 750,00 Rapina: Scoperto 10% del valore indennizzabile con il minimo di 750,00 ANTIFURTO SATELLITARE Furto Totale: scop. 0% Furto Parziale: scop. 10% del valore indennizzabile con il minimo di 500,00 Rapina: Scoperto 10% min. 500,00 Condizioni particolari di ulteriori scoperti e franchigie, da applicarsi nei seguenti casi, ad integrazione di quelle già sopra previste: a) Ulteriore scoperto del 15% per il caso di Furto avvenuto con l'uso di chiavi autentiche/ originali (sempre che le stesse siano state oggetto di Rapina o di Furto con effrazione escluso il Furto con destrezza); b) Ulteriore scoperto del 15% per il caso di Furto/ Rapina avvenuti con l'uso della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder; c) Ulteriore scoperto del 15% con il minimo di 3.000,00 per il caso di Furto/ Rapina avvenuti nelle zone non coperte dal segnale GSM/GPRS o GPS o nel caso in cui il segnale non pervenga alla Centrale Operativa di Sicurezza

9 CONDIZIONE PARTICOLARE: Se l'autovettura fosse sprovvista dell'apparato satellitare, in quanto acquistata presso un concessionario non autorizzato all'installazione di apparati convenzionati, l'assicurazione vale dal momento del ritiro dell'autovettura sino all'installazione dell'apparato presso un Centro Convenzionato e comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ritiro dell'autovettura stessa. In tale periodo, l'assicurazione è prestata con un ulteriore scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistri indennizzabili a seguito di eventi da Furto o Rapina. Patto di riacquisto In caso di riacquisto presso lo stesso Concessionario ove è stato acquistato il veicolo non saranno applicati né scoperti né franchigie Valore a nuovo (12 mesi) Con la presente garanzia, il risarcimento relativo alle garanzie Incendio, Furto e Rapina previste dall articolo 1 avverrà al valore a nuovo del veicolo risultante dalla fattura di acquisto. Tale condizione è applicabile agli autoveicoli che alla data del sinistro risultino immatricolati da non più di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all estero. Condizione di efficacia della presente garanzia è che l assicurato dimostri di aver riacquistato, un autovettura con un valore pari o superiore indipendentemente dalla marca presso lo stesso Concessionario dal quale è stata venduta l autovettura oggetto del contratto assicurativo. ART PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se: a) sia trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione alla Società della denuncia inoltrata all'autorità competente; b) l'assicurato abbia presentato la carta di circolazione o la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. c) l'assicurato abbia consegnato all'impresa, in caso di furto o rapina senza ritrovamento, tutte le chiavi del veicolo fornite dalla casa costruttrice ovvero, in caso di contratto abbinato a presidio antifurto, tutti gli esemplari della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder forniti dal produttore/installatore del sistema antifurto (meccanico/ immobilizer/ localizzatore/ satellitare). Resta comunque fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. ART ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO Nel caso in cui nello spazio di polizza il valore assicurato sia indicato in cifra, l'adeguamento dello stesso avverrà in occasione di ciascun rinnovo annuale solo dietro esplicita richiesta del Contraente; la Società provvederà alla sostituzione del contratto e all'aggiornamento del premio. ART CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI a). Rinuncia al diritto di surrogazione dell'assicuratore La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art del Codice Civile, nei confronti del locatario per i danni subiti dal veicolo a seguito di sinistro Incendio e/o Furto. b). Roulottes (Caravans) Campers (Auto-Caravans) Dalle garanzie di polizza, s'intende esclusa tutta l'attrezzatura non stabilmente incorporata ed in ogni caso quella non di normale dotazione anche se fornita dalla casa costruttrice. c). Dimezzamento dello Scoperto Furto (per autovetture) A parziale deroga dell'art. 1.4 "Scoperto a carico dell'assicurato", lo scoperto da applicarsi sull'eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza sarà ridotto del 50% (fermo il minimo se previsto ) al verificarsi di tutte le due seguenti condizioni: 1. che l'asportazione dell'autovettura assicurata sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni,in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi; 2. che il Contraente, secondo le ipotesi, provi l'avvenuta forzatura dei congegni di chiusura dei locali ove l'autovettura era custodita ovvero presenti la ricevuta di pagamento, rilasciata dall'autorimessa o parcheggio, attestante la presa in deposito dell'autovettura.

10 d). Ricorso Terzi da Incendio (per autovetture) La Garanzia è estesa, con il limite massimo di ,00 per sinistro ed anno assicurativo, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione. L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. e) Ripristino box (per autovetture) La Società, rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale di proprietà dell assicurato danneggiato a seguito dell Incendio dell autovettura in rimessa. Il rimborso è effettuato fino a concorrenza di ,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. Art "GARANZIA ESTESA" VALIDA SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA 1) Rinuncia al diritto di Surrogazione Oltre ai casi d'esclusione previsti dalla legge, la Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi e per gli effetti dell'art del Codice Civile, anche nei confronti del conducente, del locatario e,in ogni caso, di chi ha in uso o in custodia il veicolo, per i danni subiti da quest'ultimo a seguito d'incendio e/o Furto. 2) Danni da incendio provocati da Eventi Socio-Politici A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile del 10% con il minimo di 250 euro. 3) Danni del veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate La Società indennizza l'assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. 4) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il rifacimento degli stessi. Nel caso ciò non fosse possibile, la Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema elettronico antifurto. La garanzia è prestata con il limite massimo di 200,00 per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute. 5) Atti vandalici a seguito di furto totale A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione,nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici. 6) Spese per duplicazione della Patente di guida e nuova immatricolazione La Società, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della Patente di guida dell'assicurato, rimborsa le spese sostenute per la duplicazione del documento; in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione o del certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione del veicolo, rimborsa le spese sostenute per la nuova immatricolazione. Il limite dell'indennizzo è stabilito in 300,00 per sinistro. 7) Ripristino box (per autovetture) La Società, rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale di proprietà dell'assicurato danneggiato a seguito dell'incendio dell'autovettura in rimessa. Il rimborso è effettuato fino a concorrenza di ,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. 8) Spese di immatricolazione (per autovetture) La Società rimborsa all'assicurato, in caso di Incendio e Furto totale, le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto della nuova autovettura. La garanzia è prestata sino a concorrenza di 300,00 per ogni sinistro. Art "GARANZIA PLUS" VALIDA SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA La copertura comprende esclusivamente le seguenti garanzie che sono disciplinate nell'articolo precedente: 1) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi 2) Spese per duplicazione della Patente di guida e nuova immatricolazione

11 3) Spese di immatricolazione (per autovetture) SEZIONE 2 GARANZIA CRISTALLI ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'Assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi. L'Assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Società rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione. ART ESCLUSIONI L'Assicurazione non è operante per: a) rigature, segnature, scheggiature e simili; b) danni causati da caduta di neve o grandine; c) danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; d) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; e) danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge; f) danni derivanti da dolo del Contraente, dell'assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo). ART LIQUIDAZIONE DEL DANNO Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo indicato nello spazio di polizza, per annualità assicurativa. SEZIONE 3 GARANZIA KASKO ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: a) urto; b) collisione con altri veicoli a motore, identificati mediante targa propria, anche se in sosta; c) uscita di strada; d) ribaltamento. L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional, il cui prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato, ad eccezione in ogni caso degli apparecchi audio-fono-visivi. ART ESCLUSIONI Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di: a) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, in ogni modo determinatosi; d) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere. Sono inoltre sempre esclusi i danni: e) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f) determinati da dolo del Contraente, dell'assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, g) riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); h) causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico; i) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; j) causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; k) subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti

12 dalla legge; subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada; l) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina. ART EVOLUZIONE DEL PREMIO La presente garanzia è inscindibilmente legata alla presenza della "Garanzia Incendio e Furto. Il premio è quindi determinato, ed è adeguato ad ogni rinnovo contrattuale, in base al valore del veicolo assicurato, corrispondente a quello dell'incendio e Furto. ART RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo. ART SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO In caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza. SEZIONE 4 GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli a motore identificati. ART ESCLUSIONI Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di: a) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) sviluppo, controllato o meno, d'energia nucleare o radioattività, in ogni modo determinatosi; d) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere. Sono inoltre esclusi i danni: e) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f) determinati da dolo del Contraente, dell'assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); g) causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico; h) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; i) causati direttamente da caduta di neve, di grandine o d'oggetti di qualsiasi genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; j) subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante d'altri requisiti prescritti dalla legge; k) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada; l) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina. ART EVOLUZIONE DEL PREMIO La presente garanzia è inscindibilmente legata alla presenza della "Garanzia Incendio e Furto". Il premio è quindi determinato, ed è adeguato ad ogni rinnovo contrattuale, in base al valore del veicolo assicurato, corrispondente a quello dell'incendio e Furto. ART RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

13 ART DENUNCIA DEL SINISTRO Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve riportare il numero di targa o, se veicolo non soggetto a immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico, il numero di telaio del veicolo con il quale è avvenuta la collisione. ART SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO In caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza. SEZIONE 5 GARANZIA EVENTI NATURALI - SOCIO/POLITICI ED ATTI VANDALICI 5.A GARANZIA SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI Art Oggetto dell'assicurazione A parziale deroga dell'art. 2, 1 comma delle Condizioni Generali di Assicurazione della Garanzia Incendio e Furto, la Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli stessi eventi di cui al primo comma. La Società garantisce l'indennizzo dei danni causati da atti vandalici anche se non avvenuti a seguito di "eventi socio politici". Art Esclusioni La garanzia non è operante nel caso in cui l'assicurato o il conducente del veicolo abbiano preso parte agli eventi in conseguenza dei quali si è verificato il danno. Art Scoperto e franchigia In caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dello scoperto del 10% minimo 750. Art Denuncia del sinistro Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di sinistro determinato da evento socio-politico, la comunicazione deve essere preceduta da una denuncia presentata all'autorità competente subito dopo il fatto. 5.B GARANZIA EVENTI NATURALI Art Oggetto dell'assicurazione A parziale deroga dell'art. 2, 1 comma delle Condizioni Generali d'assicurazione Incendio e Furto, in conseguenza d'eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, grandine, esplosioni naturali e fenomeni naturali in genere, la Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'autoveicolo assicurato nel caso di mancata dichiarazione da parte delle autorità competenti dello "stato di calamità. Art Scoperto e franchigia In caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dello scoperto del 10% minimo 750. CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio Fin Broker srl Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'assicurata per il tramite del suddetto Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria. Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza

14 Appendice A Estensione Valore a Nuovo 24 Mesi Formula TOP: In caso di danno totale al veicolo che si sia verificato entro 24 mesi dalla data riportata sulla fattura d acquisto, l'indennizzo liquidabile sarà pari al Valore a nuovo, a patto che: - il veicolo assicurato sia stato acquistato entro 180 giorni dalla data di prima immatricolazione; - l Assicurato proceda al rimpiazzo del veicolo presso la medesima concessionaria d auto presso cui il Veicolo è stato acquistato. - La garanzia sia stata regolarmente riportata sul certificato di Polizza - La durata della polizza sia di almeno 24 mesi In deroga a quanto riportato dalle Condizioni Generali di Assicurazione il pagamento dell indennizzo sarà effettuato azzerando le franchigie e/o degli scoperti indicati in Polizza, con la sola eccezione della Rapina ove le franchigie e/o degli scoperti restano come da Condizioni Generali di Assicurazione. In ogni caso la Società non riconoscerà indennizzo superiore alla Somma Assicurata indicata sul Certificato di Polizza. N.B.: Tale estensione è una garanzia a pagamento, che deve essere esplicitamente richiesta e corrisposta all Assicuratore all atto della sottoscrizione del contratto di polizza. Appendice B Opzione Rimpiazzo Veicolo Formula GAP: In caso di danno totale al veicolo che si sia verificato entro 60 mesi dalla data riportata sulla fattura d acquisto l'indennizzo liquidabile sarà riconosciuto, in deroga a quanto riportato dalle condizioni generali di polizza, senza l applicazione di franchigie e/o scoperti, a patto che: - il veicolo assicurato sia stato acquistato entro 180 giorni dalla data di prima immatricolazione; - l Assicurato proceda al rimpiazzo del veicolo presso la medesima concessionaria d auto presso cui il Veicolo è stato acquistato. - La garanzia sia stata regolarmente riportata sul certificato di Polizza - La durata della polizza sia di almeno 24 mesi La presente opzione non è prestata per le regioni: Campania, Puglia,Calabria e Sicilia a meno di deroga espressa approvata dall Assicuratore. In ogni caso la Società non riconoscerà indennizzo superiore alla Somma Assicurata indicata sul Certificato di Polizza. N.B.: Tale opzione è una garanzia a pagamento, che deve essere esplicitamente richiesta e corrisposta all Assicuratore all atto della sottoscrizione del contratto di polizza.

15 Iscritta nell'albo delle Imprese assicuratrice nell'elenco II n.01219, Codice IVASS Imprese P.Iva AUTOVETTURE ED AUTOCARRI Contratto di Assicurazione dei rami Danni: NOTA INFORMATIVA AL CLIENTE (art. 185 D. Lgs. 209/05) Incendio e Furto, Kasko, Collisione e garanzie accessorie. Edizione giugno 2014 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall Ivass, ma il suo contenuto non e soggetto alla preventiva approvazione di Ivass. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 67 del codice del consumo, tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, salvo diverso accordo tra le parti, in lingua italiana. GLOSSARIO ACCESSORIO - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata: a) Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di base di listino. b) Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino. c) Accessorio aggiuntivo (non di serie) o after market, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate. ANTIFURTO SATELLITARE - Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS. APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari. ASSICURATO - Il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto. ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione. ASSISTENZA L aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. ATTO VANDALICO - Danneggiamento o deturpamento del veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale. BAGAGLIO - Valigie, borse, sacchi, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo a loro contenuto. BENEFICIARIO - Se diverso dall'assicurato, la persona fisica o giuridica, a favore della quale va eseguita la prestazione assicurativa. CENTRALE OPERATIVA DI SICUREZZA - È la struttura indicata nel frontespizio di polizza che provvede alla gestione del servizio relativo al sistema di sicurezza satellitare installato sul veicolo. CERTIFICATO DI COLLAUDO - Il documento rilasciato dall'installatore che attesta l'installazione ed il corretto funzionamento del sistema di sicurezza satellitare. CESSAZIONE DEL RISCHIO vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione del veicolo dalla circolazione. CODICE DELLE ASSICURAZIONI (C.d.A.) - Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209 e successivi regolamenti di esecuzione. COMPAGNIA - HASICSKA VZAJEMNA POJIST OVNA, A.S. Sede: Rimska 2135/45, n PRAHA 2 - IC p.i. IT C.F. IT Immatricolata nel registro di commercio tenuto dal Tribunale Municipale di Commercio a Praga, sez. B inserto 2742 di seguito denominata H.V.P. CONTRAENTE - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione. DANNO - Diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro. DANNO PARZIALE - Danno le cui spese di riparazione sono inferiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro. DANNO TOTALE - Danno le cui spese di riparazione sono uguali o superiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro. DECORRENZA - Data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto. DEGRADO - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

16 Iscritta nell'albo delle Imprese assicuratrice nell'elenco II n.01219, Codice IVASS Imprese P.Iva FAMIGLIA - Il nucleo familiare del contraente e del proprietario del veicolo assicurato, compresa la famiglia di fatto, come risultante dal certificato di stato di famiglia. FASCICOLO INFORMATIVO E il documento predisposto dall Impresa di Assicurazione da consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Fascicolo informativo contiene la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le condizioni di assicurazione ed il modulo di proposta se previsto. FRANCHIGIA - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato per ciascun sinistro. FURTO - Sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene perpetrato al fine di trarne profitto per sé o altri. IMPRESA DI ASSICURAZIONE - La società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta. - HASICSKA VZAJEMNA POJIST OVNA, A.S. Sede: Rimska 2135/45, n PRAHA 2 - IC p.i. IT C.F. IT Immatricolata nel registro di commercio tenuto dal Tribunale Municipale di Commercio a Praga, sez. B inserto 2742 di seguito denominata H.V.P. INCENDIO - La combustione con sviluppo di fiamma al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e propagarsi. INDENNIZZO - La somma dovuta dall'impresa all'assicurato, in caso di sinistro. IMMOBILIZER/ ALLARME - Apparecchiatura, fornita di serie o after market, che a mezzo di ingegno meccanico e/o elettronico, non consente l'avvio del motore se non per il tramite unico del mezzo di riconoscimento specifico (es. chiave codificata o transponder). INTERMEDIARIO - Il broker di assicurazione cui è assegnato il contratto: FIN-BROKER S.r.l. P.I Iscrizione intermediari B Via Riviera di Chiaia, Napoli (NA) l intermediazione di polizze assicurative, rivestendo la FIN BROKER S.R.L. la qualifica di Intermediario Wholesale IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. POLIZZA - Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione. PREMIO - La somma dovuta dal Contraente all'impresa. RAPINA - Sottrazione del bene assicurato, mediante violenza o minaccia, a colui che lo detiene perpetrato ai fine di trarne profitto per sé o altri. REGOLA PROPORZIONALE - Criterio in base alla quale la Società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso. RISCHIO - Il bene assicurato. Probabilità che si verifichi l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. SCOPERTO - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza. SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. SISTEMA DI SICUREZZA "SATELLITARE" - L'apparecchiatura elettronica installata sul veicolo (dotata di sistema di localizzazione satellitare e di altri apparati collegati, indicati sul verbale di collaudo, atti a rilevare effrazioni e ad impedire il furto del veicolo) in grado di comunicare con la centrale operativa di sicurezza. VALORE COMMERCIALE - Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza. VALORE DI LISTINO A NUOVO - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'iva (salvo che all'assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge). VEICOLO - Autovetture ad uso privato, e/o noleggio e/o promiscuo. Autocarri trasporto cose/persone fino a ql. 35 di peso a pieno carico ad uso privato/terzi e/o noleggio. Autocarri trasporto cose oltre ql. 35 a pieno carico, rimorchi, macchine operatrici. Autobus, esclusa locazione senza conducente e veicoli speciali.

17 Iscritta nell'albo delle Imprese assicuratrice nell'elenco II n.01219, Codice IVASS Imprese P.Iva INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1. INFORMAZIONI GENERALI HASICSKA VZAJEMNA POJIST OVNA, A.S. Sede: Rimska 2135/45, n PRAHA 2 - IC p.i. IT C.F. IT Iscritta nel registro di commercio tenuto dal Tribunale Municipale di Commercio a Praga, sez. B inserto 2742 di seguito denominata H.V.P. La compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al Codice dell IVASS. Rappresentata fiscalmente in ITALIA dalla NEW INSURANCE SERVICE SPA come previsto dalla legge Italiana n 1216 del attraverso l amministratore unico Dott. Alberto Sarno. Sede: via Riviera di Chiaia n 257 NAPOLI - P.I Di seguito denominata NIS. Responsabile ufficio Legale Avv.to Antonio Salemme nato a Bacoli (NA) il 05/12/1954 e residente in Bacoli (NA) in via Gaetano De Rosa 38, munito di procura speciale con i poteri di rappresentare H.V.P. nella gestione sinistri e nella liquidazione degli stessi, nonché di attestare la validità dei contratti stipulati dall impresa in regime di Libera Prestazione di Servizi 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA. I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell impresa sono relativi all ultimo bilancio approvato il Il Capitale Sociale interamente versato è pari a Czk ,00 diviso in n azioni ordinarie nominative dematerializzate del valore nominale di Czk 94,00 cadauna. La compagine sociale della HASICSKA VZAJEMNA POJIST OVNA, A.S è composta da : 1) Association of firemen of Bohemia, Moravia and Silesia detentore di Czk ,00 corrispondenti al 75% del Capitale Sociale; 2) Moravia Banka detentrice di Czk ,00 corrispondenti al 18,30% del Capitale Sociale. 3) Small Shareholders detentori di Czk ,00 corrispondenti al 6,70 del Capitale Sociale. L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 1,19. Per la consultazione degli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell impresa come sopra rappresentata derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, si rimanda al sito internet costantemente aggiornato. Eventuali aggiornamenti o modifiche delle informazioni derivanti da innovazioni normative, saranno oggetto di apposita appendice integrativa alla Nota Informativa e contestuale comunicazione scritta al Contraente. Ciò al fine di rendere pubblico quanto approvato da ultimo nell Assemblea dei Soci , in osservanza al Reg. IVASS, già Isvap, 35/2010, precisando che l Autorità di Vigilanza concede la possibilità alle Imprese di dare notorietà agli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell Impresa derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, rimandando al sito internet costantemente aggiornato. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI I danni per i quali la compagnia offre la propria copertura sono quelli derivanti da Incendio e/o furto del veicolo assicurato, collisione con veicoli identificati, collisione generica, uscita di strada, urto, ribaltamento. Sono previste particolari fattispecie il cui verificarsi determina la non operatività totale o parziale della copertura. Sono inoltre previsti casi in cui la copertura si intende sospesa o annullata. In caso di sinistro, dall importo indennizzabile potranno essere detratti scoperti e franchigie eventualmente pattuiti. Esempio: consideriamo un veicolo assicurato per la garanzia Incendio/Furto con scoperto 10% minimo 500,00, che sia stato oggetto di furto. L importo liquidabile sarà calcolato partendo dal valore commerciale del veicolo in base ai listini contrattualmente indicati applicando a tale valore la decurtazione con il valore più elevato tra scoperto percentuale e franchigia. Valore veicolo ,00 Franchigia 500,00 Scoperto 10% 2.000,00 Importo liquidato ,00 4. LEGGE APPLICABILE La Compagnia propone di applicare ai contratti che verranno stipulati la Legge Italiana. ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. N 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il Contratto ad una legislazione diversa da quella Italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alla assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento Italiano. 5. DURATA DEL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Se non disposto diversamente nel modulo di polizza, il contratto ha validità annuale e in mancanza di disdetta è prorogato per un altro anno e così successivamente.

18 Iscritta nell'albo delle Imprese assicuratrice nell'elenco II n.01219, Codice IVASS Imprese P.Iva PAGAMENTO Il pagamento del premio può essere annuale, semestrale, unico e anticipato e può essere soggetto a regolazione premio. 7. DIRITTO DI RECESSO La polizza prevede, in caso di sinistro, il diritto di recesso sia per il singolo Assicurato sia per la Compagnia 8. REGIME FISCALE Al contratto verrà applicata l aliquota fiscale del 13,5%. 9. RECLAMI Eventuali reclami riguardante il presente rapporto contrattuale o la gestione del relativo sinistro devono essere inoltrati per iscritto alla compagnia assicuratrice: A NEW INSURANCE SERVICES SPA UFFICIO RECLAMI Numero Verde Via Riviera di Chiaia, Napoli in persona del responsabile servizio sinistri avv.to Antonio Salemme nato a Bacoli (NA) il 05/12/1954 e residente in Bacoli (NA) in via Gaetano De Rosa 38, munito dei poteri di rappresentare H.V.P. nella gestione sinistri e della liquidazione degli stessi, nonché di attestare la validità dei contratti stipulati dall impresa in regime di Libera Prestazione di Servizi. E/o HASICSKA VZAJEMNA POJIST OVNA, A.S. Sede: Rimska 2135/45, n PRAHA 2 - IC p.i. IT C.F. IT Immatricolata nel registro di commercio tenuto dal Tribunale Municipale di Commercio a Praga, sez. B inserto 2742 di seguito denominata H.V.P. La compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al Codice dell IVASS. Rappresentata fiscalmente in ITALIA dalla NEW INSURANCE SERVICE SPA come previsto dalla legge Italiana n 1216 del Sede: via Riviera di Chiaia n 257 NAPOLI P.I Di seguito denominata NIS. Qualora l esito del reclamo non sia ritenuto accettabile o in caso di assenza di riscontro da parte della compagnia nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all IVASS, servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA, corredando l esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato. 10. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO L impresa di assicurazioni si impegna nei confronti del contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche della normativa, successive alla comunicazione del contratto. H.V.P. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella presente nota informativa. Il Rappresentante Legale

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