COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

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1 Prot. n 669 Salerno, lì 18 Giugno 2012 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 106/2012. Contribuenti minimi. D.L. n. 98 del 6 Luglio 2011 (manovra estiva 2011), convertito nella Legge n. 111 del 15 Luglio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 Luglio Ulteriori considerazioni e contributi. Colleghi, per opportuna conoscenza, facendo espresso riferimento alla Circolare n 86/2011 del 27 Dicembre 2011 di questo Collegio, con la presente si comunica a tutti Voi che l art. 27 del D.L. n. 98/2011 si inserisce nel cosiddetto regime dei contribuenti minimi disciplinato all art. 1, commi da 96 a 117, della Legge N. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) per rinnovarlo. Ed in particolare, l applicazione dell istituto de quo viene resa più restrittiva attraverso la limitazione di alcuni dei benefici collegati al predetto regime ad una più ristretta cerchia di soggetti rispetto a quelli che potevano risultare beneficiari in base alle norme recate dai commi dell art. 1 della Legge N. 244/ Disciplina generale 2. Condizioni per accedere 3. Soggetti interessati 4. Imposta sostitutiva 5. Durata del regime 6. Semplificazioni contabili 7. Soggetti ammessi ed esclusi 8. Semplificazioni per gli esclusi

2 9. Chiarimenti dell agenzia delle entrate 10. Circolare n. 17/E del 30 Maggio Regime dei vecchi minimi Soggetti interessati Soggetti esclusi 1. Disciplina generale L art. 27 del D.L. n. 98 del 6 Luglio 2011 (manovra estiva 2011), convertito in Legge n. 111 del 15 Luglio 2011, ed, infine, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 Luglio 2011, prevede che, a decorrere dallo scorso 1^ Gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cd. contribuenti minimi si applica, per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi, soltanto alle persone fisiche che intraprendono un attività d impresa, arte o professione o che l abbiano intrapresa dopo il 31 Dicembre Restano confermate le semplificazioni e le agevolazioni precedenti, ma sarà possibile farne parte soltanto nell anno di inizio dell attività e nei quattro anni successivi: in totale, quindi, cinque anni. Una novità importante è stata introdotta dalla legge di conversione e riguarda i giovani, che potranno rimanere nel dei minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 35 anno di età. In questo modo l'agevolazione, pur mantenendo un carattere di temporaneità, risulta applicabile per un maggior periodo di tempo a favore di soggetti di giovane età. L appetibile incentivo del forfait fiscale nella misura del 5% complessivo per le imprese costituite dai giovani per i primi 5 anni di attività l imposta sostitutiva dell imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell articolo 1 della Legge N. 244/2007 del 20% è ridotta al 5%, intende, così, favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro. 2. Condizioni per accedere Per accedere al nuovo regime è necessario:

3 - Non aver esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, un arte o professione o un attività di impresa, anche nell ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali. Rileva l effettivo esercizio dell attività e non la semplice apertura della partita iva (circolare 1/E del 2001); - Non proseguire l attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (compresa la collaborazione coordinata e continuativa), fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni (anche qualora per la stessa sia stata aperta la partita. IVA). Tale causa ostativa si verifica quando le attività presentano il medesimo contenuto economico e si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi (circolare 8/E del 2001), mentre non assume rilievo il precedente svolgimento di un attività di lavoro autonomo occasionale (risoluzione 239/E del 2009); - Non proseguire un attività d impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori a 30 mila euro Chiaro il senso antielusivo di quest ultima preclusione. Non si può diventare minimi continuando di fatto a svolgere la stessa attività di lavoro autonomo o dipendente svolta fino a pochi giorni prima. 3. Soggetti interessati - ammesse a fruire del nuovo regime dei minimi le persone fisiche che: A) hanno iniziato, a decorrere dal 1^ Gennaio 2012, un attività d impresa o una professione; B) l hanno avviata a partire dal 1^ Gennaio Imposta sostitutiva L aliquota dell imposta sostitutiva che si applica sul reddito dei soggetti che si avvalgono del regime dei minimi è stata ridotta dal 20 al 5 per cento.

4 Regole sino al 31 Dicembre 2011 Regole dal 1 Gennaio % sul reddito determinato secondo apposite regole che sostituisce l Irpef, le addizionali, l Irap e l Iva 5% sul reddito determinato secondo apposite regole che sostituisce l Irpef, le addizionali, l Irap e l Iva 5. Durata del regime Un ulteriore limitazione introdotta dal D.L. n. 98/2011 riguarda la durata del regime agevolativo che trova applicazione <<per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi>>. Dallo scorso 1^ Gennaio 2012, il nuovo regime si applica al massimo per 5 anni o anche oltre se il soggetto ha meno di 35 anni di età. Sino ad oggi, il regime non era soggetto a scadenza : in altre parole, in presenza dei requisiti richiesti, si poteva rimanere tra i minimi a vita. Ciò, a partire dal 1^ Gennaio 2012, non sarà più possibile. 6. Semplificazioni contabili I contribuenti minimi sono inoltre esonerati: - dall applicazione degli studi di settore; - dagli adempimenti Iva (registrazione delle fatture, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri); le fatture devono essere infatti emesse senza l addebito dell Iva e l imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito; - dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall invio degli elenchi clienti e fornitori.

5 Gli unici obblighi sono quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi, e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti. 7. Soggetti ammessi ed esclusi In altri termini, come si chiarirà meglio in seguito, viene instaurato un doppio binario, cosicché a partire dallo scorso 1^ Gennaio 2012 (data di inizio di efficacia del nuovo regime) solo una parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 della Legge N. 244/2007 potrà beneficiare dell imposta sostituiva dell imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nonché dell esclusione dagli studi di settore. Come noto l'articolo 1, commi da 96 a 117, della Finanziaria per il 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, N. 244) aveva introdotto un regime agevolato per le persone fisiche che svolgono attività artistica, professionale o di impresa in dimensioni ridotte (ricavi o compensi non superiori a 30 mila euro nell'anno precedente). Il regime in questione prevede(va), oltre a semplificazioni contabili, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 20%, l'esclusione dall'iva e l'esenzione dall'irap. La disposizione introdotta con la manovra permette di continuare a fruire del regime agevolato fino a quando permangano i requisiti soggettivi di applicazione ovvero fino quando il contribuente non opti per il regime ordinario. La novità riguarda invece la limitazione, che a decorrere dallo scorso 1 Gennaio 2012, dell'ambito soggettivo di applicazione del regime che sarà destinato solo a coloro che intraprendono una nuova attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 Dicembre Per questi ultimi, che hanno iniziato la propria attività solo successivamente all'introduzione del regime dei minimi, l'applicazione del nuovo regime, a decorrere dal 1 Gennaio 2012, non potrà eccedere il periodo d'imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l'attività nel 2011.

6 Viceversa un po più di attenzione va prestata per tutti coloro che hanno aderito al regime dei minimi a decorrere dall anno di entrata in vigore dello stesso, ovvero dall anno 2008 o dai successivi. Per questi soggetti occorrerà infatti effettuare una prima valutazione sulla data non tanto di accesso al regime dei minimi quanto di avvio dell attività d impresa o di lavoro autonomo. Ora se la stessa sarà antecedente al 31 dicembre 2007 questi soggetti saranno automaticamente esclusi dal nuovo regime ad aliquota super agevolata con decorrenza dal 1^ Gennaio Se invece l attività sarà stata intrapresa nel corso del 2008 o negli esercizi successivi si tratterà a quel punto di verificare, ai fini della permanenza o meno nel nuovo regime e dei periodi d imposta usufruibili, sia gli ulteriori requisiti previsti nel secondo comma dell art. 27 del D.L. n. 98/2011 sia il computo del quinquennio utile. Andranno distinti: - il nuovo regime dei minimi, che prevede più paletti per l accesso e quindi sarà riservato soltanto ai soggetti che avviano l attività o l hanno già avviata a partire dal 1^ Gennaio 2008 e che si applica nell anno di inizio dell attività e nei quattro anni successivi; - il regime semplificato residuale, destinato ai contribuenti in possesso dei requisiti per fruire del vecchio regime dei minimi ma non di quelli necessari per accedere al nuovo, che godranno di alcune facilitazioni ma non della tassazione light sui redditi. 8. Semplificazioni per gli esclusi Particolari semplificazioni invece per coloro che, pur avendo i vecchi requisiti, ma non quelli previsti dalla norma in vigore dal 2012, non potranno più applicare il regime dei minimi. Ciò poiché dal 1^Gennaio 2012 il regime dei minimi è utilizzabile solo dalle persone fisiche che intraprendono un attività d'impresa, arte o professione o che l hanno intrapresa dopo il 31 Dicembre 2007.

7 Il nuovo regime escluderà inevitabilmente quegli imprenditori e professionisti che fino ad ora hanno beneficiato di agevolazioni molto vantaggiose. La manovra però non si è dimenticata di loro, prevedendo comunque una serie di obblighi a cui corrisponde una serie di esoneri. In particolare, tali soggetti sono esonerati dalla registrazione e tenuta di scritture contabili, dalla liquidazione e versamento periodico dell IVA, nonché dal pagamento dell IRAP. Di contro però sorgono in loro capo nuovi obblighi; conservare i documenti, fatturare e certificare i corrispettivi, versare l Iva nella dichiarazione annuale, applicazione degli studi di settore, nonché pagare l IRPEF ordinaria. Si attendono comunque maggiori delucidazioni da parte del direttore dell Agenzia delle Entrate che, si spera, grazie ai suoi provvedimenti, consentirà di distinguere appieno i confini tra il regime degli ex contribuenti minimi e il regime dei nuovi. 9. Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Provvedimento n /2011: Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 Luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 2011, N Possono fruire del nuovo regime anche i soggetti che hanno in precedenza optato per il regime ordinario o per quello delle nuove iniziative produttive; non saranno soggetti allo spesometro; si considera nuova l attività che prosegue quella precedentemente svolta in qualità di dipendente se il lavoratore ha perso il lavoro o è in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà; una volta fuoriusciti dal regime non è possibile rientrarvi; i ricavi o compensi non saranno assoggettati più a ritenuta d acconto, quindi, dovranno essere modificate le fatture già emesse, se non verranno pagate entro il Provvedimento n /2011: Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 Luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 2011, N. 111.

8 Vengono definiti con chiarezza i requisiti per poter entrare nel regime agevolato dei contribuenti minimi dal 2012, in particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito. Chi non potrà più essere minimo dal 2012, passando automaticamente nel nuovo regime dei residuali, potrà optare non solo per il regime contabile ordinario, ma anche per la contabilità semplificata. I vecchi minimi, che non rientreranno nel nuovo regime dei super minimi con il forfait del 5%, dallo scorso 1^ Gennaio 2012 sono tornati ad essere contribuenti normali ai fini IVA, eseguendo solo il conguaglio IVA, a debito o a credito, in sede di liquidazione annuale, e saranno contribuenti semplificati ai fini IRPEF. La determinazione del reddito sarà analitica, ricavi meno costi per le imprese, compensi meno spese per i professionisti, e il reddito sarà soggetto alle normali aliquote. I vecchi minimi saranno anche soggetti al controllo induttivo degli studi di settore. 10. Circolare n. 17/E del 30 Maggio 2012 Il regime fiscale semplificato per i cd. contribuenti minimi si applica, per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi, soltanto alle persone fisiche che intraprendono un attività d impresa, arte o professione o che l abbiano intrapresa dopo il 31 Dicembre A questo proposito, per determinare l inizio di una nuova attività bisogna considerarne l esercizio effettivo. Quindi, ad esempio, non basta aprire semplicemente la partita IVA, ma contano, piuttosto, l acquisto di beni strumentali o destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi, tutti passi necessari all allestimento dell attività. Coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del

9 trentacinquesimo anno di età. Novità importante che è stata introdotta dalla legge di conversione e riguarda i giovani, che potranno rimanere nel regime dei minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 35 anno di età. In questo modo l'agevolazione, pur mantenendo un carattere di temporaneità, risulta applicabile per un maggior periodo di tempo a favore di soggetti di giovane età. Per quanto tempo e come si caratterizza il regime agevolato introdotto dal D.L. 98/2011 : questi alcuni chiarimenti forniti dalla Circolare n. 17/E del 30 Maggio, dall Agenzia delle Entrate. Nello specifico, l accesso al nuovo regime è ammesso a condizione che: 1) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare: - occorre far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l inizio della nuova attività. 2) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni: - l indagine diretta ad accertare la novità dell impresa va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. La preclusione ha finalità antielusive ed è volta ad evitare che si continui, di fatto, ad esercitare una precedente attività, modificandone unicamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime.

10 - l esistenza del requisito va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolte in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, le forme di lavoro precario, come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, non precludono l accesso al regime, considerata la loro marginalità economica e sociale. Quest ultima, come chiarisce la circolare, sussiste se il lavoro precario è svolto per un periodo di tempo che non supera la metà del triennio precedente l inizio dell attività. - non è consentito l accesso al regime se si intende avviare l attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento; - la preclusione non opera se il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà; 3) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a uro: - l indagine deve essere effettuata in relazione al periodo di imposta precedente a quello del riconoscimento del beneficio; ne consegue che, in caso di prosecuzione dell attività, il cessionario o l erede possono applicare il regime fiscale di vantaggio solo se in quell anno il cedente o il de cuius avevano conseguito ricavi in misura inferiore o pari al limite imposto dalla norma in esame. I contribuenti che hanno iniziato un attività dal 1^ Gennaio 2012 e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicare la circostanza barrando l apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività. È in regola chi, avendo presentato la dichiarazione prima che venisse approvato il modello con la casella ad hoc per i nuovi minimi, ha barrato la casella relativa ai vecchi minimi.

11 Coloro che, invece, hanno aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall emanazione della circolare. Chi ha iniziato l attività dopo il 31 Dicembre 2007 e vuole passare, dada quest anno 2012, al nuovo regime fiscale di vantaggio, non è tenuto ad alcuna comunicazione, se fino al 31 Dicembre 2011 ha applicato il regime dei minimi. 11. Regime dei vecchi minimi Il regime dei contribuenti minimi previsto dalla Legge finanziaria per il 2008, Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, all'art. 1, commi da 96 a 117, è una opportunità introdotta dal fisco per i liberi professionisti che rispettano alcune condizioni e requisiti e a cui sono concesse delle agevolazioni fiscali attraverso l applicazione di una imposta sostitutiva del 20% sui ricavi ed una riduzione degli oneri amministrativi con l esenzione della compilazione di alcuni registri. Una imposta sostitutiva secca del 20% a titolo di IRPEF, IRES, IVA ed IRAP e questo significa appunto che sostituirà le altre imposte pagando solo il 20% Soggetti interessati Possono usufruire del regime per i contribuenti minimi esclusivamente le imprese individuali (anche imprese familiari) e le persone fisiche che esercitano arti o professioni alle seguenti condizioni (art. 1, comma 96, Legge N. 244/2007). Nell'anno solare precedente: -non hanno conseguito ricavi ovvero non hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, a uro; - non hanno effettuato cessioni all'esportazione. Per le cessioni all'esportazione si devono utilizzare i criteri dettati ex art. 6 D.P.R. n. 633/1972 per individuare il momento di

12 effettuazione delle prestazioni che sono la consegna o spedizione per i beni mobili e la stipula dell'atto per gli immobili; - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso ex art. 61 e segg. D.Lgs. n. 276/2003; - non hanno erogato utili ad associati in partecipazione. Nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto, locazione, leasing, per un ammontare complessivo superiore a uro. Per acquisto di beni strumentali si devono utilizzare i criteri dettati ex art. 6 D.P.R. n. 633/1972 per individuare il momento di effettuazione delle prestazioni che sono la consegna o spedizione per i beni mobili e la stipula dell'atto per gli immobili Soggetti esclusi Tra i soggetti esclusi (art. 1, comma 99, Legge N. 244/2007), non possono usufruire del regime agevolato per i contribuenti minimi: - le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva; -i soggetti non residenti; - i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53 comma 1, D.L. n. 331/1993; - gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che sono soci di società di persone, associazioni professionali, s.r.l. L occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI

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