Fattura nuovi contribuenti minimi (a decorrere dal 1 gennaio 2012)
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- Agostina Ricciardi
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1 Fattura nuovi contribuenti minimi (a decorrere dal 1 gennaio 2012) A decorrere dal 1 gennaio 2012 i contribuenti che potranno optare per il nuovo regime dei minimi (per le caratteristiche della nuova agevolazione fiscale si veda la tabella sotto riportata) dovranno emettere, così come accadeva fino al 31 dicembre 2011, fatture senza applicazione dell IVA indicando nella stessa Operazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi , legge n. 244/2007, come modificata dall art. 27, d.l. n. 98/2011 e, pertanto, non soggetta ad IVA né a ritenuta d acconto ai sensi del Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate n del 22 dicembre Dalla descrizione sopra riportata si evince, inoltre, che l operazione non sarà soggetta a ritenuta d acconto. Al riguardo, il contribuente, prima di porre in essere l operazione, dovrà rilasciare un apposita dichiarazione (si veda esempio sotto riportato) alla controparte in cui si attesta l applicazione del regime dei nuovi minimi. Dichiarazione di esonero dall applicazione della ritenuta d acconto Il sottoscritto nato a il residente in C.F. P.IVA dichiara che si avvale del regime agevolato dei nuovi minimi di cui all art. 1, della legge n. 244/2007, come modificato dall art. 27 del d.l. n. 98/2011; richiede la non applicazione della ritenuta d acconto sulla somma percepita dato che la somma è assoggettata ad imposta sostitutiva. Data (sottoscrizione) SOGGETTI INTERESSATI DALL'AGEVOLAZIONE REQUISITI Unicamente le persone fisiche che intraprendono un attività d impresa, arte o professione. Attenzione: per effetto del punto 2.2 del Provv. attuativo del 22 dicembre 2011, possono accedere al nuovo regime dei minimi coloro che danno prova di avere perso il posto di lavoro ovvero di essere in mobilità per cause indipendenti dalla loro volontà. In tale fattispecie non si è mai in presenza dell ipotesi di mera prosecuzione di un attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente. Con ciò risolvendo i casi in cui i lavoratori dipendenti, dopo avere perso il posto di lavoro, hanno aperto la partita IVA ed iniziato un attività economica. Le persone fisiche che: - intraprendono un attività d impresa o professionale a partire dal 1 gennaio 2012; - ovvero l'hanno iniziata successivamente al 31 dicembre 2007 e che possiedono i requisiti previsti dall art. 1, commi 96 e 99, della legge n. 244/2007, quindi, coloro che: a) nell anno solare precedente:
2 1) hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro ; 2) non hanno effettuato cessioni all esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all art. 50, comma, lett. c) e c bis), del TUIR, anche assunti secondo le modalità riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e segg. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti d appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a euro; - siano rispettati i requisiti disposti dall art. 27, comma 2, del d.l. n. 98/2011 e per meglio dire: i) il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, altra attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare. Per esercizio di attività o di nuova attività produttiva si deve fare riferimento allo svolgimento effettivo dell attività e all inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA; ii) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; iii) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a euro. Attenzione: sulla base di quanto sopra consegue che a partire dal 2012: - il nuovo regime dei minimi è applicabile non solo a coloro che hanno adottato nel 2012 il regime dei minimi, ma a tutti i contribuenti che, avendo iniziato l attività successivamente al 31 dicembre 2007, soddisfano tutti i requisiti richiesti per avvalersi del regime agevolato (alla data del 31 dicembre 2011); - non possono avvalersi del nuovo regime dei minimi i contribuenti che hanno iniziato l attività prima del Tali soggetti transiteranno nel regime degli ex minimi, qualora siano in possesso dei vecchi requisiti richiesti dai commi 96 e 99 dell art. 1, legge n. 244/2007 (es.: ricavi inferiori a euro, valore dei beni strumentali inferiori a euro, non effettuazione di cessioni all esportazione, ecc.), ma non dei nuovi requisiti richiesti dal d.l. n. 98/2011. DIVIETO DI MERA PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ PRECEDENTE PASSAGGIO AL REGIME DI FAVORE Come già anticipato, l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente. Attenzione: il divieto non opera se il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Risolvendo un aspetto molto delicato, e più volte evidenziato dalla stampa specializzata, il punto 2.3 del Provv. direttoriale del 22 dicembre 2011, ha affermato che i soggetti che hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato delle nuove iniziative produttive possono accedere, a partire dal 1 gennaio 2012, al nuovo
3 regime dei minimi, per i periodi d imposta che residuano al fine del completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo d imposta di compimento dei 35 anni di età, a condizione che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma. Per meglio dire possono avvalersi del regime dei nuovi minimi anche coloro che hanno intrapreso l attività (es.: nell anno 2010) avvalendosi di un regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata) ovvero del regime delle nuove iniziative produttive. Attenzione: il Provv. direttoriale citato ha precisato, inoltre, che ai fini del limite relativo all acquisto di beni strumentali (di cui all art. 1, comma 96, della legge n. 244/2007), in caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate. OPZIONE PER IL REGIME FISCALE DI FAVORE IMPOSTA SOSTITUTIVA L opzione per aderire al nuovo regime dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta (quindi, a puro titolo esemplificativo, nel caso in cui un soggetto nel 2012 opti per il nuovo regime dei minimi dovrà darne comunicazione in sede di dichiarazione anno d imposta 2012). Sul reddito imponibile (determinato ai sensi dell art. 1, commi 104 e 108, della legge n. 244/2007 e dell art. 4 del d.m. 2 gennaio 2008), si applica un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi e addizionali regionali e comunali del 5%. Esempio Un professionista, che da 1 gennaio 2012 rientra nel nuovo regime dei minimi, ha un reddito totale annuale (anno 2012) pari ad euro e contributi pagati per un importo pari ad euro L imposta sostitutiva dovuta è: Reddito professionale euro euro (contributi pagati) = euro , sul quale sarà calcolata l imposta sostitutiva pari al 5%, quindi euro x 5% = euro 950 (imposta sostitutiva dovuta). RITENUTA D'ACCONTO Il punto 5 del Provv. n /2011 ha disposto, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2012, l assenza di ritenute sui compensi/ricavi percepiti dai contribuenti minimi. Al riguardo, si ricorda che nel vecchio regime dei minimi, e quindi fino al 31 dicembre 2011, il sostituto d imposta doveva operare una ritenuta del 20% sui compensi percepiti dai soggetti minimi per attività di lavoro autonomo, ovvero del 23% (sulla metà) dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività d intermediazione (es.: rapporti di agenzia, procacciamento d affari, ecc.). Attenzione: al fine di evitare la nascita di posizioni costantemente creditorie verso l Erario, anche di un certo rilievo vista la riduzione dell imposta sostitutiva al 5%, il provvedimento attuativo ha disposto la non applicabilità, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di alcuna ritenuta sui compensi/ricavi percepiti dai soggetti che si avvalgono del nuovo regime dei minimi. Il provvedimento dispone però che i soggetti in questione rilascino un apposita dichiarazione alla controparte in cui si attesta l applicazione del regime dei nuovi minimi. OBBLIGHI - Vi è obbligo di conservare in ordine cronologico i documenti emessi e
4 ED ESONERI FISCALI/CONTABILI RELATIVI A TALE REGIME DURATA DELL'AGEVOLAZIONE ricevuti ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi (quindi, il contribuente dovrà conservare le fatture emesse e ricevute). Non vi è l obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IVA, imposte dirette (IRPEF) e IRAP; - vi è l obbligo di dichiarazione annuale dei redditi (Unico) e versamento dell imposta sostitutiva proporzionale del 5% (sostitutiva di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) sul reddito netto (differenza tra i compensi percepiti nell anno d imposta le spese inerenti l attività svolta, documentate, sostenute nel medesimo anno d imposta); - vi è l obbligo di manifestare in via preventiva la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, ai fini dell'inclusione nell archivio VIES; - vi è l obbligo di integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d imposta (es.: operazioni soggette al reverse charge). Ne consegue che in tali casi si dovrà procedere al versamento dell IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello d effettuazione delle operazioni poiché l IVA sugli acquisti non è detraibile; - vi è l obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. Con particolare riferimento alla presentazione degli elenchi Intrastat sembra ragionevole ritenere che tornino applicabili le disposizioni impartite dalla circ. n. 36/E del 21 giugno Più nel dettaglio tale circolare, con riferimento ai vecchi minimi, aveva chiarito che gli elenchi Intrastat devono essere presentati solo con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi di cui all art. 7-ter del d.p.r. n. 633/1972 per i quali ovviamente i contribuenti minimi devono effettuare il reverse charge per liquidare l imposta. Nessun obbligo Intrastat riguarda conseguentemente le cessioni intracomunitarie di beni e i servizi resi a soggetti passivi di altri Stati membri; - è possibile dedurre i contributi previdenziali dal reddito prodotto; - è possibile dedurre direttamente nell anno d imposta di pagamento i costi sostenuti per l acquisto di beni strumentali (senza applicare le quote di ammortamento). Quindi, ad esempio, se un contribuente acquista dei mobili e arredi per un ammontare pari ad euro 3.000, l intero costo è ammesso in deduzione in toto nel corso del periodo d imposta (si tenga presente il limite triennale che non può essere superiore ad euro ); - non vi è l obbligo degli adempimenti IVA, in quanto le fatture del contribuente che opta per tale regime vanno emesse dallo stesso senza applicazione dell IVA (quindi, non si dovrà fare alcun versamento IVA, neppure presentare la dichiarazione IVA così come la comunicazione dati IVA. Infine, non si dovrà procedere alla conservazione dei registri IVA); - non vi è l obbligo di versamento dell IRAP; - non vi è l obbligo di presentazione degli studi di settore; - non vi è l obbligo di alcuna tenuta di scritture contabili; - vi è l esonero dall obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro); - vi è l esonero dall obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori black list; - vi è l esonero dall obbligo di certificare i corrispettivi in presenza delle attività di cui all art. 2 del d.p.r. 21 dicembre 1996, n Il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d imposta d inizio dell attività e per i quattro successivi. I soggetti che hanno meno di 35
5 anni di età possono continuare ad applicare il regime fiscale agevolato anche dopo il quinquennio e fino al periodo d imposta di compimento dei 35 anni, e questo senza esercizio di opzione alcuna. Inizio dell attività a partire dal 2012 Il soggetto che inizia l attività nel 2012 potrà utilizzare il nuovo regime dei minimi al massimo per 5 anni. Solo se il contribuente è giovane, il regime si applica per un periodo maggiore di 5 anni e fino al compimento dei 35 anni di età. Preme evidenziare che il limite dei 35 anni è da considerarsi un limite a favore del contribuente e non a sfavore. Soggetti già in attività nel 2011 Per costoro, il nuovo regime dei minimi è applicabile per il periodo che residua al compimento del quinquennio, anche in tal caso fatto salvo il maggiore limite previsto per coloro che hanno meno di 35 anni alle fine del quinquennio. Attenzione: preme evidenziare che i contribuenti che hanno iniziato l attività nel 2008, e che nel 2011 si avvalgono del regime dei minimi, il 2012 sarà l ultimo anno agevolato (tranne per coloro che hanno meno di 35 anni, nel qual caso potranno avvalersi del regime agevolato fino al compimento dei 35 anni). DECADENZA Il punto 3.3 del provv. attuativo del 22 dicembre 2011 ha fornito la risposta a un dubbio posto dalla lettura della norma, affermando che chi, per scelta ovvero per obbligo (nel caso in cui non vengano rispettati i parametri indicati all interno della presente tabella sezione requisiti ), abbandoni il regime dei minimi, non può più avvalersene, anche qualora nel quinquennio ovvero non oltre il periodo d imposta di compimento dei 35 anni ritorni in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi. In pratica: i contribuenti che per obbligo o per opzione escono dal regime dei minimi non possono più rientrarvi. OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO I soggetti che sono in possesso dei requisiti per accedere al regime dei minimi possono optare: - per l applicazione dell IVA e delle imposte sui redditi con i criteri ordinari. In tal caso il reddito è determinato nel rispetto dei criteri previsti dal TUIR, avvalendosi del regime di contabilità semplificata ovvero ordinaria (e al riguardo non si registrano novità rispetto al passato); - per l'adozione del regime degli ex minimi disciplinato dall art. 27, comma 3, del d.l. n. 98/2011. Sul punto si ricorda che, ai sensi del comma 110, dell art. 1 della l. n. 244/2007, l opzione per il regime ordinario è valida per almeno un triennio e, decorso il periodo minimo, si proroga per ciascun anno successivo fino alla revoca. L opzione deve essere comunicata, barrando l apposita casella, con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Fino a un diverso orientamento dell Agenzia, sono da ritenere ancora validi i chiarimenti forniti in passato nella circ. 21 dicembre 2007, n. 73/E, la quale riconosceva validità al comportamento concludente
6 tenuto dal contribuente. CAUSE DI USCITA DAL REGIME AGEVOLATO NORMATIVA APPLICABILE Il regime in esame viene meno, con conseguente tassazione ordinaria sia ai fini IRPEF (quindi, senza poter beneficiare del vantaggio fiscale previsto dall imposta sostitutiva) che IVA, nei casi in cui i limiti dei compensi previsti per il contribuente vengano superati e più precisamente: - a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l importo di euro , ma non oltre il 50% (quindi fino ad un ammontare pari ad euro ). Va da sé che il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell agevolazione per l anno in cui si è verificato; - a decorrere dallo stesso periodo d imposta in cui si verifica il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i compensi superino del 50% detti limiti; - per espressa opzione da parte del contribuente (professionista); - decorso il limite di 5 anni d imposta ovvero per i giovani oltre i 5 anni d imposta ma non oltre il 35 anno di età. Art. 1, commi da 96 a 117, Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244); d.m. 2 gennaio 2008.
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