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1 Pag. 1 di 117 SOMMARIO Disciplina dei contratti di credito Disposizioni generali Testo Unico Bancario Articolo 125-bis - Contratti e comunicazioni Direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48 Articolo 10 - Informazioni da inserire nei contratti di credito Articolo 11 - Informazioni sul tasso debitore Articolo 12 - Obblighi relativi ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto Allegati Allegato 2 - Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Legge 19 febbraio 1992, n. 142 Articolo 21 - Contratti Provvedimenti di emanazione secondaria Disposizioni Banca d'italia 20 giugno 2012 Sezione VII Paragrafo 5 Paragrafo Forma Paragrafo Contenuto dei contratti Comunicazione Banca d'italia 17 maggio Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatori Decreto Ministero Economia e Finanze 3 febbraio 2011, n. 117 Articolo 8 - Contratti Giurisprudenza Corte di Giustizia Europea, Sentenza 10 settembre Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Contratto di credito al consumo - Articolo 1, paragrafo 2 - Clausola che riflette una disposizione legislativa di carattere imperativo Corte di Giustizia Europea - Causa 12 febbraio Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1 - Clausole sottratte alla valutazione relativa al loro carattere abusivo Corte d'appello di Milano - Sentenza 17 luglio Credito al consumo - Cessione del quinto dello stipendio - Usura - Voci ricomprese - Polizza assicurativa a garanzia del rischio morte, invalidità e perdita di impiego del debitore - Inclusione - Necessità Tribunale di Verona - Sentenza 18 luglio Contratto di credito al consumo Esclusione della sua assimilabilità al mutuo di scopo e sua riconducibilità alla categoria del collegamento negoziale necessario Corte di Giustizia Europea - Sentenza 15 marzo Tutela dei consumatori - Contratto di credito al consumo - Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale - Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso Tribunale di Milano - Sentenza 24 ottobre Credito al consumo - Esistenza di tre rapporti bilaterali tra le parti - Collegamento causale - Sussistenza Tribunale di Torino - Sentenza 11 dicembre 2007, n Tribunale Torino n.7797, 11 dic 2007 Tribunale di Palermo - Sentenza 26 ottobre Tribunale Palermo, 26 ott 2007 Corte di Giustizia Europea - Sentenza 4 ottobre Credito al consumo - Diritto del consumatore di procedere contro il creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito Cassazione Civile - Sentenza 6 settembre 2007, n Cass. Civile n.18743, 6 set 2007 Tribunale di Trieste - Sentenza 20 marzo Tribunale Trieste, 20 mar 2007 Tribunale di Milano - Sentenza 6 settembre Tribunale Milano, 6 set 2006 Cassazione Civile - Sentenza 23 aprile 2001, n Mutuo di scopo - Credito al consumo - Collegamento negoziale tra mutuo e compravendita - Sinallagma contrattuale Rilevanza dei motivi Corte di Giustizia CE - Sentenza 23 marzo 2000, n Corte di Giustizia Europea n.208, 23 mar 2000

2 Pag. 2 di 117 Cassazione Civile - Sentenza 14 gennaio 2000, n Cass. Civile n.372, 14 gen 2000 Pretura di Bologna - Sentenza 4 gennaio Credito al consumo - Contratti - Nullità Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità Pretura di Bologna - Sentenza 26 ottobre Pretura Bologna, 26 ott 1998 Contratti a tempo indeterminato Testo Unico Bancario Articolo 125-quater - Contratti a tempo indeterminato Articolo Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente Direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48 Articolo 13 - Contratti di credito a durata indeterminata Provvedimenti di emanazione secondaria Disposizioni Banca d'italia 20 giugno 2012 Sezione VII Paragrafo 9 - Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato Paragrafo Contratti a tempo indeterminato - articolo 125-quater del T.U. Inadempimento del fornitore Testo Unico Bancario Articolo 125-quinquies - Inadempimento del fornitore Direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48 Articolo 15 - Contratti di credito collegati Provvedimenti di emanazione secondaria Disposizioni Banca d'italia 20 giugno 2012 Sezione VII Paragrafo 9 - Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato Paragrafo Inadempimento del fornitore - articolo 125-quinquies del T.U. Giurisprudenza Corte di Giustizia Europea - Sentenza 23 aprile Direttiva 87/102/CEE - Tutela dei consumatori - Credito al consumo - Inadempimento del contratto di vendita Tribunale di Bari - Sentenza 29 marzo Credito al consumo: contratto, risoluzione, inadempimento, azione diretta Decisioni Arbitro Bancario Finanziario marzo, n Credito su pegno - Cose date in pegno ottobre, n Mutuo - Finanziamento finalizzato all'acquisto - Art. 125-quinquies TUB - Diritto intertemporale. Mutuo - Finanziamento finalizzato all'acquisto Collegamento - Ipotesi rilevanti - Fattispecie gennaio, n Credito al consumo - Inadempimento del fornitore Cessione del credito e del contratto Testo Unico Bancario Articolo 125-septies - Cessione dei crediti Direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48 Articolo 17 - Cessione di diritti Provvedimenti di emanazione secondaria Disposizioni Banca d'italia 20 giugno 2012 Sezione VII Paragrafo 5 Paragrafo Cessione del credito e del contratto di credito Decreto Ministero Economia e Finanze 3 febbraio 2011, n. 117 Articolo 10 - Cessione dei crediti

3 Pag. 3 di 117 Dettaglio documenti D.Lgs , n Art. 125-bis Contratti e comunicazioni Articolo 125-bis (1) Contratti e comunicazioni 1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'italia (2), in conformità alle deliberazioni del CICR (3). Una copia del contratto è consegnata ai clienti. 2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. 4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'italia (4), in conformità alle deliberazioni del CICR (5), fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione. 5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. 6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi. 8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

4 Pag. 4 di In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n Si veda, inoltre, quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. (2) Si vedano i paragrafi 5.1 e 5.2, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'italia 20 giugno (3) Si veda l'articolo 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n (4) Si veda il paragrafo 6.2, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'italia 20 giugno (5) Si veda l'articolo 9 del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n Dir. C.E , n Art. 10 Informazioni da inserire nei contratti di credito CAPO IV INFORMAZIONE E DIRITTI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI CREDITO Articolo 10 Informazioni da inserire nei contratti di credito 1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria. 2. Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti: a) il tipo di credito; b) l'identità e l'indirizzo geografico delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito; c) la durata del contratto di credito; d) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo; e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici o di contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti; f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

5 Pag. 5 di 117 g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso; i) in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa il diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi; la tabella contiene la ripartizione di ciascun rimborso periodico per mostrare l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi; qualora il tasso non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell'ambito del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un'indicazione del fatto che i dati della tabella sono validi solo fino alla modifica successiva del tasso debitore o dei costi aggiuntivi conformemente al contratto di credito; j) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell'interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate; k) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrati le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate; l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento; m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti; n) se del caso, l'indicazione delle spese notarili dovute; o) le garanzie e le assicurazioni richieste, se esistenti; p) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere; q) informazioni concernenti i diritti derivanti dall'articolo 15 nonché le condizioni del loro esercizio; r) il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo; s) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito; t) l'eventuale esistenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e, se tale meccanismo esiste, le modalità di accesso allo stesso; u) se del caso, altre condizioni contrattuali; v) se del caso, identità e indirizzo della competente autorità di controllo.

6 Pag. 6 di Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera i), il creditore mette a disposizione del consumatore in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito e senza spese un estratto sotto forma di tabella di ammortamento. 4. Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni necessarie ai sensi del paragrafo 2 comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato, in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia fornita. 5. Nei contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti: a) il tipo di credito; b) l'identità e l'indirizzo geografico delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito; c) la durata del contratto di credito; d) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo; e) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore e qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili; f) il tasso annuo effettivo globale e il costo totale del credito al consumatore, calcolato al momento della conclusione del contratto; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, lettere g) e i); gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale; g) l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare integralmente l'importo del credito; h) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di recesso del contratto di credito; e i) le informazioni sulle spese addebitabili a decorrere dal momento in cui tali contratti di credito sono conclusi e, se del caso, sulle condizioni alle quali tali spese possono essere modificate. Dir. C.E , n Art. 11 Informazioni sul tasso debitore Articolo 11 Informazioni sul tasso debitore 1. Se del caso il consumatore è informato della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica. L'informazione

7 Pag. 7 di 117 comprende l'importo dei pagamenti dall'entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione. 2. Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l'informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento, il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore. Dir. C.E , n Art. 12 Obblighi relativi ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto Articolo 12 Obblighi relativi ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto 1. Quando un contratto di credito prevede una concessione di scoperto, il consumatore è informato a scadenze regolari per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che riporta le seguenti informazioni: a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto; b) gli importi prelevati e la data dei prelievi; c) il saldo e la data dell'estratto conto precedente; d) il nuovo saldo; e) la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore; f) il tasso debitore applicato; g) le eventuali spese addebitate; h) se del caso, l'importo minimo da pagare. 2. Inoltre, il consumatore è informato degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica. Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l'informazione relativa alle modifiche del tasso debitore sia fornita secondo quanto previsto al paragrafo 1 nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia dovuta ad una modifica del tasso di riferimento, il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore.

8 Pag. 8 di 117 Dir. C.E , n All. 2 Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori ALLEGATO II INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del creditore/intermediario del credito Creditore Indirizzo Numero di telefono (*) [Identità] [Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] Indirizzo di posta elettronica (*) Numero di fax (*) Indirizzo web (*) Se applicabile Intermediario del credito Indirizzo [Identità] [Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] Numero di telefono (*) Indirizzo di posta elettronica (*) Numero di fax (*) Indirizzo web (*) (*) Informazioni facoltative per il creditore Ogniqualvolta ricorrono i termini "se applicabile", il creditore deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio o cancellare le informazioni corrispondenti o l'intera riga se le informazioni non sono pertinenti al tipo di credito considerato. Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti. 2. Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di credito Importo totale del credito Si tratta del limite massimo o della somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito

9 Pag. 9 di 117 Condizioni di prelievo Si tratta delle modalità attraverso le quali il consumatore otterrà il denaro e della relativa data Durata del contratto di credito Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di imputazione Pagamenti da effettuare: [l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare] Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente Importo totale che il consumatore è tenuto a pagare Si tratta dell'importo del capitale preso in prestito con gli interessi e gli eventuali costi connessi al credito [Somma dell'importo totale del credito e costo totale del credito] Se applicabile Credito concesso sotto forma di pagamento dilazionato per una merce o servizio o connesso alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di un servizio Denominazione della merce/del servizio Prezzo in contanti Se applicabile [Tipi di garanzia] Garanzie richieste Si tratta di una descrizione delle garanzie che il consumatore è tenuto a fornire in relazione al contratto di credito Se applicabile I rimborsi non danno luogo all'ammortamento immediato del capitale 3. Costi del credito

10 Pag. 10 di 117 Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito [% - fisso, o - variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale), - periodi] Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell'importo totale del credito. [% Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.] Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte. È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere: - una polizza assicurativa che garantisca il credito, o Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio] - un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio? Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG. Costi connessi Se applicabile Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi Se applicabile Importo dei costi relativi all'utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito) Se applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito Se applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati Se applicabile Obbligo di pagare le spese notarili Costi in caso di ritardi di pagamento I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l'ottenimento del credito. 4. Altri importanti aspetti legali Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [. (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)].

11 Pag. 11 di 117 Diritto di recesso sì/no Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito, in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente Se applicabile Il creditore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato [Determinazione dell'indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell'articolo 16 della direttiva 2008/48/CE] Consultazione di una banca dati Il creditore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione. Questa disposizione non si applica se la comunicazione di tale informazione é vietata dalla normativa comunitaria o è contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza Diritto a ricevere una bozza del contratto di credito Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore Se applicabile Informazione valida dal... al... Periodo di tempo durante il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali Se applicabile 5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari a) Creditore

12 Pag. 12 di 117 Se applicabile Rappresentante del creditore nello Stato membro di residenza del consumatore [Identità] [Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] Indirizzo Numero di telefono (*) Indirizzo di posta elettronica (*) Numero di fax (*) Indirizzo web (*) Se applicabile Registrazione [Registro di commercio in cui il creditore è iscritto e numero di registrazione o elemento equivalente per identificarlo nel registro] Se applicabile Autorità di controllo b) Contratto di credito Se applicabile Esercizio del diritto di recesso [Istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, con indicazione, tra l'altro, del periodo di esercizio di tale diritto, dell'indirizzo a cui notificare il recesso, delle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto] Se applicabile Legislazione sulla quale si basa il creditore per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto di credito Se applicabile [Indicare la clausola pertinente] Clausola sulla legge applicabile al contratto di credito e/o sul foro competente Se applicabile

13 Pag. 13 di 117 Regime linguistico Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con l'accordo del consumatore, il creditore intende comunicare in [precisare la lingua o le lingue) per la durata del contratto di credito. c) Rimedi Esistenza di meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso e relative modalità di accesso ai medesimi [Indicare l'esistenza o l'assenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso accessibile al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tale meccanismo esista, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene] (*) Informazioni facoltative per il creditore L , n Art. 21 Contratti Articolo 21 (1) Contratti 1. I contratti di concessione di credito al consumo devono essere stipulati per iscritto e un esemplare di essi va consegnato contestualmente al consumatore. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i contratti devono indicare: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste, ad esclusione di quelle, stipulate in favore del finanziatore, intese a garantire il rimborso del credito in caso di morte, invalidità o infermità del consumatore, che devono essere incluse nel calcolo del TAEG.

14 Pag. 14 di Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che concernono l'acquisto di determinati beni o servizi devono contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni: a) la descrizione analitica dei beni o dei servizi che formano l'oggetto del contratto; b) il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto; l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà al consumatore, nei casi in cui non sia immediato. 4. L'articolo 1525 del codice civile si applica anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. 5. In via transitoria e fino all'adozione di una disciplina nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di contenuto almeno equivalente a quello stabilito dal presente comma e dai commi 6 e 7, agli effetti della protezione del consumatore, i contratti con cui un ente creditizio o una società finanziaria concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito devono almeno contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni: a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore; c) le modalità di recesso dal contratto. Sono nulli e si considerano non apposti i rinvii agli usi. 6. Il tasso di interesse annuo e gli oneri previsti nei contratti di cui al comma 5 possono essere variati in senso sfavorevole al consumatore purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di applicazione delle variazioni. In caso contrario, queste ultime sono inefficaci. 7. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. 8. Nessuna somma può essere addebitata al consumatore od a lui richiesta, se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. 9. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto di credito al consumo; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia e copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore; d) le facoltà di adempimento anticipato ovvero di risoluzione del contratto spettano unicamente al consumatore, che le può esercitare in qualsiasi momento, senza oneri e penalità. 10. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9; se il consumatore esercita tale facoltà, ha altresì diritto ad un'equa riduzione del

15 Pag. 15 di 117 corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'articolo 19, comma I diritti del creditore derivanti da un contratto di credito al consumo possono essere ceduti ad un terzo solo previa comunicazione scritta del cedente al consumatore, da questi ricevuta con almeno quindici giorni di anticipo. Il consumatore conserva comunque la facoltà di fare valere nei confronti del cessionario le eccezioni che poteva fare valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. (1) L'articolo 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha abrogato il Capo II, Sezione I, della presente legge, disponendo che le norme abrogate continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. Comunic. Banca d'italia 17 mag 2012 Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatori BANCA D'ITALIA COMUNICAZIONE 17 maggio 2012 Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatori 1. Il presidio della trasparenza e della correttezza delle relazioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la clientela costituisce uno degli obiettivi dell'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'italia; criticità nei rapporti tra intermediari e clienti possono infatti generare rischi legali e di reputazione per gli intermediari oltre che incidere sulle posizioni soggettive della clientela, con riflessi negativi sulla fiducia e sul buon funzionamento del sistema nel suo complesso. L'impegno da tempo profuso dalla Vigilanza per accrescere l'attenzione degli intermediari verso i temi della trasparenza e della correttezza dei comportamenti si inscrive in un più ampio quadro di iniziative promosse anche a livello europeo a tutela del consumatore di servizi bancari e finanziari (1). 2. In tale ambito, la Commissione europea - avvalendosi delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento 2006/2004/CE (c.d. Regolamento Enforcement) - ha recentemente svolto un'indagine (c.d. "Sweep") avente l'obiettivo di verificare la conformità dei siti internet delle banche e degli altri intermediari alla normativa comunitaria in tema di offerta di contratti di credito ai consumatori. Più in dettaglio, nel mese di settembre 2011 le autorità nazionali di 27 Stati membri - competenti per l'enforcement delle normative comunitarie a tutela dei consumatori (2) - nonché di Norvegia e Islanda, hanno esaminato in modo coordinato 562 siti web di banche, intermediari finanziari e intermediari del credito. Nel 70 per cento dei casi (393 siti) sono state riscontrate carenze nel contenuto degli annunci pubblicitari on line; talune criticità sono emerse anche in esito a un'ulteriore indagine condotta sulla documentazione precontrattuale (c.d. "Sweep Plus"). 3. La Banca d'italia, in ragione delle proprie competenze in materia di credito ai consumatori, ha aderito all'iniziativa della Commissione europea. L'azione di monitoraggio - effettuata congiuntamente con l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente nel settore delle pratiche commerciali scorrette - ha interessato i siti internet di 15 intermediari nazionali rappresentativi del predetto comparto (3); l'indagine

16 Pag. 16 di 117 ha avuto altresì a oggetto la documentazione precontrattuale relativa ad alcuni rapporti di credito accesi da consumatori presso i medesimi intermediari. In esito agli accertamenti condotti, sono emerse anomalie in relazione all'operatività di 10 intermediari; le criticità hanno riguardato sia il contenuto degli annunci pubblicitari, talvolta non corrispondente a quanto prescritto dalla normativa di riferimento (art. 123 TUB e relative disposizioni di attuazione), sia l'informativa precontrattuale, spesso non pienamente idonea a consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli (art. 124 TUB e relative disposizioni di attuazione). In particolare, le criticità rilevate attengono ai seguenti aspetti: - gli annunci pubblicitari che indicavano il tasso di interesse e/o altri dati concernenti il costo del credito non sempre riportavano tutte le informazioni richieste dalla normativa (4); altri annunci, privi di tali indicazioni, richiamavano la necessità di far riferimento - per le condizioni contrattuali - ai fogli informativi anziché ai documenti previsti per l'informativa precontrattuale nel credito ai consumatori (5); - le informazioni precontrattuali non venivano sempre fornite attraverso il documento standard denominato " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"; ove presente, detto documento spesso non era conforme al modello previsto nell'allegato 4C delle Disposizioni sulla trasparenza ovvero non era personalizzato e riportava anche voci non pertinenti rispetto alla specifica offerta (ad es., informazioni sul tasso variabile anche per finanziamenti a tasso fisso). In via diffusa, le informazioni venivano riportate con caratteri molto piccoli, che non consentivano un'agevole lettura della documentazione; - il TAEG (tasso annuo effettivo globale) riportato sia negli annunci pubblicitari sia nel documento standard " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", spesso non includeva tutti i costi a carico del consumatore (ad es., polizza assicurativa obbligatoria, spese di apertura pratica, spese di incasso rata); talvolta, esso veniva riportato esclusivamente nella misura massima e senza l'ausilio di un esempio rappresentativo. 4. Le criticità riscontrate nel corso dell'indagine hanno formato oggetto di specifici interventi. Peraltro, in considerazione della frequenza delle anomalie rilevate nell'ambito del campione esaminato nonché delle segnalazioni qui pervenute da clienti e Associazioni dei consumatori, la Banca d'italia ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli intermediari attivi nel comparto del credito ai consumatori anche su ulteriori profili di problematicità che attengono alle concrete modalità di conclusione dei contratti e alla gestione dei rapporti di credito, ivi inclusa l'eventuale fase "patologica" di tali finanziamenti. Alcune Associazioni dei consumatori hanno infatti segnalato a questo Istituto talune criticità con riguardo all'informativa fornita ai clienti in occasione dell'offerta di prestiti finalizzati da parte delle banche e delle società finanziarie, anche nei casi in cui esse si avvalgono di intermediari del credito quali mediatori, agenti e fornitori di beni o prestatori di servizi (ad es., negozi o centri commerciali). Inoltre, dall'esame delle segnalazioni pervenute direttamente dai clienti emerge che sempre più spesso le doglianze afferiscono non solo all'inosservanza degli obblighi precontrattuali e di quelli attinenti allo svolgimento del rapporto, ma anche a comportamenti anomali connessi con l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte della clientela e, in particolare, a talune prassi adottate nell'attività di recupero crediti, anche da parte di società di servizi cui tale attività è affidata in outsourcing. 5. La Banca d'italia annette primaria importanza al rispetto, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, dell'intero complesso normativo che governa le relazioni con la clientela. Comportamenti corretti

17 Pag. 17 di 117 con i consumatori, offerte trasparenti e confrontabili, costituiscono presupposti essenziali per il corretto funzionamento del mercato e vanno a beneficio dell'efficienza del sistema bancario e finanziario. Per la realizzazione di tali obiettivi è quindi fondamentale che gli intermediari si impegnino a dare piena attuazione alla disciplina. Con specifico riguardo alle criticità riscontrate nell'offerta di contratti di credito ai consumatori, la Banca d'italia reputa necessario che - anche avuto riguardo all'attuale congiuntura economica - la clientela sia posta nelle condizioni di agire in modo consapevole e informato, di conoscere le caratteristiche dei servizi offerti e di adottare decisioni ponderate. A tal fine, gli operatori vorranno assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare un elevato livello di conformità alla vigente normativa, anche quando l'offerta dei contratti ai consumatori è effettuata avvalendosi di intermediari del credito. A tale ultimo riguardo si sottolinea che, coerentemente con i principi esplicitati nella normativa di settore, la scelta di avvalersi di soggetti terzi per l'offerta dei propri prodotti e servizi non fa venir meno la responsabilità del finanziatore per l'attività dei soggetti coinvolti nella catena distributiva, ivi incluso l'ultimo elemento di contatto con la clientela; l'intermediario che eroga il credito è pertanto tenuto a presidiare adeguatamente i rischi insiti in comportamenti difformi o anomali posti in essere da tutti i soggetti che si interpongono tra esso e il cliente. Anche nei casi in cui il deterioramento del credito erogato renda necessaria l'assunzione di iniziative di recupero del finanziamento, è necessario che le relazioni con la clientela siano sempre e comunque informate a canoni di trasparenza e correttezza. Con specifico riferimento all'esternalizzazione della gestione delle partite anomale, si rammenta che tale scelta organizzativa - come già precisato con riguardo ad altri analoghi fenomeni (6) - presuppone l'adozione di particolari cautele volte a presidiare pienamente i rischi operativi, legali e di reputazione. Si soggiunge, infine, che la mancata adozione di efficaci presidi assume rilevanza anche ai fini dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo interno, oggetto di valutazione complessiva da parte della Vigilanza. (1) A livello nazionale, si richiamano le comunicazioni nelle materie della cessione del quinto dello stipendio o della pensione (nel 2009 e nel 2011) e delle carte di credito revolving (nel 2010). A livello comunitario si fa riferimento, da ultimo, alla Raccomandazione della Commissione europea sull'accesso a un conto di pagamento di base (2011). (2) Si tratta, in particolare, delle seguenti Direttive: Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; Dir. 2002/65/CE, relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; Dir. 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; Dir. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. (3) L'indagine ha coperto oltre il 50 per cento del mercato del credito ai consumatori. (4) In particolare, è stata riscontrata la mancanza dei seguenti elementi: il tasso annuo effettivo globale (TAEG); il tasso d'interesse o l'indicazione della natura (fissa o variabile) dello stesso; l'ammontare delle singole rate; la durata del contratto di credito; le spese comprese nel costo totale del credito. 5) Cfr. Sezione VII, par. 4.2, delle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", come modificate dal provvedimento del sul credito ai consumatori. (6) L'esternalizzazione di funzioni operative da parte di banche e intermediari finanziari ha già formato oggetto di attenzione da parte della Vigilanza. In particolare: 1) la Circolare n. 229, Titolo IV, Cap. 11, Sez. II, punto

18 Pag. 18 di (Sistemi informativi) secondo cui le procedure per la cessione in outsourcing di servizi informatici debbono essere formalizzate e mirano ad assicurare che il prodotto soddisfi i bisogni per cui è stato acquistato o commissionato e sia adatto agli standard della banca, che resta responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate ai terzi; 2) Regolamento Congiunto Banca d'italia - Consob (emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, TUF), secondo cui in caso di affidamento in outsourcing di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, gli intermediari adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi, garantendo che l'esternalizzazione non riduca l'efficacia del sistema dei controlli. In caso di attribuzione di servizi all'esterno, gli intermediari restano pienamente responsabili del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore; 3) comunicazione concernente l'esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio. Disp. Banca d'italia Sez. 7 Par giu 2012 Forma 5. Contratti 5.1 Forma I contratti di credito sono redatti in forma scritta (articolo 125-bis del T.U.). Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (1). Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore. Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La consegna, quando ha a oggetto una copia cartacea, è attestata mediante apposita sottoscrizione del consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore. Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici i finanziatori osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche. In caso di offerta contestuale di più contratti, non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del T.U., per i quali è richiesta la forma scritta, il consenso del consumatore viene acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. (1) In particolare, ai sensi dei commi 1-bis e 2, dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta. Disp. Banca d'italia Sez. 7 Par giu 2012 Contenuto dei contratti

19 Pag. 19 di Contenuto dei contratti Il presente paragrafo disciplina le informazioni che il finanziatore deve includere nei contratti di credito. In particolare: - il sotto-paragrafo riguarda la generalità dei contratti di credito con l'esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 5.2.2; - il sotto-paragrafo contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito. Fermo restando che le parti possono articolare liberamente il testo del contratto, purché in conformità con quanto richiesto dalla presente sezione, la Banca d'italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che le informazioni relative alle condizioni economiche si possono reputare in ogni caso chiare e concise quando il contratto fa rinvio alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che in questo caso sono allegate al contratto e ne costituiscono il frontespizio. Per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo e nei sotto paragrafi e 5.2.2, ai contratti di credito ai consumatori si applica, in quanto compatibile, il paragrafo 3 della sezione III Contratti di credito I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: a) il tipo di credito; b) il nome, il cognome e l'indirizzo del consumatore, la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore; c) la durata del contratto di credito; d) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo; e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti; f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili; g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG; h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori; i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti; j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le

20 Pag. 20 di 117 spese di gestione di questo conto; le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (1); le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento; l) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate; m) se necessarie, l'esistenza di spese notarili; n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando l'obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, del T.U.); o) l'esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo (secondo una delle modalità previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del Consumo), ivi incluse le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 125-ter del T.U., nonché l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso; se si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso, va indicata l'inesistenza di questo diritto; p) in caso di contratti di credito collegati, l'indicazione dei diritti spettanti al consumatore ai sensi dell'articolo 125-quinquies del T.U. e le condizioni per esercitarli; q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U., e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo (2); r) la procedura per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 125-quater del T.U., da altre norme di legge o dal contratto; s) i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi, ivi compresi i sistemi di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario), e le modalità per accedervi; t) le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto; u) l'indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'italia, con sede in Via Nazionale, Roma. In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta: - gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; - il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; - gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella

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