I contratti di finanziamento

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1 I contratti di finanziamento La Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti pagina 1

2 Nozione di Trasparenza bancaria Quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" si intende un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente, che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile comparazione con altre offerte. La funzione dell informazione è quella di contribuire a colmare il gap informativo che sussiste tra operatore qualificato e cliente, fornendo a quest ultimo gli strumenti cognitivi idonei alla formazione di un giudizio consapevole e fondato sulle scelte da intraprendere. pagina 2

3 Caratteristiche dell informazione L informazione, per assolvere il ruolo di tutela della parte debole del rapporto, DEVE essere: 1. CORRETTA: ossia deve trasmettere contenuti attendibili, autentici e verificabili 2. CHIARA: espressa cioè in forma comprensibile e facilmente assimilabile da soggetti non esperti. 3. ESAURIENTE: ovvero completa, esaustiva ed allo stesso tempo fruibile. L esigenza è quella di semplificazione e snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio, da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela. pagina 3

4 Le regole e gli standards In attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori con il D.lgs 141 del 23 agosto 2010 sono state inserite nel T.U.B. molteplici norme, a tutela dei consumatori, afferenti i rapporti tra intermediari e clienti La Banca d'italia, in ottemperanza all art.124 T.U.B., ha emanato disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (Provvedimento del che integra il Provvedimento del ) definendo standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela pagina 4

5 Le regole e gli standards: l applicazione Le regole di trasparenza si applicano come previsto dal Testo Unico Bancario (TUB)atutteleoperazionie ai servizi di natura bancaria e finanziaria (depositi; mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; incassi e pagamenti; emissione di moneta elettronica; versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici; acquisto e vendita di valuta estera; intermediazione in cambi; custodia e amministrazione di strumenti finanziari; credito ai consumatori e servizi Bancoposta, offerti dalle banche (italiane e comunitarie) e dagli intermediari finanziari, anche al di fuori degli sportelli ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (ad esempio Internet). pagina 5

6 Le regole e gli standards: l applicazione Le regole di trasparenza non si applicano Ai servizi e alle attività di investimento e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali ad esempio, obbligazioni e altrititolididebito,certificatidideposito,contrattiderivati,pronticontro termine (non sono considerati prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, per questi quindi le regole di trasparenza valgono). Le regole di trasparenza per i servizi, gli strumenti e i prodotti finanziari che hanno finalità di investimento sono infatti contenute nel TUF (D.Lgs.n.58/1998); la disciplina d'attuazione è emanata dalla Consob ed i controlli di trasparenza sono affidati allo stesso Organo. pagina 6

7 Le regole e gli standards : finalità Le nuove regole si ispirano a principi di: semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela: ciò comporta semplificazione e snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio, da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto proposto. Per i prodotti più diffusi come i conti correnti e i mutui è prevista l adozione di schemi standard predisposti dalla Banca d'italia pagina 7

8 Le regole e gli standards: finalità Le nuove regole si ispirano a principi di: correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere: informazioni sintetiche, essenziali ed esaurienti consentono al cliente di capire le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto e forniscono la chiara illustrazione dei suoi diritti; l introduzione di guide pratiche offre un supporto concreto per la comprensione dei prodotti e dei servizi più diffusi pagina 8

9 Le regole e gli standards: finalità Le nuove regole si ispirano a principi di: comparabilità delle offerte: per rendere immediata ed effettiva la comparabilità la struttura dei documenti riporta le informazioni in un ordine logico e di priorità adatto alle necessità informative del cliente e a facilitare la comprensione e il confronto con prodotti analoghi; per i costi, la raffrontabilità è agevolata dalla estensione agli affidamenti e ai conti correnti destinati alla clientela al dettaglio dell uso di indicatori sintetici di costo pagina 9

10 I contratti di finanziamento Forma e contenuti dei contratti di finanziamento pagina 10

11 Il contratto di Finanziamento Contratto mediante il quale il Finanziatore si obbliga nei confronti del finanziato a riconoscere a quest ultimo la disponibilità di una somma determinata ovvero a conferirgli ulteriori e/o diverse utilità finanziarie anche attraverso successive operazioni esecutive dell accordo raggiunto A fronte di un siffatto obbligo il Finanziato si obbliga a corrispondere al Finanziatore una remunerazione spesso rappresentata da l tasso d interesse calcolato sul volume capitale dell operazione intrapresa pagina 11

12 Il rapporto che si istaura tra Finanziatore e Finanziato si caratterizza per l elevata delicatezza delle dinamiche che ne discendono Proprio per tale motivo la Legge 154/1992 (oggi trasfusa nel T.U.B. artt ) ha introdotto una disciplina generale dei contratti bancari e finanziari volta ad assicurare un adeguata trasparenza in ogni fase del rapporto Infine la disciplina del credito al consumo introdotta nel 1992 e poi trasfusa negli artt T.U.B., nonché quella delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori (artt del Cod.del Cons. che sostituiscono gli artt.1469 bis e ss.c.c. introdotti dalla L.52/1996, ha rafforzato la tutela dei clienti delle banche quando agiscono quali consumatori pagina 12

13 Le regole e gli standards a cosa e quando si applicano? Le disposizioni di trasparenza si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es mutuo, apertura di credito finanziamenti, strumenti di pagamento) e in ogni fase del rapporto: la fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del contenzioso attraverso presidi organizzativi) la fase di stipula del contratto (documento di sintesi, forma dei contratti) la fase post contrattuale, ossia la relazione tra intermediari e clienti (documentazione periodica, gestione del contenzioso). pagina 13

14 L Applicazione delle regole di trasparenza La fase precontrattuale La conclusione del contratto L esecuzione del rapporto pagina 14

15 L applicazione delle regole di trasparenza Fase Precontrattuale: Al cliente devono obbligatoriamente essere messi a disposizione alcuni documenti importanti per comprendere le caratteristiche dell operazione alla quale è interessato o che comunque gli viene proposta. Mettere a disposizione del cliente significa che il cliente può portarne con se una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente, non significa che può solo visionarla nei locali della banca. pagina 15

16 L applicazione delle regole di trasparenza Ecco i documenti da sottoporre al cliente: 1. documento sui Principali diritti del cliente : è redatto secondo un modello standard previsto dalla normativa e deve essere esposto nei locali aperti al pubblico e messo a disposizione dei clienti; richiama gli aspetti da tener presente in ogni fase del rapporto fra l intermediario e il cliente, pagina 16

17 L applicazione delle regole di trasparenza Ecco i documenti da sottoporre al cliente: 2. il foglio informativo: contiene informazioni sull intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici dell operazione o del servizio offerto e, soprattutto tutti gli elementi relativi alle condizioni economiche dell offerta (tassi, costi, eventuali penali, spese accessorie, ecc.) e al costo complessivo del prodotto o servizio. Per agevolare la confrontabilità dei prodotti i fogli informativi relativi al conto corrente e al mutuo sono redatti secondo schemi standard definiti dalla Banca d Italia. Ne è prevista la consegna obbligatoria in alcune circostanze: offerta fuori sede, impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali il telefono o la posta, prodotti complessi. pagina 17

18 L applicazione delle regole di trasparenza Ecco i documenti da sottoporre al cliente: 3. copia completa del contratto: il cliente può ottenere gratuitamente (per alcuni tipi di prodotti può essere previsto un rimborso spese) una copia completa del contratto che si vorrebbe concludere e/o il documento di sintesi delle principali caratteristiche e condizioni. La consegna della copia del contratto non impegna alla conclusione e, nel caso in cui le condizioni venissero successivamente modificate, l intermediario deve necessariamente farlo presente al cliente prima della conclusione; pagina 18

19 L applicazione delle regole di trasparenza Ecco i documenti da sottoporre al cliente: 4. il documento di sintesi delle principali condizioni: normalmente costituisce il frontespizio del contratto e riporta in maniera personalizzata (cioè riferita al singolo contraente), secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio; pagina 19

20 L applicazione delle regole di trasparenza Ecco i documenti da sottoporre al cliente: 5. la Guida pratica: le guide illustrano in maniera semplice caratteristiche, funzionamento e costi di determinati prodotti o le modalità per l esercizio dei connessi diritti. Per agevolare gli intermediari e garantire ai documenti elevati standard di comprensibilita, la Banca d'italia ha predisposto i modelli che gli intermediari si limiteranno a riprodurre; le guide potranno essere integrate, anche attraverso iniziative di autoregolamentazione. Attualmente è prevista la predisposizione di guide sui conti correnti e gli strumenti di pagamento ad essi associati (assegni, carte di pagamento), sui mutui ipotecari e sui meccanismi di risoluzione non giudiziali delle controversie fra intermediari e clienti. pagina 20

21 L applicazione delle regole di trasparenza Casi particolari: per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un "foglio comparativo" contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale: a) elenca tutti i prodotti della specie offerti dall'intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni; b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, : il tasso di interesse; la durata minima e massima del mutuo; le modalità di ammortamento; la periodicità delle rate; il TAEG; l'esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi. pagina 21

22 La Forma: L applicazione delle regole di trasparenza: la conclusione del contratto I contratti di finanziamento sono redatti in forma scritta (art. 117 T.U.B.) Nel caso di inosservanza della forma prescritta, salvo i casi in cui la normativa non la ritenga obbligatoria (ad es. per i prodotti di moneta elettronica non ricaricabili), il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere dal cliente (c.d. nullità di protezione). Il contratto di finanziamento può essere sottoscritto sia nella forma di scrittura privata semplice, sia nella forma di scrittura privata autentica ovvero, più raramente, nella forma dell atto pubblico. La forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata è utilizzata: Nel caso in cui si voglia attribuire all atto data certa ai sensi dell art.2704 C.C. Per il contratto di finanziamento, o meglio per il relativo atto di erogazione e quietanza, affinchè possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell art.474 c.p.c. Qualora il contratto di finanziamento comprenda le disposizioni relative alla costituzione della garanzia ipotecaria al fine di consentire l iscrizione della garanzia ipotecaria ex art C.C. pagina 22

23 L applicazione delle regole di trasparenza: la conclusione del contratto Per quanto riguarda i contenuti è essenziale che il contratto indichi espressamente: il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora (sono nulle le clausole che rinviano agli usi); le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni alla clientela e le commissioni spettanti all intermediario; la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione (clausola vessatoria) con clausola approvata specificamente dal cliente (art. 117, comma 5, del TUB); pagina 23

24 L applicazione delle regole di trasparenza: la conclusione del contratto (segue) ove convenuta, nei contratti di durata, (sempre con clausola espressamente approvata per iscritto) la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni qualora sussista un giustificato motivo; la periodicità di capitalizzazione, e cioè la possibilità che gli interessi producano a loro volta interessi. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Sono pure nulle e si considerano come non esistenti le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi o nel documento di sintesi. pagina 24

25 L applicazione delle regole di trasparenza: l esecuzione del rapporto Nei contratti di durata, si ha diritto a ottenere dagli intermediari, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate (rendiconto o documento di sintesi delle principali condizioni economiche). In mancanza di opposizione scritta (cioè ove il cliente non contesti singole voci o l intero contenuto dell estratto conto), le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento pagina 25

26 I contratti di finanziamento L inadempimento e la tutela del cliente pagina 26

27 L inadempimento Vari livelli di tutela: Molteplici ipotesi di nullità testuale previste dalle regole di trasparenza a titolo esemplificativo: art.117 co.3 Nullità per mancanza della forma scritta, art.117 co.6 Nullità delle clausole che rinviano agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Art 117 bis co.3 Nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi in tema di remunerazione dei sconfinamenti Art.120 ter Nullità delle clausole che prevedono l addebito di penali per l estinzione anticipata di mutui utilizzati per l acquisto di immobili ad uso di abitazione o svolgimento attività professionale pagina 27

28 All impianto di norme che disciplinano la trasparenza, si aggiunge l apparato rimediale predisposto a tutela dei consumatori nelle ipotesi di inadempimento del fornitore L inadempimento Diritto di adempimento anticipato: Il consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità. Se il consumatore esercitatale facoltà, ha diritto a un equa riduzione del costo complessivo del credito. Altre tutele sono predisposte nelle ipotesi di contratti di credito collegati con la fornitura di beni/servizi (art.125 qunquies T.U.B.) Inadempimento del fornitore e responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario: dopo aver richiesto senza successo l adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del finanziatore (banca o intermediario finanziario) nei limiti del credito concesso Recesso del consumatore dal contratto di credito al consumo collegato ad una vendita a distanza:il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell articolo 125 bis, comma 1. pagina 28

29 L inadempimento All apparato rimediale codicistico e speciale si aggiunge, stante la particolare valenza pubblicistica dell eventuale inadempimento dell intermediario, un apparato sanzionatorio dedicato Ai sensi dell art.144 T.U.B. è infatti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le ipotesi di rilevante inosservanza degli obblighi delle norme relative agli obblighi informativi in fase di promozione dell offerta e in fase di svolgimento delle trattative. Ovviamente l apparato sanzionatorio si cumula con le azioni di Diritto Privato pagina 29

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