Deducibilità auto aziendali dimezzata dal 2013

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1 Numero 43/2013 Pagina 1 di 10 Deducibilità auto aziendali dimezzata dal 2013 Numero : 43/2013 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITÀ AUTO AZIENDALI ART. 164, COMMA 1, LETT. B), TUIR, ART. 1, COMMA 501, LEGGE N. 228/2012 (LEGGE DI STABILITÀ 2013), ART. 4, COMMI 72-76, LEGGE N. 92 DEL Sintesi La Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni non esclusivamente come beni strumentali. Ciò con effetto dal 1 gennaio Viene così di fatto superata, prima ancora della sua entrata in vigore, la misura intermedia del 27,5% di deducibilità che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal La Legge di Stabilità non ha, invece, ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che dal 2013, per effetto della modifica apportata dalla Riforma del Lavoro, passa dal 90% al 70%. Per completare il quadro, si segnala che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Tabelle ACI aggiornate al 2013 per il calcolo dei costi chilometrici di esercizio per autovetture, motocicli e ciclomotori, utili per il calcolo del fringe benefit in capo al dipendente a cui è concesso il veicolo in uso promiscuo. Gli argomenti 1. DEDUCIBILITÀ AUTO FINO AL DEDUCIBILITÀ AUTO DAL EFFETTI SUGLI ACCONTI D'IMPOSTA IRRILEVANZA AI FINI DELLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA 5. ALCUNI ESEMPI 6. IL CASO: I CONTRIBUENTI MINIMI 7. CONTRIBUTO SSN 8. AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE (FRINGE BENEFIT) E NUOVE TABELLE ACI

2 Numero 43/2013 Pagina 2 di 10 Deducibilità auto fino al 2012 (Art. 164, comma 1, del Tuir, in vigore fino al ) Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati nell esercizio d impresa, arte o professione. Si tratta delle spese sostenute per: COSTI VEICOLI DEDUCIBILI DALLE IMPOSTE SUI REDDITI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI TASSA DI PROPRIETÀ ASSICURAZIONE RC AUTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CUSTODIA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI NON INCREMENTATIVE IVA INDETRAIBILE CORRISPOSTA AL MOMENTO DELL ACQUISTO DELLE AUTOVETTURE Fino al periodo d'imposta 2012, il regime di deducibilità di tali costi, stabilito dall art. 164, comma 1, del Tuir ante modifiche, prevedeva: la deduzione integrale (100%) delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per: i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali, laddove, per beni strumentali, l Amministrazione finanziaria intende quelli senza i quali l attività non può essere esercitata (è il caso, ad esempio, delle autovetture possedute dalle imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse); i veicoli adibiti ad uso pubblico; la deduzione parziale al 40% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli NON destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività d impresa, arte o professione. La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico pari: in caso di acquisto o leasing, a: ,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli; 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori; in caso di locazione o noleggio: 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan; 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli; 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori. Nel caso di esercizio di arte o professione, il limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l attività è svolta sotto forma di

3 Numero 43/2013 Pagina 3 di 10 società semplice o di associazione. la deduzione parziale all 80% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con il limite massimo di spesa su cui applicare tale percentuale pari a ,84 per le autovetture; la deduzione parziale al 90% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta 1. Deducibilità auto dal 2013 (Art. 164, comma 1, del Tuir, in vigore dal 2013, come modificato dall'art. 1, comma 501, Legge n. 228/ Legge di Stabilità 2013) La Riforma del Lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato l art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, poi, la deducibilità è stata abbassata dal 90% al 70%. La percentuale di deducibilità resta, invece, all 80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Le nuove norme introdotte dalla Riforma del lavoro sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge ( ), quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tuttavia, prima ancora dell'entrata in vigore delle nuove norme, la percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro a partire dal 2013, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n. 228/2012), sempre a partire dal 1 gennaio Da tale data, quindi, la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del 27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro. Restano ferme, invece, le altre misure previste (80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico). Ecco, quindi, come cambia la deducibilità dei costi dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (sempre nel rispetto dei limiti massimi di spesa sopra esaminati): 1 Come precisato nella Circolare n. 48/1998, un veicolo si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d imposta quando è utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d imposta del datore di lavoro. Non è necessario che l utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato dallo stesso dipendente.

4 Numero 43/2013 Pagina 4 di 10 TIPO DI VEICOLO Deducibilità costi fino al 2012 Deducibilità costi dal % entro i seguenti limiti max. di spesa relativamente al costo di acquisto/acquisizione: VEICOLI AZIENDALI (NON utilizzati esclusivamente come beni strumentali) VEICOLI CONCESSI in caso di acquisto o leasing: ,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per autovetture e autocaravan; 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli; 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori; in caso di locazione o noleggio: 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per autovetture e autocaravan; 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli; 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori. 20% (e non 27,5%, come previsto inizialmente dalla Riforma del Lavoro) entro gli stessi limiti max. di spesa previsti in passato relativamente al costo di acquisto/acquisizione IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI 90% 70% (per la maggior parte del periodo d'imposta) VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO VEICOLI UTILIZZATI 80% (nel limite max di spesa di ,84 relativamente al costo di acquisto/acquisizione) 80% (nel limite max di spesa di ,84 relativamente al costo di acquisto/acquisizione) ESCLUSIVAMENTE COME 100% 100% BENI STRUMENTALI VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 100% 100%

5 Numero 43/2013 Pagina 5 di 10 Effetti sugli acconti d'imposta 2013 Gli acconti d imposta relativi al 2013 dovranno essere ricalcolati (in sede di UNICO 2013) assumendo, come imposta del periodo precedente (metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. RICALCOLO ACCONTI 2013 Assumendo, come imposta del periodo precedente (METODO STORICO), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni E fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato. Irrilevanza ai fini della detraibilità dell'iva E bene precisare che le nuove regole di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali in vigore dal 2013 riguardano esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e non anche la detraibilità dell Iva, la quale resta ferma alle seguenti percentuali: DETRAIBILITA' IVA VEICOLI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI 100% VEICOLI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 100% TUTTI GLI ALTRI CASI 40% Alcuni esempi Esempio 1 Auto aziendale La società Gamma Srl acquista una vettura ad un costo (comprensivo di Iva indetraibile) pari a Per ciascun anno di utilizzo, sostiene costi pari complessivamente a (comprensivi dell Iva indetraibile, se presente) così suddivisi: carburante: 5.000; manutenzione: 2.000; bollo: 450; assicurazione Rc auto: Ipotizzando che i costi di impiego siano costanti nel periodo di ammortamento di 5 anni, si ha il seguente impatto fiscale della nuova disciplina rispetto a quella in vigore fino al 2012:

6 Numero 43/2013 Pagina 6 di 10 Valore contabile Regime fino al 2012 Regime dal 2013 Deducibile Indeducibile Deducibile Indeducibile Costo di acquisto , ,40 (40% nel limite max di , ,20 (20% nel limite max di ,80 Costi di esercizio (su 5 anni) , ,99) ,00 (40%) , ,99) 9.200,00 (20%) ,00 Totale , , , , ,80 Importo non più deducibile dal periodo d imposta 2013 rispetto al ,20 Esempio 2 Auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente La società Delta Spa acquista una vettura ad un costo (comprensivo di Iva indetraibile) pari a concedendola in uso promiscuo al dipendente. Per ciascun anno di utilizzo, sostiene costi pari complessivamente a (comprensivi dell Iva indetraibile, se presente) così suddivisi: carburante: 4.600; manutenzione: 1.200; bollo: 280; assicurazione Rc auto: Ipotizzando che i costi di impiego siano costanti per 5 anni, si ha il seguente impatto fiscale della nuova disciplina rispetto a quella attualmente vigente: Valore contabile Regime fino al 2012 Regime dal 2013 Deducibile Indeducibile Deducibile Indeducibile Costo di acquisto , ,00 (90%) 3.400, ,00 (70%) ,00 Costi di esercizio (su 5 anni) , ,00 (90%) 3.750, ,00 (70%) ,00 Totale , , , , ,00 Importo non più deducibile dal periodo d imposta 2013 rispetto al ,00

7 Numero 43/2013 Pagina 7 di 10 Il caso: i contribuenti minimi Le nuove disposizioni in tema di deducibilità dei costi delle auto non si applicano ai contribuenti in regime dei minimi (in vigore dal 2008 e modificato dal D.L. n. 98/2011). Essi, infatti, continueranno a dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati promiscuamente nell esercizio di impresa, arte o professione nella misura del 50%, comprensivo dell Iva per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione. La Circolare n. 7/E/2008 ha, infatti, precisato che le regole di deducibilità per i contribuenti minimi sono svincolate dalle regole del Tuir. Di conseguenza, le nuove regole sulla deducibilità dei costi delle auto, essendo intervenute a modifica dell art. 164 del Tuir, non possono riguardare i contribuenti minimi. La deduzione del 50% è molto conveniente anche perché si applica il principio di cassa, pertanto il costo storico di acquisto va dedotto al 50% già nell esercizio di sostenimento del costo stesso. Per le auto dei minimi, inoltre, non è applicabile neanche il limite del costo di acquisto fiscalmente rilevante di ,99. La deducibilità al 50% per i minimi è prevista anche in caso di beni strumentali all attività solo in parte utilizzati nell attività di impresa o di lavoro autonomo (come, appunto, le autovetture), come si deduce dalle Circolari n. 73/E/2007 (par. 2.1) e n. 7/E/2008 (par. 2.8). Come noto, infatti, una delle condizioni di accesso al regime dei minimi è non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a euro. Le due Circolari affermano che: Per esigenze di semplificazione, si ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati nell ambito dell attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi. (par. 2.1 Condizioni di accesso al regime, della Circolare n. 73/E/2007). I beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rileveranno ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali ( euro) in misura pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi, al netto dell eventuale Iva indetraibile. a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR Si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia). (par. 2.8 Beni strumentali, della Circolare n. 7/E/2008) I beni utilizzati dal contribuente minimo in comodato d uso gratuito non

8 Numero 43/2013 Pagina 8 di 10 possono considerarsi beni strumentali per la cui acquisizione sia dovuto un corrispettivo. Gli stessi non rilevano, pertanto, ai fini della determinazione del valore complessivo dei beni strumentali. Ciò non incide, però, sulla possibilità di dedurre il 50% dei costi di impiego del bene utilizzato nell esercizio dell attività, se sono sostenuti dal comodatario 2. Contributo SSN (art. 4, comma 76, Legge n. 92/2012) E' opportuno ricordare che, alla riduzione della deducibilità dei costi delle auto aziendali sopra esaminata, si deve aggiungere un ulteriore novità apportata dalla Riforma del Lavoro in merito alle auto, cioè la franchigia di 40 alla deduzione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato dai contribuenti sui premi RC auto. In sostanza, viene stabilito che il contributo SSN diventa deducibile dal reddito complessivo del contribuente solo per la parte che eccede 40. La nuova norma si applica già a decorrere dal periodo d imposta 2012, pertanto avrà effetto già nella prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2013 redditi 2012). DEDUZIONE CONTRIBUTO SSN SUI PREMI RC AUTO A partire da UNICO 2013, solo per la parte che eccede i 40 Fino al 2011 (UNICO 2012), invece, non era prevista alcuna franchigia in tal senso. Esempio 3 Un contribuente, nel 2012, ha pagato un contributo SSN sul premio RC auto pari a 25. Egli non potrà portare in deduzione il contributo SSN all interno di UNICO 2013 in quanto l importo pagato è più basso della franchigia di 40 prevista. Esempio 4 Un contribuente, nel 2012, ha pagato un contributo SSN sul premio RC auto pari a 57. Egli potrà portare in deduzione all interno di UNICO 2013 un importo pari a 17 (= 57-40). Auto in uso promiscuo ai dipendenti: tassazione in capo al dipendente (fringe benefit) e nuove tabelle ACI Per completare il quadro delle novità riguardanti le auto, si segnala che sono state pubblicate, nel Supplemento Ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del , le Tabelle ACI aggiornate al 2013 per il calcolo dei costi chilometrici di esercizio per autovetture, motocicli e ciclomotori. Tali importi sono utili, infatti, per la determinazione del reddito 2 Par. 2.8 della Circolare n. 7/E/2008.

9 Numero 43/2013 Pagina 9 di 10 convenzionale da attribuire ai lavoratori dipendenti che utilizzano veicoli aziendali in uso promiscuo. Il reddito imponibile in capo al lavoratore dipendente si calcola assumendo il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di Km (indipendentemente dall'effettiva percorrenza del veicolo). A tal fine, occorre verificare nelle Tabelle ACI 3 il costo chilometrico associato al tipo di vettura assegnata in uso promiscuo, calcolare il costo chilometrico relativo alla percorrenza convenzionale di Km ed assumere, come reddito da imputare al dipendente, il 30% dell'importo così ottenuto. Il reddito fiscalmente imponibile così determinato viene assunto al netto di quanto eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente nello stesso periodo di imposta per l'utilizzo del mezzo (metodo della trattenuta o del versamento) 4. Di conseguenza, se la trattenuta (o il corrispettivo) è superiore all'importo forfetario derivante dalle tabelle ACI, nessun ammontare va tassato per l'utilizzo del mezzo. Il reddito convenzionale confluisce nella busta paga mediante la suddivisione in dodicesimi e subisce le relative ritenute fiscali e previdenziali (da evidenziare nelle annotazioni del modello CUD rilasciato al dipendente). Essendo la percorrenza convenzionale ( Km) calcolata su base annua, il reddito forfetario imponibile in capo al dipendente deve essere ragguagliato al periodo dell'anno nel quale il veicolo viene concesso in uso promiscuo. Deve, perciò, essere conteggiato il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato (indipendentemente dal suo effettivo utilizzo). Esempio 5 Un'azienda concede in uso promiscuo al dipendente, per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 luglio 2013, un'autovettura AUDI A4 2.0 Tdie 136Cv berlina. Per questo tipo di automobile, le tabelle ACI 2013 prevedono un costo chilometrico di esercizio corrispondente ad una percorrenza di Km pari a 0,6186. Calcolo del reddito forfetario in capo al dipendente: costo complessivo totale: x 0,6186 = 9.279; reddito assunto su base annua: 30% di = 2.783,70; reddito (imponibile) da attribuire in capo al dipendente in ragione dei giorni di assegnazione dei veicolo: ( 2.783,70 x 212 gg) / 365 gg = 1.616,83. Le tabelle ACI sono utili anche per la determinazione dei rimborsi chilometrici in caso di utilizzo da parte del dipendente o del lavoratore 3 Elaborate annualmente dal Ministero dell'economia e delle Finanze e pubblicate in Gazzetta ufficiale entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo. 4 Le somme trattenute o versate devono essere calcolate al lordo dell'iva.

10 Numero 43/2013 Pagina 10 di 10 autonomo della propria autovettura per motivi di lavoro. Rispetto al 2012, si assiste quest'anno ad un aumento dei costi chilometrici tra il 3% ed il 4% per gli autoveicoli alimentati a benzina, e fra il 5 ed il 6% per gli autoveicoli alimentati a gasolio, con una conseguente maggiore tassazione in capo al dipendente che utilizza l'auto in modo promiscuo.

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