Accordi bilaterali Svizzera UE

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1 Accordi bilaterali Svizzera UE 1

2 ACCORDI Indice Pagina Premessa 3 Politica europea della Svizzera: la via bilaterale 4 Libero scambio 6 Assicurazioni 8 Libera circolazione: gli Svizzeri nell'ue 10 Libera circolazione: i cittadini dell'ue in Svizzera 12 Ostacoli tecnici al commercio 14 Appalti pubblici 16 Ricerca 18 Agricoltura 20 Trasporti terrestri 22 Trasporto aereo 24 Schengen 26 Dublino 28 Fiscalità del risparmio 30 Lotta contro la frode 32 Ambiente 33 Prodotti agricoli trasformati 34 MEDIA 36 Pensioni 38 Statistica 39 Istruzione, formazione professionale e gioventù 40 Domande e risposte 42 2

3 BILATERALI La politica europea figura in cima alla lista delle priorità della politica estera della Svizzera. Considerata la posizione geopolitica della Svizzera nel cuore dell Europa, tale dato non appare sorprendente. I nostri vicini europei sono i nostri partner più importanti, non solo dal punto di vista politico ma anche economico: la Svizzera guadagna infatti un franco su tre grazie agli scambi commerciali con l Unione europea. Gli Accordi bilaterali costituiscono la base legale di questa stretta collaborazione. La Svizzera persegue una politica di difesa dei propri interessi tramite la cosiddetta «via bilaterale»: in taluni settori che presentano interessi comuni i due partner hanno negoziato diversi accordi. Da un lato, queste disposizioni permettono alle imprese di migliorare l accesso reciproco ai rispettivi mercati così come di disciplinare taluni aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti, alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia della sanità pubblica. Dall altro, costituiscono la base di una stretta cooperazione tra la Svizzera e l Unione europea in ambiti quali la ricerca, la sicurezza, l asilo, l ambiente, la formazione e la cultura. Inoltre la Svizzera prende attivamente parte alla costruzione dell Europa tramite diversi impegni, fra i quali possiamo menzionare: i contributi versati a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell UE allargata, la partecipazione agli interventi per la pace nell Europa sudorientale così come la sua adesione al Consiglio d Europa per la tutela dei diritti dell uomo. Le relazioni tra la Svizzera e l Unione europea si sono intrecciate via via col passare dei decenni. Gli Accordi bilaterali sono stati imbastiti passo dopo passo. Col susseguirsi delle votazioni popolari gli svizzeri hanno vagliato, quindi suffragato, importanti tappe della politica europea elvetica. Questo approccio pragmatico ha permesso di trovare soluzioni su misura valide per numerosi settori. In questo opuscolo sono illustrati in dettagliato i diversi Accordi bilaterali. Buona lettura! Micheline Calmy-Rey Consigliera federale Doris Leuthard Consigliera federale 3

4 ACCORDI Politica europea della Svizzera: la via bilaterale La Svizzera si trova nel cuore dell Europa. Oltre al Principato del Liechtenstein, essa ha quale unico vicino l Europa, che è anche il suo principale partner tanto dal punto di vista economico che da quello politico. Simili relazioni strette richiedono una politica europea attiva. La Svizzera fa valere i propri interessi attraverso la cosiddetta «via bilaterale». La Svizzera e l Unione europea sono ben più che semplici vicini. Nel 2008, gli scambi commerciali superano quota un miliardo di franchi al giorno. La Svizzera guadagna un franco su tre grazie alle sue relazioni economiche con l Unione europea. Quasi l 80 per cento delle esportazioni svizzere sono dirette verso l UE e, dal canto suo, la Svizzera rappresenta il terzo mercato per le esportazioni di prodotti europei, dopo gli Stati Uniti e la Russia, ma prima della Cina (2008). In ambito politico, la Svizzera e l Unione europea hanno numerosi interessi in comune. Questioni quali l ambiente, la ricerca di punta, la politica d asilo oppure la lotta contro la criminalità organizzata sono altrettanti esempi di settori le cui implicazioni oltrepassano sempre più spesso i confini nazionali. Per poterle gestire occorre mantenere una buona cooperazione e cercare soluzioni a livello transfrontaliero. Pertanto, si rivela più che mai opportuno collaborare con l Unione europea. Gli interessi comuni della Svizzera e dell UE sono disciplinati e chiaramente definiti dagli Accordi bilaterali. Dall Accordo di libero scambio, del 1972, all Accordo sulle assicurazioni, del 1989, le relazioni bilaterali si sono via via consolidate. I sette accordi bilaterali I e i nove accordi bilaterali II assumono un importanza particolare. Dal 2000 il popolo svizzero ha avallato ben cinque volte in votazione questa via bilaterale. Si annoverano oggi una ventina di accordi principali e un centinaio di accordi connessi. Gli Accordi bilaterali I e II Le trattative relative agli Accordi bilaterali I sono state avviate a seguito della bocciatura dell Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte di popolo e Cantoni. Gli Accordi bilaterali I, escluso quello sulla ricerca, sono dei trattati di apertura dei mercati nell accezione classica del termine che offrono all economia elvetica un ampio accesso al mercato interno dell Unione europea che conta attualmente non meno di 490 milioni di potenziali consumatori. Sulla scena europea la competitività delle imprese svizzere risulta così potenziata. Poco dopo la conclusione degli Accordi bilaterali I, sono sorti nuovi interessi reciproci. Un secondo ciclo di trattative è sfociato nella conclusione degli Accordi bilaterali II che ampliano la cooperazione ad altri settori economici quali l industria alimentare, la piazza finanziaria o il turismo. L attuale cooperazione è stata estesa, tra l altro, ad ambiti politici quali l asilo, la sicurezza e l ambiente. Quali sono le prospettive della politica europea? La priorità risiede nel preservare gli accordi esistenti. L attuazione e l evoluzione dei singoli trattati costituiscono infatti un programma ambizioso poiché questi accordi debbono entrare in vigore ed essere estesi ai nuovi Paesi membri dell UE. La maggior parte di questi accordi devono essere attualizzati per poterli adattare all evoluzione della normativa comunitaria mentre altri vengono rinnovati a scadenze regolari. D altro canto, dovrebbe essere approfondita la cooperazione in nuovi settori nei quali esiste un interesse comune, in modo particolare nel campo dell energia elettrica. L obiettivo consiste nell aprire parzialmente il mercato dell elettricità e di assicurare l approvvigionamento energetico dei mercati nel quadro della liberalizzazione di questo settore. Altri settori d interesse reciproco sono il settore agricolo e quello alimentare. Si punta a eliminare gli ostacoli al commercio quali i dazi doganali o diverse prescrizioni in materia di produzione. Le regole del libero scambio verrebbero pertanto applicate non solo ai prodotti agricoli di base (quali la carne) ma anche ai mezzi di produzione (quali le macchine) nonché alle derrate alimentari trasformate (quali il cioccolato). Esiste un interesse comune anche nel settore della sanità pubblica; infatti le malattie non conoscono confini e le sostanze chimiche pericolose o i giocattoli difettosi sono venduti in tutta Europa. Questo spiega perché l UE e la Svizzera devono rafforzare la loro cooperazione nella lotta contro le malattie trasmissibili nonché nell ambito della sicurezza alimentare e dei prodotti in generale. 4

5 BILATERALI Come funzionano gli Accordi bilaterali? Gli Accordi bilaterali si fondano sulla cooperazione fra Stati. Ciò significa che nessun diritto sovrano viene trasferito a un istanza superiore (quali la Commissione, il Consiglio, il Parlamento o la Corte di giustizia europei). La loro applicazione rientra nelle competenze esclusive delle parti contraenti. In merito al contenuto, gli Accordi si basano sull ordinamento giuridico europeo. Taluni prevedono il reciproco riconoscimento delle legislazioni europea e svizzera (p. es. le prescrizioni in materia di prodotti) oppure semplicemente rimandano alla normativa comunitaria vigente. Altri invece disciplinano la cooperazione della Svizzera e dell Unione europea nell ambito di agenzie e di programmi europei (quali la ricerca). Al fine di mantenerne i vantaggi della regolamentazione contrattuale (p. es. l accesso senza limitazioni al mercato europeo) gli accordi devono essere adeguati all evoluzione del diritto comunitario. Inoltre, taluni Paesi possono incontrare difficoltà nell attuarla. Istanze composte da rappresentanti svizzeri ed europei, chiamate comitati misti, sono incaricate di esaminare tali questioni. Quasi tutti gli accordi importanti sono monitorati e gestiti da un comitato misto. La maggior parte degli accordi sono trattati indipendenti che possono essere denunciati in qualsiasi momento. Gli Accordi bilaterali I costituiscono un eccezione poiché sono legati tra loro giuridicamente. Se un accordo è disdetto, tutti gli altri vengono automaticamente annullati. Solidarietà con l Europa La Svizzera contribuisce a ridurre le disparità economiche e sociali in Europa tramite un contributo all allargamento a favore dei Paesi dell Europa centrale ed orientale, oggi membri dell Unione europea. Questo contributo permette alla Svizzera di scegliere e sostenere progetti concreti, migliorando così le condizioni di vita in quei Paesi, in particolar modo in materia ambientale, nell ambito della formazione professionale e a livello delle istituzioni pubbliche. La sicurezza, la stabilità e la prosperità di tutto il continente europeo risultano pertanto consolidate. Nel 2006 il popolo svizzero ha accettato la base legale di tale contributo. I progetti verranno realizzati nei prossimi anni. Gli Accordi bilaterali I Accettati dal popolo nel 2000 (67 per cento); in vigore dal Libera circolazione delle persone: apertura dei mercati del lavoro. Ostacoli tecnici al commercio: snellimento delle procedure di certificazione della conformità dei prodotti. Appalti pubblici: estensione dell accesso agli appalti pubblici europei. Agricoltura: semplificazione del commercio per un ampio ventaglio di prodotti agricoli. Trasporti terrestri: liberalizzazione dei mercati dei trasporti stradali e ferroviari, approvazione a livello europeo della politica di trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Trasporto aereo: accesso reciproco al mercato del trasporto aereo. Ricerca: partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell Unione europea. Gli Accordi bilaterali II Accettazione degli Accordi di Schengen / Dublino da parte del popolo nel 2005 (55 per cento); entrata in vigore progressiva dei Bilaterali II. Schengen / Dublino: agevolazione degli spostamenti all interno dello Spazio Schengen, miglioramento della cooperazione in materia di sicurezza, coordinamento della politica di asilo. Fiscalità del risparmio: tassazione a livello transfrontaliero dei redditi da risparmio. Lotta contro la frode: lotta contro reati quali il contrabbando. Prodotti agricoli trasformati: abolizione dei dazi doganali e delle sovvenzioni all esportazione per i prodotti dell industria agroalimentare. Ambiente: partecipazione all Agenzia europea per l ambiente. Statistica: armonizzazione e scambio di dati statistici. MEDIA: accesso alle sovvenzioni dell UE a favore dei cineasti. Istruzione: partecipazione ai programmi europei d istruzione, di formazione professionale e di sostegno a favore dei giovani. Pensioni: abolizione della doppia imposizione. 5

6 ACCORDI Libero scambio L Unione europea è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. L accordo di libero scambio è un pilastro di questo successo economico: esso crea infatti una zona di libero scambio esente da restrizioni quantitative e da dazi doganali che interessa tutta una serie di prodotti industriali. Firmato nel 1972, tale accordo costituisce la chiave di volta delle strette relazioni economiche esistenti tra la Svizzera e l Unione europea. Verso la fine degli anni Cinquanta in Europa sono sorti due modelli d integrazione distinti. Da un lato, la Comunità europea (CE) che puntava a instaurare relazioni economiche e politiche assai strette e, dall altro, l Associazione europea di libero scambio (AELS) della quale la Svizzera fa parte ancora oggi e alla quale aveva aderito unicamente in vista di una cooperazione economica. Al fine di agevolare le relazioni economiche tra questi due gruppi di Paesi, sono stati conclusi degli accordi di libero scambio tra l allora CE e i vari Stati membri dell AELS. Nel 1972 il popolo svizzero ha approvato a larga maggioranza oltre il 70 per cento di voti favorevoli l accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità europea. Crescita Durante gli ultimi dieci anni, il volume degli scambi commerciali con l UE è aumentato del 6 per cento all anno. Nel 2008 la Svizzera ha esportato verso gli Stati membri dell UE beni industriali per un valore totale di 132 miliardi di franchi e ha importato dall UE merci per 154 miliardi di franchi. Gran parte di questo flusso di merci è contemplato dal campo di applicazione dell accordo di libero scambio. Questo accordo liberalizza il commercio di prodotti industriali vietando i dazi doganali e le restrizioni quantitative così come qualsiasi altra misura di effetto equivalente. Fra i prodotti industriali vi figurano, tra gli altri, quelli dell industria orologiera e metalmeccanica, due importanti pilastri delle esportazioni svizzere, che dall accordo traggono grandi benefici. I prodotti agricoli, invece, non rientrano nel campo di applicazione di quest ultimo. I prodotti agricoli trasformati godono di uno statuto a parte e sono disciplinati da un Protocollo speciale all accordo (vedi: l accordo sui prodotti agricoli trasformati). Due terzi delle esportazioni elvetiche sono dirette verso l UE e quattro quinti delle importazioni svizzere provengono dall Unione europea. L UE, che annovera attualmente 27 Stati membri, costituisce di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. Quest ultima rappresenta il terzo mercato di esportazione per i prodotti dell UE (2008) e figura fra i quattro principali partner commerciali dell Unione europea accanto a Stati Uniti, Cina e Russia. Contrariamente a un unione doganale, gli Stati partner della zona di libero scambio stabiliscono loro stessi i dazi e le quote d importazione valide per gli Stati terzi. Ne consegue che alle frontiere dei Paesi associati all Accordo di libero scambio continuano a essere svolti controlli doganali al fine di assicurare che solo le merci importate, originarie degli Stati della zona di libero scambio, usufruiscano del trattamento preferenziale previsto dall accordo. 6

7 BILATERALI Cronologia Firma: 22 luglio 1972 Accettazione da parte del popolo e dei Cantoni: 3 dicembre 1972 Entrata in vigore: 1 gennaio 1973 «L industria orologiera svizzera è decisamente orientata all esportazione per cui è condizionata dai vari regimi d importazione. Gli Accordi di libero scambio agevolano le esportazioni di prodotti orologieri. La soppressione dei dazi doganali grazie all accordo di libero scambio tra la Svizzera e l UE ha contribuito in modo rilevante all incremento delle esportazioni svizzere di prodotti orologieri verso l Unione europea. Con una quota pari al 32 per cento del volume complessivo, l UE costituisce, dopo l Asia, il secondo mercato d esportazione per l industria orologiera svizzera. Francia, Italia e Germania rappresentano mercati particolarmente importanti per noi. Per quanto riguarda l incremento delle nostre esportazioni verso i nuovi Stati membri dell UE, siamo assai fiduciosi proprio» grazie all esistenza dell accordo di libero scambio. Jean-Daniel Pasche, presidente della Federazione dell industria orologiera svizzera 7

8 ACCORDI Assicurazioni Il settore assicurativo occupa un posto rilevante nell economia elvetica. Dà lavoro a oltre dipendenti di cui più della metà all estero e realizza un cospicuo volume d affari per cui contribuisce in modo significativo alla prosperità della Svizzera. L Accordo bilaterale tra la Svizzera e l Unione europea sulle assicurazioni esiste dal Esso permette agli assicuratori svizzeri di aprire agenzie e succursali negli Stati membri dell UE (libertà di stabilimento), grazie alle quali possono proporre servizi assicurativi nel settore danni in quei Paesi. Conformemente al principio di reciprocità, anche le compagnie di assicurazione europee in Svizzera beneficiano dei medesimi diritti. Il settore delle assicurazioni danni ricopre, tra gli altri, i seguenti rami: beni immobili e il loro contenuto, autoveicoli, trasporti, viaggi e responsabilità civile. Per poter proporre i loro servizi all estero, gli assicuratori hanno l obbligo di fare capo a personale locale. E` invece vietata la libera prestazione transfrontaliera di servizi a partire dalla Svizzera come, ad esempio, tramite Internet. Né le assicurazioni vita né la previdenza professionale sono contemplate dal campo di applicazione dell Accordo. Le compagnie di assicurazione elvetiche danno lavoro a persone in Svizzera e a all estero (i dati si riferiscono al 2007). Solo nel settore delle assicurazioni danni (ramo «non vita»), i premi riscossi annualmente ammontano a oltre 65 miliardi di franchi (2007), di cui due terzi all estero. Numerose compagnie di assicurazione hanno creato o aperto succursali nell UE, ciò permette loro di acquisire una migliore posizione a livello internazionale. 8

9 BILATERALI Cronologia Firma: 10 ottobre 1989 Entrata in vigore: 1 gennaio 1993 «L Accordo bilaterale sulle assicurazioni danni è molto positivo per il settore assicurativo. Il mercato europeo è assai importante per noi ed è assolutamente necessario potervi concludere affari. Tuttavia, preferiremmo proporre le nostre assicurazioni operando direttamente dalla Svizzera ma, per il momento, ciò non è» possibile. Markus Hongler, vicepresidente dell Associazione Svizzera d Assicurazioni 9

10 ACCORDI Libera circolazione: gli Svizzeri nell UE Numerosi Svizzeri approfittano dell opportunità, offerta loro dalla libera circolazione delle persone, di cercare un lavoro nel Paese dell Unione europea che preferiscono. Anche le imprese possono usufruire della possibilità di mandare il proprio personale nell UE al fine di svolgervi prestazioni di servizio. Attualmente sono oltre gli Svizzeri che vivono nell Unione europea. Le ragioni sono molto diverse: taluni hanno trovato il lavoro dei loro sogni, altri hanno seguito il coniuge all estero. Alcuni soggiornano all estero nell ambito dei propri studi, altri ancora hanno scelto di vivere da pensionati al mare. Grazie alla libera circolazione ogni cittadino svizzero può lavorare in uno qualsiasi dei 27 Paesi europei o semplicemente prendervi domicilio. Anche le imprese elvetiche possono avvalersi della libera circolazione: da un lato, possono reclutare nell UE la manodopera di cui necessitano (si veda in proposito il capitolo «I cittadini dell'ue in Svizzera») e, dall altro, hanno adesso la possibilità di fornire prestazioni in tutti e 27 i Paesi dell Unione europea con il loro personale. Le aziende hanno la possibilità di distaccare i propri dipendenti nell UE per al massimo 90 giorni lavorativi all anno senza dovere richiedere un permesso di soggiorno, ad esempio per montare o eseguire la manutenzione di macchinari. Grazie al reciproco riconoscimento dei diplomi professionali, gli impiegati hanno il diritto, anche nell Unione europea, di svolgere determinate professioni che richiedono un diploma riconosciuto dallo Stato. Questa regolamentazione ha permesso a numerose aziende di incrementare le prospettive di mercato e di moltiplicare gli sbocchi commerciali. Essa consente inoltre alle piccole e medie imprese (PMI) attive principalmente sul mercato svizzero di accettare occasionalmente ordinazioni cospicue e lucrative dall UE. Le imprese ubicate nelle zone di frontiera sono maggiormente avvantaggiate per la facilità di accesso da e verso i nuovi mercati. Chi è interessato dalla libera circolazione delle persone? Le seguenti disposizioni valgono sia per i cittadini svizzeri residenti nell UE che per i cittadini europei domiciliati in Svizzera: i lavoratori, dipendenti o autonomi, hanno il diritto di entrare nel Paese ospitante, di soggiornarvi e di svolgervi un attività lucrativa; le persone che non svolgono alcuna attività remunerativa, quali i pensionati o gli studenti, usufruiscono del diritto di entrare e soggiornare nel Paese ospitante purché abbiano stipulato un assicurazione malattia e dispongano di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e non dover richiedere l aiuto sociale del Paese nel quale soggiornano; gli studenti devono inoltre essere iscritti in un istituto superiore d insegnamento; i prestatori di servizi, sia che si tratti di lavoratori distaccati o di prestatori autonomi, possono accettare mandati per una durata massima di 90 giorni lavorativi all anno in uno Stato dell UE o in Svizzera e proporre prestazioni di servizi transfrontalieri. 10

11 BILATERALI Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1 giugno 2002 «Grazie alla libera circolazione delle persone siamo appena rientrati dalla Scozia dove abbiamo lavorato alla costruzione di una casa. Il committente, che da anni viene a Davos per trascorrere le ferie, ha incaricato la nostra ditta di costruire l intelaiatura e le finestre della sua casa. Una dozzina dei nostri collaboratori si è quindi recata in Scozia, in diversi periodi, per eseguire i lavori. Senza l Accordo sulla libera circolazione delle persone non avremmo potuto accettare questa commessa poiché non saremmo stati in grado di reperire il personale qualificato sul posto. Per non parlare poi del fatto che i diplomi dei nostri collaboratori non sarebbero stati riconosciuti. Gli Accordi bilaterali con l Unione europea offrono nuove prospettive alla nostra ditta così come alle altre imprese attive nel settore edile. La regione di Davos attira numerosi turisti che amano questo nostro stile architettonico particolare. Non devono fare» altro che venire a trovarci e ordinare. Hansjürg Künzli, mastro falegname 11

12 ACCORDI Libera circolazione: i cittadini dell UE in Svizzera Da sempre la Svizzera ha avuto bisogno di manodopera straniera che reclutava per lo più in Europa (principalmente in Italia, Spagna o Portogallo). Dal 2002 sono state semplificate le pratiche per le imprese elvetiche che desiderano assumere cittadini dell Unione europea. Con la libera circolazione delle persone, i lavoratori provenienti dall UE hanno il diritto, in linea di massima, di prendere domicilio in Svizzera. Ma per esercitare questo diritto devono possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un attività indipendente oppure, se non esercitano un attività lucrativa, disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un assicurazione malattie. Le persone che svolgono un attività remunerativa ricevono un permesso di soggiorno. Occorre però che le condizioni salariali e lavorative corrispondano alle norme in vigore in Svizzera. La libera circolazione delle persone si applica a determinate condizioni anche ai pensionati e agli studenti, ma non ai disoccupati. Questi ultimi hanno il diritto di soggiornare in Svizzera, per una durata limitata a sei mesi, al fine di trovare un posto di lavoro. Dal 1 giugno 2007 la libera circolazione si applica ai 15 vecchi Stati dell UE, nonché a Cipro e a Malta. L introduzione della libera circolazione per i cittadini degli altri Stati membri dell Unione europea avviene in modo progressivo. Nei primi anni, il numero di permessi di soggiorno è limitato (contingenti), i lavoratori del luogo hanno la priorità e le condizioni salariali e lavorative vengono controllate sistematicamente. In seguito queste limitazioni verranno abolite ma, se necessario, potranno essere reintrodotte. La libera circolazione si applicherà a pieno titolo per queste persone solo in una terza fase. Quando l economia è in piena crescita, è importante che le imprese abbiano la possibilità di reclutare rapidamente il personale qualificato di cui necessitano. Attualmente l accesso alla manodopera costituisce un fattore chiave per un impresa nel momento in cui sceglie dove insediarsi. Numerosi settori dipendono dalla forza lavoro straniera: gli ospedali e gli alberghi, ad esempio, non potrebbero più funzionare senza di essa. La libera circolazione permette di accedere ad un serbatoio di manodopera ancora più ampio. Questa possibilità permette di ridurre la pressione che potrebbe spingere le imprese a delocalizzare alcune fasi della produzione all estero. La libera circolazione delle persone consente di creare posti di lavoro in Svizzera e di mantenere il livello occupazionale. Esperienze Con l aumento della domanda sono immigrati in Svizzera numerosi lavoratori mediamente e altamente qualificati, fra l altro molto richiesti a livello internazionale. Da quando, il 1 giugno 2007, è stata introdotta a tutti gli effetti la libera circolazione delle persone per i quindici «vecchi» Stati dell Unione europea, è aumentato notevolmente il numero di cittadini originari della Germania, della Francia o del Regno Unito che si sono stabiliti in Svizzera. L immigrazione proveniente dai «nuovi» Paesi membri dell UE quali la Polonia o l Ungheria, è invece rimasta contenuta e il contingente di permessi di soggiorno non è stato esaurito. La libera circolazione delle persone con la Bulgaria e la Romania è effettiva dal 2009, ma l apertura dei mercati del lavoro avviene in modo progressivo e controllato. 12

13 BILATERALI Estensione ai nuovi Stati membri dell UE dal 2004: Firma: 26 ottobre 2004 Accettazione da parte del popolo svizzero: 25 settembre 2005 Entrata in vigore: 1 aprile 2006 Estensione alla Romania e alla Bulgaria: Firma: 27 maggio 2008 Accettazione da parte del popolo svizzero: 8 febbraio 2009 Entrata in vigore: 1 giugno 2009 Le condizioni salariali e lavorative della manodopera svizzera e straniera vengono controllate sul posto. Le verifiche confermano che le condizioni in vigore in Svizzera sono rispettate nella maggior parte dei casi. In taluni settori cosiddetti «a rischio» sono stati tuttavia registrati alcuni casi d infrazioni reiterate. Per questo motivo i controlli sono stati intensificati e condotti in modo più mirato. Quando si riscontrano casi di dumping salariale, è possibile infliggere multe oppure, in talune circostanze, introdurre standard salariali e lavorativi minimi vincolanti. «In sala operatoria, l equipe medica, fra infermieri e tecnici, è composta di 32 persone di cui undici svizzeri. Per quanto riguarda il personale curante, si annoverano quattro Svizzeri su dodici dipendenti. Sono 20 anni che lavoro in questo settore e già allora dovevamo assumere personale straniero, questa prassi non è quindi recente. Generalmente il personale dei Paesi limitrofi può essere assunto subito mentre i dipendenti dei Paesi europei più lontani incontrano nei primi tempi maggiori difficoltà con la lingua. La libera circolazione con l Unione europea ha notevolmente ridotto le complessità amministrative e agevolato le pratiche che permettono alle donne che trovano lavoro da noi di far venire le loro famiglie. Il ricongiungimento familiare non era possibile prima e questo suscitava notevoli problemi sul piano personale. Inoltre non dobbiamo più sprecare tempo e denaro per ottenere deroghe e autorizzazioni speciali. Una cosa è certa: senza il personale straniero, non saremmo in grado di offrire ai nostri pazienti le cure di cui necessitano.» Brigitte Dubach, responsabile del personale in sala operatoria 13

14 ACCORDI Ostacoli tecnici al commercio Oggi i prodotti industriali svizzeri possono essere lanciati sul mercato europeo in modo più semplice e rapido poiché è sufficiente un unico esame di conformità svolto indifferentemente nell Unione europea oppure in Svizzera. Questo provvedimento facilita l esportazione per le imprese svizzere e permette ad un ventaglio più ampio di prodotti di entrare nel mercato elvetico. L Accordo sull abolizione degli ostacoli tecnici al commercio prevede il reciproco riconoscimento degli esami di conformità per la maggior parte dei prodotti industriali. Tali esami permettono di assicurarsi che un prodotto soddisfi le prescrizioni vigenti. Affinché un prodotto possa essere immesso sul mercato, occorre che tutte le prescrizioni (ad esempio, le norme relative alla sicurezza dei giocattoli) siano rispettate: solo così la sicurezza del prodotto può essere garantita. Dal 1992 la Svizzera ha adattato gran parte delle proprie prescrizioni tecniche a quelle dell Unione europea. Questo Accordo si applica a varie categorie di prodotti: macchine, stampanti, dispositivi medici (pacemaker, protesi, ecc.), veicoli a motore, trattori, strumenti di misura, apparecchiature per telecomunicazioni e, dal marzo 2008, materiale per l edilizia. Pur avendo firmato tale Accordo, la Svizzera è autorizzata ad adottare provvedimenti più severi qualora lo ritenga necessario al fine di salvaguardare la sanità pubblica. Il riconoscimento reciproco degli esami di conformità presenta numerosi vantaggi per il commercio di questi prodotti: l esame di conformità di un compressore svolto ad esempio da un organo di controllo svizzero vale anche per il mercato europeo, a condizione però che l organo di certificazione sia riconosciuto dall Accordo. Sulla base di questo esame il fabbricante è autorizzato ad apporre la sigla CE sul suo apparecchio prima di esportarlo verso l Unione europea. E reciprocamente, se un autoveicolo ha ottenuto un certificato di conformità alle prescrizioni applicabili in Germania, esso può ovviamente essere importato in Svizzera senza dover subire esami complementari. Contrariamente a quanto avveniva prima, grazie a questo Accordo, i produttori svizzeri non devono più perdere tempo e denaro per sottoporre il loro prodotto ad un secondo esame prima di esportarlo verso l UE. Essi possono quindi immettere più rapidamente un nuovo prodotto sul mercato europeo; questo permette loro di risparmiare denaro dato che le spese per il doppio esame sono abolite. L industria elvetica di esportazione può così contare su un risparmio dell ordine di milioni di franchi all anno. Per quanto riguarda i consumatori svizzeri, questi dispongono di un ampia scelta di prodotti a prezzi, in linea di massima, meno alti. 14

15 BILATERALI Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1 giugno 2002 «Fabbrichiamo bilance in Svizzera, in Germania e in Cina. Grazie all Accordo bilaterale relativo all abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, possiamo procedere alla verifica delle bilance nel Paese stesso di produzione e, successivamente, possiamo esportarle in tutti i Paesi dell Unione europea. Questo Accordo è utile anche per il mercato mondiale: l Ufficio federale di metrologia (METAS) ha, tra l altro, certificato la nostra produzione in Cina. Un collaboratore del METAS è venuto a visitare ed esaminare i nostri impianti. Le bilance che fabbrichiamo possono quindi essere esportate verso il mercato comunitario così come in Svizzera. Prima, quando intendevamo immettere un nuovo prodotto in un Paese dell UE, dovevamo sempre fare capo ad un perito e procedere ad un doppio esame di conformità. Le pratiche erano costose ed esasperanti per i nostri clienti. Oggi tutto questo non è più necessario e ciò facilita di molto il nostro lavoro.» Roland Nater, direttore della metrologia legale presso un fabbricante di bilance 15

16 ACCORDI Appalti pubblici Edifici scolastici, materiale ferroviario rotabile o sistemi informatici comunali sono mercati che interessano le aziende di produzione. Spesso permettono di creare posti di lavoro per parecchi anni. L Accordo sugli appalti pubblici ne amplia il campo di applicazione. Gli appalti pubblici sono disciplinati su scala internazionale dalle disposizioni dell Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L Accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e l Unione europea va ben oltre, non si applica solo alla Confederazione e ai Cantoni ma anche alle regioni e ai Comuni. Lo stesso vale nei Paesi dell UE. Sono interessati, ad esempio, i trasporti pubblici (tram, autobus) e le infrastrutture pubbliche (strade, ponti, ecc.). L Accordo riguarda anche i settori ferroviario e dell energia. Nei settori idraulico, elettrico, del traffico di prossimità e negli aeroporti talune aziende private hanno l obbligo di bandire gare d appalto. Dal 2002, le imprese svizzere possono partecipare a gare d appalto a parità di diritti con le loro concorrenti europee nell ambito di mercati quali la costruzione di ospedali, l approvvigionamento energetico (gas, riscaldamento) oppure di forniture di materiale ferroviario. Dal canto loro, le imprese europee possono anch esse presentare offerte per appalti di una certa entità in Svizzera. Gli appalti pubblici internazionali sono interessanti finanziariamente non solo per le imprese attive in quei settori ma anche per gli enti pubblici e, di riflesso, per i contribuenti: a qualità uguale, l offerta più vantaggiosa vince la gara d appalto con conseguente risparmio di denaro pubblico. Le regole dell OMC mirano inoltre a garantire la trasparenza e l imparzialità delle procedure di aggiudicazione. La normativa relativa all aggiudicazione di appalti pubblici si applica solo a partire da un certo importo: nel settore edile esso è di circa 10 milioni di franchi, per gli acquisti di beni e servizi è di franchi (Confederazione) mentre per i Comuni e i Cantoni, il valore limite è fissato a franchi. Cifre miliardarie Il mercato degli appalti pubblici ammonta a parecchi miliardi di franchi: ogni anno, Confederazione, Cantoni, Comuni e enti pubblici bandiscono appalti per 30 miliardi di franchi, la maggior parte dei quali sono assegnati dai Comuni. Nell Unione europea, gli enti pubblici spendono annualmente 1500 miliardi di euro per la realizzazione d infrastrutture o l acquisto di beni e servizi. 16

17 BILATERALI Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1 giugno 2002 «In occasione di una gara d appalto di architettura, siamo stati invitati a presentare un progetto di costruzione urbana per la stazione ferroviaria Nord-ovest di Vienna. Siamo stati contentissimi di aver vinto la gara. Pur essendo vero che il nostro studio gode di ottima fama in questo settore, senza l Accordo bilaterale sugli appalti pubblici è quasi certo che non saremmo stati trattati sullo stesso piano. In ogni modo, un contratto unico non ci rende per questo concorrenziali: grazie alla libera circolazione delle persone, i nostri diplomi sono riconosciuti nell UE e questo è determinante nell ambito» di un concorso di architettura. Bertram Ernst, architetto 17

18 ACCORDI Ricerca L economia svizzera trae la sua linfa vitale dalle scoperte, invenzioni e idee innovanti. La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti svolgono pertanto un ruolo chiave nel successo della Svizzera. Dal 2004, la Svizzera partecipa ai programmi quadro di ricerca dell Unione europea. Quale Stato associato ha voce in capitolo sull orientamento dei programmi, ha accesso ai risultati delle ricerche e i ricercatori svizzeri possono avviare dei progetti e assumerne la direzione. Questo riveste un importanza fondamentale al fine di consolidare la posizione della Svizzera quale centro di ricerca e polo tecnologico. Mettendo in rete i ricercatori e promuovendo in modo mirato i progetti, si punta a potenziare lo Spazio europeo della ricerca e a favorire in tal modo la crescita e l occupazione. I temi chiave contemplati dai programmi di ricerca sono stabiliti, volta per volta, per ogni singola generazione di programmi. Per il Settimo programmo quadro, che ricopre il periodo , sono stati stanziati 54,6 miliardi di euro. I contributi dei vari Stati membri sono determinati in base al peso economico dei rispettivi Paesi. Il contributo della Svizzera al Settimo programma quadro amonta a 2,4 miliardi di franchi. Le università, i politecnici federali, le piccole, medie e grandi imprese così come i privati cittadini possono prendere parte ai progetti di ricerca. Fino al 2013 la ricerca comprende, tra gli altri, settori quali le tecnologie dell informazione e della comunicazione, la sanità, l energia, le nanotecnologie e l ambiente. Resa sui fondi investiti più che positiva per la Svizzera La Svizzera ha già partecipato al Sesto programma quadro dell Unione europea, per il quale ha stanziato 780 milioni di franchi. Oltre il 100 per cento di questi fondi sono «ritornati» in Svizzera sotto forma di sussidi dell UE: un terzo è stato assegnato ai Politecnici federali e un quarto è stato attribuito a piccole e medie imprese (PMI) e all industria; le Università svizzere hanno ricevuto anch esse un quarto e il resto è stato ripartito tra Scuole universitarie, enti pubblici e organizzazioni non a scopo di lucro. Inoltre, altri 75 milioni di franchi sono stati versati a organizzazioni internazionali di ricerca situate in Svizzera, segnatamente al CERN nonché a svariate organizzazioni dell ONU. 18

19 BILATERALI Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1 giugno 2002 Rinnovo dell Accordo: 2004 e 2007 per la partecipazione rispettivamente ai Sesto e Settimo programmi quadro di ricerca «Dirigiamo un progetto che mira a sostituire i nitrati e i nitriti con sostanze vegetali. I nitrati e i nitriti vengono utilizzati per conservare i prodotti a base di carne quali il salame. Queste due sostanze a medio termine dovranno essere rimpiazzate. Siamo una piccola impresa che conta solo tre dipendenti e che svolge un lavoro di ricerca nel campo dell agricoltura biologica. Stiamo studiando la possibilità di utilizzare sostanze vegetali quale nuovo mezzo di dissodamento e fertilizzazione del terreno. Ci hanno affidato la direzione del progetto poiché avevamo partecipato ad un precedente programma europeo di ricerca. Il budget del nostro progetto ammonta a 4,5 milioni di franchi e lavoriamo in collaborazione con altri quattro partner di diversi Paesi europei. In quanto piccola impresa non avremmo mai potuto avviare questo tipo di progetto da soli. Oltre ai risultati della ricerca, questo progetto ci permette di raggiungere una certa notorietà e ottenere così credibilità sul» mercato. Silvia Selber, responsabile di progetto 19

20 ACCORDI Agricoltura Dal 2007, la Svizzera può esportare formaggi verso i Paesi dell Unione europea esenti da dazi doganali. I produttori svizzeri hanno saputo cogliere con successo questa liberalizzazione di uno dei prodotti simbolo del nostro Paese. In altri rami, il commercio è stato parzialmente liberalizzato e quindi agevolato. Dal 2002, l Accordo agricolo facilita il commercio tra la Svizzera e l Unione europea di prodotti derivanti dall agricoltura con conseguente liberalizzazione di alcuni comparti, fra i quali quello dei formaggi. Gli ostacoli al commercio (quali i dazi doganali) e le varie prescrizioni (p. es., nell ambito della protezione fitosanitaria), sono stati in parte aboliti. L UE è quindi il principale partner commerciale della Svizzera anche nel settore agricolo. Nel 2008, 65 per cento delle esportazioni svizzere di prodotti agricoli (corrispondenti a 4,9 miliardi di franchi) erano diretti verso l UE. Attualmente, un litro di latte su quattro viene esportato, prevalentemente sotto forma di formaggio. Sempre, nel 2008, 78 per cento delle importazioni svizzere (per un valore pari a 9,1 miliardi di franchi) provenivano dall UE. Il calo dei prezzi che ne consegue torna a vantaggio dei consumatori. L importanza dell apertura dei mercati è particolarmente evidente nel settore caseario che è stato liberalizzato progressivamente. Dal giugno 2007, tutti i tipi di formaggi possono essere esportati liberamente ossia senza alcuna restrizione quantitativa (contingenti) né dazi doganali verso l UE, e importati da quest ultima. Tra il 2005 e il 2007, le esportazioni svizzere di formaggi sono aumentate del 7 per cento all anno. Le esportazioni e le importazioni di frutta e verdure, di carni, di vini e di prodotti ortofrutticoli sono state parzialmente liberalizzate. Inoltre, il reciproco riconoscimento dell equivalenza delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari agevola gli scambi commerciali in taluni settori quali i vini e i distillati, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali, le sementi, le disposizioni sanitarie e veterinarie. Per i produttori di prodotti bio, questo significa il riconoscimento del certificato bio da parte dell UE. Commercio di formaggio Nel 2008 le esportazioni di formaggi svizzeri nell Unione europea sono ammontate a 475 milioni di franchi, corrispondenti a circa tonnellate. Gli esportatori svizzeri occupano una posizione di primo piano nel segmento dei formaggi pregiati. Mentre gli Italiani e i Francesi comperano soprattutto Emmental, gli Spagnoli, i Portoghesi e gli Inglesi preferiscono il Groviera. I Tedeschi, invece, hanno un debole per l Appenzeller. Nel 2008, dall UE sono state importate tonnellate di formaggio (pari a 380 milioni di franchi): si tratta per lo più di prodotti di base che, successivamente, vengono trasformati dall industria casearia svizzera. L Italia e la Francia sono i principali fornitori. Le specialità importate sono soprattutto: mascarpone, ricotta, mozzarella e formaggi a pasta molle. 20

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